Art. 9.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria relativi alla composizione dei Gabinetti e delle segreterie particolari dei Ministri e delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, nonche' alla dotazione di personale degli uffici predetti per ciascuna amministrazione.
Nella emanazione di tali norme dovranno osservarsi i criteri di cui all' articolo 3, primo e terzo comma , ed all' articolo 5 del decreto legislativo 10 luglio 1924, numero 1100 .
Agli incarichi di segretario particolare e di capo dell'ufficio stampa potranno essere nominati anche estranei alla pubblica amministrazione.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria relativi alla composizione dei Gabinetti e delle segreterie particolari dei Ministri e delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, nonche' alla dotazione di personale degli uffici predetti per ciascuna amministrazione.
Nella emanazione di tali norme dovranno osservarsi i criteri di cui all' articolo 3, primo e terzo comma , ed all' articolo 5 del decreto legislativo 10 luglio 1924, numero 1100 .
Agli incarichi di segretario particolare e di capo dell'ufficio stampa potranno essere nominati anche estranei alla pubblica amministrazione.