Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 aprile 1968 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 24 maggio 2001 |
Commentari • 22
- 1. L’assenza e il vizio dell’atto di investitura del funzionario di fattoVeronica Schirripa · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. “Convalida” degli atti di gara in pendenza di giudizio - ammissibilitàGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 25 giugno 2024
In relazione ad una gara d'appalto con procedura aperta in unione di acquisto per la fornitura di strumenti medicali indetta da un Policlinico/Fondazione, veniva adito da una Società il TAR Lombardia impugnando il bando e gli altri atti della legge di gara lamentando, essenzialmente, la mancata suddivisione in lotti della fornitura. Il Policlinico/Fondazione, oltre a costituirsi in giudizio per sentire rigettare il ricorso, interveniva sugli atti di gara contestati, integrava il decreto di indizione della procedura ed apportava una serie di modifiche al disciplinare ed al capitolato speciale, pertanto, la Società ricorrente proponeva un ricorso per motivi aggiunti lamentando …
Leggi di più… - 3. Sentenza Cassazione Civile n. 2166 del 25https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 25/01/2022, (ud. 23/06/2021, dep. 25/01/2022), n.2166 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Antonio – Presidente – Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere – Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere – Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere – Dott. SPENA Francesca – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 17919-2015 proposto da: B.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO CONTI ROSSINI 26, presso lo studio dell'avvocato SABRINA METTA, che la rappresenta e difende; – ricorrente – contro COMUNE DI GRECCIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente …
Leggi di più… - 4. Integrazione postuma della motivazione ed esaurimento della discrezionalità (nota alla sentenza n. 361 del 26.1.2024 del TAR Sicilia - Catania, IV sezione)Ludovico Di Benedetto · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Ludovico Di Benedetto Sommario: 1 - Sintesi del fatto; 2 - Inquadramento e fondamento giuridico; 3 - Ammissibilità dell'integrazione conservativa ed esaurimento della discrezionalità; 4 - L'integrazione postuma alla prova dei fatti; 5 - Conclusioni: il delicato equilibrio tra poteri costituzionali. 1 - Sintesi del fatto La sentenza in commento concerne un procedimento amministrativo connotato da discrezionalità tecnica (concorso pubblico), a fronte del quale si staglia un interesse legittimo pretensivo del ricorrente (ottenimento dell'incarico). La ricostruzione della parte in fatto è piuttosto agevole. Il contenzioso origina dall'impugnazione, ad opera del privato, della …
Leggi di più… - 5. La dirigenza pubblica con riferimento alla legge MadiaGiuliana Favara · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Giurisprudenza • 362
- 1. TAR Parma, sez. I, sentenza 17/03/2025, n. 107Provvedimento: Pubblicato il 17/03/2025 N. 00107/2025 REG.PROV.COLL. N. 00138/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA Romagna sezione staccata di MA (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 138 del 2022, proposto da: a) Associazione Comitato DI Sostenibile (C.F. 92205640342), con sede in MA, Via Pomponio Torelli n. 6, in persona della propria Presidente pro tempore arch. NA UB (CF[...]); b) signori IA NI (c.f. [...]), nata a [...] il [...] e residente in [...]; MA TE LL (c.f. [...]), nata a [...] il [...] e residente in [...]; SO LM (c.f. [...]), nata a [...] il …Leggi di più...
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- 2. TAR Venezia, sez. II, sentenza 19/12/2024, n. 3010Provvedimento: Pubblicato il 19/12/2024 N. 03010/2024 REG.PROV.COLL. N. 01469/2019 REG.RIC. N. 00623/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14-OMISSIS-, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Palmieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Tirri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti …Leggi di più...
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- 3. TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/07/2025, n. 1321Provvedimento: Pubblicato il 30/07/2025 N. 01321/2025 REG.PROV.COLL. N. 00788/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 788 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Vetere, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Il Comune di Diamante, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Marietta De Rango e Mario Perugini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per …Leggi di più...
- incompetenza amministrativa·
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- 4. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/12/2024, n. 31003Provvedimento: SENTENZA sul ricorso n. 3898/2023 proposto da: CE HI, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Pellegrino, presso il quale è domiciliato in Roma, Corso del Rinascimento 11; -ricorrente- contro Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Anna De Giorgi ed elettivamente domiciliato in Roma, via Quattro Fontane 156, presso l'Avv. Francesco Baldassarre; -controricorrente- nonché Ministero dell'Interno; -resistente - Civile Sent. Sez. L Num. 31003 Anno 2024 Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: Data pubblicazione: 04/12/2024 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI LECCE n. 844/2022 del 27 settembre 2022. Udita la relazione svolta nella …Leggi di più...
- abrogazione ex art. 10, comma 1, d.l. n. 90 del 2014·
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- 5. TAR Milano, sez. II, sentenza 12/06/2024, n. 1782Provvedimento: Pubblicato il 12/06/2024 N. 01782/2024 REG.PROV.COLL. N. 00590/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 590 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da CT IN IT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Stefanelli e Fabio Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro DA Irccs “Ca' Granda – Ospedale Maggiore PO”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli …Leggi di più...
- procedura aperta·
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- esclusione dalla gara·
- rettifica degli atti di gara·
- divisione in lotti
Versioni del testo
- Art. 1. ((Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1972, decreti aventi valore di legge ordinaria per la revisione e l'ordinamento dei servizi centrali dei Ministeri, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
1) il numero delle direzioni generali, degli uffici centrali assimilabili e delle divisioni sara' ridotto in conseguenza del trasferimento alle regioni delle attribuzioni degli organi centrali dello Stato nelle materie indicate all'articolo 117 della Costituzione nonche' della delega alle regioni stesse dell'esercizio di altre funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione;
2) le direzioni generali, gli uffici centrali assimilabili e le divisioni saranno contenuti nel numero strettamente indispensabile e comunque non superiore a quello esistente al 31 maggio 1970, sopprimendo quelli che non risultino rispondenti ad rigoroso criterio di funzionalita' e prescindendo dai profili di carriera delle rispettive carriere direttive;
3) alle direzioni generali, agli uffici centrali assimilabili e alle divisioni saranno attribuite competenze per distinti rami di attivita' concernenti materie e compiti omogenei anche per quanto riguarda le residue competenze dello Stato precedentemente attribuite alle direzioni generali o agli uffici centrali assimilabili soppressi in applicazione di quanto previsto dal precedente numero 1).
Analogamente saranno definite le competenze delle unita' organiche costituite ai sensi delle vigenti leggi da piu' uffici centrali, assimilabili alle direzioni generali, nonche' le competenze di questi ultimi uffici. Saranno, altresi', con gli stessi criteri riordinati gli uffici centrali autonomi attualmente esistenti, non assimilabili alle direzioni generali;
4) saranno riordinati i servizi ispettivi, configurando l'ispezione come istituto inteso non soltanto all'accertamento della regolarita', ma anche al perfezionamento e ad un migliore coordinamento dell'azione amministrativa. Saranno altresi' definiti i compiti e le responsabilita' degli ispettori.
Nella revisione dell'ordinamento dei servizi dei Ministeri dovranno essere eliminate ad ogni livello le duplicazioni di uffici e servizi fra piu' dicasteri in base al criterio della prevalente competenza.
Con criteri analoghi a quelli di cui ai precedenti commi, si provvedera' al riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e degli uffici centrali e periferici da essa dipendenti, avuto riguardo alla peculiarita' delle sue funzioni ed ai particolari compiti ispettivi demandati a detto organo.
Per i servizi delle Amministrazioni degli affari esteri e della difesa ordinati secondo le disposizioni emanate rispettivamente con i decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e 18 novembre 1965, n. 1478, la delega prevista dal presente articolo si limitera' alle eventuali norme di coordinamento e di adeguamento alle disposizioni del presente articolo e dei successivi)) - Art. 2.
Le direzioni generali e gli uffici centrali assimilabili sono ordinati in divisioni o uffici equivalenti ai quali e' assegnata competenza per ampi settori di attivita'.
((Dopo la prima applicazione della presente legge, il numero e le competenze delle divisioni sono stabilite, per ogni amministrazione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente e con il Ministro per il tesoro.
Il numero delle sezioni e le rispettive competenze sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente.
Gli uffici periferici dello Stato sono istituiti con legge, anche ai fini della determinazione delle qualifiche dei funzionari dirigenti da preporre alle loro direzioni.
Gli uffici periferici equiparati a direzioni generali sono ordinati in divisioni o uffici equiparati e questi in sezioni.
Il numero delle divisioni, in cui sono ordinati gli uffici periferici equiparati a direzioni generali e le loro competenze, ed il numero delle sezioni in cui sono ordinate le divisioni e le loro competenze, sono stabiliti nei modi previsti per le divisioni e le sezioni delle amministrazioni centrali nel secondo e terzo comma precedenti))
Di norma la determinazione del numero delle divisioni e l'istituzione dei servizi, contemplate dai precedenti commi, non puo' comportare l'aumento dei ruoli organici delle qualifiche di ispettore generale ammessi per ciascun Ministero dai provvedimenti legislativi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. - Art. 3. ((Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1972, decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento dei servizi periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
1) il numero degli uffici periferici sara' ridotto in conseguenza del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative nelle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione, nonche' della delega alle regioni stesse dell'esercizio di altre funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo comma della Costituzione;
2) agli uffici periferici dello Stato sara' attribuita, in relazione alle esigenze del piu' ampio decentramento amministrativo previsto nell'articolo 5 della Costituzione, la esplicazione di tutte le funzioni amministrative, ad eccezione di quelle che attengono ad affari di interesse nazionale o interregionale o che comportino un rilevante impegno di spesa;
3) agli organi periferici dovranno essere conferiti larghi poteri decisionali;
4) in particolare dovra' essere attribuito carattere definitivo agli atti vincolati da norme di legge e di regolamenti, cosi' come le norme delegate potranno attribuire tale carattere anche a provvedimenti discrezionali attribuiti alla competenza di detti organi ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, lettera c).
In relazione alle nuove funzioni attribuite agli organi periferici dovra' provvedersi al decentramento dei controlli))