Art. 30.
Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 2669 ed il secondo comma dell'articolo 2836 del codice civile , nonche' ogni altra norma incompatibile con la presente legge.
Nota all'art. 30:
- Il testo dell' art. 2669 del codice civile (Trascrizione anteriore al pagamento dell'imposta di registro), come risultante a seguito dell'abrogazione del secondo comma operata dall'art. 30 della legge qui pubblicata, e' il seguente:
"La trascrizione puo' essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata da un'autorita' giudiziaria dello Stato".
- Il testo dell' art. 2836 del codice civile (Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza), come risultante a seguito dell'abrogazione del secondo comma operata dall'art. 30 della legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Se il titolo per l'iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo".
Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 2669 ed il secondo comma dell'articolo 2836 del codice civile , nonche' ogni altra norma incompatibile con la presente legge.
Nota all'art. 30:
- Il testo dell' art. 2669 del codice civile (Trascrizione anteriore al pagamento dell'imposta di registro), come risultante a seguito dell'abrogazione del secondo comma operata dall'art. 30 della legge qui pubblicata, e' il seguente:
"La trascrizione puo' essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata da un'autorita' giudiziaria dello Stato".
- Il testo dell' art. 2836 del codice civile (Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza), come risultante a seguito dell'abrogazione del secondo comma operata dall'art. 30 della legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Se il titolo per l'iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo".