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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 20/01/2026, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 790/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 03/07/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TORNESI DANIELA RITA, Giudice monocratico in data 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11542/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097.2024.00923825.74.000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6203/2025 depositato il
04/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all' Agenzia delle Entrate - IO in data 24/05/2024, Ricorrente_1, impugnava la cartella di pagamento n. 097 2024 00923825 74000, notificatagli il giorno 25/03/2024, avente ad oggetto la pretesa tributaria di € 1.255,88 avente ad oggetto l'imposta dovuta per la registrazione di n. 4 atti giudiziari (decreti ingiuntivi del Giudice di Pace), relativi all'anno di imposta 2010
e, più in particolare:
1 . Spese di giudizio anno 2010 per quanto di competenza dell'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale 3 di Roma liquidate nella sentenza della Corte di Giustizia tributaria di II grado del Lazio
1928/05/2023 depositata il 3/4/2023 Ruolo n. 2024 / 000481 .Reso esecutivo in data 03-01-2024 .
Consegnato il 10-02-2024 . Ruolo ordinario .Partita : 7TK7 2010SG 2023/0342
n. 1 Anno 2010 Codice 8663 Tributo Descrizione Importi a ruolo art.15 dlgs n.546/92 spese di giudizio totale euro 500,00 ed eventuali oneri accessori
Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora calcolati a partire dalla data di notifica della cartella;
n.2 . Spese di giudizio anno 2010 liquidate nella sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Roma 27343/10/2016 depositata il 28/11/2016
Ruolo n. 2024 / 000481 Reso esecutivo in data 03-01-2024 Consegnato il 10-02-2024. Ruolo ordinario .
Partita : 7TK7 2010SG 2023/0343
n. 2 Anno 2010 Codice 8663 Tributo Descrizione Importi a ruolo Art.15 dlgs n.546/92 spese di giudizio euro 250,00 ed eventuali oneri accessori.
Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora calcolati a partire dalla data di notifica della cartella n. 3 Spese di giudizio anno 2010 liquidate nella sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del
Lazio 2775/16/2019 depositata il 9/5/2019
Ruolo n. 2024 / 000481 Reso esecutivo in data 03-01-2024 Consegnato il 10-02-2024 Ruolo ordinario.
Partita : 7TK7 2010SG 2023/0344
n. 3 Anno 2010 Codice 8663 Tributo Descrizione Importi a ruolo Art.15 dlgs n.546/92 spese di giudizio euro 500,00 ed eventuali oneri accessori
* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora calcolati a partire dalla data di notifica della cartella.
La somma di euro 1.255,88 oggetto della cartella impugnata è dunque composta delle somme di euro
500, di euro 500 ed euro 250 e di euro 5,88 per diritti di notifica notificati all'Agenzia delle Entrate –
IO.
Denuncia:
-l'inesistenza della cartella di pagamento perché notificata con PEC;
- la nullità della predetta cartella di pagamento per mancata notifica degli atti presupposti;
- la nullità della medesima cartella per nullità derivata;
-l'illegittimità della richiesta di pagamento in merito alle spese di giudizio;
- la violazione dell'art. 7, Legge n. 212/2000 – Statuto del contribuente;
- la nullità della cartella di pagamento per difetto di sottoscrizione del legale rappresentante dell'Agenzia delle Entrate – IO;
- la mancata indicazione, sulla cartella di pagamento, del dettaglio del calcolo degli interessi addebitati e delle sanzioni;
-l'illegittimità nell'emissione della cartella di pagamento per omesso invito al contraddittorio;
- la nullità della cartella di pagamento per mancata sottoscrizione ed allegazione comprovante la delega di firma dell'Agenzia delle Entrate – IO;
- la manifesta inesistenza, nullità e/o annullabilità e strumentale infondatezza, sia in fatto che in diritto, della cartella di pagamento.
In ogni caso, con richiesta di condanna delle parti resistenti al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa o in quella diversa ritenuta di giustizia, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate - IO eccependo, in relazione alle doglianze proposte dal contribuente che non attengono all'attività di riscossione o ai vizi degli atti, la carenza di legittimazione passiva, indicando l'ente impositore DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA-UFF.
CONTROLLI quale litisconsorte, unico ed esclusivo destinatario delle doglianze in richiamo.
Richiama, in ogni caso, l'istituto della sanatoria dei vizi della notifica ex artt. 156 e 160 c.p.c. e la legittimità della notifica effettuata a mezzo PEC.
Quanto all'eccezione sulla corretta redazione della cartella e sul saggio e sull'ammontare degli interessi rileva, innanzitutto che il ricorrente non ha tenuto conto che nell'atto in questione non è affatto previsto che sia distintamente indicato il computo degli interessi. Infatti, gli interessi di mora e i compensi di riscossione non prevedono un contraddittorio con il ricorrente (cfr. Sentenza del 29/10/2013 n. 119 -
Comm. Trib. Prov. Asti); in verità la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non determina un vizio della cartella di pagamento e del ruolo in quanto tale indicazione non rientra né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che, ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 321/1999, devono necessariamente essere indicati nel ruolo.Quanto agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, e non iscritti a ruolo dall'ente impositore, che tuttavia resta sempre destinatario di tali importi, sottolinea che gli interessi non sono applicati, ma soltanto menzionati in cartella per avvertire il contribuente delle conseguenza del mancato pagamento della cartella stessa. Si tratta infatti di accessori solo eventuali considerato che, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973:
"Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica dello cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi". Peraltro, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo. La Corte di Cassazione (sentenza del 15 aprile 2011, n.
8613) ha affermato che il tasso... annuo" degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale, e i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
Rappresenta altresì che l'art. 22, comma 4 e 5, d. lgs. 546/1992 cit. ammette espressamente la possibilità di produrre documenti in fotocopia e che tale produzione costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, incombendo alla controparte l'onere di contestarne la conformità all'originale, come previsto dall'art. 2712 c.c.
I Giudici di Legittimità hanno ritenuto che, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere
“espressamente” la copia fotostatica di una scrittura con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale che alla sottoscrizione od al contenuto della stessa, implica che il disconoscimento deve essere fatto in modo formale e specifico e che, pertanto, la relativa eccezione non puù essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno, nell'indeterminatezza della domanda, rileva che la domanda aquiliana svolta dall'attore nei confronti dell'Agente della IO deve essere rigettata per difetto dei requisiti previsti dall'art. 96 c.p.c.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma – è intervenuta volontariamente nel giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con la successiva memoria la parte ricorrente ha insistito nelle eccezioni difensive anche in relazione alla questione della prescrizione quinquennale degli accessori del credito di imposta e alla irrogazione delle sanzioni.
Alla odierna udienza questa Corte in composizione monocratica ha deciso secondo quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Quanto alla eccezione di cui al punto 1), si evidenzia che, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere c), f) e i-ter), del D.P.R. n. 68/2005 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata) e dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale), “la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”)”, ossia, appunto, un file in formato PDF semplice, con l'ulteriore precisazione che “nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale” (testualmente Cass. 27/11/2019, n. 30948; conf., ex multis, Cass. 05/10/2020, n. 21328; Cass. 08/07/2020, n. 14402). Anche la Cassazione con sentenza n.
28852 del 18/10/2023 ha ribadito il principio secondo cui: “è valida la notifica della cartella di pagamento eseguita tramite PEC con allegato il documento in formato PDF senza firma digitale”.
La cartella, dunque, non deve essere necessariamente sottoscritta dal funzionario competente, dato che l'esistenza giuridica dell'atto non dipende tanto dall'apposizione di una sottoscrizione leggibile o di un sigillo o di un timbro, quanto piuttosto dal fatto che l'atto sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo e che sia rispondente al modello approvato con decreto ministeriale (art. 25 del D.P.R. n. 602/1973), che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice. Sempre in merito alla notifica tramite PEC, è stato anche chiarito, nelle citate pronunce, come non sia necessaria la presenza dell'attestazione di conformità, per quanto disposto dall'art. 22 C.A.D., comma 3 - come modificato dal D.
Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1, - ovvero “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta”.
Inoltre, del tutto infondatamente, la parte ricorrente ritiene che la notifica a mezzo PEC non garantisca la piena prova dell'effettiva consegna del documento al destinatario, quando, invece, è notorio che, per essa, la prova di avvenuta notifica è data con il deposito delle ricevute di accettazione e consegna (file con estensione .eml), quest'ultima contenente l'atto allegato in formato digitale nativo. Tali ricevute, ha rimarcato la giurisprudenza, equivalgono in tutto e per tutto all'avviso di ricevimento della raccomandata cartacea e, del resto, il valore legale della PEC poggia proprio sul valore di prova certa di ricezione del messaggio costituita dalle ridette ricevute elettroniche. Tale modalità di notifica è normativamente prevista dall'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, ai sensi del quale “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”. Il citato art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 non dispone affatto, in caso di notifica a mezzo PEC, la predisposizione di una relata di notifica da parte dell'esecutore, proprio in ragione della specificità di questa modalità di notifica, che non richiede la presenza di un ufficiale notificatore. Inoltre, costante giurisprudenza rammenta come la natura sostanziale (e non processuale) della cartella di pagamento non osti all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale (considerato, per di più, che l'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, in materia di notificazione dell'avviso di accertamento, rinvia alle norme sulle notifiche nel processo civile), con la conseguenza che, in caso di irritualità della notifica della cartella, trova applicazione l'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.). In ultimo, circa l'eccepita inesistenza della predetta notifica perché proveniente da un indirizzo PEC (notifica.acc.lazio@pec. agenziariscossione.gov.it) non ufficiale perché non presente nei registri pubblici, si rileva che l'indirizzo menzionato, risulta presente nel Registro IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) a decorrere dal 1 settembre 2022, come chiarito da nota AGID n. 0021115 del 11/11/2022. Non può, quindi, sostenersi, nel caso di specie, la nullità e/o l'inesistenza della notifica, poiché l'inserimento in IPA dell'indirizzo PEC sopra richiamato assicura la necessaria certezza sulla provenienza dell'atto contestato. Ciò chiarito, va comunque ricordato che, anche laddove venisse messa in discussione la validità di una notifica in quanto non proveniente da un indirizzo PEC ufficiale, con la recente ordinanza del 16 gennaio 2023, n. 982, la
Suprema Corte è intervenuta confermando che, qualora il contribuente deduca il vizio di notificazione di un atto di riscossione trasmesso da un indirizzo non iscritto in pubblici registri, lo stesso contribuente deve provare la relativa doglianza ed evidenziare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa dipesi da una tale notificazione, a pena di violazione dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt.
1175 e 1375 c.c. nonché all'art. 2 Cost.
Nel merito si evidenzia che la cartella impugnata è relativa al recupero di spese di giustizia, liquidate: in primo grado, con la sentenza favorevole all'Amministrazione Finanziaria n. 27343/10/2016 della CTP di Roma, depositata il 28/11/2016, all'esito del contenzioso, R.G. n. 1823/2015, promosso dal ricorrente;
in secondo grado, con la sentenza, sempre favorevole all' Amministrazione Finanziaria n. 2775/16/2019 della CTR del Lazio, depositata in data 09/05/2019, all'esito del contenzioso, R.G. n. 6185/2017, incardinato sempre dal ricorrente rimasto soccombente in primo grado nonché, con la sentenza ugualmente favorevole all'Ente, n. 1928/05/2023 della Corte di Giustizia di II grado del Lazio, all'esito del giudizio di revocazione della sentenza suindicata (n. 2775/16/2019), R.G. n. 3353/2019. Nello specifico, oggetto dei suddetti procedimenti era la cartella di pagamento n. 97 2014 00064559 19000, avente ad oggetto l'imposta dovuta per la registrazione di n. 4 atti giudiziari (decreti ingiuntivi del Giudice di Pace), relativi all'anno di imposta 2010. Il debito affidato, dunque, all'Agente della riscossione pari complessivamente ad € 1.250,00, riguarda, per l'appunto, spese processuali cui è stata condannata la parte ricorrente, secondo il disposto delle suindicate sentenze di primo e secondo grado, passate in giudicato.
E' dunque evidente che le eccezioni del ricorrente sono meramente pretestuose, essendo il predetto perfettamente a conoscenza di aver proposto, in precedenza, un giudizio avverso la suindicata cartella n.
97 2014 00064559 19000, notificata in data 17/06/2014. Giudizio, lo si ripete, conclusosi, in primo grado, con sentenza favorevole all'Agenzia delle Entrate (n. 27343/10/2016), in secondo grado, con sentenza sempre favorevole all'Amministrazione (n. 2775/16/2019), nonché, all'esito della revocazione, con sentenza comunque favorevole all'Ente (n. 1928/05/2023). Il Ricorrente_1 è stato condannato al pagamento delle spese processuali (€ 250,00, nel primo grado, € 500,00 nel secondo grado ed € 500,00 nel giudizio di revocazione), il cui recupero è divenuto, così, oggetto della cartella impugnata in questa sede. L'atto presupposto alla cartella opposta deve rinvenirsi, pertanto, nelle suddette sentenze passate in giudicato, con la dovuta precisazione che il riferimento all'anno 2010 concerne non le spese processuali, bensì
l'anno dell'imposta di registro il cui recupero era oggetto della cartella n. 97 2014 00064559 19000, sottesa ai procedimenti giudiziari in questione.
Come noto, infatti, tramite una disposizione di favore per il contribuente, il secondo periodo del comma 2- sexies dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, rubricato “Spese di giudizio”, prevede che la riscossione delle somme liquidate a favore di tutti gli enti impositori, nonché degli agenti e concessionari della riscossione avvenga, mediante iscrizione a ruolo, solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Ne deriva che, nel caso de quo, l'Agenzia delle Entrate – IO , atteso il passaggio in giudicato delle sentenze in esame, ha correttamente proceduto alla riscossione delle spese di giustizia liquidate in suo favore, utilizzando, come previsto dal legislatore, lo strumento tipico dell'esecuzione d'imperio, cioè
l'iscrizione a ruolo, non essendo previsto ex lege che la conseguente cartella di pagamento sia preceduta dalla notificazione delle sentenze o dell'invito al contraddittorio, come infondatamente eccepito dal ricorrente.
Peraltro la cartella impugnata, richiamando per esteso gli estremi delle predette sentenze, è correttamente motivata, non rinvenendosi, dunque, alcuna violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000
e consentendo, così, al ricorrente il corretto esercizio del diritto alla difesa, in quanto, quest'ultimo era ben consapevole dei giudizi, dalla stessa incardinati e conclusisi con sentenze di condanna a sé sfavorevoli.
Del pari infondate sono le deduzioni del ricorrente circa la mancanza di motivazione della cartella impugnata considerato che, come affermato da costante giurisprudenza, nella cartella esattoriale non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso, al quale sia stato fatto riferimento, essendo sufficiente l'indicazione di circostanze univoche che consentano l'individuazione di quell'atto, al fine di tutelare il diritto di difesa del destinatario rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti (cfr. Cass.,
11/10/2018, n. 25343); in questo senso è stato ulteriormente precisato (Cass., 30/01/2019, n. 2553) che il ricorrente che alleghi lacune nell'identificabilità dei provvedimenti giurisdizionali sottesi alla cartella, contenenti le ragioni dei crediti, deve, altresì, spiegare quale avrebbe potuto essere, in concreto, la lesione del diritto di difesa subita. La Cassazione ha, tra l'altro, precisato che “il richiamo (contenuto nella cartella) all'atto impositivo divenuto definitivo svolge la stessa funzione della "dichiarazione" quanto alla " condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale", anche ai fini del controllo (meramente aritmetico) della esattezza delle somme richieste (come nel caso) per "interessi.., per ritardato o omesso pagamento" sulle imposte indicate in detto atto impositivo” (Cass., Sez. V, 15 aprile 2011, n. 8613). Il tasso di interesse inoltre, viene determinato ex lege sulla base dell'ultimo decreto pubblicato, che resta efficace fino alla deliberazione del nuovo provvedimento (Cass., Sez. V, 6 agosto
2020, n. 16778), “così consentendo in ogni caso al contribuente di controllare quale sia il tasso di interesse applicato” (Cass. n. 9764/2021). In considerazione della regolare e tempestiva notifica della cartella esattoriale va dichiarata l'inammissibilità delle eccezioni di decadenza dall'azione di riscossione nonché di prescrizione del tributo erariale, in quanto, con il passaggio in giudicato le sentenze sono divenute il titolo giuridico della pretesa tributaria e, di conseguenza, la riscossione del relativo credito segue il regime di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c.
Quanto alle altre eccezioni formulate si ritengono pienamente fondate le argomentazioni poste a sostegno delle controdeduzioni di entrambe le parti resistenti alle quali si rinvia integralmente.
Tenuto conto della particolarità delle questioni oggetto di controversia si ravvisano giusti motivi per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese processuali.
Roma 3 luglio 2025 Il Giudice monocratico
DA IT TO
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 03/07/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TORNESI DANIELA RITA, Giudice monocratico in data 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11542/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097.2024.00923825.74.000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6203/2025 depositato il
04/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all' Agenzia delle Entrate - IO in data 24/05/2024, Ricorrente_1, impugnava la cartella di pagamento n. 097 2024 00923825 74000, notificatagli il giorno 25/03/2024, avente ad oggetto la pretesa tributaria di € 1.255,88 avente ad oggetto l'imposta dovuta per la registrazione di n. 4 atti giudiziari (decreti ingiuntivi del Giudice di Pace), relativi all'anno di imposta 2010
e, più in particolare:
1 . Spese di giudizio anno 2010 per quanto di competenza dell'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale 3 di Roma liquidate nella sentenza della Corte di Giustizia tributaria di II grado del Lazio
1928/05/2023 depositata il 3/4/2023 Ruolo n. 2024 / 000481 .Reso esecutivo in data 03-01-2024 .
Consegnato il 10-02-2024 . Ruolo ordinario .Partita : 7TK7 2010SG 2023/0342
n. 1 Anno 2010 Codice 8663 Tributo Descrizione Importi a ruolo art.15 dlgs n.546/92 spese di giudizio totale euro 500,00 ed eventuali oneri accessori
Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora calcolati a partire dalla data di notifica della cartella;
n.2 . Spese di giudizio anno 2010 liquidate nella sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Roma 27343/10/2016 depositata il 28/11/2016
Ruolo n. 2024 / 000481 Reso esecutivo in data 03-01-2024 Consegnato il 10-02-2024. Ruolo ordinario .
Partita : 7TK7 2010SG 2023/0343
n. 2 Anno 2010 Codice 8663 Tributo Descrizione Importi a ruolo Art.15 dlgs n.546/92 spese di giudizio euro 250,00 ed eventuali oneri accessori.
Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora calcolati a partire dalla data di notifica della cartella n. 3 Spese di giudizio anno 2010 liquidate nella sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del
Lazio 2775/16/2019 depositata il 9/5/2019
Ruolo n. 2024 / 000481 Reso esecutivo in data 03-01-2024 Consegnato il 10-02-2024 Ruolo ordinario.
Partita : 7TK7 2010SG 2023/0344
n. 3 Anno 2010 Codice 8663 Tributo Descrizione Importi a ruolo Art.15 dlgs n.546/92 spese di giudizio euro 500,00 ed eventuali oneri accessori
* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora calcolati a partire dalla data di notifica della cartella.
La somma di euro 1.255,88 oggetto della cartella impugnata è dunque composta delle somme di euro
500, di euro 500 ed euro 250 e di euro 5,88 per diritti di notifica notificati all'Agenzia delle Entrate –
IO.
Denuncia:
-l'inesistenza della cartella di pagamento perché notificata con PEC;
- la nullità della predetta cartella di pagamento per mancata notifica degli atti presupposti;
- la nullità della medesima cartella per nullità derivata;
-l'illegittimità della richiesta di pagamento in merito alle spese di giudizio;
- la violazione dell'art. 7, Legge n. 212/2000 – Statuto del contribuente;
- la nullità della cartella di pagamento per difetto di sottoscrizione del legale rappresentante dell'Agenzia delle Entrate – IO;
- la mancata indicazione, sulla cartella di pagamento, del dettaglio del calcolo degli interessi addebitati e delle sanzioni;
-l'illegittimità nell'emissione della cartella di pagamento per omesso invito al contraddittorio;
- la nullità della cartella di pagamento per mancata sottoscrizione ed allegazione comprovante la delega di firma dell'Agenzia delle Entrate – IO;
- la manifesta inesistenza, nullità e/o annullabilità e strumentale infondatezza, sia in fatto che in diritto, della cartella di pagamento.
In ogni caso, con richiesta di condanna delle parti resistenti al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa o in quella diversa ritenuta di giustizia, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate - IO eccependo, in relazione alle doglianze proposte dal contribuente che non attengono all'attività di riscossione o ai vizi degli atti, la carenza di legittimazione passiva, indicando l'ente impositore DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA-UFF.
CONTROLLI quale litisconsorte, unico ed esclusivo destinatario delle doglianze in richiamo.
Richiama, in ogni caso, l'istituto della sanatoria dei vizi della notifica ex artt. 156 e 160 c.p.c. e la legittimità della notifica effettuata a mezzo PEC.
Quanto all'eccezione sulla corretta redazione della cartella e sul saggio e sull'ammontare degli interessi rileva, innanzitutto che il ricorrente non ha tenuto conto che nell'atto in questione non è affatto previsto che sia distintamente indicato il computo degli interessi. Infatti, gli interessi di mora e i compensi di riscossione non prevedono un contraddittorio con il ricorrente (cfr. Sentenza del 29/10/2013 n. 119 -
Comm. Trib. Prov. Asti); in verità la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non determina un vizio della cartella di pagamento e del ruolo in quanto tale indicazione non rientra né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che, ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 321/1999, devono necessariamente essere indicati nel ruolo.Quanto agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, e non iscritti a ruolo dall'ente impositore, che tuttavia resta sempre destinatario di tali importi, sottolinea che gli interessi non sono applicati, ma soltanto menzionati in cartella per avvertire il contribuente delle conseguenza del mancato pagamento della cartella stessa. Si tratta infatti di accessori solo eventuali considerato che, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973:
"Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica dello cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi". Peraltro, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo. La Corte di Cassazione (sentenza del 15 aprile 2011, n.
8613) ha affermato che il tasso... annuo" degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale, e i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
Rappresenta altresì che l'art. 22, comma 4 e 5, d. lgs. 546/1992 cit. ammette espressamente la possibilità di produrre documenti in fotocopia e che tale produzione costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, incombendo alla controparte l'onere di contestarne la conformità all'originale, come previsto dall'art. 2712 c.c.
I Giudici di Legittimità hanno ritenuto che, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere
“espressamente” la copia fotostatica di una scrittura con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale che alla sottoscrizione od al contenuto della stessa, implica che il disconoscimento deve essere fatto in modo formale e specifico e che, pertanto, la relativa eccezione non puù essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno, nell'indeterminatezza della domanda, rileva che la domanda aquiliana svolta dall'attore nei confronti dell'Agente della IO deve essere rigettata per difetto dei requisiti previsti dall'art. 96 c.p.c.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma – è intervenuta volontariamente nel giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con la successiva memoria la parte ricorrente ha insistito nelle eccezioni difensive anche in relazione alla questione della prescrizione quinquennale degli accessori del credito di imposta e alla irrogazione delle sanzioni.
Alla odierna udienza questa Corte in composizione monocratica ha deciso secondo quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Quanto alla eccezione di cui al punto 1), si evidenzia che, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere c), f) e i-ter), del D.P.R. n. 68/2005 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata) e dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale), “la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”)”, ossia, appunto, un file in formato PDF semplice, con l'ulteriore precisazione che “nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale” (testualmente Cass. 27/11/2019, n. 30948; conf., ex multis, Cass. 05/10/2020, n. 21328; Cass. 08/07/2020, n. 14402). Anche la Cassazione con sentenza n.
28852 del 18/10/2023 ha ribadito il principio secondo cui: “è valida la notifica della cartella di pagamento eseguita tramite PEC con allegato il documento in formato PDF senza firma digitale”.
La cartella, dunque, non deve essere necessariamente sottoscritta dal funzionario competente, dato che l'esistenza giuridica dell'atto non dipende tanto dall'apposizione di una sottoscrizione leggibile o di un sigillo o di un timbro, quanto piuttosto dal fatto che l'atto sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo e che sia rispondente al modello approvato con decreto ministeriale (art. 25 del D.P.R. n. 602/1973), che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice. Sempre in merito alla notifica tramite PEC, è stato anche chiarito, nelle citate pronunce, come non sia necessaria la presenza dell'attestazione di conformità, per quanto disposto dall'art. 22 C.A.D., comma 3 - come modificato dal D.
Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1, - ovvero “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta”.
Inoltre, del tutto infondatamente, la parte ricorrente ritiene che la notifica a mezzo PEC non garantisca la piena prova dell'effettiva consegna del documento al destinatario, quando, invece, è notorio che, per essa, la prova di avvenuta notifica è data con il deposito delle ricevute di accettazione e consegna (file con estensione .eml), quest'ultima contenente l'atto allegato in formato digitale nativo. Tali ricevute, ha rimarcato la giurisprudenza, equivalgono in tutto e per tutto all'avviso di ricevimento della raccomandata cartacea e, del resto, il valore legale della PEC poggia proprio sul valore di prova certa di ricezione del messaggio costituita dalle ridette ricevute elettroniche. Tale modalità di notifica è normativamente prevista dall'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, ai sensi del quale “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”. Il citato art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 non dispone affatto, in caso di notifica a mezzo PEC, la predisposizione di una relata di notifica da parte dell'esecutore, proprio in ragione della specificità di questa modalità di notifica, che non richiede la presenza di un ufficiale notificatore. Inoltre, costante giurisprudenza rammenta come la natura sostanziale (e non processuale) della cartella di pagamento non osti all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale (considerato, per di più, che l'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, in materia di notificazione dell'avviso di accertamento, rinvia alle norme sulle notifiche nel processo civile), con la conseguenza che, in caso di irritualità della notifica della cartella, trova applicazione l'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.). In ultimo, circa l'eccepita inesistenza della predetta notifica perché proveniente da un indirizzo PEC (notifica.acc.lazio@pec. agenziariscossione.gov.it) non ufficiale perché non presente nei registri pubblici, si rileva che l'indirizzo menzionato, risulta presente nel Registro IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) a decorrere dal 1 settembre 2022, come chiarito da nota AGID n. 0021115 del 11/11/2022. Non può, quindi, sostenersi, nel caso di specie, la nullità e/o l'inesistenza della notifica, poiché l'inserimento in IPA dell'indirizzo PEC sopra richiamato assicura la necessaria certezza sulla provenienza dell'atto contestato. Ciò chiarito, va comunque ricordato che, anche laddove venisse messa in discussione la validità di una notifica in quanto non proveniente da un indirizzo PEC ufficiale, con la recente ordinanza del 16 gennaio 2023, n. 982, la
Suprema Corte è intervenuta confermando che, qualora il contribuente deduca il vizio di notificazione di un atto di riscossione trasmesso da un indirizzo non iscritto in pubblici registri, lo stesso contribuente deve provare la relativa doglianza ed evidenziare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa dipesi da una tale notificazione, a pena di violazione dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt.
1175 e 1375 c.c. nonché all'art. 2 Cost.
Nel merito si evidenzia che la cartella impugnata è relativa al recupero di spese di giustizia, liquidate: in primo grado, con la sentenza favorevole all'Amministrazione Finanziaria n. 27343/10/2016 della CTP di Roma, depositata il 28/11/2016, all'esito del contenzioso, R.G. n. 1823/2015, promosso dal ricorrente;
in secondo grado, con la sentenza, sempre favorevole all' Amministrazione Finanziaria n. 2775/16/2019 della CTR del Lazio, depositata in data 09/05/2019, all'esito del contenzioso, R.G. n. 6185/2017, incardinato sempre dal ricorrente rimasto soccombente in primo grado nonché, con la sentenza ugualmente favorevole all'Ente, n. 1928/05/2023 della Corte di Giustizia di II grado del Lazio, all'esito del giudizio di revocazione della sentenza suindicata (n. 2775/16/2019), R.G. n. 3353/2019. Nello specifico, oggetto dei suddetti procedimenti era la cartella di pagamento n. 97 2014 00064559 19000, avente ad oggetto l'imposta dovuta per la registrazione di n. 4 atti giudiziari (decreti ingiuntivi del Giudice di Pace), relativi all'anno di imposta 2010. Il debito affidato, dunque, all'Agente della riscossione pari complessivamente ad € 1.250,00, riguarda, per l'appunto, spese processuali cui è stata condannata la parte ricorrente, secondo il disposto delle suindicate sentenze di primo e secondo grado, passate in giudicato.
E' dunque evidente che le eccezioni del ricorrente sono meramente pretestuose, essendo il predetto perfettamente a conoscenza di aver proposto, in precedenza, un giudizio avverso la suindicata cartella n.
97 2014 00064559 19000, notificata in data 17/06/2014. Giudizio, lo si ripete, conclusosi, in primo grado, con sentenza favorevole all'Agenzia delle Entrate (n. 27343/10/2016), in secondo grado, con sentenza sempre favorevole all'Amministrazione (n. 2775/16/2019), nonché, all'esito della revocazione, con sentenza comunque favorevole all'Ente (n. 1928/05/2023). Il Ricorrente_1 è stato condannato al pagamento delle spese processuali (€ 250,00, nel primo grado, € 500,00 nel secondo grado ed € 500,00 nel giudizio di revocazione), il cui recupero è divenuto, così, oggetto della cartella impugnata in questa sede. L'atto presupposto alla cartella opposta deve rinvenirsi, pertanto, nelle suddette sentenze passate in giudicato, con la dovuta precisazione che il riferimento all'anno 2010 concerne non le spese processuali, bensì
l'anno dell'imposta di registro il cui recupero era oggetto della cartella n. 97 2014 00064559 19000, sottesa ai procedimenti giudiziari in questione.
Come noto, infatti, tramite una disposizione di favore per il contribuente, il secondo periodo del comma 2- sexies dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, rubricato “Spese di giudizio”, prevede che la riscossione delle somme liquidate a favore di tutti gli enti impositori, nonché degli agenti e concessionari della riscossione avvenga, mediante iscrizione a ruolo, solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Ne deriva che, nel caso de quo, l'Agenzia delle Entrate – IO , atteso il passaggio in giudicato delle sentenze in esame, ha correttamente proceduto alla riscossione delle spese di giustizia liquidate in suo favore, utilizzando, come previsto dal legislatore, lo strumento tipico dell'esecuzione d'imperio, cioè
l'iscrizione a ruolo, non essendo previsto ex lege che la conseguente cartella di pagamento sia preceduta dalla notificazione delle sentenze o dell'invito al contraddittorio, come infondatamente eccepito dal ricorrente.
Peraltro la cartella impugnata, richiamando per esteso gli estremi delle predette sentenze, è correttamente motivata, non rinvenendosi, dunque, alcuna violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000
e consentendo, così, al ricorrente il corretto esercizio del diritto alla difesa, in quanto, quest'ultimo era ben consapevole dei giudizi, dalla stessa incardinati e conclusisi con sentenze di condanna a sé sfavorevoli.
Del pari infondate sono le deduzioni del ricorrente circa la mancanza di motivazione della cartella impugnata considerato che, come affermato da costante giurisprudenza, nella cartella esattoriale non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso, al quale sia stato fatto riferimento, essendo sufficiente l'indicazione di circostanze univoche che consentano l'individuazione di quell'atto, al fine di tutelare il diritto di difesa del destinatario rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti (cfr. Cass.,
11/10/2018, n. 25343); in questo senso è stato ulteriormente precisato (Cass., 30/01/2019, n. 2553) che il ricorrente che alleghi lacune nell'identificabilità dei provvedimenti giurisdizionali sottesi alla cartella, contenenti le ragioni dei crediti, deve, altresì, spiegare quale avrebbe potuto essere, in concreto, la lesione del diritto di difesa subita. La Cassazione ha, tra l'altro, precisato che “il richiamo (contenuto nella cartella) all'atto impositivo divenuto definitivo svolge la stessa funzione della "dichiarazione" quanto alla " condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale", anche ai fini del controllo (meramente aritmetico) della esattezza delle somme richieste (come nel caso) per "interessi.., per ritardato o omesso pagamento" sulle imposte indicate in detto atto impositivo” (Cass., Sez. V, 15 aprile 2011, n. 8613). Il tasso di interesse inoltre, viene determinato ex lege sulla base dell'ultimo decreto pubblicato, che resta efficace fino alla deliberazione del nuovo provvedimento (Cass., Sez. V, 6 agosto
2020, n. 16778), “così consentendo in ogni caso al contribuente di controllare quale sia il tasso di interesse applicato” (Cass. n. 9764/2021). In considerazione della regolare e tempestiva notifica della cartella esattoriale va dichiarata l'inammissibilità delle eccezioni di decadenza dall'azione di riscossione nonché di prescrizione del tributo erariale, in quanto, con il passaggio in giudicato le sentenze sono divenute il titolo giuridico della pretesa tributaria e, di conseguenza, la riscossione del relativo credito segue il regime di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c.
Quanto alle altre eccezioni formulate si ritengono pienamente fondate le argomentazioni poste a sostegno delle controdeduzioni di entrambe le parti resistenti alle quali si rinvia integralmente.
Tenuto conto della particolarità delle questioni oggetto di controversia si ravvisano giusti motivi per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese processuali.
Roma 3 luglio 2025 Il Giudice monocratico
DA IT TO