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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 12/04/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1533/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 13/03/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1533/2019 R.G (cui sono riunite le cause n. 231/2021 e n. 720/2024, promossa da
( ), nata a [...] il [...] e residente in S. Parte_1 CodiceFiscale_1
Pietro a Maida, Vico Orsini n.28, ivi elettivamente domiciliata, alla Via Bologna n.28 presso lo studio dell' Avv. Antonio Procopio, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE contro con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Maria Teresa Pugliano e Giacinto Greco ed elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
RESISTENTE
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 ( C F - P I Controparte_2
) in persona del procuratore speciale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato P.IVA_1
Agostino Scaffidi (C F ) del Foro di Patti (ME) ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso il suo studio sito in Sant'Angelo di Brolo (ME) alla via A . Diaz n. 22, come da procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto:
Cancellazione elenchi agricoli -reiscrizione (causa N.1533/2019) Opposizione ad avvivo di addebito (causa riunita n. RG 231/2021)
Opposizione a comunicazione preventiva di fermo amministrativo (causa riunita n. RG 720/2024)
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28.11.2019, premetteva di aver lavorato come bracciante Parte_1
agricola negli anni 2015 -2016 -2017 alle dipendenze della azienda agricola SCHICCHITANO
Paolo, con sede in S. Pietro a Maida (CZ), per n. 101 giornate lavorative, prestando la propria attività
a tempo determinato e venendo regolarmente retribuita nonché ricevendo le relative prestazioni di disoccupazione agricola e maternità.
CP_
Esponeva, quindi, di aver ricevuto da parte dell' n.4 comunicazioni datate 31.7.2019, con le quali veniva revocata la prestazione di disoccupazione agricola per tali annualità in quanto “non risultava più iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli”. CP_
Affermava, inoltre, di aver ricevuto n. 4 comunicazioni in data 10.10.2019 con le quali l'Ente formulava richiesta di ripetizione di indebito relativamente alle indennità di disoccupazione e ANF percepite nelle predette annualità.
Deduceva, infine, di aver preso visione, a seguito della ricezione delle predette note, del 2° elenco
CP_ nominativo trimestrale di variazione anno 2019, pubblicato sul sito Internet dell' il 15.9.2019 dal quale emergeva la cancellazione di tutte le giornate lavorative relative agli anni dal 2015 al 2017. CP_
Precisava di non essere a conoscenza delle motivazioni per cui l' aveva proceduto al disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, non avendo mai ricevuto comunicazione di accertamenti ispettivi.
Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della , oltre al diritto alla reiscrizione negli elenchi nominativi Controparte_3
dei braccianti agricoli per gli anni dal 2015 al 2017 e al riconoscimento della indennità di disoccupazione agricola e di maternità oggetto di ripetizione di indebito per effetto della cancellazione.
2. Integrato il contraddittorio, l eccepiva, in via preliminare, la decadenza dalla proposizione CP_1 dell'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 47 DPR 639/70 per come modificato dall'art. 4 D.L.384 del
1992, convertito in L. n.438/92, nonché, la decadenza ai sensi dell'art. 22 D.L.
3.2.1970 N.7, convertito in L.n.83/1970 in combinato disposto con l'art. 11 L.375/1993, non avendo proposto la ricorrente l'azione giudiziaria nel termine di 120 gg. dalla conoscenza del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
Nel merito, chiedeva, in ogni caso, il rigetto del ricorso, in quanto, dall'attività ispettiva era emerso
CP_ come la ditta , per come relazionato dagli ispettori nel Verbale di Accertamento CP_3 n.2019002916 dello 06.05.2019, avesse: 1) denunciato falsi braccianti agricoli;
2) denunciato attività
CP_ su terreni non in propria disponibilità; 3) denunciato all' giornate lavorate inesistenti al solo scopo di consentire ai soggetti interessati dl beneficiare delle prestazioni assistenziali e/o previdenziali erogate dall' . CP_1
Al riguardo, riportandosi a quanto contenuto nel citato Verbale di Accertamento n.2019002916 dello CP_ 06.05.2019 l' evidenziava che l'azienda risultava totalmente inadempiente agli CP_3
obblighi contributivi avendo una percentuale di evasione relativamente alla manodopera dichiarata pari al 100% ed inoltre i legittimi proprietari dei terreni dichiarati dallo disconoscevano CP_3
di averli concessi in fitto/locazione a quest'ultimo (cfr. pag 2 e ss.gg Verbale in atti). CP_1
L'ente convenuto chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
3. Con ordinanze del 18.1.2024 e del 13.3.2025, venivano riunite al presente fascicolo le cause n.
231/22 RG e n. 720/2024 RG aventi ad oggetto, rispettivamente, l'impugnazione di n. 4 avvisi relativi agli indebiti, a titolo di indennità di disoccupazione e ANF, derivanti dalla predetta cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli e l'opposizione avverso la successiva comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificata dalla e relativa Controparte_2
alle medesime somme.
In particolare venivano impugnati nelle cause riunite i seguenti avvisi di addebito:
1) n° 3302020 00001164 43 000, per l'importo totale di € 7.763,87, e relativo a presunto indebito derivante da indennità di disoccupazione e Anf di cui al "periodo dal 01.15 al 12.15";
2) n° 33020200000116645000, per l'importo totale di € 605,00, e relativo a presunto indebito derivante da indennità di disoccupazione di cui al "periodo dal 01.17 al 12.17";
3) n° 33020200000116746000, per l'importo totale di € 2.586,28, e relativo a presunto indebito derivante da indennità di maternità di cui al "periodo dal 01.17 al 07.17";
4) n° 33020200000116544000, per l'importo totale di € 7.839,65, e relativo a presunto indebito derivante da indennità di disoccupazione e Anf di cui al "periodo dal 01.16 al 12.16". CP_
In relazione a tali atti, parte ricorrente eccepiva l'inesistenza del diritto dell' a procedere alla esecuzione e alla riscossione del credito a mezzo avviso di addebito e l'infondatezza della pretesa nel merito, avendo la ricorrente regolarmente prestato attività lavorativa a carattere subordinato.
CP_
4. Espletata l'istruttoria testimoniale, mediante escussione di due testi dell' e di un teste di parte ricorrente, a seguito dell'udienza del 13.3.2025, il Tribunale decideva la causa come dalla presente sentenza con motivazioni contestuali.
5. L'eccezione preliminare di decadenza sollevata dall' deve essere rigettata. CP_1
Ed invero, l'art. 11 del D. Lgs. n. 375/1993 prevede che contro i provvedimenti in materia di accertamento degli o.t.d. e contro la non iscrizione, gli interessati possono proporre ricorso entro 30 giorni alla Commissione Provinciale per la manodopera agricola (CISOA), che decide entro 90 giorni, termine decorso il quale il ricorso si intende respinto;
prevede, altresì, che contro le decisioni della Commissione Provinciale è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni, alla Commissione
Centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati, istituita presso l' , CP_1
la quale ha ulteriori 90 giorni per decidere, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
A sua volta, l'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970 (convertito in L. n. 83 del 1970) dispone che contro il provvedimento amministrativo definitivo è possibile proporre azione giudiziaria nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento o dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto conoscenza.
L'art 38, comma 7, del D.L n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011 dispone poi:
“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la CP_1
pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell si provvede con le risorse umane, CP_1 strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”
In forza della disciplina sopra riportata, pertanto, in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante CP_1
la pubblicazione con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi di variazione, e da tale pubblicazione decorre il termine per impugnare l'eventuale cancellazione.
5. Orbene, dalla documentazione versata in atti si evince che parte ricorrente non ha adito, come previsto per legge, la Commissione Provinciale per la Manodopera agricola richiamata dall'art. 11 del D. Lgs. n. 375/1993 - unico organismo competente in materia di iscrizione/cancellazione negli elenchi dei lavoratori agricoli per come previsto dall'art.80, comma 3, Legge n.448 del 1998 che attribuisce a tale organo le competenze relative al contenzioso previdenziale del settore agricolo.
La ricorrente, quindi, non ha proposto nel termine di legge il ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale per la Manodopera Agricola.
Va, tuttavia, rilevato che l'azione giudiziale appare proposta nel rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 22 D.L. n. 7 del 1970 (convertito in L. n. 83 del 1970).
Sul punto, si rileva che parte ricorrente ha affermato di aver ricevuto la notifica della comunicazione di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli in data 31.7.2019 ed ha depositato il ricorso il 28.11.2019, ovvero il 120° giorno a partire dalla prima data, senza tuttavia fornire prova di tale notifica. CP_
Tale circostanza non è stata però contestata dall' che ha eccepito la decadenza ex art. 22 citato in maniera generica senza fare riferimento alla data in cui si sarebbe perfezionata la notifica della cancellazione dagli elenchi.
In ogni caso, risulta assorbente la circostanza che il termine di 120 giorni per la proposizione della azione giudiziaria sarebbe comunque da ritenersi rispettato avuto riguardo alla data di pubblicazione degli elenchi sul sito internet dell'Istituto ovvero dal 16.9.2019 al 30.9.2019, essendo stato il ricorso depositato in data 28.11.2019.
6. Ciò posto, passando al merito della controversia, si rileva che le risultanze istruttorie non hanno consentito di ritenere provata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in capo alla ricorrente
Parte_1
Al riguardo, si rileva che la domanda giudiziale ha ad oggetto il riconoscimento del diritto di parte ricorrente alla liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola e ANF per gli anni 2015-2018.
L'art. 32 della legge n. 264 del 1949 prevede che “ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze (…) spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'art. 12 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.
La prestazione, dunque, non può essere erogata qualora l'interessato non dimostri l'esistenza della condizione relativa alla iscrizione nei suddetti elenchi (o dell'equipollente certificato). L'iscrizione, infatti, costituisce una vera e propria condizione per l'erogazione delle prestazioni economiche, potendosi asserire che la registrazione ha efficacia costitutiva dello status di assicurato, con diritto alla relativa tutela (cfr. Cass. n. 16667/2004).
Com'è noto, il sistema previdenziale per i lavoratori agricoli è gestito dall' (subentrato allo CP_1
SCAU dal 01.07.1995), il quale – sulla base delle dichiarazioni trimestrali dei datori di lavoro – provvede a compilare gli elenchi in questione.
Una volta avvenuta, l'iscrizione può essere oggetto di controlli (artt. 8, 16 e 19 del d.lgs. 11 agosto
1993, n. 375) e di cancellazione. Infatti l'Istituto, ove sulla base di accertamenti ispettivi accerti l'inesistenza del rapporto, emette un atto di disconoscimento della prestazione di lavoro ed adotta il conseguente atto di cancellazione (art. 9 del d.lgs. cit.).
Ai fini della prova circa la sussistenza del rapporto, considerato che l'iscrizione avviene senza alcun controllo preventivo in ordine alla effettiva ricorrenza delle condizioni legittimanti (svolgendo una funzione di agevolazione probatoria destinata a venir meno qualora l , a seguito di controllo, CP_1 disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro), una volta che l' abbia disconosciuto la sussistenza CP_1
del rapporto, disponendo la cancellazione del lavoratore dagli elenchi, è “onere dell'interessato provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”
(Cass. n. 7845/2003; n. 7995/2000; nel medesimo senso si è espressa più recentemente Cass. Sez.
Lav. n. 13877 del 2.08.2012, secondo cui “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente
e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”).
Nel caso di specie, secondo quanto asserito nella memoria di costituzione, l' non ha CP_1 provveduto all'erogazione del beneficio previdenziale su cui è causa, in quanto, la ricorrente è stata cancellata dagli elenchi agricoli per gli anni 2015 – 2018, a seguito del disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura svolte alle dipendenze dell'azienda agricola nei Controparte_3
medesimi anni.
Ed infatti, è stato acquisito agli atti di causa il Verbale di Accertamento n.2019002916 dello
06.05.2019 (che si intende qui integralmente richiamato), dal quale emergono, come illustrato nella
CP_ memoria dell' molteplici irregolarità dalle quali l ha legittimamente desunto la CP_1
insussistenza delle giornate lavorative della lavoratrice denunciate dal datore di lavoro, disponendone la cancellazione per gli anni dal 2015 al 2018.
In particolare, è emerso che il datore di lavoro aveva:1) denunciato falsi braccianti agricoli;
2) CP_ denunciato attività su terreni non in propria disponibilità; 3) denunciato all' giornate lavorate inesistenti al solo scopo di consentire ai soggetti interessati dl beneficiare delle prestazioni assistenziali e/o previdenziali erogate dall' . CP_1
Tutte le predette circostanze non sono mai state contestate dalla parte ricorrente.
Nello specifico, riportandosi a quanto contenuto nel citato Verbale di Accertamento n.2019002916
CP_ dello 06.05.2019, l' evidenziava che l'azienda risultava totalmente inadempiente agli CP_3
obblighi contributivi avendo una percentuale di evasione relativamente alla manodopera dichiarata pari al 100% ed inoltre i legittimi proprietari dei terreni dichiarati dallo disconoscevano CP_3
di averli concessi in fitto/locazione a quest'ultimo (cfr. pag 2 e ss.gg Verbale in atti). CP_1
L'azienda non era quindi nel possesso dei terreni denunciati, era del tutto inadempiente in ordine agli obblighi contributivi e le dichiarazioni dei dipendenti (v. verbale in atti) erano state in parte reticenti in parte contradditorie in merito alla sussistenza del rapporto di lavoro.
CP_
Tali elementi sono stati confermati dai testi dell' escussi all' udienza del 10.2.2022.
7. A fronte di tali risultanze istruttorie, del tutto generiche sono state le dichiarazioni dell'unico teste di parte ricorrente (padre della ricorrente sentito all'udienza del 18.1.2024, il quale Parte_1
ha affermato: “Sono e mi chiamo nato a [...] il [...] residente in [...]
S.Pietro a Maida, Via S. Pertini n. 89” , parente. ADR Sono il padre di . Confermo i Parte_1
cap. . Sono a conoscenza della circostanza che mia figlia andava a lavorare presso la azienda Tes_2
in quanto abitiamo vicini ed io portavo a scuola i miei nipoti e la vedevo andare a CP_3 lavorare e alle 17.30 circa veniva a casa mia a riprendersi i figli. ADR All'epoca mia figlia Pt_1
aveva 3 figli. Ad oggi ne ha 4. ADR Confermo il capitolo n. 4 con riferimento alle mansioni espletate da mia figlia ovvero raccolta di olive, preparazione di terreno, pulizia delle piante. ADR Confermo il capitolo n.5 sono a conoscenza del fatto che il datore di lavoro impartiva direttive in quanto me lo ha riferito mia figlia. Non lo ho mai visto dare direttive, in quanto non sono mai stato presente sul luogo di lavoro. ADR Quanto al luogo di lavoro (cap. 6) mia figlia mi ha riferito di aver lavorato a
Maida e ADR Lavorava dal lunedì al venerdì dalle 7.00 del mattino alle 16.00 circa Persona_1 ed ha sempre percepito la retribuzione per quanto dalla stessa riferito”.
Il teste ha, quindi, riferito solo notizie “de relato” fornite dalla figlia in ordine alla attività lavorativa svolta non essendo mai stato sul luogo di lavoro e nulla è stato in grado di precisare in merito al numero di giornate effettuate dalla ricorrente, alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa, al pagamento delle retribuzione e, in generale, in merito alla sussistenza dei cd indici della subordinazione (eterodirezione, continuità della prestazione, utilizzo di strumenti di proprietà del datore di lavoro).
Al riguardo, si rileva che secondo la concorde giurisprudenza, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, è il lavoratore a dover fornire la prova della ricorrenza del rapporto di lavoro subordinato (Cass., sez. lav., sent. N.13877 del
2.8.2012).
Nel caso di specie, le dichiarazioni del teste devono essere valutate in maniera particolarmente rigorosa, stante lo stretto legame di parentela con la ricorrente e, pertanto, attesa la loro assoluta genericità, non possono essere ritenute sufficienti a dimostrare il requisito della subordinazione.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha specificato che la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dalla credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina della loro attendibilità oggettiva e dalla verifica di eventuali elementi di riscontro estrinseco, nel caso di specie del tutto insussistenti (cfr. Cass. N.11414/13).
In ogni caso, manca la prova in ordine al pagamento della retribuzione della lavoratrice secondo un
CP_ sistema tracciabile;
inoltre l' ha evidenziato nel verbale ispettivo il mancato versamento dei contributi previdenziali.
8. Così ricostruite le risultanze istruttorie, deve rilevarsi che, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro operato dagli ispettori dell che hanno accertato, con verbale ampiamente e CP_1
congruamente motivato, la fittizietà dei rapporti di lavoro instaurati dalla ricorrente con la
[...]
negli anni 2015/2018, è risultato del tutto indimostrato l'effettivo svolgimento della CP_3
prestazione lavorativa della e, inoltre, difetta il requisito contributivo richiesto ai fini Parte_1
della liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola (ovvero, i 102 contributi giornalieri nel biennio).
9. Tenuto conto di quanto precede devono ritenersi legittimi gli avvisi di addebito impugnati nelle cause riunite N. 231/2021 RG e N. 720/2024 RG, avendo ad oggetto le somme da ritenersi indebitamente percepite dalla ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione e Anf, per effetto della disposta legittima cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, con conseguente rigetto delle eccezioni di illegittimità sollevate dalla ricorrente in merito alla procedura esecutiva intrapresa da
CP_ e dalla . Controparte_2
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, integralmente rigettato.
10 . La controvertibilità della questione esaminata e la natura giuridica della parti inducono a compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Lamezia Terme, 12.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 13/03/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1533/2019 R.G (cui sono riunite le cause n. 231/2021 e n. 720/2024, promossa da
( ), nata a [...] il [...] e residente in S. Parte_1 CodiceFiscale_1
Pietro a Maida, Vico Orsini n.28, ivi elettivamente domiciliata, alla Via Bologna n.28 presso lo studio dell' Avv. Antonio Procopio, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE contro con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Maria Teresa Pugliano e Giacinto Greco ed elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
RESISTENTE
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 ( C F - P I Controparte_2
) in persona del procuratore speciale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato P.IVA_1
Agostino Scaffidi (C F ) del Foro di Patti (ME) ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso il suo studio sito in Sant'Angelo di Brolo (ME) alla via A . Diaz n. 22, come da procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto:
Cancellazione elenchi agricoli -reiscrizione (causa N.1533/2019) Opposizione ad avvivo di addebito (causa riunita n. RG 231/2021)
Opposizione a comunicazione preventiva di fermo amministrativo (causa riunita n. RG 720/2024)
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28.11.2019, premetteva di aver lavorato come bracciante Parte_1
agricola negli anni 2015 -2016 -2017 alle dipendenze della azienda agricola SCHICCHITANO
Paolo, con sede in S. Pietro a Maida (CZ), per n. 101 giornate lavorative, prestando la propria attività
a tempo determinato e venendo regolarmente retribuita nonché ricevendo le relative prestazioni di disoccupazione agricola e maternità.
CP_
Esponeva, quindi, di aver ricevuto da parte dell' n.4 comunicazioni datate 31.7.2019, con le quali veniva revocata la prestazione di disoccupazione agricola per tali annualità in quanto “non risultava più iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli”. CP_
Affermava, inoltre, di aver ricevuto n. 4 comunicazioni in data 10.10.2019 con le quali l'Ente formulava richiesta di ripetizione di indebito relativamente alle indennità di disoccupazione e ANF percepite nelle predette annualità.
Deduceva, infine, di aver preso visione, a seguito della ricezione delle predette note, del 2° elenco
CP_ nominativo trimestrale di variazione anno 2019, pubblicato sul sito Internet dell' il 15.9.2019 dal quale emergeva la cancellazione di tutte le giornate lavorative relative agli anni dal 2015 al 2017. CP_
Precisava di non essere a conoscenza delle motivazioni per cui l' aveva proceduto al disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, non avendo mai ricevuto comunicazione di accertamenti ispettivi.
Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della , oltre al diritto alla reiscrizione negli elenchi nominativi Controparte_3
dei braccianti agricoli per gli anni dal 2015 al 2017 e al riconoscimento della indennità di disoccupazione agricola e di maternità oggetto di ripetizione di indebito per effetto della cancellazione.
2. Integrato il contraddittorio, l eccepiva, in via preliminare, la decadenza dalla proposizione CP_1 dell'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 47 DPR 639/70 per come modificato dall'art. 4 D.L.384 del
1992, convertito in L. n.438/92, nonché, la decadenza ai sensi dell'art. 22 D.L.
3.2.1970 N.7, convertito in L.n.83/1970 in combinato disposto con l'art. 11 L.375/1993, non avendo proposto la ricorrente l'azione giudiziaria nel termine di 120 gg. dalla conoscenza del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
Nel merito, chiedeva, in ogni caso, il rigetto del ricorso, in quanto, dall'attività ispettiva era emerso
CP_ come la ditta , per come relazionato dagli ispettori nel Verbale di Accertamento CP_3 n.2019002916 dello 06.05.2019, avesse: 1) denunciato falsi braccianti agricoli;
2) denunciato attività
CP_ su terreni non in propria disponibilità; 3) denunciato all' giornate lavorate inesistenti al solo scopo di consentire ai soggetti interessati dl beneficiare delle prestazioni assistenziali e/o previdenziali erogate dall' . CP_1
Al riguardo, riportandosi a quanto contenuto nel citato Verbale di Accertamento n.2019002916 dello CP_ 06.05.2019 l' evidenziava che l'azienda risultava totalmente inadempiente agli CP_3
obblighi contributivi avendo una percentuale di evasione relativamente alla manodopera dichiarata pari al 100% ed inoltre i legittimi proprietari dei terreni dichiarati dallo disconoscevano CP_3
di averli concessi in fitto/locazione a quest'ultimo (cfr. pag 2 e ss.gg Verbale in atti). CP_1
L'ente convenuto chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
3. Con ordinanze del 18.1.2024 e del 13.3.2025, venivano riunite al presente fascicolo le cause n.
231/22 RG e n. 720/2024 RG aventi ad oggetto, rispettivamente, l'impugnazione di n. 4 avvisi relativi agli indebiti, a titolo di indennità di disoccupazione e ANF, derivanti dalla predetta cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli e l'opposizione avverso la successiva comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificata dalla e relativa Controparte_2
alle medesime somme.
In particolare venivano impugnati nelle cause riunite i seguenti avvisi di addebito:
1) n° 3302020 00001164 43 000, per l'importo totale di € 7.763,87, e relativo a presunto indebito derivante da indennità di disoccupazione e Anf di cui al "periodo dal 01.15 al 12.15";
2) n° 33020200000116645000, per l'importo totale di € 605,00, e relativo a presunto indebito derivante da indennità di disoccupazione di cui al "periodo dal 01.17 al 12.17";
3) n° 33020200000116746000, per l'importo totale di € 2.586,28, e relativo a presunto indebito derivante da indennità di maternità di cui al "periodo dal 01.17 al 07.17";
4) n° 33020200000116544000, per l'importo totale di € 7.839,65, e relativo a presunto indebito derivante da indennità di disoccupazione e Anf di cui al "periodo dal 01.16 al 12.16". CP_
In relazione a tali atti, parte ricorrente eccepiva l'inesistenza del diritto dell' a procedere alla esecuzione e alla riscossione del credito a mezzo avviso di addebito e l'infondatezza della pretesa nel merito, avendo la ricorrente regolarmente prestato attività lavorativa a carattere subordinato.
CP_
4. Espletata l'istruttoria testimoniale, mediante escussione di due testi dell' e di un teste di parte ricorrente, a seguito dell'udienza del 13.3.2025, il Tribunale decideva la causa come dalla presente sentenza con motivazioni contestuali.
5. L'eccezione preliminare di decadenza sollevata dall' deve essere rigettata. CP_1
Ed invero, l'art. 11 del D. Lgs. n. 375/1993 prevede che contro i provvedimenti in materia di accertamento degli o.t.d. e contro la non iscrizione, gli interessati possono proporre ricorso entro 30 giorni alla Commissione Provinciale per la manodopera agricola (CISOA), che decide entro 90 giorni, termine decorso il quale il ricorso si intende respinto;
prevede, altresì, che contro le decisioni della Commissione Provinciale è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni, alla Commissione
Centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati, istituita presso l' , CP_1
la quale ha ulteriori 90 giorni per decidere, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
A sua volta, l'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970 (convertito in L. n. 83 del 1970) dispone che contro il provvedimento amministrativo definitivo è possibile proporre azione giudiziaria nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento o dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto conoscenza.
L'art 38, comma 7, del D.L n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011 dispone poi:
“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la CP_1
pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell si provvede con le risorse umane, CP_1 strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”
In forza della disciplina sopra riportata, pertanto, in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante CP_1
la pubblicazione con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi di variazione, e da tale pubblicazione decorre il termine per impugnare l'eventuale cancellazione.
5. Orbene, dalla documentazione versata in atti si evince che parte ricorrente non ha adito, come previsto per legge, la Commissione Provinciale per la Manodopera agricola richiamata dall'art. 11 del D. Lgs. n. 375/1993 - unico organismo competente in materia di iscrizione/cancellazione negli elenchi dei lavoratori agricoli per come previsto dall'art.80, comma 3, Legge n.448 del 1998 che attribuisce a tale organo le competenze relative al contenzioso previdenziale del settore agricolo.
La ricorrente, quindi, non ha proposto nel termine di legge il ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale per la Manodopera Agricola.
Va, tuttavia, rilevato che l'azione giudiziale appare proposta nel rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 22 D.L. n. 7 del 1970 (convertito in L. n. 83 del 1970).
Sul punto, si rileva che parte ricorrente ha affermato di aver ricevuto la notifica della comunicazione di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli in data 31.7.2019 ed ha depositato il ricorso il 28.11.2019, ovvero il 120° giorno a partire dalla prima data, senza tuttavia fornire prova di tale notifica. CP_
Tale circostanza non è stata però contestata dall' che ha eccepito la decadenza ex art. 22 citato in maniera generica senza fare riferimento alla data in cui si sarebbe perfezionata la notifica della cancellazione dagli elenchi.
In ogni caso, risulta assorbente la circostanza che il termine di 120 giorni per la proposizione della azione giudiziaria sarebbe comunque da ritenersi rispettato avuto riguardo alla data di pubblicazione degli elenchi sul sito internet dell'Istituto ovvero dal 16.9.2019 al 30.9.2019, essendo stato il ricorso depositato in data 28.11.2019.
6. Ciò posto, passando al merito della controversia, si rileva che le risultanze istruttorie non hanno consentito di ritenere provata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in capo alla ricorrente
Parte_1
Al riguardo, si rileva che la domanda giudiziale ha ad oggetto il riconoscimento del diritto di parte ricorrente alla liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola e ANF per gli anni 2015-2018.
L'art. 32 della legge n. 264 del 1949 prevede che “ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze (…) spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'art. 12 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.
La prestazione, dunque, non può essere erogata qualora l'interessato non dimostri l'esistenza della condizione relativa alla iscrizione nei suddetti elenchi (o dell'equipollente certificato). L'iscrizione, infatti, costituisce una vera e propria condizione per l'erogazione delle prestazioni economiche, potendosi asserire che la registrazione ha efficacia costitutiva dello status di assicurato, con diritto alla relativa tutela (cfr. Cass. n. 16667/2004).
Com'è noto, il sistema previdenziale per i lavoratori agricoli è gestito dall' (subentrato allo CP_1
SCAU dal 01.07.1995), il quale – sulla base delle dichiarazioni trimestrali dei datori di lavoro – provvede a compilare gli elenchi in questione.
Una volta avvenuta, l'iscrizione può essere oggetto di controlli (artt. 8, 16 e 19 del d.lgs. 11 agosto
1993, n. 375) e di cancellazione. Infatti l'Istituto, ove sulla base di accertamenti ispettivi accerti l'inesistenza del rapporto, emette un atto di disconoscimento della prestazione di lavoro ed adotta il conseguente atto di cancellazione (art. 9 del d.lgs. cit.).
Ai fini della prova circa la sussistenza del rapporto, considerato che l'iscrizione avviene senza alcun controllo preventivo in ordine alla effettiva ricorrenza delle condizioni legittimanti (svolgendo una funzione di agevolazione probatoria destinata a venir meno qualora l , a seguito di controllo, CP_1 disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro), una volta che l' abbia disconosciuto la sussistenza CP_1
del rapporto, disponendo la cancellazione del lavoratore dagli elenchi, è “onere dell'interessato provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”
(Cass. n. 7845/2003; n. 7995/2000; nel medesimo senso si è espressa più recentemente Cass. Sez.
Lav. n. 13877 del 2.08.2012, secondo cui “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente
e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”).
Nel caso di specie, secondo quanto asserito nella memoria di costituzione, l' non ha CP_1 provveduto all'erogazione del beneficio previdenziale su cui è causa, in quanto, la ricorrente è stata cancellata dagli elenchi agricoli per gli anni 2015 – 2018, a seguito del disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura svolte alle dipendenze dell'azienda agricola nei Controparte_3
medesimi anni.
Ed infatti, è stato acquisito agli atti di causa il Verbale di Accertamento n.2019002916 dello
06.05.2019 (che si intende qui integralmente richiamato), dal quale emergono, come illustrato nella
CP_ memoria dell' molteplici irregolarità dalle quali l ha legittimamente desunto la CP_1
insussistenza delle giornate lavorative della lavoratrice denunciate dal datore di lavoro, disponendone la cancellazione per gli anni dal 2015 al 2018.
In particolare, è emerso che il datore di lavoro aveva:1) denunciato falsi braccianti agricoli;
2) CP_ denunciato attività su terreni non in propria disponibilità; 3) denunciato all' giornate lavorate inesistenti al solo scopo di consentire ai soggetti interessati dl beneficiare delle prestazioni assistenziali e/o previdenziali erogate dall' . CP_1
Tutte le predette circostanze non sono mai state contestate dalla parte ricorrente.
Nello specifico, riportandosi a quanto contenuto nel citato Verbale di Accertamento n.2019002916
CP_ dello 06.05.2019, l' evidenziava che l'azienda risultava totalmente inadempiente agli CP_3
obblighi contributivi avendo una percentuale di evasione relativamente alla manodopera dichiarata pari al 100% ed inoltre i legittimi proprietari dei terreni dichiarati dallo disconoscevano CP_3
di averli concessi in fitto/locazione a quest'ultimo (cfr. pag 2 e ss.gg Verbale in atti). CP_1
L'azienda non era quindi nel possesso dei terreni denunciati, era del tutto inadempiente in ordine agli obblighi contributivi e le dichiarazioni dei dipendenti (v. verbale in atti) erano state in parte reticenti in parte contradditorie in merito alla sussistenza del rapporto di lavoro.
CP_
Tali elementi sono stati confermati dai testi dell' escussi all' udienza del 10.2.2022.
7. A fronte di tali risultanze istruttorie, del tutto generiche sono state le dichiarazioni dell'unico teste di parte ricorrente (padre della ricorrente sentito all'udienza del 18.1.2024, il quale Parte_1
ha affermato: “Sono e mi chiamo nato a [...] il [...] residente in [...]
S.Pietro a Maida, Via S. Pertini n. 89” , parente. ADR Sono il padre di . Confermo i Parte_1
cap. . Sono a conoscenza della circostanza che mia figlia andava a lavorare presso la azienda Tes_2
in quanto abitiamo vicini ed io portavo a scuola i miei nipoti e la vedevo andare a CP_3 lavorare e alle 17.30 circa veniva a casa mia a riprendersi i figli. ADR All'epoca mia figlia Pt_1
aveva 3 figli. Ad oggi ne ha 4. ADR Confermo il capitolo n. 4 con riferimento alle mansioni espletate da mia figlia ovvero raccolta di olive, preparazione di terreno, pulizia delle piante. ADR Confermo il capitolo n.5 sono a conoscenza del fatto che il datore di lavoro impartiva direttive in quanto me lo ha riferito mia figlia. Non lo ho mai visto dare direttive, in quanto non sono mai stato presente sul luogo di lavoro. ADR Quanto al luogo di lavoro (cap. 6) mia figlia mi ha riferito di aver lavorato a
Maida e ADR Lavorava dal lunedì al venerdì dalle 7.00 del mattino alle 16.00 circa Persona_1 ed ha sempre percepito la retribuzione per quanto dalla stessa riferito”.
Il teste ha, quindi, riferito solo notizie “de relato” fornite dalla figlia in ordine alla attività lavorativa svolta non essendo mai stato sul luogo di lavoro e nulla è stato in grado di precisare in merito al numero di giornate effettuate dalla ricorrente, alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa, al pagamento delle retribuzione e, in generale, in merito alla sussistenza dei cd indici della subordinazione (eterodirezione, continuità della prestazione, utilizzo di strumenti di proprietà del datore di lavoro).
Al riguardo, si rileva che secondo la concorde giurisprudenza, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, è il lavoratore a dover fornire la prova della ricorrenza del rapporto di lavoro subordinato (Cass., sez. lav., sent. N.13877 del
2.8.2012).
Nel caso di specie, le dichiarazioni del teste devono essere valutate in maniera particolarmente rigorosa, stante lo stretto legame di parentela con la ricorrente e, pertanto, attesa la loro assoluta genericità, non possono essere ritenute sufficienti a dimostrare il requisito della subordinazione.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha specificato che la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dalla credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina della loro attendibilità oggettiva e dalla verifica di eventuali elementi di riscontro estrinseco, nel caso di specie del tutto insussistenti (cfr. Cass. N.11414/13).
In ogni caso, manca la prova in ordine al pagamento della retribuzione della lavoratrice secondo un
CP_ sistema tracciabile;
inoltre l' ha evidenziato nel verbale ispettivo il mancato versamento dei contributi previdenziali.
8. Così ricostruite le risultanze istruttorie, deve rilevarsi che, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro operato dagli ispettori dell che hanno accertato, con verbale ampiamente e CP_1
congruamente motivato, la fittizietà dei rapporti di lavoro instaurati dalla ricorrente con la
[...]
negli anni 2015/2018, è risultato del tutto indimostrato l'effettivo svolgimento della CP_3
prestazione lavorativa della e, inoltre, difetta il requisito contributivo richiesto ai fini Parte_1
della liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola (ovvero, i 102 contributi giornalieri nel biennio).
9. Tenuto conto di quanto precede devono ritenersi legittimi gli avvisi di addebito impugnati nelle cause riunite N. 231/2021 RG e N. 720/2024 RG, avendo ad oggetto le somme da ritenersi indebitamente percepite dalla ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione e Anf, per effetto della disposta legittima cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, con conseguente rigetto delle eccezioni di illegittimità sollevate dalla ricorrente in merito alla procedura esecutiva intrapresa da
CP_ e dalla . Controparte_2
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, integralmente rigettato.
10 . La controvertibilità della questione esaminata e la natura giuridica della parti inducono a compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Lamezia Terme, 12.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara