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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 07/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1097/2024 R.G.A.C., promosso da: , nato a Parte_1
OP (CL) il 14.9.1972 e ivi residente in [...], C.F.
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Salvatore Saia sito a C.F._1
SE in via Lombardia n.5, che lo rappresenta e difende come da procura speciale allegata al ricorso introduttivo.
RICORRENTE
CONTRO
, cittadina italiana, nata a [...] il [...] Controparte_1
e ivi residente in [...], C.F. . C.F._2
CONVENUTA contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Interveniente necessario
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: all'udienza del 19/11/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, il ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso le cui conclusioni di seguito si trascrivono: “Piaccia all'ecc.mo
Tribunale di SE preliminarmente disporre la comparizione personale dei coniugi e, verificate le condizioni di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio, celebrato il 18.09.2021, iscritto al n.
164, volume 1, anno 2021 parte 2 Serie A registro degli atti del matrimonio del comune di SE, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SE di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni:
1) entrambe le parti prestano attività lavorativa, sicché ciascuna di esse provvederà al proprio mantenimento, rinunziando alla richiesta di assegno divorzile;
2) la casa coniugale è di proprietà del padre della IG.ra , pertanto nessuno dei coniugi ne chiederà CP_1
l'assegnazione”.
Il Pubblico Ministero nulla ha osservato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/6/2024 il sig. agiva in giudizio chiedendo Parte_1 pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio ( rectius cessazione degli effetti civili del matrimonio) celebrato il 18/09/2021 a SE Esponeva, il ricorrente che dall'unione coniugale non erano nati figli e che giusta sentenza del 24/7/2023, questo Tribunale aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che da allora le parti non si erano più riconciliate ed era cessata ogni forma di comunione materiale e spirituale. Concludeva chiedendo pronunciarsi il divorzio senza di fatto alcuna ulteriore condizione attesa la disponibilità di ciascuna delle parti di adeguati mezzi di sussistenza e della proprietà in capo al genitore della convenuta della casa coniugale rispetto alla quale nessuna statuizione di fatto si rendeva necessaria.
Sebbene ritualmente evocata in giudizio non si costituiva la sig.ra della quale Controparte_1 deve dichiararsi la contumacia.
All'udienza del 23/10/2024 stante la mancata comparizione personale delle parti veniva dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e della circostanza per cui nessun provvedimento temporaneo e urgente doveva adottarsi nell'interesse delle parti. Alla successiva udienza del 19/11/2024 sulle conclusioni del ricorrente la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 473 bis.22 u.c. c.p.c.
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al
Tribunale nel procedimento di separazione consensuale poi conclusosi con sentenza di omologazione resa il 24/7/2023, passata in giudicato, senza che sia stata ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, come si desume dal fatto dall'epoca della separazione i coniugi, hanno continuato a vivere separati senza ricostituire la comunione spirituale ed affettiva imprescindibile in un consorzio familiare.
Il tenore delle difese spiegate dal ricorrente , unitamente alla mancata costituzione in giudizio della convenuta, inducono ad escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione del rapporto coniugale. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui al combinato disposto di cui agli art. 4, comma 12, e 3, n. 2 lett. b) della L. 898/70 per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dall'unione coniugale non sono nati figli e nessuna ulteriore statuizione si rende necessaria a proposito dei rapporti patrimoniale tra le parti rispetto alla quale nessuna domanda è stata formulata.
Le spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio della sig.ra che ha Controparte_1 precluso la possibilità di definizione alternativa del presente giudizio, devono sopportarsi dalla convenuta..
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra domanda ed eccezione respinta;
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a SE il 18 settembre 2021 tra , nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 Controparte_1
SE il 12.10.1979, trascritto nei registri di matrimonio del suddetto Comune al n.164, anno
2021, Parte 2, Serie A;
condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2905,00 oltre Controparte_1 spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SE di procedere all'annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 30 dicembre 2024.
Il Presidente
Gabriella Canto
Il Giudice est.
Calogero D. Cammarata