Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/06/2025, n. 2662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2662 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD sezione lavoro
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4896/2024 RG tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Paola Maiolica e Giuseppina Letizia;
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso come in atti;
CP_1
Conclusioni: come in atti
Motivi in fatto e diritto Con ricorso ritualmente notificato l'istante, premesso di aver subito in data 24.06.2022, nel tragitto dal luogo di lavoro all'abitazione, l'infortunio descritto in ricorso e di aver riportato in conseguenza dello stesso una menomazione della integrità psico fisica;
che l' aveva CP_1 riconosciuto postumi invalidanti nella limitata misura del 3%; che tale valutazione non era corretta, conveniva in giudizio l'istituto assicuratore per veder accertato ex decreto legislativo 38/2000 il proprio diritto all'indennizzo in capitale e condannarsi l' al pagamento delle CP_2 consequenziali provvidenze maturate, oltre accessori, vinte le spese.
Costituitasi in giudizio, parte convenuta chiedeva il rigetto della domanda.
Il ricorso è infondato.
Incontestati tra le parti i presupposti soggettivi ed oggettivi di operatività della tutela assicurativa, e segnatamente la eziologia professionale dell'infortunio di cui è causa, la presente controversia investe essenzialmente aspetti medico legali, di tal che in corso di causa si è disposta consulenza tecnica sulla persona del ricorrente. Veniva pertanto formulato il seguente quesito: “accerti il c.t.u. quali infermità o minorazioni fisiche o psichiche presenti il periziando e se esse sussistevano alla data di presentazione della domanda amministrativa o siano insorte o si siano aggravate successivamente;
-accerti le condizioni di salute del periziando e dica se tra le patologie riscontrate e l'infortunio sul lavoro sussiste nesso di causalità; quantifichi il danno biologico secondo le disposizioni delle tabelle previste dal Decreto legislativo n. 38 del 23/02/2000, specificandone la decorrenza. Visto l'art. 68 del Decreto Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 che prevede: “A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l'inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro, è corrisposta all'infortunato stesso un'indennità giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120..”, -specifichi se sussiste un periodo di inabilità temporanea assoluta e la sua durata, quantificandola in giorni, -verifichi, in caso di accertamento della sussistenza dell'anzidetto periodo di inabilità temporanea assoluta, se l' ha erogato un importo a tale titolo – disponendo sin d'ora che le parti CP_1 consentano al CTU l'accesso alla propria documentazione al fine di rispondere al quesito”.
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2. Ha causato lesioni personali a carattere permanente, guarite con menomazioni CP_1
e, quindi, con postumi valutabili;
3. Dalla documentazione del medico curante non sussistono menomazioni preesistenti concorrenti e/o coesistenti;
4. La percentuale di danno biologico
(ex DM 12.07.2000) è del 4% (quattro) e la data di decorrenza dello stato invalidante è quella dell'infortunio, ossia il 24.06.2022; 5. La diversa valutazione è dovuta alla non considerazione da parte dell' degli esiti cicatriziali;
6. Il periodo di inabilità CP_1 temporanea quantificato dall' in 98 giorni è da ritenersi congruo;
7. I postumi sono CP_1 stabilizzati e non sussistono mutamenti nel tempo di tale stato invalidante, nel senso di miglioramento od aggravamento della patologia. Aversa, 13.05.2025/30.05.2025 Dr. Per_1
….P.S. Per riscontrare il punto 3 dei quesiti: verifichi, in caso di accertamento della
[...] sussistenza dell'anzidetto periodo di inabilità temporanea assoluta, se l' ha erogato un CP_1 importo a tale titolo – disponendo sin d'ora che le parti consentano al CTU l'accesso alla propria documentazione al fine di rispondere al quesito 3, lo scrivente con PEC del 13.05.2025 ha chiesto all'Avv. Paola Maiolica la documentazione necessaria che non è pervenuta.”
Le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario appaiono fondate su ampie ed esaurienti motivazioni e, quindi, possono essere condivise e poste a base della decisione. L'art. 13 del d. lgs. n. 38 del 2000 prevede che le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 - leggi lesioni all'integrità psicofisica suscettibili di valutazione medico legale - sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Il CTU ha inoltre specificato che “Il periodo di inabilità temporanea quantificato dall' CP_1 in 98 giorni è da ritenersi congruo”; inoltre il CTU ha dato atto che il procuratore del ricorrente nulla ha comunicato al fine di consentire al CTU di verificare l'adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto l'indennizzo dell'inabilità temporanea assoluta. Pertanto, stante il contenuto dell'ordinanza di nomina del CTU che prevedeva “..che le parti consentano al CTU l'accesso alla propria documentazione al fine di rispondere al quesito..”, rilevato che possono desumersi argomenti di prova dal contegno delle parti nel processo ai sensi dell'art. 116 c.p.c., deve accertarsi che nulla spetta al ricorrente in ragione del riconoscimento del periodo di inabilità temporanea effettuato dall' . CP_1
Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Nulla deve statuirsi sulle spese di lite stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda rigettata, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso il 13.06.2025 Il giudice dott. Giovanni Andrea Rippa
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