TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 19/03/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 511/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dies Riccardo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 511/2024 promossa da:
(C.F. ), col patrocinio dell'avv. VENTURA KATIA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. VENTURA MIRKO ( ) Indirizzo Telematico, elettivamente C.F._2 domiciliato in Via Giovanni da Cermenate 97 22063 Cantù, presso il difensore avv. VENTURA
KATIA
ATTORE OPPONENTE contro
. (C.F. ) e (C.F. CP_1 Parte_2 C.F._3 Parte_3
), entrambi col patrocinio dell'avv. FASSINO GIORGIO e dell'avv. C.F._4
SEGANTINI LAURA ( ) VIA GRAZIOLI, 24 38100 TRENTO, elettivamente C.F._5 domiciliati in VIA GRAZIOLI 24 38100 TRENTO presso il difensore avv. FASSINO GIORGIO.
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1 c.p.c.).
Le parti hanno concluso come segue.
Per l'attore: “ Voglia il Tribunale adito: IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE - disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo nonché dell'eventuale procedura esecutiva sussistendo il fumus boni iuris ed il periculum in mora, per le ragioni d'urgenza ed i gravissimi motivi come sopra esposto e documentato. NEL MERITO - accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del precetto opposto e che la convenuta opposta non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'attore opponente, per le ragioni rassegnate in atti;
- accertata la responsabilità
pagina 1 di 4 professionale dell'avv. condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni che verranno Parte_2 quantificati in corso di causa;
- condannare il creditore istante al pagamento delle spese di lite.”
Per i convenuti: “Nel merito:respingersi la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, non sussistendo i requisiti di legge, tanto meno non sussistendo il fumus boni iuris ed il periculum in mora;
In via preliminare:1) accertare e dichiarare l'inammissibilità delle censure e domande tutte svolte da controparte;
2) in via graduata subordinata rigettare sempre e comunque l'opposizione avversaria e le domande tutte azionate in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate. 3)Quanto alla domanda di accertamento di responsabilità professionale e di risarcimento del danno, in via ulteriore graduata accertare e dichiarare l'inammissibilità della stessa, l'intervenuta maturata prescrizione e comunque l'infondatezza della stessa;
4) sempre e comunque con vittoria di spese, competenze e spese generali, IVA e CNPA come per legge.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'11.07.2024 l'attore ha proposto opposizione, a norma dell'art. 615, comma 1 c.p.c., al precetto per complessivi € 6.243,45, notificatogli il 22.06.2024 (cfr. doc. 1 att.), fondato sul titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di
Rovereto nr. 166/2022 del 22.09.2022, a sua volta fondato su crediti professionali avendo i convenuti difeso quali Avvocati, i fratelli in alcune vertenze giudiziali, sulla base dei seguenti motivi: Per_1
a) mancata notificazione del decreto ingiuntivo sopra indicato;
b) pagamento dei compensi professionali già ben prima del decreto ingiuntivo (nel corso dell'anno
2016); c) intervenuta prescrizione presuntiva del credito vantato ai sensi dell'art. 2956 c.c.; d) responsabilità professionale degli avvocati nell'espletamento del loro incarico professionale, con richiesta, in via riconvenzionale, della loro condanna al pagamento dei relativi danni.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, i convenuti opposti hanno chiesto, preliminarmente sia dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione per essere stata proposto dopo il termine di gg. 20 previsto dall'art. 617 c.p.c. nonché l'inammissibilità di tutti i motivi di merito sopra indicati, ad eccezione del primo, perché non fatti valere con l'opposizione al decreto ingiuntivo, con conseguente preclusione discendente dal giudicato nonché l'infondatezza dell'opposizione con riferimento al primo motivo, depositando il decreto ingiuntivo con prova della regolare notificazione ad entrambi i debitori ingiunti
(oltre l'odierno attore anche ) e dell'apposizione della formula esecutiva (cfr. doc. 1 Parte_4 conv.). Chiedevano, inoltre, i convenuti, in caso di accoglimento della domanda di responsabilità professionale nei loro confronti la chiamata in causa del loro assicuratore r.c. professionale.
Col decreto di verifiche preliminari dd. 31.07.2024 questo Giudice evidenziava che, effettivamente, unico motivo di opposizione ammissibile era il primo, essendo tutti gli altri motivi di merito, relativi a fatti precedenti alla formazione giudiziale del titolo che, come tali, potevano essere fatti valere solo mediante opposizione al decreto ingiuntivo, ormai passato in giudicato. Si rilevava, inoltre, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di responsabilità professionale contro i convenuti, dal momento che unico oggetto della presente causa è costituito dal diritto dei convenuti ad agire in via pagina 2 di 4 esecutivo in forza del titolo invocato e, pertanto, veniva rigettata la richiesta di chiamata in causa del terzo e di spostamento della prima udienza di trattazione.
Prima della prima udienza di trattazione, con la II memoria istruttoria dd. 24.10.2024 l'attore produceva una prima richiesta di rimessione in termini per la produzione di documentazione clinica sullo stato di salute dell'attore durante la pendenza del termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo e, in data 29.10.2024, ulteriore analoga richiesta con ulteriore documentazione clinica.
In particolare, l'attore precisava di non ricordare di aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo, perché stava male, tanto che cadeva spesso e venne ricoverato il 26.10.2022 e richiedeva che l'opposizione fosse qualificata, in ragione della documentazione clinica, quale opposizione a decreto ingiuntivo tardiva a norma dell'art. 650 c.p.c. ovvero che fosse da questo Giudice a tal fine fissato termine.
All'esito della prima udienza di trattazione dd. 13.11.2024, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, i convenuti si opponevano alla conversione dell'opposizione come opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, eccependo che l'opposizione tardiva è di competenza funzionale del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, ivi compresa la sua ammissibilità e chiedevano fissarsi udienza di decisione.
All'udienza del 19.03.2025 veniva svolta la discussione orale a norma dell'art. 281-sexies c.p.c.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dei convenuti per essere stata l'opposizione proposta oltre il termine di gg. 20 previsto dall'art. 617 c.p.c. perché, in realtà, è stata proposta non una opposizione agli atti esecutivi a norma dell'art. 617 c.p.c. ma un'opposizione al precetto a norma dell'art. 615, comma 1 c.p.c., come si è visto e considerando l'unico motivo ammissibile, per assenza del titolo esecutivo assumendo che il citato decreto ingiuntivo del Giudice di Pace non fosse mai stato notificato, circostanza questa sconfessata, come pure si è visto, dalla produzione, da parte dei convenuti, della notifica avvenuta a mani in data 05.10.2022 (cfr. doc. 1 conventi), produzione avvenuta con la costituzione di comparsa e riposta dd. 29.07.2024.
Ancora preliminarmente va precisato che con ordinanza dd. 07.02.2025 non si è provveduto sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo che comunque sarebbe stata disattesa per assenza dei gravi motivi coincidenti coi motivi di rigetto dell'opposizione di seguito esposti.
A seguito della relativa produzione la notifica a mani del decreto ingiuntivo non è stata contestata dall'attore che si è limitato ad assumere che non se ne ricordava. L'attore ha invece allegato, solo in sede di II memoria istruttoria dd. 24.10.2024, un fatto costitutivo del tutto nuovo, integrante essenzialmente un caso fortuito, in astratto legittimante un'opposizione tardiva del decreto ingiuntivo opposto a norma dell'art. 650 c.p.c. così come modificato dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale nr. 120 del 1976. Infatti, dalla documentazione clinica prodotta dall'attore risultano suoi ricoveri ospedalieri dal 26.10.2000 al 29.11.2022 presso l'Ospedale di Trento e dal 29.11 al 16.12.2022 presso la Casa di Cura Eremo di Arco, dunque durante la pendenza del termine di gg. 40 dalla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 05.10.2022.
pagina 3 di 4 Sennonché, come chiarito con ordinanza dd. 07.02.2025 la c.d. conversione dell'opposizione all'esecuzione in opposizione tardiva al decreto ingiuntivo è possibile solo nel caso in cui il Giudice adito sia anche competente per il secondo giudizio, mentre nel caso di specie l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo appartiene alla competenza funzionale ed inderogabile del Giudice di Pace di Rovereto, al quale pure deve essere rimessa ogni valutazione sui presupposti legittimante l'opposizione tardiva, come subito eccepito dai creditori opposti. Né questo Giudice è legittimato a fissare termine per la proposizione di una opposizione tardiva al decreto ingiuntivo davanti al Giudice competente, perché i termini sono fissati dalla legge (cfr. art. 650, comma 3 c.p.c.).
L'opposizione all'esecuzione proposta va dunque rigettata, per infondatezza dell'unico motivo ammissibile, ossia il primo, perché il decreto ingiuntivo è stato regolarmente notificato a mani del debitore e, non essendo stato opposto nei termini, è passato in giudicato. Mediante regolare apposizione della formula esecutiva a norma dell'art. 647 c.p.c. è poi divenuto a tutto gli effetti titolo esecutivo.
La sua opposizione tardiva, a norma dell'art. 650 c.p.c. sulla base dell'allegato caso fortuito (ricovero ospedaliero) non appartiene all'oggetto del presente giudizio, per i motivi sopra precisati.
Tutti gli altri motivi di opposizione, trattandosi di motivi di merito successivi alla formazione giudiziale del titolo sono inammissibili della presente sede, come inammissibile è anche la domanda riconvenzionale per responsabilità professionale dei creditori, che potrà eventualmente essere oggetto di autonomo giudizio.
L'opposizione proposta va dunque rigettata.,
Alla soccombenza segue, come per legge, la condanna alla rifusione delle spese processuali in favore dei creditori opposti liquidata come da dispositivo in conformità della nota spese depositata in quanto conforme ai valori tariffari (medi) e al lavoro prestato.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da contro e ogni diversa istanza ed eccezione, Parte_1 Controparte_2 Parte_3 disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta.
2. Condanna l'opponente a rimborsare agli opposti e Parte_1 Controparte_2 [...] le spese processuali liquidate in complessivi € 3.215,00, oltre il 15% delle spese Parte_3 generali, IVA e CNA come per legge.
Rovereto, 19 marzo 2025
Il Giudice
dott. Riccardo Dies
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dies Riccardo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 511/2024 promossa da:
(C.F. ), col patrocinio dell'avv. VENTURA KATIA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. VENTURA MIRKO ( ) Indirizzo Telematico, elettivamente C.F._2 domiciliato in Via Giovanni da Cermenate 97 22063 Cantù, presso il difensore avv. VENTURA
KATIA
ATTORE OPPONENTE contro
. (C.F. ) e (C.F. CP_1 Parte_2 C.F._3 Parte_3
), entrambi col patrocinio dell'avv. FASSINO GIORGIO e dell'avv. C.F._4
SEGANTINI LAURA ( ) VIA GRAZIOLI, 24 38100 TRENTO, elettivamente C.F._5 domiciliati in VIA GRAZIOLI 24 38100 TRENTO presso il difensore avv. FASSINO GIORGIO.
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1 c.p.c.).
Le parti hanno concluso come segue.
Per l'attore: “ Voglia il Tribunale adito: IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE - disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo nonché dell'eventuale procedura esecutiva sussistendo il fumus boni iuris ed il periculum in mora, per le ragioni d'urgenza ed i gravissimi motivi come sopra esposto e documentato. NEL MERITO - accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del precetto opposto e che la convenuta opposta non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'attore opponente, per le ragioni rassegnate in atti;
- accertata la responsabilità
pagina 1 di 4 professionale dell'avv. condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni che verranno Parte_2 quantificati in corso di causa;
- condannare il creditore istante al pagamento delle spese di lite.”
Per i convenuti: “Nel merito:respingersi la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, non sussistendo i requisiti di legge, tanto meno non sussistendo il fumus boni iuris ed il periculum in mora;
In via preliminare:1) accertare e dichiarare l'inammissibilità delle censure e domande tutte svolte da controparte;
2) in via graduata subordinata rigettare sempre e comunque l'opposizione avversaria e le domande tutte azionate in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate. 3)Quanto alla domanda di accertamento di responsabilità professionale e di risarcimento del danno, in via ulteriore graduata accertare e dichiarare l'inammissibilità della stessa, l'intervenuta maturata prescrizione e comunque l'infondatezza della stessa;
4) sempre e comunque con vittoria di spese, competenze e spese generali, IVA e CNPA come per legge.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'11.07.2024 l'attore ha proposto opposizione, a norma dell'art. 615, comma 1 c.p.c., al precetto per complessivi € 6.243,45, notificatogli il 22.06.2024 (cfr. doc. 1 att.), fondato sul titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di
Rovereto nr. 166/2022 del 22.09.2022, a sua volta fondato su crediti professionali avendo i convenuti difeso quali Avvocati, i fratelli in alcune vertenze giudiziali, sulla base dei seguenti motivi: Per_1
a) mancata notificazione del decreto ingiuntivo sopra indicato;
b) pagamento dei compensi professionali già ben prima del decreto ingiuntivo (nel corso dell'anno
2016); c) intervenuta prescrizione presuntiva del credito vantato ai sensi dell'art. 2956 c.c.; d) responsabilità professionale degli avvocati nell'espletamento del loro incarico professionale, con richiesta, in via riconvenzionale, della loro condanna al pagamento dei relativi danni.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, i convenuti opposti hanno chiesto, preliminarmente sia dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione per essere stata proposto dopo il termine di gg. 20 previsto dall'art. 617 c.p.c. nonché l'inammissibilità di tutti i motivi di merito sopra indicati, ad eccezione del primo, perché non fatti valere con l'opposizione al decreto ingiuntivo, con conseguente preclusione discendente dal giudicato nonché l'infondatezza dell'opposizione con riferimento al primo motivo, depositando il decreto ingiuntivo con prova della regolare notificazione ad entrambi i debitori ingiunti
(oltre l'odierno attore anche ) e dell'apposizione della formula esecutiva (cfr. doc. 1 Parte_4 conv.). Chiedevano, inoltre, i convenuti, in caso di accoglimento della domanda di responsabilità professionale nei loro confronti la chiamata in causa del loro assicuratore r.c. professionale.
Col decreto di verifiche preliminari dd. 31.07.2024 questo Giudice evidenziava che, effettivamente, unico motivo di opposizione ammissibile era il primo, essendo tutti gli altri motivi di merito, relativi a fatti precedenti alla formazione giudiziale del titolo che, come tali, potevano essere fatti valere solo mediante opposizione al decreto ingiuntivo, ormai passato in giudicato. Si rilevava, inoltre, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di responsabilità professionale contro i convenuti, dal momento che unico oggetto della presente causa è costituito dal diritto dei convenuti ad agire in via pagina 2 di 4 esecutivo in forza del titolo invocato e, pertanto, veniva rigettata la richiesta di chiamata in causa del terzo e di spostamento della prima udienza di trattazione.
Prima della prima udienza di trattazione, con la II memoria istruttoria dd. 24.10.2024 l'attore produceva una prima richiesta di rimessione in termini per la produzione di documentazione clinica sullo stato di salute dell'attore durante la pendenza del termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo e, in data 29.10.2024, ulteriore analoga richiesta con ulteriore documentazione clinica.
In particolare, l'attore precisava di non ricordare di aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo, perché stava male, tanto che cadeva spesso e venne ricoverato il 26.10.2022 e richiedeva che l'opposizione fosse qualificata, in ragione della documentazione clinica, quale opposizione a decreto ingiuntivo tardiva a norma dell'art. 650 c.p.c. ovvero che fosse da questo Giudice a tal fine fissato termine.
All'esito della prima udienza di trattazione dd. 13.11.2024, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, i convenuti si opponevano alla conversione dell'opposizione come opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, eccependo che l'opposizione tardiva è di competenza funzionale del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, ivi compresa la sua ammissibilità e chiedevano fissarsi udienza di decisione.
All'udienza del 19.03.2025 veniva svolta la discussione orale a norma dell'art. 281-sexies c.p.c.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dei convenuti per essere stata l'opposizione proposta oltre il termine di gg. 20 previsto dall'art. 617 c.p.c. perché, in realtà, è stata proposta non una opposizione agli atti esecutivi a norma dell'art. 617 c.p.c. ma un'opposizione al precetto a norma dell'art. 615, comma 1 c.p.c., come si è visto e considerando l'unico motivo ammissibile, per assenza del titolo esecutivo assumendo che il citato decreto ingiuntivo del Giudice di Pace non fosse mai stato notificato, circostanza questa sconfessata, come pure si è visto, dalla produzione, da parte dei convenuti, della notifica avvenuta a mani in data 05.10.2022 (cfr. doc. 1 conventi), produzione avvenuta con la costituzione di comparsa e riposta dd. 29.07.2024.
Ancora preliminarmente va precisato che con ordinanza dd. 07.02.2025 non si è provveduto sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo che comunque sarebbe stata disattesa per assenza dei gravi motivi coincidenti coi motivi di rigetto dell'opposizione di seguito esposti.
A seguito della relativa produzione la notifica a mani del decreto ingiuntivo non è stata contestata dall'attore che si è limitato ad assumere che non se ne ricordava. L'attore ha invece allegato, solo in sede di II memoria istruttoria dd. 24.10.2024, un fatto costitutivo del tutto nuovo, integrante essenzialmente un caso fortuito, in astratto legittimante un'opposizione tardiva del decreto ingiuntivo opposto a norma dell'art. 650 c.p.c. così come modificato dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale nr. 120 del 1976. Infatti, dalla documentazione clinica prodotta dall'attore risultano suoi ricoveri ospedalieri dal 26.10.2000 al 29.11.2022 presso l'Ospedale di Trento e dal 29.11 al 16.12.2022 presso la Casa di Cura Eremo di Arco, dunque durante la pendenza del termine di gg. 40 dalla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 05.10.2022.
pagina 3 di 4 Sennonché, come chiarito con ordinanza dd. 07.02.2025 la c.d. conversione dell'opposizione all'esecuzione in opposizione tardiva al decreto ingiuntivo è possibile solo nel caso in cui il Giudice adito sia anche competente per il secondo giudizio, mentre nel caso di specie l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo appartiene alla competenza funzionale ed inderogabile del Giudice di Pace di Rovereto, al quale pure deve essere rimessa ogni valutazione sui presupposti legittimante l'opposizione tardiva, come subito eccepito dai creditori opposti. Né questo Giudice è legittimato a fissare termine per la proposizione di una opposizione tardiva al decreto ingiuntivo davanti al Giudice competente, perché i termini sono fissati dalla legge (cfr. art. 650, comma 3 c.p.c.).
L'opposizione all'esecuzione proposta va dunque rigettata, per infondatezza dell'unico motivo ammissibile, ossia il primo, perché il decreto ingiuntivo è stato regolarmente notificato a mani del debitore e, non essendo stato opposto nei termini, è passato in giudicato. Mediante regolare apposizione della formula esecutiva a norma dell'art. 647 c.p.c. è poi divenuto a tutto gli effetti titolo esecutivo.
La sua opposizione tardiva, a norma dell'art. 650 c.p.c. sulla base dell'allegato caso fortuito (ricovero ospedaliero) non appartiene all'oggetto del presente giudizio, per i motivi sopra precisati.
Tutti gli altri motivi di opposizione, trattandosi di motivi di merito successivi alla formazione giudiziale del titolo sono inammissibili della presente sede, come inammissibile è anche la domanda riconvenzionale per responsabilità professionale dei creditori, che potrà eventualmente essere oggetto di autonomo giudizio.
L'opposizione proposta va dunque rigettata.,
Alla soccombenza segue, come per legge, la condanna alla rifusione delle spese processuali in favore dei creditori opposti liquidata come da dispositivo in conformità della nota spese depositata in quanto conforme ai valori tariffari (medi) e al lavoro prestato.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da contro e ogni diversa istanza ed eccezione, Parte_1 Controparte_2 Parte_3 disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta.
2. Condanna l'opponente a rimborsare agli opposti e Parte_1 Controparte_2 [...] le spese processuali liquidate in complessivi € 3.215,00, oltre il 15% delle spese Parte_3 generali, IVA e CNA come per legge.
Rovereto, 19 marzo 2025
Il Giudice
dott. Riccardo Dies
pagina 4 di 4