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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 13/10/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata quale giudice monocratico nella persona della dott.ssa
AL UL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2960/2022 promossa con citazione notificata il 3.12.2022 e vertente
TRA
(C.F. ), rappr. e dif. dall'avv. Parte_1 C.F._1
GALEOTA GIACOMO, elett. dom. presso il difensore in Porto Sant'Elpidio;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., rappr. CP_1 P.IVA_1
e dif. dall'avv. GIANTOMASSI GABRIELE, elett. dom. presso il domicilio digitale del difensore e presso la sede regionale dell'Avvocatura dello Stato in
Ancona;
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 486/22 emessa il 28.6.2022 dal
Giudice di Pace di Macerata.
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza cartolare del 28.11.2024.
FATTO E DIRITTO
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma 2, L. 69/09 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma
17, della predetta legge, applicabile anche nel presente grado in virtù del disposto dell'art. 359 c.p.c.; è dunque omesso lo svolgimento del processo (che sarà se del caso richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
ha proposto appello avverso la sentenza n. 486/2022 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Macerata il 28.6.2022, con la quale è stata respinta la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali dalla stessa proposta nei confronti della in virtù dell'urto con un istrice avvenuto il 16.3.2021 quando CP_1
alla guida dell'autoveicolo Ford C-Max targato Controparte_2 DP602NK di proprietà dell'appellante, percorrendo la strada provinciale 10, in prossimità del km 24 in Contrada San Domenico, direzione est, in località
Civitanova Marche, nell'impossibilità di evitare l'impatto avrebbe investito l'animale selvatico riportando danni al veicolo quantificati in €. 1.884,88.
Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace, premessa l'applicabilità alla fattispecie del criterio di imputazione di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c.
(conformemente all'indirizzo più recente maturato dalla giurisprudenza di legittimità), ha respinto la domanda proposta evidenziando la carenza di prova in ordine alla dinamica del sinistro e, quindi, alla inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento ed al nesso causale fra il comportamento dell'animale e l'incidente, nonché tra l'urto ed il danno lamentato dall'attrice.
Quest'ultima a fondamento del proposto appello ha dedotto, in primo luogo, la nullità della sentenza per illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta mancanza di prova a sostegno della domanda risarcitoria spiegata, sostenendo che la prova della dinamica del sinistro si evincerebbe dalla documentazione fotografica allegata all'atto di citazione, dal preventivo di riparazione dell'auto contenente la quantificazione del danno al veicolo e dalla relazione di servizio dei
Carabinieri della Compagnia di Civitanova Marche. Lamenta, inoltre, l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe errato nel non ammettere la prova testimoniale e la consulenza tecnica d'ufficio dalla medesima richieste, pur avendo al contempo
(e contraddittoriamente) ritenuto la domanda attorea sfornita di prova.
Sulla scorta di tali motivi, è stata pertanto domandata la riforma della sentenza impugnata e, previa ammissione dei mezzi istruttori già chiesti nel giudizio di primo grado, l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.3.2023 si è costituita nel presente giudizio la eccependo l'infondatezza del proposto CP_1 appello: in particolare, è stato sottolineato il mancato superamento della presunzione prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c. per non essere stato provato che il conducente avrebbe fatto tutto il possibile per evitare il danno, e sono stati ritenuti non realizzati gli elementi fondativi della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c.; infine, è stata evidenziata la mancanza di prova del danno patrimoniale asseritamente subito, basata sul solo preventivo di riparazione allegato al ricorso.
Ritiene il Tribunale che l'appello vada respinto.
2 La sentenza impugnata ha infatti correttamente evidenziato l'aspetto dirimente costituito dall'assenza di prova in ordine alle modalità con cui il sinistro si sarebbe verificato e, quindi, al nesso causale tra la condotta dell'animale, il sinistro ed i danni lamentati.
Preliminarmente, deve rilevarsi come il Giudice di Pace abbia applicato alla fattispecie in esame il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052
c.c., in applicazione dell'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, affermatosi a partire dalla nota pronuncia della Suprema Corte n.
7969/2020, che ha superato quello precedente che inquadrava la responsabilità per danno cagionato da animali selvatici nel paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In virtù del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., pertanto, graverà sull'attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato.
Giova altresì evidenziare che, nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici, viene in rilievo anche l'operatività della presunzione di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., secondo cui il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose (quindi anche all'animale) dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Coesisterebbero, quindi, in tal caso due presunzioni: da un lato quella gravante sul conducente del veicolo (tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno) e, dall'altro, quella gravante sul proprietario dell'animale (obbligato a risarcire il danno provocato dall'animale salvo il caso fortuito).
Del resto, che il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali di cui all'art. 2052 c.c. non impedisca l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., a carico del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo, è affermazione costante nella giurisprudenza di legittimità, fondata sul presupposto per cui l'art. 2054 c.c. esprime principi di
3 carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione (cfr., ex pluribus, CASS., sent. n. 200/2002; sent. n. 4373/2016; sent.
n. 7969/2020).
La convergenza applicativa delle due predette norme, dunque, fa sì che,
«Nell'ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale selvatico, il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato;
pertanto il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela (da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale ha avuto, effettivamente ed in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, mentre la deve dimostrare il CP_1 caso fortuito». (CASS., ord. n. 17253 del 21/06/2024).
E' stato peraltro precisato che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. in realtà opera in un momento logico successivo rispetto a quello dell'accertamento della concreta responsabilità dell'incidente stradale, per la quale opera invece certamente la presunzione di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., nel senso che grava “in primo luogo sul conducente del veicolo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, come in tutti i casi in cui il sinistro derivante dalla circolazione non abbia comportato uno scontro tra veicoli, in quanto la cd.
'presunzione' di cui all'art. 2052 c.c. - che in realtà è un criterio di imputazione della responsabilità - non è equiparabile a quella di cui all'art. 2054 comma 1,
c.c., poiché essa - diversamente da quest'ultima - non riguarda la efficienza causale della condotta dell'animale a cagionare il danno, che si presuppone già dimostrata dal danneggiato, ma esclusivamente l'imputazione al proprietario o all'utilizzatore dell'animale della responsabilità per i danni da tale condotta cagionati” (CASS., sent. n. 7969/2020).
4 Applicando tali coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie, appare pienamente condivisibile la conclusione cui è pervenuto il Giudice di Pace in ordine al mancato assolvimento da parte della attrice dell'onere della prova, sulla stessa gravante, della dinamica esatta del sinistro e, quindi, del presupposto applicativo della responsabilità da urto tra veicolo e animale selvatico costituito dal rapporto di derivazione causale del danno dall'attraversamento dell'animale selvatico (nel caso di specie, istrice).
Infatti, dal giudizio di primo grado e, in particolare, dal verbale della Compagnia della Legione dei Carabinieri di Civitanova Marche del 16.3.2021 è emersa solo la presenza della carcassa di un istrice al centro della carreggiata stradale e, ad una distanza di 100 metri circa, sulla medesima corsia, dell'auto di proprietà della , Pt_1 condotta da in avaria e non marciante per problemi al Controparte_2 motore, la quale peraltro, come attestato dai Carabinieri intervenuti, non presentava danneggiamenti di sorta all'altezza del parafanghi anteriore.
Deve a tal proposito evidenziarsi come non colgano nel segno le argomentazioni dell'appellante relative alla prevalenza probatoria che il Giudice di Pace avrebbe dovuto fornire alle risultanze delle fotografie all'auto scattate il giorno dopo, da cui sarebbero emersi con chiarezza i danni presenti alla parte anteriore destra del parafanghi anteriore: non può infatti prescindersi dal consolidato principio di diritto per cui il rapporto di Polizia fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (CASS., n. 226629 del 2008, n. 9251 del 2010, n. 3787 del 2012).
Nel caso di specie, quindi, quanto riportato nel verbale dei Carabinieri della
Compagnia di Civitanova Marche in ordine alla posizione della carcassa dell'istrice ed a quella dell'auto ed alla distanza tra esse, nonché ai danni riportati dal veicolo
(riscontrati come assenti) costituiscono circostanze oggettive rispondenti a quanto direttamente appreso dal Pubblico Ufficiale, coperte pertanto da valenza probatoria privilegiata e sconfessabili solo mediante querela di falso (diversamente da quanto accadrebbe, invece, per la ricostruzione del sinistro – nel verbale per cui è causa in
5 realtà assente –, che costituisce valutazione a cui non può estendersi la predetta efficacia probatoria privilegiata), rispetto alle quali non può quindi di certo conferirsi maggior rilievo probatorio alle fotografie all'auto scattate il giorno dopo l'incidente prodotte in allegato alla citazione (come doc. n. 4), come invece sostenuto dalla parte appellante.
Perciò, a fronte dell'assenza di testimoni oculari al sinistro e di danni al parafango anteriore del veicolo dell'attrice (non riscontrati dai Carabinieri intervenuti, con attestazione facente piena prova fino a querela di falso, come detto), peraltro non marciante per avaria al motore, correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto non provati né la dinamica dell'incidente né, in particolare, il nesso causale tra asserito urto con l'animale e danni lamentati, non disponendosi di alcun elemento istruttorio idoneo a dimostrare con adeguato margine di probabilità che, in primis, un urto con l'istrice vi sia stato, che, secondariamente, il conducente del veicolo abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, superando la presunzione di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., e che, infine, proprio l'urto con l'animale selvatico sia stata la causa dei danni oggetto della richiesta di risarcimento.
Altrettanto correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la prova testimoniale richiesta dall'attrice nel giudizio di primo grado fosse irrilevante ai fini della decisione, posto che essa, nei primi 10 capitoli, era volta a confermare le risultanze (documentali) del verbale dei Carabinieri intervenuti successivamente al sinistro, dunque non direttamente presenti al momento della sua verificazione, e nei successivi capitoli aveva ad oggetto circostanze successive all'incidente (come il recupero del mezzo mediante o relative ai danni riscontrati il giorno CP_3 dopo, del tutto inconferenti rispetto alle concrete modalità di verificazione del sinistro, rimaste del tutto indimostrate.
Quanto alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, reiterata peraltro anche nel presente grado di giudizio, non sussistono ragioni per ammetterla, finendo anzi essa per avere natura esplorativa, stante l'assenza – dianzi evidenziata – di elementi di prova della dinamica dell'incidente, che costituiva onere dell'attrice fornire, di certo non sostituibili con una consulenza tecnica d'ufficio, da cui nulla al riguardo potrebbe emergere senza dati fattuali da prendere a riferimento per una (soltanto successiva) valutazione di carattere tecnico.
In definitiva, la mancanza di elementi probatori circa la effettiva dinamica del sinistro si traduce nell'assenza di prova in ordine alla sussistenza del nesso causale
6 tra l'attraversamento dell'animale ed il danno, nonché circa la prudente condotta dell'autista, tale da averlo posto nella condizione di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, elementi che – come detto – costituiva onere dell'attrice dimostrare, di tal che appare corretta la conclusione cui è giunto il Giudice di Pace circa l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta.
Si impone, quindi, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in parte dispositiva in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, che appare opportuno ridurre rispetto ai valori medi alla luce della natura documentale della causa e della limitata attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, quale giudice monocratico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_4 disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere alla le spese del Parte_1 CP_1 presente grado, liquidate in €. 1.700,00 per compensi, oltre IVA e CAP come per legge
Macerata, 12/10/2025
Il Giudice
AL UL
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata quale giudice monocratico nella persona della dott.ssa
AL UL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2960/2022 promossa con citazione notificata il 3.12.2022 e vertente
TRA
(C.F. ), rappr. e dif. dall'avv. Parte_1 C.F._1
GALEOTA GIACOMO, elett. dom. presso il difensore in Porto Sant'Elpidio;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., rappr. CP_1 P.IVA_1
e dif. dall'avv. GIANTOMASSI GABRIELE, elett. dom. presso il domicilio digitale del difensore e presso la sede regionale dell'Avvocatura dello Stato in
Ancona;
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 486/22 emessa il 28.6.2022 dal
Giudice di Pace di Macerata.
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza cartolare del 28.11.2024.
FATTO E DIRITTO
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma 2, L. 69/09 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma
17, della predetta legge, applicabile anche nel presente grado in virtù del disposto dell'art. 359 c.p.c.; è dunque omesso lo svolgimento del processo (che sarà se del caso richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
ha proposto appello avverso la sentenza n. 486/2022 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Macerata il 28.6.2022, con la quale è stata respinta la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali dalla stessa proposta nei confronti della in virtù dell'urto con un istrice avvenuto il 16.3.2021 quando CP_1
alla guida dell'autoveicolo Ford C-Max targato Controparte_2 DP602NK di proprietà dell'appellante, percorrendo la strada provinciale 10, in prossimità del km 24 in Contrada San Domenico, direzione est, in località
Civitanova Marche, nell'impossibilità di evitare l'impatto avrebbe investito l'animale selvatico riportando danni al veicolo quantificati in €. 1.884,88.
Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace, premessa l'applicabilità alla fattispecie del criterio di imputazione di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c.
(conformemente all'indirizzo più recente maturato dalla giurisprudenza di legittimità), ha respinto la domanda proposta evidenziando la carenza di prova in ordine alla dinamica del sinistro e, quindi, alla inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento ed al nesso causale fra il comportamento dell'animale e l'incidente, nonché tra l'urto ed il danno lamentato dall'attrice.
Quest'ultima a fondamento del proposto appello ha dedotto, in primo luogo, la nullità della sentenza per illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta mancanza di prova a sostegno della domanda risarcitoria spiegata, sostenendo che la prova della dinamica del sinistro si evincerebbe dalla documentazione fotografica allegata all'atto di citazione, dal preventivo di riparazione dell'auto contenente la quantificazione del danno al veicolo e dalla relazione di servizio dei
Carabinieri della Compagnia di Civitanova Marche. Lamenta, inoltre, l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe errato nel non ammettere la prova testimoniale e la consulenza tecnica d'ufficio dalla medesima richieste, pur avendo al contempo
(e contraddittoriamente) ritenuto la domanda attorea sfornita di prova.
Sulla scorta di tali motivi, è stata pertanto domandata la riforma della sentenza impugnata e, previa ammissione dei mezzi istruttori già chiesti nel giudizio di primo grado, l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.3.2023 si è costituita nel presente giudizio la eccependo l'infondatezza del proposto CP_1 appello: in particolare, è stato sottolineato il mancato superamento della presunzione prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c. per non essere stato provato che il conducente avrebbe fatto tutto il possibile per evitare il danno, e sono stati ritenuti non realizzati gli elementi fondativi della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c.; infine, è stata evidenziata la mancanza di prova del danno patrimoniale asseritamente subito, basata sul solo preventivo di riparazione allegato al ricorso.
Ritiene il Tribunale che l'appello vada respinto.
2 La sentenza impugnata ha infatti correttamente evidenziato l'aspetto dirimente costituito dall'assenza di prova in ordine alle modalità con cui il sinistro si sarebbe verificato e, quindi, al nesso causale tra la condotta dell'animale, il sinistro ed i danni lamentati.
Preliminarmente, deve rilevarsi come il Giudice di Pace abbia applicato alla fattispecie in esame il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052
c.c., in applicazione dell'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, affermatosi a partire dalla nota pronuncia della Suprema Corte n.
7969/2020, che ha superato quello precedente che inquadrava la responsabilità per danno cagionato da animali selvatici nel paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In virtù del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., pertanto, graverà sull'attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato.
Giova altresì evidenziare che, nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici, viene in rilievo anche l'operatività della presunzione di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., secondo cui il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose (quindi anche all'animale) dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Coesisterebbero, quindi, in tal caso due presunzioni: da un lato quella gravante sul conducente del veicolo (tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno) e, dall'altro, quella gravante sul proprietario dell'animale (obbligato a risarcire il danno provocato dall'animale salvo il caso fortuito).
Del resto, che il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali di cui all'art. 2052 c.c. non impedisca l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., a carico del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo, è affermazione costante nella giurisprudenza di legittimità, fondata sul presupposto per cui l'art. 2054 c.c. esprime principi di
3 carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione (cfr., ex pluribus, CASS., sent. n. 200/2002; sent. n. 4373/2016; sent.
n. 7969/2020).
La convergenza applicativa delle due predette norme, dunque, fa sì che,
«Nell'ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale selvatico, il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato;
pertanto il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela (da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale ha avuto, effettivamente ed in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, mentre la deve dimostrare il CP_1 caso fortuito». (CASS., ord. n. 17253 del 21/06/2024).
E' stato peraltro precisato che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. in realtà opera in un momento logico successivo rispetto a quello dell'accertamento della concreta responsabilità dell'incidente stradale, per la quale opera invece certamente la presunzione di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., nel senso che grava “in primo luogo sul conducente del veicolo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, come in tutti i casi in cui il sinistro derivante dalla circolazione non abbia comportato uno scontro tra veicoli, in quanto la cd.
'presunzione' di cui all'art. 2052 c.c. - che in realtà è un criterio di imputazione della responsabilità - non è equiparabile a quella di cui all'art. 2054 comma 1,
c.c., poiché essa - diversamente da quest'ultima - non riguarda la efficienza causale della condotta dell'animale a cagionare il danno, che si presuppone già dimostrata dal danneggiato, ma esclusivamente l'imputazione al proprietario o all'utilizzatore dell'animale della responsabilità per i danni da tale condotta cagionati” (CASS., sent. n. 7969/2020).
4 Applicando tali coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie, appare pienamente condivisibile la conclusione cui è pervenuto il Giudice di Pace in ordine al mancato assolvimento da parte della attrice dell'onere della prova, sulla stessa gravante, della dinamica esatta del sinistro e, quindi, del presupposto applicativo della responsabilità da urto tra veicolo e animale selvatico costituito dal rapporto di derivazione causale del danno dall'attraversamento dell'animale selvatico (nel caso di specie, istrice).
Infatti, dal giudizio di primo grado e, in particolare, dal verbale della Compagnia della Legione dei Carabinieri di Civitanova Marche del 16.3.2021 è emersa solo la presenza della carcassa di un istrice al centro della carreggiata stradale e, ad una distanza di 100 metri circa, sulla medesima corsia, dell'auto di proprietà della , Pt_1 condotta da in avaria e non marciante per problemi al Controparte_2 motore, la quale peraltro, come attestato dai Carabinieri intervenuti, non presentava danneggiamenti di sorta all'altezza del parafanghi anteriore.
Deve a tal proposito evidenziarsi come non colgano nel segno le argomentazioni dell'appellante relative alla prevalenza probatoria che il Giudice di Pace avrebbe dovuto fornire alle risultanze delle fotografie all'auto scattate il giorno dopo, da cui sarebbero emersi con chiarezza i danni presenti alla parte anteriore destra del parafanghi anteriore: non può infatti prescindersi dal consolidato principio di diritto per cui il rapporto di Polizia fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (CASS., n. 226629 del 2008, n. 9251 del 2010, n. 3787 del 2012).
Nel caso di specie, quindi, quanto riportato nel verbale dei Carabinieri della
Compagnia di Civitanova Marche in ordine alla posizione della carcassa dell'istrice ed a quella dell'auto ed alla distanza tra esse, nonché ai danni riportati dal veicolo
(riscontrati come assenti) costituiscono circostanze oggettive rispondenti a quanto direttamente appreso dal Pubblico Ufficiale, coperte pertanto da valenza probatoria privilegiata e sconfessabili solo mediante querela di falso (diversamente da quanto accadrebbe, invece, per la ricostruzione del sinistro – nel verbale per cui è causa in
5 realtà assente –, che costituisce valutazione a cui non può estendersi la predetta efficacia probatoria privilegiata), rispetto alle quali non può quindi di certo conferirsi maggior rilievo probatorio alle fotografie all'auto scattate il giorno dopo l'incidente prodotte in allegato alla citazione (come doc. n. 4), come invece sostenuto dalla parte appellante.
Perciò, a fronte dell'assenza di testimoni oculari al sinistro e di danni al parafango anteriore del veicolo dell'attrice (non riscontrati dai Carabinieri intervenuti, con attestazione facente piena prova fino a querela di falso, come detto), peraltro non marciante per avaria al motore, correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto non provati né la dinamica dell'incidente né, in particolare, il nesso causale tra asserito urto con l'animale e danni lamentati, non disponendosi di alcun elemento istruttorio idoneo a dimostrare con adeguato margine di probabilità che, in primis, un urto con l'istrice vi sia stato, che, secondariamente, il conducente del veicolo abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, superando la presunzione di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., e che, infine, proprio l'urto con l'animale selvatico sia stata la causa dei danni oggetto della richiesta di risarcimento.
Altrettanto correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la prova testimoniale richiesta dall'attrice nel giudizio di primo grado fosse irrilevante ai fini della decisione, posto che essa, nei primi 10 capitoli, era volta a confermare le risultanze (documentali) del verbale dei Carabinieri intervenuti successivamente al sinistro, dunque non direttamente presenti al momento della sua verificazione, e nei successivi capitoli aveva ad oggetto circostanze successive all'incidente (come il recupero del mezzo mediante o relative ai danni riscontrati il giorno CP_3 dopo, del tutto inconferenti rispetto alle concrete modalità di verificazione del sinistro, rimaste del tutto indimostrate.
Quanto alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, reiterata peraltro anche nel presente grado di giudizio, non sussistono ragioni per ammetterla, finendo anzi essa per avere natura esplorativa, stante l'assenza – dianzi evidenziata – di elementi di prova della dinamica dell'incidente, che costituiva onere dell'attrice fornire, di certo non sostituibili con una consulenza tecnica d'ufficio, da cui nulla al riguardo potrebbe emergere senza dati fattuali da prendere a riferimento per una (soltanto successiva) valutazione di carattere tecnico.
In definitiva, la mancanza di elementi probatori circa la effettiva dinamica del sinistro si traduce nell'assenza di prova in ordine alla sussistenza del nesso causale
6 tra l'attraversamento dell'animale ed il danno, nonché circa la prudente condotta dell'autista, tale da averlo posto nella condizione di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, elementi che – come detto – costituiva onere dell'attrice dimostrare, di tal che appare corretta la conclusione cui è giunto il Giudice di Pace circa l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta.
Si impone, quindi, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in parte dispositiva in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, che appare opportuno ridurre rispetto ai valori medi alla luce della natura documentale della causa e della limitata attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, quale giudice monocratico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_4 disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere alla le spese del Parte_1 CP_1 presente grado, liquidate in €. 1.700,00 per compensi, oltre IVA e CAP come per legge
Macerata, 12/10/2025
Il Giudice
AL UL
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