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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/08/2025, n. 2013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2013 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 28 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2495/2025 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. M. Pallini giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante il Sindaco pro tempore, con l'Avv. F. Graglia giusta procura in atti
APPELLATA
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 2965/2024, pubblicata in data 11 marzo 2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso esponeva: Parte_1
- era dipendente del Comune di Roma dal 1999, da ultimo con qualifica di funzionario amministrativo;
- aveva lavorato dapprima a tempo pieno e, in seguito, a tempo parziale, in specie per dodici ore settimanali distribuite su due giorni fino al 31 dicembre 2017 e, poi, per ventuno ore settimanali distribuite su tre giorni;
- con decorrenza dal 9 maggio 2017 era stata trasferita, a domanda, presso il Municipio III, sede più vicina al suo domicilio;
- in detta sede, dopo circa un mese di sostanziale inattività, era stata assegnata all'Ufficio tecnico-occupazioni suolo pubblico, pur non avendo la necessaria competenza per ricoprire tale ufficio;
- in data 3 ottobre 2017 era stata assegnata, quale nuova responsabile, all'Ufficio Entrate di competenza del SUAP, Sportello Unico Attività Produttive;
- in un primo momento, detto ufficio era apparso conforme alla sua pregressa esperienza professionale, ma in seguito le attività di pertinenza si erano rivelate troppo numerose in proporzione all'orario di lavoro da lei svolto, tanto che, anche a causa della cronica carenza di personale, era stata costretta a prestare una notevole mole di lavoro straordinario;
- aveva segnalato più volte ai superiori, anche attraverso comunicazioni scritte, la pesante situazione creatasi nell'ambiente lavorativo;
- dette problematiche erano state lamentate anche da altri funzionari del Municipio III (in particolare, da tale all'epoca responsabile dell'Ufficio Commercio); Tes_1
- ciò nonostante, il datore di lavoro non era intervenuto per migliorare le descritte condizioni di lavoro;
- su iniziativa della Direzione apicale del Municipio, il 5 novembre 2018 era stata trasferita presso la Direzione socio-educativa, con incarico di responsabile dell'Ufficio Rapporti con
2 la scuola, pur se non aveva alcuna pregressa esperienza in detta materia e pur se il detto ufficio disponeva di un organico insufficiente;
- la descritta situazione lavorativa le aveva causato continui disagi psichici, tanto che in data
30 gennaio 2019 aveva presentato domanda di trasferimento, chiedendo che le venisse affidato un incarico, all'interno del Municipio, compatibile con il suo orario di lavoro part time;
- in data 21 febbraio 2019 era stata sottoposta a visita obbligatoria presso il Medico competente del Comune di che emetteva un giudizio di idoneità parziale temporanea, CP_1 controindicando il servizio a contatto con il pubblico e l'attività di servizio esterno;
- nonostante tale indicazione del Medico competente, non era stata trasferita ad altro ufficio, con notevole peggioramento delle condizioni di salute e con necessità di assentarsi per malattia da febbraio fino ad aprile 2019, con diagnosi di “sindrome ansioso-depressiva reattiva e gastroenterite” riconducibile allo stato di stress, e di sottoporsi ad un percorso di terapia psicologica;
- nel marzo 2019 aveva presentato una nuova richiesta di trasferimento, accolta nel successivo mese di aprile, con suo passaggio all'Ufficio Protocollo del medesimo Municipio;
- in questo nuovo ufficio aveva cominciato gradualmente a recuperare una stabilità psichica ed emotiva, lavorando in modo sempre più proficuo;
- tuttavia, la situazione di disagio era riaffiorata a causa delle continue pressioni e manifestazioni di disapprovazione del nuovo Direttore apicale del Municipio, il quale aveva da sempre mostrato palese sfavore per i funzionari occupati a part time;
- su disposizione del predetto Direttore, le era stato assegnato un ulteriore ufficio (“Messi notificatori e casa comunale”) che prevedeva gravose e ampie responsabilità;
- con lettera del 29 ottobre 2019 aveva comunicato il proprio disagio a ricoprire nuovamente due uffici e aveva lamentato le criticità dell'Ufficio Protocollo, di difficile gestione a causa della carenza di personale;
- era stata sottoposta a visita di controllo e il Medico competente, riscontrato il miglioramento delle sue condizioni fisiche, in data 26 novembre 2019 aveva emesso il giudizio di sua idoneità alla ripresa dell'attività lavorativa;
- dopo pochi giorni, a seguito della riorganizzazione degli uffici del Municipio, era stata nuovamente trasferita presso l'Ufficio Entrate di Competenza del SUAP, in sostituzione di un dipendente in regime di full time;
3 - le sue condizioni di salute psichica si erano di nuovo aggravate, con necessità di terapia farmacologica:
- aveva presentato una nuova domanda di trasferimento presso l'Ufficio Protocollo, in quanto compatibile con le sue competenze e soprattutto con il suo orario di lavoro;
- aveva chiesto di essere sottoposta a nuova visita presso il Medico competente, ma inutilmente;
- per contro, a causa della sindrome ansioso-depressiva reattiva che la gravava, il suo medico curante le aveva prescritto un ulteriore periodo di riposo;
- dal 14 aprile fino al 27 agosto 2020 era stata costretta a chiedere un periodo di aspettativa non retribuita per gravi motivi di salute e, a partire dal 4 marzo 2020, aveva iniziato un percorso terapeutico presso l'ambulatorio specializzato della Asl Roma 2;
- in data 29 aprile 2020 il Direttore del Municipio le aveva attribuito una valutazione di professionalità scadente, inserendola nella penultima fascia, valutazione poi parzialmente incrementata giusta un'istanza di riesame;
- a seguito di sua ulteriore richiesta, era stata nuovamente trasferita all'Ufficio Protocollo;
- il 16 marzo 2021 era stata sottoposta a visita del medico psichiatra di fiducia, il quale le aveva prescritto una terapia farmacologica, nonché l'avvio di un percorso presso il centro di salute mentale, ancora in essere all'attualità;
- con mail inoltrata a tutto il personale, il nuovo Direttore del Municipio, dottoressa Per_1
incurante del suo stato di disagio lavorativo e sfavorevole al suo part time, l'aveva
[...] additata come “matta”, evidenziando la possibilità di assumere provvedimenti disciplinari nei suoi confronti e invitando la sua diretta responsabile a ricordarle i doveri d'ufficio;
- in data 22 giugno 2021 aveva presentato domanda di partecipazione alla procedura di selezione per il riconoscimento della progressione economica indetta con determina dirigenziale del maggio precedente, ma non era riuscita a ottenere un risultato favorevole, a causa del basso punteggio assegnatole per l'anno 2020 in conseguenza del periodo di aspettativa non retribuita;
- la denunciata condotta dell'ente l'aveva discriminata in quanto lavoratrice part-time e aveva violato, in suo danno, gli obblighi datoriali posti dall'art. 2087 cc;
- in conseguenza di tale condotta datoriale aveva patito un pregiudizio biologico, temporaneo e permanente, nonché un pregiudizio patrimoniale per la perdita della retribuzione nel periodo di aspettativa e un pregiudizio da perdita di chance per il mancato riconoscimento della progressione economica, tutti suscettibili di ripianamento economico.
4 Pertanto, domandava:
“1) accertare e dichiarare che ha discriminato la ricorrente in ragione della CP_1 natura part-time del suo contratto di lavoro, nonché condannare la resistente a interrompere
e rimuovere la condotta discriminatoria, assegnando alla ricorrente carichi di lavoro proporzionati al suo tempo di lavoro;
2) accertare e dichiarare che ha violato gli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., CP_1 poichè ha mancato di adottare i provvedimenti necessari per tutelare l'integrità psico-fisica della sig.ra ; Parte_1
3) accertare e dichiarare che la sig.ra ha subito un danno biologico e morale e, Parte_1 per l'effetto, condannare a risarcire alla ricorrente il danno subito per un CP_1 somma non inferiore a € 119.493,00 (centodiciannovemilaquatrocentonovantatre/00) a titolo di danno biologico temporaneo, a € 70.177,00 (settantamilacentosettantasette/00) a titolo di danno biologico permanente, a € 47.612,00 (quarantasettemilaseicentododici/00)
a titolo di danno morale, o nella diversa somma che verrà ritenuta equa e di giustizia
4)accertare e dichiarare che la sig.ra ha subito un danno di natura patrimoniale, Parte_1 avendo dovuto obbligatoriamente usufruire di un lungo periodo di aspettativa, e per l'effetto condannare a corrispondere alla ricorrente la somma di € 7.740,00 CP_1
(settemilasettecentoquaranta/00) a titolo di risarcimento del danno subito;
5) accertare e dichiarare che la sig.ra ha subito un danno da perdita di chance, Parte_1 non avendo raggiunto il punteggio necessario per ottenere la progressione economica orizzontale, e per l'effetto condannare a corrispondere alla ricorrente la CP_1 somma di € 18.648,00 (diciottomilaseicentoquarantotto/00) a titolo di risarcimento del danno subito, o nella diversa somma che verrà ritenuta equa e di giustizia;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio”.
2. Nel contraddittorio con con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva le CP_1 domande. A fondamento, poneva in sintesi le seguenti ragioni:
- le emergenze di causa non confermano gli assunti attorei in ordine alla sussistenza di una significativa responsabilità di nella produzione delle patologie, di natura CP_1 psicologica e/o neuro-psichiatrica di cui soffre la ricorrente;
la stessa, invero, ha enfatizzato e dato una lettura non condivisibile di una serie di eventi, ancorché in concreto -in tutto o in parte- effettivamente realizzatisi, ma ascrivibili a normali costrittività organizzative proprie di un ambiente di lavoro nel quale la stessa rivestiva una posizione di responsabilità cui, sia
5 pure entro certi limiti, sono connaturati ex se una serie di disagi e di difficoltà, che però non hanno, in concreto, trasmodato in evidenti violazioni di legge, fonte di responsabilità patrimoniale e/o extra patrimoniale nei suoi confronti;
- l'espletata c.t.u. medico-legale ha ritenuto, in corretta applicazione del principio c.d. della
“probabilità prevalente”, che la situazione lavorativa della lavoratrice non aveva avuto un ruolo, se non marginale, nel determinismo e nell'aggravarsi della patologia sofferta dalla lavoratrice. In condivisione di queste conclusioni, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale non può essere accolta;
- non vi è prova del danno patrimoniale, non avendo la ricorrente allegato e provato la ragione per cui, stante la condizione di patologia e la necessità di assentarsi dall'ambiente di lavoro, non avesse fatto ricorso alla malattia, invece che all'aspettativa non retribuita, il che non le avrebbe procurato alcun nocumento economico diretto e indiretto.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 9 settembre
2024, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A Parte_1 sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
a) discriminazione della lavoratrice perché a orario part time: violazione della Direttiva
97/81/CE e dell'art. 28, co. 4 D.lgs. n. 150/2011;
b) violazione dell'art. 2087 cc e dell'art. 115 cpc - nullità/illegittimità della consulenza tecnica d'ufficio per violazione dell'art. 194 cpc;
c) diritto al risarcimento del danno patrimoniale e da perdita di chance.
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. CP_1
5. All'udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è infondato.
7. In specie, con riguardo al primo motivo di doglianza e alla censura sub a) del secondo motivo, trattati in modo congiunto stante la loro interdipendenza, osserva la Corte che la Direttiva 97/81 del
Consiglio delle Comunità Europee del 15 dicembre 1997, relativa all'Accordo Quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, ha la dichiarata finalità di assicurare la soppressione delle discriminazioni nei confronti dei lavoratori a tempo parziale, di migliorare la qualità del lavoro a tempo parziale, di facilitare lo sviluppo del lavoro a tempo parziale su base volontaria e di contribuire all'organizzazione flessibile dell'orario di lavoro in modo da tener conto dei bisogni degli imprenditori e dei lavoratori (clausola 1).
Alla clausola 4, rubricata “Principio di non discriminazione” la Direttiva ha stabilito che “1. Per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in
6 modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare
a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive.
2. Dove opportuno, si applica il principio «pro rata temporis»”.
8. La Direttiva è stata attuata nell'ordinamento nazionale dal D.lgs. n. 25 febbraio 2000, n. 61 che all'art. 4 prevedeva: “1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.
2. L'applicazione del principio di non discriminazione comporta che:
a) il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione oraria;
la durata del periodo di prova e delle ferie annuali;
la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia;
infortuni sul lavoro, malattie professionali;
l'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
l'accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro;
l'accesso ai servizi sociali aziendali;
i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai contratti collettivi di lavoro;
i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere a modulare la durata del periodo di prova e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia qualora
l'assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale;
b) il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale
e delle singole componenti di essa;
l'importo della retribuzione feriale;
l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità.
Resta ferma la facoltà per il contratto individuale di lavoro e per i contratti collettivi, di cui all'articolo 1, comma 3, di prevedere che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare a carattere variabile, sia effettuata in misura più che proporzionale”.
Il citato D.lgs. n. 61 è stato abrogato dal D.lgs. n. 81/2015, che all'art. 7, rubricato “Trattamento del lavoratore a tempo parziale”, dispone: “
1. Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento.
7
2. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. I contratti collettivi possono modulare la durata del periodo di prova, del periodo di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro”.
9. Queste norme sono applicabile anche al pubblico impiego privatizzato, stante il richiamo operato alla disciplina propria del rapporto di lavoro privatistico dall'art. 2, co. 2 del D.lgs. n. 165/2001.
10. Osserva la Corte che si tratta di disciplina che garantisce la parità di regime giuridico tra i lavoratori part time e quelli full time comparabili, stabilendo che per entrambe le categorie valgono le stesse condizioni d'impiego nel momento sia genetico, sia funzionale, sia solutorio del rapporto di lavoro.
11. Di tanto si trae conferma proprio dalla sentenza della Corte di Giustizia UE 10 giugno 2010, in causa riunite C-395/08 e C.396/2008, richiamata dall'appellante a sostegno delle sue ragioni, secondo la quale nel menzionato concetto di “condizioni d'impiego” ricade anche la contribuzione spettante ai lavoratori che sono impiegati a tempo parziale di tipo ciclico (v. a pag. 22, nota 4 ricorso di appello).
12. Pur tuttavia, la sfavorevole situazione lavorativa, posta dall'appellante alla base della causa petendi,
è integrata -nella sua stessa prospettazione- dall'essere stata illegittimamente occupata in condizioni di superlavoro, giacché avrebbe avuto diritto di prestare servizio in misura proporzionata all'orario part time, mentre le era stata richiesta una prestazione in misura pari -se non addirittura superiore- a quella dovuta giusta un orario a tempo pieno, condizioni che si sono poi rivelate dannose per la sua sfera biologica.
Dunque, a ben vedere, la lavoratrice ha lamentato che, in fase di esecuzione del rapporto di lavoro,
l'ente aveva violato l'obbligo di farla lavorare proteggendone la salute, obbligo il cui esatto adempimento era da connettere ai limiti di esigibilità della prestazione lavorativa, quali espressi dall'orario part time.
13. In questi termini, il richiamo alla menzionata Direttiva è allora inconferente, in quanto la causa petendi non s'incardina sull'illegittima regolamentazione del rapporto di lavoro tra le parti con uno statuto normativo diverso da quello applicato da ai lavoratori a tempo pieno, ma s'incardina CP_1 su un inadempimento ascrivibile all'art. 2087 cc, che disciplina per l'appunto le “condizioni di lavoro” che il datore di lavoro è tenuto ad attuare a salvaguardia dell'integrità psico-fisica e dell'integrità morale del dipendente, qualunque sia -senza alcun dubbio- il regime orario di occupazione.
14. Si tenga del resto conto che le disposizioni antinfortunistiche, alla cui osservanza è obbligato il datore di lavoro giusta la norma citata, prevedono che egli “nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto
8 delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza” e che è tenuto al “rispetto dei principi ergonomici … nella definizione dei metodi di lavoro e produzione” (v.
4, co. 5, lett. c), art. 18 lett. c), art. 15, lett. e) D.lgs. n. 81/2008).
15. Peraltro, per sostenere la tesi della sussistenza nel caso di specie di una discriminazione rilevante ai sensi della Direttiva citata non vale neppure il richiamo da parte dell'appellante all'art. 28, co. 4 del
D.lgs. n. 150/2011.
16. Difatti, questa norma disciplina le “Controversie in materia di discriminazione” avuto riguardo a fattispecie di discriminazione diretta e indiretta sul luogo di lavoro, includendovi -tra le altre- quelle collegate a motivi di razza o di origine etnica (D.lgs. 215/2003) e quelle collegate a motivi di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale (D.lgs. n. 216/2003).
I predetti decreti legislativi hanno attuato nell'ordinamento nazionale la Direttiva 2000/78 del
Consiglio CE del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali (c.d. Direttiva “quadro”).
17. Il citato art. 28 stabilisce, tra l'altro, speciali criteri di riparto dell'onere probatorio nelle controversie concernenti la discriminazione di cui alla Direttiva di riferimento, criteri che prevedono una agevolazione in favore del ricorrente. In particolare, incombe al lavoratore allegare e dimostrare il fattore di rischio e il trattamento che assume meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe, con deduzione della significativa correlazione tra tali elementi, mentre il datore di lavoro è tenuto a dedurre e a provare circostanze inequivoche, idonee a escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria della misura oggetto di controversia (in questo senso, v. da ultimo Cass. n. 6965/2025).
18. Del resto, proprio la sentenza prodotta in udienza dalla difesa dell'appellante (Tribunale del lavoro di
Pisa n. 168/2019), conferma il ragionamento che si è fin qui condotto. Invero, la controversia da essa esitata aveva ad oggetto l'impugnazione del trasferimento della lavoratrice disposto a causa della sua adesione a un sindacato e al suo rifiuto di accettare il part time proposto dal datore di lavoro, fattispecie in cui è all'evidenza presente uno dei fattori di rischio previsti dalla legge -ossia l'appartenenza a un sindacato, fatto che la Suprema Corte considera intraneo alla categoria delle
“convinzioni personali” (V. Cass. n. 1/2000)- e rispetto al quale la parte ricorrente aveva allegato dati statistici di quanto preteso (v., infatti, a pagg. 3 e 4 della motivazione, in cui si elencano, a fronte del trasferimento della lavoratrice ricorrente, le vicende di altri lavoratori sia iscritti, sia non iscritti a una sigla sindacale).
9 19. Ulteriore conferma della tesi che si sostiene si trae dalla giurisprudenza della Suprema Corte, quale espressa ad esempio da Cass. n. 4313/2024. Questa pronuncia, invero, è relativa a una fattispecie di discriminazione della lavoratrice a tempo parziale avuto riguardo sia alla sua condizione d'impiego, giacché costei si era vista ridurre, in ragione del suo orario lavorativo, il punteggio attribuito per l'anzianità di servizio con incidenza sulla progressione economica, sia alla sussistenza del fattore di rischio “del genere”, rinvenuto dalla Suprema Corte nell'evenienza che al rapporto di lavoro a tempo parziale ricorrono in grande maggioranza le donne lavoratrici, sia alla prova negli atti di quel giudizio del dato statistico della discriminazione, espresso dal fatto che presso il datore di lavoro la maggioranza delle donne impiegate richiedevano il part-time (v., in motivazione: “…svalutare il part- time ai fini delle progressioni economiche orizzontali (ovverosia progressione economiche non legate ad avanzamenti di carriera, ma comunque meritate, secondo parametri che includono anche
l'anzianità di servizio) significa, nei fatti, penalizzare le donne rispetto agli uomini con riguardo a tali miglioramenti di trattamento economico;
a conforto del buon fondamento del giudizio delle Corte
d'appello si può aggiungere che la preponderante presenza di donne nella scelta per il lavoro a tempo parziale è da collegare al notorio dato sociale del tuttora prevalente loro impegno in ambito familiare
e assistenziale, sicché la discriminazione nella progressione economica dei lavoratori part-time andrebbe a penalizzare indirettamente proprio quelle donne che già subiscono un condizionamento nell'accesso al mondo del lavoro;
…).
20. Tuttavia, nel caso di specie l'appellante non ha indicato alcun “fattore di rischio” che la porrebbe nella posizione tutelata dalla normativa in esame, né tanto meno ha indicato elementi di tipo statistico per avvalorare le proprie ragioni, ma si è piuttosto risolta -a ben vedere- a invocare una nozione di discriminazione in senso lato, appunto come trattamento deteriore asseritamente riservatole da
[...]
in fase di esecuzione della prestazione lavorativa a causa della modalità con cui le mansioni CP_1 erano richieste, con conferma, dunque, dell'ascrivibilità della fattispecie controversa all'art. 2087 cc.
21. Passando, quindi, a verificare se nel caso di specie le condizioni di lavoro, nell'accezione che qui rileva, abbiano comportato, o meno, una violazione datoriale agli obblighi di tutela dell'integrità fisio- psichica della lavoratrice, vale premettere che la pretesa della si fonda, in ultima analisi, Parte_1 sulla premessa secondo cui il lavoratore part time dovrebbe avere un carico di lavoro inferiore al lavoratore full time, appunto perché occupato a tempo parziale.
Si tratta di premessa suggestiva, ma non coerente con i fondamenti della materia del contratto di lavoro dipendente.
22. Difatti, il lavoratore subordinato mette il suo tempo a disposizione del datore di lavoro, che lo conforma secondo le proprie mutevoli esigenze richiedendo al dipendente di eseguire le mansioni
10 dovute appunto nell'intervallo orario pattuito, sicché la tesi, che vorrebbe i compiti di pertinenza del lavoratore part time ridotti per tale ragione, si traduce in un palese paralogismo, come tale non condivisibile.
23. Né varrebbe opporre che in realtà la , in quanto funzionario di aveva la Parte_1 CP_1 responsabilità di un ufficio, il che connoterebbe la sua prestazione di lavoro più come di risultato, invece che come di mezzi, con il corollario che la predetta proporzione (tempo/carico di lavoro) dovrebbe essere vagliata tenendo conto di tale variabile.
Invero, un argomento di tal fatta, da una parte, non tiene conto che l'autonomia, con cui il funzionario esegue la prestazione lavorativa anche con responsabile gestione dell'orario di lavoro, è un peculiare connotato della sua professionalità (art. 2103 cc), fermo restando che la prestazione continua a essere richiedibile e compensata sinallagmaticamente “a tempo”; dall'altra parte, confonde il piano della diligenza nell'eseguire la prestazione (art. 2104 cc) con il piano del rendimento lavorativo, rilevante ove però il datore di lavoro abbia prefissato standard di produttività (argomenta dalla giurisprudenza di tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo integrato, appunto, da scarso rendimento, ex multis v. Cass. n. 9453/2023).
24. A sostegno di questa considerazione vale altresì osservare che, nel sistema normativo del pubblico impiego privatizzato, le performance dei lavoratori -dunque, i risultati degli obiettivi posti- sono valutate e compensate a parte (art. 52 del D.lgs. n. 165/2001, art. 23 del D.lgs. 150/2009), come del resto implicitamente riconosciuto dalla stessa , laddove ha agito per il risarcimento del Parte_1 danno per perdita della chance di conseguire la c.d. “peo”, che prevede la valutazione -anche- del predetto indicatore al fine d'interesse (v. pagg. 52 ss. ricorso di appello).
25. D'altro canto, a seguire la logica dell'appellante, in confutazione, si dovrebbe dire che il datore di lavoro dovrebbe istituire uffici di rango funzionariale a organizzazione non solo “ridotta”, ma ridotta in misura corrispondente al part time dei funzionari che, tempo per tempo, ha alle sue dipendenze, prevedendo anche le possibili sopravvenienze, logica che risulta già di per sé claudicante se applicata al lavoro privato, considerata l'intangibilità delle scelte d'impresa (art. 41 Cost.), e che risulta in radice improponibile se applicata al lavoro pubblico contrattualizzato, rispetto al quale l'organizzazione degli uffici va eseguita secondo la legge e gli specifici criteri predisposti al fine, nell'ottica di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, in coerenza con pianificazioni pluriennali dei fabbisogni e della spesa e ottemperando alle procedure stabilite allo scopo (artt. 2 – 6 ter D.lgs. n. 165/1991).
26. Invece, quel che viene in rilievo nell'economia della presente decisione è il surplus di lavoro, che l'appellante denuncia esserle stato richiesto da a causa di un'organizzazione del lavoro CP_1
11 che, a suo dire, non l'aveva cautelata, in quanto l'aveva gravata di un carico di compiti intollerabile a fronte del suo orario part time e che le aveva provocato uno stress con pregiudizio alla sfera biologica.
27. Vale allora premettere che ex art. 28 D.lgs. n. 81/2008 lo stress lavoro-correlato è considerato un rischio professionale da valutare obbligatoriamente, il che non lascia margine di dubbio sul fatto che il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire al dipendente condizioni di lavoro non stressogene.
28. Va però rammentato che, secondo consolidati principi di diritto (v., ex multis, Cass. n. 34968/2022),
“In tema di azione risarcitoria ex art. 2087 c.c. per i danni cagionati dallo svolgimento di un'attività eccedente la ragionevole tollerabilità, il lavoratore è tenuto ad allegare compiutamente lo svolgimento della prestazione secondo le predette modalità nocive e a provare il nesso causale tra il lavoro svolto e il danno, mentre al datore di lavoro, in ragione del suo dovere di assicurare che
l'attività lavorativa non risulti pregiudizievole per l'integrità fisica e la personalità morale del dipendente, spetta dimostrare che la prestazione si è, invece, svolta secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, con modalità normali, congrue e tollerabili”.
29. Ebbene, il Tribunale ha escluso che la prestazione di lavoro della fosse stata eseguita Parte_1 secondo modalità nocive, ritenendo che gli eventi, da lei allegati a fondamento della pretesa,
“…ancorché in concreto -in tutto o in parte- effettivamente realizzatisi…” erano piuttosto “… ascrivibili a normali costrittività organizzative proprie di un ambiente di lavoro nel quale la stessa rivestiva una posizione di responsabilità cui, sia pure entro certi limiti, sono connaturati ex se una serie di disagi e di difficoltà, che però non hanno, nel caso, trasmodato in evidenti violazioni di legge, fonte di responsabilità patrimoniale e/o extra patrimoniale nei suoi confronti…” e ha tratto questo convincimento valorizzando:
- la congruità dei compiti richiesti alla lavoratrice nell'Ufficio Entrate di competenza del SUAP con la sua pregressa esperienza lavorativa, come da lei stessa ammesso (motivazione, punto b);
- l'assenza di prova del fatto che lo straordinario fosse stato imposto alla , ovvero Parte_1 che costei avesse subito pressioni per svolgere prestazioni di lavoro supplementare (punto c), essendo di contro emerso dai documenti e dalle testimonianze che lo straordinario era stato prestato dalla lavoratrice per accumulare riposi compensativi e per recuperare debiti orari da lei frequentemente prodotti, tanto che, nella stessa prospettazione della predetta, lo straordinario era stato prestato anche dopo il trasferimento all'Ufficio Protocollo, a lei gradito
(punti c) ed e) della motivazione);
12 - l'assenza di prova dell'asserita particolare gravosità dell'Ufficio Entrate di competenza, anche in considerazione del fatto che la funzione era rimasta priva di dirigente per un anno e ritenendo tale circostanza in sé significativa del contrario (punto f) della motivazione);
- la generalizzata situazione di carenza di personale comune a tanti uffici dell'amministrazione datrice di lavoro (ivi);
- l'assenza di prova univoca del fatto che, in altri municipi, i due reparti di cui si compone normalmente l'Ufficio SUAP sarebbero affidati a due funzionari, per di più full time (ivi).
30. Questa ratio decidendi è stata censurata dall'appellante sia richiamando le allegazioni già prospettate nel ricorso, sia offrendo dei riscontri istruttori una diversa valutazione, a sé favorevole, sia lamentando l'omesso esame di altri riscontri, a suo dire per lei decisivi ex art. 2697 cc.
Tuttavia, si tratta di argomenti che non attingono la statuizione impugnata con la forza necessaria ai fini dell'art. 434 cpc.
31. Invero, l'appellante ha ripetuto (pag. 22 ricorso di appello) che:
- aveva ricoperto in via esclusiva la responsabilità dell' Controparte_2
che è a sua volta composto da due distinti uffici: “Entrate-Contabilità (i Tributi)” e
[...]
ED AN (Pubblicità e Insegne)”;
- al contrario, negli altri Municipi di la direzione di questi ultimi due uffici è attribuita CP_1 alla responsabilità di due distinti funzionari, oltretutto a tempo pieno;
- ogniqualvolta la ricorrente è stata sostituita nella direzione dell' Controparte_2
presso il Municipio III, detto incarico è stato riassegnato a un
[...] funzionario di pari inquadramento, ma a tempo pieno.
Si tratta di allegazioni che, all'evidenza, descrivono la pianta organica dell'ente datore di lavoro, circostanza dalla quale l'appellante intenderebbe inferire il maggior carico di compiti a lei assegnati, sulla base dell'equazione per cui lei, in quanto lavoratrice part time, avrebbe lavorato il doppio e anzi il quadruplo rispetto a un qualsiasi funzionario full time, dacché preposta a due reparti.
32. Tuttavia, la predetta equazione risulta errata non solo alla luce delle considerazioni già svolte in ordine all'in sé della prestazione di lavoro del dipendente a part time, ma viepiù tenendo a mente che, quel che sarebbe piuttosto servito nell'economia della presente decisione è la prova della nocività in concreto della prestazione lavorativa, nocività che fa perno su un'organizzazione del lavoro richiedente non un mero aggravio lavorativo, ma ritmi insostenibili, promiscuità di compiti, grave scopertura dell'organico, assenza di pianificazione e distribuzione anomala dei carichi mansionariali.
In questo senso, soccorre invero la sentenza n. 34968/2022 della Suprema Corte, in cui è stato osservato quanto segue: “ …4. l'assetto degli oneri di allegazione e prova in ambito di responsabilità
13 contrattuale ai sensi dell'art. 2087 c.c. è consolidato nella ricorrente massima di questa S.C. secondo cui il lavoratore che agisca ai sensi dell'art. 2087 c.c. ha l'onere di provare l'esistenza del danno subito, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro;
4.1 tale assetto va peraltro calibrato rispetto ai casi, come quello di specie riguardante il verificarsi di un c.d. “superlavoro” ed in cui la nocività addotta consiste nello svolgimento stesso della prestazione;
infatti, lo svolgimento di un lavoro che non sia in sé vietato dalla legge rende fisiologico
-e quindi non imputabile a responsabilità datoriale- un certo grado di usura o pregiudizio, variabile sotto il profilo fisio-psichico a seconda del tipo di attività (Cass. 29 gennaio 2013, n. 3028); le conseguenze negative che il lavoratore subisce per effetto di un'attività consentita, ma pregiudizievole per la salute sono coperte in via indennitaria dalla sola assicurazione pubblica, per la cui attivazione è sufficiente, come è noto, il mero ricorrere di una “occasione” di lavoro;
se tuttavia il lavoratore assuma che un'attività in sé legittima (qui, l'impiego in un ufficio pubblico) si sia in concreto svolta secondo modalità devianti da quelle ordinariamente proprie di essa e che proprio da ciò sia derivato a lui un danno, egli persegue un risarcimento del danno dalla sua controparte;
non può poi esservi dubbio che, quando si persegue un siffatto risarcimento quale conseguenza non di fattori “esogeni”, ma proprio per effetto in sé dell'attività lavorativa, quello che viene addotto è l'inadempimento datoriale all'obbligo di garantire che lo svolgimento del lavoro non sia fonte di pregiudizio indebito, nel senso di eccedente l'usura psicofisica connaturata all'esecuzione di quell'attività;
4.2…. da ciò deriva pianamente, secondo i principi di cui a Cass., S.U., 13533/2001 cit., che il lavoratore a cui sia stato richiesto un lavoro eccedente la tollerabilità, per eccessiva durata o per eccessiva onerosità dei ritmi, lamenta un inesatto adempimento altrui rispetto a tale obbligo di sicurezza, sicché egli è tenuto ad allegare rigorosamente tale inadempimento, evidenziando i relativi fattori di rischio (ad es. modalità qualitative improprie, per ritmi o quantità di produzione insostenibili etc., o secondo misure temporali eccedenti i limiti previsti dalla normativa o comunque in misura irragionevole, spettando invece al datore dimostrare che i carichi di lavoro erano normali, congrui e tollerabili o che ricorreva una diversa causa che rendeva l'accaduto a sé non imputabile;
mentre tali profili attengono in realtà alla prova liberatoria cui è tenuto il datore in ordine all'organizzazione adeguata del lavoro;
non diversamente, anche rispetto all'attribuzione di mansioni inferiori (Cass. 4766/2006, cit.) …”
33. Tuttavia, l'appellante non ha indicato al tema dell'appello la prova -che in ogni caso non è stata rinvenuta in atti dal Collegio- di quel che era il volume delle pratiche lavorate nell'Ufficio Entrate di competenza e degli accessi dell'utenza ivi, della consistenza del personale addetto all'ufficio rispetto
14 a quello previsto dalla pianta organica e del contenuto dei compiti svolti, ossia la prova degli elementi oggettivi che la Corte avrebbe dovuto esaminare per verificare, secondo il suo libero apprezzamento ex artt. 115 e 116 cpc -di certo non veicolato dalle soggettive opinioni della parte a tanto onerata- se nel caso di specie vi era stata, in effetti, la denunciata pregiudizievole sperequazione lavorativa già esclusa dal Giudice di primo grado con valutazione, per quanto fin qui detto, condivisibile.
34. Né al fine è utile quanto allegato dalla fin dal ricorso originario e riproposto nel grado, Parte_1 ossia che nel Municipio III le attività del settore Tributi e del settore Arredo urbano (pubblicità e insegne) erano raggruppate nell'unico ufficio SUAP, a differenza di quanto accadeva in altri Municipi di che nell'ufficio di cui era responsabile si operava con un altissimo numero di CP_1 procedimenti amministrativi, alcuni dei quali di alta complessità; che “parte del personale” addetto al
SUAP nella sua responsabilità era stato collocato in quiescenza senza essere sostituito;
che era tenuta anche a svolgere attività di sportello ove l'utenza richiedeva il confronto con il responsabile dell'ufficio (pagg. 3 e 4 ricorso ex art. 414 cpc, v. pagg. 3 ss. ricorso di appello).
Difatti, si tratta di affermazioni in sé generiche, che, come tali, continuano a non superare il limite logico e processuale già descritto.
35. Né queste affermazioni trovano aggancio positivo adeguato, ex art. 2697 cc, nei documenti richiamati a pag. 23 del ricorso di appello, trattandosi di mail o di lettere inviate dalla stessa ai Parte_1 superiori gerarchici;
dunque, di scritti che non possono giovare alla stessa parte da cui provengono.
Inoltre, rileva la Corte:
- il doc. n. 8 contiene in via principale rivendicazioni di ordine economico;
- i doc. n. 9 e 18 sono riferiti alla situazione oggettiva di aggravio dell'ufficio, finalizzata a giustificare la dichiarazione di esonero da responsabilità della per errori o ritardi CP_3 nella lavorazione delle pratiche, senza alcuna denuncia, da parte sua, di una propria specifica situazione fisio -psichica;
- il docc. 10 ha tenore analogo al precedente, con l'unica aggiunta che l'asserita situazione di stremo del personale avrebbe riguardato anche la;
Parte_1
- il doc. 12 ha tenore analogo al 10, ma con l'ulteriore aggiunta, da parte della , Parte_1 dell'asserita incompatibilità della sua prestazione part time con la titolarità dell' CP_2
nonché la sua richiesta di essere sollevata dalla responsabilità del settore Entrate, in
[...] relazione al quale la sua preparazione professionale era carente. Sulla pretestuosità di quest'ultima richiesta, si vedano le osservazioni che si svolgeranno infra in ordine al doc. n.
38;
15 - il doc. 32 si riferisce a un periodo diverso da quello al vaglio -di adibizione dell'appellante all'Ufficio Entrate di competenza-, in quanto si colloca temporalmente a ottobre 2019, in cui la lavoratrice era stata addetta -già dal 10 aprile precedente- all'Ufficio Protocollo. Detto documento attesta che la si lamentava dell'attribuzione dell'ulteriore Parte_1 responsabilità del procedimento e si esonerava ancora Controparte_4 una volta dalla responsabilità per il malfunzionamento di entrambi gli uffici. Al riguardo, va osservato che la ricorrente ha omesso del tutto di chiarire in che cosa sarebbe consistita la nuova ulteriore attività, non essendo certo puntuale e, dunque, riscontrabile probatoriamente l'affermazione secondo cui questo nuovo incarico “…prevedeva immediatamente gravose responsabilità nella lavorazione di pile di atti riguardanti il Municipio che ha un territorio di competenza molto vasto…” (v. punto 69 ricorso originario, riprodotto anche nel ricorso di appello);
- il doc. 33 si riferisce del pari al periodo in cui la era stata adibita all'Ufficio Parte_1
Protocollo. Si tratta di una mail con cui l'appellante rappresentava al superiore gerarchico esclusivamente la situazione organizzativa del personale dell'ufficio, in numero ridotto rispetto all'organico, e la connessa difficoltà in caso di assenza temporanea di quelli presenti in servizio, auspicando l'assegnazione ivi di nuovo personale;
- il doc. 38 si riferisce invece al periodo in cui la era stata assegnata per la seconda Parte_1 volta all'Ufficio Entrate di competenza -ossia dal 4 dicembre 2019 fino al 26 agosto 2020.
Si tratta della nota del 17 dicembre 2019, con cui l'appellante, prendendo lo spunto dalla richiesta, a lei inviata dal superiore gerarchico, di provvedere a ricontrare formalmente le verifiche volute dall'organo politico, rappresentava: -di non potervi dar corso sia per la situazione di aggravio lavorativo dell'ufficio e per l'asserita incompatibilità del suo part time con tale situazione, sia per l'estraneità di tale incombente dagli “…stretti procedimenti amministrativi dell'ufficio cui è attualmente incaricata…”; -di non aver conoscenza della materia contabile e di dover fare affidamento solo sulla preparazione e competenza dei dipendenti assegnati all' -di aver trovato un arretrato di pratiche già lavorate Parte_2 dal precedente funzionario e da costui vistate, ma non inoltrate per il seguito della procedura che necessitavano della sua firma e che quindi avrebbe dovuto revisionare.
Osserva la Corte che si tratta di documento che, a ben vedere, non palesa l'asserita intollerabilità della situazione lavorativa in cui l'appellante avrebbe versato, quanto piuttosto la sua convinzione che l'oggetto della prestazione da lei dovuta sarebbe dovuto essere non
“a misura” di condizioni organizzative protette, quanto piuttosto a “sua misura”, giacché
16 ritagliato sul suo orario di lavoro part time sul quale valgono le osservazioni già Pt_3 svolte- e altresì sulla sua asserita ignoranza della materia trattata dall' Controparte_5 sconfessato dal tenore dell'art. 52 D.lgs. n. 165/2001, che legittima l'attribuzione all'impiegato di mansioni intranee alla qualifica di appartenenza, fatto che, nel caso di specie, non è controverso-; e palesa altresì la convinzione dell'appellante di non dover eseguire altro che la prestazione principale, quando invece, com'è noto, il lavoratore è obbligato a svolgere anche prestazioni a quella ancillari e accessorie (art. 2104, 1175, 1335 cc) e comunque quelle richieste dal datore di lavoro (art. 2094 ss. cc).
Vero è che soltanto in quest'ultima mail si fa accenno a una situazione di notevole arretrato nella lavorazione delle pratiche dell'Ufficio Entrate di competenza, ma con riferimento a una situazione che è transeunte già nella stessa prospettazione dell'appellante, in quanto legata all'avvicendamento della al precedente funzionario responsabile Parte_1 dell'ufficio.
Peraltro, su questo fatto l'appellante ha censurato l'omessa o comunque pregiudizievole valutazione, da parte del Tribunale, della deposizione del teste trascurando nondimeno Tes_2 di considerare che questo teste ha confermato l'esistenza nell'Ufficio Entrate di competenza non certo del preteso rilevante e insostenibile arretrato, ma soltanto l'esistenza di un po' di arretrato, del quale, nei termini dallo stesso riferiti, non è apprezzabile il carattere d'intollerabilità o di abnorme protrazione nel tempo, fattori che rilevano -come già detto- nell'economia della decisione che interessa (v. testimonianza teste riportata nelle nota Tes_2
11 a pag. 37 del ricorso di appello: “…i problemi si potevano creare soprattutto il venerdì e il lunedì perché erano due giorni consecutivi in cui la ricorrente non era presente;
si poteva creare così un certo arretrato perché talune pratiche erano complesse e necessitavano di spiegazioni da parte di chi l'aveva istruite…”).
36. Non sono utili alle ragioni dell'appellante neppure gli altri documenti di cui, nel prosieguo del ricorso ex art. 434 cpc, è lamentata la mancata considerazione da parte del Tribunale.
37. In particolare, quanto a quelli nn. 11 e 13, si tratta di documenti che attestano un'interlocuzione tra la e il Direttore della Direzione Tecnica Municipale in cui si dà atto delle Parte_1 Parte_4 problematiche relative alla nuova organizzazione del Municipio e alla sorti del SUAP rispetto ad essa, con ammissione da parte del della situazione di gravosità dell'ufficio assegnato alla Pt_4 responsabilità dell'odierna appellante.
Tuttavia, non si può non rilevare come manchi in atti la prova di richieste o lamentele, analoghe a quelle della , inoltrate dai lavoratori addetti all'Ufficio di cui costei era responsabile e, Parte_1
17 viepiù, di richieste di tal fatta inoltrate da parte di -pure intervenuto nell'interlocuzione Persona_2 in parola, sebbene non sia stato chiarito a che titolo- il quale, come emerge dalla stessa mail, era anche lui impiegato a part time. Invero, si tratta di una lacuna probatoria oltremodo significativa, giacché, se la situazione dell'Ufficio Entrate di competenza fosse stata in effetti così pesante da essere intollerabile, allora, secondo criteri di normalità causale, avrebbe provocato le rimostranze anche di altro personale.
38. Quanto al documento n. 15, si tratta della mail con cui il Direttore aveva chiesto alla Pt_4 [...]
informazioni circa il reclamo di un utente, richiesta che l'appellante aveva riscontrato Pt_1 richiamando lo stato di criticità dell'ufficio a suo dire impeditivo del corretto funzionamento.
Dunque, lo scritto non prova quello che, invece, pretende l'appellante, ossia che, a causa della cattiva organizzazione dell' , era stata “…destinataria di continui solleciti e Controparte_2 richiami da parte dei dirigenti a causa della mole di lavoro arretrato che provocava lamentele degli utenti…” (pag. 37 ricorso di appello)
39. Il documento n. 39 si colloca temporalmente nel secondo periodo di assegnazione dell'appellante al
SU (dal 4 dicembre 2019 fino al 26 agosto 2020). Si tratta della mail con cui la aveva CP_3 chiesto al superiore gerarchico di poter far accedere gli impiegati amministrativi al programma GED quando era assente, stante l'impossibilità per lei di provvedervi fuori dal part time e nell'ottica di una corretta funzionalità dell'ufficio. Nondimeno, in nessuna parte della mail si fa cenno, come invece allegato dall'appellante, al fatto che tale meccanismo le avrebbe evitato di avere “…un enorme carico di lavoro arretrato, svolgendo un orario di lavoro ridotto…”, mole di arretrato del quale, come si è detto, non sussiste in giudizio prova adeguata (v. pag. 38, punto g) ricorso di appello).
40. I documenti n. 40 e 41, del pari, si collocano nel periodo della seconda assegnazione dell'appellante all'Ufficio Entrate di competenza. Il primo, è l'ordine di servizio direttoriale concernente la presenza in servizio del personale nel periodo delle festività natalizie;
il secondo, è la risposta del direttore del
Municipio III alla mail con cui la comunicava che sarebbe stata in ferie dal 19 dicembre Parte_1
2019 fino al 6 gennaio 2020 e che in detto arco temporale si sarebbe potuta verificare la scadenza di pratiche del suo ufficio stante anche il suo lavoro part time, risposta del seguente tenore: “Buona sera dottoressa, le ricordo innanzitutto che aver richiesto un periodo di ferie non corrisponde ad averlo autorizzato. Quindi la sua affermazione non corrisponde al vero. Inoltre il fatto di fruire di un regime di part time non la esime dagli obblighi di comportamento e leale collaborazione, per questo la invito
a verificare le scadenze del suo ufficio ed informare ogni volta il su superiore delle attività in corso.
Vorrei evitare di ripetere questi concetti e la invito a fissare un appuntamento con la sottoscritta e con la P.O. per organizzare i lavori dell'ufficio i cui è responsabile”.
18 Il significato della mail del superiore gerarchico è univoco, alla stregua delle parole utilizzate e della loro connessione, nel richiamare regole di condotta e obblighi del lavoratore dipendente assolutamente incontestabili e non derogabili nemmeno dal lavoratore part time, che infatti lavora a orario ridotto, ma non per questo è parzialmente esonerato dagli altri obblighi che gli competono per legge e per contratto.
Resta quindi una mera soggettiva illazione quanto sostenuto dall'appellante in ordine all'intenzione che, con tale mail, sarebbe stata manifestata dal superiore gerarchico, ossia: “…la sua Dirigente, noncurante della situazione della ricorrente e del suo Ufficio, ha esplicitato chiaramente la sua
(inconfessabile) convinzione secondo cui il regime a tempo parziale del rapporto della ricorrente non potesse giustificare questi ritardi e non la esimesse dall'obbligo di garantire il rispetto di tutte le scadenze dell'Ufficio cui era preposta (cfr. par. 85 e doc. 40 allegato al ricorso), dando così manifesta conferma della sua indifferenza rispetto al regime part-time del rapporto di lavoro della ricorrente e dell'ormai conclamato disagio psicologico che la affliggeva per l'insostenibile pretesa della dirigenza che ella assolvesse all'incarico di direzione dell'Ufficio con le medesime modalità e tempistica di un funzionario con rapporto full-time…”.
41. Con riguardo, invece, all'avvenuta prestazione di lavoro straordinario da parte della , Parte_1 osserva la Corte che le censure dell'appellante non attingono la ratio decidendi con la specificità richiesta ex art. 434 cpc.
Invero, l'appellante lamenta che nel periodo ottobre 2017 - novembre 2018, pur avendo fruito di riposi compensativi delle ore di lavoro straordinario, aveva comunque accumulato un saldo positivo di diciassette ore, non trascurabile stante il suo part time, ritenendo tale fatto indice rilevatore dell'estrema difficoltà di far fronte alle esigenze di servizio con il suo lavoro a tempo parziale (v. pag.
30 del ricorso di appello).
Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che le ore di straordinario fossero maturate anche a recupero del debito orario frequentemente prodotto dalla lavoratrice e che risultavano prestate anche presso l'Ufficio Protocollo, di gradimento della (v. punto c) motivazione). Parte_1
Rispetto a questi argomenti l'appellante non ha opposto alcunché, con la conseguenza che il fatto del lavoro straordinario da lei prestato, proprio perché processualmente riconducibile a cause diverse, non viene più a costituire indice sintomatico del superlavoro cui sarebbe stata tenuta, come invece da lei preteso.
42. Con riguardo, poi, alla carenza di personale, osserva la Corte che l'appellante lamenta l'erroneo convincimento del Tribunale, nella parte in cui -in sostanza- ha ritenuto neutra detta situazione in
19 quanto diffusa negli uffici di dolendosi del fatto che si tratterebbe di affermazione CP_1 non supportata da riscontri probatori ed espressione piuttosto di personali opinioni del Giudice.
Tuttavia, pur a voler seguire la tesi dell'appellante, vi è da dire che l'argomento in esame non è utile a fondare le sue pretese.
43. Difatti, la parte datoriale ha riconosciuto che gli impiegati assegnati all'Ufficio Entrate di competenza erano nove e che soltanto due erano stati collocate in pensione nel 2018. Nel ricorso originario non è però chiarito se il numero delle risorse mancanti fosse diverso, il che sottrae alla valutazione della
Corte un dato all'evidenza indispensabile per poter dire che la situazione di sottorganico in cui operava la era così grave da rappresentare un fattore di concreta nocività lavorativa. Parte_1
Si tratta di lacuna di non poco momento, perché -si rammenta- rispetto alla fattispecie controversa è la lavoratrice ad avere l'onere di dimostrare tale circostanza, che, come si è detto, è integrata non dall'esistenza di fattori dannosi esogeni alla prestazione di lavoro, ma dalla nocività in sé dell'attività lavorativa dovuta dal dipendente.
44. Certo è che, al fine, non rilevano le testimonianze secondo cui l'organico nell'ufficio era insufficiente per svolgere il lavoro assegnato (v. teste ), non solo e non tanto perché si tratta di valutazione Tes_3 che, giusta l'art 244 cpc, non è demandabile ai testi, ma soprattutto perché, si ribadisce, il parametro da utilizzare ex art. 116 nella presente controversia è quello della nocività, espresso dall'eccessiva faticosità in sé della prestazione di lavoro, che diventa così usurante.
45. In questo contesto risulta allora condivisibile l'argomento del Tribunale, secondo cui, a smentire la difesa della lavoratrice, di tenore opposto, viene in rilievo il fatto che l'Ufficio Entrate di competenza era rimasto acefalo per un anno tra la prima e la seconda assegnazione, ivi, della , in Parte_1 quanto, laddove si fosse trattato di ufficio effettivamente gravoso e complesso, allora non sarebbe stato possibile per così tanto tempo non ricoprirlo nel vertice. Si tratta, invero, di ratio fondata sull'apprezzamento dei fatti di causa secondo criteri di normalità causale e su una logica deduttiva, il che esclude quindi l'apprezzabilità dei vizi di percezione e di valutazione degli atti di causa denunciati dall'appellante.
46. In conseguenza di quanto osservato resa priva di rilevanza decisoria pure l'altra censura dell'appellante, secondo cui il Tribunale avrebbe tralasciato di considerare che l'organico dell'Ufficio
Entrate di competenza era rimasto invariato anche durante la riassegnazione ivi della nel Parte_1 periodo 4 dicembre 2019 – 26 agosto 2020.
47. Peraltro, con riguardo alla detta riassegnazione al menzionato Ufficio, è la stessa appellante ad aver riconosciuto (v. pag. 31 ricorso di appello) che da marzo 2020 era iniziato il periodo emergenziale, con la connessa“…collocazione in smart working di quasi tutto il personale impiegatizio dell'ente
20 locale, la sospensione dei rapporti diretti con l'utenza e la radicale riduzione degli adempimenti di competenza dell'Ufficio a causa del “fermo” delle attività commerciali…”.
Dunque, questa contingenza -che, com'è noto, è durata vari mesi- aveva senza dubbio mutato anche le condizioni lavorative della il che ridimensiona inevitabilmente la pretesa Parte_1 insostenibilità del suo lavoro, anche in rapporto all'organico in forze nel detto ufficio, quanto meno per il periodo residuo di sua permanenza ivi.
48. Per sostenere, in via induttiva, la valutazione di eccessiva gravosità dell'Ufficio Entrate di competenza nei periodi in cui vi era stata addetta, la ha pure censurato il convincimento del Tribunale, Parte_1 secondo cui non vi è prova in giudizio del fatto che, in altri Municipi di l' CP_1 [...]
era suddiviso in due distinti uffici, lamentando al fine Controparte_6
l'omessa valutazione della documentazione in atti, nonché l'omessa considerazione del fatto che, con determinazione dirigenziale del 29 gennaio 2024, anche presso il Municipio III vi era stato lo sdoppiamento del menzionato ufficio, ma si tratta di difesa incondivisibile.
49. Difatti, come si è già osservato nell'ambito dell'esame di altra questione controversa, l'organizzazione aziendale è espressione di valutazioni proprie e insindacabili del datore di lavoro, che, se pubblico, vi procede secondo plurimi parametri previsti dalla legge, nell'ottica della miglior tutela possibile dell'interesse collettivo affidato alla sua cura (art. 2 ss. D.lgs. n. 165/2001, art. 97 Cost.).
Nel caso di specie l'amministrazione appellata, esercitando all'evidenza questo potere datoriale, aveva scelto, dapprima, di costituire un unico e unitario ufficio cui facevano capo i segmenti operativi
“Entrate di competenza” e ED urbano” e, in seguito, ha scelto di scorporarli riferendoli a distinte aree di competenza operativa e gestionale.
Peraltro, la stessa appellante ha ammesso (v. pag. 33 ricorso di appello) che con la riorganizzazione del 2024 gli uffici di riferimento dei predetti segmenti operativi sono, rispettivamente, l'
[...]
” e l'Ufficio , ossia Controparte_7 Controparte_8 due unità organizzative non certo limitate, ciascuna, all'uno e all'altro segmento indicato, ma all'evidenza composite e nel cui novero rientrano più affari.
Di conseguenza, la difesa al vaglio resta minata in radice, senza poter essere sostenuta, a fini dimostrativi di quanto preteso, dalle soggettive e apodittiche convinzioni della lavoratrice prospettate invece allo scopo.
50. Considerazione analoghe valgono con riguardo alla riorganizzazione dell'Ufficio Scuole, CP_9 cui la era stata assegnata da novembre 2018 fino ad aprile 2019 (v. pag. 34 ricorso di Parte_1 appello), tenendo conto che, in merito, l'unica allegazione formulata dall'appellante è quella della presenza ivi di “… un organico ridotto a due impiegati, assolutamente insufficiente e inadeguato per
21 le impellenze richieste dal servizio…” (punto 52 ricorso originario, riprodotto nel ricorso di appello) senza migliore indicazione del numero di unità lavorative invece previste dalla pianta organica, né della concreta tipologia delle attività da disimpegnare.
51. Piuttosto, a chiusura del ragionamento che si sta conducendo, evidenzia la Corte che negli atti dell'appellante non vi è mai un'univoca denominazione del segmento “entrate pubbliche” e “arredo urbano”, che invero vengono indicati talvolta come uffici (pag. 3 ricorso di appello), talvolta come reparti (pag. 33), talvolta come sub uffici (v. pag. 34), con una promiscuità lessicale che denuncia -a ben vedere- una rappresentazione distorta della struttura organizzativa dell'ente, foriera dell'introduzione nella causa petendi di una premessa ambigua, che, come tale, indebolisce già a monte la tesi sostenuta in giudizio.
52. Circa l'inconsistenza decisionale della difesa dell'appellante, secondo cui l'eccessiva gravosità dell'Ufficio Entrate dovrebbe desumersi dall'avvenuta attribuzione della sua responsabilità a un funzionario full time, è sufficiente richiamare le osservazioni già svolte.
53. Vale solo aggiungere che questa difesa, a ben vedere, si risolve in una petizione di principio, perché assume fra le sue premesse proprio la tesi da dimostrare (ossia la proporzione tra il lavoro dell'ufficio e l'orario full time) e non considera neppure che, come si desume dagli atti, anche l'Ufficio
Protocollo, pacificamente di gradimento dell'appellante (come accertato dal Tribunale senza devoluzione al grado), era assegnato, come da pianta organica, a un funzionario a orario pieno, a conferma quindi che il giudizio di proporzione/sproporzione del carico di lavoro rispetto all'orario di lavoro, rilevante ex art 2087 cc, non scaturisce dalla valutazione dell'impegno orario con cui lavora il dipendente preposta un'unità organizzativa, ma scaturisce dalla valutazione della concreta nocività del suo lavoro a causa dell'organizzazione adottata.
54. L'appellante ha infine censurato il convincimento del Tribunale, nella parte in cui è stato ritenuto che l'aver la dirigente appellato la come “matta”, paventando l'assunzione di Per_1 Parte_1 provvedimenti disciplinari a suo carico, integrasse una vicenda enfatizzata dalla lavoratrice e comunque non rimproverabile al datore di lavoro, trattandosi di un fatto proprio della dirigente. Al fine, l'appellante lamenta l'omessa considerazione che questa vicenda fosse invece “…la punta dell'iceberg sottostante della colpevole e protratta sottovalutazione della situazione di malessere psicologico in cui era precipitata…” (pag. 36 ricorso di appello).
Si tratta, tuttavia, di censure infondate.
55. Invero, il doc. 63 attesta lo scambio di mail tra la , il superiore gerarchico Parte_1 Testimone_4
e , altra dipendente di la quale aveva inviato una nota all'Ufficio
[...] Persona_3 CP_1
Protocollo del Municipio III chiedendo di dissuadere i cittadini dall'iscrivere ivi le istanze “spazio
22 sosta personalizzato”, che erano ormai di competenza del Municipio I centro, con la CP_1 precisazione di limitare l'accoglimento di tali istanze “…alle situazioni veramente indifferibili…”.
Con la sua mail la aveva chiesto alla mettendo in copia anche la , di aver Parte_1 Tes_4 Per_3 istruzioni “…al fine di una corretta applicazione di quanto richiesto specie … in merito a quale considerare come situazioni veramente indifferibili cui limitare l'accoglimento…”.
La aveva dato riscontro alla , comunicandole che le “situazioni indifferibili” erano Per_3 Parte_1 quelle in cui il cittadino “…insiste e vorrebbe piantare una grana…”, aggiungendo che comunque era nell'interesse dell'istante depositare la domanda amministrativa nell'ufficio competente.
A fronte di tanto, la aveva inviato un'altra -lunga- mail alla chiedendo istruzioni Parte_1 Tes_4 in merito, al dichiarato scopo di tenere la condotta più corretta a livello normativo e procedimentale per la ricezione delle domande presso lo sportello al pubblico, assumendo -in sintesi- che il criterio dell'utente che “crea problemi” o “fa la voce grossa”, già indicatole, non fosse uniforme e oggettivo, ma rendesse possibili interpretazioni arbitrarie.
La aveva quindi risposto alla con una mail dal contenuto chiaro e dettagliato, in Tes_4 Parte_1 cui le diceva di dover indicare in prima battuta al cittadino quanto è riportato nel portale di CP_1
Capitale circa il procedimento relativo alle pratiche in parola e agli uffici destinati a ricevere la relativa domanda;
le specificava le pagine del sito dove trovare le predette informazioni;
le precisava che, ove vi fosse stata insistenza dell'utente, allora, in applicazione dei principi di buona amministrazione e leale collaborazione, la domanda doveva essere accettata e poi trasmessa all'ufficio di competenza, intraneo alla medesima amministrazione;
le chiariva, infine, che ogni interpretazione era comunque di sua competenza, in quanto responsabile dell'ufficio protocollo e del relativo procedimento.
A margine di questa conversazione, si colloca la mail della inviata alla e oggetto Per_1 Tes_4 delle doglianze dell'appellante, mail che dice: “ma questa è matta;
le devi ricordare la Tes_4 disciplina delle posizioni organizzative, il principio di autonomia e i suoi doveri;
più tardi ti mando il tutto perché puoi fargli una contestazione formale”.
Si tratta di mail ricevuta dalla e dalla in quanto rimaste in indirizzo in “carbon Parte_1 Per_3 copy” e non anche da tutto l'ufficio, come invece allegato dall'appellante.
56. Osserva la Corte che in nessuna parte delle mail si fa riferimento alla situazione di lavoro a part time della , mentre l'asserito disfavore per la sua posizione di lavoratrice a tempo parziale, che Parte_1
a dire dell'appellante trasuderebbe da questa conversazione, è una illazione che non trova aggancio nel lineare e inequivoco tenore degli scritti al vaglio.
23 Infatti, gli scritti della e della erano volti a chiarire alla -attraverso la Per_3 Tes_4 Parte_1 prospettazione di soluzioni empiriche, la prima, e di soluzioni tecniche, la seconda- come risolvere problemi concernenti l'ufficio, chiarimenti che tuttavia, come deve dirsi per comune esperienza, riguardano regole di condotta professionale del tutto elementari, se non addirittura di mero buon senso, regole che quindi si presume siano insite ab origine nel bagaglio professionale di un funzionario, il quale ha il compito di gestire l'ufficio cui è preposto anche e soprattutto in presenza di variabili operative.
Invece, lo scritto della non fa altro che esplicitare quali sono le capacità, le conoscenze e le Per_1 attitudini proprie della professionalità funzionariale, mentre nel contesto della mail l'epiteto, sicuramente inopportuno, con cui è stata tacciata la lavoratrice, lungi dal manifestare la
“…sottovalutazione e la disattenzione della direzione di nei confronti della situazione CP_1 di disagio denunciata…” dalla (v. pag. 36 ricorso di appello), si profila piuttosto Parte_1 sintomatico di una comprensibile insofferenza della dirigente verso richieste di un lavoratore di rango gerarchico elevato, che dovrebbe essere ex se capace di risolvere problemi, invece di crearli.
57. Portando a sintesi le osservazioni fin qui svolte, si deve allora dire che i dati di fatto acquisiti al processo non dimostrano che le condizioni lavorative in cui aveva operato la erano state, Parte_1 per quantità, qualità, modalità e durata del servizio da lei assicurato presso i vari uffici esaminati e, in specie, presso l'Ufficio Entrate di competenza, eccedenti i limiti contrattuali e legali dovuti e tali da gravarla di una mole di lavoro che l'aveva esposta a surmenage fisico e psichico, idoneo a costituire condotta datoriale vietata ex art. 2087 cc.
58. Questa conclusione, che già di per sé nega la sussistenza della causa petendi della pretesa dell'appellante, è corroborata dalla considerazione che, come si vedrà infra, l'appellante non ha neppure dimostrato il nesso eziologico tra le condizioni lavorative e la patologia da cui è afflitta, e dalla considerazione che dagli atti di causa emerge pure che nel complessivo periodo dedotto in giudizio aveva adottato iniziative specifiche per riscontrare le richieste della CP_1 lavoratrice, in particolare trasferendo varie volte la anche su sua richiesta, e Parte_1 verificandone l'idoneità lavorativa a mezzo di visita del medico competente.
A quest'ultimo riguardo giova invero mettere in evidenza quanto segue (si tratta di fatti pacifici in giudizio e comunque riscontati dalla documentazione di entrambe le parti):
- in data 21 febbraio 2019 la era stata riconosciuta dal Medico competente idonea Parte_1 parzialmente e temporaneamente alle mansioni fino al 21 settembre 2019 e con revisione a sette mesi, con controindicazione del contatto con il pubblico e con il servizio esterno, il che conferma che non era stata accertata l'asserita sua inidoneità, a cagione del carico di lavoro,
24 a disimpegnare le mansioni nell'ufficio di cui aveva la responsabilità (doc. 23 fascicolo primo grado). Peraltro, com'è incontestato in giudizio, il datore di lavoro aveva prestato ottemperanza a questo provvedimento;
- in data 26 novembre 2019 il Medico competente, a seguito di visita per il rischio VDT, aveva espresso giudizio di idoneità della alla mansione specifica;
Parte_1
- in data 14 gennaio 2020 la aveva chiesto una nuova visita del Medico Parte_1 competente, il quale non aveva accolto l'istanza, sul rilievo che la certificazione sanitaria trasmessa non costituiva motivo per giustificare una nuova convocazione;
- in data 24 settembre 2020, la era stata giudicata idonea alla mansione di sua Parte_1 pertinenza all'epoca. Anche in questo caso è pacifico che il datore di lavoro aveva ottemperato alla disposizione del Medico competente.
59. Dunque, la statuizione impugnata va confermata anche nel grado.
60. Con riguardo al punto b) del secondo motivo di doglianza, osserva questa Corte che, sulla fattispecie d'interesse in giudizio, la Suprema Corte ha in effetti affermato il principio di diritto invocato dall'appellante a sostegno delle sue ragioni, secondo cui “In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni” (v. ex multis, Cass. n. 38123/2021).
Va però tenuto a mente che la Suprema Corte ha pure chiarito: “In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti “(Cass. n. 8773/2018).
25 Inoltre, con la più recente sentenza n. 9468/2025 la Suprema Corte ha ribadito che “… va esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, quest'ultima potendo essere ravvisata solo in presenza di un rilevante grado di probabilità (cfr. Cass. nn. 17438 del 2012, 8773 del 2018,
9342 del 2022), ossia secondo il principio della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” (cfr. Cass. S.U. n. 576 del 2008 e succ. conf.)…” (v. in motivazione).
61. Dunque, è vero che, ove sussistano più cause cui ricondurre una tecnopatia, ciascuna di esse è da considerare, quanto a forza eziologica, equivalente alle altre, ma è altrettanto vero che, intanto si può parlare di causa di lavoro rilevante ai fini che interessano, in quanto la lavorazione, per condizioni o modalità di espletamento, abbia esposto il lavoratore a un rischio tecnopatico probabile in concreto e non soltanto possibile in astratto. Di conseguenza, la lavorazione cui è addetto il lavoratore deve essere tale da averlo esposto a un reale rischio di contrarre la malattia, sì da aver contribuito alla sua insorgenza.
62. Questa Corte intende dare continuità ai riferiti principi di diritto, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando agli stessi per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
63. Ebbene, il c.t.u. nominato dal Tribunale ha diagnosticato a carico della un disturbo cronico Parte_1 dell'adattamento di tipo misto ansioso depressivo, di grado medio, secondario a stress situazionale e ha ritenuto che, giusta il principio della “preponderanza dell'evidenza”, la situazione lavorativa non fosse stata tale da aver determinato, in via di causa o di concausa, l'insorgenza o l'aggravamento della detta patologia.
Si tratta di un giudizio medico legale che risulta formulato “…chiedendo preliminarmente la stesura, da parte della perizianda, di una sintesi accurata degli eventi lavorativi, che a suo parere sarebbero stati alla base dello sviluppo della patologia de quo, secondariamente si è provveduto a sottoporre la stessa a Test Multifasico di Personalità (M.M.P.I.2).
La relazione di sintesi lavorativa, redatta dalla perizianda, allegata all'elaborato peritale, rappresenta il miglior modo possibile di redazione di una accurata anamnesi lavorativa, peraltro a piena tutela della pz., poiché vengono messi in evidenza proprio le cause alla base dello scompenso emotivo.
Secondariamente, l'esito del Test M.M.P.I.2 letto mediante sistema informatico è riportato puntualmente nell'elaborato peritale e peraltro risulta simile a quello redatto dalla stessa presso altra struttura sanitaria e presente nel fascicolo giudiziario.
Per quel che riguarda l'aspetto medico-legale il CTU, sulla base di quanto riportato dall'Ausiliario
Specialista, ritiene che la sindrome di disadattamento riscontrata non possa essere messa in
26 relazione neanche dal punto di vista concausale con l'attività lavorativa (se pur stressogena come gran parte delle attività dirigenziali caratterizzate da aspetti di responsabilità verso i dipendente e/o verso l'utenza), non avendo la perizianda subito alcuna particolare pressione o atteggiamenti incongrui da parte dell'Amministrazione Comunale che anzi sembrerebbe aver cercato di soddisfare le aspettative della dipendente con varie proposte lavorative susseguitesi nel tempo.
Tutto ciò premesso, si confermano integralmente le conclusioni di cui alla bozza preliminare, che si riportano di seguito: CONCLUSIONI Visti gli atti, i documenti medici e l'obiettività rilevata in sede di visita così si risponde ai quesiti posti dal Sig. Magistrato:
Se la perizianda sia affetta da patologie causalmente derivanti dall'attività lavorativa svolta presso il Municipio III di a partire dal 3 ottobre 2017, tenendo conto, in particolare del CP_1 carico di lavoro alla luce del suo orario di lavoro part-time nonché del ridotto numero dei collaboratori, situazioni più volte segnalate ai propri superiori gerarchici.
Risposta negativa. L'attività lavorativa svolta presso il III Municipio del Comune di non CP_1 sembra, secondo il criterio del più probabile che non, aver svolto un ruolo se non marginale nel determinismo e nel suo aggravarsi della patologia sofferta dalla perizianda. …”.
64. Le censure sollevate dall'appellante avverso queste osservazioni sono prive di efficacia emendativa, dacché si risolvono: -nel sublimare l'asserita intollerabile sproporzione del carico di lavoro, che si dice non sia stata valutata dal c.t.u. e, poi dal Tribunale, che ne ha condiviso il giudizio;
-nel rilevare che il c.t.u. non ha indicato quale sarebbe la causa esclusiva o preponderante nel determinismo della predetta patologia;
-nel ritenere che l'ausiliare del Tribunale aveva ascritto erroneamente la fattispecie controversa nell'ipotesi del mobbing, ipotesi non dedotta in giudizio ex art. 414 cpc e richiedente anche la condotta vessatoria del datore di lavoro;
-nel ritenere, specularmente, che l'ausiliare dell'Ufficio aveva tralasciato di considerare che il parametro giuridico, in relazione al quale valutare i fatti di causa, era invece quello -per così dire- base contemplato dall'art. 2087 cc, parametro che è soddisfatto dalla mancata colpevole adozione da parte del datore di lavoro di cautele a tutela dell'integrità fisio psichica del dipendente.
65. Tuttavia, nel contesto processuale fin qui descritto, che ha acclarato l'assenza di adeguata prova sia della violazione, da parte di degli obblighi di protezione di cui alla norma positiva CP_1 indicata, sia della rimproverabilità all'ente dell'omessa adozione di cautele organizzative a salvaguardia della salute della lavoratrice, incombeva viepiù all'appellante dimostrare la sussistenza di univoci elementi oggettivi rivelatori del nesso “causa -effetto” d'interesse, non bastando allo scopo una valutazione di mera possibile derivazione della patologia in questione dal rischio lavorativo denunciato, peraltro neppure assurto al grado di “nocività” qualificata, di cui si è detto.
27 66. Del resto, il c.t.u. ha dichiaratamente tenuto conto di quanto la gli aveva riferito circa le Parte_1 condizioni lavorative in cui si era trovata a prestare servizio nel periodo dedotto in giudizio, attestando così di aver sottoposto a valutazione medico -legale, come doveva, proprio il compendio di fatti che la lavoratrice stessa riteneva morbigeno.
67. L'evenienza, che il c.t.u. abbia ritenuto l'attività lavorativa della foriera soltanto di uno Parte_1 stress limitato, in quanto connaturato alla responsabilità che grava su un lavoratore in posizione funzionariale in assenza per di più di condotte datoriali incongrue, non rappresenta un errore del consulente, ma esprime piuttosto l'esito del suo incedere argomentativo rispettoso sia dei principi medico-legali che sovraintendono la materia, sia dei dati emersi in giudizio circa l'attività lavorativa della predetta, per quanto esposto non qualificabile come superlavoro per il mancato riscontro dell'avvenuto disimpegno di mansioni con ritmi insostenibili e in ambiente disagiato, o eccedenti quelle esigibili ex art. 52, o richieste in assenza di qualsivoglia pianificazione del lavoro, o espletate con una intollerabile distribuzione dei carichi di lavoro per una rovinosa carenza di organico.
68. Certo non valgono in senso contrario le deduzioni dell'appellante, che è arrivata a sostenere che il carico di lavoro dell'ufficio di cui era responsabile sarebbe stato addirittura “mostruoso” (v. doc. 14 fascicolo primo grado appellante), con una patente esagerazione che, in ultimo, finisce per rendere viepiù condivisibile la sentenza in oggetto, laddove il Tribunale, nell'inquadrare i fatti di causa, ha premesso che la loro allegazione è stata connotata da un'eccessiva enfatizzazione, comunque inidonea a mutare un contesto di normale costrittività organizzativa, connessa alla posizione di responsabilità della , in un contesto di evidente violazione dell'art. 2087 cc. Parte_1
69. Dunque, anche la statuizione impugnata si sottrae alle censure fin qui esaminate.
70. L'esame del terzo motivo di appello, concernente il preteso danno patrimoniale e da perdita di chance, resta assorbito dalle considerazione fin qui svolte, che negano l'imputabilità all'amministrazione datrice di lavoro di inadempimenti forieri dell'insorgenza a sua carico di un'obbligazione risarcitoria
(art. 1218 cc).
71. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto.
72. Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (espresso dal totale del credito di cui si chiede l'attribuzione);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado. Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che
28 comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da
Cass. n. 5289/2023);
- secondo il valore prossimo al medio dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, della loro complessità, nonché dell'impegno procuratorio profuso.
73. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 8.000,00, oltre 15% spese generali e oneri dovuti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 28 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 28 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2495/2025 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. M. Pallini giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante il Sindaco pro tempore, con l'Avv. F. Graglia giusta procura in atti
APPELLATA
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 2965/2024, pubblicata in data 11 marzo 2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso esponeva: Parte_1
- era dipendente del Comune di Roma dal 1999, da ultimo con qualifica di funzionario amministrativo;
- aveva lavorato dapprima a tempo pieno e, in seguito, a tempo parziale, in specie per dodici ore settimanali distribuite su due giorni fino al 31 dicembre 2017 e, poi, per ventuno ore settimanali distribuite su tre giorni;
- con decorrenza dal 9 maggio 2017 era stata trasferita, a domanda, presso il Municipio III, sede più vicina al suo domicilio;
- in detta sede, dopo circa un mese di sostanziale inattività, era stata assegnata all'Ufficio tecnico-occupazioni suolo pubblico, pur non avendo la necessaria competenza per ricoprire tale ufficio;
- in data 3 ottobre 2017 era stata assegnata, quale nuova responsabile, all'Ufficio Entrate di competenza del SUAP, Sportello Unico Attività Produttive;
- in un primo momento, detto ufficio era apparso conforme alla sua pregressa esperienza professionale, ma in seguito le attività di pertinenza si erano rivelate troppo numerose in proporzione all'orario di lavoro da lei svolto, tanto che, anche a causa della cronica carenza di personale, era stata costretta a prestare una notevole mole di lavoro straordinario;
- aveva segnalato più volte ai superiori, anche attraverso comunicazioni scritte, la pesante situazione creatasi nell'ambiente lavorativo;
- dette problematiche erano state lamentate anche da altri funzionari del Municipio III (in particolare, da tale all'epoca responsabile dell'Ufficio Commercio); Tes_1
- ciò nonostante, il datore di lavoro non era intervenuto per migliorare le descritte condizioni di lavoro;
- su iniziativa della Direzione apicale del Municipio, il 5 novembre 2018 era stata trasferita presso la Direzione socio-educativa, con incarico di responsabile dell'Ufficio Rapporti con
2 la scuola, pur se non aveva alcuna pregressa esperienza in detta materia e pur se il detto ufficio disponeva di un organico insufficiente;
- la descritta situazione lavorativa le aveva causato continui disagi psichici, tanto che in data
30 gennaio 2019 aveva presentato domanda di trasferimento, chiedendo che le venisse affidato un incarico, all'interno del Municipio, compatibile con il suo orario di lavoro part time;
- in data 21 febbraio 2019 era stata sottoposta a visita obbligatoria presso il Medico competente del Comune di che emetteva un giudizio di idoneità parziale temporanea, CP_1 controindicando il servizio a contatto con il pubblico e l'attività di servizio esterno;
- nonostante tale indicazione del Medico competente, non era stata trasferita ad altro ufficio, con notevole peggioramento delle condizioni di salute e con necessità di assentarsi per malattia da febbraio fino ad aprile 2019, con diagnosi di “sindrome ansioso-depressiva reattiva e gastroenterite” riconducibile allo stato di stress, e di sottoporsi ad un percorso di terapia psicologica;
- nel marzo 2019 aveva presentato una nuova richiesta di trasferimento, accolta nel successivo mese di aprile, con suo passaggio all'Ufficio Protocollo del medesimo Municipio;
- in questo nuovo ufficio aveva cominciato gradualmente a recuperare una stabilità psichica ed emotiva, lavorando in modo sempre più proficuo;
- tuttavia, la situazione di disagio era riaffiorata a causa delle continue pressioni e manifestazioni di disapprovazione del nuovo Direttore apicale del Municipio, il quale aveva da sempre mostrato palese sfavore per i funzionari occupati a part time;
- su disposizione del predetto Direttore, le era stato assegnato un ulteriore ufficio (“Messi notificatori e casa comunale”) che prevedeva gravose e ampie responsabilità;
- con lettera del 29 ottobre 2019 aveva comunicato il proprio disagio a ricoprire nuovamente due uffici e aveva lamentato le criticità dell'Ufficio Protocollo, di difficile gestione a causa della carenza di personale;
- era stata sottoposta a visita di controllo e il Medico competente, riscontrato il miglioramento delle sue condizioni fisiche, in data 26 novembre 2019 aveva emesso il giudizio di sua idoneità alla ripresa dell'attività lavorativa;
- dopo pochi giorni, a seguito della riorganizzazione degli uffici del Municipio, era stata nuovamente trasferita presso l'Ufficio Entrate di Competenza del SUAP, in sostituzione di un dipendente in regime di full time;
3 - le sue condizioni di salute psichica si erano di nuovo aggravate, con necessità di terapia farmacologica:
- aveva presentato una nuova domanda di trasferimento presso l'Ufficio Protocollo, in quanto compatibile con le sue competenze e soprattutto con il suo orario di lavoro;
- aveva chiesto di essere sottoposta a nuova visita presso il Medico competente, ma inutilmente;
- per contro, a causa della sindrome ansioso-depressiva reattiva che la gravava, il suo medico curante le aveva prescritto un ulteriore periodo di riposo;
- dal 14 aprile fino al 27 agosto 2020 era stata costretta a chiedere un periodo di aspettativa non retribuita per gravi motivi di salute e, a partire dal 4 marzo 2020, aveva iniziato un percorso terapeutico presso l'ambulatorio specializzato della Asl Roma 2;
- in data 29 aprile 2020 il Direttore del Municipio le aveva attribuito una valutazione di professionalità scadente, inserendola nella penultima fascia, valutazione poi parzialmente incrementata giusta un'istanza di riesame;
- a seguito di sua ulteriore richiesta, era stata nuovamente trasferita all'Ufficio Protocollo;
- il 16 marzo 2021 era stata sottoposta a visita del medico psichiatra di fiducia, il quale le aveva prescritto una terapia farmacologica, nonché l'avvio di un percorso presso il centro di salute mentale, ancora in essere all'attualità;
- con mail inoltrata a tutto il personale, il nuovo Direttore del Municipio, dottoressa Per_1
incurante del suo stato di disagio lavorativo e sfavorevole al suo part time, l'aveva
[...] additata come “matta”, evidenziando la possibilità di assumere provvedimenti disciplinari nei suoi confronti e invitando la sua diretta responsabile a ricordarle i doveri d'ufficio;
- in data 22 giugno 2021 aveva presentato domanda di partecipazione alla procedura di selezione per il riconoscimento della progressione economica indetta con determina dirigenziale del maggio precedente, ma non era riuscita a ottenere un risultato favorevole, a causa del basso punteggio assegnatole per l'anno 2020 in conseguenza del periodo di aspettativa non retribuita;
- la denunciata condotta dell'ente l'aveva discriminata in quanto lavoratrice part-time e aveva violato, in suo danno, gli obblighi datoriali posti dall'art. 2087 cc;
- in conseguenza di tale condotta datoriale aveva patito un pregiudizio biologico, temporaneo e permanente, nonché un pregiudizio patrimoniale per la perdita della retribuzione nel periodo di aspettativa e un pregiudizio da perdita di chance per il mancato riconoscimento della progressione economica, tutti suscettibili di ripianamento economico.
4 Pertanto, domandava:
“1) accertare e dichiarare che ha discriminato la ricorrente in ragione della CP_1 natura part-time del suo contratto di lavoro, nonché condannare la resistente a interrompere
e rimuovere la condotta discriminatoria, assegnando alla ricorrente carichi di lavoro proporzionati al suo tempo di lavoro;
2) accertare e dichiarare che ha violato gli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., CP_1 poichè ha mancato di adottare i provvedimenti necessari per tutelare l'integrità psico-fisica della sig.ra ; Parte_1
3) accertare e dichiarare che la sig.ra ha subito un danno biologico e morale e, Parte_1 per l'effetto, condannare a risarcire alla ricorrente il danno subito per un CP_1 somma non inferiore a € 119.493,00 (centodiciannovemilaquatrocentonovantatre/00) a titolo di danno biologico temporaneo, a € 70.177,00 (settantamilacentosettantasette/00) a titolo di danno biologico permanente, a € 47.612,00 (quarantasettemilaseicentododici/00)
a titolo di danno morale, o nella diversa somma che verrà ritenuta equa e di giustizia
4)accertare e dichiarare che la sig.ra ha subito un danno di natura patrimoniale, Parte_1 avendo dovuto obbligatoriamente usufruire di un lungo periodo di aspettativa, e per l'effetto condannare a corrispondere alla ricorrente la somma di € 7.740,00 CP_1
(settemilasettecentoquaranta/00) a titolo di risarcimento del danno subito;
5) accertare e dichiarare che la sig.ra ha subito un danno da perdita di chance, Parte_1 non avendo raggiunto il punteggio necessario per ottenere la progressione economica orizzontale, e per l'effetto condannare a corrispondere alla ricorrente la CP_1 somma di € 18.648,00 (diciottomilaseicentoquarantotto/00) a titolo di risarcimento del danno subito, o nella diversa somma che verrà ritenuta equa e di giustizia;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio”.
2. Nel contraddittorio con con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva le CP_1 domande. A fondamento, poneva in sintesi le seguenti ragioni:
- le emergenze di causa non confermano gli assunti attorei in ordine alla sussistenza di una significativa responsabilità di nella produzione delle patologie, di natura CP_1 psicologica e/o neuro-psichiatrica di cui soffre la ricorrente;
la stessa, invero, ha enfatizzato e dato una lettura non condivisibile di una serie di eventi, ancorché in concreto -in tutto o in parte- effettivamente realizzatisi, ma ascrivibili a normali costrittività organizzative proprie di un ambiente di lavoro nel quale la stessa rivestiva una posizione di responsabilità cui, sia
5 pure entro certi limiti, sono connaturati ex se una serie di disagi e di difficoltà, che però non hanno, in concreto, trasmodato in evidenti violazioni di legge, fonte di responsabilità patrimoniale e/o extra patrimoniale nei suoi confronti;
- l'espletata c.t.u. medico-legale ha ritenuto, in corretta applicazione del principio c.d. della
“probabilità prevalente”, che la situazione lavorativa della lavoratrice non aveva avuto un ruolo, se non marginale, nel determinismo e nell'aggravarsi della patologia sofferta dalla lavoratrice. In condivisione di queste conclusioni, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale non può essere accolta;
- non vi è prova del danno patrimoniale, non avendo la ricorrente allegato e provato la ragione per cui, stante la condizione di patologia e la necessità di assentarsi dall'ambiente di lavoro, non avesse fatto ricorso alla malattia, invece che all'aspettativa non retribuita, il che non le avrebbe procurato alcun nocumento economico diretto e indiretto.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 9 settembre
2024, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A Parte_1 sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
a) discriminazione della lavoratrice perché a orario part time: violazione della Direttiva
97/81/CE e dell'art. 28, co. 4 D.lgs. n. 150/2011;
b) violazione dell'art. 2087 cc e dell'art. 115 cpc - nullità/illegittimità della consulenza tecnica d'ufficio per violazione dell'art. 194 cpc;
c) diritto al risarcimento del danno patrimoniale e da perdita di chance.
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. CP_1
5. All'udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è infondato.
7. In specie, con riguardo al primo motivo di doglianza e alla censura sub a) del secondo motivo, trattati in modo congiunto stante la loro interdipendenza, osserva la Corte che la Direttiva 97/81 del
Consiglio delle Comunità Europee del 15 dicembre 1997, relativa all'Accordo Quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, ha la dichiarata finalità di assicurare la soppressione delle discriminazioni nei confronti dei lavoratori a tempo parziale, di migliorare la qualità del lavoro a tempo parziale, di facilitare lo sviluppo del lavoro a tempo parziale su base volontaria e di contribuire all'organizzazione flessibile dell'orario di lavoro in modo da tener conto dei bisogni degli imprenditori e dei lavoratori (clausola 1).
Alla clausola 4, rubricata “Principio di non discriminazione” la Direttiva ha stabilito che “1. Per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in
6 modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare
a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive.
2. Dove opportuno, si applica il principio «pro rata temporis»”.
8. La Direttiva è stata attuata nell'ordinamento nazionale dal D.lgs. n. 25 febbraio 2000, n. 61 che all'art. 4 prevedeva: “1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.
2. L'applicazione del principio di non discriminazione comporta che:
a) il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione oraria;
la durata del periodo di prova e delle ferie annuali;
la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia;
infortuni sul lavoro, malattie professionali;
l'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
l'accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro;
l'accesso ai servizi sociali aziendali;
i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai contratti collettivi di lavoro;
i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere a modulare la durata del periodo di prova e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia qualora
l'assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale;
b) il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale
e delle singole componenti di essa;
l'importo della retribuzione feriale;
l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità.
Resta ferma la facoltà per il contratto individuale di lavoro e per i contratti collettivi, di cui all'articolo 1, comma 3, di prevedere che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare a carattere variabile, sia effettuata in misura più che proporzionale”.
Il citato D.lgs. n. 61 è stato abrogato dal D.lgs. n. 81/2015, che all'art. 7, rubricato “Trattamento del lavoratore a tempo parziale”, dispone: “
1. Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento.
7
2. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. I contratti collettivi possono modulare la durata del periodo di prova, del periodo di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro”.
9. Queste norme sono applicabile anche al pubblico impiego privatizzato, stante il richiamo operato alla disciplina propria del rapporto di lavoro privatistico dall'art. 2, co. 2 del D.lgs. n. 165/2001.
10. Osserva la Corte che si tratta di disciplina che garantisce la parità di regime giuridico tra i lavoratori part time e quelli full time comparabili, stabilendo che per entrambe le categorie valgono le stesse condizioni d'impiego nel momento sia genetico, sia funzionale, sia solutorio del rapporto di lavoro.
11. Di tanto si trae conferma proprio dalla sentenza della Corte di Giustizia UE 10 giugno 2010, in causa riunite C-395/08 e C.396/2008, richiamata dall'appellante a sostegno delle sue ragioni, secondo la quale nel menzionato concetto di “condizioni d'impiego” ricade anche la contribuzione spettante ai lavoratori che sono impiegati a tempo parziale di tipo ciclico (v. a pag. 22, nota 4 ricorso di appello).
12. Pur tuttavia, la sfavorevole situazione lavorativa, posta dall'appellante alla base della causa petendi,
è integrata -nella sua stessa prospettazione- dall'essere stata illegittimamente occupata in condizioni di superlavoro, giacché avrebbe avuto diritto di prestare servizio in misura proporzionata all'orario part time, mentre le era stata richiesta una prestazione in misura pari -se non addirittura superiore- a quella dovuta giusta un orario a tempo pieno, condizioni che si sono poi rivelate dannose per la sua sfera biologica.
Dunque, a ben vedere, la lavoratrice ha lamentato che, in fase di esecuzione del rapporto di lavoro,
l'ente aveva violato l'obbligo di farla lavorare proteggendone la salute, obbligo il cui esatto adempimento era da connettere ai limiti di esigibilità della prestazione lavorativa, quali espressi dall'orario part time.
13. In questi termini, il richiamo alla menzionata Direttiva è allora inconferente, in quanto la causa petendi non s'incardina sull'illegittima regolamentazione del rapporto di lavoro tra le parti con uno statuto normativo diverso da quello applicato da ai lavoratori a tempo pieno, ma s'incardina CP_1 su un inadempimento ascrivibile all'art. 2087 cc, che disciplina per l'appunto le “condizioni di lavoro” che il datore di lavoro è tenuto ad attuare a salvaguardia dell'integrità psico-fisica e dell'integrità morale del dipendente, qualunque sia -senza alcun dubbio- il regime orario di occupazione.
14. Si tenga del resto conto che le disposizioni antinfortunistiche, alla cui osservanza è obbligato il datore di lavoro giusta la norma citata, prevedono che egli “nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto
8 delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza” e che è tenuto al “rispetto dei principi ergonomici … nella definizione dei metodi di lavoro e produzione” (v.
4, co. 5, lett. c), art. 18 lett. c), art. 15, lett. e) D.lgs. n. 81/2008).
15. Peraltro, per sostenere la tesi della sussistenza nel caso di specie di una discriminazione rilevante ai sensi della Direttiva citata non vale neppure il richiamo da parte dell'appellante all'art. 28, co. 4 del
D.lgs. n. 150/2011.
16. Difatti, questa norma disciplina le “Controversie in materia di discriminazione” avuto riguardo a fattispecie di discriminazione diretta e indiretta sul luogo di lavoro, includendovi -tra le altre- quelle collegate a motivi di razza o di origine etnica (D.lgs. 215/2003) e quelle collegate a motivi di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale (D.lgs. n. 216/2003).
I predetti decreti legislativi hanno attuato nell'ordinamento nazionale la Direttiva 2000/78 del
Consiglio CE del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali (c.d. Direttiva “quadro”).
17. Il citato art. 28 stabilisce, tra l'altro, speciali criteri di riparto dell'onere probatorio nelle controversie concernenti la discriminazione di cui alla Direttiva di riferimento, criteri che prevedono una agevolazione in favore del ricorrente. In particolare, incombe al lavoratore allegare e dimostrare il fattore di rischio e il trattamento che assume meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe, con deduzione della significativa correlazione tra tali elementi, mentre il datore di lavoro è tenuto a dedurre e a provare circostanze inequivoche, idonee a escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria della misura oggetto di controversia (in questo senso, v. da ultimo Cass. n. 6965/2025).
18. Del resto, proprio la sentenza prodotta in udienza dalla difesa dell'appellante (Tribunale del lavoro di
Pisa n. 168/2019), conferma il ragionamento che si è fin qui condotto. Invero, la controversia da essa esitata aveva ad oggetto l'impugnazione del trasferimento della lavoratrice disposto a causa della sua adesione a un sindacato e al suo rifiuto di accettare il part time proposto dal datore di lavoro, fattispecie in cui è all'evidenza presente uno dei fattori di rischio previsti dalla legge -ossia l'appartenenza a un sindacato, fatto che la Suprema Corte considera intraneo alla categoria delle
“convinzioni personali” (V. Cass. n. 1/2000)- e rispetto al quale la parte ricorrente aveva allegato dati statistici di quanto preteso (v., infatti, a pagg. 3 e 4 della motivazione, in cui si elencano, a fronte del trasferimento della lavoratrice ricorrente, le vicende di altri lavoratori sia iscritti, sia non iscritti a una sigla sindacale).
9 19. Ulteriore conferma della tesi che si sostiene si trae dalla giurisprudenza della Suprema Corte, quale espressa ad esempio da Cass. n. 4313/2024. Questa pronuncia, invero, è relativa a una fattispecie di discriminazione della lavoratrice a tempo parziale avuto riguardo sia alla sua condizione d'impiego, giacché costei si era vista ridurre, in ragione del suo orario lavorativo, il punteggio attribuito per l'anzianità di servizio con incidenza sulla progressione economica, sia alla sussistenza del fattore di rischio “del genere”, rinvenuto dalla Suprema Corte nell'evenienza che al rapporto di lavoro a tempo parziale ricorrono in grande maggioranza le donne lavoratrici, sia alla prova negli atti di quel giudizio del dato statistico della discriminazione, espresso dal fatto che presso il datore di lavoro la maggioranza delle donne impiegate richiedevano il part-time (v., in motivazione: “…svalutare il part- time ai fini delle progressioni economiche orizzontali (ovverosia progressione economiche non legate ad avanzamenti di carriera, ma comunque meritate, secondo parametri che includono anche
l'anzianità di servizio) significa, nei fatti, penalizzare le donne rispetto agli uomini con riguardo a tali miglioramenti di trattamento economico;
a conforto del buon fondamento del giudizio delle Corte
d'appello si può aggiungere che la preponderante presenza di donne nella scelta per il lavoro a tempo parziale è da collegare al notorio dato sociale del tuttora prevalente loro impegno in ambito familiare
e assistenziale, sicché la discriminazione nella progressione economica dei lavoratori part-time andrebbe a penalizzare indirettamente proprio quelle donne che già subiscono un condizionamento nell'accesso al mondo del lavoro;
…).
20. Tuttavia, nel caso di specie l'appellante non ha indicato alcun “fattore di rischio” che la porrebbe nella posizione tutelata dalla normativa in esame, né tanto meno ha indicato elementi di tipo statistico per avvalorare le proprie ragioni, ma si è piuttosto risolta -a ben vedere- a invocare una nozione di discriminazione in senso lato, appunto come trattamento deteriore asseritamente riservatole da
[...]
in fase di esecuzione della prestazione lavorativa a causa della modalità con cui le mansioni CP_1 erano richieste, con conferma, dunque, dell'ascrivibilità della fattispecie controversa all'art. 2087 cc.
21. Passando, quindi, a verificare se nel caso di specie le condizioni di lavoro, nell'accezione che qui rileva, abbiano comportato, o meno, una violazione datoriale agli obblighi di tutela dell'integrità fisio- psichica della lavoratrice, vale premettere che la pretesa della si fonda, in ultima analisi, Parte_1 sulla premessa secondo cui il lavoratore part time dovrebbe avere un carico di lavoro inferiore al lavoratore full time, appunto perché occupato a tempo parziale.
Si tratta di premessa suggestiva, ma non coerente con i fondamenti della materia del contratto di lavoro dipendente.
22. Difatti, il lavoratore subordinato mette il suo tempo a disposizione del datore di lavoro, che lo conforma secondo le proprie mutevoli esigenze richiedendo al dipendente di eseguire le mansioni
10 dovute appunto nell'intervallo orario pattuito, sicché la tesi, che vorrebbe i compiti di pertinenza del lavoratore part time ridotti per tale ragione, si traduce in un palese paralogismo, come tale non condivisibile.
23. Né varrebbe opporre che in realtà la , in quanto funzionario di aveva la Parte_1 CP_1 responsabilità di un ufficio, il che connoterebbe la sua prestazione di lavoro più come di risultato, invece che come di mezzi, con il corollario che la predetta proporzione (tempo/carico di lavoro) dovrebbe essere vagliata tenendo conto di tale variabile.
Invero, un argomento di tal fatta, da una parte, non tiene conto che l'autonomia, con cui il funzionario esegue la prestazione lavorativa anche con responsabile gestione dell'orario di lavoro, è un peculiare connotato della sua professionalità (art. 2103 cc), fermo restando che la prestazione continua a essere richiedibile e compensata sinallagmaticamente “a tempo”; dall'altra parte, confonde il piano della diligenza nell'eseguire la prestazione (art. 2104 cc) con il piano del rendimento lavorativo, rilevante ove però il datore di lavoro abbia prefissato standard di produttività (argomenta dalla giurisprudenza di tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo integrato, appunto, da scarso rendimento, ex multis v. Cass. n. 9453/2023).
24. A sostegno di questa considerazione vale altresì osservare che, nel sistema normativo del pubblico impiego privatizzato, le performance dei lavoratori -dunque, i risultati degli obiettivi posti- sono valutate e compensate a parte (art. 52 del D.lgs. n. 165/2001, art. 23 del D.lgs. 150/2009), come del resto implicitamente riconosciuto dalla stessa , laddove ha agito per il risarcimento del Parte_1 danno per perdita della chance di conseguire la c.d. “peo”, che prevede la valutazione -anche- del predetto indicatore al fine d'interesse (v. pagg. 52 ss. ricorso di appello).
25. D'altro canto, a seguire la logica dell'appellante, in confutazione, si dovrebbe dire che il datore di lavoro dovrebbe istituire uffici di rango funzionariale a organizzazione non solo “ridotta”, ma ridotta in misura corrispondente al part time dei funzionari che, tempo per tempo, ha alle sue dipendenze, prevedendo anche le possibili sopravvenienze, logica che risulta già di per sé claudicante se applicata al lavoro privato, considerata l'intangibilità delle scelte d'impresa (art. 41 Cost.), e che risulta in radice improponibile se applicata al lavoro pubblico contrattualizzato, rispetto al quale l'organizzazione degli uffici va eseguita secondo la legge e gli specifici criteri predisposti al fine, nell'ottica di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, in coerenza con pianificazioni pluriennali dei fabbisogni e della spesa e ottemperando alle procedure stabilite allo scopo (artt. 2 – 6 ter D.lgs. n. 165/1991).
26. Invece, quel che viene in rilievo nell'economia della presente decisione è il surplus di lavoro, che l'appellante denuncia esserle stato richiesto da a causa di un'organizzazione del lavoro CP_1
11 che, a suo dire, non l'aveva cautelata, in quanto l'aveva gravata di un carico di compiti intollerabile a fronte del suo orario part time e che le aveva provocato uno stress con pregiudizio alla sfera biologica.
27. Vale allora premettere che ex art. 28 D.lgs. n. 81/2008 lo stress lavoro-correlato è considerato un rischio professionale da valutare obbligatoriamente, il che non lascia margine di dubbio sul fatto che il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire al dipendente condizioni di lavoro non stressogene.
28. Va però rammentato che, secondo consolidati principi di diritto (v., ex multis, Cass. n. 34968/2022),
“In tema di azione risarcitoria ex art. 2087 c.c. per i danni cagionati dallo svolgimento di un'attività eccedente la ragionevole tollerabilità, il lavoratore è tenuto ad allegare compiutamente lo svolgimento della prestazione secondo le predette modalità nocive e a provare il nesso causale tra il lavoro svolto e il danno, mentre al datore di lavoro, in ragione del suo dovere di assicurare che
l'attività lavorativa non risulti pregiudizievole per l'integrità fisica e la personalità morale del dipendente, spetta dimostrare che la prestazione si è, invece, svolta secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, con modalità normali, congrue e tollerabili”.
29. Ebbene, il Tribunale ha escluso che la prestazione di lavoro della fosse stata eseguita Parte_1 secondo modalità nocive, ritenendo che gli eventi, da lei allegati a fondamento della pretesa,
“…ancorché in concreto -in tutto o in parte- effettivamente realizzatisi…” erano piuttosto “… ascrivibili a normali costrittività organizzative proprie di un ambiente di lavoro nel quale la stessa rivestiva una posizione di responsabilità cui, sia pure entro certi limiti, sono connaturati ex se una serie di disagi e di difficoltà, che però non hanno, nel caso, trasmodato in evidenti violazioni di legge, fonte di responsabilità patrimoniale e/o extra patrimoniale nei suoi confronti…” e ha tratto questo convincimento valorizzando:
- la congruità dei compiti richiesti alla lavoratrice nell'Ufficio Entrate di competenza del SUAP con la sua pregressa esperienza lavorativa, come da lei stessa ammesso (motivazione, punto b);
- l'assenza di prova del fatto che lo straordinario fosse stato imposto alla , ovvero Parte_1 che costei avesse subito pressioni per svolgere prestazioni di lavoro supplementare (punto c), essendo di contro emerso dai documenti e dalle testimonianze che lo straordinario era stato prestato dalla lavoratrice per accumulare riposi compensativi e per recuperare debiti orari da lei frequentemente prodotti, tanto che, nella stessa prospettazione della predetta, lo straordinario era stato prestato anche dopo il trasferimento all'Ufficio Protocollo, a lei gradito
(punti c) ed e) della motivazione);
12 - l'assenza di prova dell'asserita particolare gravosità dell'Ufficio Entrate di competenza, anche in considerazione del fatto che la funzione era rimasta priva di dirigente per un anno e ritenendo tale circostanza in sé significativa del contrario (punto f) della motivazione);
- la generalizzata situazione di carenza di personale comune a tanti uffici dell'amministrazione datrice di lavoro (ivi);
- l'assenza di prova univoca del fatto che, in altri municipi, i due reparti di cui si compone normalmente l'Ufficio SUAP sarebbero affidati a due funzionari, per di più full time (ivi).
30. Questa ratio decidendi è stata censurata dall'appellante sia richiamando le allegazioni già prospettate nel ricorso, sia offrendo dei riscontri istruttori una diversa valutazione, a sé favorevole, sia lamentando l'omesso esame di altri riscontri, a suo dire per lei decisivi ex art. 2697 cc.
Tuttavia, si tratta di argomenti che non attingono la statuizione impugnata con la forza necessaria ai fini dell'art. 434 cpc.
31. Invero, l'appellante ha ripetuto (pag. 22 ricorso di appello) che:
- aveva ricoperto in via esclusiva la responsabilità dell' Controparte_2
che è a sua volta composto da due distinti uffici: “Entrate-Contabilità (i Tributi)” e
[...]
ED AN (Pubblicità e Insegne)”;
- al contrario, negli altri Municipi di la direzione di questi ultimi due uffici è attribuita CP_1 alla responsabilità di due distinti funzionari, oltretutto a tempo pieno;
- ogniqualvolta la ricorrente è stata sostituita nella direzione dell' Controparte_2
presso il Municipio III, detto incarico è stato riassegnato a un
[...] funzionario di pari inquadramento, ma a tempo pieno.
Si tratta di allegazioni che, all'evidenza, descrivono la pianta organica dell'ente datore di lavoro, circostanza dalla quale l'appellante intenderebbe inferire il maggior carico di compiti a lei assegnati, sulla base dell'equazione per cui lei, in quanto lavoratrice part time, avrebbe lavorato il doppio e anzi il quadruplo rispetto a un qualsiasi funzionario full time, dacché preposta a due reparti.
32. Tuttavia, la predetta equazione risulta errata non solo alla luce delle considerazioni già svolte in ordine all'in sé della prestazione di lavoro del dipendente a part time, ma viepiù tenendo a mente che, quel che sarebbe piuttosto servito nell'economia della presente decisione è la prova della nocività in concreto della prestazione lavorativa, nocività che fa perno su un'organizzazione del lavoro richiedente non un mero aggravio lavorativo, ma ritmi insostenibili, promiscuità di compiti, grave scopertura dell'organico, assenza di pianificazione e distribuzione anomala dei carichi mansionariali.
In questo senso, soccorre invero la sentenza n. 34968/2022 della Suprema Corte, in cui è stato osservato quanto segue: “ …4. l'assetto degli oneri di allegazione e prova in ambito di responsabilità
13 contrattuale ai sensi dell'art. 2087 c.c. è consolidato nella ricorrente massima di questa S.C. secondo cui il lavoratore che agisca ai sensi dell'art. 2087 c.c. ha l'onere di provare l'esistenza del danno subito, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro;
4.1 tale assetto va peraltro calibrato rispetto ai casi, come quello di specie riguardante il verificarsi di un c.d. “superlavoro” ed in cui la nocività addotta consiste nello svolgimento stesso della prestazione;
infatti, lo svolgimento di un lavoro che non sia in sé vietato dalla legge rende fisiologico
-e quindi non imputabile a responsabilità datoriale- un certo grado di usura o pregiudizio, variabile sotto il profilo fisio-psichico a seconda del tipo di attività (Cass. 29 gennaio 2013, n. 3028); le conseguenze negative che il lavoratore subisce per effetto di un'attività consentita, ma pregiudizievole per la salute sono coperte in via indennitaria dalla sola assicurazione pubblica, per la cui attivazione è sufficiente, come è noto, il mero ricorrere di una “occasione” di lavoro;
se tuttavia il lavoratore assuma che un'attività in sé legittima (qui, l'impiego in un ufficio pubblico) si sia in concreto svolta secondo modalità devianti da quelle ordinariamente proprie di essa e che proprio da ciò sia derivato a lui un danno, egli persegue un risarcimento del danno dalla sua controparte;
non può poi esservi dubbio che, quando si persegue un siffatto risarcimento quale conseguenza non di fattori “esogeni”, ma proprio per effetto in sé dell'attività lavorativa, quello che viene addotto è l'inadempimento datoriale all'obbligo di garantire che lo svolgimento del lavoro non sia fonte di pregiudizio indebito, nel senso di eccedente l'usura psicofisica connaturata all'esecuzione di quell'attività;
4.2…. da ciò deriva pianamente, secondo i principi di cui a Cass., S.U., 13533/2001 cit., che il lavoratore a cui sia stato richiesto un lavoro eccedente la tollerabilità, per eccessiva durata o per eccessiva onerosità dei ritmi, lamenta un inesatto adempimento altrui rispetto a tale obbligo di sicurezza, sicché egli è tenuto ad allegare rigorosamente tale inadempimento, evidenziando i relativi fattori di rischio (ad es. modalità qualitative improprie, per ritmi o quantità di produzione insostenibili etc., o secondo misure temporali eccedenti i limiti previsti dalla normativa o comunque in misura irragionevole, spettando invece al datore dimostrare che i carichi di lavoro erano normali, congrui e tollerabili o che ricorreva una diversa causa che rendeva l'accaduto a sé non imputabile;
mentre tali profili attengono in realtà alla prova liberatoria cui è tenuto il datore in ordine all'organizzazione adeguata del lavoro;
non diversamente, anche rispetto all'attribuzione di mansioni inferiori (Cass. 4766/2006, cit.) …”
33. Tuttavia, l'appellante non ha indicato al tema dell'appello la prova -che in ogni caso non è stata rinvenuta in atti dal Collegio- di quel che era il volume delle pratiche lavorate nell'Ufficio Entrate di competenza e degli accessi dell'utenza ivi, della consistenza del personale addetto all'ufficio rispetto
14 a quello previsto dalla pianta organica e del contenuto dei compiti svolti, ossia la prova degli elementi oggettivi che la Corte avrebbe dovuto esaminare per verificare, secondo il suo libero apprezzamento ex artt. 115 e 116 cpc -di certo non veicolato dalle soggettive opinioni della parte a tanto onerata- se nel caso di specie vi era stata, in effetti, la denunciata pregiudizievole sperequazione lavorativa già esclusa dal Giudice di primo grado con valutazione, per quanto fin qui detto, condivisibile.
34. Né al fine è utile quanto allegato dalla fin dal ricorso originario e riproposto nel grado, Parte_1 ossia che nel Municipio III le attività del settore Tributi e del settore Arredo urbano (pubblicità e insegne) erano raggruppate nell'unico ufficio SUAP, a differenza di quanto accadeva in altri Municipi di che nell'ufficio di cui era responsabile si operava con un altissimo numero di CP_1 procedimenti amministrativi, alcuni dei quali di alta complessità; che “parte del personale” addetto al
SUAP nella sua responsabilità era stato collocato in quiescenza senza essere sostituito;
che era tenuta anche a svolgere attività di sportello ove l'utenza richiedeva il confronto con il responsabile dell'ufficio (pagg. 3 e 4 ricorso ex art. 414 cpc, v. pagg. 3 ss. ricorso di appello).
Difatti, si tratta di affermazioni in sé generiche, che, come tali, continuano a non superare il limite logico e processuale già descritto.
35. Né queste affermazioni trovano aggancio positivo adeguato, ex art. 2697 cc, nei documenti richiamati a pag. 23 del ricorso di appello, trattandosi di mail o di lettere inviate dalla stessa ai Parte_1 superiori gerarchici;
dunque, di scritti che non possono giovare alla stessa parte da cui provengono.
Inoltre, rileva la Corte:
- il doc. n. 8 contiene in via principale rivendicazioni di ordine economico;
- i doc. n. 9 e 18 sono riferiti alla situazione oggettiva di aggravio dell'ufficio, finalizzata a giustificare la dichiarazione di esonero da responsabilità della per errori o ritardi CP_3 nella lavorazione delle pratiche, senza alcuna denuncia, da parte sua, di una propria specifica situazione fisio -psichica;
- il docc. 10 ha tenore analogo al precedente, con l'unica aggiunta che l'asserita situazione di stremo del personale avrebbe riguardato anche la;
Parte_1
- il doc. 12 ha tenore analogo al 10, ma con l'ulteriore aggiunta, da parte della , Parte_1 dell'asserita incompatibilità della sua prestazione part time con la titolarità dell' CP_2
nonché la sua richiesta di essere sollevata dalla responsabilità del settore Entrate, in
[...] relazione al quale la sua preparazione professionale era carente. Sulla pretestuosità di quest'ultima richiesta, si vedano le osservazioni che si svolgeranno infra in ordine al doc. n.
38;
15 - il doc. 32 si riferisce a un periodo diverso da quello al vaglio -di adibizione dell'appellante all'Ufficio Entrate di competenza-, in quanto si colloca temporalmente a ottobre 2019, in cui la lavoratrice era stata addetta -già dal 10 aprile precedente- all'Ufficio Protocollo. Detto documento attesta che la si lamentava dell'attribuzione dell'ulteriore Parte_1 responsabilità del procedimento e si esonerava ancora Controparte_4 una volta dalla responsabilità per il malfunzionamento di entrambi gli uffici. Al riguardo, va osservato che la ricorrente ha omesso del tutto di chiarire in che cosa sarebbe consistita la nuova ulteriore attività, non essendo certo puntuale e, dunque, riscontrabile probatoriamente l'affermazione secondo cui questo nuovo incarico “…prevedeva immediatamente gravose responsabilità nella lavorazione di pile di atti riguardanti il Municipio che ha un territorio di competenza molto vasto…” (v. punto 69 ricorso originario, riprodotto anche nel ricorso di appello);
- il doc. 33 si riferisce del pari al periodo in cui la era stata adibita all'Ufficio Parte_1
Protocollo. Si tratta di una mail con cui l'appellante rappresentava al superiore gerarchico esclusivamente la situazione organizzativa del personale dell'ufficio, in numero ridotto rispetto all'organico, e la connessa difficoltà in caso di assenza temporanea di quelli presenti in servizio, auspicando l'assegnazione ivi di nuovo personale;
- il doc. 38 si riferisce invece al periodo in cui la era stata assegnata per la seconda Parte_1 volta all'Ufficio Entrate di competenza -ossia dal 4 dicembre 2019 fino al 26 agosto 2020.
Si tratta della nota del 17 dicembre 2019, con cui l'appellante, prendendo lo spunto dalla richiesta, a lei inviata dal superiore gerarchico, di provvedere a ricontrare formalmente le verifiche volute dall'organo politico, rappresentava: -di non potervi dar corso sia per la situazione di aggravio lavorativo dell'ufficio e per l'asserita incompatibilità del suo part time con tale situazione, sia per l'estraneità di tale incombente dagli “…stretti procedimenti amministrativi dell'ufficio cui è attualmente incaricata…”; -di non aver conoscenza della materia contabile e di dover fare affidamento solo sulla preparazione e competenza dei dipendenti assegnati all' -di aver trovato un arretrato di pratiche già lavorate Parte_2 dal precedente funzionario e da costui vistate, ma non inoltrate per il seguito della procedura che necessitavano della sua firma e che quindi avrebbe dovuto revisionare.
Osserva la Corte che si tratta di documento che, a ben vedere, non palesa l'asserita intollerabilità della situazione lavorativa in cui l'appellante avrebbe versato, quanto piuttosto la sua convinzione che l'oggetto della prestazione da lei dovuta sarebbe dovuto essere non
“a misura” di condizioni organizzative protette, quanto piuttosto a “sua misura”, giacché
16 ritagliato sul suo orario di lavoro part time sul quale valgono le osservazioni già Pt_3 svolte- e altresì sulla sua asserita ignoranza della materia trattata dall' Controparte_5 sconfessato dal tenore dell'art. 52 D.lgs. n. 165/2001, che legittima l'attribuzione all'impiegato di mansioni intranee alla qualifica di appartenenza, fatto che, nel caso di specie, non è controverso-; e palesa altresì la convinzione dell'appellante di non dover eseguire altro che la prestazione principale, quando invece, com'è noto, il lavoratore è obbligato a svolgere anche prestazioni a quella ancillari e accessorie (art. 2104, 1175, 1335 cc) e comunque quelle richieste dal datore di lavoro (art. 2094 ss. cc).
Vero è che soltanto in quest'ultima mail si fa accenno a una situazione di notevole arretrato nella lavorazione delle pratiche dell'Ufficio Entrate di competenza, ma con riferimento a una situazione che è transeunte già nella stessa prospettazione dell'appellante, in quanto legata all'avvicendamento della al precedente funzionario responsabile Parte_1 dell'ufficio.
Peraltro, su questo fatto l'appellante ha censurato l'omessa o comunque pregiudizievole valutazione, da parte del Tribunale, della deposizione del teste trascurando nondimeno Tes_2 di considerare che questo teste ha confermato l'esistenza nell'Ufficio Entrate di competenza non certo del preteso rilevante e insostenibile arretrato, ma soltanto l'esistenza di un po' di arretrato, del quale, nei termini dallo stesso riferiti, non è apprezzabile il carattere d'intollerabilità o di abnorme protrazione nel tempo, fattori che rilevano -come già detto- nell'economia della decisione che interessa (v. testimonianza teste riportata nelle nota Tes_2
11 a pag. 37 del ricorso di appello: “…i problemi si potevano creare soprattutto il venerdì e il lunedì perché erano due giorni consecutivi in cui la ricorrente non era presente;
si poteva creare così un certo arretrato perché talune pratiche erano complesse e necessitavano di spiegazioni da parte di chi l'aveva istruite…”).
36. Non sono utili alle ragioni dell'appellante neppure gli altri documenti di cui, nel prosieguo del ricorso ex art. 434 cpc, è lamentata la mancata considerazione da parte del Tribunale.
37. In particolare, quanto a quelli nn. 11 e 13, si tratta di documenti che attestano un'interlocuzione tra la e il Direttore della Direzione Tecnica Municipale in cui si dà atto delle Parte_1 Parte_4 problematiche relative alla nuova organizzazione del Municipio e alla sorti del SUAP rispetto ad essa, con ammissione da parte del della situazione di gravosità dell'ufficio assegnato alla Pt_4 responsabilità dell'odierna appellante.
Tuttavia, non si può non rilevare come manchi in atti la prova di richieste o lamentele, analoghe a quelle della , inoltrate dai lavoratori addetti all'Ufficio di cui costei era responsabile e, Parte_1
17 viepiù, di richieste di tal fatta inoltrate da parte di -pure intervenuto nell'interlocuzione Persona_2 in parola, sebbene non sia stato chiarito a che titolo- il quale, come emerge dalla stessa mail, era anche lui impiegato a part time. Invero, si tratta di una lacuna probatoria oltremodo significativa, giacché, se la situazione dell'Ufficio Entrate di competenza fosse stata in effetti così pesante da essere intollerabile, allora, secondo criteri di normalità causale, avrebbe provocato le rimostranze anche di altro personale.
38. Quanto al documento n. 15, si tratta della mail con cui il Direttore aveva chiesto alla Pt_4 [...]
informazioni circa il reclamo di un utente, richiesta che l'appellante aveva riscontrato Pt_1 richiamando lo stato di criticità dell'ufficio a suo dire impeditivo del corretto funzionamento.
Dunque, lo scritto non prova quello che, invece, pretende l'appellante, ossia che, a causa della cattiva organizzazione dell' , era stata “…destinataria di continui solleciti e Controparte_2 richiami da parte dei dirigenti a causa della mole di lavoro arretrato che provocava lamentele degli utenti…” (pag. 37 ricorso di appello)
39. Il documento n. 39 si colloca temporalmente nel secondo periodo di assegnazione dell'appellante al
SU (dal 4 dicembre 2019 fino al 26 agosto 2020). Si tratta della mail con cui la aveva CP_3 chiesto al superiore gerarchico di poter far accedere gli impiegati amministrativi al programma GED quando era assente, stante l'impossibilità per lei di provvedervi fuori dal part time e nell'ottica di una corretta funzionalità dell'ufficio. Nondimeno, in nessuna parte della mail si fa cenno, come invece allegato dall'appellante, al fatto che tale meccanismo le avrebbe evitato di avere “…un enorme carico di lavoro arretrato, svolgendo un orario di lavoro ridotto…”, mole di arretrato del quale, come si è detto, non sussiste in giudizio prova adeguata (v. pag. 38, punto g) ricorso di appello).
40. I documenti n. 40 e 41, del pari, si collocano nel periodo della seconda assegnazione dell'appellante all'Ufficio Entrate di competenza. Il primo, è l'ordine di servizio direttoriale concernente la presenza in servizio del personale nel periodo delle festività natalizie;
il secondo, è la risposta del direttore del
Municipio III alla mail con cui la comunicava che sarebbe stata in ferie dal 19 dicembre Parte_1
2019 fino al 6 gennaio 2020 e che in detto arco temporale si sarebbe potuta verificare la scadenza di pratiche del suo ufficio stante anche il suo lavoro part time, risposta del seguente tenore: “Buona sera dottoressa, le ricordo innanzitutto che aver richiesto un periodo di ferie non corrisponde ad averlo autorizzato. Quindi la sua affermazione non corrisponde al vero. Inoltre il fatto di fruire di un regime di part time non la esime dagli obblighi di comportamento e leale collaborazione, per questo la invito
a verificare le scadenze del suo ufficio ed informare ogni volta il su superiore delle attività in corso.
Vorrei evitare di ripetere questi concetti e la invito a fissare un appuntamento con la sottoscritta e con la P.O. per organizzare i lavori dell'ufficio i cui è responsabile”.
18 Il significato della mail del superiore gerarchico è univoco, alla stregua delle parole utilizzate e della loro connessione, nel richiamare regole di condotta e obblighi del lavoratore dipendente assolutamente incontestabili e non derogabili nemmeno dal lavoratore part time, che infatti lavora a orario ridotto, ma non per questo è parzialmente esonerato dagli altri obblighi che gli competono per legge e per contratto.
Resta quindi una mera soggettiva illazione quanto sostenuto dall'appellante in ordine all'intenzione che, con tale mail, sarebbe stata manifestata dal superiore gerarchico, ossia: “…la sua Dirigente, noncurante della situazione della ricorrente e del suo Ufficio, ha esplicitato chiaramente la sua
(inconfessabile) convinzione secondo cui il regime a tempo parziale del rapporto della ricorrente non potesse giustificare questi ritardi e non la esimesse dall'obbligo di garantire il rispetto di tutte le scadenze dell'Ufficio cui era preposta (cfr. par. 85 e doc. 40 allegato al ricorso), dando così manifesta conferma della sua indifferenza rispetto al regime part-time del rapporto di lavoro della ricorrente e dell'ormai conclamato disagio psicologico che la affliggeva per l'insostenibile pretesa della dirigenza che ella assolvesse all'incarico di direzione dell'Ufficio con le medesime modalità e tempistica di un funzionario con rapporto full-time…”.
41. Con riguardo, invece, all'avvenuta prestazione di lavoro straordinario da parte della , Parte_1 osserva la Corte che le censure dell'appellante non attingono la ratio decidendi con la specificità richiesta ex art. 434 cpc.
Invero, l'appellante lamenta che nel periodo ottobre 2017 - novembre 2018, pur avendo fruito di riposi compensativi delle ore di lavoro straordinario, aveva comunque accumulato un saldo positivo di diciassette ore, non trascurabile stante il suo part time, ritenendo tale fatto indice rilevatore dell'estrema difficoltà di far fronte alle esigenze di servizio con il suo lavoro a tempo parziale (v. pag.
30 del ricorso di appello).
Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che le ore di straordinario fossero maturate anche a recupero del debito orario frequentemente prodotto dalla lavoratrice e che risultavano prestate anche presso l'Ufficio Protocollo, di gradimento della (v. punto c) motivazione). Parte_1
Rispetto a questi argomenti l'appellante non ha opposto alcunché, con la conseguenza che il fatto del lavoro straordinario da lei prestato, proprio perché processualmente riconducibile a cause diverse, non viene più a costituire indice sintomatico del superlavoro cui sarebbe stata tenuta, come invece da lei preteso.
42. Con riguardo, poi, alla carenza di personale, osserva la Corte che l'appellante lamenta l'erroneo convincimento del Tribunale, nella parte in cui -in sostanza- ha ritenuto neutra detta situazione in
19 quanto diffusa negli uffici di dolendosi del fatto che si tratterebbe di affermazione CP_1 non supportata da riscontri probatori ed espressione piuttosto di personali opinioni del Giudice.
Tuttavia, pur a voler seguire la tesi dell'appellante, vi è da dire che l'argomento in esame non è utile a fondare le sue pretese.
43. Difatti, la parte datoriale ha riconosciuto che gli impiegati assegnati all'Ufficio Entrate di competenza erano nove e che soltanto due erano stati collocate in pensione nel 2018. Nel ricorso originario non è però chiarito se il numero delle risorse mancanti fosse diverso, il che sottrae alla valutazione della
Corte un dato all'evidenza indispensabile per poter dire che la situazione di sottorganico in cui operava la era così grave da rappresentare un fattore di concreta nocività lavorativa. Parte_1
Si tratta di lacuna di non poco momento, perché -si rammenta- rispetto alla fattispecie controversa è la lavoratrice ad avere l'onere di dimostrare tale circostanza, che, come si è detto, è integrata non dall'esistenza di fattori dannosi esogeni alla prestazione di lavoro, ma dalla nocività in sé dell'attività lavorativa dovuta dal dipendente.
44. Certo è che, al fine, non rilevano le testimonianze secondo cui l'organico nell'ufficio era insufficiente per svolgere il lavoro assegnato (v. teste ), non solo e non tanto perché si tratta di valutazione Tes_3 che, giusta l'art 244 cpc, non è demandabile ai testi, ma soprattutto perché, si ribadisce, il parametro da utilizzare ex art. 116 nella presente controversia è quello della nocività, espresso dall'eccessiva faticosità in sé della prestazione di lavoro, che diventa così usurante.
45. In questo contesto risulta allora condivisibile l'argomento del Tribunale, secondo cui, a smentire la difesa della lavoratrice, di tenore opposto, viene in rilievo il fatto che l'Ufficio Entrate di competenza era rimasto acefalo per un anno tra la prima e la seconda assegnazione, ivi, della , in Parte_1 quanto, laddove si fosse trattato di ufficio effettivamente gravoso e complesso, allora non sarebbe stato possibile per così tanto tempo non ricoprirlo nel vertice. Si tratta, invero, di ratio fondata sull'apprezzamento dei fatti di causa secondo criteri di normalità causale e su una logica deduttiva, il che esclude quindi l'apprezzabilità dei vizi di percezione e di valutazione degli atti di causa denunciati dall'appellante.
46. In conseguenza di quanto osservato resa priva di rilevanza decisoria pure l'altra censura dell'appellante, secondo cui il Tribunale avrebbe tralasciato di considerare che l'organico dell'Ufficio
Entrate di competenza era rimasto invariato anche durante la riassegnazione ivi della nel Parte_1 periodo 4 dicembre 2019 – 26 agosto 2020.
47. Peraltro, con riguardo alla detta riassegnazione al menzionato Ufficio, è la stessa appellante ad aver riconosciuto (v. pag. 31 ricorso di appello) che da marzo 2020 era iniziato il periodo emergenziale, con la connessa“…collocazione in smart working di quasi tutto il personale impiegatizio dell'ente
20 locale, la sospensione dei rapporti diretti con l'utenza e la radicale riduzione degli adempimenti di competenza dell'Ufficio a causa del “fermo” delle attività commerciali…”.
Dunque, questa contingenza -che, com'è noto, è durata vari mesi- aveva senza dubbio mutato anche le condizioni lavorative della il che ridimensiona inevitabilmente la pretesa Parte_1 insostenibilità del suo lavoro, anche in rapporto all'organico in forze nel detto ufficio, quanto meno per il periodo residuo di sua permanenza ivi.
48. Per sostenere, in via induttiva, la valutazione di eccessiva gravosità dell'Ufficio Entrate di competenza nei periodi in cui vi era stata addetta, la ha pure censurato il convincimento del Tribunale, Parte_1 secondo cui non vi è prova in giudizio del fatto che, in altri Municipi di l' CP_1 [...]
era suddiviso in due distinti uffici, lamentando al fine Controparte_6
l'omessa valutazione della documentazione in atti, nonché l'omessa considerazione del fatto che, con determinazione dirigenziale del 29 gennaio 2024, anche presso il Municipio III vi era stato lo sdoppiamento del menzionato ufficio, ma si tratta di difesa incondivisibile.
49. Difatti, come si è già osservato nell'ambito dell'esame di altra questione controversa, l'organizzazione aziendale è espressione di valutazioni proprie e insindacabili del datore di lavoro, che, se pubblico, vi procede secondo plurimi parametri previsti dalla legge, nell'ottica della miglior tutela possibile dell'interesse collettivo affidato alla sua cura (art. 2 ss. D.lgs. n. 165/2001, art. 97 Cost.).
Nel caso di specie l'amministrazione appellata, esercitando all'evidenza questo potere datoriale, aveva scelto, dapprima, di costituire un unico e unitario ufficio cui facevano capo i segmenti operativi
“Entrate di competenza” e ED urbano” e, in seguito, ha scelto di scorporarli riferendoli a distinte aree di competenza operativa e gestionale.
Peraltro, la stessa appellante ha ammesso (v. pag. 33 ricorso di appello) che con la riorganizzazione del 2024 gli uffici di riferimento dei predetti segmenti operativi sono, rispettivamente, l'
[...]
” e l'Ufficio , ossia Controparte_7 Controparte_8 due unità organizzative non certo limitate, ciascuna, all'uno e all'altro segmento indicato, ma all'evidenza composite e nel cui novero rientrano più affari.
Di conseguenza, la difesa al vaglio resta minata in radice, senza poter essere sostenuta, a fini dimostrativi di quanto preteso, dalle soggettive e apodittiche convinzioni della lavoratrice prospettate invece allo scopo.
50. Considerazione analoghe valgono con riguardo alla riorganizzazione dell'Ufficio Scuole, CP_9 cui la era stata assegnata da novembre 2018 fino ad aprile 2019 (v. pag. 34 ricorso di Parte_1 appello), tenendo conto che, in merito, l'unica allegazione formulata dall'appellante è quella della presenza ivi di “… un organico ridotto a due impiegati, assolutamente insufficiente e inadeguato per
21 le impellenze richieste dal servizio…” (punto 52 ricorso originario, riprodotto nel ricorso di appello) senza migliore indicazione del numero di unità lavorative invece previste dalla pianta organica, né della concreta tipologia delle attività da disimpegnare.
51. Piuttosto, a chiusura del ragionamento che si sta conducendo, evidenzia la Corte che negli atti dell'appellante non vi è mai un'univoca denominazione del segmento “entrate pubbliche” e “arredo urbano”, che invero vengono indicati talvolta come uffici (pag. 3 ricorso di appello), talvolta come reparti (pag. 33), talvolta come sub uffici (v. pag. 34), con una promiscuità lessicale che denuncia -a ben vedere- una rappresentazione distorta della struttura organizzativa dell'ente, foriera dell'introduzione nella causa petendi di una premessa ambigua, che, come tale, indebolisce già a monte la tesi sostenuta in giudizio.
52. Circa l'inconsistenza decisionale della difesa dell'appellante, secondo cui l'eccessiva gravosità dell'Ufficio Entrate dovrebbe desumersi dall'avvenuta attribuzione della sua responsabilità a un funzionario full time, è sufficiente richiamare le osservazioni già svolte.
53. Vale solo aggiungere che questa difesa, a ben vedere, si risolve in una petizione di principio, perché assume fra le sue premesse proprio la tesi da dimostrare (ossia la proporzione tra il lavoro dell'ufficio e l'orario full time) e non considera neppure che, come si desume dagli atti, anche l'Ufficio
Protocollo, pacificamente di gradimento dell'appellante (come accertato dal Tribunale senza devoluzione al grado), era assegnato, come da pianta organica, a un funzionario a orario pieno, a conferma quindi che il giudizio di proporzione/sproporzione del carico di lavoro rispetto all'orario di lavoro, rilevante ex art 2087 cc, non scaturisce dalla valutazione dell'impegno orario con cui lavora il dipendente preposta un'unità organizzativa, ma scaturisce dalla valutazione della concreta nocività del suo lavoro a causa dell'organizzazione adottata.
54. L'appellante ha infine censurato il convincimento del Tribunale, nella parte in cui è stato ritenuto che l'aver la dirigente appellato la come “matta”, paventando l'assunzione di Per_1 Parte_1 provvedimenti disciplinari a suo carico, integrasse una vicenda enfatizzata dalla lavoratrice e comunque non rimproverabile al datore di lavoro, trattandosi di un fatto proprio della dirigente. Al fine, l'appellante lamenta l'omessa considerazione che questa vicenda fosse invece “…la punta dell'iceberg sottostante della colpevole e protratta sottovalutazione della situazione di malessere psicologico in cui era precipitata…” (pag. 36 ricorso di appello).
Si tratta, tuttavia, di censure infondate.
55. Invero, il doc. 63 attesta lo scambio di mail tra la , il superiore gerarchico Parte_1 Testimone_4
e , altra dipendente di la quale aveva inviato una nota all'Ufficio
[...] Persona_3 CP_1
Protocollo del Municipio III chiedendo di dissuadere i cittadini dall'iscrivere ivi le istanze “spazio
22 sosta personalizzato”, che erano ormai di competenza del Municipio I centro, con la CP_1 precisazione di limitare l'accoglimento di tali istanze “…alle situazioni veramente indifferibili…”.
Con la sua mail la aveva chiesto alla mettendo in copia anche la , di aver Parte_1 Tes_4 Per_3 istruzioni “…al fine di una corretta applicazione di quanto richiesto specie … in merito a quale considerare come situazioni veramente indifferibili cui limitare l'accoglimento…”.
La aveva dato riscontro alla , comunicandole che le “situazioni indifferibili” erano Per_3 Parte_1 quelle in cui il cittadino “…insiste e vorrebbe piantare una grana…”, aggiungendo che comunque era nell'interesse dell'istante depositare la domanda amministrativa nell'ufficio competente.
A fronte di tanto, la aveva inviato un'altra -lunga- mail alla chiedendo istruzioni Parte_1 Tes_4 in merito, al dichiarato scopo di tenere la condotta più corretta a livello normativo e procedimentale per la ricezione delle domande presso lo sportello al pubblico, assumendo -in sintesi- che il criterio dell'utente che “crea problemi” o “fa la voce grossa”, già indicatole, non fosse uniforme e oggettivo, ma rendesse possibili interpretazioni arbitrarie.
La aveva quindi risposto alla con una mail dal contenuto chiaro e dettagliato, in Tes_4 Parte_1 cui le diceva di dover indicare in prima battuta al cittadino quanto è riportato nel portale di CP_1
Capitale circa il procedimento relativo alle pratiche in parola e agli uffici destinati a ricevere la relativa domanda;
le specificava le pagine del sito dove trovare le predette informazioni;
le precisava che, ove vi fosse stata insistenza dell'utente, allora, in applicazione dei principi di buona amministrazione e leale collaborazione, la domanda doveva essere accettata e poi trasmessa all'ufficio di competenza, intraneo alla medesima amministrazione;
le chiariva, infine, che ogni interpretazione era comunque di sua competenza, in quanto responsabile dell'ufficio protocollo e del relativo procedimento.
A margine di questa conversazione, si colloca la mail della inviata alla e oggetto Per_1 Tes_4 delle doglianze dell'appellante, mail che dice: “ma questa è matta;
le devi ricordare la Tes_4 disciplina delle posizioni organizzative, il principio di autonomia e i suoi doveri;
più tardi ti mando il tutto perché puoi fargli una contestazione formale”.
Si tratta di mail ricevuta dalla e dalla in quanto rimaste in indirizzo in “carbon Parte_1 Per_3 copy” e non anche da tutto l'ufficio, come invece allegato dall'appellante.
56. Osserva la Corte che in nessuna parte delle mail si fa riferimento alla situazione di lavoro a part time della , mentre l'asserito disfavore per la sua posizione di lavoratrice a tempo parziale, che Parte_1
a dire dell'appellante trasuderebbe da questa conversazione, è una illazione che non trova aggancio nel lineare e inequivoco tenore degli scritti al vaglio.
23 Infatti, gli scritti della e della erano volti a chiarire alla -attraverso la Per_3 Tes_4 Parte_1 prospettazione di soluzioni empiriche, la prima, e di soluzioni tecniche, la seconda- come risolvere problemi concernenti l'ufficio, chiarimenti che tuttavia, come deve dirsi per comune esperienza, riguardano regole di condotta professionale del tutto elementari, se non addirittura di mero buon senso, regole che quindi si presume siano insite ab origine nel bagaglio professionale di un funzionario, il quale ha il compito di gestire l'ufficio cui è preposto anche e soprattutto in presenza di variabili operative.
Invece, lo scritto della non fa altro che esplicitare quali sono le capacità, le conoscenze e le Per_1 attitudini proprie della professionalità funzionariale, mentre nel contesto della mail l'epiteto, sicuramente inopportuno, con cui è stata tacciata la lavoratrice, lungi dal manifestare la
“…sottovalutazione e la disattenzione della direzione di nei confronti della situazione CP_1 di disagio denunciata…” dalla (v. pag. 36 ricorso di appello), si profila piuttosto Parte_1 sintomatico di una comprensibile insofferenza della dirigente verso richieste di un lavoratore di rango gerarchico elevato, che dovrebbe essere ex se capace di risolvere problemi, invece di crearli.
57. Portando a sintesi le osservazioni fin qui svolte, si deve allora dire che i dati di fatto acquisiti al processo non dimostrano che le condizioni lavorative in cui aveva operato la erano state, Parte_1 per quantità, qualità, modalità e durata del servizio da lei assicurato presso i vari uffici esaminati e, in specie, presso l'Ufficio Entrate di competenza, eccedenti i limiti contrattuali e legali dovuti e tali da gravarla di una mole di lavoro che l'aveva esposta a surmenage fisico e psichico, idoneo a costituire condotta datoriale vietata ex art. 2087 cc.
58. Questa conclusione, che già di per sé nega la sussistenza della causa petendi della pretesa dell'appellante, è corroborata dalla considerazione che, come si vedrà infra, l'appellante non ha neppure dimostrato il nesso eziologico tra le condizioni lavorative e la patologia da cui è afflitta, e dalla considerazione che dagli atti di causa emerge pure che nel complessivo periodo dedotto in giudizio aveva adottato iniziative specifiche per riscontrare le richieste della CP_1 lavoratrice, in particolare trasferendo varie volte la anche su sua richiesta, e Parte_1 verificandone l'idoneità lavorativa a mezzo di visita del medico competente.
A quest'ultimo riguardo giova invero mettere in evidenza quanto segue (si tratta di fatti pacifici in giudizio e comunque riscontati dalla documentazione di entrambe le parti):
- in data 21 febbraio 2019 la era stata riconosciuta dal Medico competente idonea Parte_1 parzialmente e temporaneamente alle mansioni fino al 21 settembre 2019 e con revisione a sette mesi, con controindicazione del contatto con il pubblico e con il servizio esterno, il che conferma che non era stata accertata l'asserita sua inidoneità, a cagione del carico di lavoro,
24 a disimpegnare le mansioni nell'ufficio di cui aveva la responsabilità (doc. 23 fascicolo primo grado). Peraltro, com'è incontestato in giudizio, il datore di lavoro aveva prestato ottemperanza a questo provvedimento;
- in data 26 novembre 2019 il Medico competente, a seguito di visita per il rischio VDT, aveva espresso giudizio di idoneità della alla mansione specifica;
Parte_1
- in data 14 gennaio 2020 la aveva chiesto una nuova visita del Medico Parte_1 competente, il quale non aveva accolto l'istanza, sul rilievo che la certificazione sanitaria trasmessa non costituiva motivo per giustificare una nuova convocazione;
- in data 24 settembre 2020, la era stata giudicata idonea alla mansione di sua Parte_1 pertinenza all'epoca. Anche in questo caso è pacifico che il datore di lavoro aveva ottemperato alla disposizione del Medico competente.
59. Dunque, la statuizione impugnata va confermata anche nel grado.
60. Con riguardo al punto b) del secondo motivo di doglianza, osserva questa Corte che, sulla fattispecie d'interesse in giudizio, la Suprema Corte ha in effetti affermato il principio di diritto invocato dall'appellante a sostegno delle sue ragioni, secondo cui “In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni” (v. ex multis, Cass. n. 38123/2021).
Va però tenuto a mente che la Suprema Corte ha pure chiarito: “In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti “(Cass. n. 8773/2018).
25 Inoltre, con la più recente sentenza n. 9468/2025 la Suprema Corte ha ribadito che “… va esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, quest'ultima potendo essere ravvisata solo in presenza di un rilevante grado di probabilità (cfr. Cass. nn. 17438 del 2012, 8773 del 2018,
9342 del 2022), ossia secondo il principio della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” (cfr. Cass. S.U. n. 576 del 2008 e succ. conf.)…” (v. in motivazione).
61. Dunque, è vero che, ove sussistano più cause cui ricondurre una tecnopatia, ciascuna di esse è da considerare, quanto a forza eziologica, equivalente alle altre, ma è altrettanto vero che, intanto si può parlare di causa di lavoro rilevante ai fini che interessano, in quanto la lavorazione, per condizioni o modalità di espletamento, abbia esposto il lavoratore a un rischio tecnopatico probabile in concreto e non soltanto possibile in astratto. Di conseguenza, la lavorazione cui è addetto il lavoratore deve essere tale da averlo esposto a un reale rischio di contrarre la malattia, sì da aver contribuito alla sua insorgenza.
62. Questa Corte intende dare continuità ai riferiti principi di diritto, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando agli stessi per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
63. Ebbene, il c.t.u. nominato dal Tribunale ha diagnosticato a carico della un disturbo cronico Parte_1 dell'adattamento di tipo misto ansioso depressivo, di grado medio, secondario a stress situazionale e ha ritenuto che, giusta il principio della “preponderanza dell'evidenza”, la situazione lavorativa non fosse stata tale da aver determinato, in via di causa o di concausa, l'insorgenza o l'aggravamento della detta patologia.
Si tratta di un giudizio medico legale che risulta formulato “…chiedendo preliminarmente la stesura, da parte della perizianda, di una sintesi accurata degli eventi lavorativi, che a suo parere sarebbero stati alla base dello sviluppo della patologia de quo, secondariamente si è provveduto a sottoporre la stessa a Test Multifasico di Personalità (M.M.P.I.2).
La relazione di sintesi lavorativa, redatta dalla perizianda, allegata all'elaborato peritale, rappresenta il miglior modo possibile di redazione di una accurata anamnesi lavorativa, peraltro a piena tutela della pz., poiché vengono messi in evidenza proprio le cause alla base dello scompenso emotivo.
Secondariamente, l'esito del Test M.M.P.I.2 letto mediante sistema informatico è riportato puntualmente nell'elaborato peritale e peraltro risulta simile a quello redatto dalla stessa presso altra struttura sanitaria e presente nel fascicolo giudiziario.
Per quel che riguarda l'aspetto medico-legale il CTU, sulla base di quanto riportato dall'Ausiliario
Specialista, ritiene che la sindrome di disadattamento riscontrata non possa essere messa in
26 relazione neanche dal punto di vista concausale con l'attività lavorativa (se pur stressogena come gran parte delle attività dirigenziali caratterizzate da aspetti di responsabilità verso i dipendente e/o verso l'utenza), non avendo la perizianda subito alcuna particolare pressione o atteggiamenti incongrui da parte dell'Amministrazione Comunale che anzi sembrerebbe aver cercato di soddisfare le aspettative della dipendente con varie proposte lavorative susseguitesi nel tempo.
Tutto ciò premesso, si confermano integralmente le conclusioni di cui alla bozza preliminare, che si riportano di seguito: CONCLUSIONI Visti gli atti, i documenti medici e l'obiettività rilevata in sede di visita così si risponde ai quesiti posti dal Sig. Magistrato:
Se la perizianda sia affetta da patologie causalmente derivanti dall'attività lavorativa svolta presso il Municipio III di a partire dal 3 ottobre 2017, tenendo conto, in particolare del CP_1 carico di lavoro alla luce del suo orario di lavoro part-time nonché del ridotto numero dei collaboratori, situazioni più volte segnalate ai propri superiori gerarchici.
Risposta negativa. L'attività lavorativa svolta presso il III Municipio del Comune di non CP_1 sembra, secondo il criterio del più probabile che non, aver svolto un ruolo se non marginale nel determinismo e nel suo aggravarsi della patologia sofferta dalla perizianda. …”.
64. Le censure sollevate dall'appellante avverso queste osservazioni sono prive di efficacia emendativa, dacché si risolvono: -nel sublimare l'asserita intollerabile sproporzione del carico di lavoro, che si dice non sia stata valutata dal c.t.u. e, poi dal Tribunale, che ne ha condiviso il giudizio;
-nel rilevare che il c.t.u. non ha indicato quale sarebbe la causa esclusiva o preponderante nel determinismo della predetta patologia;
-nel ritenere che l'ausiliare del Tribunale aveva ascritto erroneamente la fattispecie controversa nell'ipotesi del mobbing, ipotesi non dedotta in giudizio ex art. 414 cpc e richiedente anche la condotta vessatoria del datore di lavoro;
-nel ritenere, specularmente, che l'ausiliare dell'Ufficio aveva tralasciato di considerare che il parametro giuridico, in relazione al quale valutare i fatti di causa, era invece quello -per così dire- base contemplato dall'art. 2087 cc, parametro che è soddisfatto dalla mancata colpevole adozione da parte del datore di lavoro di cautele a tutela dell'integrità fisio psichica del dipendente.
65. Tuttavia, nel contesto processuale fin qui descritto, che ha acclarato l'assenza di adeguata prova sia della violazione, da parte di degli obblighi di protezione di cui alla norma positiva CP_1 indicata, sia della rimproverabilità all'ente dell'omessa adozione di cautele organizzative a salvaguardia della salute della lavoratrice, incombeva viepiù all'appellante dimostrare la sussistenza di univoci elementi oggettivi rivelatori del nesso “causa -effetto” d'interesse, non bastando allo scopo una valutazione di mera possibile derivazione della patologia in questione dal rischio lavorativo denunciato, peraltro neppure assurto al grado di “nocività” qualificata, di cui si è detto.
27 66. Del resto, il c.t.u. ha dichiaratamente tenuto conto di quanto la gli aveva riferito circa le Parte_1 condizioni lavorative in cui si era trovata a prestare servizio nel periodo dedotto in giudizio, attestando così di aver sottoposto a valutazione medico -legale, come doveva, proprio il compendio di fatti che la lavoratrice stessa riteneva morbigeno.
67. L'evenienza, che il c.t.u. abbia ritenuto l'attività lavorativa della foriera soltanto di uno Parte_1 stress limitato, in quanto connaturato alla responsabilità che grava su un lavoratore in posizione funzionariale in assenza per di più di condotte datoriali incongrue, non rappresenta un errore del consulente, ma esprime piuttosto l'esito del suo incedere argomentativo rispettoso sia dei principi medico-legali che sovraintendono la materia, sia dei dati emersi in giudizio circa l'attività lavorativa della predetta, per quanto esposto non qualificabile come superlavoro per il mancato riscontro dell'avvenuto disimpegno di mansioni con ritmi insostenibili e in ambiente disagiato, o eccedenti quelle esigibili ex art. 52, o richieste in assenza di qualsivoglia pianificazione del lavoro, o espletate con una intollerabile distribuzione dei carichi di lavoro per una rovinosa carenza di organico.
68. Certo non valgono in senso contrario le deduzioni dell'appellante, che è arrivata a sostenere che il carico di lavoro dell'ufficio di cui era responsabile sarebbe stato addirittura “mostruoso” (v. doc. 14 fascicolo primo grado appellante), con una patente esagerazione che, in ultimo, finisce per rendere viepiù condivisibile la sentenza in oggetto, laddove il Tribunale, nell'inquadrare i fatti di causa, ha premesso che la loro allegazione è stata connotata da un'eccessiva enfatizzazione, comunque inidonea a mutare un contesto di normale costrittività organizzativa, connessa alla posizione di responsabilità della , in un contesto di evidente violazione dell'art. 2087 cc. Parte_1
69. Dunque, anche la statuizione impugnata si sottrae alle censure fin qui esaminate.
70. L'esame del terzo motivo di appello, concernente il preteso danno patrimoniale e da perdita di chance, resta assorbito dalle considerazione fin qui svolte, che negano l'imputabilità all'amministrazione datrice di lavoro di inadempimenti forieri dell'insorgenza a sua carico di un'obbligazione risarcitoria
(art. 1218 cc).
71. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto.
72. Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (espresso dal totale del credito di cui si chiede l'attribuzione);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado. Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che
28 comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da
Cass. n. 5289/2023);
- secondo il valore prossimo al medio dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, della loro complessità, nonché dell'impegno procuratorio profuso.
73. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 8.000,00, oltre 15% spese generali e oneri dovuti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 28 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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