Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
n.6718/2024 R.G.
TRIBUNALE di LECCE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, in persona dei giudici: dott.ssa Maria Gabriella Perrone - Presidente dott. Italo Mirko De Pasquale - Giudice dott. Antonio Barbetta - Giudice rel. all'esito della riserva assunta all'udienza del 25.03.2025, svoltasi a trattazione scritta, e all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. 6718/2024 R.G. avente ad oggetto: reclamo avverso ordinanza del giudice dell'esecuzione immobiliare;
causa pendente tra:
rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Urso;
Parte_1
reclamante contro
e per essa rappresentata e difesa dall'avv. Roberto CP_1 CP_2
Guido; reclamata
OSSERVA
1. ha proposto reclamo al Collegio ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso Parte_1
l'ordinanza datata 26.09.2024 (proc. n.217-1/2018 R.G.E.), con la quale il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata nell'interesse dell'opponente, dichiarandola inammissibile ex art 615 co. 2 cpc.
Si è costituita in giudizio la reclamata, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.11.2024, chiedendo il rigetto del reclamo, con vittoria di spese.
All'udienza cartolare del 25.03.2025, il Collegio si è riservato di decidere.
2. Ciò posto, il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
Secondo quanto dedotto dalla reclamante, il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere inammissibile, ai sensi dell'art. 615 co 2 cpc, l'istanza di sospensione proposta in data
30.07.2024 - con cui la difesa dell'odierna reclamante aveva dedotto, tra l'altro,
l'inidoneità del mutuo del 22.12.2005 a valere quale titolo esecutivo ai sensi dell'art 474 cpc, per mancanza di atti di svincolo delle somme costituite in deposito cauzionale presso
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la banca mutuante -, in quanto non avrebbe considerato che <la disposizione richiamata fa, in ogni caso, salva la ammissibilità della opposizione proposta anche dopo la fissazione della vendita nella sola ipotesi che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile>>.
In particolare, a detta della reclamante, la portata dell'arresto n.12007 del maggio 2024 - con cui la Cassazione si è espressa a favore della tesi secondo cui “in assenza di effettivo
“svincolo” delle somme depositate sul conto infruttifero presso la banca mutuante, non potrebbe dirsi esistente alcuna obbligazione restitutoria in capo alla società mutuataria”, con conseguente inidoneità del mutuo a valere quale titolo esecutivo ex art 474 cpc -, sarebbe tale da rappresentare circostanza sopravvenuta atta a rendere ammissibile l'opposizione ex art 615 cpc anche dopo la fissazione della vendita.
Tanto chiarito, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto dedotto dalla istante, va condiviso quanto affermato dal primo Giudice in punto di inammissibilità dell'opposizione ex art 615 co. 2 cpc, nella parte in cui si legge che <i motivi dedotti dall'opponente non possono ritenersi fatti sopravvenuti, neppure alla luce della recente sentenza della
Cassazione n.12007/2024, non trattandosi di pronuncia a Sezioni Unite, e non avendo la stessa portata tale da comporre una volta per tutte il contrasto esistente in materia di idoneità del mutuo fondiario a valere quale titolo esecutivo ai sensi dell'art 474 cpc, in mancanza di atto di svincolo delle somme costituite in deposito cauzionale presso la banca mutuante>>.
Infatti, va rilevato che, a parere di questo Collegio, può ritenersi “fatto sopravvenuto” ex art 615 co 2 cpc solo un arresto giurisprudenziale di portata tale da determinare un mutamento risolutivo del diritto vivente, idoneo a far sorgere una concreta esigenza di tutela delle ragioni debitorie e, quindi, a poter incidere sulla ratio propria dell'inammissibilità prevista dalla disposizione richiamata a tutela di una certa e rapida soddisfazione delle ragioni creditorie.
Ne consegue, quindi, che non può ritenersi idoneo “fatto sopravvenuto” l'arresto giurisprudenziale, privo dei caratteri della risolutività, richiamato dalla odierna reclamante in sede di esecuzione (Cass. sent. n.12007/2024), il quale, peraltro, a distanza di poco tempo, è stato smentito dalla recente pronuncia a SSUU della Corte Regolatrice (sent. n.
5968/2025), con cui è stato definitivamente composto il contrasto esistente in materia nella giurisprudenza di legittimità, nel senso di ritenere che “il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
Da ultimo, va evidenziato che il primo Giudice non ha errato neppure nella parte in cui afferma che <anche ove volesse qualificarsi l'opposizione proposta come istanza al GE perché eserciti i suoi poteri d'ufficio, onde verificare la validità del titolo azionato dal creditore procedente - appare maggiormente condivisibile l'orientamento secondo cui “la previsione del deposito, contestualmente all'erogazione e quietanza della somma,
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conferma che il mutuatario ne ha comunque ricevuto la giuridica disponibilità, atteso che la costituzione in deposito costituisce un passaggio distinto ed ulteriore, che tuttavia, come detto, presuppone logicamente e cronologicamente l'avvenuta traditio e quindi il perfezionamento del contratto con l'insorgere dell'obbligo restitutorio” (recentemente, in questo senso Trib. di Arezzo, ord. 6.06.2024)>>.
Infatti, non può affermarsi che il GE non abbia esercitato il potere/dovere di verificare d'ufficio l'esistenza del titolo esecutivo, atteso che, a prescindere dalla rilevata inammissibilità dell'opposizione ex art 615 co 2 cpc, lo stesso si è espresso a favore della idoneità del mutuo oggetto di causa a valere quale titolo esecutivo ex art 474 cpc, anche in assenza di formale atto di svincolo della somma erogata e depositata in via cauzionale presso la Banca mutuante, aderendo ad una tesi che si è rivelata essere in linea con quella fatta proprio dalle Sezioni Unite della Cassazione con la citata sent. n. 5968/2025.
Per tutto quanto innanzi, il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate, attesa la particolarità della questione trattata.
PQM
Il Tribunale, in funzione collegiale, così provvede:
- 1) rigetta il reclamo;
- 2) compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2025
Il Giudice est. La Presidente
dott. Antonio Barbetta dott.ssa Maria Gabriella Perrone
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