Art. 1.
Il contributo del 4,1 per cento a carico dei ricevitori postali-telegrafici per la costituzione del fondo sul quale grava l'indennita' di licenziamento dovuta ai supplenti postali-telegrafi a norma del regio decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923 e successive modificazioni, e' raddioppiato con decorrenza dal 1 ottobre 1945 limitatamente alla retribuzione mensile percepita dai supplenti anteriormente alle maggiorazioni della retribuzione stessa disposte in loro favore con provvedimenti legislativi successivi alla data del 1 ottobre 1945 anzidetta.
Il contributo del 4,1 per cento a carico dei ricevitori postali-telegrafici per la costituzione del fondo sul quale grava l'indennita' di licenziamento dovuta ai supplenti postali-telegrafi a norma del regio decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923 e successive modificazioni, e' raddioppiato con decorrenza dal 1 ottobre 1945 limitatamente alla retribuzione mensile percepita dai supplenti anteriormente alle maggiorazioni della retribuzione stessa disposte in loro favore con provvedimenti legislativi successivi alla data del 1 ottobre 1945 anzidetta.