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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 30/07/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3040/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario in funzione di
Giudice monocratico, emana e pubblica, ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. R.G. 3040/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...] (C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa per delega apposta in calce all'atto di citazione C.F._1 dall'Avv. Fabio Fedeli del foro di Perugia - PEC: fax Email_1
075.5056278 - ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia Via G. Tilli n. 54.
- attrice
nei confronti di:
, C.F. in persona del suo Amministratore e Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso, giusta Controparte_3 procura speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Riccardo Rossi ed elettivamente domiciliato in Perugia, via XIV Settembre n. 67, presso lo studio del difensore, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
– convenuto
Conclusioni per la parte attrice:
Atto di citazione: “... 2) nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera assembleare del 22.4.2024 vista la palese mancanza di trasparenza nella gestione del denaro condominiale e tutte le ulteriori ed evidentissime violazioni di legge, con ogni conseguenza di legge ed ordinare di rifare il bilancio nel rispetto delle regole vigenti. pagina 1 di 6 Con vittoria di spese, funzioni ed onorari.”;
Memoria autorizzata del 7 luglio 2025: “Insiste quindi per il rigetto dell'eccezione sollevata e per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti (CTU) e si riporta a tutto quanto eccepito e dedotto contestando tutte le ulteriori avverse deduzioni e produzioni.
Conclusioni per la parte convenuta: “...IN VIA PRELIMINARE IN RITO: respingere
l'impugnazione della delibera in data 22/04/2024, per tardività della stessa e consequenziale decadenza dell'attrice ex art. 1137 c.c. e dunque inammissibilità ed improcedibilità dell'azione giudiziaria, con vittoria di spese e di compensi professionali. …………
NEL MERITO: respingere l'impugnazione della delibera in data 22/04/2024, perché, oltre ad essere stata tardivamente proposta, ai sensi dell'art. 1137 c.c., e dunque ad essere inammissibile ed improcedibile, è comunque infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese
e di compensi professionali.”.
Oggetto: impugnazione delibera assembleare ex art 1137 c.c..
Fatto.
ha impugnato la delibera adottata il 22.4.2024 dal Controparte_1 [...]
, con la quale era stato approvato il bilancio consuntivo per l'anno 2023, Controparte_2 presentato in maniera irrituale dall'amministratore, con il voto contrario della parte, per i seguenti motivi:
1) Mancato rispetto dei termini di legge per inviare i documenti prima dell'assemblea;
2) Mancata divisione fra le spese pagate e quelle non pagate;
3) Indicazione di spese non dovute;
4) Errori nel riporto del debito deli condomini Persona_1
5) Omessa allegazione alla delibera dei documenti sui quali la stessa si è basata;
6) Il registro cronologico di cassa non è allineato con l'E/C bancario;
7) Divergenza tra debiti e crediti;
8) Errore nello stato patrimoniale;
9) Utilizzo del criterio misto per la redazione del bilancio tra cassa e competenza ed utilizzo del denaro contante;
10) Spese ordinarie e straordinarie rendicontate erroneamente.
Si costituiva in giudizio il convenuto che eccepiva in via preliminare, la tardività CP_2 dell'impugnazione,
pagina 2 di 6 Con la riservata ordinanza del 9 giugno 2025 la causa, ritenuta matura per la decisione allo stato degli atti, veniva rinviata all'udienza del 28 luglio 2025 per la decisione e viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c., 3° comma, c.p.c., come di seguito.
Diritto.
Come già anticipato con la riservata ordinanza del 9 giugno 2025, la parte convenuta, ha precisat0: “… si riporta a tutti i propri scritti difensivi ed in particolare alla eccezione di tardività dell'azione, sollevata in comparsa di costituzione e risposta, in quanto la mediazione
è stata proposta dalla parte attrice successivamente alla scadenza del termine decadenziale di cui all'art. 1137 c.c., … insistendo nel rigetto della domanda per tutti i motivi esposti nei propri atti”.
L'eccezione era stata peraltro ritualmente formulata sin dalla comparsa di costituzione e risposta in quanto la domanda di mediazione era stata notificata al Condominio dopo la scadenza del termine decadenziale di trenta giorni, cui all'art. 1137 c.c., mentre la PEC inviata al condominio era stata ritenuta inidonea ad impedire la decadenza della domanda giudiziale, non contenendo la copia della domanda di mediazione, ma solo la comunicazione che era stata presentata la domanda di mediazione, senza che fossero indicati i motivi di impugnazione della delibera.
L'eccezione è fondata.
Infatti, affinché la domanda di mediazione possa produrre l'effetto interruttivo della decadenza, previsto dall'art. 1137 c.c., è necessario che la parte che l'ha proposta provveda non solo ad informare la controparte di aver adito l'Organismo di mediazione, magari indicando, come nel caso di specie, la data della delibera in riferimento alla quale il ha ritenuto di proporre l'impugnazione, quanto piuttosto che trasmetta CP_2
(comunichi) alla controparte la copia della domanda di mediazione.
Il testo dell'art. 8, comma 2, del Decreto legislativo n. 28 del 4/03/2010 non si presta ad una diversa interpretazione: “Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1...”.
pagina 3 di 6 E la comunicazione di cui al primo comma, seconda parte, del citato art. 8, non è riferita alla sola indicazione dell'avvio del procedimento, alla designazione del mediatore, alla sede, all'orario dell'incontro, alle modalità di svolgimento della procedura e ad ogni altra informazione utile, notizie che peraltro deve fornire l'organismo di mediazione, ma alla trasmissione della domanda di mediazione.
È infatti evidente che la parte istante, nell'ipotesi in cui voglia evitare di incorrere nella decadenza di cui all'art. 1137 c.p.c., può “… a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione… ” e ciò per consentire alla parte convenuta di essere messa preventivamente a conoscenza, oltre che della circostanza che la delibera è stata fatta oggetto di procedimento di mediazione, anche e soprattutto dei motivi per i quali la mediazione stessa è stata avviata, nonché le censure mosse avverso tale determinazione condominiale, così da mettere in condizione il di assumere tempestivamente le decisioni conseguenti e, tra queste, anche la CP_2 possibilità di revocare autonomamente il provvedimento in ipotesi viziato, nell'ottica deflattiva propria della normativa che disciplina la materia della mediazione.
La decadenza si sarebbe peraltro potuta evitare se il Mediatore avesse provveduto ad inviare tempestivamente la comunicazione di sua competenza, contenente ancora una volta l'istanza di mediazione, ai sensi del primo comma dell'art. 8, ma è documentalmente provato che anche questa comunicazione è pervenuta alla parte convenuta oltre il termine previsto di 30 giorni, ed è proprio per questo che il Legislatore, al fine di consentire alla parte istante di non incorrere nella predetta decadenza, ha previsto che la parte possa comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedervi.
Il convenuto condominio ritiene correttamente che la decadenza non sia impedita dal mero deposito della domanda di mediazione, né tantomeno dalla mera comunicazione alla controparte dell'avvio della mediazione, ma solo dalla comunicazione della domanda di mediazione che deve obbligatoriamente perfezionarsi entro il termine di trenta giorni cui all'art. 1137 c.c., e ciò per evitare che la comunicazione di competenza del Mediatore sia effettuata tardivamente: “ …. Sulla base del chiaro tenore della disposizione su citata deve ritenersi che solo la comunicazione alle altre parti della domanda di mediazione, e non anche il mero deposito della stessa, impedisce il prodursi della decadenza.” Cassazione civile sez. II, sentenza n. 2273 del 28/01/2019, peraltro riferita alla disciplina previgente.
pagina 4 di 6 Nel caso di specie, come rileva la difesa convenuta, la delibera impugnata è del 22/04/2024 ed essedo l'attrice presente in assemblea, il termine decadenziale deve farsi decorrere da tale data, cosicché la notifica della domanda di mediazione doveva pervenire al
Condominio entro il 22/05/2024, mentre la comunicazione dell'Organismo di Mediazione è stata effettuata solo con pec del 28/05/2024 e dunque ben oltre il termine previsto dall'art. 1137 c.c..
Né ha pregio la deduzione attorea per la quale la comunicazione della domanda deve essere effettuata dall'organismo di mediazione successivamente all'espletamento dei previsti adempimenti quali la scelta del mediatore e l'indicazione della data e del luogo del primo incontro, per cui la parte “non avrebbe il potere di comunicare il contenuto della domanda che spetta all'Organismo (fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1)”.
Ma l'art. 8, comma 2, del Decreto legislativo n. 28/2010, non richiede in alcun modo alla parte di comunicare il nominativo del Mediatore designato né la data ed il luogo del primo incontro, ma solo “la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione” e null'altro.
Allo stesso modo, non ha pregio la deduzione attorea circa l'inapplicabilità alla fattispecie del termine di decadenza di cui all'art. 1137 c.c., per avere la parte richiesto la dichiarazione di nullità della delibera, notoriamente proponibile senza limiti di tempo, perché riferita alla liquidazione disposta dall'amministratore in proprio favore per il compenso per lavori straordinari, come dedotta al punto 3 pag. 5 dell'atto di citazione.
Trattandosi di un vizio di carattere eccezionale, che dunque necessita di una previsione espressa, la nullità per la mancata indicazione del compenso dell'amministratore di cui all'art. 1129, comma 14, c.c. è prevista solo per le ipotesi ivi tassativamente indicate:
“L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta.” e non anche per eventuali emolumenti a proprio favore che lo stesso abbia inteso sottoporre all'approvazione dell'assemblea, che renderebbero semmai la delibera annullabile.
pagina 5 di 6 Ritenuto pertanto che l'eccezione proposta dalla parte convenuta debba ritenersi fondata, nonché assorbente rispetto a tutti gli altri motivi di impugnazione della delibera, la domanda attorea deve essere dichiarata inammissibile con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite, che vengono liquidate come di seguito ai sensi del D.M. 55/14 e s.m.i..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni ulteriore eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla parte attrice.
Pone a carico della parte attrice le spese che qui si liquidano in favore del convenuto condominio in € 1.800,00 per compenso professionale, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M.
55/14, IVA e CAP come per legge.
Perugia, 30 luglio 2025
Il Giudice On. di Tribunale
Dott. Carlo GAMBUCCI
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario in funzione di
Giudice monocratico, emana e pubblica, ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. R.G. 3040/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...] (C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa per delega apposta in calce all'atto di citazione C.F._1 dall'Avv. Fabio Fedeli del foro di Perugia - PEC: fax Email_1
075.5056278 - ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia Via G. Tilli n. 54.
- attrice
nei confronti di:
, C.F. in persona del suo Amministratore e Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso, giusta Controparte_3 procura speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Riccardo Rossi ed elettivamente domiciliato in Perugia, via XIV Settembre n. 67, presso lo studio del difensore, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
– convenuto
Conclusioni per la parte attrice:
Atto di citazione: “... 2) nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera assembleare del 22.4.2024 vista la palese mancanza di trasparenza nella gestione del denaro condominiale e tutte le ulteriori ed evidentissime violazioni di legge, con ogni conseguenza di legge ed ordinare di rifare il bilancio nel rispetto delle regole vigenti. pagina 1 di 6 Con vittoria di spese, funzioni ed onorari.”;
Memoria autorizzata del 7 luglio 2025: “Insiste quindi per il rigetto dell'eccezione sollevata e per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti (CTU) e si riporta a tutto quanto eccepito e dedotto contestando tutte le ulteriori avverse deduzioni e produzioni.
Conclusioni per la parte convenuta: “...IN VIA PRELIMINARE IN RITO: respingere
l'impugnazione della delibera in data 22/04/2024, per tardività della stessa e consequenziale decadenza dell'attrice ex art. 1137 c.c. e dunque inammissibilità ed improcedibilità dell'azione giudiziaria, con vittoria di spese e di compensi professionali. …………
NEL MERITO: respingere l'impugnazione della delibera in data 22/04/2024, perché, oltre ad essere stata tardivamente proposta, ai sensi dell'art. 1137 c.c., e dunque ad essere inammissibile ed improcedibile, è comunque infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese
e di compensi professionali.”.
Oggetto: impugnazione delibera assembleare ex art 1137 c.c..
Fatto.
ha impugnato la delibera adottata il 22.4.2024 dal Controparte_1 [...]
, con la quale era stato approvato il bilancio consuntivo per l'anno 2023, Controparte_2 presentato in maniera irrituale dall'amministratore, con il voto contrario della parte, per i seguenti motivi:
1) Mancato rispetto dei termini di legge per inviare i documenti prima dell'assemblea;
2) Mancata divisione fra le spese pagate e quelle non pagate;
3) Indicazione di spese non dovute;
4) Errori nel riporto del debito deli condomini Persona_1
5) Omessa allegazione alla delibera dei documenti sui quali la stessa si è basata;
6) Il registro cronologico di cassa non è allineato con l'E/C bancario;
7) Divergenza tra debiti e crediti;
8) Errore nello stato patrimoniale;
9) Utilizzo del criterio misto per la redazione del bilancio tra cassa e competenza ed utilizzo del denaro contante;
10) Spese ordinarie e straordinarie rendicontate erroneamente.
Si costituiva in giudizio il convenuto che eccepiva in via preliminare, la tardività CP_2 dell'impugnazione,
pagina 2 di 6 Con la riservata ordinanza del 9 giugno 2025 la causa, ritenuta matura per la decisione allo stato degli atti, veniva rinviata all'udienza del 28 luglio 2025 per la decisione e viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c., 3° comma, c.p.c., come di seguito.
Diritto.
Come già anticipato con la riservata ordinanza del 9 giugno 2025, la parte convenuta, ha precisat0: “… si riporta a tutti i propri scritti difensivi ed in particolare alla eccezione di tardività dell'azione, sollevata in comparsa di costituzione e risposta, in quanto la mediazione
è stata proposta dalla parte attrice successivamente alla scadenza del termine decadenziale di cui all'art. 1137 c.c., … insistendo nel rigetto della domanda per tutti i motivi esposti nei propri atti”.
L'eccezione era stata peraltro ritualmente formulata sin dalla comparsa di costituzione e risposta in quanto la domanda di mediazione era stata notificata al Condominio dopo la scadenza del termine decadenziale di trenta giorni, cui all'art. 1137 c.c., mentre la PEC inviata al condominio era stata ritenuta inidonea ad impedire la decadenza della domanda giudiziale, non contenendo la copia della domanda di mediazione, ma solo la comunicazione che era stata presentata la domanda di mediazione, senza che fossero indicati i motivi di impugnazione della delibera.
L'eccezione è fondata.
Infatti, affinché la domanda di mediazione possa produrre l'effetto interruttivo della decadenza, previsto dall'art. 1137 c.c., è necessario che la parte che l'ha proposta provveda non solo ad informare la controparte di aver adito l'Organismo di mediazione, magari indicando, come nel caso di specie, la data della delibera in riferimento alla quale il ha ritenuto di proporre l'impugnazione, quanto piuttosto che trasmetta CP_2
(comunichi) alla controparte la copia della domanda di mediazione.
Il testo dell'art. 8, comma 2, del Decreto legislativo n. 28 del 4/03/2010 non si presta ad una diversa interpretazione: “Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1...”.
pagina 3 di 6 E la comunicazione di cui al primo comma, seconda parte, del citato art. 8, non è riferita alla sola indicazione dell'avvio del procedimento, alla designazione del mediatore, alla sede, all'orario dell'incontro, alle modalità di svolgimento della procedura e ad ogni altra informazione utile, notizie che peraltro deve fornire l'organismo di mediazione, ma alla trasmissione della domanda di mediazione.
È infatti evidente che la parte istante, nell'ipotesi in cui voglia evitare di incorrere nella decadenza di cui all'art. 1137 c.p.c., può “… a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione… ” e ciò per consentire alla parte convenuta di essere messa preventivamente a conoscenza, oltre che della circostanza che la delibera è stata fatta oggetto di procedimento di mediazione, anche e soprattutto dei motivi per i quali la mediazione stessa è stata avviata, nonché le censure mosse avverso tale determinazione condominiale, così da mettere in condizione il di assumere tempestivamente le decisioni conseguenti e, tra queste, anche la CP_2 possibilità di revocare autonomamente il provvedimento in ipotesi viziato, nell'ottica deflattiva propria della normativa che disciplina la materia della mediazione.
La decadenza si sarebbe peraltro potuta evitare se il Mediatore avesse provveduto ad inviare tempestivamente la comunicazione di sua competenza, contenente ancora una volta l'istanza di mediazione, ai sensi del primo comma dell'art. 8, ma è documentalmente provato che anche questa comunicazione è pervenuta alla parte convenuta oltre il termine previsto di 30 giorni, ed è proprio per questo che il Legislatore, al fine di consentire alla parte istante di non incorrere nella predetta decadenza, ha previsto che la parte possa comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedervi.
Il convenuto condominio ritiene correttamente che la decadenza non sia impedita dal mero deposito della domanda di mediazione, né tantomeno dalla mera comunicazione alla controparte dell'avvio della mediazione, ma solo dalla comunicazione della domanda di mediazione che deve obbligatoriamente perfezionarsi entro il termine di trenta giorni cui all'art. 1137 c.c., e ciò per evitare che la comunicazione di competenza del Mediatore sia effettuata tardivamente: “ …. Sulla base del chiaro tenore della disposizione su citata deve ritenersi che solo la comunicazione alle altre parti della domanda di mediazione, e non anche il mero deposito della stessa, impedisce il prodursi della decadenza.” Cassazione civile sez. II, sentenza n. 2273 del 28/01/2019, peraltro riferita alla disciplina previgente.
pagina 4 di 6 Nel caso di specie, come rileva la difesa convenuta, la delibera impugnata è del 22/04/2024 ed essedo l'attrice presente in assemblea, il termine decadenziale deve farsi decorrere da tale data, cosicché la notifica della domanda di mediazione doveva pervenire al
Condominio entro il 22/05/2024, mentre la comunicazione dell'Organismo di Mediazione è stata effettuata solo con pec del 28/05/2024 e dunque ben oltre il termine previsto dall'art. 1137 c.c..
Né ha pregio la deduzione attorea per la quale la comunicazione della domanda deve essere effettuata dall'organismo di mediazione successivamente all'espletamento dei previsti adempimenti quali la scelta del mediatore e l'indicazione della data e del luogo del primo incontro, per cui la parte “non avrebbe il potere di comunicare il contenuto della domanda che spetta all'Organismo (fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1)”.
Ma l'art. 8, comma 2, del Decreto legislativo n. 28/2010, non richiede in alcun modo alla parte di comunicare il nominativo del Mediatore designato né la data ed il luogo del primo incontro, ma solo “la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione” e null'altro.
Allo stesso modo, non ha pregio la deduzione attorea circa l'inapplicabilità alla fattispecie del termine di decadenza di cui all'art. 1137 c.c., per avere la parte richiesto la dichiarazione di nullità della delibera, notoriamente proponibile senza limiti di tempo, perché riferita alla liquidazione disposta dall'amministratore in proprio favore per il compenso per lavori straordinari, come dedotta al punto 3 pag. 5 dell'atto di citazione.
Trattandosi di un vizio di carattere eccezionale, che dunque necessita di una previsione espressa, la nullità per la mancata indicazione del compenso dell'amministratore di cui all'art. 1129, comma 14, c.c. è prevista solo per le ipotesi ivi tassativamente indicate:
“L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta.” e non anche per eventuali emolumenti a proprio favore che lo stesso abbia inteso sottoporre all'approvazione dell'assemblea, che renderebbero semmai la delibera annullabile.
pagina 5 di 6 Ritenuto pertanto che l'eccezione proposta dalla parte convenuta debba ritenersi fondata, nonché assorbente rispetto a tutti gli altri motivi di impugnazione della delibera, la domanda attorea deve essere dichiarata inammissibile con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite, che vengono liquidate come di seguito ai sensi del D.M. 55/14 e s.m.i..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni ulteriore eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla parte attrice.
Pone a carico della parte attrice le spese che qui si liquidano in favore del convenuto condominio in € 1.800,00 per compenso professionale, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M.
55/14, IVA e CAP come per legge.
Perugia, 30 luglio 2025
Il Giudice On. di Tribunale
Dott. Carlo GAMBUCCI
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