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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1622/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1622 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, decisa all'udienza del 25.2.2025 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.
E
pagina 1 di 9 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Martino Parte_2 C.F._1
Galasso.
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. e P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Fava e Sonia Di Lorenzo.
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza appellata, ai sensi dell'art. 283, I comma, c.p.c., accogliere il presente appello e, per l'effetto rigettare, in quanto prescritta, la domanda fondata sulla frequenza della scuola di specializzazione medica in “Dermatologia
e Venereologia”. Voglia altresì la Corte condannare la parte appellata al pagamento delle spese processuali relative a questo e al precedente grado di giudizio.”.
ha così concluso: Parte_2
“Voglia l'adita Corte d'Appello, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: 1.
Rigettare integralmente il proposto gravame in quanto inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
2. Condannare la Parte_1 al pagamento di spese diritti ed onorari da distrarsi al sottoscritto procuratore per averne
[...] fatto anticipo;
”.
L' ha così concluso: Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma disattesa ogni contraria istanza, deduzione e conclusione, così disporre:
In via pregiudiziale:
- dichiarare il passaggio in giudicato del capo della sentenza appellata che ha statuito in merito alla carenza di legittimazione passiva dell' e, per l'effetto, confermare Controparte_2 la stessa sul punto;
in ogni caso, per i motivi suesposti estromettere immediatamente l' dal presente Controparte_2 giudizio per difetto di legittimazione passiva;
- in ogni caso, per i suesposti motivi dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'avversario atto di citazione in appello nei confronti dell' ; Controparte_2
pagina 2 di 9 In via preliminare, o accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
e, per l'effetto, estromettere la stessa dal presente giudizio e, in ogni caso, Controparte_2 dichiarare inammissibili le domande proposte dall'attrice;
Nel merito, in via preliminare o accertare e dichiarare, l'avvenuta prescrizione delle domande, essendo decorso sia il termine quinquennale che quello decennale dalla data di conseguimento del diploma di specializzazione;
ed in ogni caso accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione delle domande, essendo decorso il termine decennale dalla data del 27/10/1999; ed in ogni caso rigettare
l'avversario ricorso perché infondato;
Nel merito, in via principale o rigettare l'atto di citazione in appello avversario e le domande tutte perché infondate in fatto e in diritto;
In estremo subordine o nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte, statuire che sugli importi eventualmente da corrispondere all'attrice decorrerebbero solo gli interessi nella misura legale a decorrere dalla domanda giudiziale, con esclusione del cumulo con la rivalutazione monetaria.
In ogni caso, o con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. citava in giudizio nell'anno 2015, dinanzi al Tribunale di Roma, la Parte_3
e l' , oltre ad alcuni Parte_1 Controparte_2
che non sono più parti nel presente grado di giudizio, riferendo di essere laureata CP_3
in medicina e chirurgia e di avere conseguito i diplomi di specializzazione in “Leprologia e
Dermatologia tropicale”, con frequenza dal 1983 al 1987, e in “Dermatologia e Venereologia”,
con frequenza dal 1988 al 1992.
L'attrice lamentava di non avere percepito alcuna remunerazione, nonostante quanto previsto dalla normativa eurounitaria, poiché lo Stato italiano solo con D. Lgs. n. 257/1991
aveva stabilito una borsa di studio annuale di £ 21.500.000 unicamente a favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991/1992.
Chiedeva pertanto l'accertamento della responsabilità dello Stato italiano per non aver correttamente e tempestivamente recepito le direttive comunitarie (75/362/CEE, 75/363/CEE,
82/76/CEE) riguardanti l'adeguata remunerazione da corrispondere ai medici specializzandi,
e la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento dei danni nella misura di €
88.830,56, oltre interessi e rivalutazione.
pagina 3 di 9 2. A fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute, l'attrice deduceva che il termine decennale non poteva che farsi decorrere dalla data di entrata in vigore della L.
n. 266/2005 con cui era stata data definitiva e piena attuazione all'obbligo sancito dalla Dir.
82/76/CEE.
Inoltre dava atto dell'avvenuta proposizione di un ricorso, dinanzi al TAR per la
Campania, concernente i medesimi diritti azionati davanti al giudice ordinario, producendo sia il ricorso del 11.5.2004 che un certificato, rilasciato dallo stesso Tribunale amministrativo,
che, alla data del 29.3.2012 attestava la perdurante pendenza del giudizio così instaurato.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15275/2018, rigettava l'eccezione di prescrizione,
ritenendola utilmente interrotta dall'introduzione del giudizio amministrativo, dichiarava il difetto di legittimazione passiva di tutti i convenuti, tranne della Parte_1
che veniva invece condannata al pagamento in favore di parte attrice della somma di
[...]
€ 26.855,75, oltre accessori, con riferimento solo al corso di Dermatologia e Venereologia.
3. La ha proposto appello, lamentando l'errata Parte_1
attribuzione al ricorso al TAR della idoneità a interrompere utilmente la prescrizione.
Oltre a dedurre che in quel ricorso non era fatto specifico riferimento al corso di specializzazione frequentato, l'appellante ha ritenuto che non era stata data prova della durata dell'effetto interruttivo, essendo insufficiente a tal riguardo il certificato di pendenza del giudizio alla data del 29.3.2012, essendo questa anteriore alla data di instaurazione del giudizio civile.
Inoltre l'appellante ha prodotto il provvedimento del 9.10.2014 con cui il giudizio amministrativo era stato dichiarato perento, a dimostrazione che la proposizione del ricorso aveva un effetto interruttivo meramente istantaneo e il termine prescrizionale decennale era nuovamente decorso prima dell'introduzione del giudizio dinanzi al giudice ordinario.
pagina 4 di 9 È stata in seguito fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni del 25.2.2025,
sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie tra le parti, previa concessione dei termini anticipati alle parti per deposito di memorie conclusionali.
A tale udienza la causa è stata riservata in decisione ed è stata emessa la presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Per quanto riguarda la decorrenza del termine di prescrizione, occorre premettere che,
con riferimento alla natura del diritto azionato, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte
di Cassazione con la sentenza n. 9147/2009, affermando che, stante la natura non autoesecutiva delle direttive europee n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, la omessa o tardiva trasposizione delle stesse comporta il diritto degli interessati al risarcimento dei danni il quale va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento della dell'obbligazione ex
lege dello Stato di natura indennitaria, trattandosi comunque di condotta non qualificabile come antigiuridica se non nell'ambito dell'ordinamento comunitario.
La Suprema Corte (v. Cass. nn. 10813, 10814, 17350, 17682 dell'anno 2011, n. 16104/13) ha evidenziato che il D. Lgs. n. 257/91 ha recepito la direttiva n. 82/76/CE limitatamente ai corsi di specializzazione iniziati nell'anno accademico 1991/92, rimanendo inalterata quindi l'inadempienza dello Stato italiano con riferimento a quei soggetti che avevano maturato i necessari requisiti per usufruire dei benefici comunitari a partire dal 1.1.1983 fino al termine dell'anno accademico 1990/1991.
Con la legge n. 370/99, entrata in vigore in data 27.10.1999, è stato riconosciuto il diritto alle borse di studio solamente in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, così escludendo implicitamente ma necessariamente tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione che non erano però state parti nel processo innanzi al TAR.
La Corte di Cassazione ha tuttavia ritenuto ingiustificata la disparità di trattamento operata dalla predetta norma rispetto ai principi dettati dalla direttiva 82/76 e comunque self
executing la disposizione di quest'ultima relativa al diritto di una equa remunerazione durante la frequenza del corso di specializzazione. Non ha invece ritenuto applicabile pagina 5 di 9 retroattivamente il D. Lgs. n. 257/91, che ha regolato in maniera innovativa e più vincolante le modalità di frequentazione dei corsi oggetto di remunerazione, al fine di non avvantaggiare indebitamente chi aveva già intrapreso la specializzazione. Pertanto, è stata ritenuta legittima la disapplicazione della limitazione soggettiva della norma poiché contraria ai principi espressi dalla direttiva comunitaria.
5. Con particolare riferimento all'eccezione di prescrizione, deve rilevarsi che è ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, di recente ribadito da Cass. n.
16452/2019 secondo cui: “a) «in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore
italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n.
82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi),
sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, il
diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità per
inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato, di natura indennitaria;
tale responsabilità -
dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico anche sul piano
dell'ordinamento interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito della ripartizione di cui
all'art. 1173 c. c. - va inquadrata nella figura della responsabilità "contrattuale", in quanto
nascente non dal fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì dall'inadempimento di un
rapporto obbligatorio preesistente, sicché il diritto al risarcimento del relativo danno è
soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10813 del
17/05/2011, Rv. 617336; tra le molte successive conformi: Sez. 3, Sentenza n. 10814 del 17/05/2011,
Rv. 617339; Sez. 3, Sentenza n. 17350 del 18/08/2011, Rv. 619123; Sez. 3, Sentenza n. 1917 del
09/02/2012, Rv. 621204; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628541; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184); b) «a seguito della tardiva ed incompleta
trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al
compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il
d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in
riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 10 gennaio
pagina 6 di 9 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11
della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in
favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo;
ne consegue che
tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da
quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento
alla normativa europea;
nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa
risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del
menzionato art. 11»”. Sono intervenute anche ulteriori pronunce che hanno ribadito i principi enunciati dalla sentenza sopra riportata n. 16452/2019 (v. Cass. n. 17619/2022 e n. 18640/2022).
Non è condivisibile quindi la tesi alternativa dell'appellata secondo cui il termine prescrizionale non potrebbe decorrere prima dell'entrata in vigore della legge n.266/2005.
Tale assunto è contrario sia al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, come sopra illustrato, sia al principio generale, avallato anche dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 24.3.2009 (C445-2006), secondo cui il termine di prescrizione di un azione risarcitoria nei confronti di uno Stato, basata sulla carente trasposizione di una direttiva, può
decorrere dalla data in cui i primi effetti lesivi sono emersi, anche in data antecedente alla corretta trasposizione della direttiva.
6. L'appello è fondato, sebbene la produzione del provvedimento con cui è stata dichiarata la perenzione sia inammissibile in quanto tardiva.
A fronte della formulazione dell'eccezione di avvenuta prescrizione, che, per quanto sopra,
risultava spirata in data 27.10.2009, l'attrice era onerata di fornire prova dell'esistenza di un atto idoneo non solo a interrompere istantaneamente la prescrizione ma anche a consentire che tale effetto si protraesse nel corso del tempo.
In questo senso non è sufficiente la mera introduzione di un giudizio amministrativo.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 17619/2022, hanno affermato che la proposizione del ricorso per l'introduzione di giudizio amministrativo, avente pagina 7 di 9 contenuto analogo a quello proposto dinanzi al giudice ordinario per far valere il diritto soggettivo al risarcimento del danno per il tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del
1975 e n. 76 del 1982, è atto idoneo a interrompere la prescrizione, con effetto interruttivo permanente legato al perdurare del giudizio amministrativo. La Corte ha poi precisato che l'effetto interruttivo permanente della prescrizione viene meno in caso di perenzione del giudizio amministrativo per inattività delle parti, restando fermo il solo effetto interruttivo istantaneo determinato dalla proposizione della domanda in quella sede, in quanto, in presenza di una situazione accostabile alla estinzione civilistica, trova applicazione in via analogica l'art. 2945, comma 3, c.c..
Parte attrice, tuttavia, pur avendo introdotto il giudizio davanti al giudice ordinario nell'anno 2015, ha prodotto un certificato di pendenza del giudizio alla data del 29.3.2012,
quindi già all'epoca non attuale, non sufficiente per accertare l'effetto interruttivo permanente.
A fronte della formulazione dell'eccezione di prescrizione, spettava infatti all'attrice dimostrare i fatti costitutivi della controeccezione consistente nella utile interruzione della prescrizione.
7. In accoglimento dell'appello quindi le domande di parte attrice devono essere integralmente rigettate.
Tenuto conto del recente intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulle questioni affrontate sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio tra la parte appellante e la parte appellata.
Anche con riferimento all'università le spese di lite, già CP_2 Controparte_2
compensate nel primo grado di giudizio, possono essere compensate anche in appello,
considerato che l'impugnazione non è stata rivolta nei confronti della stessa, ma notificata a integrazione del contraddittorio.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello rigetta tutte le domande di parte attrice;
2) Compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 25.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
pagina 9 di 9