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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 438/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione a domanda congiunta instaurato da
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Marconi n. 195, C.F. C.F._1
e
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Sempione n. 14, C.F. , C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Claudio Tasin (C.F. ), con C.F._3
domicilio eletto presso lo Studio di Trento, via S. Pietro n. 76, pec: Email_1
giusta procura ad litem conferita su supporto cartaceo e trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale ex art. 83/3 c.p.c. con il ricorso con l'intervento del
Pubblico Ministero CONCLUSIONI: Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 3 febbraio 2025, così come successivamente confermate all'udienza del 19 marzo 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 3 febbraio 2025, contenente anche la dichiarazione di non volersi riconciliare.
All'udienza del 19 marzo 2025, le parti hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “1) affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi Persona_1
i genitori con residenza prevalente presso l'abitazione della madre e le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
2) il padre eserciterà il diritto di visita con la figlia minore con le eseguenti modalità: • dal sabato Persona_1 mattina alla domenica sera a settimane alterne;
• due settimane anche non consecutive durante l'estate, da concorda-re tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
• una settimana durante le festività di Natale e di Pasqua alternati tra i genitori di anno in anno, ferma la possibilità per i genitori di accordarsi per diversi/maggiori periodi di permanenza;
• eventuali gravi impedimenti dei genitori o indisponibilità dei figli sa-ranno reciprocamente comunicati entro la sera precedente l'esercizio del di-ritto di visita;
• in caso di malattie dei bambini ovvero di ponti e festività da calendario, i genitori si confronteranno per verificare la disponibilità di uno dei due a coprire l'accudimento, ovvero se vi sia la disponibilità dei nonni;
ove nessuno abbia la possibilità di occuparsene, entrambi i genitori concorreranno al
50% al pagamento della baby-sitter; 3) disporre a carico del signor l'obbligo di Per_1
Per_ contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento alla madre di un assegno mensile per ciascun figlio di € 250,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) disporre a carico del padre il contributo del 50% delle spese straordinarie, tra le quali quelle mediche, scolastiche, dentistiche, sportive, di svago e buoni pasto, che sono state e saranno sostenute nell'interesse dei figli. Per importi unitariamente superiori ad € 200,00 dovranno essere previamente concordate e documentate, anche via sms, precisando come, e quest'ultimo deve rispondere entro 10 giorni, aderendo alla spesa oppure fornendo un motivato dissenso. Qualora la risposta non arrivasse, la spesa va intesa come approvata e quindi da ripartire;
se invece un genitore intende affrontare una spesa nonostante l'opposizione dell'altro, non avrà titolo a richiedere il rimborso della metà.
Nell'ipotesi in cui entrambe le parti dovessero sostenere delle spese per i figli, le stesse, nel medesimo termine potranno essere compensate. Il rimborso dovrà inoltre essere calcolato e corrisposto al netto di eventuali abbuoni e/o rimborsi e/o borse di studio, a seguito del calcolo degli stessi;
5) la signora continuerà a beneficiare degli assegni familiari Parte_1
ed la figlia si intenderà a carico della madre per la fruizione di ogni eventuale contributo pubblico e/o agevolazione erogata nell'interesse della famiglia;
6) ciascun genitore dovrà mettere a disposizione degli enti preposti le proprie dichiarazioni dei redditi se dovessero essere richieste o qualsiasi altro documento dovesse servire per la compilazione della domanda per l'Icef/Isee o per qualsiasi altra domanda volta alla richiesta di contributi e/o benefici economici nell'interesse della famiglia;
7) le parti autorizzano il rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio e il passaporto per sé stessi e per i figli, nonché eventuali viaggi dei figli all'estero per finalità turistiche;
8) spese compensate tra le parti”.
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole, né al buon costume o all'ordine pubblico.
Non ricorre, inoltre, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese, avendo le parti, per altro, raggiunto un accordo anche sulla regolamentazione delle stesse.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 3 febbraio 2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in data 1° settembre 2009 a Matera, atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Matera al N. 183 - P. II – S. A - Anno 2009).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 24-03-2025
Il giudice relatore Il Presidente
Laura Di Bernardi Luciano Spina