TRIB
Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/11/2025, n. 16735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16735 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario CA IL RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al 41334 /2021 promossa da:
( C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
( C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
(C.F.: . Controparte_3 P.IVA_3
Tutti rappresentati dall'Avv. Paolo Di Leo e dagli Avv.ti Marina Romanucci e Alfonsino Catalano
con Studio in Roma, via XXIV Maggio,43
◼ Indirizzi telematici
ATTORI
contro
(C.F.: ) Controparte_4 P.IVA_4
Rappresentata dall'Avv. Ludovica Franzini
con Studio in Roma, via Cosseria, 5
- Indirizzo telematico CONVENUTA
Contro
(C.F. ) CP_5 P.IVA_5
Rappresentata dall'Avv. Marialisa Taglienti e dall'Avv. Luisa Degli Angeli
con Studio n Bologna, via Indipendenza, 30
- Indirizzi telematici
- ER CH
Oggetto: risarcimento danni da perdita / sottrazione di merce.
Conclusioni:
All'udienza del 26 marzo 2025 il procuratore di parte attrice precisava le conclusioni richiamando quelle rassegnate nella prima memoria ex art. 183 VI co. c.p.c..
Il procuratore di parte convenuta si riportava agli scritti depositati in modalità telematica il 10 marzo 2025, letti in udienza.
Il procuratore della terza chiamata, si riportava alle conclusioni di cui alla prima memoria ex art. 183 VI co. c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le Compagnie attrici hanno agito in giudizio in via di surroga ex art. 1916 c.c., deducendo di aver indennizzato i soggetti assicurati a seguito del furto o dello smarrimento di diverse spedizioni di smartphone a loro affidate per il trasporto e successivamente non giunte a destinazione, in parte o integralmente.
Le attrici chiedevano l'accertamento della responsabilità contrattuale (ex art. 1693 c.c.) e/o extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) della e la condanna al risarcimento Controparte_4
del danno per l'importo di € 31.429,42, oltre accessori di legge.
Pag. 2 di 7 GE, costituitasi, negava ogni responsabilità diretta, attribuendo i sinistri esclusivamente alla sub-vettore contrattualmente incaricato per le consegne, chiedendone CP_5
l'autorizzazione alla chiamata in garanzia.
Con si costituiva eccependo, tra l'altro:
Carenza di legittimazione attiva delle attrici, per inidoneità delle cessioni dei diritti e per assenza di documentazione probatoria;
Prescrizione ai sensi dell'art. 2951 c.c., per difetto di atti interruttivi validi;
Mancata prova della responsabilità per gli ammanchi;
Inapplicabilità della colpa grave ai fini dell'esclusione del limite risarcitorio ex art. 1696 c.c.
Nel corso del giudizio:
Le parti hanno depositato memorie integrative ex art. 183 co. 6 c.p.c. (fasi 1-3), conclusionali e repliche.
Con All'udienza del 13.02.2024, il G.I. ha dato atto della produzione tardiva da parte di dell'eccezione formale sull'assenza delle cartoline di ritorno, con che ha depositato la CP_4
documentazione interruttiva completa (distinta, lettere, A.R.).
All'udienza del 26.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e chiesto i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
*****
Il Giudice, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene fondata la domanda attorea per le motivazioni che seguono:
Il rapporto dedotto in giudizio configura un contratto di trasporto di cose, regolato dagli artt.
1678 e ss. c.c., con particolare riferimento agli artt. 1693 c.c. (responsabilità per perdita o avaria della cosa) e 1696 c.c. (limite risarcitorio).
Il vettore risponde del danno alle cose salvo che provi che la perdita è derivata da caso fortuito, vizio o forza maggiore.
1. Sulla legittimazione attiva di parte attrice:
Pag. 3 di 7 Le attrici si dichiarano subentrate, ex art. 1916 c.c., nei diritti degli assicurati , CP_6
, a seguito di pagamento dell'indennizzo. CP_7 Controparte_8
Per avere diritto ad ottenere la ripetizione di quanto pagato, la giurisprudenza richiede che:
L'assicuratore dimostri di aver pagato l'indennizzo;
Il soggetto pagato fosse titolare del diritto al risarcimento;
Vi sia una surrogazione formalmente valida e opponibile.
La documentazione versata in atti (note di credito, fatture, lettere, documentazione assicurativa) dimostra che le attrici hanno effettivamente sopportato il costo del danno per conto dei mittenti e destinatari. Inoltre, il valore della merce è stato documentato con fatture e listini concordati.
La giurisprudenza recente conferma che in presenza di pagamento da parte dell'assicuratore e nota di credito emessa dal venditore al destinatario, la legittimazione sussiste anche in caso di trasferimento della proprietà al destinatario
Nel caso di specie, parte convenuta, a fronte dell'allegazione di parte attrice dell'inadempimento contrattuale, avrebbe dovuto fornire la prova liberatoria prevista, per la disciplina del contratto di trasporto, dall'art. 1693 c.c, della verificazione di un caso fortuito.
Infatti, limitandosi a sostenere che la responsabilità gravasse sul sub- Controparte_4
vettore, non ha dimostrato che lo smarrimento dei beni oggetto del trasporto, e il suo conseguente inadempimento contrattuale, si fossero verificati a causa di eventi imprevedibili e idonei a escludere la riconduzione del danno all'inadempimento dell'obbligo di custodia dei beni oggetto del contratto di trasporto gravante sul vettore.
Di conseguenza, deve affermarsi la responsabilità per inadempimento contrattuale della
Con e della quali vettori del contratto di trasporto in esame. Inoltre, deve altresì CP_4
affermarsi la loro colpa grave, con conseguente non applicazione della limitazione di responsabilità di cui all'art. 1696 c.c. per come esclusa dall'ultimo comma, alla luce del fatto che il vettore - quale operatore professionale - che non sia stato in grado di fornire spiegazione alcuna circa la perdita del bene né di chiarire come e quando la merce sia stata trafugata
Pag. 4 di 7 mentre era nella sua sfera di controllo, dimostra grave negligenza per non aver adoperato la dovuta cura nell'effettuare il trasporto.
Infine, anche riguardo alla chiamata in causa di si osserva che è incontestato il fatto CP_5
di aver stipulato un contratto di sub-trasporto con sia il fatto di essersi Controparte_4
trovata, in forza dello stesso, nella disponibilità dei beni oggetto del trasporto nel momento in cui si sono verificati gli eventi che hanno comportato l'inadempimento contrattuale.
Quindi, anche al rapporto contrattuale tra la terza chiamata e la convenuta, devono essere applicati i principi suddetti in materia di responsabilità da inadempimento del contratto di trasporto e i criteri di riparto dell'onere probatorio enunciati dalle Sezioni Unite in caso di inadempimento delle obbligazioni.
Con Infatti a fronte dell'allegazione dell'inadempimento effettuata da Controparte_4
avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza dei fatti modificativi o estintivi della pretesa di controparte e, nello specifico che lo smarrimento e il furto dei beni fosse derivato dalla verificazione di un caso fortuito.
Alla luce di ciò, è fondata la richiesta di manleva effettuata da parte convenuta nei confronti di
CP_5
Deve altresì ritenersi che legittimamente la compagnia di assicurazione abbia fatto riferimento, ai fini della quantificazione dell'indennizzo, al costo dei beni risultanti dalle fatture e riconoscere il diritto al risarcimento in misura corrispondente all'indennizzo corrisposto, così come richiesto dalle parti attrici.
La legittimazione attiva è dunque accertata.
2.Sulla eccezione di prescrizione (art. 2951 c.c.)
Con ha eccepito la prescrizione sia nei confronti delle attrici, sia in via di manleva nei confronti di CP_4
Tuttavia, come emerso in udienza del 13.02.2024, ha prodotto: CP_4
lettere interruttive riferite a ciascun DDT;
distinta postale di invio;
Pag. 5 di 7 Con ricevute di ritorno firmate da
Secondo giurisprudenza consolidata l'interruzione della prescrizione ex art. 2951 c.c. richiede una comunicazione scritta e prova dell'invio/ricezione, onere che qui appare assolto.
L'eccezione di prescrizione pertanto è respinta.
3.. Sulla responsabilità di e BRT CP_4
Con GE ha affidato il trasporto a come previsto contrattualmente da TIM, restando responsabile ex art. 1228 c.c. per fatto dell'ausiliario.
I sinistri sono stati attribuiti a furto e smarrimento durante la fase di consegna a cura esclusiva
Con di la quale aveva possesso esclusivo della merce al momento degli eventi.
Con La documentazione e la mancata ricostruzione puntuale degli eventi da parte di (es. mancanza di verbali, videosorveglianza, tracking GPS) configurano grave negligenza.
L'omessa ricostruzione del sinistro e la mancata adozione di misure minime di sicurezza costituiscono colpa grave.
. Per le considerazioni sin qui esposte la domanda attorea è meritevole di accoglimento con conseguente condanna di parte convenuta al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D,.M.55/2014,.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario come in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 41334/2021 R.G, ogni ulteriore o contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede
• Accoglie la domanda proposta da e Controparte_2 CP_1 [...]
Controparte_9
• Accerta la responsabilità contrattuale di ex artt. 1693 e 1228 c.c., Controparte_4
con colpa grave;
Pag. 6 di 7 • Condanna al pagamento in favore delle attrici dell'importo di € Controparte_4
31.429,42, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
• Condanna in qualità di sub-vettore, a manlevare per l'intero CP_5 CP_4
importo;
• Condanna in solido e alla rifusione delle spese di lite Controparte_4 CP_5
in favore delle attrici, che si liquidano in:
€ 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA.
Così è deciso.
Roma, 30 novembre 2025
Il Giudice Onorario
(CA IL RE)
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario CA IL RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al 41334 /2021 promossa da:
( C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
( C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
(C.F.: . Controparte_3 P.IVA_3
Tutti rappresentati dall'Avv. Paolo Di Leo e dagli Avv.ti Marina Romanucci e Alfonsino Catalano
con Studio in Roma, via XXIV Maggio,43
◼ Indirizzi telematici
ATTORI
contro
(C.F.: ) Controparte_4 P.IVA_4
Rappresentata dall'Avv. Ludovica Franzini
con Studio in Roma, via Cosseria, 5
- Indirizzo telematico CONVENUTA
Contro
(C.F. ) CP_5 P.IVA_5
Rappresentata dall'Avv. Marialisa Taglienti e dall'Avv. Luisa Degli Angeli
con Studio n Bologna, via Indipendenza, 30
- Indirizzi telematici
- ER CH
Oggetto: risarcimento danni da perdita / sottrazione di merce.
Conclusioni:
All'udienza del 26 marzo 2025 il procuratore di parte attrice precisava le conclusioni richiamando quelle rassegnate nella prima memoria ex art. 183 VI co. c.p.c..
Il procuratore di parte convenuta si riportava agli scritti depositati in modalità telematica il 10 marzo 2025, letti in udienza.
Il procuratore della terza chiamata, si riportava alle conclusioni di cui alla prima memoria ex art. 183 VI co. c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le Compagnie attrici hanno agito in giudizio in via di surroga ex art. 1916 c.c., deducendo di aver indennizzato i soggetti assicurati a seguito del furto o dello smarrimento di diverse spedizioni di smartphone a loro affidate per il trasporto e successivamente non giunte a destinazione, in parte o integralmente.
Le attrici chiedevano l'accertamento della responsabilità contrattuale (ex art. 1693 c.c.) e/o extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) della e la condanna al risarcimento Controparte_4
del danno per l'importo di € 31.429,42, oltre accessori di legge.
Pag. 2 di 7 GE, costituitasi, negava ogni responsabilità diretta, attribuendo i sinistri esclusivamente alla sub-vettore contrattualmente incaricato per le consegne, chiedendone CP_5
l'autorizzazione alla chiamata in garanzia.
Con si costituiva eccependo, tra l'altro:
Carenza di legittimazione attiva delle attrici, per inidoneità delle cessioni dei diritti e per assenza di documentazione probatoria;
Prescrizione ai sensi dell'art. 2951 c.c., per difetto di atti interruttivi validi;
Mancata prova della responsabilità per gli ammanchi;
Inapplicabilità della colpa grave ai fini dell'esclusione del limite risarcitorio ex art. 1696 c.c.
Nel corso del giudizio:
Le parti hanno depositato memorie integrative ex art. 183 co. 6 c.p.c. (fasi 1-3), conclusionali e repliche.
Con All'udienza del 13.02.2024, il G.I. ha dato atto della produzione tardiva da parte di dell'eccezione formale sull'assenza delle cartoline di ritorno, con che ha depositato la CP_4
documentazione interruttiva completa (distinta, lettere, A.R.).
All'udienza del 26.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e chiesto i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
*****
Il Giudice, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene fondata la domanda attorea per le motivazioni che seguono:
Il rapporto dedotto in giudizio configura un contratto di trasporto di cose, regolato dagli artt.
1678 e ss. c.c., con particolare riferimento agli artt. 1693 c.c. (responsabilità per perdita o avaria della cosa) e 1696 c.c. (limite risarcitorio).
Il vettore risponde del danno alle cose salvo che provi che la perdita è derivata da caso fortuito, vizio o forza maggiore.
1. Sulla legittimazione attiva di parte attrice:
Pag. 3 di 7 Le attrici si dichiarano subentrate, ex art. 1916 c.c., nei diritti degli assicurati , CP_6
, a seguito di pagamento dell'indennizzo. CP_7 Controparte_8
Per avere diritto ad ottenere la ripetizione di quanto pagato, la giurisprudenza richiede che:
L'assicuratore dimostri di aver pagato l'indennizzo;
Il soggetto pagato fosse titolare del diritto al risarcimento;
Vi sia una surrogazione formalmente valida e opponibile.
La documentazione versata in atti (note di credito, fatture, lettere, documentazione assicurativa) dimostra che le attrici hanno effettivamente sopportato il costo del danno per conto dei mittenti e destinatari. Inoltre, il valore della merce è stato documentato con fatture e listini concordati.
La giurisprudenza recente conferma che in presenza di pagamento da parte dell'assicuratore e nota di credito emessa dal venditore al destinatario, la legittimazione sussiste anche in caso di trasferimento della proprietà al destinatario
Nel caso di specie, parte convenuta, a fronte dell'allegazione di parte attrice dell'inadempimento contrattuale, avrebbe dovuto fornire la prova liberatoria prevista, per la disciplina del contratto di trasporto, dall'art. 1693 c.c, della verificazione di un caso fortuito.
Infatti, limitandosi a sostenere che la responsabilità gravasse sul sub- Controparte_4
vettore, non ha dimostrato che lo smarrimento dei beni oggetto del trasporto, e il suo conseguente inadempimento contrattuale, si fossero verificati a causa di eventi imprevedibili e idonei a escludere la riconduzione del danno all'inadempimento dell'obbligo di custodia dei beni oggetto del contratto di trasporto gravante sul vettore.
Di conseguenza, deve affermarsi la responsabilità per inadempimento contrattuale della
Con e della quali vettori del contratto di trasporto in esame. Inoltre, deve altresì CP_4
affermarsi la loro colpa grave, con conseguente non applicazione della limitazione di responsabilità di cui all'art. 1696 c.c. per come esclusa dall'ultimo comma, alla luce del fatto che il vettore - quale operatore professionale - che non sia stato in grado di fornire spiegazione alcuna circa la perdita del bene né di chiarire come e quando la merce sia stata trafugata
Pag. 4 di 7 mentre era nella sua sfera di controllo, dimostra grave negligenza per non aver adoperato la dovuta cura nell'effettuare il trasporto.
Infine, anche riguardo alla chiamata in causa di si osserva che è incontestato il fatto CP_5
di aver stipulato un contratto di sub-trasporto con sia il fatto di essersi Controparte_4
trovata, in forza dello stesso, nella disponibilità dei beni oggetto del trasporto nel momento in cui si sono verificati gli eventi che hanno comportato l'inadempimento contrattuale.
Quindi, anche al rapporto contrattuale tra la terza chiamata e la convenuta, devono essere applicati i principi suddetti in materia di responsabilità da inadempimento del contratto di trasporto e i criteri di riparto dell'onere probatorio enunciati dalle Sezioni Unite in caso di inadempimento delle obbligazioni.
Con Infatti a fronte dell'allegazione dell'inadempimento effettuata da Controparte_4
avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza dei fatti modificativi o estintivi della pretesa di controparte e, nello specifico che lo smarrimento e il furto dei beni fosse derivato dalla verificazione di un caso fortuito.
Alla luce di ciò, è fondata la richiesta di manleva effettuata da parte convenuta nei confronti di
CP_5
Deve altresì ritenersi che legittimamente la compagnia di assicurazione abbia fatto riferimento, ai fini della quantificazione dell'indennizzo, al costo dei beni risultanti dalle fatture e riconoscere il diritto al risarcimento in misura corrispondente all'indennizzo corrisposto, così come richiesto dalle parti attrici.
La legittimazione attiva è dunque accertata.
2.Sulla eccezione di prescrizione (art. 2951 c.c.)
Con ha eccepito la prescrizione sia nei confronti delle attrici, sia in via di manleva nei confronti di CP_4
Tuttavia, come emerso in udienza del 13.02.2024, ha prodotto: CP_4
lettere interruttive riferite a ciascun DDT;
distinta postale di invio;
Pag. 5 di 7 Con ricevute di ritorno firmate da
Secondo giurisprudenza consolidata l'interruzione della prescrizione ex art. 2951 c.c. richiede una comunicazione scritta e prova dell'invio/ricezione, onere che qui appare assolto.
L'eccezione di prescrizione pertanto è respinta.
3.. Sulla responsabilità di e BRT CP_4
Con GE ha affidato il trasporto a come previsto contrattualmente da TIM, restando responsabile ex art. 1228 c.c. per fatto dell'ausiliario.
I sinistri sono stati attribuiti a furto e smarrimento durante la fase di consegna a cura esclusiva
Con di la quale aveva possesso esclusivo della merce al momento degli eventi.
Con La documentazione e la mancata ricostruzione puntuale degli eventi da parte di (es. mancanza di verbali, videosorveglianza, tracking GPS) configurano grave negligenza.
L'omessa ricostruzione del sinistro e la mancata adozione di misure minime di sicurezza costituiscono colpa grave.
. Per le considerazioni sin qui esposte la domanda attorea è meritevole di accoglimento con conseguente condanna di parte convenuta al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D,.M.55/2014,.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario come in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 41334/2021 R.G, ogni ulteriore o contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede
• Accoglie la domanda proposta da e Controparte_2 CP_1 [...]
Controparte_9
• Accerta la responsabilità contrattuale di ex artt. 1693 e 1228 c.c., Controparte_4
con colpa grave;
Pag. 6 di 7 • Condanna al pagamento in favore delle attrici dell'importo di € Controparte_4
31.429,42, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
• Condanna in qualità di sub-vettore, a manlevare per l'intero CP_5 CP_4
importo;
• Condanna in solido e alla rifusione delle spese di lite Controparte_4 CP_5
in favore delle attrici, che si liquidano in:
€ 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA.
Così è deciso.
Roma, 30 novembre 2025
Il Giudice Onorario
(CA IL RE)
Pag. 7 di 7