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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/09/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale, così composto:
Dott. Lucia Schiaretti Presidente relatore
Dott. Michele Sirgiovanni Giudice
Dott. Costanza Comunale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 941/2025 promossa congiuntamente tra le parti:
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. DAVIDE MELONE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore e
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. FULVIA Parte_2 C.F._2
BONI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Parti private: hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di trattazione scritta del 17.09.2025.
Pubblico Ministero: «Visto» del 29.07.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.07.2025, i coniugi e anno Parte_1 Parte_2 proposto domanda congiunta di separazione personale, dando atto di essersi sposati in Prato il
1 02.10.1988, con rito concordatario, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
Nelle note scritte sostitutive, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato la documentazione richiesta dal Giudice ed hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi;
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine al mantenimento da parte del padre della figlia Per_1
nata il [...], maggiorenne e non economicamente indipendente, che rimarrà a vivere con
[...] il padre presso la casa coniugale, rileva il Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-septies c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse della figlia a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale dai genitori, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi.
Essendo il figlio , nato il [...], maggiorenne ed economicamente indipendente, Per_2 null'altro vi è da provvedere.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 sposati in Prato il 02.10.1988 con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Prato al n. 478, Parte 2, Serie A, anno 1988;
B) omologa l'accordo delle parti relativo alla separazione e per l'effetto così dispone:
1) La figlia - studentessa al secondo anno di medicina - ancora non economicamente Per_1 indipendente, continuerà ad abitare nella casa coniugale posta in Prato Via dei Sassoli n.
5 insieme al padre il quale provvederà al mantenimento della stessa;
la madre provvederà al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 100% (tasse universitarie , cure mediche straordinarie , spese ludiche ecc);
2 4) L'assegno unico INPS sarà percepito dal padre;
C) prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulle seguenti condizioni:
2) con il presente atto, a fronte del credito da lavoro vantato dal marito nonché a titolo sistemazione definitiva di ogni questione patrimoniale relativa ai rapporti economici della famiglia, la sig.ra cederà e trasferirà con atto notarile immediatamente dopo Parte_2 il deposito del decreto di omologa, al sig. la sua quota di proprietà nella misura Parte_1 del 50% dell'immobile adibito a casa coniugale e precisamente : appartamento per civile abitazione posto al piano terra del suddetto edificio con ingresso condominiale da Via dei
Sassoli n. 5, composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, bagno, due camere oltre a vano cantina e servizio igienico sottostanti, collegati direttamente all'appartamento da scala interna posta nel soggiorno. Confini: parti condominiali per più lati, Via dei Sassoli, s.s.a.; * posto auto scoperto di circa mq. 12 (dodici) con accesso da Via M. Nistri n. 45, e precisamente il quinto a sinistra per chi entra da detta Via. Confini: parti condominiali, proprietà CP_1 proprietà s.s.a. All'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Prato - Territorio, CP_2
Catasto Fabbricati di detto Comune - quanto sopra descritto risulta censito, in giusto conto, nel foglio di mappa 49 particelle: * 343 sub. 543, categoria A/2, classe 3, vani 5, superficie catastale mq. 110, Rendita Euro 477,72 (appartamento), giusta variazione per migliore rappresentazione grafica del 16 ottobre 2024 Pratica n. PO0048984. Si precisa che la suddetta rendita è stata proposta ai sensi del D.M. 701 del 1994 per cui le parti dichiarano di volersi avvalere delle previsioni di cui all'art. 12 legge 13 maggio 1988 n. 154 e successive modifiche;
* 343 sub. 519, categoria C/6, classe 1, consistenza e superficie catastale mq. 12, Rendita Euro
41,52 (posto auto).
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985 n. 52: si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie in scala 1:200, depositate in Catasto, Tutto cio' al fine di transigere e definire qualsiasi rapporto di tipo patrimoniale- familiare tra le parti, le quali con la presente sottoscrizione del presente atto, dichiarano risolta qualsiasi questione patrimoniale tra loro pendente alla data odierna, rinunciando altresì ad ogni azione civile/penale l'uno nei confronti dell'altro. Le spese notarili e tecniche per il trasferimento del bene saranno sostenute a metà tra le parti.
3) La sig.ra trasferirà la propria residenza altrove con libero diritto di accedere Pt_2 all'immobile per frequentare la figlia e a tal proposito il sig. ne consentirà Per_1 Pt_1
l'accesso.
Spese legali compensate.
3 D) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
E) nulla sulle spese.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del giorno 17.09.2025 su relazione del Pres. dott. Lucia
Schiaretti.
Il Presidente
dott. Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex d. lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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