CGT2
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 114/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACALONE GIOVANNI, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 745/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Asti - Viale Alla Vittoria, 131 14100 Asti AT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ASTI sez. 1 e pubblicata il 15/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7L012L00544 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Conclusioni parte appellante riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento n. T7L012L00544/2020 in ragione della sua illegittimità e/o infondatezza, disponendo i consequenziali provvedimenti anche in ordine alla condanna alle spese, competenze ed onorari di giudizio.
Conclusioni parte appellata Direzione Provinciale di Asti
1) nel merito, il rigetto dell'appello di Parte in quanto infondato in fatto e in diritto, per l'effetto confermando integralmente la sentenza di primo grado CGT di Asti n. 11/01/2023, dep. il 15/02/2023 e l'avviso di accertamento n. T7L012L00544/2020;
2) la condanna dell'Appellante al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Al contribuente Ricorrente_1 era notificato dalla Direzione provinciale di Asti l'avviso di accertamento n. T7L012L00544/2020 per l'anno di imposta 2015, tale atto trova genesi nel precedente avviso di accertamento n. T7E030602307/2020 emesso nei confronti della società Società_1
SRL, della quale il contribuente risulta essere legale rappresentante nonchè detentore del
55% delle quote del capitale sociale. L'accertamento alla società era preceduta da una verifica fiscale generale svolta dai funzionari incaricati della DP I di Torino e conclusa con PVC 423/2020, la società
Società_1 S.r.l. esercita attività di “Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica” – fa parte di un gruppo di aziende collegate dal medesimo centro di interessi economici e controllate, direttamente o indirettamente, dai signori Ricorrente_1 e Nominativo_2. Le società collegate Società_2 S.r.l., Società_4 S.r.l., e.Società_5 S.r.l. e Società_6 S.r.l., alcune delle quali sfornite della pur minima dotazione di personale e risorse adeguate all'esecuzione delle prestazioni fatturate, secondo l'Ufficio sono state impiegate strumentalmente per la realizzazione di uno schema fraudolento finalizzato alla deduzione di costi fittizi.
All'esito delle operazioni di controllo, i verificatori hanno contestato la natura fittizia della società “Società_1 Srl”, gestita al solo scopo di pianificare per il “gruppo societario” la minimizzazione del carico fiscale delle varie società del “gruppo”, stante l'assenza di idonea documentazione comprovante l'effettività delle prestazioni erogate nei confronti delle altre società del gruppo dei servizi spesati, la loro utilità e riconducibilità all'attività d'impresa della “Società_1 Srl”. Nei confronti della società erano formulati i seguenti rilievi:
1. Inesistenza della società a fronte di numerosi e gravi elementi riscontrati in sede istruttoria tra cui l'inesistenza di una sede legale effettiva, la totale assenza - di una struttura idonea a esercitare un'attività
d'impresa di tale complessità tecnica – di lavoratori dipendenti ovvero collaboratori esterni - di una comunicazione all'esterno attraverso mezzi digitali (sito web, social media) o analogici - di beni strumentali per l'espletamento dell'attività - di idonea documentazione comprovante le prestazioni erogate e i costi contabilizzati.
2. Inesistenza delle prestazioni fatturate a fronte della totale incongruenza fra le prestazioni fatturate da Società_1 S.r.l. e le risorse a disposizione della stessa, sia in termini di professionalità presenti che di unità lavorative disponibili, nonché della totale mancanza di documentazione extracontabile a riprova dell'effettività delle prestazioni fatturate, come confermato dalle attività di verifica svolte nei confronti dei clienti collegati al
“gruppo societario”.
3. Inesistenza del Progetto per Ricerca e Sviluppo “PROGETTO_1”, a fronte dell'accertamento di numerosi indizi, gravi precisi e concordanti in tal senso, e dell'insussistenza della documentazione prodotta circa la dimostrazione dell'attività svolta, con disconoscimento del credito per R&S ex art. 3, D.L. 145/2013 per un importo di € 197.529,00, recuperato con separato atto di recupero crediti.
4. Inesistenza dei costi correlati alle prestazioni attive fatturate (per complessivi € 561.600,00) nell'anno oggetto del presente controllo, a ulteriore riprova della sostanziale inesistenza ed inoperatività della Società, in quanto è dato di esperienza comune che la produzione di ricavi generi costi correlati, seppur minimi.
5. Costi per operazioni oggettivamente inesistenti, in particolare spese per prestazioni di servizi e acquisti di servizi diversi, relativi alle fatture ricevute da Società_6 S.r.l. con riguardo alla realizzazione della piattaforma denominata “PROGETTO_1 ”, per un importo complessivo di € 360.000,00, seppur le spese effettivamente fatturate risultino pari a € 190.000,00, come emerge dalle risultanze della banca dati “speso metro integrato” di cui al D.L. 78/2010, cfr. pag. 39 e 40 del PVC. A tale importo occorre aggiungere la quota parte di compensi e contributi previdenziali corrisposti all'amministratore, relativa all'attività prestata per la realizzazione della piattaforma “PROGETTO_1”, per complessivi € 81.971,00.
6. Costi non deducibili per carenza del requisito di inerenza per complessivi € 295.116,00 relativi a spese per immobili, spese per autoveicoli e spese personali dell'amministratore, spese commerciali varie.
In conclusione, l'Ufficio DP I di Torino accertava in capo alla società Società_1 Srl:
-la non spettanza del credito di imposta per attività di Ricerca & Sviluppo ex art. 3, D.L. 145/2013 per
€ 197.529,00 utilizzato in compensazione di altre imposte e contributi, recuperato con separato atto di recupero crediti.
-una maggiore Iva dovuta pari a € 48.964,00, indebitamente detratta. Tale importo è costituito da € 41.800,00, corrispondente all'imposta detratta in relazione agli acquisti relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti fatturate dalla Società_6, per un imponibile di € 190.000,00, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 21, comma 7, del DPR n. 633/72. Il restante valore, pari a € 7.164,00, corrisponde all'Iva indebitamente detratta afferente le ulteriori spese riconducibili alla sfera personale dell'amministratore unico,
Ricorrente_1.
Dall'attività di verifica posta in essere, l'Ufficio di Torino I ha constatato che, per l'anno d'imposta 2015, la Società Società_1 Srl non ha svolto alcuna effettiva attività d'impresa nei confronti dei citati clienti, ma ha emesso documenti fiscali al solo fine di creare indebiti benefici per gli stessi, in termini di creazione fittizia di crediti d'imposta per R&S e deduzione di costi, considerata altresì la mancanza di operatività della società, l'Ufficio
Controlli della DP di Asti ha ritenuto che le citate operazioni siano state poste in essere anche al fine di far conseguire un provento illecito al sig. Ricorrente_1. Qualificando di conseguenza il corrispettivo ritratto quale
“provento illecito”, con l'atto impositivo in oggetto, n. T7L012L00544/2020 emesso nei confronti del sig. Ricorrente_1, l'Ufficio Controlli della DP di Asti ha recuperato a tassazione l'importo di € 90.241,03, in applicazione dell'art. 14, comma 4, L. 537/1993 che considera la ricchezza di origine illegale, nel momento in cui non sia classificabile nelle altre categorie di cui all'art. 6, co. 1, DPR 917/86, comunque oggetto di obbligazione tributaria inquadrabile nella categoria dei redditi diversi di cui all'art. 67 TUIR. Con irrogazione delle corrispondenti sanzioni e calcolo degli interessi dovuti.
La successiva procedura di accertamento con adesione si concludeva negativamente e il sig. Ricorrente_1 presentava ricorso avverso il predetto atto sulla base dei seguenti motivi:
I. Premessa circa l'origine dell'accertamento personale del sig. Ricorrente_1 dagli accertamenti emessi nei confronti della società “Società_1 Srl” ricadenti nell'ambito di competenza territoriale dell'Ufficio DP I di Torino e conseguentemente della CT di Torino.
II. Le ragioni della insostenibilità dell'assunto per cui la “Società_1” sarebbe soggetto sostanzialmente inesistente. Infondatezza dei rilievi relativi a operazioni con parti asseritamente “correlate”. Essendo dinnanzi a società esistenti da decenni che collaborano tra di loro ognuna con la propria specifica competenza, specializzazione di settore, propri dipendenti e propri soci. Inoltre, il dott. Ricorrente_1 ed il Dott. Nominativo_2 sarebbero soggetti autonomi tra loro e non legati da vincoli di parentela. III. Infondatezza della pretesa inesistenza giuridica della società. Secondo parte ricorrente l'assenza di personale dipendente ovvero collaboratori esterni non pregiudicherebbe l'attività tecnica svolta dal signor Ricorrente_1, il quale possiederebbe tutte le competenze specifiche nel campo delle attività tecnologhe svolte. Non vi sarebbero incongruenze nelle giornate lavorate posto che l'Ufficio ha considerato una giornata lavorativa pari a 8 ore anziché le 12 effettivamente lavorate (inclusi sabati e festivi). Infine, non vi sarebbero incongruità nel lavoro prestato dalla società ricorrente per mezzo del sig. Ricorrente_1 presso altre società, alcune delle quali amministrate da quest'ultimo, posto che non vi è un divieto normativo in tal senso e che si sarebbe ottenuto lo stesso risultato qualora il signor Ricorrente_1 avesse prestato la propria attività in qualità di libero professionista.
IV. Effettività delle prestazioni rese per le società e.Società_5 S.r.l., Società_2 S.r.l., Società_6 S.r.l., Show.it Srl e Società_8
SpA. Le prestazioni rese per tali società sarebbero coerenti con le pattuizioni contrattualmente previste e le remunerazioni sarebbero congrue con il tipo di attività svolta.
V. Effettività e contenuto innovativo del progetto “PROGETTO_1”. La documentazione prodotta dimostrerebbe l'effettiva realizzazione del progetto “PROGETTO_1” come da fatture rese dal fornitore Società_6 S.r.l. Inoltre, l'Ufficio avrebbe erroneamente disconosciuto il credito senza effettuare valutazioni di carattere tecnico-scientifico sul lavoro svolto. Infine, Parte ricorrente contesta l'impossibilità di godere dell'agevolazione qualora i costi per l'attività di R&S fosse sostenuta tra società controllate o di cui hanno il controllo, ex art. 4, lett. c) del D.I. 27/05/2015.
VI. La piena eleggibilità ai fini della fruizione del credito di imposta alle prestazioni rese dalla “Società_6 Srl”.
VII. Infondatezza della pretesa dell'Ufficio di Asti nell'imputare in capo al Dott. Ricorrente_1 quale persona fisica e legale rappresentante della società “Società_1”, “non meglio identificati redditi da proventi illeciti collegati al presunto vantaggio fiscale che avrebbero asseritamente ritratto le società clienti con riferimento alle operazioni attive poste in essere dalla “Società_1”.”
La Direzione Provinciale di Asti si costituiva in giudizio evidenziando al contempo come la (ex)
CT di Torino e la (ex) CTR del Piemonte avessero già emesso sentenze favorevoli alle tesi erariali - in particolare in punto operatività della società Società_1 Srl - per analoghe questioni relative alle precedenti annualità.
La CGT di primo grado di Asti, con la sentenza n. 11/01/2023, depositata il 15/02/2023 ha respinto il ricorso ritenendolo infondato, con condanna della parte Ricorrente alle spese di lite per l'importo di
€ 4.500,00 oltre accessori di legge. I giudici di prime cure hanno così motivato la propria decisione:
“Il ricorso appare infondato e va pertanto respinto. L'inesistenza di una sede legale effettiva, l'assenza di una struttura idonea ad esercitare un'attività di impresa, l'assenza di lavoratori dipendenti o di collaboratori esterni, l'assenza di idonea documentazione comprovante le prestazioni erogate e i costi contabilizzati, la sostanziale assenza di beni strumentali per lo svolgimento dell'attività, la totale incongruenza tra le prestazioni fatturate da Società_1 S.r.l. e le risorse a disposizione della stessa, l'inesistenza del progetto per ricerca e sviluppo “PROGETTO_1”, l'inesistenza dei costi correlati alle prestazioni attive fatturate, costi per operazioni oggettivamente inesistenti relativamente alla fatture ricevute da Società_6 S.r.l., costi non deducibili per carenza del requisito di inerenza in riferimento a spese per immobili ed autoveicoli, spese personali dell'amministratore e spese commerciali varie, appaiono operazioni poste in essere anche al fine di far conseguire un provento illecito al ricorrente. D'altra parte, su analoghe questioni riguardanti le società Società_2 S.r.l., Società_6 S.r.l., Società_9 S.r.l., Società_1 S.r.l., sono già intervenute sentenze della CT di Torino e Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte favorevoli all'Ufficio (cfr. doc. 5-6-7-8-9 resistente), nonché la sopra citata sentenza del Tribunale di Milano (doc. 10 resistente).
Orbene, rileva la Corte che l'articolo 14 comma 4 L. 537/1993 recita: 'Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo [...]. Inoltre, l'articolo 36, comma 34 bis, del D.L. n. 223/2006 prevede che '[...] i proventi illeciti ivi indicati qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo
6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi'. Nel caso di specie è pertanto da ritenere che il ricorrente abbia conseguito un corrispettivo illecito correttamente commisurato dall'Ufficio in una percentuale del risparmio fiscale ottenuto dai destinatari delle fatture, quantificato nella misura del 20% visto il numero dei beneficiari coinvolti ed il vantaggio fiscale pari all'aliquota dell'IVA risparmiata. In effetti,
i proventi illeciti conseguiti vanno ricompresi, ex articolo 14 comma 4 L. 537/1993, nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6 TUIR, ovvero nella categoria dei redditi diversi di cui agli artt. 67 e seguenti del TUIR, con conseguente assoggettamento a tassazione in capo a chi ne ha beneficiato, nella fattispecie il ricorrente quale soggetto che materialmente poteva gestire la predetta Società_1 S.r.l. Il ricorso appare dunque infondato, né parte ricorrente ha dato prova, come invece le incombeva, dei propri assunti difensivi sull'effettività delle prestazioni erogate nei confronti delle altre società del gruppo, sulla loro utilità
e riconducibilità all'attività di impresa”.
Il contribuente propone appello deducendo come motivi:
1. La sentenza impugnata risulta corredata da una motivazione meramente apparente e/o comunque apodittica.
In tale vizio di motivazione l'appellante ricomprende le tesi in diritto e in fatto esposti nel ricorso introduttivo e riferibili per titoli: contestazioni sull'operato della società Società_1 e non sulla natura dei redditi attribuiti al contribuente, i maggiori ricavi costituiscono onere probatorio in capo all'Ufficio come anche il vantaggio personale attribuito al contribuente che è rimasto indimostrato, autonomia delle società collegate ed effettiva operatività della società Società_1, non definitività delle pronunce riguardanti le società.
L'Ufficio contro deduce per la conferma della sentenza di primo grado.
Con memoria illustrativa il contribuente segnala che nessuna delle sentenze citate dall'Ufficio è divenuta irrevocabile, indica l'opportunità di una sospensione del presente procedimento ai sensi art. 39 D.
Lgs 546/1992 in attesa della definizione in Cassazione dell'accertamento societario (CGT II Grado per il
Piemonte n. 329/02/2024). Conferma le conclusioni già assunte.
Alla pubblica udienza il difensore appellante insiste nella richiesta di sospensione, l'Ufficio si oppone alla richiesta di sospensione, nel merito insiste per la conferma della sentenza appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istanza di sospensione è da respingere in quanto fattispecie non prevista dall'art. 39 D.Lgs 54/1992.
L'accertamento nei confronti del contribuente è diretta conseguenza del controllo effettuato dall'Ufficio controlli della DP I di Torino con gli avvisi di accertamento n. T7E030602307/2020 e recupero crediti n. T7ECR0600287/2020 emessi nei confronti della società “Società_1 SRL” - nella quale il Contribuente risulta legale rappresentante nonché socio nella misura del 55%, imputando al Sig. Ricorrente_1 , ex art. 38 DPR 600/73, proventi illeciti, per l'importo di € 90.241,00, qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 TUIR come previsto dall'art. 14, comma 4, L. n. 537/93.
L'attività istruttoria nei confronti della “Società_1 Srl”, le società Società_2 S.r.l., Società_6 S.r.l., MPartners S. r.l. e di accertamento è stata svolta dal diverso Ufficio della Direzione provinciale I di Torino e sono già intervenute sentenze della CT di Torino e Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte favorevoli all'Ufficio, non ancora definitive, nonché la sentenza del Tribunale di Milano in sede penale.
La sentenza di primo grado non può pertanto essere censurata di motivazione carente o apparente ove ha valorizzato quegli elementi indiziari e probatori rilevati nei confronti della società Società_1 ( “L'inesistenza di una sede legale effettiva, l'assenza di una struttura idonea …, l'assenza di lavoratori dipendenti …,
l'assenza di idonea documentazione …, la totale incongruenza tra le prestazioni fatturate …, l'inesistenza del progetto per ricerca e sviluppo ) per dedurne ulteriormente che le operazioni sono state poste in essere da ci materialmente poteva gestire la predetta società “anche al fine di far conseguire un provento illecito al ricorrente e che nel caso di specie è pertanto da ritenere che il ricorrente abbia conseguito un corrispettivo illecito correttamente commisurato dall'Ufficio ...”.
Sull'imputazione di presunti maggiori redditi in capo al legale rappresentante per i quali l'onere probatorio ricadeva integralmente sull'Ufficio, la sufficienza di tutto il materiale probatorio versato in atti, discende da una autonoma verifica sulle premesse fondanti le pretese erariali, quali l'asserita inesistenza delle operazioni attive piuttosto che l'inesistenza del progetto “PROGETTO_1 – Avatar come d'altronde rilevato dai giudici competenti per i rilievi societari.
Anche sulla commisurazione dei proventi illeciti ai sensi dell'art. 14 comma 4 L. 537/1993, interpretato in base all'articolo 36, comma 34 bis, del D.L. n. 223/2006 prevede che '[...] i proventi illeciti ivi indicati qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi'”, poiché le fatture emesse da Società_1 e relative a operazioni inesistenti sono volte a far realizzare un indebito vantaggio fiscale ai destinatari delle stesse, discende che anche il “soggetto che materialmente poteva gestire la predetta società Società_2 di Società_1 srl”, nella persona del sig. Ricorrente_1, abbia comunque incassato un determinato corrispettivo, qualificato conseguentemente illecito, che è stato commisurato in una percentuale del risparmio fiscale ottenuto dai destinatari delle fatture, non potendosi verosimilmente quantificare in misura pari ai ricavi fittizi. In ragione dei consolidati canoni ermeneutici posti dalla Corte di Cassazione a nulla rileva la regolarità contabile della società “Società_1 srl” quale indice di effettività delle operazioni svolte, evidenziato che la stessa società Società_1 Srl non ha concretamente nemmeno dichiarato alcun reddito d'impresa imponibile (avendo dichiarato una perdita), a fronte dell'emissione di fatture per € 483.644 (volume d'affari dichiarato al rigo VE50) nell'ambito di un'attività meramente cartolare che ha creato indebiti vantaggi fiscali per le società clienti.
In particolare, con l'accertamento impugnato l'Ufficio Controlli della DP di Asti, esaminati i molteplici e oggettivi elementi posti a base della pretesa impositiva manifestata nei confronti della società Società_1 Srl dalla DP I di TORINO, ha ricostruito i proventi illeciti imputabili al sig. Ricorrente_1 sviluppando il ragionamento logico- giuridico derivante dalla complessa e approfondita attività istruttoria svolta, in base alla quale è risultato che:
-per l'anno d'imposta 2015 la società “Società_1 Srl” non ha effettuato concretamente alcuna attività d'impresa nei confronti dei clienti evidenziati ma esclusivamente al fine di creare indebiti vantaggi fiscali per gli stessi, nonché in termini di creazione fittizia dei crediti di imposta Ricerca & Sviluppo e deduzione dei costi;
-in merito alle fatture emesse per operazioni inesistenti sono risultate le società clienti con i relativi importi, come indicati nella tabella a pag. 11,12 delle controdeduzioni dell'Ufficio, per un TOTALE 475.100,00
104.522,00, -l'Ufficio ha ritenuto che le citate operazioni siano state realizzate anche al fine di far conseguire un provento al sig. Ricorrente_1, giudicato illecito vista l'origine delle somme;
-ritenuto che il provento illecito non può ragionevolmente quantificarsi in misura pari ai ricavi fittizi, ma ben può razionalmente essere commisurato al risparmio fiscale assicurato ai destinatari delle fatture, quantificato nel 20%, visto il numero dei soggetti beneficiari coinvolti, oltreché tenuto conto che il “vantaggio fiscale” tradizionalmente risulta pari all'aliquota IVA risparmiata grazie alle false fatturazioni, qui applicata nella misura del 20%;
-il provento illecito imputato al sig. Ricorrente_1 è stato calcolato, sulla base del beneficio fiscale assicurato agli utilizzatori, come segue: Imponibile fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti € 475.100,00, Ires relativa (27,5% di € 475.100,00) € 130.625,25; Irap relativa € 18.528,90; Iva
Relativa € 104.522,00; Credito R&S inesistente € 197.529,00 - Totale Vantaggi Fiscali € 451.205,15, Provento illecito conseguito da Ricorrente_1 (20% di € 451.205,15) € 90.241,03.
Ai sensi dell'art. 38 TUIR, la rettifica della dichiarazione delle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo, è possibile desumere l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Nel caso di specie la società Società_1 Srl, sebbene abbia dichiarato un utile civilistico di € 30.465,00, per effetto delle variazioni in diminuzione apportate in dichiarazione, non ha generato un reddito imponibile bensì una perdita.
Il beneficio fiscale in termini di imposte risparmiate viene conseguito dalle società utilizzatrici le false fatture mentre l'emittente ne ricava un “prezzo del reato” sotto forma, appunto, di corrispettivo o provento illecito frutto presumibilmente di accordi tra i soggetti coinvolti. Ed è proprio tale corrispettivo che l'Amministrazione
Finanziaria ha legittimamente il diritto di sottoporre a tassazione. I proventi così descritti, considerati proventi derivanti da fatti, atti, attività qualificabili illecite, sono ricompresi, ai sensi dell'art. 14, co. 4, L. 537/1993 nelle categorie di reddito di cui all'art. 6 TUIR, ovvero nella categoria dei redditi diversi di cui agli artt. 67 e seguenti del TUIR, e, quindi, assoggettati a tassazione in capo a chi ne ha beneficiato.
Del tutto infondata quindi la censura dell'appellante di motivazione apparente “ altresì, risultano del tutto inconferenti i richiami al disposto di cui all'art. 14, comma 4, della Legge n. 537 del 1993 …”.
Più in particolare, nel caso in oggetto, dall'accertata inesistenza delle prestazioni fatturate legata all'accertata inoperatività concreta della Società_1 Srl, che non ha subito alcuna concreta imposizione, è conseguita l'imputazione del “profitto” in capo a chi materialmente poteva gestirla.
QUANTO ALL'ONERE RO
L'Appellante, nel sostenere che “… in sede giudiziale, l'Ufficio non ha mai fornito nessun concreto elemento che potesse valere a dimostrare la materiale apprensione da parte del Dott. Ricorrente_1 di maggiori redditi
… Ebbene, i Giudici a quibus, anziché censurare una tale condotta, l'hanno inopinatamente confermata”, sostanzialmente, contesta che l'Ufficio non avrebbe assolto l'onere della prova incombente sullo stesso in quanto “ non solo l'Ufficio non aveva in alcun modo dimostrato quando il Dott. Ricorrente_1 avrebbe incassato tale supposto corrispettivo, quale ne fosse l'ammontare e con quali modalità esso sarebbe stato incassato, ma anche e soprattutto perché una tale tesi risultava in nuce insostenibile nel caso di specie.”
La sentenza di primo grado motiva “Il ricorso appare dunque infondato, né parte ricorrente ha dato prova, come invece le incombeva, dei propri assunti difensivi sull'effettività delle prestazioni erogate nei confronti delle altre società del gruppo, sulla loro utilità e riconducibilità all'attività d'impresa”.
L'Appellante fa riferimento a circostanze di fatto e dati formali privi del ben che minimo supporto probatorio, contesta che la “Società_1 Srl” avrebbe sempre regolarmente fatturato le prestazioni rese e dichiarato i compensi percepiti, con liquidazione dei tributi a essi collegati. Contesta, inoltre, anche che l'anno di imputazione per competenza del presunto vantaggio fiscale ritratto dal credito d'imposta avrebbe dovuto essere il successivo periodo d'imposta, 2016, a partire dal quale spetterebbe l'utilizzazione dello stesso. Dalla verifica relativa agli anni 2014 e 2015 che è emersa la natura fittizia della società Società_1, la quale non si avvale di personale dipendente e/o collaboratori, risulta priva di sede legale effettiva, riconoscibile dall'esterno e accessibile, che ha effettuato prevalentemente, nel corso degli anni, operazioni attive e passive con le sole società appartenenti al “gruppo” (Società_2, Società_6, Società_4 ed e.Società_5).
L'inesistenza oggettiva delle prestazioni rese e ricevute dalla società “Società_1” rappresenta uno degli elementi che, unitamente agli altri, hanno fatto dedurre all'Ufficio la fittizietà e inesistenza giuridica della società stessa.
L'Ufficio ha ricostruito l'assetto strutturale del gruppo societario, in seno al quale hanno operato le società sottoposte a controllo. Al riguardo la CT di Torino, nel respingere il ricorso proposto dalla Società_1 S.r.l. avverso analoghi rilievi contestati in relazione all'anno d'imposta 2014, ha osservato dagli “stretti legami ed interessenze tra le società” consegue “un onere probatorio maggiormente rigoroso in punto effettività, competenza ed inerenza” dei costi contabilizzati (sentenza n. 86/04/2020, depositata il 27/01/2020). Dalla sentenza CGT GT di secondo grado del Piemonte: “Paradigmatica ed illuminante nel dimostrare la sostanziale inutilità delle prestazioni rese dalle società di fatto collegate è la circostanza, evidenziata dall'Ufficio, di amministratori di società che affidano reciprocamente le consulenze laddove sono essi stessi i consulenti, peraltro in assenza di idonea documentazione utile ad analizzare l'oggetto delle prestazioni effettivamente rese. È ammissibile, pertanto, che tale quadro fattuale non abbia consentito all'Ufficio di accertare l'esistenza di un vantaggio reale per l'utilizzatrice del servizio e del conseguente rapporto di congruità del corrispettivo della prestazione spesata, portando al conseguente recupero fiscale” (sentenza n. 923/03/2021, depositata il 9/11/2021).
Si rileva che il Sig. Ricorrente_1 risulta contestualmente sia la persona che, in qualità di presidente del CdA della Società_2, decide l'affidamento delle consulenze alle altre società del gruppo sia, allo stesso tempo, il soggetto che quelle consulenze le fornisce (come nel caso di Società_1 S.r.l.) e l'amministratore delle società alle quali vengono affidati gli incarichi (Società_1 S.r.l. ed e.Società_5 S.r.l.); ad esempio, con riferimento alle prestazioni rese dalla società Società_1 S.r.l., al momento della sottoscrizione dell'accordo, il signor Ricorrente_1, in quanto amministratore della società verificata, già svolgeva l'attività commissionata. In un normale rapporto di natura commerciale, nessun soggetto indipendente avrebbe sottoscritto un accordo con una società terza per far svolgere delle consulenze che potevano essere svolte da personale qualificato interno ovvero, nel caso in esame, dal Ricorrente_1 stesso. Ragione per cui “ … si ritiene che le succitate operazioni siano state poste in essere al fine di far conseguire un provento illecito riferibile, per le ragioni sopra esposte, al signor
Ricorrente_1” (cfr pag. 15 dell'atto impugnato).
L'Ufficio ha assolto il suo onere probatorio circa l'inesistenza giuridica della società e della inesistenza delle operazioni fatturate indicando elementi indiziari quali:
1. Inesistenza di una sede legale effettiva, 2. Assenza di una struttura idonea all'esercizio un'attività d'impresa e assenza di lavoratori dipendenti e/ o collaboratori esterni, 3. Assenza di un sito internet ovvero ulteriori forme di comunicazione/promozione verso l'esterno,
4. Incongruenze e indimostrate competenze tecniche nello sviluppo di software innovativi nel campo dell'Intelligenza Artificiale da parte del signor Ricorrente_1, 5. Incongruenze rilevate nei giorni/lavoro dichiarati dal signor Ricorrente_1 per lo svolgimento delle prestazioni rese nei confronti delle società del “gruppo”, 6. Incongruenza nell'attività prestata dalla società Società_1 S.r.l. alle altre società del “gruppo” riconducibili al signor Ricorrente_1 in qualità di amministratore, ovvero legale rappresentante ovvero socio, 7. Inesistenza dei costi correlati alle prestazioni fatturate.
Il calcolo dei “proventi illeciti” è stato effettuato dall'Ufficio sulla base delle fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti come indicate nell'accertamento emesso in capo alla “Società_1 Srl”, come già sopra esposto, circa la determinazione del profitto del reato deve tener conto che l'emissione di fatture per operazioni inesistenti è funzionale all'evasione da parte di terzi e non genera un diretto vantaggio economico a favore dell'emittente in relazione al risparmio di imposta. All'appellante non viene chiesto il pagamento della somma corrispondente al risparmio d'imposta conseguito dalle società clienti, bensì delle imposte
(IRPEF e relative Addizionali) da lui dovute sul profitto contestatogli per l'emissione delle f.o.i., Il cessionario consegue un vantaggio economico in termini di risparmio di imposta, mentre il cedente percepisce il corrispettivo della “vendita” delle fatture utilizzate dal primo. Il profitto dell'emittente è riconducibile ai proventi illeciti di cui all'art. 14 della Legge 573/93 e in quanto tale tassabile, ricorrendo i presupposti contemplati dalla medesima disposizione normativa (- mancata confisca;
- inclusione in una delle categorie reddituali previste dall'art. 6 del D.P.R. 917/86 ovvero nella categoria dei redditi diversi).
Sulla contestazione che non vi sarebbe evidenza del trasferimento dei suddetti proventi in capo al Sig.
Ricorrente_1, si evidenzia che i proventi in contestazione sono di natura illecita e pertanto non transitano per la contabilità, ragion per cui quand'anche fosse provata la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, si tratterebbe di circostanza irrilevante (anche) ai fini dell'odierno accertamento.
L'appellante eccepisce ancora che l'Ufficio non avrebbe motivato le modalità di determinazione forfetaria del risparmio d'imposta, come esposto nell'atto impugnato, l'Ufficio ha ritenuto equo quantificare il profitto di cui si discute nella misura del 20% del “Totale Vantaggi Fiscali” procurati alle clienti che hanno partecipato al meccanismo fraudolento(relazionandolo all'aliquota IVA), sulla ulteriore questione - presunta necessità di escludere dal computo di cui sopra l'importo relativo al credito d'imposta R&S perché risulta errato il periodo di imputazione -, si osserva che il vantaggio economico è riferito alla posizione delle “clienti” per cui correttamente l'Ufficio ha considerato le imposte “risparmiate” da quest'ultime; la Parte fa erroneamente riferimento all'utilizzo dell'asserito credito in capo alla società “Società_1 Srl” che è inconferente ai nostri fini poiché, come detto, il provento illecito di cui si discute non va confuso con gli importi delle fatture emesse per operazioni inesistenti.
La sentenza di primo grado deve pertanto confermarsi, la soccombenza comporta condanna alle spese di giudizio liquidate in euro 3.800,00.
P.Q.M.
Respinge l'appello e condanna l'appellante alle spese del grado, che liquida in euro 3.800,00.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACALONE GIOVANNI, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 745/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Asti - Viale Alla Vittoria, 131 14100 Asti AT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ASTI sez. 1 e pubblicata il 15/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7L012L00544 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Conclusioni parte appellante riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento n. T7L012L00544/2020 in ragione della sua illegittimità e/o infondatezza, disponendo i consequenziali provvedimenti anche in ordine alla condanna alle spese, competenze ed onorari di giudizio.
Conclusioni parte appellata Direzione Provinciale di Asti
1) nel merito, il rigetto dell'appello di Parte in quanto infondato in fatto e in diritto, per l'effetto confermando integralmente la sentenza di primo grado CGT di Asti n. 11/01/2023, dep. il 15/02/2023 e l'avviso di accertamento n. T7L012L00544/2020;
2) la condanna dell'Appellante al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Al contribuente Ricorrente_1 era notificato dalla Direzione provinciale di Asti l'avviso di accertamento n. T7L012L00544/2020 per l'anno di imposta 2015, tale atto trova genesi nel precedente avviso di accertamento n. T7E030602307/2020 emesso nei confronti della società Società_1
SRL, della quale il contribuente risulta essere legale rappresentante nonchè detentore del
55% delle quote del capitale sociale. L'accertamento alla società era preceduta da una verifica fiscale generale svolta dai funzionari incaricati della DP I di Torino e conclusa con PVC 423/2020, la società
Società_1 S.r.l. esercita attività di “Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica” – fa parte di un gruppo di aziende collegate dal medesimo centro di interessi economici e controllate, direttamente o indirettamente, dai signori Ricorrente_1 e Nominativo_2. Le società collegate Società_2 S.r.l., Società_4 S.r.l., e.Società_5 S.r.l. e Società_6 S.r.l., alcune delle quali sfornite della pur minima dotazione di personale e risorse adeguate all'esecuzione delle prestazioni fatturate, secondo l'Ufficio sono state impiegate strumentalmente per la realizzazione di uno schema fraudolento finalizzato alla deduzione di costi fittizi.
All'esito delle operazioni di controllo, i verificatori hanno contestato la natura fittizia della società “Società_1 Srl”, gestita al solo scopo di pianificare per il “gruppo societario” la minimizzazione del carico fiscale delle varie società del “gruppo”, stante l'assenza di idonea documentazione comprovante l'effettività delle prestazioni erogate nei confronti delle altre società del gruppo dei servizi spesati, la loro utilità e riconducibilità all'attività d'impresa della “Società_1 Srl”. Nei confronti della società erano formulati i seguenti rilievi:
1. Inesistenza della società a fronte di numerosi e gravi elementi riscontrati in sede istruttoria tra cui l'inesistenza di una sede legale effettiva, la totale assenza - di una struttura idonea a esercitare un'attività
d'impresa di tale complessità tecnica – di lavoratori dipendenti ovvero collaboratori esterni - di una comunicazione all'esterno attraverso mezzi digitali (sito web, social media) o analogici - di beni strumentali per l'espletamento dell'attività - di idonea documentazione comprovante le prestazioni erogate e i costi contabilizzati.
2. Inesistenza delle prestazioni fatturate a fronte della totale incongruenza fra le prestazioni fatturate da Società_1 S.r.l. e le risorse a disposizione della stessa, sia in termini di professionalità presenti che di unità lavorative disponibili, nonché della totale mancanza di documentazione extracontabile a riprova dell'effettività delle prestazioni fatturate, come confermato dalle attività di verifica svolte nei confronti dei clienti collegati al
“gruppo societario”.
3. Inesistenza del Progetto per Ricerca e Sviluppo “PROGETTO_1”, a fronte dell'accertamento di numerosi indizi, gravi precisi e concordanti in tal senso, e dell'insussistenza della documentazione prodotta circa la dimostrazione dell'attività svolta, con disconoscimento del credito per R&S ex art. 3, D.L. 145/2013 per un importo di € 197.529,00, recuperato con separato atto di recupero crediti.
4. Inesistenza dei costi correlati alle prestazioni attive fatturate (per complessivi € 561.600,00) nell'anno oggetto del presente controllo, a ulteriore riprova della sostanziale inesistenza ed inoperatività della Società, in quanto è dato di esperienza comune che la produzione di ricavi generi costi correlati, seppur minimi.
5. Costi per operazioni oggettivamente inesistenti, in particolare spese per prestazioni di servizi e acquisti di servizi diversi, relativi alle fatture ricevute da Società_6 S.r.l. con riguardo alla realizzazione della piattaforma denominata “PROGETTO_1 ”, per un importo complessivo di € 360.000,00, seppur le spese effettivamente fatturate risultino pari a € 190.000,00, come emerge dalle risultanze della banca dati “speso metro integrato” di cui al D.L. 78/2010, cfr. pag. 39 e 40 del PVC. A tale importo occorre aggiungere la quota parte di compensi e contributi previdenziali corrisposti all'amministratore, relativa all'attività prestata per la realizzazione della piattaforma “PROGETTO_1”, per complessivi € 81.971,00.
6. Costi non deducibili per carenza del requisito di inerenza per complessivi € 295.116,00 relativi a spese per immobili, spese per autoveicoli e spese personali dell'amministratore, spese commerciali varie.
In conclusione, l'Ufficio DP I di Torino accertava in capo alla società Società_1 Srl:
-la non spettanza del credito di imposta per attività di Ricerca & Sviluppo ex art. 3, D.L. 145/2013 per
€ 197.529,00 utilizzato in compensazione di altre imposte e contributi, recuperato con separato atto di recupero crediti.
-una maggiore Iva dovuta pari a € 48.964,00, indebitamente detratta. Tale importo è costituito da € 41.800,00, corrispondente all'imposta detratta in relazione agli acquisti relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti fatturate dalla Società_6, per un imponibile di € 190.000,00, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 21, comma 7, del DPR n. 633/72. Il restante valore, pari a € 7.164,00, corrisponde all'Iva indebitamente detratta afferente le ulteriori spese riconducibili alla sfera personale dell'amministratore unico,
Ricorrente_1.
Dall'attività di verifica posta in essere, l'Ufficio di Torino I ha constatato che, per l'anno d'imposta 2015, la Società Società_1 Srl non ha svolto alcuna effettiva attività d'impresa nei confronti dei citati clienti, ma ha emesso documenti fiscali al solo fine di creare indebiti benefici per gli stessi, in termini di creazione fittizia di crediti d'imposta per R&S e deduzione di costi, considerata altresì la mancanza di operatività della società, l'Ufficio
Controlli della DP di Asti ha ritenuto che le citate operazioni siano state poste in essere anche al fine di far conseguire un provento illecito al sig. Ricorrente_1. Qualificando di conseguenza il corrispettivo ritratto quale
“provento illecito”, con l'atto impositivo in oggetto, n. T7L012L00544/2020 emesso nei confronti del sig. Ricorrente_1, l'Ufficio Controlli della DP di Asti ha recuperato a tassazione l'importo di € 90.241,03, in applicazione dell'art. 14, comma 4, L. 537/1993 che considera la ricchezza di origine illegale, nel momento in cui non sia classificabile nelle altre categorie di cui all'art. 6, co. 1, DPR 917/86, comunque oggetto di obbligazione tributaria inquadrabile nella categoria dei redditi diversi di cui all'art. 67 TUIR. Con irrogazione delle corrispondenti sanzioni e calcolo degli interessi dovuti.
La successiva procedura di accertamento con adesione si concludeva negativamente e il sig. Ricorrente_1 presentava ricorso avverso il predetto atto sulla base dei seguenti motivi:
I. Premessa circa l'origine dell'accertamento personale del sig. Ricorrente_1 dagli accertamenti emessi nei confronti della società “Società_1 Srl” ricadenti nell'ambito di competenza territoriale dell'Ufficio DP I di Torino e conseguentemente della CT di Torino.
II. Le ragioni della insostenibilità dell'assunto per cui la “Società_1” sarebbe soggetto sostanzialmente inesistente. Infondatezza dei rilievi relativi a operazioni con parti asseritamente “correlate”. Essendo dinnanzi a società esistenti da decenni che collaborano tra di loro ognuna con la propria specifica competenza, specializzazione di settore, propri dipendenti e propri soci. Inoltre, il dott. Ricorrente_1 ed il Dott. Nominativo_2 sarebbero soggetti autonomi tra loro e non legati da vincoli di parentela. III. Infondatezza della pretesa inesistenza giuridica della società. Secondo parte ricorrente l'assenza di personale dipendente ovvero collaboratori esterni non pregiudicherebbe l'attività tecnica svolta dal signor Ricorrente_1, il quale possiederebbe tutte le competenze specifiche nel campo delle attività tecnologhe svolte. Non vi sarebbero incongruenze nelle giornate lavorate posto che l'Ufficio ha considerato una giornata lavorativa pari a 8 ore anziché le 12 effettivamente lavorate (inclusi sabati e festivi). Infine, non vi sarebbero incongruità nel lavoro prestato dalla società ricorrente per mezzo del sig. Ricorrente_1 presso altre società, alcune delle quali amministrate da quest'ultimo, posto che non vi è un divieto normativo in tal senso e che si sarebbe ottenuto lo stesso risultato qualora il signor Ricorrente_1 avesse prestato la propria attività in qualità di libero professionista.
IV. Effettività delle prestazioni rese per le società e.Società_5 S.r.l., Società_2 S.r.l., Società_6 S.r.l., Show.it Srl e Società_8
SpA. Le prestazioni rese per tali società sarebbero coerenti con le pattuizioni contrattualmente previste e le remunerazioni sarebbero congrue con il tipo di attività svolta.
V. Effettività e contenuto innovativo del progetto “PROGETTO_1”. La documentazione prodotta dimostrerebbe l'effettiva realizzazione del progetto “PROGETTO_1” come da fatture rese dal fornitore Società_6 S.r.l. Inoltre, l'Ufficio avrebbe erroneamente disconosciuto il credito senza effettuare valutazioni di carattere tecnico-scientifico sul lavoro svolto. Infine, Parte ricorrente contesta l'impossibilità di godere dell'agevolazione qualora i costi per l'attività di R&S fosse sostenuta tra società controllate o di cui hanno il controllo, ex art. 4, lett. c) del D.I. 27/05/2015.
VI. La piena eleggibilità ai fini della fruizione del credito di imposta alle prestazioni rese dalla “Società_6 Srl”.
VII. Infondatezza della pretesa dell'Ufficio di Asti nell'imputare in capo al Dott. Ricorrente_1 quale persona fisica e legale rappresentante della società “Società_1”, “non meglio identificati redditi da proventi illeciti collegati al presunto vantaggio fiscale che avrebbero asseritamente ritratto le società clienti con riferimento alle operazioni attive poste in essere dalla “Società_1”.”
La Direzione Provinciale di Asti si costituiva in giudizio evidenziando al contempo come la (ex)
CT di Torino e la (ex) CTR del Piemonte avessero già emesso sentenze favorevoli alle tesi erariali - in particolare in punto operatività della società Società_1 Srl - per analoghe questioni relative alle precedenti annualità.
La CGT di primo grado di Asti, con la sentenza n. 11/01/2023, depositata il 15/02/2023 ha respinto il ricorso ritenendolo infondato, con condanna della parte Ricorrente alle spese di lite per l'importo di
€ 4.500,00 oltre accessori di legge. I giudici di prime cure hanno così motivato la propria decisione:
“Il ricorso appare infondato e va pertanto respinto. L'inesistenza di una sede legale effettiva, l'assenza di una struttura idonea ad esercitare un'attività di impresa, l'assenza di lavoratori dipendenti o di collaboratori esterni, l'assenza di idonea documentazione comprovante le prestazioni erogate e i costi contabilizzati, la sostanziale assenza di beni strumentali per lo svolgimento dell'attività, la totale incongruenza tra le prestazioni fatturate da Società_1 S.r.l. e le risorse a disposizione della stessa, l'inesistenza del progetto per ricerca e sviluppo “PROGETTO_1”, l'inesistenza dei costi correlati alle prestazioni attive fatturate, costi per operazioni oggettivamente inesistenti relativamente alla fatture ricevute da Società_6 S.r.l., costi non deducibili per carenza del requisito di inerenza in riferimento a spese per immobili ed autoveicoli, spese personali dell'amministratore e spese commerciali varie, appaiono operazioni poste in essere anche al fine di far conseguire un provento illecito al ricorrente. D'altra parte, su analoghe questioni riguardanti le società Società_2 S.r.l., Società_6 S.r.l., Società_9 S.r.l., Società_1 S.r.l., sono già intervenute sentenze della CT di Torino e Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte favorevoli all'Ufficio (cfr. doc. 5-6-7-8-9 resistente), nonché la sopra citata sentenza del Tribunale di Milano (doc. 10 resistente).
Orbene, rileva la Corte che l'articolo 14 comma 4 L. 537/1993 recita: 'Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo [...]. Inoltre, l'articolo 36, comma 34 bis, del D.L. n. 223/2006 prevede che '[...] i proventi illeciti ivi indicati qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo
6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi'. Nel caso di specie è pertanto da ritenere che il ricorrente abbia conseguito un corrispettivo illecito correttamente commisurato dall'Ufficio in una percentuale del risparmio fiscale ottenuto dai destinatari delle fatture, quantificato nella misura del 20% visto il numero dei beneficiari coinvolti ed il vantaggio fiscale pari all'aliquota dell'IVA risparmiata. In effetti,
i proventi illeciti conseguiti vanno ricompresi, ex articolo 14 comma 4 L. 537/1993, nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6 TUIR, ovvero nella categoria dei redditi diversi di cui agli artt. 67 e seguenti del TUIR, con conseguente assoggettamento a tassazione in capo a chi ne ha beneficiato, nella fattispecie il ricorrente quale soggetto che materialmente poteva gestire la predetta Società_1 S.r.l. Il ricorso appare dunque infondato, né parte ricorrente ha dato prova, come invece le incombeva, dei propri assunti difensivi sull'effettività delle prestazioni erogate nei confronti delle altre società del gruppo, sulla loro utilità
e riconducibilità all'attività di impresa”.
Il contribuente propone appello deducendo come motivi:
1. La sentenza impugnata risulta corredata da una motivazione meramente apparente e/o comunque apodittica.
In tale vizio di motivazione l'appellante ricomprende le tesi in diritto e in fatto esposti nel ricorso introduttivo e riferibili per titoli: contestazioni sull'operato della società Società_1 e non sulla natura dei redditi attribuiti al contribuente, i maggiori ricavi costituiscono onere probatorio in capo all'Ufficio come anche il vantaggio personale attribuito al contribuente che è rimasto indimostrato, autonomia delle società collegate ed effettiva operatività della società Società_1, non definitività delle pronunce riguardanti le società.
L'Ufficio contro deduce per la conferma della sentenza di primo grado.
Con memoria illustrativa il contribuente segnala che nessuna delle sentenze citate dall'Ufficio è divenuta irrevocabile, indica l'opportunità di una sospensione del presente procedimento ai sensi art. 39 D.
Lgs 546/1992 in attesa della definizione in Cassazione dell'accertamento societario (CGT II Grado per il
Piemonte n. 329/02/2024). Conferma le conclusioni già assunte.
Alla pubblica udienza il difensore appellante insiste nella richiesta di sospensione, l'Ufficio si oppone alla richiesta di sospensione, nel merito insiste per la conferma della sentenza appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istanza di sospensione è da respingere in quanto fattispecie non prevista dall'art. 39 D.Lgs 54/1992.
L'accertamento nei confronti del contribuente è diretta conseguenza del controllo effettuato dall'Ufficio controlli della DP I di Torino con gli avvisi di accertamento n. T7E030602307/2020 e recupero crediti n. T7ECR0600287/2020 emessi nei confronti della società “Società_1 SRL” - nella quale il Contribuente risulta legale rappresentante nonché socio nella misura del 55%, imputando al Sig. Ricorrente_1 , ex art. 38 DPR 600/73, proventi illeciti, per l'importo di € 90.241,00, qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 TUIR come previsto dall'art. 14, comma 4, L. n. 537/93.
L'attività istruttoria nei confronti della “Società_1 Srl”, le società Società_2 S.r.l., Società_6 S.r.l., MPartners S. r.l. e di accertamento è stata svolta dal diverso Ufficio della Direzione provinciale I di Torino e sono già intervenute sentenze della CT di Torino e Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte favorevoli all'Ufficio, non ancora definitive, nonché la sentenza del Tribunale di Milano in sede penale.
La sentenza di primo grado non può pertanto essere censurata di motivazione carente o apparente ove ha valorizzato quegli elementi indiziari e probatori rilevati nei confronti della società Società_1 ( “L'inesistenza di una sede legale effettiva, l'assenza di una struttura idonea …, l'assenza di lavoratori dipendenti …,
l'assenza di idonea documentazione …, la totale incongruenza tra le prestazioni fatturate …, l'inesistenza del progetto per ricerca e sviluppo ) per dedurne ulteriormente che le operazioni sono state poste in essere da ci materialmente poteva gestire la predetta società “anche al fine di far conseguire un provento illecito al ricorrente e che nel caso di specie è pertanto da ritenere che il ricorrente abbia conseguito un corrispettivo illecito correttamente commisurato dall'Ufficio ...”.
Sull'imputazione di presunti maggiori redditi in capo al legale rappresentante per i quali l'onere probatorio ricadeva integralmente sull'Ufficio, la sufficienza di tutto il materiale probatorio versato in atti, discende da una autonoma verifica sulle premesse fondanti le pretese erariali, quali l'asserita inesistenza delle operazioni attive piuttosto che l'inesistenza del progetto “PROGETTO_1 – Avatar come d'altronde rilevato dai giudici competenti per i rilievi societari.
Anche sulla commisurazione dei proventi illeciti ai sensi dell'art. 14 comma 4 L. 537/1993, interpretato in base all'articolo 36, comma 34 bis, del D.L. n. 223/2006 prevede che '[...] i proventi illeciti ivi indicati qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi'”, poiché le fatture emesse da Società_1 e relative a operazioni inesistenti sono volte a far realizzare un indebito vantaggio fiscale ai destinatari delle stesse, discende che anche il “soggetto che materialmente poteva gestire la predetta società Società_2 di Società_1 srl”, nella persona del sig. Ricorrente_1, abbia comunque incassato un determinato corrispettivo, qualificato conseguentemente illecito, che è stato commisurato in una percentuale del risparmio fiscale ottenuto dai destinatari delle fatture, non potendosi verosimilmente quantificare in misura pari ai ricavi fittizi. In ragione dei consolidati canoni ermeneutici posti dalla Corte di Cassazione a nulla rileva la regolarità contabile della società “Società_1 srl” quale indice di effettività delle operazioni svolte, evidenziato che la stessa società Società_1 Srl non ha concretamente nemmeno dichiarato alcun reddito d'impresa imponibile (avendo dichiarato una perdita), a fronte dell'emissione di fatture per € 483.644 (volume d'affari dichiarato al rigo VE50) nell'ambito di un'attività meramente cartolare che ha creato indebiti vantaggi fiscali per le società clienti.
In particolare, con l'accertamento impugnato l'Ufficio Controlli della DP di Asti, esaminati i molteplici e oggettivi elementi posti a base della pretesa impositiva manifestata nei confronti della società Società_1 Srl dalla DP I di TORINO, ha ricostruito i proventi illeciti imputabili al sig. Ricorrente_1 sviluppando il ragionamento logico- giuridico derivante dalla complessa e approfondita attività istruttoria svolta, in base alla quale è risultato che:
-per l'anno d'imposta 2015 la società “Società_1 Srl” non ha effettuato concretamente alcuna attività d'impresa nei confronti dei clienti evidenziati ma esclusivamente al fine di creare indebiti vantaggi fiscali per gli stessi, nonché in termini di creazione fittizia dei crediti di imposta Ricerca & Sviluppo e deduzione dei costi;
-in merito alle fatture emesse per operazioni inesistenti sono risultate le società clienti con i relativi importi, come indicati nella tabella a pag. 11,12 delle controdeduzioni dell'Ufficio, per un TOTALE 475.100,00
104.522,00, -l'Ufficio ha ritenuto che le citate operazioni siano state realizzate anche al fine di far conseguire un provento al sig. Ricorrente_1, giudicato illecito vista l'origine delle somme;
-ritenuto che il provento illecito non può ragionevolmente quantificarsi in misura pari ai ricavi fittizi, ma ben può razionalmente essere commisurato al risparmio fiscale assicurato ai destinatari delle fatture, quantificato nel 20%, visto il numero dei soggetti beneficiari coinvolti, oltreché tenuto conto che il “vantaggio fiscale” tradizionalmente risulta pari all'aliquota IVA risparmiata grazie alle false fatturazioni, qui applicata nella misura del 20%;
-il provento illecito imputato al sig. Ricorrente_1 è stato calcolato, sulla base del beneficio fiscale assicurato agli utilizzatori, come segue: Imponibile fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti € 475.100,00, Ires relativa (27,5% di € 475.100,00) € 130.625,25; Irap relativa € 18.528,90; Iva
Relativa € 104.522,00; Credito R&S inesistente € 197.529,00 - Totale Vantaggi Fiscali € 451.205,15, Provento illecito conseguito da Ricorrente_1 (20% di € 451.205,15) € 90.241,03.
Ai sensi dell'art. 38 TUIR, la rettifica della dichiarazione delle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo, è possibile desumere l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Nel caso di specie la società Società_1 Srl, sebbene abbia dichiarato un utile civilistico di € 30.465,00, per effetto delle variazioni in diminuzione apportate in dichiarazione, non ha generato un reddito imponibile bensì una perdita.
Il beneficio fiscale in termini di imposte risparmiate viene conseguito dalle società utilizzatrici le false fatture mentre l'emittente ne ricava un “prezzo del reato” sotto forma, appunto, di corrispettivo o provento illecito frutto presumibilmente di accordi tra i soggetti coinvolti. Ed è proprio tale corrispettivo che l'Amministrazione
Finanziaria ha legittimamente il diritto di sottoporre a tassazione. I proventi così descritti, considerati proventi derivanti da fatti, atti, attività qualificabili illecite, sono ricompresi, ai sensi dell'art. 14, co. 4, L. 537/1993 nelle categorie di reddito di cui all'art. 6 TUIR, ovvero nella categoria dei redditi diversi di cui agli artt. 67 e seguenti del TUIR, e, quindi, assoggettati a tassazione in capo a chi ne ha beneficiato.
Del tutto infondata quindi la censura dell'appellante di motivazione apparente “ altresì, risultano del tutto inconferenti i richiami al disposto di cui all'art. 14, comma 4, della Legge n. 537 del 1993 …”.
Più in particolare, nel caso in oggetto, dall'accertata inesistenza delle prestazioni fatturate legata all'accertata inoperatività concreta della Società_1 Srl, che non ha subito alcuna concreta imposizione, è conseguita l'imputazione del “profitto” in capo a chi materialmente poteva gestirla.
QUANTO ALL'ONERE RO
L'Appellante, nel sostenere che “… in sede giudiziale, l'Ufficio non ha mai fornito nessun concreto elemento che potesse valere a dimostrare la materiale apprensione da parte del Dott. Ricorrente_1 di maggiori redditi
… Ebbene, i Giudici a quibus, anziché censurare una tale condotta, l'hanno inopinatamente confermata”, sostanzialmente, contesta che l'Ufficio non avrebbe assolto l'onere della prova incombente sullo stesso in quanto “ non solo l'Ufficio non aveva in alcun modo dimostrato quando il Dott. Ricorrente_1 avrebbe incassato tale supposto corrispettivo, quale ne fosse l'ammontare e con quali modalità esso sarebbe stato incassato, ma anche e soprattutto perché una tale tesi risultava in nuce insostenibile nel caso di specie.”
La sentenza di primo grado motiva “Il ricorso appare dunque infondato, né parte ricorrente ha dato prova, come invece le incombeva, dei propri assunti difensivi sull'effettività delle prestazioni erogate nei confronti delle altre società del gruppo, sulla loro utilità e riconducibilità all'attività d'impresa”.
L'Appellante fa riferimento a circostanze di fatto e dati formali privi del ben che minimo supporto probatorio, contesta che la “Società_1 Srl” avrebbe sempre regolarmente fatturato le prestazioni rese e dichiarato i compensi percepiti, con liquidazione dei tributi a essi collegati. Contesta, inoltre, anche che l'anno di imputazione per competenza del presunto vantaggio fiscale ritratto dal credito d'imposta avrebbe dovuto essere il successivo periodo d'imposta, 2016, a partire dal quale spetterebbe l'utilizzazione dello stesso. Dalla verifica relativa agli anni 2014 e 2015 che è emersa la natura fittizia della società Società_1, la quale non si avvale di personale dipendente e/o collaboratori, risulta priva di sede legale effettiva, riconoscibile dall'esterno e accessibile, che ha effettuato prevalentemente, nel corso degli anni, operazioni attive e passive con le sole società appartenenti al “gruppo” (Società_2, Società_6, Società_4 ed e.Società_5).
L'inesistenza oggettiva delle prestazioni rese e ricevute dalla società “Società_1” rappresenta uno degli elementi che, unitamente agli altri, hanno fatto dedurre all'Ufficio la fittizietà e inesistenza giuridica della società stessa.
L'Ufficio ha ricostruito l'assetto strutturale del gruppo societario, in seno al quale hanno operato le società sottoposte a controllo. Al riguardo la CT di Torino, nel respingere il ricorso proposto dalla Società_1 S.r.l. avverso analoghi rilievi contestati in relazione all'anno d'imposta 2014, ha osservato dagli “stretti legami ed interessenze tra le società” consegue “un onere probatorio maggiormente rigoroso in punto effettività, competenza ed inerenza” dei costi contabilizzati (sentenza n. 86/04/2020, depositata il 27/01/2020). Dalla sentenza CGT GT di secondo grado del Piemonte: “Paradigmatica ed illuminante nel dimostrare la sostanziale inutilità delle prestazioni rese dalle società di fatto collegate è la circostanza, evidenziata dall'Ufficio, di amministratori di società che affidano reciprocamente le consulenze laddove sono essi stessi i consulenti, peraltro in assenza di idonea documentazione utile ad analizzare l'oggetto delle prestazioni effettivamente rese. È ammissibile, pertanto, che tale quadro fattuale non abbia consentito all'Ufficio di accertare l'esistenza di un vantaggio reale per l'utilizzatrice del servizio e del conseguente rapporto di congruità del corrispettivo della prestazione spesata, portando al conseguente recupero fiscale” (sentenza n. 923/03/2021, depositata il 9/11/2021).
Si rileva che il Sig. Ricorrente_1 risulta contestualmente sia la persona che, in qualità di presidente del CdA della Società_2, decide l'affidamento delle consulenze alle altre società del gruppo sia, allo stesso tempo, il soggetto che quelle consulenze le fornisce (come nel caso di Società_1 S.r.l.) e l'amministratore delle società alle quali vengono affidati gli incarichi (Società_1 S.r.l. ed e.Società_5 S.r.l.); ad esempio, con riferimento alle prestazioni rese dalla società Società_1 S.r.l., al momento della sottoscrizione dell'accordo, il signor Ricorrente_1, in quanto amministratore della società verificata, già svolgeva l'attività commissionata. In un normale rapporto di natura commerciale, nessun soggetto indipendente avrebbe sottoscritto un accordo con una società terza per far svolgere delle consulenze che potevano essere svolte da personale qualificato interno ovvero, nel caso in esame, dal Ricorrente_1 stesso. Ragione per cui “ … si ritiene che le succitate operazioni siano state poste in essere al fine di far conseguire un provento illecito riferibile, per le ragioni sopra esposte, al signor
Ricorrente_1” (cfr pag. 15 dell'atto impugnato).
L'Ufficio ha assolto il suo onere probatorio circa l'inesistenza giuridica della società e della inesistenza delle operazioni fatturate indicando elementi indiziari quali:
1. Inesistenza di una sede legale effettiva, 2. Assenza di una struttura idonea all'esercizio un'attività d'impresa e assenza di lavoratori dipendenti e/ o collaboratori esterni, 3. Assenza di un sito internet ovvero ulteriori forme di comunicazione/promozione verso l'esterno,
4. Incongruenze e indimostrate competenze tecniche nello sviluppo di software innovativi nel campo dell'Intelligenza Artificiale da parte del signor Ricorrente_1, 5. Incongruenze rilevate nei giorni/lavoro dichiarati dal signor Ricorrente_1 per lo svolgimento delle prestazioni rese nei confronti delle società del “gruppo”, 6. Incongruenza nell'attività prestata dalla società Società_1 S.r.l. alle altre società del “gruppo” riconducibili al signor Ricorrente_1 in qualità di amministratore, ovvero legale rappresentante ovvero socio, 7. Inesistenza dei costi correlati alle prestazioni fatturate.
Il calcolo dei “proventi illeciti” è stato effettuato dall'Ufficio sulla base delle fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti come indicate nell'accertamento emesso in capo alla “Società_1 Srl”, come già sopra esposto, circa la determinazione del profitto del reato deve tener conto che l'emissione di fatture per operazioni inesistenti è funzionale all'evasione da parte di terzi e non genera un diretto vantaggio economico a favore dell'emittente in relazione al risparmio di imposta. All'appellante non viene chiesto il pagamento della somma corrispondente al risparmio d'imposta conseguito dalle società clienti, bensì delle imposte
(IRPEF e relative Addizionali) da lui dovute sul profitto contestatogli per l'emissione delle f.o.i., Il cessionario consegue un vantaggio economico in termini di risparmio di imposta, mentre il cedente percepisce il corrispettivo della “vendita” delle fatture utilizzate dal primo. Il profitto dell'emittente è riconducibile ai proventi illeciti di cui all'art. 14 della Legge 573/93 e in quanto tale tassabile, ricorrendo i presupposti contemplati dalla medesima disposizione normativa (- mancata confisca;
- inclusione in una delle categorie reddituali previste dall'art. 6 del D.P.R. 917/86 ovvero nella categoria dei redditi diversi).
Sulla contestazione che non vi sarebbe evidenza del trasferimento dei suddetti proventi in capo al Sig.
Ricorrente_1, si evidenzia che i proventi in contestazione sono di natura illecita e pertanto non transitano per la contabilità, ragion per cui quand'anche fosse provata la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, si tratterebbe di circostanza irrilevante (anche) ai fini dell'odierno accertamento.
L'appellante eccepisce ancora che l'Ufficio non avrebbe motivato le modalità di determinazione forfetaria del risparmio d'imposta, come esposto nell'atto impugnato, l'Ufficio ha ritenuto equo quantificare il profitto di cui si discute nella misura del 20% del “Totale Vantaggi Fiscali” procurati alle clienti che hanno partecipato al meccanismo fraudolento(relazionandolo all'aliquota IVA), sulla ulteriore questione - presunta necessità di escludere dal computo di cui sopra l'importo relativo al credito d'imposta R&S perché risulta errato il periodo di imputazione -, si osserva che il vantaggio economico è riferito alla posizione delle “clienti” per cui correttamente l'Ufficio ha considerato le imposte “risparmiate” da quest'ultime; la Parte fa erroneamente riferimento all'utilizzo dell'asserito credito in capo alla società “Società_1 Srl” che è inconferente ai nostri fini poiché, come detto, il provento illecito di cui si discute non va confuso con gli importi delle fatture emesse per operazioni inesistenti.
La sentenza di primo grado deve pertanto confermarsi, la soccombenza comporta condanna alle spese di giudizio liquidate in euro 3.800,00.
P.Q.M.
Respinge l'appello e condanna l'appellante alle spese del grado, che liquida in euro 3.800,00.