Articolo 4 della Legge 16 febbraio 1974, n. 57
Articolo 3Articolo 5
Versione
17 marzo 1974
Art. 4.
Dall'importo dell'indennita' pensionabile dovuta per il periodo dal 1 luglio 1973 sino all'entrata in vigore della presente legge, sara' detratto, in sede di conguaglio, l'ammontare riscosso da ciascun dipendente per lo stesso periodo per premi o compensi non piu' dovuti a norma della presente legge.
Entrata in vigore il 17 marzo 1974