CASS
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/10/2025, n. 34712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34712 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei confronti di LI CO, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 9 gennaio 2025 della Corte di appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della decisione impugnata;
letta la memoria dell'Avv. Clara Veneto, del foro Roma, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34712 Anno 2025 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: LAURO DAVIDE Data Udienza: 14/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9 gennaio 2025, la Corte di appello di Reggio Calabria ha accolto la domanda formulata da LI CO per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura della custodia cautelare dal 19 luglio 2016 - data in cui veniva tratto in arresto - al 4 febbraio 2020 - data in cui veniva rimesso in libertà, per effetto dell'assoluzione deliberata dalla stessa Corte reggina (irrev. 26 giugno 2021). La misura cautelare nei confronti del CO fu disposta in quanto gravemente indiziato del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, in relazione ad una cosca di indrangheta alla quale, grazie alla adozione di sistema di spacchettannento delle commesse, era stato consentito di inserirsi, con proprie imprese, nel settore degli appalti. 1.1. Più in particolare, l'ordinanza impugnata ha escluso, in capo al CO, la colpa grave di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., osservando come la condotta complessivamente tenuta non potesse essere ritenuta ostativa al diritto alla riparazione, mancando la prova del consapevole ausilio alle imprese riconducibili alla cosca e più in generale di contatti ritenuti "indizianti". 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo si deduce vizio della motivazione, poiché manifestamente illogica ed apparente (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), nonché l'erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. I giudici della riparazione sono incorsi in errore nel non ritenere gravemente colposa la condotta del ricorrente: per far ciò, hanno sottolineato la scarsa capacità dimostrativa delle conversazioni intercettate rispetto alla prova del reato (esclusa sotto il profilo meramente soggettivo), mentre invece avrebbero dovuto verificare se la condotta tenuta abbia o meno concorso a determinare la restrizione della libertà, in termini quantomeno gravemente colposi. Il giudice della assoluzione non ha infatti escluso, per come si desume dal testo del provvedimento impugnato, la partecipazione del CO al sistema di spartizione e "spacchettamento" degli appalti, il quale anzi aveva ceduto alle pressioni del manager TO per la cessione di un subappalto, poi assegnato all'impresa riferibile al GA, esponente di una famiglia mafiosa. 2 Inoltre, è lo stesso ricorrente, nella domanda introduttiva, a far riferimento, contrariamente a quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, ad una serie di incontri dallo stesso avuti proprio con il GA. La Corte della riparazione, quindi, avrebbe dovuto considerare che la vicinanza ad una cosca, dimostrata dalla partecipazione al sistema di ripartizione degli appalti (che aveva consentito l'infiltrazione mafiosa), è condotta idonea, sulla base di una valutazione ex ante, a determinare l'intervento della autorità giudiziaria e quindi ad integrare la condotta ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. 2.2. Con il secondo motivo il Ministero ricorrente lamenta l'apparenza e l'illogicità della motivazione anche sotto ulteriori profili: da un lato la Corte di appello, pur applicando il criterio aritmetico per la determinazione dell'indennizzo, ha poi immotivatamente riconosciuto un incremento in ragione della "sostanziale incensuratezza" del CO;
dall'altro, pur essendovi tenuta, non ha spiegato le ragioni per le quali la partecipazione al sistema di ripartizione e "spacchettamento" a pioggia degli appalti non sia idonea ad integrare quantomeno la colpa lieve valutabile sotto il profilo della quantificazione dell'indennizzo. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che, secondo l'originaria contestazione, LI CO, quale amministratore di diverse aziende consorziate, unitamente a PA TO e UI IA, gestì una rete di società operative nel settore delle pulizie civili ed industriali, stipulando contratti di appalto su tutto il territorio nazionale. Appalti poi "spacchettati a pioggia" e ceduti in subappalto ad aziende poi risultate riconducibili alle cosche di 'ndrangheta dei GA - RE e RA - Gullace - Albanese. Rispetto a tale originaria contestazione, la Corte territoriale, richiamate le ragioni della assoluzione, ha evidenziato come l'istante tenne una "posizione di retroguardia", fu raramente coinvolto nei dialoghi intercettati (dove spesso fu indicato come un soggetto "antagonista"), e comunque non risultò in contatto diretto con il GA. Conseguentemente, i giudici della riparazione hanno evidenziato che i contatti del CO con gli altri soggetti coinvolti nell'indagine, "una volta svuotati 3 di significazione illecita", non potevano essere valutati al fine di ritenere integrata la condotta ostativa alla riparazione. 2. Venendo all'analisi delle doglianze, per come si desume dal testo del provvedimento impugnato (pp. 4 e 5) - cosa che rende del tutto irrilevante la mancata allegazione di cui si duole il CO nella memoria - la condotta di LI CO, sul "piano oggettivo", ha consentito, condividendo la volontà del correo PA, la cessione in subappalto delle commesse ricevute ad aziende riconducibili all'esponente di una cosca di 'ndrangheta, la quale così è riuscita ad infiltrarsi nel settore degli appalti pubblici. Ciò che invece è stato escluso dai giudici di merito é che il CO fosse "consapevole dello spessore criminale del GA e della riconducibilità della sua ditta alla cosca omonima" (p. 4). In tal modo, hanno affermato i giudici della riparazione, i dati fattuali indizianti sono stati ritenuti "sostanzialmente svuotati nella loro stessa valenza concreta", poiché privi di "significazione illecita" (p. 5). Partendo da tali premesse, la Corte distrettuale, pur riconoscendo il pieno inserimento del CO nel sistema di "spacchettamento" degli appalti, ricevuti anche da soggetti con partecipazione pubblica, ha ritenuto di escludere la colpa grave ostativa alla riparazione, sottolineando che la condotta non fu di consapevole ausilio agli interessi mafiosi. Così argomentando, il giudice della riparazione ha erroneamente operato una valutazione delle condotte analoga a quella relativa all'accertamento della responsabilità penale, già esclusa dai giudici della cognizione e che costituisce, invece, il presupposto per ottenere l'indennizzo. Non è questa la regola di valutazione che occorre applicare per affermare od escludere la colpa grave, risultato a cui immotivatamente giunge, invece, il provvedimento impugnato. Più in particolare, il giudice della riparazione avrebbe dovuto stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203638 - 01; conf., Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263 - 01). La valutazione richiesta deve essere effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito 4 del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). L'autonomia tra i due giudizi riguarda dunque la valutazione dei fatti, ma non l'accertamento degli stessi, irrevocabilmente compiuto nel giudizio di cognizione. Per tale ragione, la sussistenza del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto all'indennizzo non può essere desunta da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (cfr., Sez. U n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, in motivazione, secondo cui il giudice dell'equa riparazione, deve valutare se certi comportamenti "accertati o non negati", e pur sempre riferibili alla condotta cosciente e volontaria del soggetto, possano avere svolto un ruolo almeno sinergico nel trarre in errore l'autorità giudiziaria;
Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350 - 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 - 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 - 01; Sez. 3, n. 19998 del 20/04/2011, Vaccarella, Rv. 250385 - 01). Nel caso in esame, dopo aver ricordato le ragioni che hanno condotto alla assoluzione del CO, i giudici della riparazione si sono limitati ad affermare che quei contatti - poiché inidonei a fondare il giudizio di responsabilità penale - non integrano alcun profilo di colpa grave. In applicazione dei principi appena ricordati, invece, i giudici della riparazione avrebbero dovuto verificare, in primo luogo, se il pieno inserimento del CO nel sistema di "spacchettamento" delle commesse, con successiva stipula di numerosi subappalti (fatto non escluso dai giudici della imputazione), possa o meno considerarsi condotta ostativa ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., tale da escludere il diritto alla riparazione o, comunque, se tale condotta possa o meno considerarsi caratterizzata da colpa lieve, al fine di ridurre l'entità della pretesa. A tal fine, i giudici della riparazione, nel valutare il comportamento del ricorrente, avrebbero dovuto considerare che la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., e del consolidato principio di diritto, secondo il quale deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 1002 del 9/10/2024, dep. 2025, Biancolillo, non mass.; Sez. 4, n. 46588 del 27/11/2024, 5 Capelletto, non mass.; Sez. 4, n. 43302 del 23/1072008, Malsano, Rv. 242034 - 01). Nella stessa prospettiva, osserva il Collegio che i giudici della riparazione hanno erroneamente valorizzato un profilo soggettivo, ovvero la circostanza che il CO non fosse a conoscenza della caratura mafiosa del GA, con il quale non intrattenne alcun rapporto diretto. Al riguardo giova osserva che il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa, secondo il costante insegnamento di questa Corte, non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'autorità giudiziaria (Sez. 4, n. 44997 del 19/11/2024, Marino, non mass.; Sez. 4, n. 41209 del 9/07/2024, Terlizzi, non mass.; Sez. 4, n. 37752 del 26/09/2024, Balilla, non mass.; Sez. 4, n. 28243 del 16/12/2021, dep. 2022, Cosmo, non mass.), pur se tesa, in concreto, al perseguimento di altri risultati. Anche il giudizio sulla prevedibilità - mancato nell'ordinanza impugnata (p. 5 ordinanza impugnata) - va formulato con criterio ex ante, ed in una dimensione oggettiva, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro della comune esperienza, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'autorità giudiziaria. È sufficiente, pertanto, analizzare quanto compiuto dalla richiedente sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Come anticipato, ove il giudice del rinvio escluda l'esistenza di una condotta ostativa, dovrà comunque valutare l'esistenza o meno di profili di colpa lieve. A tal proposito, questa Corte di legittimità ha chiarito che la colpa lieve può essere ravvisata in atteggiamenti o comportamenti, sicuramente non di gravità tale da escludere il diritto alla riparazione, ma integranti un concorso apprezzabile in termini economici per ridurne la quantificazione;
tanto sul presupposto che se la colpa grave esclude il diritto alla riparazione, nelle altre gradazioni rispetto a quest'ultima, la colpa sinergica (sotto entrambi i profili considerabili: emissione del provvedimento restrittivo, perdurare della detenzione) non è insignificante, dovendo essere valutata ai fini della taxatio sul quantum debeatur (così, in motivazione, Sez. 4, n. 34541 del 24/05/2016, Morlacchi, Rv. 267506 - 01; conf., Sez. 4, n. 27529 del 20/5/2008, Okumboro, Rv. 240889). In conclusione, limitandosi a richiamare le considerazioni espresse dal giudice di merito per addivenire al giudizio di assoluzione, ed immotivatamente 6 liere estensore Il Il Presidente escludendo l'esistenza della condotta ostativa - ovvero senza valutare se la condotta accertata integri o meno una negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari - i giudici della riparazione non hanno fatto buon governo di tali principi. 3. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. I restanti motivi sono assorbiti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria cui demanda anche la liquidazione delle spese tra le parti riferite al presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, 14 ottobre 2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della decisione impugnata;
letta la memoria dell'Avv. Clara Veneto, del foro Roma, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34712 Anno 2025 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: LAURO DAVIDE Data Udienza: 14/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9 gennaio 2025, la Corte di appello di Reggio Calabria ha accolto la domanda formulata da LI CO per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura della custodia cautelare dal 19 luglio 2016 - data in cui veniva tratto in arresto - al 4 febbraio 2020 - data in cui veniva rimesso in libertà, per effetto dell'assoluzione deliberata dalla stessa Corte reggina (irrev. 26 giugno 2021). La misura cautelare nei confronti del CO fu disposta in quanto gravemente indiziato del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, in relazione ad una cosca di indrangheta alla quale, grazie alla adozione di sistema di spacchettannento delle commesse, era stato consentito di inserirsi, con proprie imprese, nel settore degli appalti. 1.1. Più in particolare, l'ordinanza impugnata ha escluso, in capo al CO, la colpa grave di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., osservando come la condotta complessivamente tenuta non potesse essere ritenuta ostativa al diritto alla riparazione, mancando la prova del consapevole ausilio alle imprese riconducibili alla cosca e più in generale di contatti ritenuti "indizianti". 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo si deduce vizio della motivazione, poiché manifestamente illogica ed apparente (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), nonché l'erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. I giudici della riparazione sono incorsi in errore nel non ritenere gravemente colposa la condotta del ricorrente: per far ciò, hanno sottolineato la scarsa capacità dimostrativa delle conversazioni intercettate rispetto alla prova del reato (esclusa sotto il profilo meramente soggettivo), mentre invece avrebbero dovuto verificare se la condotta tenuta abbia o meno concorso a determinare la restrizione della libertà, in termini quantomeno gravemente colposi. Il giudice della assoluzione non ha infatti escluso, per come si desume dal testo del provvedimento impugnato, la partecipazione del CO al sistema di spartizione e "spacchettamento" degli appalti, il quale anzi aveva ceduto alle pressioni del manager TO per la cessione di un subappalto, poi assegnato all'impresa riferibile al GA, esponente di una famiglia mafiosa. 2 Inoltre, è lo stesso ricorrente, nella domanda introduttiva, a far riferimento, contrariamente a quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, ad una serie di incontri dallo stesso avuti proprio con il GA. La Corte della riparazione, quindi, avrebbe dovuto considerare che la vicinanza ad una cosca, dimostrata dalla partecipazione al sistema di ripartizione degli appalti (che aveva consentito l'infiltrazione mafiosa), è condotta idonea, sulla base di una valutazione ex ante, a determinare l'intervento della autorità giudiziaria e quindi ad integrare la condotta ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. 2.2. Con il secondo motivo il Ministero ricorrente lamenta l'apparenza e l'illogicità della motivazione anche sotto ulteriori profili: da un lato la Corte di appello, pur applicando il criterio aritmetico per la determinazione dell'indennizzo, ha poi immotivatamente riconosciuto un incremento in ragione della "sostanziale incensuratezza" del CO;
dall'altro, pur essendovi tenuta, non ha spiegato le ragioni per le quali la partecipazione al sistema di ripartizione e "spacchettamento" a pioggia degli appalti non sia idonea ad integrare quantomeno la colpa lieve valutabile sotto il profilo della quantificazione dell'indennizzo. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che, secondo l'originaria contestazione, LI CO, quale amministratore di diverse aziende consorziate, unitamente a PA TO e UI IA, gestì una rete di società operative nel settore delle pulizie civili ed industriali, stipulando contratti di appalto su tutto il territorio nazionale. Appalti poi "spacchettati a pioggia" e ceduti in subappalto ad aziende poi risultate riconducibili alle cosche di 'ndrangheta dei GA - RE e RA - Gullace - Albanese. Rispetto a tale originaria contestazione, la Corte territoriale, richiamate le ragioni della assoluzione, ha evidenziato come l'istante tenne una "posizione di retroguardia", fu raramente coinvolto nei dialoghi intercettati (dove spesso fu indicato come un soggetto "antagonista"), e comunque non risultò in contatto diretto con il GA. Conseguentemente, i giudici della riparazione hanno evidenziato che i contatti del CO con gli altri soggetti coinvolti nell'indagine, "una volta svuotati 3 di significazione illecita", non potevano essere valutati al fine di ritenere integrata la condotta ostativa alla riparazione. 2. Venendo all'analisi delle doglianze, per come si desume dal testo del provvedimento impugnato (pp. 4 e 5) - cosa che rende del tutto irrilevante la mancata allegazione di cui si duole il CO nella memoria - la condotta di LI CO, sul "piano oggettivo", ha consentito, condividendo la volontà del correo PA, la cessione in subappalto delle commesse ricevute ad aziende riconducibili all'esponente di una cosca di 'ndrangheta, la quale così è riuscita ad infiltrarsi nel settore degli appalti pubblici. Ciò che invece è stato escluso dai giudici di merito é che il CO fosse "consapevole dello spessore criminale del GA e della riconducibilità della sua ditta alla cosca omonima" (p. 4). In tal modo, hanno affermato i giudici della riparazione, i dati fattuali indizianti sono stati ritenuti "sostanzialmente svuotati nella loro stessa valenza concreta", poiché privi di "significazione illecita" (p. 5). Partendo da tali premesse, la Corte distrettuale, pur riconoscendo il pieno inserimento del CO nel sistema di "spacchettamento" degli appalti, ricevuti anche da soggetti con partecipazione pubblica, ha ritenuto di escludere la colpa grave ostativa alla riparazione, sottolineando che la condotta non fu di consapevole ausilio agli interessi mafiosi. Così argomentando, il giudice della riparazione ha erroneamente operato una valutazione delle condotte analoga a quella relativa all'accertamento della responsabilità penale, già esclusa dai giudici della cognizione e che costituisce, invece, il presupposto per ottenere l'indennizzo. Non è questa la regola di valutazione che occorre applicare per affermare od escludere la colpa grave, risultato a cui immotivatamente giunge, invece, il provvedimento impugnato. Più in particolare, il giudice della riparazione avrebbe dovuto stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203638 - 01; conf., Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263 - 01). La valutazione richiesta deve essere effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito 4 del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). L'autonomia tra i due giudizi riguarda dunque la valutazione dei fatti, ma non l'accertamento degli stessi, irrevocabilmente compiuto nel giudizio di cognizione. Per tale ragione, la sussistenza del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto all'indennizzo non può essere desunta da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (cfr., Sez. U n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, in motivazione, secondo cui il giudice dell'equa riparazione, deve valutare se certi comportamenti "accertati o non negati", e pur sempre riferibili alla condotta cosciente e volontaria del soggetto, possano avere svolto un ruolo almeno sinergico nel trarre in errore l'autorità giudiziaria;
Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350 - 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 - 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 - 01; Sez. 3, n. 19998 del 20/04/2011, Vaccarella, Rv. 250385 - 01). Nel caso in esame, dopo aver ricordato le ragioni che hanno condotto alla assoluzione del CO, i giudici della riparazione si sono limitati ad affermare che quei contatti - poiché inidonei a fondare il giudizio di responsabilità penale - non integrano alcun profilo di colpa grave. In applicazione dei principi appena ricordati, invece, i giudici della riparazione avrebbero dovuto verificare, in primo luogo, se il pieno inserimento del CO nel sistema di "spacchettamento" delle commesse, con successiva stipula di numerosi subappalti (fatto non escluso dai giudici della imputazione), possa o meno considerarsi condotta ostativa ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., tale da escludere il diritto alla riparazione o, comunque, se tale condotta possa o meno considerarsi caratterizzata da colpa lieve, al fine di ridurre l'entità della pretesa. A tal fine, i giudici della riparazione, nel valutare il comportamento del ricorrente, avrebbero dovuto considerare che la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., e del consolidato principio di diritto, secondo il quale deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 1002 del 9/10/2024, dep. 2025, Biancolillo, non mass.; Sez. 4, n. 46588 del 27/11/2024, 5 Capelletto, non mass.; Sez. 4, n. 43302 del 23/1072008, Malsano, Rv. 242034 - 01). Nella stessa prospettiva, osserva il Collegio che i giudici della riparazione hanno erroneamente valorizzato un profilo soggettivo, ovvero la circostanza che il CO non fosse a conoscenza della caratura mafiosa del GA, con il quale non intrattenne alcun rapporto diretto. Al riguardo giova osserva che il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa, secondo il costante insegnamento di questa Corte, non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'autorità giudiziaria (Sez. 4, n. 44997 del 19/11/2024, Marino, non mass.; Sez. 4, n. 41209 del 9/07/2024, Terlizzi, non mass.; Sez. 4, n. 37752 del 26/09/2024, Balilla, non mass.; Sez. 4, n. 28243 del 16/12/2021, dep. 2022, Cosmo, non mass.), pur se tesa, in concreto, al perseguimento di altri risultati. Anche il giudizio sulla prevedibilità - mancato nell'ordinanza impugnata (p. 5 ordinanza impugnata) - va formulato con criterio ex ante, ed in una dimensione oggettiva, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro della comune esperienza, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'autorità giudiziaria. È sufficiente, pertanto, analizzare quanto compiuto dalla richiedente sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Come anticipato, ove il giudice del rinvio escluda l'esistenza di una condotta ostativa, dovrà comunque valutare l'esistenza o meno di profili di colpa lieve. A tal proposito, questa Corte di legittimità ha chiarito che la colpa lieve può essere ravvisata in atteggiamenti o comportamenti, sicuramente non di gravità tale da escludere il diritto alla riparazione, ma integranti un concorso apprezzabile in termini economici per ridurne la quantificazione;
tanto sul presupposto che se la colpa grave esclude il diritto alla riparazione, nelle altre gradazioni rispetto a quest'ultima, la colpa sinergica (sotto entrambi i profili considerabili: emissione del provvedimento restrittivo, perdurare della detenzione) non è insignificante, dovendo essere valutata ai fini della taxatio sul quantum debeatur (così, in motivazione, Sez. 4, n. 34541 del 24/05/2016, Morlacchi, Rv. 267506 - 01; conf., Sez. 4, n. 27529 del 20/5/2008, Okumboro, Rv. 240889). In conclusione, limitandosi a richiamare le considerazioni espresse dal giudice di merito per addivenire al giudizio di assoluzione, ed immotivatamente 6 liere estensore Il Il Presidente escludendo l'esistenza della condotta ostativa - ovvero senza valutare se la condotta accertata integri o meno una negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari - i giudici della riparazione non hanno fatto buon governo di tali principi. 3. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. I restanti motivi sono assorbiti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria cui demanda anche la liquidazione delle spese tra le parti riferite al presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, 14 ottobre 2025