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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1104 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
, con gli avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna, che Parte_1 lo rappresentano e difendono in virtù di procura a margine al ricorso di primo grado, presso il cui studio, sito in Cosenza, alla via Vittoria n. 16, è elettivamente domiciliato appellante
e
, con gli Controparte_1 avv.ti Umberto Ferrato, Gilda Avena, Francesco Muscari Tomaioli, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti per atto del Dott.
Notaio in Fiumicino, del 22/03/2024, Repertorio n. 37875, presso i Persona_1 cui indirizzi di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellato
e del Controparte_2 CP_3
appellato non costituito
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Spese di lite
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<…che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma parziale della sentenza impugnata, voglia: - quantificare le competenze del I grado di giudizio poste a carico della parte soccombente, nel rispetto dei parametri fissati dal D.M. 55/2014 e ss. mm. ii. e condannare, quindi, il resistente al pagamento delle corrispondenti somme, _2 con distrazione in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.; - condannare il in persona del pro-tempore al Controparte_4 CP_5 pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio da distrarre in favore dei costituiti procuratori ex art. 93 c.p.c.…>>;
1 Per l'appellato : <<…Voglia l'On.le Corte di Appello adita decidere secondo CP_1 giustizia. Con vittoria di spese e compensi di giudizio e salvo ogni altro diritto…>>. FATTO E DIRITTO
§1
Questa è la vicenda processuale per come descritta nella sentenza gravata: <Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente conveniva in giudizio il e, CP_6 premesso di essere collaboratore scolastico assunto a tempo indeterminato in data
1.9.2020, deduceva di aver prestato servizio pre – ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2005/2006; lamentava il mancato riconoscimento di tutta l'anzianità di servizio e dei connessi aumenti retributivi e dopo aver richiamato precedenti di merito e della giurisprudenza comunitaria, concludeva chiedendo, previo accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera con il riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio relativa ai periodi svolti in costanza di rapporti a tempo determinato, la condanna dell'Amministrazione all'inquadramento nella corretta fascia stipendiale. Cont Il si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso. Eccepiva la prescrizione dei crediti vantati. Si costituiva l' chiedendo, in caso di accoglimento della domanda attorea, la CP_1 Cont condanna del al pagamento dei contributi>>.
§2
Il Tribunale <dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, dell'intero servizio prestato in posizione di pre-ruolo e la condanna dell'Amministrazione alla collocazione nelle corrette posizioni stipendiali maturate per come richieste in ricorso. Condanna il al _2 pagamento delle differenze retributive dal 30.1.2018 e alla regolarizzazione Cont contributiva. Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 700,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario con distrazione. >>.
§3 La sentenza è gravata d'appello da , limitatamente al capo relativo alla Parte_1 liquidazione delle spese di lite, che viene censurato sotto il profilo del mancato rispetto dei parametri forensi, dunque per violazione del D.M. 37/2018 e ss. mm.. Non si è costituito il , nonostante la ritualità Controparte_4 della notifica del ricorso in appello. CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale ha formulato le conclusioni sopra riportate. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, alla fissata udienza, sentiti i procuratori delle parti, decide come da allegato dispositivo.
§4 L'appello è meritevole di accoglimento Invero, tenuto conto dello scaglione di valore da euro 5200,01 a euro 26.000,00 per le cause di lavoro, nonché delle tariffe minime del D.M. 55/2014 e s.s. m.m. (in virtù del carattere seriale del contenzioso in esame), le spese di primo grado andavano liquidate nella misura di euro 2695,00.
§5
2 In definitiva, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza gravata, si quantifica in euro 2695,00 l'importo delle spese di lite dovute dal appellato a . _2 Parte_1
Il va poi condannato a rifondere al sig. le spese del grado di appello, _2 _1 liquidate come da dispositivo, avuto riguardo all'importo del disputatum, coincidente con quello delle spese del giudizio di primo grado, con esclusione del compenso per la fase di trattazione che non ha avuto autonomo svolgimento, stante la contumacia della parte datoriale appellata in questo grado, diversamente che nel primo (cfr., tra le tante, Cass. n. 17387/2022 e n. 2308/2015, da cui si desume che la fase di trattazione è considerata “ineludibile”, ai fini della liquidazione del compenso al difensore, perché in essa “rientra anche l'esame degli scritti o documenti delle altre parti”, sicché va esclusa in caso di contumacia della controparte). CP_ Si compensano, invece, tra l'appellante e l' stante la peculiare posizione processuale dell'ente, convenuto in giudizio solo al fine di garantire l'assolvimento da parte dell'amministrazione datoriale del connesso obbligo contributivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _1
, con ricorso in data 16 novembre 2023, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Cosenza, giudice del lavoro, n. 1095/23, resa in data 16 giugno 2023, così provvede: Accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, indica in euro 2695,00 l'importo delle spese di lite che il appellato è tenuto a rifondere a _2
; Parte_1 conferma nel resto;
condanna il appellato al pagamento nei confronti di delle _2 Parte_1 spese del presente grado di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 962,00, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; compensa tra le altre parti le spese del grado di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 14 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr. Emilio Sirianni
3
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1104 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
, con gli avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna, che Parte_1 lo rappresentano e difendono in virtù di procura a margine al ricorso di primo grado, presso il cui studio, sito in Cosenza, alla via Vittoria n. 16, è elettivamente domiciliato appellante
e
, con gli Controparte_1 avv.ti Umberto Ferrato, Gilda Avena, Francesco Muscari Tomaioli, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti per atto del Dott.
Notaio in Fiumicino, del 22/03/2024, Repertorio n. 37875, presso i Persona_1 cui indirizzi di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellato
e del Controparte_2 CP_3
appellato non costituito
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Spese di lite
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<…che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma parziale della sentenza impugnata, voglia: - quantificare le competenze del I grado di giudizio poste a carico della parte soccombente, nel rispetto dei parametri fissati dal D.M. 55/2014 e ss. mm. ii. e condannare, quindi, il resistente al pagamento delle corrispondenti somme, _2 con distrazione in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.; - condannare il in persona del pro-tempore al Controparte_4 CP_5 pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio da distrarre in favore dei costituiti procuratori ex art. 93 c.p.c.…>>;
1 Per l'appellato : <<…Voglia l'On.le Corte di Appello adita decidere secondo CP_1 giustizia. Con vittoria di spese e compensi di giudizio e salvo ogni altro diritto…>>. FATTO E DIRITTO
§1
Questa è la vicenda processuale per come descritta nella sentenza gravata: <Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente conveniva in giudizio il e, CP_6 premesso di essere collaboratore scolastico assunto a tempo indeterminato in data
1.9.2020, deduceva di aver prestato servizio pre – ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2005/2006; lamentava il mancato riconoscimento di tutta l'anzianità di servizio e dei connessi aumenti retributivi e dopo aver richiamato precedenti di merito e della giurisprudenza comunitaria, concludeva chiedendo, previo accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera con il riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio relativa ai periodi svolti in costanza di rapporti a tempo determinato, la condanna dell'Amministrazione all'inquadramento nella corretta fascia stipendiale. Cont Il si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso. Eccepiva la prescrizione dei crediti vantati. Si costituiva l' chiedendo, in caso di accoglimento della domanda attorea, la CP_1 Cont condanna del al pagamento dei contributi>>.
§2
Il Tribunale <dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, dell'intero servizio prestato in posizione di pre-ruolo e la condanna dell'Amministrazione alla collocazione nelle corrette posizioni stipendiali maturate per come richieste in ricorso. Condanna il al _2 pagamento delle differenze retributive dal 30.1.2018 e alla regolarizzazione Cont contributiva. Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 700,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario con distrazione. >>.
§3 La sentenza è gravata d'appello da , limitatamente al capo relativo alla Parte_1 liquidazione delle spese di lite, che viene censurato sotto il profilo del mancato rispetto dei parametri forensi, dunque per violazione del D.M. 37/2018 e ss. mm.. Non si è costituito il , nonostante la ritualità Controparte_4 della notifica del ricorso in appello. CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale ha formulato le conclusioni sopra riportate. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, alla fissata udienza, sentiti i procuratori delle parti, decide come da allegato dispositivo.
§4 L'appello è meritevole di accoglimento Invero, tenuto conto dello scaglione di valore da euro 5200,01 a euro 26.000,00 per le cause di lavoro, nonché delle tariffe minime del D.M. 55/2014 e s.s. m.m. (in virtù del carattere seriale del contenzioso in esame), le spese di primo grado andavano liquidate nella misura di euro 2695,00.
§5
2 In definitiva, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza gravata, si quantifica in euro 2695,00 l'importo delle spese di lite dovute dal appellato a . _2 Parte_1
Il va poi condannato a rifondere al sig. le spese del grado di appello, _2 _1 liquidate come da dispositivo, avuto riguardo all'importo del disputatum, coincidente con quello delle spese del giudizio di primo grado, con esclusione del compenso per la fase di trattazione che non ha avuto autonomo svolgimento, stante la contumacia della parte datoriale appellata in questo grado, diversamente che nel primo (cfr., tra le tante, Cass. n. 17387/2022 e n. 2308/2015, da cui si desume che la fase di trattazione è considerata “ineludibile”, ai fini della liquidazione del compenso al difensore, perché in essa “rientra anche l'esame degli scritti o documenti delle altre parti”, sicché va esclusa in caso di contumacia della controparte). CP_ Si compensano, invece, tra l'appellante e l' stante la peculiare posizione processuale dell'ente, convenuto in giudizio solo al fine di garantire l'assolvimento da parte dell'amministrazione datoriale del connesso obbligo contributivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _1
, con ricorso in data 16 novembre 2023, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Cosenza, giudice del lavoro, n. 1095/23, resa in data 16 giugno 2023, così provvede: Accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, indica in euro 2695,00 l'importo delle spese di lite che il appellato è tenuto a rifondere a _2
; Parte_1 conferma nel resto;
condanna il appellato al pagamento nei confronti di delle _2 Parte_1 spese del presente grado di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 962,00, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; compensa tra le altre parti le spese del grado di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 14 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr. Emilio Sirianni
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