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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/11/2025, n. 6739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6739 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati:
dott. SO RO Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. TA VO Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio in data 13.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 3672 del ruolo degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Rina Izzo, giusta delega allegata al ricorso in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via Ugo
Ojetti, 79;
1 e
Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Monia Laghi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Pompeo Magno, 94, per procura allegata in atti;
e avv. Cristiana Lupi, in qualità di curatore speciale di e Per_1 Persona_2
giusta nomina del Tribunale per i minorenni di Roma del 6.11.2024, con studio in Roma, via Marcantonio Bragadin, 96;
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3866/2024 del Tribunale di Roma, depositata l'1.3.2024.
Premesso che:
e hanno contratto matrimonio civile il Parte_1 Parte_2
10.11.2012, hanno avuto due figli, (nato l'[...]) e (nato il Per_1 Per_2
28.11.2015) e si sono separati in virtù di decreto di omologa delle condizioni concordate fra le parti del 23.7.2018, in cui, fra l'altro, era previsto l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre;
la regolamentazione del diritto di visita del padre;
un assegno per il loro
2 mantenimento, a carico di quest'ultimo, dell'importo mensile complessivo di
€ 500,00, oltre al 50% delle relative spese straordinarie;
con ricorso depositato in data 26.6.2020, ha adito il Tribunale di Parte_2
Roma per sentir dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio, con affidamento esclusivo dei figli, collocati presso di sé e diritto di visita della madre previo accordo delle parti, in ragione del fatto che Parte_1
dopo la separazione, era stata ricoverata in un centro specializzato per la cura dell'alcolismo, in provincia di Cuneo;
si è costituita la resistente aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma chiedendo la conferma delle condizioni della separazione, avendo già portato a termine il percorso riabilitativo;
a seguito dell'udienza presidenziale, acquisita la documentazione medica relativa alla resistente, con ordinanza del 20.12.2020, sono state confermate le condizioni della separazione;
con successiva ordinanza del 22.9.2021, in considerazione dei comportamenti aggressivi e violenti tenuti da e del suo avvenuto ricovero in Parte_1
una clinica psichiatrica, è stato disposto l'affidamento esclusivo rafforzato di e al padre, con collocamento dei bambini presso di lui e Per_1 Per_2
revoca dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il loro mantenimento alla madre, con decorrenza dal mese di settembre 2021;
con sentenza non definitiva n. 517/22 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti;
in data 29.10.2022, sono stati autorizzati incontri protetti madre-figli e, acquisite plurime relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali, all'esito della prova testimoniale assunta, con la sentenza n. 3866/24, il Tribunale ha disposto
3 l'affidamento esclusivo rafforzato di e al padre, presso cui è Per_1 Per_2
stata fissata la loro residenza;
ha autorizzato gli incontri protetti madre-figli secondo la calendarizzazione predisposta dai Servizi Sociali, incaricati di attivare un servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione materna, in vista di una progressiva liberalizzazione degli incontri, previa acquisizione della documentazione concernente le condizioni di salute di Parte_1
acquisita presso il SERD;
ha posto, a carico di quest'ultima, un assegno per il mantenimento dei figli dell'importo mensile di € 300,00, oltre al 50% delle relative spese straordinarie;
ha compensato le spese di lite tra le parti;
con ricorso depositato l'8.7.2024, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza, deducendo che fossero venuti meno i presupposti per l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli al padre e l'eccessività del contributo per il loro mantenimento, posto a suo carico;
ha, quindi, chiesto che fosse disposto l'affidamento condiviso di e ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con residenza presso il padre;
di poter incontrare i figli a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola, fino al lunedì mattina e, nelle settimane in cui il weekend è di spettanza del padre, per due giorni consecutivi, con il pernotto, nonché un'alternanza del loro collocamento nei periodi festivi;
ha chiesto altresì che ciascuno dei genitori provvedesse al mantenimento dei figli nei periodi di rispettiva permanenza, con ripartizione al 50% delle relative spese straordinarie;
in via istruttoria, ha chiesto, infine, disporsi l'ascolto dei minori, qualora ritenuto necessario e l'acquisizione di una relazione aggiornata da parte dei Servizi Sociali;
con vittoria delle spese di lite;
si è costituito il 30.6.2025, contestando la fondatezza dell'appello Parte_2
e concludendo per il relativo rigetto, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi;
4 il 24.7.2025, si è costituito il curatore speciale dei minori, nelle more nominato dal Tribunale per i minorenni (dichiaratosi incompetente ex art. 38 disp. att.
c.c.), chiedendo che fossero aumentati gli incontri madre-figli, ma senza il pernottamento;
che fosse attivato un servizio di educativa domiciliare anche presso il padre;
che fosse incaricato il di valutare i minori;
che fossero CP_1
attivati un percorso di sostegno psicologico per e un percorso Parte_1
di sostegno alla genitorialità per entrambe le parti;
il Procuratore Generale, in data 10.11.2025, ha espresso parere favorevole all'aumento della frequentazione madre-figli;
sono state acquisite le relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali in data 1.7.2025 e 9.10.2025;
con decreto del 14.10.2025 le parti sono state autorizzate a depositare note conclusive ex art. 127 ter c.p.c. e, infine, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivazione
Preliminarmente, si osserva che, nelle note depositate il 10.10.2025 e 11.11.2025, ha insistito per l'ascolto dei figli. Parte_1
Tuttavia, costoro, entrambi infradodicenni, sono già stati ascoltati dai Servizi
Sociali e dal curatore speciale, ai quali hanno manifestato la propria volontà di trascorrere più tempo con la mamma, dalla quale vorrebbero talvolta essere presi a scuola, descrivendo positivamente anche la sua attuale compagna.
Ritiene la Corte che, avendo riportato i Servizi dettagliatamente la volontà dei minori e le circostanze in cui è stata espressa (con la specificazione che si tratta di bambini “maturi rispetto alla loro età”), il loro ascolto in udienza sarebbe
5 manifestamente superfluo e tale da sottoporli ad un inutile ulteriore stress emotivo (ai sensi dell'art. 473 bis .4, co. 2).
La relativa istanza formulata dall'appellante, pertanto, dev'essere disattesa.
Ciò posto, nel merito, ha impugnato la sentenza di primo Parte_1
grado chiedendo che fosse disposto l'affidamento condiviso dei figli e ridotto il contributo per il loro mantenimento, posto a suo carico.
In materia di affidamento esclusivo rafforzato, qual è quello concesso dal
Tribunale all'appellato, la più recente, condivisibile, giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'affidamento c.d. "super esclusivo", che impedisce al genitore non affidatario la partecipazione anche alle decisioni di maggiore interesse del minore, costituendo una determinazione fortemente limitativa dell'esercizio della responsabilità genitoriale, inquadrabile nel sistema delle misure conformative e ablative definito dagli artt. 330 e 333 c.c., richiede per conseguenza, ai fini dell'accertamento della contrarietà all'interesse del minore dell'affidamento all'altro genitore di ogni decisione riguardante il minore, un "quid pluris", costituito dalla prova di condotte gravemente pregiudizievoli ascrivibili al genitore non affidatario, causalmente rilevanti, in via esclusiva o prevalente, ai fini dell'integrazione del requisito di legge”
(Cass., Sez. 1, 9/9/2025, n. 24876).
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che, a seguito della separazione,
[...]
abbia fatto uso di sostanza stupefacenti e abusato di alcool, subendo Parte_1
diversi ricoveri in strutture in cui avrebbe dovuto riabilitarsi;
si sia resa responsabile di condotta violenta nei confronti di sua madre, costretta a recarsi al pronto soccorso per le lesioni subite, con prognosi di diversi giorni;
è attualmente seguita dal Serd e sembra aver intrapreso positivamente un percorso di recupero;
“la consapevolezza dei propri problemi appare discreta;
6 l'aderenza al trattamento farmacologico, pur con alcune oscillazioni, risulta nel complesso sufficiente”.
I Servizi, nella relazione di aggiornamento del 7.4.2025, hanno altresì riferito di aver reiteratamente proposto all'appellante di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, che, però, la medesima ha interrotto più volte, senza mai portarlo a compimento.
In ultimo, ha allegato che l'appellante non partecipa al Parte_2
mantenimento dei figli, non versando gli importi posti a suo carico dal
Tribunale.
La gravità del comportamento ascritto a dopo la separazione;
Parte_1
la circostanza che, benchè la medesima si stia impegnando per il proprio recupero, non abbia ancora portato a termine il percorso di sostegno alla genitorialità; la persistenza della conflittualità con il padre dei suoi figli, inducono, allo stato e nell'attesa che si concludano positivamente tanto il suo percorso al Serd, quanto quello di sostegno alla genitorialità, a confermare l'affidamento super esclusivo di e al padre. Per_1 Per_2
D'altro canto, gli indubbi progressi dell'appellante, la circostanza che sia affiancata da una compagna in cui ripone fiducia anche la chiara Parte_2
manifestazione di volontà dei figli a trascorrere più tempo con la mamma, con la quale sono apparsi sereni, consente, come suggerito anche dai Servizi Sociali, di ampliare il tempo di permanenza dei bambini con Parte_1
inizialmente, quindi, e otranno trascorrere con la madre tre Per_1 Per_2
pomeriggi a settimana (da individuarsi nel lunedì, mercoledì e venerdì, salvo diversi accordi tra i genitori), dall'uscita di scuola alle ore 20.00, quando il padre si recherà a prenderli, ovvero dalle ore 15.00 alle ore 20.00, nei periodi in cui la scuola è chiusa;
in seguito, quando i Servizi (ancora incaricati del
7 monitoraggio assiduo del nucleo familiare) lo riterranno opportuno, si potrà introdurre anche il pernottamento presso l'abitazione materna, a fine settimana alternati nella notte del sabato, alla presenza della compagna dell'appellante.
potrà anche andare a prendere i figli a scuola, in presenza di Parte_1
un operatore.
I Servizi Sociali hanno altresì riscontrato alcune criticità nel comportamento paterno: in primo luogo, l'aver tardato nel modificare la residenza dei minori, così impedendo loro di poter beneficiare dei servizi connessi al territorio, quali la frequentazione dei campi estivi;
inoltre, non è stato facilmente Parte_2
reperibile ed ha disatteso un appuntamento, senza avvisare;
infine, ciò che è ben più grave, avrebbe fatto valutare le fragilità di al senza, Per_2 Pt_3
però, mai andare a ritirare il referto conclusivo e senza notiziarne i Servizi stessi.
Risulta, dunque, opportuno sia avviare un'educativa domiciliare anche presso l'abitazione paterna, sia invitare entrambe le parti a intraprendere il percorso di sostegno alla genitorialità, troppo a lungo differito, sia, infine, sottoporre ad una valutazione da parte del Per_2 CP_1
Da ultimo, dev'essere esaminata la domanda proposta da al Parte_1
fine di ottenere la riduzione dell'assegno per il mantenimento dei figli, posto a suo carico dal Tribunale.
Esaminando comparativamente la situazione economica dei genitori, risulta che:
- ha dichiarato di lavorare part time per una cooperativa Parte_1
che svolge attività di pulizie e di percepire una retribuzione netta mensile
8 pari a circa € 500,00; tuttavia, non ha prodotto in atti né il relativo contratto di lavoro, né alcuna busta paga;
ha altresì dichiarato di vivere con sua madre, percettrice dell'indennità di accompagnamento e di una pensione sociale, per il complessivo importo mensile di € 1.000,00 circa e con una compagna che, a sua volta, svolge attività lavorativa retribuita con circa € 500,00 mensili;
- ha dichiarato di lavorare in un supermercato e di percepire Parte_2
una retribuzione netta mensile pari a circa € 1.200,00 (ma, in questo grado del giudizio, non ha prodotto alcun documento comprovante la propria situazione economica); dalla relazione inoltrata dai Servizi Sociali, si evince che vive con i figli, la moglie, il figlio di quest'ultima e una bambina che hanno avuto da poco, in un alloggio Ater, assegnato all'attuale moglie.
Nessuna delle parti, pertanto, risulta aver trasparentemente documentato la rispettiva situazione economica.
Tuttavia, tenuto conto del fatto che entrambe le parti hanno il dovere di contribuire al mantenimento dei figli;
del tempo di permanenza dei bambini presso ciascun genitore (maggiore con il padre) e dell'età dei minori, l'importo mensile posto a carico di risulta assolutamente congruo e Parte_1
deve trovare piena conferma.
Il relativo motivo d'appello della sentenza di primo grado dev'essere, quindi, disatteso.
Il tenore della decisione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti per questo grado del giudizio.
9
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore
Generale, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
3866/2024 del Tribunale di Roma,
dispone che l'appellante possa trascorrere con i figli tre pomeriggi a settimana
(da individuarsi nel lunedì, mercoledì e venerdì, salvo diversi accordi tra i genitori) dall'uscita di scuola, alle ore 20.00, quando il padre si recherà a prenderli, ovvero dalle ore 15.00 alle ore 20.00, nei periodi in cui la scuola è chiusa;
in seguito, quando i Servizi (ancora incaricati del monitoraggio assiduo del nucleo familiare) lo riterranno opportuno, verrà introdotto anche il pernottamento presso l'abitazione materna, a fine settimana alternati nella notte del sabato, alla presenza della compagna dell'appellante;
dispone che possa andare a prendere i figli a scuola, in Parte_1
presenza di un operatore;
dispone che i Servizi Sociali attivino un servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione di entrambi i genitori e un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambe le parti;
dispone la presa di da parte del Per_2 CP_1
respinge, per il resto, l'appello;
compensa le spese di lite, di questo grado del giudizio, tra le parti.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
TA VO SO RO
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