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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 2, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ZAMPETTI ENRICO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 299/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Falconara Marittima - Piazza Carducci N. 4 60015 Falconara Marittima AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IMTIMAZIONE n. 202500002699 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle conclusioni rispettivamente formulate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentava ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 202500002699, emessa dal Comune di Falconara Marittima e relativo all'IMU dovuta per l'anno 2012.
A sostegno della impugnazione deduceva i seguenti motivi :
1) Intervenuta prescrizione per decorrenza del termine quinquennale;
il ricorrente ha ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata ma quella degli atti presupposti (ingiunzione di pagamento;
cartella di pagamento e avviso di accertamento); sono dunque decorsi i termini di prescrizione e il credito tributario risulta estinto;
2) Insussistenza della pretesa;
l'IMU reclamata dal Comune attiene ad un immobile appartenuto allo zio del ricorrente, Nominativo_2, deceduto nel 2012; Ricorrente_1 ne ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario; il patrimonio ereditario e quello personale dell'erede devono quindi rimanere distinti (ex articolo
490 primo comma Cc) e dunque i creditori dell'eredità non possono aggredire il patrimonio personale dell'erede potendo esclusivamente soddisfarsi su quello dell'eredità; l'atto impugnato è stato emesso nei confronti di Ricorrente_1 quale erede puro e semplice anziché quale erede beneficiato;
non si contesta nel merito la pretesa tributaria, che appare del tutto legittima, ma esclusivamente l'errato coinvolgimento di
Ricorrente_1 quale erede puro e semplice anziché quale erede beneficiato.
A seguito del ricorso si costituiva in giudizio l'amministrazione comunale chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Entrambe le parti, poi, depositavano una memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò chiarito, ritiene la Corte che non sussistano i presupposti per accogliere il ricorso.
Dagli atti emerge che l'ingiunzione di pagamento n. 20180070600001080, presupposto dell'intimazione oggi impugnata, è stata regolarmente notificata il 14.02.2020 (è in atti anche la CAD contestata dal ricorrente).
Considerata quindi la proroga di 85 giorni stabilita a causa della pandemia COVID (proroga che questa
Corte di Giustizia ha più volte affermato applicarsi a tutte le annualità d'imposta i cui termini di accertamento risultavano pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020), appare evidente come nella fattispecie non risulti decorso il termine di prescrizione invocato dal ricorrente.
Quanto, poi, al fatto che Ricorrente_1 abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario, va rilevato come trattasi di questione di merito che non può dunque essere sollevata oggi;
è noto, invero, che l'intimazione di pagamento può essere annullata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'atto presupposto.
Comunque, deve evidenziarsi che questa Autorità Giudiziaria (cfr sentenza della Commissione Tributaria
Regionale delle Marche n. 368/21 emessa in data 23.03.2021) ha già chiarito che la legittimazione dell'erede beneficiato rispetto ai debiti ereditari non incontra alcun limite se non quello della responsabilità intra vires.
L'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario, pur conservando una responsabilità limitata per i debiti e le passività ereditarie, subentra comunque nella titolarità dei beni e dei diritti che costituiscono l'asse e ne assume l'amministrazione in forza di un diritto proprio e nell'interesse anche degli eventuali debitori e legatari.
Nella fattispecie, quindi, in quanto continuatore della persona del de cuius, l'erede risponde dei debiti tributari maturati in capo al de cuius fino al momento dell'apertura della successione intra vires per essere l'ICI afferente a beni già di proprietà del medesimo.
Deve, pertanto, escludersi che l'eredità accettata con beneficio d'inventario possa essere considerata una persona giuridica autonoma rispetto alla soggettività degli eredi.
La disciplina della responsabilità dell'erede beneficiato e dei limiti intra vires hereditatis della stessa non abbisogna di alcuna specificazione da parte dell'ente impositore, potendo la stessa essere fatta valere solo quale motivo di opposizione ad una pretesa che superi detti limiti, circostanza che non è stata contestata nella fattispecie.
Alla luce di tali evidenze, quindi, il ricorso deve essere respinto.
Da ciò consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore del comune di Falconara Maritima, spese che in ossequio alle vigenti tabelle vanno determinate nella misura di euro 750,00, oltre agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 750,00.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 2, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ZAMPETTI ENRICO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 299/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Falconara Marittima - Piazza Carducci N. 4 60015 Falconara Marittima AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IMTIMAZIONE n. 202500002699 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle conclusioni rispettivamente formulate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentava ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 202500002699, emessa dal Comune di Falconara Marittima e relativo all'IMU dovuta per l'anno 2012.
A sostegno della impugnazione deduceva i seguenti motivi :
1) Intervenuta prescrizione per decorrenza del termine quinquennale;
il ricorrente ha ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata ma quella degli atti presupposti (ingiunzione di pagamento;
cartella di pagamento e avviso di accertamento); sono dunque decorsi i termini di prescrizione e il credito tributario risulta estinto;
2) Insussistenza della pretesa;
l'IMU reclamata dal Comune attiene ad un immobile appartenuto allo zio del ricorrente, Nominativo_2, deceduto nel 2012; Ricorrente_1 ne ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario; il patrimonio ereditario e quello personale dell'erede devono quindi rimanere distinti (ex articolo
490 primo comma Cc) e dunque i creditori dell'eredità non possono aggredire il patrimonio personale dell'erede potendo esclusivamente soddisfarsi su quello dell'eredità; l'atto impugnato è stato emesso nei confronti di Ricorrente_1 quale erede puro e semplice anziché quale erede beneficiato;
non si contesta nel merito la pretesa tributaria, che appare del tutto legittima, ma esclusivamente l'errato coinvolgimento di
Ricorrente_1 quale erede puro e semplice anziché quale erede beneficiato.
A seguito del ricorso si costituiva in giudizio l'amministrazione comunale chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Entrambe le parti, poi, depositavano una memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò chiarito, ritiene la Corte che non sussistano i presupposti per accogliere il ricorso.
Dagli atti emerge che l'ingiunzione di pagamento n. 20180070600001080, presupposto dell'intimazione oggi impugnata, è stata regolarmente notificata il 14.02.2020 (è in atti anche la CAD contestata dal ricorrente).
Considerata quindi la proroga di 85 giorni stabilita a causa della pandemia COVID (proroga che questa
Corte di Giustizia ha più volte affermato applicarsi a tutte le annualità d'imposta i cui termini di accertamento risultavano pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020), appare evidente come nella fattispecie non risulti decorso il termine di prescrizione invocato dal ricorrente.
Quanto, poi, al fatto che Ricorrente_1 abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario, va rilevato come trattasi di questione di merito che non può dunque essere sollevata oggi;
è noto, invero, che l'intimazione di pagamento può essere annullata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'atto presupposto.
Comunque, deve evidenziarsi che questa Autorità Giudiziaria (cfr sentenza della Commissione Tributaria
Regionale delle Marche n. 368/21 emessa in data 23.03.2021) ha già chiarito che la legittimazione dell'erede beneficiato rispetto ai debiti ereditari non incontra alcun limite se non quello della responsabilità intra vires.
L'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario, pur conservando una responsabilità limitata per i debiti e le passività ereditarie, subentra comunque nella titolarità dei beni e dei diritti che costituiscono l'asse e ne assume l'amministrazione in forza di un diritto proprio e nell'interesse anche degli eventuali debitori e legatari.
Nella fattispecie, quindi, in quanto continuatore della persona del de cuius, l'erede risponde dei debiti tributari maturati in capo al de cuius fino al momento dell'apertura della successione intra vires per essere l'ICI afferente a beni già di proprietà del medesimo.
Deve, pertanto, escludersi che l'eredità accettata con beneficio d'inventario possa essere considerata una persona giuridica autonoma rispetto alla soggettività degli eredi.
La disciplina della responsabilità dell'erede beneficiato e dei limiti intra vires hereditatis della stessa non abbisogna di alcuna specificazione da parte dell'ente impositore, potendo la stessa essere fatta valere solo quale motivo di opposizione ad una pretesa che superi detti limiti, circostanza che non è stata contestata nella fattispecie.
Alla luce di tali evidenze, quindi, il ricorso deve essere respinto.
Da ciò consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore del comune di Falconara Maritima, spese che in ossequio alle vigenti tabelle vanno determinate nella misura di euro 750,00, oltre agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 750,00.