Articolo 3 della Legge 31 ottobre 1962, n. 1503
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 novembre 1962
Art. 3.
Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 30 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi inseriti nell'esercizio 1962-63, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.
Entrata in vigore il 15 novembre 1962