Sentenza 29 aprile 1999
Massime • 1
L'art. 9 della legge 14 febbraio 1990 n. 29 ha ricondotto tutte le controversie in materia di contratti agrari alla competenza esclusiva della Sezione Specializzata Agraria, la quale è, pertanto, competente per l'opposizione all'esecuzione per il rilascio di un fondo rustico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/04/1999, n. 4339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4339 |
| Data del deposito : | 29 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - rel. Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sulla istanza di REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Pretore di MATERA, con ordinanza del 13/10/97, nella causa iscritta al n^ 13978/97 vertente tra
SA OD, SA HE, SA AN, RA OR, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dagli avvocati AMEDEO CATALDO, GIUSEPPE GALLO, giusta delega in atti;
e
ES CA;
- non costituito in questa fase -
udita la relazione della causa svolta nella camera di 1611 consiglio il 11/12/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MASSIMO FEDELI che ha chiesto che si dichiari la competenza della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Matera, con le pronunce di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.11.1992 OS DE, OS RI, OS LA PI NT e AR DO proponevano opposizione dinanzi alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Matera avverso precetto di rilascio loro notificato da SA UC relativo a fondo rustico sito in agro di Irsina deducendo diversi motivi.
Costituendosi in giudizio SA UC eccepiva preliminarmente la incompetenza del giudice adito perché la competenza spettava al giudice civile in sede ordinaria e contestava nel merito, con una serie di argomentazioni, il fondamento delle avverse pretese. Con sentenza in data 6.5.1993 la Sezione specializzata agraria del Tribunale di Matera declinava la propria competenza decidere sulla domanda, competente essendo il giudice ordinario. Gli opponenti riassumevano quindi la causa dinanzi al Pretore di Matera il quale, ritenutosi a sua volta incompetente per materia, con provvedimento adottato in data 13.10.1997, richiedeva d'ufficio regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 9 della L. 14 febbraio 1990 n. 29 ha testualmente disposto:
"Tutte le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono di competenza delle Sezioni specializzate agrarie di cui alla l.330/63 ed assoggettate al rito di cui agli artt. 409 ss. c.p.c.
Restano comunque salve le competenze di cui alla L. 607/66 e successive modificazioni ed integrazioni".
Tale chiaro dettato normativo, come è pacifica giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 10 gennaio 1994 n. 195; Cass. 11 ottobre 1995 n. 10602 e Cass. 2 febbraio 1996 n. 895) segna il superamento della preesistente frammentazione di competenze realizzando la concentrazione delle controversie relative ai contratti agrari davanti alle sezioni specializzate agrarie alle quali è stata attribuita una competenza per materia tendenzialmente onnicomprensiva.
Ed è con specifico riferimento a tale principio che va risolta la dedotta questione concernente l'individuazione del giudice competente sull'opposizione all'esecuzione per rilascio di fondo rustico in forza di provvedimento adottato dalle sezioni specializzate agrarie.
L'art. 615 1^ comma c.p.c. sancisce che: "Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27". E poiché l'art. 9 della L. 29/90 ha introdotto, come sì è detto, una competenza per materia onnicomprensiva -fatte salve le richiamate eccezioni- delle sezioni specializzate agrarie, è fuor di dubbio che nel caso che ci occupa, il giudice competente per materia menzionato dalla suindicata norma va individuato nel medesimo. Nè rilevanza alcuna può essere attribuita alla circostanza che l'opposizione, senza incidere sulla validità del titolo esecutivo ne' mettere in discussione le questioni dibattute nel giudizio che ha definito il merito della controversia sia diretta -come nella specie- solo a paralizzare l'efficacia del titolo esecutivo. Infatti, come affermato nelle surrichiamate pronunce, la sussistenza in capo al giudice specializzato di una competenza generale ed indifferenziata in materia di contratti agrari non consente di operare distinzioni di tal genere, dovendosi avere riguardo soltanto alla natura -agraria- del rapporto oggetto del provvedimento di rilascio. Ma se tanto può con certezza affermarsi -atteso l'univoco indirizzo di dottrina e giurisprudenza- relativamente all'ipotesi, che qui interessa, di opposizione all'esecuzione (e agli atti esecutivi) "preventiva" e cioè promossa prima che l'esecuzione sia iniziata, notevoli incertezze sussistono in ordine alle opposizioni "successive" e cioè per quelle promosse dopo l'inizio dell'esecuzione.
Accennandovi solo per un'esigenza di completezza va così rilevato che mentre questa Suprema Corte ha con le ricordate pronunce e con altre successive (v. Cass. 10 aprile 1998 n. 3735) affermato il principio che nel caso di opposizione proposta dopo l'inizio della esecuzione per rilascio la competenza a conoscere nel merito della controversia, superata la fase interdittale, va riconosciuta alle sezioni specializzate agrarie, ratione materiae, divise ed articolate appaiono le posizioni della dottrina.
Con riguardo alla fattispecie il conflitto di competenza va pertanto risolto alla stregua degli esposti principi indicando nella sezione specializzata agraria presso il Tribunale di Matera il giudice competente per la trattazione dell'opposizione al precetto di rilascio in questione.
Non va adottata statuizione sulle spese in quanto le prodotte note assolvono solo alla dichiarata funzione di mera costituzione delle parti e non costituiscono memorie difensive.
P. Q. M.
La Corte dichiara la competenza della Sezione specializzata agraria del Tribunale di Matera, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1999