Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 26/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1645/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1645/2023 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. Matteo Tolasi Controparte_1 CodiceFiscale_1
attore
CONTRO
(C.F. ) con l'avv. Giuseppe Lanza Controparte_2 CodiceFiscale_2
convenuto
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
D's (c.f. ) con l' avv. Guido Foglia Controparte_3 P.IVA_1
terza chiamata in causa
Conclusioni delle parti
Per parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
In via principale e nel merito: A) accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in narrativa, il grave inadempimento da parte dell'Avvocato alle obbligazioni discendenti dal Controparte_2 contratto d'opera professionale inter partes sottoscritto nel mese di marzo dell'anno 2019; B) accertare e dichiarare altresì, per tutti i motivi indicati in narrativa, la violazione e/o inosservanza da parte dell'Avvocato del dovere di diligenza, nonché del dovere di adempimento Controparte_2
del mandato e del dovere informativo, rispettivamente previsti agli artt. 12, 26 e 27 del Codice
Deontologico Forense;
C) conseguentemente, condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni patiti dal sig. quantificati nell'importo di €. 528.682,92 quale danno patrimoniale Controparte_1
patito per la perdita della propria occupazione lavorativa (da detto ammontare andranno dedotti i guadagni che il sig. ha conseguito a far data dal mese di dicembre 2022 e sino alla CP_1
1. Vero che nel corso dell'anno 2013 Lei lavorava presso l'Azienda
GR LI Soc. GR s.r.l. (p.iva );
2. Vero che Lei è a conoscenza delle P.IVA_2 circostanze all'origine dell'intervenuto trasferimento, nel periodo compreso tra la fine di luglio e gli inizi di agosto dell'anno 2013, del sig. presso il mangimificio sito nella sede Controparte_1 secondaria dell'”Azienda GR LI Soc. GR s.r.l.” (p.iva ) in P.IVA_2
Roverbella (MN);
3. Vero che Lei è a conoscenza delle circostanze che hanno indotto il sig.
[...]
a disattendere, nel periodo settembre-dicembre 2013 gli ordini impartiti dalla datrice di CP_1 lavoro “Azienda GR LI Soc. GR s.r.l.” (p.iva );
4. vero che Lei è a P.IVA_2 conoscenza delle circostanze all'origine dell'intervenuto trasferimento nell'anno 2013 del sig.
[...] da parte della datrice di lavoro l'Azienda GR LI Soc. GR s.r.l (p.iva CP_1
) presso la sede operativa della stessa in Marmirolo (MN);
5. vero che Lei è a P.IVA_2 conoscenza delle circostanze all'origine dell'intervenuto trasferimento nell'anno 2014 del sig.
[...]
presso lo stabilimento dell'Azienda GR LI Soc. GR s.r.l (p.iva CP_1
) in Cavriana (MN);
6. vero che Lei è a conoscenza delle circostanze che hanno indotto P.IVA_2 il sig. nell'aprile 2018, a presentare esposto all' nei confronti Controparte_1 Controparte_4 dell'Azienda GR LI Soc. GR s.r.l. (p.iva ) (come da doc. 6 che si P.IVA_2 rammostra al teste);
7. vero che Lei è a conoscenza delle circostanze all'origine della contestazione di addebito disciplinare inviata nel mese di giugno 2018 al sig. da parte della datrice Controparte_1
di lavoro (p.iva ) (come da doc. 7 che si Parte_1 P.IVA_2 rammostra al teste);
8. vero che Lei era a conoscenza delle circostanze all'origine del licenziamento comminato in data 25.06.2018 al sig. da parte della datrice di lavoro Azienda Controparte_1
GR LI Soc. GR RL (p.iva ) (come da doc. 9 che si rammostra al teste); P.IVA_2
9. vero che Lei è a conoscenza dei fatti per cui è stato processo tra il sig. e l'Azienda Controparte_1
GR LI (p.iva ) a Mantova, e segnatamente dei fatti oggetto di cognizione P.IVA_2
nel procedimento di impugnativa del licenziamento per giusta causa avanti il Tribunale di Mantova-
Sez. Lavoro avente R.G. N. 350/2019 R.G. e definito con ordinanza di rigetto del ricorso n. cronol.
1466/2019 del 28.10.2019 (come da doc. 14 che si rammostra al teste); 10. vero che il sig.
[...] dopo aver letto nel mese di ottobre dell'anno 2019 le motivazioni a fondamento CP_1 dell'ordinanza di rigetto di cui al capitolo precedente ed inerenti il computo del termine per la presentazione del ricorso ex art. 1, co. 48, L. n. 92/12, ha iniziato a soffrire di ansia;
11. vero che il sig. dopo aver letto nel mese di ottobre dell'anno 2019 le motivazioni a fondamento Controparte_1 dell'ordinanza di rigetto di cui al capitolo precedente ed inerenti il computo del termine per la presentazione del ricorso ex art. 1, co. 48, L. n. 92/12, e per tutto il periodo dall'anno 2020 ad oggi ha manifestato senso di sconforto nonché frustrazione;
12. vero che, nel periodo dall'anno 2020 ad oggi il sig. a causa dello stato ansioso nonché depressivo dal quale era affetto, si è Controparte_1
ritirato nella propria abitazione sita in Porto Mantovano, via Edison n. 10, ed ha interrotto ogni tipo di contatto sociale;
13. vero che, nel periodo dall'anno 2020 ad oggi il sig. a causa Controparte_1
dello stato ansioso nonché depressivo dal quale era affetto, ha interrotto il rapporto con la propria figlia sig.ra Si indicano a testi: - sig. , residente in [...]di Porto Persona_1 Tes_1
Mantovano, Via Martiri di Bologna n. 31 sui capitoli da 1 a 9; - sig. residente in [...]
Mantovano, Via Canova n. 72 sui capitoli da 1 a 9; - sig. residente in [...]di Testimone_3
Porto Mantovano, Strada Maglio n. 19 sui capitoli da 10 a 13; - sig.ra residente Persona_1 in San Giorgio Bigarello, via Don Enrico Tazzoli n. 5 sui capitoli da 10 a 13. Si chiede, sin d'ora, di essere ammessi a prova contraria sugli eventuali capitoli di prova formulati nelle memorie avversarie con i testi sopra indicati, riservandosi l'indicazione di eventuali ulteriori testi;
B) Si chiede disporsi C.T.U. contabile al fine di accertare il danno patrimoniale patito dall'odierno esponente per la perdita definitiva, per effetto dell'inadempimento dell'avv. come dedotto CP_2
in atti, della possibilità di utilmente impugnare il licenziamento comminatogli ed ottenere la reintegra nella propria occupazione di “operaio specializzato super” presso l'Azienda GR LI, danno patrimoniale da determinarsi con riferimento agli introiti che il sig. avrebbe Controparte_1
percepito a far data dalla pronuncia giudiziale di reintegra nel proprio posto di lavoro e sino al raggiungimento della pensione di vecchiaia (ivi compreso quanto dovuto al sig. a titolo di CP_1
TFR), introiti già quantificati dal perito nominato in limine litis dott. nell'importo Per_2 complessivo di €. 528.682,92; C) Si chiede altresì disporsi CTU medica, od in via di subordine CTU psicologica, al fine di accertare natura ed origine del disturbo depressivo di cui è affetto l'odierno attore, l'epoca di effettiva insorgenza dello stesso, eventuali episodi all'origine dell'ingravescenza dei sintomi collegati al disturbo stesso nonché l'eventuale sussistenza di conseguenze invalidanti ed influenti sulla vita di relazione/sociale, nonché affettiva e lavorativa del sig. Controparte_1
Per parte convenuta: In via principale e nel merito:
1. Rigettare tutte le domande attoree poiché totalmente infondate in fatto in diritto per le ragioni esposte in atti;
2. Per l'effetto, condannare, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., , nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._1
), residente a [...], al pagamento, in favore dell'Avv. A.
[...] Comitini, della somma di € 54.000,00 o di quell'altra minore somma che dovesse ritenersi di giustizia;
3. In subordine, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità professionale dell'Avv. A. Comitini, manlevare lo stesso dalla condanna al pagamento di qualsiasi somma in favore del e dichiarare la D's Insurance Company S.A. - (C.F e P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in 20121 Milano, C/so Garibaldi n. 86 - tenuta al pagamento, in favore dell'attore, di quanto effettivamente ritenuto di giustizia;
In via riconvenzionale:
4. ND , nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
), residente a [...], al pagamento, in favore dell'Avv. C.F._1
A. Comitini, della somma di € 10.000,00 a titolo di penale per revoca dell'incarico professionale.
Con vittoria di spese e compensi legali del presente grado di giudizio.
Per la terza chiamata in causa: in via principale: rigettare tutte le domande svolte nei confronti dell'Avv. in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti e richiamati nel CP_2 presente atto e conseguentemente rigettare la domanda di manleva avanzata dall'Avv. nei CP_2
confronti degli Assicuratori;
rigettare in ogni caso ogni domanda di manleva avanzata dall'Avv. nei confronti degli Assicuratori per i motivi tutti richiamati in narrativa;
In via subordinata: CP_2
Nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dell'operatività delle polizze poste a fondamento delle domande di manleva: - escludere o limitare e ridurre l'eventuale indennizzo dovuto nei limiti della responsabilità effettivamente ascrivibile all' (se del caso con liquidazione Parte_2
da effettuarsi in via equitativa); - subordinare il pagamento dell'indennizzo determinato in favore dell'Avv. all'avvenuta dimostrazione del relativo pagamento da parte di quest'ultimi in CP_2
favore degli aventi diritto;
- escludere, determinare, limitare e/o contenere il corrispettivo obbligo indennitario (e relativa condanna) degli nei limiti di massimale previsto dalle Polizze, Parte_3
considerando la franchigia applicabile e nei limiti del massimale disponibile. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa oltre IVA e CPA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 15.6.2023, conveniva in giudizio l'avv. Controparte_1
assumendo la responsabilità professionale del convenuto consistita: nel non Controparte_2 avere assistito con diligenza l'attore nel giudizio instaurato con ricorso ex art. 1, co. 48°, L. n. 92/12, procedimento promosso tardivamente da quest'ultimo avanti il Tribunale di Mantova, Sez. Lavoro
(R.G.L. n. 350/2019), contro il proprio datore di lavoro Controparte_5
a seguito di un licenziamento asseritamente ritorsivo e conclusosi con ordinanza di
[...]
inammissibilità n. 1466/2019 del 28 ottobre 2019; nel non aver mai informato l'attore circa l'andamento e l'esito di tale procedimento giudiziale, precludendogli così anche la possibilità di impugnare l'ordinanza di inammissibilità; in linea generale, nel non aver dato seguito alle indicazioni fornite dall'attore, non adempiendo così al mandato conferitogli. L'attore quindi chiedeva, previo accertamento della responsabilità professionale dell'Avv. la condanna dello stesso al CP_2
risarcimento del danno nei termini descritti in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.9.2023, si costituiva in giudizio , Controparte_2
chiedendo preliminarmente di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia di assicurazioni D's Insurance Company S.A., domandando, quindi, il rigetto delle domande di parte attrice, la condanna della stessa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. e, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità professionale, di essere manlevato dalla condanna dalla terza chiamata in causa. In via riconvenzionale, il convenuto domandava la condanna di , Controparte_1 al pagamento della somma di € 10.000,00 a titolo di penale per revoca dell'incarico professionale.
Autorizzata la chiamata in causa dell'Assicurazione e differita la prima udienza al 2.4.2024, si costituiva D's Insurance Company S.A. concludendo nei termini in epigrafe indicati.
Depistate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., all'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c., il giudice fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 23.1.2024 e le parti ivi insistevano per l'accoglimento delle istanze e conclusioni in epigrafe indicate.
La domanda non può trovare accoglimento per le ragioni di cui al prosieguo.
E' consolidato l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del professionista, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove il legale avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, diversamente difettando la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (tra le molte: Cass. n. 11901/2002; Cass. n. 10966/2004; Cass. n. 2638/2013; Cass. n.
15032/2021; Cass. n. 2348/2022; Cass. n. 2109/2024). A tal fine, si è distinto anche tra “l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio”: mentre nella prima ipotesi “l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione”, nella seconda ipotesi “il danno … deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato”(tra le altre, segnatamente, Cass. n. 25112/2017
e Cass. n. 10320/2018).
Vale la pena richiamare le analitiche motivazioni addotte dalla Suprema Corte con ordinanza n.
24670 del 13.9.2024 che ha nuovamente confermato l'orientamento giurisprudenziale sopra riportato: “Le ragioni che inducono a mantenere fermo detto orientamento e ad escludere che la
'mera' perdita della possibilità di partecipare ad un giudizio, per effetto dell'inadempimento dell'avvocato alla sua obbligazione professionale (omessa impugnazione, in tutto o in parte, del provvedimento giudiziario sfavorevole), possa costituire un danno, di per sé, risarcibile, a prescindere da una correlazione con il risultato 'utile' cui mira il giudizio stesso, muovono, anzitutto, dalla considerazione della natura di detta obbligazione, che questa Corte, da sempre (Cass. n.
3848/1968; Cass. n. 2230/1973; Cass. n. 7618/1997; Cass. n. 16023/2002; Cass. n. 10289/2015;
Cass. n. 30169/2018; Cass. n. 21953/2023), ha ritenuto essere, di regola (e certamente nel caso dello svolgimento dell'incarico di patrocinare in un giudizio), “di mezzi e non di risultato” (secondo una terminologia ormai risalente) in quanto il professionista si fa carico non già dell'obbligo di realizzare il risultato cui il cliente aspira, bensì dell'obbligo di esercitare diligentemente la propria professione, che a quel risultato deve pur sempre essere finalizzata. Indagando a fondo struttura e funzione delle obbligazioni inerenti all'attività professionale, in tempi più recenti si è precisato
(segnatamente: Cass. n. 28992/2019, in materia di professione sanitaria, ma con affermazioni di principio aventi valenza più generale, come, del resto, reso evidente da espressi richiami anche alla professione forense) che nelle anzidette obbligazioni (c.d. di 'diligenza professionale' o anche di
'facere professionale') occorre distinguere tra un interesse strumentale, affidato alla cura della prestazione oggetto di obbligazione (art. 1174 c.c.), e un interesse primario, o presupposto, del creditore. L'interesse strumentale è quello che connota la prestazione oggetto dell'obbligazione, ossia il rispetto delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore. L'interesse primario o presupposto non è, invece, dedotto in obbligazione, ma è, però, intimamente connesso a quello strumentale “già sul piano della programmazione negoziale e dunque del motivo comune rilevante al livello della causa del contratto”. Nel caso dell'obbligazione di diligenza professionale dell'avvocato l'interesse primario del cliente/creditore è la “vittoria della causa”, così come nell'obbligazione del medico tale interesse è la “guarigione dalla malattia”; sicché, “(n)on c'è obbligazione di diligenza professionale del medico o dell'avvocato se non in vista, per entrambe le parti, del risultato della guarigione dalla malattia o della vittoria della causa”. Ne consegue che il
“danno evento nelle obbligazioni di diligenza professionale riguarda … non l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto”, per cui l'inadempimento della prestazione dedotta in obbligazione comporterà certamente la lesione dell'interesse strumentale, ma non necessariamente di quello primario/presupposto, ponendosi, dunque, l'esigenza di dimostrare che la condotta contraria alle leges artis abbia determinato, eziologicamente, la lesione dell'interesse primario/presupposto e, dunque, il danno evento. 7.2.2. - È questa una ricostruzione che, sia pure con argomentare diverso, non si discosta, però, da quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza sopra richiamata. La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, infatti, sussistere in ragione soltanto dell'inadempimento all'incarico professionale e, dunque, come conseguenza unicamente della lesione dell'interesse strumentale dedotto in obbligazione.
L'inadempimento potrà certamente costituire il presupposto della domanda di restituzione del compenso che il cliente abbia corrisposto al professionista o per consentire al primo di opporsi utilmente alla richiesta in tal senso avanzata da quest'ultimo (avvalendosi dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.: tra le altre, Cass. n. 22487/2004); e nel perimetro dell'inadempimento, e quindi della lesione dell'interesse strumentale, si collocherà senz'altro anche la condotta imperita/negligente dell'avvocato che abbia cagionato la perdita della possibilità di partecipare ad un giudizio. Tuttavia, ai fini del risarcimento del danno si rende necessaria, altresì, la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato che ne è derivato, ovvero che si sia determinata, in termini di giudizio prognostico, la lesione dell'interesse primario del cliente stesso e cioè la mancata “vittoria della causa” o, in altri ma sovrapponibili termini, il mancato “riconoscimento delle proprie ragioni” nella sede giudiziaria. Diversamente, in assenza di quest'ultimo interesse – che è, in altri termini, l'interesse al c.d. “bene della vita” – non potrà esserci danno risarcibile. se si confonde l'interesse primario del cliente, che vale a connotare causalmente il contratto di patrocinio in giudizio concluso con l'avvocato, con quello alla “mera partecipazione” ad un giudizio, affatto sganciato dal “bene della vita” cui tende il giudizio stesso. Non è, infatti, la
“mera partecipazione ad un giudizio” l'interesse tutelato dall'ordinamento, il quale è, invece, necessariamente finalizzato al “riconoscimento delle proprie ragioni”, ossia dei diritti/interessi legittimi per i quali soltanto è garantita dall'ordinamento il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) (…)”.
Ciò detto, nella fattispecie, assumono decisivo rilievo nella valutazione prognostica circa gli esiti del possibile giudizio di impugnazione del licenziamento le pronunce versate agli atti: a tal proposito, infatti, la difesa del convenuto ha versato in atti tre sentenze emesse da tre diversi Giudici, nelle quali
è stata accertata sia l'infondatezza dell'asserita natura ritorsiva del licenziamento del Sig. CP_1
sia la responsabilità penale di quest'ultimo verso il proprio ex datore di lavoro. La sentenza n. 59 emessa in data 14 aprile 2021, con la quale il Tribunale di Mantova ha rigettato l'ulteriore ricorso proposto dal Sig. sempre nei confronti dell' CP_1 Controparte_5
ha riguardo a fatti analoghi a quelli su cui era fondato il primo procedimento conclusosi con
[...]
l'ordinanza di inammissibilità per tardività dell'impugnativa giudiziale del licenziamento affermato come ritorsivo, laddove il Giudice del Lavoro, nella sentenza del 14.4.2021, si è espresso nei seguenti termini: "Il ricorrente si è limitato a dedurre nel corpo nell'atto introduttivo (cfr. pag. 6) di essere stato dequalificato a seguito del trasferimento presso la sede operativa di Marmirolo per essere stato impiegato come mero addetto delle pulizie e allo smaltimento delle carcasse degli animali morti .
Tuttavia neppure questa sintetica indicazione delle diverse mansioni assegnatigli è stata trasposta nel capitolato di prova , con la conseguenza che il ricorrente è decaduto dalla facoltà di dimostrare il dedotto demansionamento e, a maggior ragione, il diritto al risarcimento del danno stimato nella ragguardevole somma di euro 111.119,80 . In ordine al dedotto mobbing vi è un'insanabile lacuna allegatoria (oltre che probatoria) in quanto non è dato comprendere, se si eccettua il non provato demansionamento, in cosa si sarebbe concretizzata la condotta vessatoria del datore di lavoro. Il ricorrente si limita infatti a far cenno a (non altrimenti definite) “azioni vessatorie e ritorsive” dirette ad indurlo alle dimissioni volontarie, richiamando un mail dell'avv. Matteo Buvoli (…) non vi è chi non veda come non vi sia alcuna possibilità di accogliere una domanda di risarcimento danno per una somma non inferiore ai 400.000 ,00 in assenza di illecito o, quanto meno, in totale assenza di prova e offerta di prova dello stesso". E' seguita la sentenza n. 87 emessa in data 26 maggio 2022, con la quale la Corte d'Appello di Brescia ha confermato in toto l'anzidetta sentenza del Tribunale di
Mantova evidenziando “la genericità delle deduzioni del ricorrente, che identifica la condotta mobbizzante del datore di lavoro nel demansionamento, senza però specificare alcuna particolare azione dal contenuto persecutorio, minaccioso o violento, né tanto meno una situazione di isolamento sistematico idonea a configurare l'illecito denunciato..”… è dunque necessario per configurare il mobbing che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione. Per di più, per quanto sopra accertato, il non ha subito alcun demansionamento e che non era CP_1 stato comunque “dimostrato un intento vessatorio o ritorsivo del datore di lavoro nel disporre il trasferimento del lavoratore presso le sedi secondarie(..)” Soprattutto, non può essere omesso il richiamo alla sentenza n. 1134 emessa in data 28 novembre dal Tribunale Mantova, Sezione Penale, con cui il Sig. è stato condannato per il reato tentato di "Esercizio arbitrario delle proprie CP_1
ragioni con violenza alle persone" ai danni del proprio datore di lavoro per aver minacciato "per interposta persona, , di porre in essere condotte che avrebbero arrecato un danno Persona_3
quantomeno all'immagine dell'azienda agricola da lui amministrata". Nella sentenza si legge: “… Il
i dichiarava disponibile a rassegnare le proprie dimissioni, chiedendo in cambio una CP_1
somma di danaro via via crescente e minacciando, per interposta persona, di Persona_3 arrecare danni all'azienda agricola nel caso in cui le sue richieste fossero rimaste insoddisfatte. In specie, il minacciava di immettere sostanze vietate negli alimenti somministrati agli CP_1 animali e di denunciare irregolarità alle autorità sanitarie locali o a trasmissioni televisive…”
E dunque, si ritiene - pur alla stregua di una valutazione necessariamente fondata su criteri probabilistici - che l'attività professionale omessa non avrebbe portato ad esito favorevole alcuno per l'attore, anche considerata la condotta penalmente rilevante lesiva degli interessi del datore di lavoro posta in essere dal sig. come risultante dalla menzionata sentenza del Tribunale di CP_1
Mantova, Sezione Penale.
Il motivo è assorbente e rende superfluo l'esame delle ulteriori argomentazioni poste a fondamento della pretesa risarcitoria dell'attore. Come detto, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola è quella della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, regola che si applica “non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (Cass. n. 25112 del
24.10.2017). Peraltro, come noto, in tema di responsabilità contrattuale del professionista, il nesso causale tra inadempimento (o inesatto adempimento) e danno dev'essere provato dall'attore, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di elemento della fattispecie egualmente "distante" da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio di cd. vicinanza della prova. (Cass. Civ., ordinanza n. 20707 del 17/07/2023).
Per analoghe ragioni, del pari infondate sono le doglianze avversarie inerenti all'ipotetica violazione dei doveri d'informativa da parte del convenuto. In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, ai fini dell'accertamento di un danno risarcibile derivante dall'inadempimento dell'obbligo di informazione dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado, che ha determinato l'impossibilità di proseguire il giudizio in sede di impugnazione, deve essere effettuata una valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere l'impugnazione preclusa dall'omessa informazione, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia difensiva (anche alla luce delle eccezioni proposte e delle difese svolte nel primo grado di giudizio) e della possibilità di ottenere un risultato favorevole (anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia) (Cass. ord. n. 2109/2024). Al fine di poter ritenere la responsabilità in capo al legale convenuto, pertanto, incombeva in capo l'attore l'onere di dimostrare in che modo e per quali ragioni il giudizio di grado superiore avrebbe potuto avere un esito differente, con la conseguenza che, in assenza di prova sul punto, la domanda risarcitoria non può che essere rigettata.
Parte convenuta domanda in via riconvenzionale la condanna dell'attore al pagamento della somma di € 10.000,00 a titolo di penale per la revoca dell'incarico professionale.
La domanda è infondata. La clausola n. 5) del contratto regola la “Cessazione del rapporto di mandato”, prevedendo che in caso di revoca da parte del cliente, questi è tenuto al versamento di una penale di € 10.000,00, “oltre a quanto dovuto a titolo di compensi per l'attività già svolta, conformemente alle tariffe professionali di cui al DM 55/2014”. Si osserva che il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte (Cass. n.13963/ 2006; Cass. n. 14276/
2017). Secondo costante orientamento giurisprudenziale, “in tema di contratto di patrocinio legale, ai fini della legittimità del recesso per “giusta causa”, il cliente, al momento della comunicazione del recesso al difensore, non è obbligato a qualificare quale recesso per “giusta causa” la decisione di porre fine al rapporto con l'avvocato e nemmeno ad indicare fatti giustificativi specifici, essendo sufficiente che il professionista ne sia comunque a conoscenza o che, in caso di controversia, essi siano dedotti dal cliente e, conseguentemente, accertati dal giudice (cfr. Cass. nn. 3084/2000,
1754/2018, in tema di recesso dal contratto di agenzia)” (Cass. Civ. ord. n. 36056/2023).
La clausola del contratto che prevede la penale di € 10.000,00 in caso di “revoca del mandato” non considera l'ipotesi in cui la revoca stessa sia sorretta dalla giusta causa che, nella fattispecie, si ritiene di dover individuare nel rilevato e riconosciuto inadempimento del convenuto. Il rapporto professionale tra l'attore e il convenuto aveva ad oggetto l'impugnazione del licenziamento e/o il riconoscimento del giusto inquadramento lavorativo pregresso, relativa contribuzione pensionistica,
TFR, bonus per produttività e danno subito. L'esecuzione dell'incarico conferito al convenuto nel
2019 non ha avuto seguito per il riconosciuto inadempimento (“Parte convenuta non nega l'errore, consistito nel computo inesatto del termine per l'impugnativa del licenziamento comminato al
). Per i distinti e successivi procedimenti giudiziali attinenti ai medesimi fatti, il sig. CP_1
ha inteso avvalersi di altri professionisti e, con lettera del 19/12/2022, trasmessa e mezzo CP_1
P.E.C., lo revocando ogni precedente nomina, ha contestato l'inadempimento Controparte_6
del legale che, come detto, è dato incontroverso. Ne deriva, in ogni caso, la evidenza di una giusta causa di revoca del mandato e il conseguente rigetto della domanda riconvenzionale di condanna dell'attore alla corresponsione della relativa penale pattuita.
Considerata la soccombenza del convenuto rispetto alla domanda riconvenzionale dallo stesso svolta, deve essere rigettata la domanda di condanna dell'attore per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Per contro, non si palesa infondata la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa da parte del professionista, il quale ha ricevuto la prima diffida dal Sig. in data 8 dicembre 2020 ed ha CP_1
provveduto a denunciare il sinistro agli assicuratori subito dopo, in data 11 dicembre 2020, inviando la relativa documentazione;
ciò, in forza del certificato n. BZ8C0339122P (con periodo di copertura dal 24 novembre 2018 al 24 novembre 2019, nonché del certificato n. GT0C062796P-LB (con periodo di copertura dal 24 novembre 2020 al 24 novembre 2021, versati agli atti. Si osserva che l'autorizzazione alla chiamata in causa è stata richiesta per l'ipotesi in cui la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore venisse accolta e, in ragione di tale domanda, la chiamata in causa della compagnia di assicurazione trova la propria giustificazione. Una volta che sia stata rigettata la domanda principale dell'attore, le spese di lite sostenute dalla terza chiamata vanno poste a carico della parte che, rimasta sul punto soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia,
“trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite e ciò, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria”
(Cass. n. 10364/2023; n. 18710/2021; n. 31189/2019).
Le spese seguono la prevalente soccombenza di parte attrice e si liquidano in favore di ciascuna delle altre parti in giudizio, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria svolta e della contenuta complessità delle questioni poste, nei seguenti termini: fase di studio: € 2.304,00; fase introduttiva:
€ 1.520,00; fase decisionale: € 4.007,00 per complessivi € 7.831,00 per onorario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede: rigetta la domanda dell'attore nei confronti del convenuto Controparte_1 Controparte_2
rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto di condanna dell'attore Controparte_2 [...] al pagamento della somma di € 10.000,00; CP_1
rigetta ogni altra domanda delle parti;
condanna parte attrice a rifondere al convenuto e alla terza chiamata D's Controparte_2
Insurance Company S.A. le spese di lite che liquida, per onorario, in € 7.831,00 in favore del convenuto e della terza chiamata, oltre a spese generali al 15%, C.A. e IVA come per legge.
Mantova, 26.2.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni