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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/09/2025, n. 13185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13185 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione XI Civile
in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.N. 56304 dell'anno 2022, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma, via Guido Reni n. 22/b, presso lo studio dell'avv. Marco
Senzacqua, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
opponente
E
pagina 1 di 12 in qualità di mandataria di in persona del CP_1 Controparte_2 procuratore speciale, avv. Alessandra Boccanera, elettivamente domiciliata in
Roma, via Virginio Orsini n. 21, presso lo studio dell'avv. Guido Del Re, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione
- opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: disposta la trattazione cartolare in sostituzione dell'udienza dell'11 marzo 2025, le parti hanno depositato note di trattazione scritta. L'opponente si è riportata alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la prescrizione biennale di parte del credito, pari ad €
54.930,56, e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo. Ha, quindi, chiesto la revoca del provvedimento monitorio. L'opposta si è riportata alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e ha chiesto il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo e per l'effetto, la condanna della al Pt_1 pagamento della somma di € 57.386,55 oltre interessi e spese della procedura, e, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento della minore somma dovuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 12 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, la quale mandataria di CP_1
premesso che la si era avvalsa della Controparte_2 Parte_1 fornitura di energia elettrica in relazione al POD IT002E37525553A e alle utenze 3105874559 e 3105934097, omettendo di corrispondere il pagamento di numerose fatture rimaste insolute e mai contestate, ha chiesto la condanna della controparte al pagamento, in suo favore, della somma di €
57.386,55 oltre interessi moratori e spese legali. Emesso il provvedimento monitorio, notificato in rinnovazione in data 27 giugno 2022, a seguito del provvedimento emesso dal Tribunale di Roma il 16.6.2022., la Parte_1 con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 5.9.2022, ha proposto opposizione. L'opponente, in via preliminare, ha eccepito la prescrizione di parte del diritto di credito fatto valere nel procedimento monitorio, per i consumi del periodo “ottobre 2016 – gennaio 2020” relativi all'utenza n.
3105874559, pari ad € 54.930,56. Sul punto, ha osservato che il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, co. 4, c.c. era stato ridotto a due anni con la Delibera n. 97/2018/R/COM della Autorità di Regolazione per
Energia e Reti Ambiente (ARERA), in ragione di quanto previsto nella legge di bilancio sicché, considerato quale dies a quo per il decorso della prescrizione l'1.02.2020, quale primo giorno del mese successivo a quello di erogazione dell'energia, il credito si era prescritto in data 01.02.2022.
L'opponente ha, quindi, osservato che non sussistevano i requisiti per la concessione della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto e che non vi era prova del contratto e delle prestazioni eseguite, avendo allegato solo delle fatture, che l'opponente non aveva ricevuto ed ha, CP_1 precisato le conclusioni come sopra riportate.
pagina 3 di 12 In vista dell'udienza di prima comparizione, differita ai sensi dell'art. 168 bis co. V c.p.c. al 31.1.2023, si è costituita in giudizio, in data 10.01.2023, la quale mandataria di , la quale, in merito CP_1 Controparte_2 all'eccepita prescrizione, ha osservato che il termine breve invocato dall'opponente non era applicabile alla fattura n. 10120000793738 del
14.02.2020, per l'importo di € 54.930,56, relativa al periodo di erogazione dell'elettricità da ottobre 2016 a gennaio 2020, che era stata emessa a seguito di una verifica effettuata dal distributore locale Areti, in data
16.01.2020, da cui era emersa una manomissione del contatore così che aveva provveduto alla ricostruzione dei consumi Controparte_2 prelevati in forma fraudolenta nel quinquennio antecedente la verifica, di cui doveva farsi carico l'opponente, che, al momento dei predetti accertamenti, stava svolgendo la sua attività di ristorazione, fruendo dell'energia elettrica. Al riguardo ha osservato che doveva ritenersi applicabile il termine di prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2947, comma 1, cod. civ., decorrente dalla data di accertamento dalla manomissione del contatore, il cui decorso era stato interrotto con la raccomandata dell'11.02.2022. L'opposta ha osservato che l'assenza di un contratto non escludeva che la società opponente fosse tenuta al pagamento dei consumi di cui aveva fruito per lo svolgimento della sua attività di impresa, tanto ciò vero che, in data 17.01.2020, ossia il giorno successivo all'ispezione e al distacco del contatore manomesso, la società aveva Pt_1 effettuato una richiesta di attivazione/subentro sul POD IT002E3752553A, per poter continuare ad usufruire della fornitura.
pagina 4 di 12 2. Tanto premesso, si osserva che, come sopra esposto, la fattura n.
10120000793738 del 14/02/2020, di € 54.930,56, azionata in sede monitoria (vd. doc.2 fascicolo monitorio), si riferisce pacificamente alla ricostruzione dei consumi elettrici, quantificati in 268.702 KWh, relativi al periodo compreso tra il 14.10.2016, ossia il giorno successivo alla cessazione del contratto di fornitura per morosità del precedente intestatario, e il 16.1.2020, data della verifica della manomissione del contatore.
Nel dettaglio in occasione dell'accesso eseguito presso l'immobile sito in
Via Angelo Bargoni n. 60, era stato riscontrato che era stato manomesso il contatore, che presentava un sigillo in pvc non conforme autoriattivato, con fase “S”, allacciata mediante manomissione della presa;
la calotta era stata forzata e presentava i perni di ancoraggio rotti e all'interno era stato manomesso il gruppo di misura e scollegato il connettore per la gestione da remoto del contatore. Gli operatori di Areti avevano, quindi, provveduto a rimuovere il misuratore (cfr. all. 2 di parte opposta).
3. Ciò posto si osserva che dalla documentazione in atti risulta che la
[...] era stata costituita in data 14.11.2019, con iscrizione nel Registro Pt_1 delle Imprese in data 19.11.2019 (vd. allegato 4 fascicolo parte opposta).
Ne consegue che non le possono essere imputati i consumi di cui alla richiamata fattura relativi al periodo antecedente alla data del 19.11.2019.
E', infatti, evidente che, sino a tale data, la non esisteva, sicché Parte_1 non poteva aver fruito dell'energia elettrica erogata all'immobile di Via
Bargoni né poteva, ad alcun titolo rispondere, della relativa erogazione in favore di altri.
pagina 5 di 12 4. Per quanto riguarda invece i consumi registrati nella predetta fattura per il periodo successivo al 19.11.2019 sino alla data del 16.01.2020, è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società opponente, essendo decorso il termine biennale di cui alla legge n. 205/2017.
Fermo restando, infatti, che per tutti i consumi registrati nella fattura in esame, il termine di prescrizione è iniziato a decorrere a far tempo dal
16.01.2020, quando è stata riscontrata la manomissione del contatore atteso che solo da quel momento la società di fornitura ha potuto effettuarne la lettura ed è stata così messa nelle condizioni di esercitare il proprio credito
(Cass. n. 21075 del 24.7.2025), deve, comunque, ritenersi maturato il termine di prescrizione.
Non è, infatti, provata la recezione da parte dell'opponente della fattura del
14.02.2020, in ciò valutato che non si traggono elementi utili ai fini del decidere dalla nota di Nexive versata in atti dalla cui disamina non emerge in modo chiaro neanche quali siano le lettere indirizzate alla società opponente cui la stessa nota ha riguardo (cfr. all. 9 di parte opposta).
Il primo atto interruttivo della prescrizione è, pertanto, costituito dalla lettera spedita con la raccomandata a.r. del 11.2.2022 (cfr. 5 comparsa di costituzione), inviata, dunque oltre la scadenza del termine biennale di prescrizione del credito, maturata al 16.01.2022, decorsi due anni dalla visita ispettiva.
5. Né può ritenersi che la società opponente debba essere tenuta al pagamento delle somme riferite a tali consumi a titolo di responsabilità extracontrattuale, soggetta a prescrizione quinquennale, atteso che l'opposta non ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante, dimostrando la sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito ex art. 2043 c.c.
pagina 6 di 12 Infatti, non è stato né specificamente dedotto né provato che il contatore era stato manomesso dalla società opponente né che questa avesse fruito dell'energia nella consapevolezza di tale manomissione.
Premesso, inoltre, che l'obbligo di pagare i consumi fruiti e non registrati a causa della manomissione del contatore trova la sua causa nel rapporto contrattuale venuto in essere anche solo per facta concludentia, in ragione del fatto costituito dalla somministrazione dell'energia, va rilevato che non
è stata neanche data la prova del momento in cui parte opponente aveva iniziato a fruire della somministrazione dell'energia elettrica.
6. Ciò posto, è, invece, dovuto l'importo di € 2.455,99 per le successive fatture, emesse a seguito della stipulazione del contratto di energia elettrica.
Al riguardo va premesso che, a prescindere dal fatto che il decorso della prescrizione biennale deve considerarsi interrotto, alla luce delle deduzioni svolte dall'opponente in ordine alla recezione della raccomandata dell'11.02.2022, prodotta in giudizio dalla stessa idonea ad Parte_1 interrompere il decorso della prescrizione anche con riguardo al credito in parola, stante la richiesta di pagamento della somma di € 57.386,55, tale da includere anche la predetta somma di € 2.455,99, va considerato che l'eccezione di prescrizione, non rilevabile d'ufficio, è stata sollevata in citazione solo con riferimento al credito di € 54.930,56 per i consumi dovuti sino al 16.01.2020, come ricostruiti dopo il riscontro della manomissione del contatore.
pagina 7 di 12 Tanto risulta da quanto scritto in citazione, a pag. 4, laddove l'opponente, dopo aver richiamato tutti i compensi che le erano stati chiesti in sede monitoria per € 57.386,66, ha scritto “alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente che il diritto di credito asseritamente vantato dalla
[...] pari ad € 54.930,56, relativo al periodo di erogazione dell'elettricità CP_1 ottobre 2016 – gennaio 2020 e all'utenza n. , è estinto per P.IVA_1 prescrizione, stante l'avvenuto decorso del termine biennale previsto ex lege, senza che in tale periodo sia intervenuta una richiesta di pagamento da parte della creditrice”.
Rilevano, inoltre, le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo laddove è scritto che l'opponente chiede al giudice, in via preliminare, di “Accertare e dichiarare la prescrizione biennale di parte del credito, pari ad € 54.930,56, relativo all'utenza n. 3105874559, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 5344/2022 – R.G. n. 15609/22 – del 28.03.22, pubblicato il
31.03.22, emesso dal Tribunale Civile di Roma, Sez. VII, dott. Pietro
Persico”.
E', dunque, chiaro che l'eccezione di prescrizione è riferita unicamente a tale credito
7. Ciò posto nel merito la domanda proposta in sede monitoria con riguardo al credito in esame è fondata.
Al riguardo si osserva che deve ritenersi l'esistenza del dedotto rapporto contrattuale.
pagina 8 di 12 Invero, sebbene il preventivo di del 3.2.2020 risulti Controparte_2 accettato elettronicamente con e.mail: (cfr. all Email_1
8 di parte opposta) e che il predetto come rilevato Persona_1 dall'opponente, non è il legale rappresentante della società, occorre osservare che il contratto di fornitura, come costantemente affermato dalla
Corte di Cassazione (cfr. per tutte Cass. n. 20267 del 14.7.2023), non richiede la forma scritta ad substantiam né ad probationem, sicché la conclusione del medesimo può avvenire anche per fatti concludenti, quali l'utilizzazione dell'energia elettrica (cfr. Cass SS.UU. n. 4715 del
22.5.1996).
Considerato, quindi, che l'attività di ristorazione svolta dalla società Pt_1 presso i locali di via Angelo Bargoni senza dubbio necessitava di energia elettrica ed atteso che tale attività, come riconosciuto dal legale rappresentante della società in sede di interrogatorio formale, era iniziata “a partire dal 13 febbraio 2020”, deve ritenersi che nel febbraio 2020 il contratto di fornitura era stato concluso.
8. E' dunque dovuta la somma riportata nelle predette fatture, che, come emerge dalla relativa disamina sono state emesse sulla base di consumi effettivi rilevati dal misuratore, in assenza di specifiche contestazioni, che l'opponente avrebbe dovuto svolgere nel presente giudizio, volte a metterne in discussione il malfunzionamento ovvero la non rispondenza dei consumi riportati nelle bollette rispetto a quelli evidenziati dal contatore.
In assenza di tali specifici rilievi, non vi sono, infatti, ragioni per ritenere superata la presunzione di veridicità che assiste i dati di consumo risultanti dalle fatture emesse in relazione ad una contabilizzazione effettuata mediante un contatore (cfr. n. 23699 del 22.11.2016; n. 2327 del
29.01.2019 e n. 10313 del 28.09.2004).
pagina 9 di 12 Al riguardo si osserva che non può ritenersi, a tal fine, sufficiente la generica deduzione svolta dall'opponente al fine di rilevare che la controparte non aveva dato prova della pretesa azionata e del corretto funzionamento del contatore.
Come, infatti, rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di prova civile, la contestazione deve essere riferita al fatto storico, posto dalla controparte a fondamento della sua pretesa, nella sua ontologica esistenza, così che non è sufficiente osservare che non ne è stata data prova (cfr. Cass.
n. 17889 del 27 agosto 2020 in cui è stato evidenziato che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art.
115 c.p.c.”).
Ciò tanto più ove si consideri che le fatture azionate in sede monitoria recano una dettagliata indicazione sia dei consumi registrati, in ragione dei quali è stata determinata la somma pretesa in pagamento, sia delle tariffe applicate così che era onere della parte opponente contestare specificamente anche tali tariffe indicando le diverse condizioni economiche accettate.
9. Quanto alle ulteriori deduzioni svolte, in particolare, in ordine al CMOR si osserva che quando un cliente moroso conclude un contratto di somministrazione dell'energia elettrica con un nuovo gestore quest'ultimo può addebitare in bolletta un indennizzo riferito ai mancati pagamenti degli ultimi mesi precedenti la data del cambio fornitore. Tale emolumento, pur riscosso attraverso il nuovo fornitore, è dovuto alla precedente società di vendita, con la conseguenza che non potrebbe escludersi la legittimazione attiva di parte opposta per l'inserimento del predetto CMOR, che peraltro non deve coprire tutto il periodo della pregressa morosità, nelle bollette emesse dal nuovo fornitore.
pagina 10 di 12 Ciò posto si osserva che la società opponente, su cui grava il relativo onere probatorio, non ha dimostrato il pagamento delle somme addebitatele in bolletta a titolo di CMOR, circostanza questa non desumibile dal solo passaggio a un nuovo fornitore così che la stessa è tenuta al pagamento dell'intera somma di € 2.455,99.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della
[...] al pagamento in favore di della predetta somma Pt_1 Controparte_2 di € 2.455,99 oltre interessi ex art. 4 d.lgs n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai minimi di cui al DM 55/2014 attesa la semplicità delle difese svolte rapportate al valore dell'accolto.
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così provvede:
• in parziale accoglimento dell'opposizione, 1) revoca il decreto ingiuntivo n.
5344 emesso da questo Tribunale in data 31.03.2022 e 2) condanna la
[...] al pagamento in favore di della somma di € Pt_1 Controparte_2
2.455,99 oltre interessi ex art. 4 d.lgs n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
• condanna parte opponente a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in € 76,00 per spese ed € 1.278,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge pagina 11 di 12 Roma, 19 settembre 2025
Il Giudice
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione XI Civile
in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.N. 56304 dell'anno 2022, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma, via Guido Reni n. 22/b, presso lo studio dell'avv. Marco
Senzacqua, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
opponente
E
pagina 1 di 12 in qualità di mandataria di in persona del CP_1 Controparte_2 procuratore speciale, avv. Alessandra Boccanera, elettivamente domiciliata in
Roma, via Virginio Orsini n. 21, presso lo studio dell'avv. Guido Del Re, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione
- opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: disposta la trattazione cartolare in sostituzione dell'udienza dell'11 marzo 2025, le parti hanno depositato note di trattazione scritta. L'opponente si è riportata alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la prescrizione biennale di parte del credito, pari ad €
54.930,56, e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo. Ha, quindi, chiesto la revoca del provvedimento monitorio. L'opposta si è riportata alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e ha chiesto il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo e per l'effetto, la condanna della al Pt_1 pagamento della somma di € 57.386,55 oltre interessi e spese della procedura, e, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento della minore somma dovuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 12 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, la quale mandataria di CP_1
premesso che la si era avvalsa della Controparte_2 Parte_1 fornitura di energia elettrica in relazione al POD IT002E37525553A e alle utenze 3105874559 e 3105934097, omettendo di corrispondere il pagamento di numerose fatture rimaste insolute e mai contestate, ha chiesto la condanna della controparte al pagamento, in suo favore, della somma di €
57.386,55 oltre interessi moratori e spese legali. Emesso il provvedimento monitorio, notificato in rinnovazione in data 27 giugno 2022, a seguito del provvedimento emesso dal Tribunale di Roma il 16.6.2022., la Parte_1 con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 5.9.2022, ha proposto opposizione. L'opponente, in via preliminare, ha eccepito la prescrizione di parte del diritto di credito fatto valere nel procedimento monitorio, per i consumi del periodo “ottobre 2016 – gennaio 2020” relativi all'utenza n.
3105874559, pari ad € 54.930,56. Sul punto, ha osservato che il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, co. 4, c.c. era stato ridotto a due anni con la Delibera n. 97/2018/R/COM della Autorità di Regolazione per
Energia e Reti Ambiente (ARERA), in ragione di quanto previsto nella legge di bilancio sicché, considerato quale dies a quo per il decorso della prescrizione l'1.02.2020, quale primo giorno del mese successivo a quello di erogazione dell'energia, il credito si era prescritto in data 01.02.2022.
L'opponente ha, quindi, osservato che non sussistevano i requisiti per la concessione della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto e che non vi era prova del contratto e delle prestazioni eseguite, avendo allegato solo delle fatture, che l'opponente non aveva ricevuto ed ha, CP_1 precisato le conclusioni come sopra riportate.
pagina 3 di 12 In vista dell'udienza di prima comparizione, differita ai sensi dell'art. 168 bis co. V c.p.c. al 31.1.2023, si è costituita in giudizio, in data 10.01.2023, la quale mandataria di , la quale, in merito CP_1 Controparte_2 all'eccepita prescrizione, ha osservato che il termine breve invocato dall'opponente non era applicabile alla fattura n. 10120000793738 del
14.02.2020, per l'importo di € 54.930,56, relativa al periodo di erogazione dell'elettricità da ottobre 2016 a gennaio 2020, che era stata emessa a seguito di una verifica effettuata dal distributore locale Areti, in data
16.01.2020, da cui era emersa una manomissione del contatore così che aveva provveduto alla ricostruzione dei consumi Controparte_2 prelevati in forma fraudolenta nel quinquennio antecedente la verifica, di cui doveva farsi carico l'opponente, che, al momento dei predetti accertamenti, stava svolgendo la sua attività di ristorazione, fruendo dell'energia elettrica. Al riguardo ha osservato che doveva ritenersi applicabile il termine di prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2947, comma 1, cod. civ., decorrente dalla data di accertamento dalla manomissione del contatore, il cui decorso era stato interrotto con la raccomandata dell'11.02.2022. L'opposta ha osservato che l'assenza di un contratto non escludeva che la società opponente fosse tenuta al pagamento dei consumi di cui aveva fruito per lo svolgimento della sua attività di impresa, tanto ciò vero che, in data 17.01.2020, ossia il giorno successivo all'ispezione e al distacco del contatore manomesso, la società aveva Pt_1 effettuato una richiesta di attivazione/subentro sul POD IT002E3752553A, per poter continuare ad usufruire della fornitura.
pagina 4 di 12 2. Tanto premesso, si osserva che, come sopra esposto, la fattura n.
10120000793738 del 14/02/2020, di € 54.930,56, azionata in sede monitoria (vd. doc.2 fascicolo monitorio), si riferisce pacificamente alla ricostruzione dei consumi elettrici, quantificati in 268.702 KWh, relativi al periodo compreso tra il 14.10.2016, ossia il giorno successivo alla cessazione del contratto di fornitura per morosità del precedente intestatario, e il 16.1.2020, data della verifica della manomissione del contatore.
Nel dettaglio in occasione dell'accesso eseguito presso l'immobile sito in
Via Angelo Bargoni n. 60, era stato riscontrato che era stato manomesso il contatore, che presentava un sigillo in pvc non conforme autoriattivato, con fase “S”, allacciata mediante manomissione della presa;
la calotta era stata forzata e presentava i perni di ancoraggio rotti e all'interno era stato manomesso il gruppo di misura e scollegato il connettore per la gestione da remoto del contatore. Gli operatori di Areti avevano, quindi, provveduto a rimuovere il misuratore (cfr. all. 2 di parte opposta).
3. Ciò posto si osserva che dalla documentazione in atti risulta che la
[...] era stata costituita in data 14.11.2019, con iscrizione nel Registro Pt_1 delle Imprese in data 19.11.2019 (vd. allegato 4 fascicolo parte opposta).
Ne consegue che non le possono essere imputati i consumi di cui alla richiamata fattura relativi al periodo antecedente alla data del 19.11.2019.
E', infatti, evidente che, sino a tale data, la non esisteva, sicché Parte_1 non poteva aver fruito dell'energia elettrica erogata all'immobile di Via
Bargoni né poteva, ad alcun titolo rispondere, della relativa erogazione in favore di altri.
pagina 5 di 12 4. Per quanto riguarda invece i consumi registrati nella predetta fattura per il periodo successivo al 19.11.2019 sino alla data del 16.01.2020, è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società opponente, essendo decorso il termine biennale di cui alla legge n. 205/2017.
Fermo restando, infatti, che per tutti i consumi registrati nella fattura in esame, il termine di prescrizione è iniziato a decorrere a far tempo dal
16.01.2020, quando è stata riscontrata la manomissione del contatore atteso che solo da quel momento la società di fornitura ha potuto effettuarne la lettura ed è stata così messa nelle condizioni di esercitare il proprio credito
(Cass. n. 21075 del 24.7.2025), deve, comunque, ritenersi maturato il termine di prescrizione.
Non è, infatti, provata la recezione da parte dell'opponente della fattura del
14.02.2020, in ciò valutato che non si traggono elementi utili ai fini del decidere dalla nota di Nexive versata in atti dalla cui disamina non emerge in modo chiaro neanche quali siano le lettere indirizzate alla società opponente cui la stessa nota ha riguardo (cfr. all. 9 di parte opposta).
Il primo atto interruttivo della prescrizione è, pertanto, costituito dalla lettera spedita con la raccomandata a.r. del 11.2.2022 (cfr. 5 comparsa di costituzione), inviata, dunque oltre la scadenza del termine biennale di prescrizione del credito, maturata al 16.01.2022, decorsi due anni dalla visita ispettiva.
5. Né può ritenersi che la società opponente debba essere tenuta al pagamento delle somme riferite a tali consumi a titolo di responsabilità extracontrattuale, soggetta a prescrizione quinquennale, atteso che l'opposta non ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante, dimostrando la sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito ex art. 2043 c.c.
pagina 6 di 12 Infatti, non è stato né specificamente dedotto né provato che il contatore era stato manomesso dalla società opponente né che questa avesse fruito dell'energia nella consapevolezza di tale manomissione.
Premesso, inoltre, che l'obbligo di pagare i consumi fruiti e non registrati a causa della manomissione del contatore trova la sua causa nel rapporto contrattuale venuto in essere anche solo per facta concludentia, in ragione del fatto costituito dalla somministrazione dell'energia, va rilevato che non
è stata neanche data la prova del momento in cui parte opponente aveva iniziato a fruire della somministrazione dell'energia elettrica.
6. Ciò posto, è, invece, dovuto l'importo di € 2.455,99 per le successive fatture, emesse a seguito della stipulazione del contratto di energia elettrica.
Al riguardo va premesso che, a prescindere dal fatto che il decorso della prescrizione biennale deve considerarsi interrotto, alla luce delle deduzioni svolte dall'opponente in ordine alla recezione della raccomandata dell'11.02.2022, prodotta in giudizio dalla stessa idonea ad Parte_1 interrompere il decorso della prescrizione anche con riguardo al credito in parola, stante la richiesta di pagamento della somma di € 57.386,55, tale da includere anche la predetta somma di € 2.455,99, va considerato che l'eccezione di prescrizione, non rilevabile d'ufficio, è stata sollevata in citazione solo con riferimento al credito di € 54.930,56 per i consumi dovuti sino al 16.01.2020, come ricostruiti dopo il riscontro della manomissione del contatore.
pagina 7 di 12 Tanto risulta da quanto scritto in citazione, a pag. 4, laddove l'opponente, dopo aver richiamato tutti i compensi che le erano stati chiesti in sede monitoria per € 57.386,66, ha scritto “alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente che il diritto di credito asseritamente vantato dalla
[...] pari ad € 54.930,56, relativo al periodo di erogazione dell'elettricità CP_1 ottobre 2016 – gennaio 2020 e all'utenza n. , è estinto per P.IVA_1 prescrizione, stante l'avvenuto decorso del termine biennale previsto ex lege, senza che in tale periodo sia intervenuta una richiesta di pagamento da parte della creditrice”.
Rilevano, inoltre, le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo laddove è scritto che l'opponente chiede al giudice, in via preliminare, di “Accertare e dichiarare la prescrizione biennale di parte del credito, pari ad € 54.930,56, relativo all'utenza n. 3105874559, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 5344/2022 – R.G. n. 15609/22 – del 28.03.22, pubblicato il
31.03.22, emesso dal Tribunale Civile di Roma, Sez. VII, dott. Pietro
Persico”.
E', dunque, chiaro che l'eccezione di prescrizione è riferita unicamente a tale credito
7. Ciò posto nel merito la domanda proposta in sede monitoria con riguardo al credito in esame è fondata.
Al riguardo si osserva che deve ritenersi l'esistenza del dedotto rapporto contrattuale.
pagina 8 di 12 Invero, sebbene il preventivo di del 3.2.2020 risulti Controparte_2 accettato elettronicamente con e.mail: (cfr. all Email_1
8 di parte opposta) e che il predetto come rilevato Persona_1 dall'opponente, non è il legale rappresentante della società, occorre osservare che il contratto di fornitura, come costantemente affermato dalla
Corte di Cassazione (cfr. per tutte Cass. n. 20267 del 14.7.2023), non richiede la forma scritta ad substantiam né ad probationem, sicché la conclusione del medesimo può avvenire anche per fatti concludenti, quali l'utilizzazione dell'energia elettrica (cfr. Cass SS.UU. n. 4715 del
22.5.1996).
Considerato, quindi, che l'attività di ristorazione svolta dalla società Pt_1 presso i locali di via Angelo Bargoni senza dubbio necessitava di energia elettrica ed atteso che tale attività, come riconosciuto dal legale rappresentante della società in sede di interrogatorio formale, era iniziata “a partire dal 13 febbraio 2020”, deve ritenersi che nel febbraio 2020 il contratto di fornitura era stato concluso.
8. E' dunque dovuta la somma riportata nelle predette fatture, che, come emerge dalla relativa disamina sono state emesse sulla base di consumi effettivi rilevati dal misuratore, in assenza di specifiche contestazioni, che l'opponente avrebbe dovuto svolgere nel presente giudizio, volte a metterne in discussione il malfunzionamento ovvero la non rispondenza dei consumi riportati nelle bollette rispetto a quelli evidenziati dal contatore.
In assenza di tali specifici rilievi, non vi sono, infatti, ragioni per ritenere superata la presunzione di veridicità che assiste i dati di consumo risultanti dalle fatture emesse in relazione ad una contabilizzazione effettuata mediante un contatore (cfr. n. 23699 del 22.11.2016; n. 2327 del
29.01.2019 e n. 10313 del 28.09.2004).
pagina 9 di 12 Al riguardo si osserva che non può ritenersi, a tal fine, sufficiente la generica deduzione svolta dall'opponente al fine di rilevare che la controparte non aveva dato prova della pretesa azionata e del corretto funzionamento del contatore.
Come, infatti, rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di prova civile, la contestazione deve essere riferita al fatto storico, posto dalla controparte a fondamento della sua pretesa, nella sua ontologica esistenza, così che non è sufficiente osservare che non ne è stata data prova (cfr. Cass.
n. 17889 del 27 agosto 2020 in cui è stato evidenziato che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art.
115 c.p.c.”).
Ciò tanto più ove si consideri che le fatture azionate in sede monitoria recano una dettagliata indicazione sia dei consumi registrati, in ragione dei quali è stata determinata la somma pretesa in pagamento, sia delle tariffe applicate così che era onere della parte opponente contestare specificamente anche tali tariffe indicando le diverse condizioni economiche accettate.
9. Quanto alle ulteriori deduzioni svolte, in particolare, in ordine al CMOR si osserva che quando un cliente moroso conclude un contratto di somministrazione dell'energia elettrica con un nuovo gestore quest'ultimo può addebitare in bolletta un indennizzo riferito ai mancati pagamenti degli ultimi mesi precedenti la data del cambio fornitore. Tale emolumento, pur riscosso attraverso il nuovo fornitore, è dovuto alla precedente società di vendita, con la conseguenza che non potrebbe escludersi la legittimazione attiva di parte opposta per l'inserimento del predetto CMOR, che peraltro non deve coprire tutto il periodo della pregressa morosità, nelle bollette emesse dal nuovo fornitore.
pagina 10 di 12 Ciò posto si osserva che la società opponente, su cui grava il relativo onere probatorio, non ha dimostrato il pagamento delle somme addebitatele in bolletta a titolo di CMOR, circostanza questa non desumibile dal solo passaggio a un nuovo fornitore così che la stessa è tenuta al pagamento dell'intera somma di € 2.455,99.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della
[...] al pagamento in favore di della predetta somma Pt_1 Controparte_2 di € 2.455,99 oltre interessi ex art. 4 d.lgs n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai minimi di cui al DM 55/2014 attesa la semplicità delle difese svolte rapportate al valore dell'accolto.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così provvede:
• in parziale accoglimento dell'opposizione, 1) revoca il decreto ingiuntivo n.
5344 emesso da questo Tribunale in data 31.03.2022 e 2) condanna la
[...] al pagamento in favore di della somma di € Pt_1 Controparte_2
2.455,99 oltre interessi ex art. 4 d.lgs n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
• condanna parte opponente a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in € 76,00 per spese ed € 1.278,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge pagina 11 di 12 Roma, 19 settembre 2025
Il Giudice
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