CA
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 21/07/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce n. 2755 del 27.09.2023 Oggetto: retribuzione N. R.G. 786/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Gennaro Lombardi Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott. Domenico Rosario Monterisi Giudice Ausiliario ha emesso la presente
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella controversia civile in materia di lavoro, in grado di appello,
tra
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuele Poggi e Sonia Selletti
Appellante
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Toma Controparte_1
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Lecce il 31.08.2021, Controparte_1 aveva dedotto: -di essere stato assunto alle dipendenze della Cdlh Gvm Care and Research srl (di seguito sinteticamente indicata come Società, o come in data Parte_1
03.02.2007, con le mansioni di infermiere professionale, livello C del CCNL AIOP- Case di cura private personale non medico;
- di aver prestato la propria attività lavorativa presso la casa di cura con sede in a tempo pieno per n. 36 ore settimanali nel reparto di Parte_1 Pt_1 terapia intensiva, con orario articolato su tre turni;
-di aver dovuto indossare per l'intera durata del turno lavorativo degli indumenti di lavoro, effettuando le operazioni di vestizione/svestizione presso la sede lavorativa, operazioni per le quali doveva giungere sul posto di lavoro circa quindici minuti prima dell'orario stabilito per l'inizio del turno e fermarsi dopo la fine del turno per ulteriori quindici minuti;
-che tali operazioni erano eterodirette, soggette al datore di lavoro che ne aveva determinato tempo e luogo, ed erano integrative dell'obbligazione principale e funzionali al suo corretto espletamento. Tanto premesso, aveva chiesto che fosse accertato che, per il periodo dal 01.03.2016 alla data del ricorso, il tempo impiegato per le operazioni di vestizione/svestizione - quindici minuti prima dell'inizio di ogni turno e quindici minuti dopo ogni turno - costituiva tempo di lavoro;
che la società fosse Controparte_2 condannata al pagamento delle differenze retributive pari ad € 6.416,63 lordi (sul tempo calcolato come orario ordinario) e/o ad € 7.754,01 lordi (sul tempo calcolato come orario straordinario) o della maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
in subordine, per un tempo quotidiano complessivo di quattordici minuti, ha chiesto la condanna della Società datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate pari ad € 2.965,58 lordi (come orario ordinario) e/o ad € 3.558,80 lordi (come straordinario) o della diversa somma da accertarsi in corso di causa, oltre accessori e spese.
Costituitasi in giudizio, la Parte_1
premesso che il nuovo CCNL AIOP (stipulato l'8.10.2020) aveva riconosciuto all'art.18,
[...] comma 10, quattordici minuti complessivi destinati alle attività di vestizione/svestizione, comprensivi anche del tempo per dirigersi dallo spogliatoio alla postazione di lavoro e viceversa, e che le modalità di applicazione della norma erano state rimesse alla contrattazione di II livello, aveva dedotto che tale norma trovava applicazione solo dal mese successivo all'entrata in vigore del CCNL, dunque da novembre 2020; aveva precisato che il contratto di secondo livello era intervenuto il 18.2.2022, con decorrenza dal 01.01.2022, e aveva previsto 14 minuti/die complessivi per il c.d. tempo tuta e una somma una tantum di € 275,00 lordi per il periodo intercorso tra la stipula del CCNL e l'attuazione dello stesso. Aveva inoltre eccepito la carenza di prova in ordine all'eterodirezione dell'attività in questione, e in ordine all'effettiva esecuzione e alla durata.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso. Analizzata la portata letterale della clausola introdotta dalla contrattazione integrativa, ha osservato che al riconoscimento dell'importo una tantum di € 275,00 si sarebbe dovuta riconoscere un causale differente rispetto a quella azionata con il ricorso, avendo esso non una finalità compensativa per il c.d. tempo tuta, ma una finalità di ristoro dei disagi psicofisici ed esistenziali per il ritardo nella stipula del contratto integrativo. Ha precisato che, in ogni caso, l'accordo collettivo era privo di efficacia transattiva in mancanza di espresso mandato del lavoratore alle organizzazioni sindacali. Ha ritenuto che dalle prove testimoniali fosse emerso: - che gli infermieri dovevano entrare in struttura prima dell'inizio del turno, timbrare il cartellino marcatempo (badge) e dedicare circa 7 minuti alla vestizione, in modo da iniziare il turno con la divisa già indossata e operare allo stesso modo per la svestizione, nei minuti successivi alla fine del turno di lavoro;
-che tale attività si svolgeva sul luogo di lavoro, per evidenti ragioni di igiene;
- che il cd. tempo-tuta non veniva computato nell'orario di lavoro;
-che il tempo occorrente per la vestizione e svestizione era quantificabile in sette minuti, anche in considerazione del fatto che le stesse parti, nella contrattazione collettiva, avevano ritenuto congrua tale quantificazione;
-che il maggior tempo occupato, rispetto a quello dei turni, costituiva orario di lavoro straordinario. Il Tribunale ha quindi condannato la società datrice di lavoro al versamento in favore di di € 2.934,36 lordi, oltre accessori come per legge, e al pagamento delle spese di Controparte_1 lite.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1 lamentando, con il primo motivo, l'erroneità nell'interpretazione
[...] dell'Accordo Integrativo, attuativo della disciplina del CCNL sul c.d. tempo tuta e in particolare dell'art.18, comma 10, sostenendo che esso aveva efficacia erga omnes e ribadendo che aveva inteso regolare -sul punto- il periodo da novembre 2020 a gennaio 2022 mediante il riconoscimento di una somma una tantum e il periodo da febbraio 2022 con la contabilizzazione dei 14 minuti al giorno nella banca delle ore. Con il secondo motivo di appello la Società ha contestato la ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice, la distribuzione dell'onere della prova e la valutazione delle deposizioni testimoniali. Ha contestato la sussistenza di adeguata prova dell'eterodirezione e dell'asserito obbligo, per il dipendente, di allungare la propria giornata lavorativa con le operazioni di vestizione/svestizione, ed ha eccepito l'erronea assimilazione del c.d. tempo tuta al passaggio delle consegne tra colleghi. Ha inoltre lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva negato la contestazione dei conteggi prodotti dal ricorrente. Ha concluso quindi chiedendo la riforma integrale della sentenza gravata, anche con riferimento alle spese di lite. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Costituitosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza dell'appello e ne ha Controparte_1 chiesto il rigetto.
All'udienza di discussione del 11.06.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la Corte ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato.
1 .Va disatteso il primo motivo di gravame, attinente all'interpretazione del contratto collettivo integrativo e in particolare della pattuizione del pagamento una tantum di € 275,00.
Se, da un lato, è chiaro che l'art.18 del CCNL per i dipendenti degli ospedali privati (AIOP, ARIS, CGIL, CISL, UIL) del 08.10.2020 trova applicazione solo per il periodo successivo alla sua stipulazione e che le modalità di applicazione del comma 10 (secondo cui l'orario di lavoro comprende 14 minuti complessivi per la vestizione/svestizione di divise, per il transito dallo spogliatoio alla postazione di lavoro e per il passaggio delle consegne) erano da definirsi “in sede di contrattazione di II livello”, da altro lato, tuttavia, non può automaticamente escludersi la sussistenza del diritto del dipendente infermiere alla retribuzione per il periodo di vestizione e svestizione per il periodo anteriore a quello in cui è intervenuta la contrattazione integrativa attuativa del 18.2.2022.
Occorre rilevare, sotto un profilo, che un simile diritto trova potenziale e prioritario fondamento nell' art.36 Cost. e, sotto altro profilo, che per il periodo in cui è stato previsto anche dalla fonte negoziale di primo livello il suo sorgere non è stato subordinato all'intervento della contrattazione di secondo livello, poiché a quest'ultima è stata rimessa solo la definizione delle modalità di attuazione.
Con l'accordo sindacale del 18.2.2022 è stato infatti stabilito che, con decorrenza dal 01.01.2022, per il personale chiamato ad indossare una divisa da lavoro, sarebbero stati riconosciuti, ad ogni turno di servizio, e aggiunti informaticamente 14 minuti di tempo, che sarebbero stati accantonati e contabilizzati nel contatore di “banca ore Tempo tuta”, restando utilizzabili per la fruizione di permessi retribuiti o per il completamento dell'orario di servizio.
Nello stesso accordo integrativo del 18.2.2022 è stata prevista, per i lavoratori già in forza al 01.11.2020 e per quelli assunti successivamente, ma ancora in forza al 31.12.2021, una somma a titolo di una tantum, “quale bonus transattivo esente da contrattazione previdenziale e assoggettata al regime di tassazione separata, pari ad € 275,00” .
Tale clausola è stata pattuita al dichiarato fine di “far fronte ai disagi psicofisici ed esistenziali subiti dai lavoratori conseguenti al ritardo nella sottoscrizione del presente Accordo” e quindi per scopi diversi rispetto a quello di tacitare le pretese che erano state già azionate dal ricorrente con il ricorso proposto in primo grado in data 31.08.2021 e che avevano natura (non di risarcimento di danni non patrimoniali, ma) retributiva. Peraltro si rileva che, sebbene all'epoca della stipulazione dell'Accordo integrativo del 18.2.2022, il giudizio tra le parti fosse già pendente, nessun riferimento agli eventuali effetti della transazione sul predetto giudizio in corso è ivi contenuto .
Inoltre, a fronte di un processo civile pendente e in assenza di prova di conferimento del mandato del lavoratore per la conclusione bonaria della lite, non può presumersi l'esistenza di poteri di rappresentanza del singolo e specifico lavoratore in capo agli esponenti sindacali (senza peraltro alcuna individuazione dell'una o dell'altra organizzazione sindacale firmatarie), sì da autorizzare l'implicita rinunzia del lavoratore ricorrente a far valere i diritti retributivi azionati in giudizio.
L'interpretazione della clausola dell'Accordo collettivo integrativo fatta propria dal Tribunale risulta condivisibile per questa Corte, in quanto rispondente ai criteri ermeneutici stabiliti dagli art.1362 e segg. c.c., per i quali al significato letterale si affianca, in maniera ragionata e in una valutazione armonica della pattuizione, il senso complessivo dell'atto stesso e la comune intenzione dei contraenti alla luce dell'integrale contesto negoziale. In sostanza assumono rilievo i criteri di interpretazione che consentono l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica, e che collegano la comune intenzione delle parti di una determinata clausola con le restanti disposizioni dell'accordo (cfr.Cass. n. 24699/2021).
2. Infondato è altresì il secondo motivo di appello, attinente alla distribuzione dell'onere della prova e alla valutazione degli elementi probatori acquisiti in giudizio sulla eterodirezione dell'attività di vestizione e svestizione, sulla quantificazione del tempo occorrente per tali attività e sui conteggi conseguenti.
I verbali delle prove testimoniali assunte in altra causa civile, promossa sullo stesso oggetto da altro lavoratore nei confronti della stessa Società datrice di lavoro, sono ammissibili e rilevanti, e non comportano alcuna violazione dell'art.2697 c.c.. È infatti consolidato in giurisprudenza il principio per cui il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti o tra altre parti (Cass. n.4652/2011) sottoponendole al proprio vaglio critico anche mediante il confronto con gli elementi eventualmente emersi nel giudizio in corso.
Nel caso di specie dalla deposizione resa dalla testimone nel giudizio di Testimone_1 primo grado n.9106/2021 R.G. emerge che il dipendente deve farsi registrare con il cartellino all'ingresso quando è “in borghese” e poi vestirsi con la tuta da lavoro e andare ad iniziare il proprio turno;
che il tempo mediamente occorrente per tale operazione è di 7-8 minuti;
che il cambio di abiti avviene negli spogliatoi posti all'ingresso degli spogliatoi o a brevissima distanza;
che le stesse operazioni, con ordine al contrario, avvengono all'uscita dal turno.
Allorchè tale testimone ha affermato che “non vi sono disposizioni aziendali specifiche sul punto” si riferiva non alle disposizioni sull'obbligatorietà della vestizione anteriormente all'inizio del turno, ma alle disposizioni dirette a regolare la quantità di minuti da impiegare per la vestizione, avendo ella precisato che “i dipendenti che vogliono vestirsi e svestirsi con più calma lo possono fare”.
Dalla deposizione resa (nel predetto giudizio n.9106/2021 RG) dalla testimone Tes_2
si rileva che per i lavoratori era necessario timbrare il cartellino marcatempo alcuni
[...] minuti prima dell'inizio del turno (minuti variabili a seconda del tipo di vestizione occorrente, rafforzata per la prevenzione del covid, oppure normale); ella ha riferito che “la disposizione di arrivare in reparto già vestiti proveniva dalla direzione infermieristica, nella persona di
[...]
e prima ancora da altre persone”. Tes_1
Anche dalla deposizione resa nel giudizio n.9106/2021 RG dalla testimone Tes_3 emerge che gli infermieri devono stare già in divisa quando vanno a prendere le consegne
[...] dai colleghi che hanno terminato il turno precedente e che per prendere la divisa, andare negli spogliatoi ed eseguire la vestizione occorre un tempo variabile, anche perché “a volte si forma la fila davanti alla macchina erogatrice della divisa”. Ha precisato che, quando timbrano il cartellino all'uscita, gli infermieri hanno già tolto la divisa.
La deposizione della teste (nel giudizio n.9106/2021), nella parte in cui Testimone_4 riferisce che gli infermieri “non hanno l'obbligo di marcare prima dell'inizio del turno né di arrivare in reparto già vestiti all'orario di inizio turno” non appare credibile, posto che la timbratura del cartellino marcatempo, che segna l'ingresso in servizio, deve ovviamente avvenire prima dell'inizio del turno, risultando altrimenti una misurazione oraria inferiore a quella della prestazione. Anche l'arrivo degli infermieri in reparto con gli abiti propri indosso costituisce elemento contrario alla comune esperienza, oltre che a basilari norme di igiene.
Dai fogli estratti dal L.U.L. sezione presenze, depositati in giudizio, si rileva che, sebbene fosse registrato l'orario esatto di entrata e di uscita, comunque i turni di presenza registrati erano indicati con riferimento alla loro durata standard, ossia di 7 ore per il giorno e di 10 ore per la notte (v. deposizioni teste . Testimone_5
Quindi, sotto un primo profilo, può dirsi adeguatamente provata l'obbligatorietà della vestizione dell'infermiere anteriormente all'ingresso in reparto, e poi all'uscita prima della timbratura del cartellino, e, sotto altro profilo, anche il fatto che nell'orario di lavoro rientrante nel turno, ossia nell'orario retribuito, non siano stati inclusi i minuti occorrenti per la vestizione e la svestizione.
Tale attività deve considerarsi eterodiretta in quanto doverosa e organizzata dalla Società datrice di lavoro (v. spogliatoi;
modalità di erogazione delle divise) e, quindi, facendo parte della prestazione di lavoro, è idonea a radicare, ai sensi dell'art.36 Cost., il diritto alla retribuzione (v. Cass. n.9306/2022), che, stante il superamento dell'orario ordinario contrattuale, va commisurata a quella del lavoro straordinario.
3. Quanto fin qui esposto vale anche ad evidenziare l'infondatezza della doglianza mossa dalla Società in ordine ai conteggi proposti dalla controparte. Ed invero non sussiste l'eccepita mancanza di prova del fatto che il ricorrente sia tra coloro a cui occorre il tempo di vestizione e svestizione, posto che non è contestata la sua qualifica di infermiere e che è notorio che l'infermiere debba prestare servizio con apposita divisa. Quanto al computo dei minuti occorrenti per la vestizione e la svestizione, si rileva che esso è stato congruamente limitato dal Tribunale (14 minuti complessivi per ogni giornata di lavoro effettivo) in adesione al conteggio relativo alla domanda subordinata del ricorrente: si tratta di quantificazione del tutto ragionevole considerando sia quello che nelle deposizioni testimoniali è stato indicato come tempo minimo, sia la validazione operata dalla contrattazione collettiva nella disciplina pattuita per il periodo successivo a quello dedotto nel presente giudizio.
Ne consegue l'infondatezza del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
4. Le spese di lite sono regolate secondo il criterio di soccombenza, come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce –Sezione Lavoro, visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 30/10/2023 da
[...] nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
27/09/2023 n.2755 del Tribunale di Lecce, così provvede: Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 962 ex D.M. n.55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Gabriele TOMA. Ai sensi dell'art. 13 co.1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni. Così deciso in Lecce il 11/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Gennaro Lombardi Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott. Domenico Rosario Monterisi Giudice Ausiliario ha emesso la presente
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella controversia civile in materia di lavoro, in grado di appello,
tra
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuele Poggi e Sonia Selletti
Appellante
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Toma Controparte_1
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Lecce il 31.08.2021, Controparte_1 aveva dedotto: -di essere stato assunto alle dipendenze della Cdlh Gvm Care and Research srl (di seguito sinteticamente indicata come Società, o come in data Parte_1
03.02.2007, con le mansioni di infermiere professionale, livello C del CCNL AIOP- Case di cura private personale non medico;
- di aver prestato la propria attività lavorativa presso la casa di cura con sede in a tempo pieno per n. 36 ore settimanali nel reparto di Parte_1 Pt_1 terapia intensiva, con orario articolato su tre turni;
-di aver dovuto indossare per l'intera durata del turno lavorativo degli indumenti di lavoro, effettuando le operazioni di vestizione/svestizione presso la sede lavorativa, operazioni per le quali doveva giungere sul posto di lavoro circa quindici minuti prima dell'orario stabilito per l'inizio del turno e fermarsi dopo la fine del turno per ulteriori quindici minuti;
-che tali operazioni erano eterodirette, soggette al datore di lavoro che ne aveva determinato tempo e luogo, ed erano integrative dell'obbligazione principale e funzionali al suo corretto espletamento. Tanto premesso, aveva chiesto che fosse accertato che, per il periodo dal 01.03.2016 alla data del ricorso, il tempo impiegato per le operazioni di vestizione/svestizione - quindici minuti prima dell'inizio di ogni turno e quindici minuti dopo ogni turno - costituiva tempo di lavoro;
che la società fosse Controparte_2 condannata al pagamento delle differenze retributive pari ad € 6.416,63 lordi (sul tempo calcolato come orario ordinario) e/o ad € 7.754,01 lordi (sul tempo calcolato come orario straordinario) o della maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
in subordine, per un tempo quotidiano complessivo di quattordici minuti, ha chiesto la condanna della Società datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate pari ad € 2.965,58 lordi (come orario ordinario) e/o ad € 3.558,80 lordi (come straordinario) o della diversa somma da accertarsi in corso di causa, oltre accessori e spese.
Costituitasi in giudizio, la Parte_1
premesso che il nuovo CCNL AIOP (stipulato l'8.10.2020) aveva riconosciuto all'art.18,
[...] comma 10, quattordici minuti complessivi destinati alle attività di vestizione/svestizione, comprensivi anche del tempo per dirigersi dallo spogliatoio alla postazione di lavoro e viceversa, e che le modalità di applicazione della norma erano state rimesse alla contrattazione di II livello, aveva dedotto che tale norma trovava applicazione solo dal mese successivo all'entrata in vigore del CCNL, dunque da novembre 2020; aveva precisato che il contratto di secondo livello era intervenuto il 18.2.2022, con decorrenza dal 01.01.2022, e aveva previsto 14 minuti/die complessivi per il c.d. tempo tuta e una somma una tantum di € 275,00 lordi per il periodo intercorso tra la stipula del CCNL e l'attuazione dello stesso. Aveva inoltre eccepito la carenza di prova in ordine all'eterodirezione dell'attività in questione, e in ordine all'effettiva esecuzione e alla durata.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso. Analizzata la portata letterale della clausola introdotta dalla contrattazione integrativa, ha osservato che al riconoscimento dell'importo una tantum di € 275,00 si sarebbe dovuta riconoscere un causale differente rispetto a quella azionata con il ricorso, avendo esso non una finalità compensativa per il c.d. tempo tuta, ma una finalità di ristoro dei disagi psicofisici ed esistenziali per il ritardo nella stipula del contratto integrativo. Ha precisato che, in ogni caso, l'accordo collettivo era privo di efficacia transattiva in mancanza di espresso mandato del lavoratore alle organizzazioni sindacali. Ha ritenuto che dalle prove testimoniali fosse emerso: - che gli infermieri dovevano entrare in struttura prima dell'inizio del turno, timbrare il cartellino marcatempo (badge) e dedicare circa 7 minuti alla vestizione, in modo da iniziare il turno con la divisa già indossata e operare allo stesso modo per la svestizione, nei minuti successivi alla fine del turno di lavoro;
-che tale attività si svolgeva sul luogo di lavoro, per evidenti ragioni di igiene;
- che il cd. tempo-tuta non veniva computato nell'orario di lavoro;
-che il tempo occorrente per la vestizione e svestizione era quantificabile in sette minuti, anche in considerazione del fatto che le stesse parti, nella contrattazione collettiva, avevano ritenuto congrua tale quantificazione;
-che il maggior tempo occupato, rispetto a quello dei turni, costituiva orario di lavoro straordinario. Il Tribunale ha quindi condannato la società datrice di lavoro al versamento in favore di di € 2.934,36 lordi, oltre accessori come per legge, e al pagamento delle spese di Controparte_1 lite.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1 lamentando, con il primo motivo, l'erroneità nell'interpretazione
[...] dell'Accordo Integrativo, attuativo della disciplina del CCNL sul c.d. tempo tuta e in particolare dell'art.18, comma 10, sostenendo che esso aveva efficacia erga omnes e ribadendo che aveva inteso regolare -sul punto- il periodo da novembre 2020 a gennaio 2022 mediante il riconoscimento di una somma una tantum e il periodo da febbraio 2022 con la contabilizzazione dei 14 minuti al giorno nella banca delle ore. Con il secondo motivo di appello la Società ha contestato la ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice, la distribuzione dell'onere della prova e la valutazione delle deposizioni testimoniali. Ha contestato la sussistenza di adeguata prova dell'eterodirezione e dell'asserito obbligo, per il dipendente, di allungare la propria giornata lavorativa con le operazioni di vestizione/svestizione, ed ha eccepito l'erronea assimilazione del c.d. tempo tuta al passaggio delle consegne tra colleghi. Ha inoltre lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva negato la contestazione dei conteggi prodotti dal ricorrente. Ha concluso quindi chiedendo la riforma integrale della sentenza gravata, anche con riferimento alle spese di lite. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Costituitosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza dell'appello e ne ha Controparte_1 chiesto il rigetto.
All'udienza di discussione del 11.06.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la Corte ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato.
1 .Va disatteso il primo motivo di gravame, attinente all'interpretazione del contratto collettivo integrativo e in particolare della pattuizione del pagamento una tantum di € 275,00.
Se, da un lato, è chiaro che l'art.18 del CCNL per i dipendenti degli ospedali privati (AIOP, ARIS, CGIL, CISL, UIL) del 08.10.2020 trova applicazione solo per il periodo successivo alla sua stipulazione e che le modalità di applicazione del comma 10 (secondo cui l'orario di lavoro comprende 14 minuti complessivi per la vestizione/svestizione di divise, per il transito dallo spogliatoio alla postazione di lavoro e per il passaggio delle consegne) erano da definirsi “in sede di contrattazione di II livello”, da altro lato, tuttavia, non può automaticamente escludersi la sussistenza del diritto del dipendente infermiere alla retribuzione per il periodo di vestizione e svestizione per il periodo anteriore a quello in cui è intervenuta la contrattazione integrativa attuativa del 18.2.2022.
Occorre rilevare, sotto un profilo, che un simile diritto trova potenziale e prioritario fondamento nell' art.36 Cost. e, sotto altro profilo, che per il periodo in cui è stato previsto anche dalla fonte negoziale di primo livello il suo sorgere non è stato subordinato all'intervento della contrattazione di secondo livello, poiché a quest'ultima è stata rimessa solo la definizione delle modalità di attuazione.
Con l'accordo sindacale del 18.2.2022 è stato infatti stabilito che, con decorrenza dal 01.01.2022, per il personale chiamato ad indossare una divisa da lavoro, sarebbero stati riconosciuti, ad ogni turno di servizio, e aggiunti informaticamente 14 minuti di tempo, che sarebbero stati accantonati e contabilizzati nel contatore di “banca ore Tempo tuta”, restando utilizzabili per la fruizione di permessi retribuiti o per il completamento dell'orario di servizio.
Nello stesso accordo integrativo del 18.2.2022 è stata prevista, per i lavoratori già in forza al 01.11.2020 e per quelli assunti successivamente, ma ancora in forza al 31.12.2021, una somma a titolo di una tantum, “quale bonus transattivo esente da contrattazione previdenziale e assoggettata al regime di tassazione separata, pari ad € 275,00” .
Tale clausola è stata pattuita al dichiarato fine di “far fronte ai disagi psicofisici ed esistenziali subiti dai lavoratori conseguenti al ritardo nella sottoscrizione del presente Accordo” e quindi per scopi diversi rispetto a quello di tacitare le pretese che erano state già azionate dal ricorrente con il ricorso proposto in primo grado in data 31.08.2021 e che avevano natura (non di risarcimento di danni non patrimoniali, ma) retributiva. Peraltro si rileva che, sebbene all'epoca della stipulazione dell'Accordo integrativo del 18.2.2022, il giudizio tra le parti fosse già pendente, nessun riferimento agli eventuali effetti della transazione sul predetto giudizio in corso è ivi contenuto .
Inoltre, a fronte di un processo civile pendente e in assenza di prova di conferimento del mandato del lavoratore per la conclusione bonaria della lite, non può presumersi l'esistenza di poteri di rappresentanza del singolo e specifico lavoratore in capo agli esponenti sindacali (senza peraltro alcuna individuazione dell'una o dell'altra organizzazione sindacale firmatarie), sì da autorizzare l'implicita rinunzia del lavoratore ricorrente a far valere i diritti retributivi azionati in giudizio.
L'interpretazione della clausola dell'Accordo collettivo integrativo fatta propria dal Tribunale risulta condivisibile per questa Corte, in quanto rispondente ai criteri ermeneutici stabiliti dagli art.1362 e segg. c.c., per i quali al significato letterale si affianca, in maniera ragionata e in una valutazione armonica della pattuizione, il senso complessivo dell'atto stesso e la comune intenzione dei contraenti alla luce dell'integrale contesto negoziale. In sostanza assumono rilievo i criteri di interpretazione che consentono l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica, e che collegano la comune intenzione delle parti di una determinata clausola con le restanti disposizioni dell'accordo (cfr.Cass. n. 24699/2021).
2. Infondato è altresì il secondo motivo di appello, attinente alla distribuzione dell'onere della prova e alla valutazione degli elementi probatori acquisiti in giudizio sulla eterodirezione dell'attività di vestizione e svestizione, sulla quantificazione del tempo occorrente per tali attività e sui conteggi conseguenti.
I verbali delle prove testimoniali assunte in altra causa civile, promossa sullo stesso oggetto da altro lavoratore nei confronti della stessa Società datrice di lavoro, sono ammissibili e rilevanti, e non comportano alcuna violazione dell'art.2697 c.c.. È infatti consolidato in giurisprudenza il principio per cui il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti o tra altre parti (Cass. n.4652/2011) sottoponendole al proprio vaglio critico anche mediante il confronto con gli elementi eventualmente emersi nel giudizio in corso.
Nel caso di specie dalla deposizione resa dalla testimone nel giudizio di Testimone_1 primo grado n.9106/2021 R.G. emerge che il dipendente deve farsi registrare con il cartellino all'ingresso quando è “in borghese” e poi vestirsi con la tuta da lavoro e andare ad iniziare il proprio turno;
che il tempo mediamente occorrente per tale operazione è di 7-8 minuti;
che il cambio di abiti avviene negli spogliatoi posti all'ingresso degli spogliatoi o a brevissima distanza;
che le stesse operazioni, con ordine al contrario, avvengono all'uscita dal turno.
Allorchè tale testimone ha affermato che “non vi sono disposizioni aziendali specifiche sul punto” si riferiva non alle disposizioni sull'obbligatorietà della vestizione anteriormente all'inizio del turno, ma alle disposizioni dirette a regolare la quantità di minuti da impiegare per la vestizione, avendo ella precisato che “i dipendenti che vogliono vestirsi e svestirsi con più calma lo possono fare”.
Dalla deposizione resa (nel predetto giudizio n.9106/2021 RG) dalla testimone Tes_2
si rileva che per i lavoratori era necessario timbrare il cartellino marcatempo alcuni
[...] minuti prima dell'inizio del turno (minuti variabili a seconda del tipo di vestizione occorrente, rafforzata per la prevenzione del covid, oppure normale); ella ha riferito che “la disposizione di arrivare in reparto già vestiti proveniva dalla direzione infermieristica, nella persona di
[...]
e prima ancora da altre persone”. Tes_1
Anche dalla deposizione resa nel giudizio n.9106/2021 RG dalla testimone Tes_3 emerge che gli infermieri devono stare già in divisa quando vanno a prendere le consegne
[...] dai colleghi che hanno terminato il turno precedente e che per prendere la divisa, andare negli spogliatoi ed eseguire la vestizione occorre un tempo variabile, anche perché “a volte si forma la fila davanti alla macchina erogatrice della divisa”. Ha precisato che, quando timbrano il cartellino all'uscita, gli infermieri hanno già tolto la divisa.
La deposizione della teste (nel giudizio n.9106/2021), nella parte in cui Testimone_4 riferisce che gli infermieri “non hanno l'obbligo di marcare prima dell'inizio del turno né di arrivare in reparto già vestiti all'orario di inizio turno” non appare credibile, posto che la timbratura del cartellino marcatempo, che segna l'ingresso in servizio, deve ovviamente avvenire prima dell'inizio del turno, risultando altrimenti una misurazione oraria inferiore a quella della prestazione. Anche l'arrivo degli infermieri in reparto con gli abiti propri indosso costituisce elemento contrario alla comune esperienza, oltre che a basilari norme di igiene.
Dai fogli estratti dal L.U.L. sezione presenze, depositati in giudizio, si rileva che, sebbene fosse registrato l'orario esatto di entrata e di uscita, comunque i turni di presenza registrati erano indicati con riferimento alla loro durata standard, ossia di 7 ore per il giorno e di 10 ore per la notte (v. deposizioni teste . Testimone_5
Quindi, sotto un primo profilo, può dirsi adeguatamente provata l'obbligatorietà della vestizione dell'infermiere anteriormente all'ingresso in reparto, e poi all'uscita prima della timbratura del cartellino, e, sotto altro profilo, anche il fatto che nell'orario di lavoro rientrante nel turno, ossia nell'orario retribuito, non siano stati inclusi i minuti occorrenti per la vestizione e la svestizione.
Tale attività deve considerarsi eterodiretta in quanto doverosa e organizzata dalla Società datrice di lavoro (v. spogliatoi;
modalità di erogazione delle divise) e, quindi, facendo parte della prestazione di lavoro, è idonea a radicare, ai sensi dell'art.36 Cost., il diritto alla retribuzione (v. Cass. n.9306/2022), che, stante il superamento dell'orario ordinario contrattuale, va commisurata a quella del lavoro straordinario.
3. Quanto fin qui esposto vale anche ad evidenziare l'infondatezza della doglianza mossa dalla Società in ordine ai conteggi proposti dalla controparte. Ed invero non sussiste l'eccepita mancanza di prova del fatto che il ricorrente sia tra coloro a cui occorre il tempo di vestizione e svestizione, posto che non è contestata la sua qualifica di infermiere e che è notorio che l'infermiere debba prestare servizio con apposita divisa. Quanto al computo dei minuti occorrenti per la vestizione e la svestizione, si rileva che esso è stato congruamente limitato dal Tribunale (14 minuti complessivi per ogni giornata di lavoro effettivo) in adesione al conteggio relativo alla domanda subordinata del ricorrente: si tratta di quantificazione del tutto ragionevole considerando sia quello che nelle deposizioni testimoniali è stato indicato come tempo minimo, sia la validazione operata dalla contrattazione collettiva nella disciplina pattuita per il periodo successivo a quello dedotto nel presente giudizio.
Ne consegue l'infondatezza del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
4. Le spese di lite sono regolate secondo il criterio di soccombenza, come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce –Sezione Lavoro, visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 30/10/2023 da
[...] nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
27/09/2023 n.2755 del Tribunale di Lecce, così provvede: Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 962 ex D.M. n.55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Gabriele TOMA. Ai sensi dell'art. 13 co.1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni. Così deciso in Lecce il 11/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi