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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/02/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23372/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23372/2020 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
(c.f. ) Parte_3 C.F._3
(c.f. ) Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Federico Cappai, Donatella Figus e Stefano Cappa, con elezione di domicilio presso lo Studio di quest'ultimo in Milano Piazzetta Guastalla n. 7, come da procura in atti
ATTORI contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Battaglia, con CP_1 CodiceFiscale_5 elezione di domicilio presso lo Studio di quest'ultimo in Milano Via San Barnaba n. 32, come da procura in atti
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro Controparte_2 C.F._6
Oliv ilio presso lo Studio di quest'ultimi in Milano Via Cino Del Duca n. 5, come da procura in atti
CONVENUTI
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Parte_2 e convenivano in giudizio e , Parte_3 Parte_4 Controparte_2 CP_1
1 in qualità di tecnici, formulando nei loro confronti domanda di risarcimento del danno subito a seguito della condotta da loro posta in essere e consistente nell'aver determinato alcune irregolarità urbanistiche in relazione agli immobili acquistati dagli attori nel 2006 e siti a Milano in Via Candiani 94.
In particolare parte attrice allegava e deduceva: che, con distinti atti di compravendita stipulati negli anni 2006 e 2007, gli attori acquistavano dalla cancellata dal registro delle imprese in data CP_3
14/1/2008, tre unità immobiliari facenti part esso condominiale, ubicato in Milano nella Via Candiani 94, costituito da un edificio fronte strada e un edificio interno denominato “Condominio il Nido”; che le unità immobiliari venivano identificate, oltre che con la descrizione delle loro caratteristiche, anche mediante allegazione ai rispettivi contratti, di planimetrie catastali conformi allo stato di fatto, nelle quali le unità risultavano accatastate su due livelli ossia su un piano terreno e su un primo piano;
che in ciascuno dei contratti di vendita la società venditrice dava atto che gli appartamenti insistevano su una costruzione preesistente al primo settembre 1967, interessata da lavori di demolizione, ricostruzione ed ampliamento eseguiti in forza di D.I.A. presentata al Comune di Milano in data 31 gennaio 2005 “munita di relazione attestante la conformità delle opere da realizzare alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente”, e dichiarava, altresì, che ad ultimazione dei lavori avvenuta, era stata presentata, in data 11 aprile 2006, dichiarazione di fine lavori “munita della prescritta documentazione”; che l'esecuzione dei predetti lavori veniva affidata alla direzione lavori dell'Arch. , che nella D.I.A. asseverava la Controparte_2 conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici vigenti, mentre la dichiarazione per il rilascio di certificato di agibilità veniva sottoscritta dall'Arch. , la quale, in qualità di tecnico CP_1 incaricato, certificava che l'intervento era stato realizzato conformemente al progetto approvato;
che, nei primi mesi del 2018, parte attrice veniva a sapere che i proprietari di un appartamento del medesimo complesso immobiliare, nell'espletare le pratiche notarili per la messa in vendita della loro unità immobiliare, avevano appurato la presenza di irregolarità urbanistiche nel complesso immobiliare e, allarmati dalla notizia, incaricavano un tecnico di procedere alle opportune verifiche;
che il tecnico da essi incaricato redigeva tre distinte relazioni tecniche nelle quali evidenziava che le unità immobiliari degli odierni attori risultavano destinate ad uso laboratorio invece che ad uso civile abitazione ed inoltre che le stesse risultavano non conformi alle planimetrie depositate presso gli Uffici tecnici del Comune di Milano, in quanto in queste planimetrie le unità risultavano composte da piano terra e soppalco, mentre nella realtà la società venditrice aveva realizzato e messo in vendita unità articolate su piano terreno e su primo piano (composizione fatta risultare poi da planimetria depositata in catasto ed allegata come detto ai contratti); che il tecnico quantificava in Euro 82.378,30 il costo necessario per la regolarizzazione urbanistica di ciascuna unità immobiliare;
che gli attori provvedevano a formulare diffida di risarcimento danni nei confronti dei soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda, e, segnatamente, nei confronti dell'Arch. , responsabile per aver CP_1 asseverato in modo inveritiero la conformità dei lavori eseguiti dal al progetto approvato, dell'Arch. , responsabile nella sua veste di direttore dei lavori per non aver vigilato Controparte_2 che l'esec e in conformità agli elaborati progettuali approvati dalle competenti autorità e aver quindi omesso di segnalare le irregolarità alle autorità, nonché del Geom. CP_4 responsabile del deposito al catasto di planimetria conforme allo stato di fatto degli immobil corrispondente agli elaborati progettuali approvati, invitandoli contestualmente alla negoziazione assistita;
che dei predetti soggetti aderiva all'invito il solo Geom. anche se la negoziazione CP_4 CP_ non sortiva l'esito sperato, mentre l'Arch ometteva qualunque riscontro all'invito e l'Arch.
rispondeva comunicando la non adesione all'invito. CP_2
2 Si costituivano in giudizio i convenuti e , chiedendo il rigetto di tutte le Controparte_2 CP_1 domande proposte da parte attrice, in principalità per l'avvenuta prescrizione del diritto fatto valere e, in ogni caso, per l'infondatezza della pretesa attorea.
In particolare parte convenuta eccepiva di aver elaborato, sottoscritto e depositato Controparte_2 il progetto di rifacimento de tto del presente procedimento, ma di essere stato sostituito dopo soli 21 giorni, nella sua qualità di direttore dei lavori, dal Geom. e Parte_5 di non essersi più interessato all'iter della ristrutturazione, non essendovi più obbligato.
La parte convenuta eccepiva: di non essere mai stata né la progettista né il direttore dei CP_1 lavori delle opere di ri lamentavano l'irregolarità urbanistica;
di disconoscere il documento (dichiarazione di agibilità) prodotto in causa da parte attrice in assenza di qualsivoglia sottoscrizione da parte sua;
che nessun rapporto di incarico né di collaborazione per nessun altro titolo era mai di CP_ fatto intercorso fra l'arch. e tale soc. né tantomeno erano intercorsi rapporti fra CP_3 CP_ l'arch. e l'altro conven ch. ; di accertamento di un danno effettivamente CP_2 subito da parte attorea, il conseguente risarcimento avrebbe dovuto essere posto a carico dell'Arch. CP_
nei cui confronti la convenuta chiedeva, in via riconvenzionale, di essere tenuta indenne. CP_2
All'udienza di prima comparizione fissata per il giorno 19.01.2021, celebrata nelle forme della trattazione scritta in ossequio al decreto emesso in data 05.01.2021, il Giudice rilevava che la CP_ domanda riconvenzionale c.d. trasversale proposta dalla convenuta nei confronti dell'altro convenuto non richiedeva l'adempimento ex art. 269 c.p.c. e siderato che neppure il CP_2 convenuto stesso aveva, a fronte di tale riconvenzionale, richiesto un termine a difesa, CP_2 provvedeva edere i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e fissava la data del 26.05.2021 per il prosieguo del processo.
Alla calendarizzata successiva udienza, svoltasi in forza di decreto del 16.05.2021 sempre nelle forme della trattazione scritta, il Giudice si riservava sulle istanze proposte con le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c..
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, l'assunzione di prove orali e l'espletamento di accertamenti tecnici (CTU Grafologica e CTU tecnica).
In particolare, con Ordinanza del 25.06.2021 questo Giudice, ritenendo preliminarmente necessario acquisire l'originale del documento “dichiarazione di fine lavori - richiesta di certificato di agibilità” (prot. 362349/2006), ordinava al Comune di Milano di trasmettere alla Cancelleria del Tribunale il suddetto documento entro il 30.09.2021 e, riservandosi ogni ulteriore provvedimento istruttorio all'esito dell'acquisizione del documento richiesto al di Milano come meglio sopra descritto, fissava CP_5 la successiva udienza al 12.10.2021.
All'udienza del 12.10.2021 il Giudice, rilevato che il Comune di Milano non aveva provveduto a trasmettere il documento richiesto, ordinava nuovamente al stesso di trasmettere la CP_5 documentazione entro il 31.01.2022 e fissava udienza per il giorno 09.02.2022.
Alla predetta udienza, questo Giudice, preso atto che la documentazione inviata dal di CP_5
Milano, era pervenuta via pec e non in originale, rilevata la necessità di prendere visione del documento nelle sue forme originali, autorizzava parte attrice all'acquisizione del documento presso lo Sportello Unico Edilizia del Comune di Milano, onerandola di provvedere al deposito entro il 31.03.2022 presso la Cancelleria del Tribunale affinché questa provvedesse alla custodia in cassaforte. Il Giudice fissava una nuova e successiva udienza alla data del 12.04.2022. A quest'ultima udienza, alla presenza delle parti, veniva reiterata da parte attrice la verificazione del documento disconosciuto
3 CP_ dalla convenuta la quale insisteva per il disconoscimento e si opponeva all'istanza di verificazione ex adverso richiesta. La difesa del convenuto si rimetteva in ordine all'istanza di CP_2 verificazione.
Il Giudice disponeva, quindi, C.T.U. grafologica, considerando necessario accertare se la CP_ sottoscrizione apposta al documento fosse effettivamente riferibile alla convenuta nominando all'uopo la dott.ssa e fissava l'udienza per il giorno 26.05.2022 per gli adempimenti di Persona_1 rito. CP_ In data 26.06.2022, alla presenza dei difensori delle parti, nonché della parte convenuta personalmente che provvedeva a nominare suo C.T.P. dott.ssa veniva conf Persona_2
l'incarico al C.T.U. dott.ssa e, formulato il quesito peritale, veniva fissato l'inizio delle Persona_1 operazioni peritali alla da 22 con termine per il deposito dell'elaborato finale al 17.11.2022 (termine poi prorogato al 22.11.2022 con decreto dello scrivente Giudice a seguito della richiesta del C.T.U). Veniva quindi calendarizzata la successiva udienza per il giorno 30.11.2022 per il prosieguo dell'attività processuale.
All'udienza del 30.11.2022, celebrata nelle forme della trattazione scritta, questo Giudice, vista la dichiarazione di rinuncia agli atti formulata da parte attrice in data Parte_4 24.10.2022 nei confronti della parte convenuta ritenut rmativi CP_1 per la declaratoria di estinzione parziale del rapporto processuale tra e Parte_4 CP_1
dichiarava l'estinzione parziale ex art. 306 c.p.c. del rapporto
[...] attrice nei confronti di , a spese compensate. Parte_4 CP_1
Contestualmente il Giudice convocava il C.T.U. Dott.ssa a chiarimenti in ordine ai Persona_3 CP_ profili evidenziati dalla convenuta così come meglio descritti negli atti depositati.
Con successiva Ordinanza del 14.02.2023 questo Giudice disponeva C.T.U. tecnica nominando all'uopo l'Arch. formulava i quesiti peritali e fissava la successiva udienza alla data Persona_4 del 27.04.2023 per l'espletamento della prova orale ed il giuramento del C.T.U. nominato. CP_ Alla calendarizzata udienza il Giudice, a seguito della richiesta della convenuta integrava il quesito peritale e fissava l'inizio delle operazioni alla data dell'11.05.2023 con termi r il deposito della relazione finale alla data del 13.12.2023.
Espletata la prova orale del teste il Giudice rinviava la causa alla data del Testimone_1
20.12.2023, poi differita al 21.02.2024, a seguito della richiesta, accolta, di proroga delle operazioni peritali avanzata dal C.T.U. dott. Persona_4
Con Ordinanza del 22.02.2024 il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava la successiva udienza alla data del 26.09.2024 per la precisazione delle conclusioni, udienza sostituita dal deposito di note scritte.
Con successiva Ordinanza del 30.09.2024, il Giudice, preso atto che tutte le parti avevano provveduto al deposito dei c.d. fogli di pc, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da parte attrice con riguardo alla richiesta di chiamare il c.t.u. arch. e/o di rinnovazione della c.t.u., deve preliminarmente Per_4 rilevarsi che tale istanza non è stata formulata nella prima difesa utile (udienza post ctu fissata per il giorno 21.02.2024) bensì in sede di precisazione delle conclusioni;
ciò posto, in ogni caso, per i motivi che saranno meglio esposti infra, deve ritenersi esaustivo l'accertamento tecnico svolto in
4 quanto il c.t.u. nominato, arch. ha risposto in modo completo ed esaustivo alle Per_4 osservazioni tecniche avanzate dal c.t.p. attoreo (v. relazione peritale, p. 19) con motivazione immune da vizi logici.
Con riguardo, invece, alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni da parte convenuta , si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui all'Ordinanza del 14.02.2023, CP_2 precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. In via preliminare, quanto all'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da entrambe le parti convenute in sede di comparse di costituzione e risposta e reiterate nella precisazione delle proprie conclusioni, giova rilevare quanto segue.
Preliminarmente, in punto di diritto, ritiene il Tribunale di aderire all'orientamento della Suprema Corte in forza del quale “agli effetti previsti dall'art. 2935 c.c., il termine di prescrizione del diritto dell'acquirente al risarcimento del danno, derivante dall'illegittimità edilizia dell'immobile oggetto di vendita, decorre non dalla data in cui si verifica l'effetto traslativo ma dalla manifestazione oggettiva del danno, perché solo da tale momento il danneggiato può conoscerne l'esistenza e le cause” (cfr. Cass. civ. 23236/2016), ovvero, in altri termini, dal momento in cui si concreta la manifestazione oggettiva del danno (cfr. Cass. civ. 1889/2018, est. Scarpa).
Afferma, dunque, la Suprema Corte che si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standard obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito. Nel dare continuità a tale indirizzo – continua la Suprema Corte – è stato precisato che nel caso di danno derivante dalla stipula di compravendita immobiliare, non può assumere rilievo assolutamente dirimente (in guisa di mero automatismo) il momento della stipulazione dell'atto, che attiene, in sé, alla condotta del professionista e, quindi, al profilo dell'inadempimento, il quale può anche non essere contestualmente produttivo di un danno oggettivamente percepibile all'esterno (così, in motivazione, Cass. n. 23236/2016 e Cass. civ. 6747/16).
Declinando tali principii alla fattispecie, deve, pertanto, ritenersi che il dies a quo della prescrizione, nella fattispecie de qua, non corrisponda alla data della stipula dei contratti di compravendita, come CP_ eccepito dalla parte convenuta bensì dalla data in cui gli attori hanno avuto conoscenza della esistenza delle irregolarità urba he anche tenuto conto della diligenza esigibile dai danneggiati che, nella specie, al momento dell'acquisto si erano affidati agli accertamenti tecnici compiuti, ex multis, anche dal Notaio e dal perito della Banca che ha erogato il mutuo fondiario;
né le parti convenute hanno provato che gli attori avessero le competenze tecniche adeguate per percepire, in autonomia, la manifestazione dell'evento lesivo (ovvero le irregolarità urbanistiche relative all'immobile acquistato) anche e soprattutto considerato che le planimetrie catastali allegate ai rogiti notarili recavano, come dedotto e non contestato, timbro di deposito al catasto ed erano corrispondenti allo stato di fatto delle unità immobiliari nonché allo stato dichiarato in contratto.
Tale conoscenza, nel caso di specie, risulta essere avvenuta nei primi mesi dell'anno 2018 allorquando gli attori hanno appreso delle irregolarità dai loro vicini di casa prossimi ad alienare il loro immobile e tale circostanza li aveva indotti ad incaricare un tecnico di fiducia per analoghe verifiche dalle quali sono poi emerse le irregolarità oggetto di causa. Tale circostanza non risulta specificatamente contestata dalle parti convenute nelle prime difese utili ed è stata comunque confermata dal teste
5 escusso all'udienza del giorno 27.04.2023 della cui attendibilità non vi è motivo Testimone_1 alcuno per dubitare. CP_ Posto quanto sopra e tenuto conto che l'atto di citazione è stato notificato alla e al in CP_2 data 25.06.2020, peraltro preceduto da diffide a mezzo pec nell'anno 2018 (v. docc. 10-14, fasc. att.), l'eccezione di prescrizione del diritto non può ritenersi fondata.
4. Con riguardo al rapporto processuale instaurato con la notifica dell'atto di citazione da parte attrice nei confronti del convenuto , rilevato che la rinuncia Parte_4 CP_2 agli atti formulata in giudizio da parte della ha riguardato il solo rapporto processuale Pt_4 CP_ instaurato con la convenuta (che ha deter stinzione parziale dichiarata con Ordinanza del 30.11.2022), deve ritenersi sussistente il rapporto processuale tra parte attrice e il convenuto
. CP_2
Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che nella specie trovano applicazione i principii giurisprudenziali in forza dei quali “La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda” (cfr. Cass. civ. 12756/2024).
Declinando tali principii alla fattispecie deve, infatti, rilevarsi che a fronte della mancata reiterazione delle domande da parte della ei confronti di parte convenuta in sede di precisazione Pt_4 CP_2 delle conclusioni e anche n vi scritti conclusivi, si evince u otta processuale dalla quale risulta in modo inequivoco la mancanza di interesse della ad insistere sulle pretese Pt_4 creditorie avanzate in citazione nei confronti del . CP_2
Ne consegue che la domanda risarcitoria, stante la rinuncia implicita alla stessa, deve essere rigettata.
5. Ciò posto, quanto alla dedotta responsabilità dei convenuti per i danni lamentati da parte attrice, la domanda proposta è infondata e va rigettata.
Gli attori agiscono in giudizio sostenendo di aver subito un danno ingiusto da parte di
[...]
e . CP_2 CP_1
Rispettivamente il primo dal momento che, in qualità di direttore dei lavori, avrebbe asseverato la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici vigenti, mentre la seconda poiché nel certificato di agibilità avrebbe, in qualità di tecnico incaricato, certificato che l'intervento era stato realizzato conformemente al progetto approvato e, dunque, avrebbe asseverato in modo inveritiero la conformità dei lavori eseguiti dal costruttore al progetto approvato.
Tali condotte avrebbero, secondo la prospettazione attorea, contribuito causalmente all'insorgere delle irregolarità urbanistiche (ovvero la trasformazione di soppalco in piano) di cui gli attori chiedono di essere risarciti in ordine a tutte le conseguenze economiche derivanti dalla regolarizzazione.
Preliminarmente, giova rilevare che la domanda attorea debba essere sussunta nel disposto normativo di cui all'art. 2043 c.c. avendo parte attrice dedotto la natura illecita dei fatti compiuti dai convenuti, causativi dei lamentati danni, e tenuto conto che, come si evince dagli atti, tra gli attori e i convenuti non vi erano rapporti contrattuali.
In punto di diritto, l'illecito aquiliano fatto valere e prospettato deve essere sottoposto al vaglio giudiziale in ordine alla sussistenza degli elementi strutturali di cui al disposto normativo dell'art. 2043 c.c. i quali, com'è noto, consistono nella condotta illecita, nel nesso causale tra condotta ed
6 evento di danno – connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela – e nel danno che ne consegue, c.d. danno-conseguenza.
Eventuali lacune in ordine all'allegazione e alla prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, non possono essere colmate ricorrendo all'equità: l'equità, infatti, soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma essa presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità (cfr. Cass. 10607/10; Cass. 13288/07; Cass. 16992/05; Cass. 13761/04; Cass. 16202/02; Cass. 682/01).
Ciò premesso e declinando i predetti principii giurisprudenziali alla fattispecie, deve rilevarsi che parte attrice non ha provato il fatto illecito costitutivo della pretesa azionata.
Dall'istruttoria espletata non è emerso alcun elemento che provi la sussistenza della responsabilità dei convenuti per i seguenti e diversi motivi.
5.1. Avuto riguardo alla dedotta responsabilità civile del convenuto , deve ritenersi che CP_2 la partecipazione del progettista non sia stata tale da contribuire alla formazione delle irregolarità urbanistiche lamentate.
Ed infatti, emerge dagli atti che l'arch. ha depositato la D.I.A. in qualità di progettista e CP_2 direttore lavori in data 31.01.2005 (v. fasc. ), ha quindi realizzato e sottoscritto il CP_2 progetto di costruzione degli immobili de quo effettuando una preliminare valutazione paesistica e tecnica (v. docc. 2 e 3, fasc. ) e in data 22.03.2005 è stato sostituito, in qualità di direttore dei CP_2 lavori, dal geom. come risulta documentalmente (doc. 8, fasc. conv. ). Parte_5 CP_2
Dal compendio probatorio non emerge, dunque, che l'arch. , dal momento della sua CP_2 sostituzione, abbia continuato ad operare alla realizzazione del cantiere, a nulla rilevando, in senso invero, la circostanza, valorizzata dalla difesa attorea, che il Comune lo avrebbe inserito come destinatario anche delle successive comunicazioni, stante l'avvenuta formale sostituzione (v. doc. 8, fasc. ). CP_2
Alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi, in via conclusiva, che parte attrice non ha dato prova alcuna del coinvolgimento effettivo e concreto del convenuto alla realizzazione delle CP_2 irregolarità urbanistiche e, pertanto, alcuna efficienza causale della condotta di può essere CP_2 accertata.
A tale conclusione è giunto anche il C.T.U. nominato, dott. il quale, al quesito se Persona_4 le irregolarità fossero o meno ascrivibili ai convenuti, ha risp rmini: “La Parte Arch. è palesemente estranea a tutto l'iter dal 22.03.2005, momento in cui, al più, il suo ruolo di Controparte_2 teva aver visto la cantierizzazione e un principio di opere di demolizione. Il progetto presentato con DIA onerosa è invece regolare e ammissibile sotto il profilo edilizio ed urbanistico” (v. relazione peritale, p. 13).
Dal compendio probatorio risulta che la partecipazione dell'Arch. alla realizzazione delle CP_2 opere oggetto di causa è risultata circoscritta alla fase iniziale del cantiere e non è stata data prova alcuna che il convenuto abbia partecipato a realizzare ulteriori e difformi opere rispetto a quelle da lui progettate e sottoscritte.
In conclusione, in difetto di un qualsivoglia fatto illecito ascrivibile all'Arch. , le pretese attoree CP_2 nei suoi confronti sono del tutto infondate e vanno rigettate.
5.2. In relazione alla dedotta responsabilità civile della convenuta deve rilevarsi CP_1 quanto segue.
7 Preliminarmente parte attrice deduce la responsabilità della predetta convenuta affermando che la stessa ha sottoscritto in data 11.04.2006 il certificato di agibilità di cui agli atti (v. doc. 5 fasc. att.) nel quale la stessa avrebbe certificato la conformità dello stato di fatto degli immobili al progetto iniziale nonché la destinazione d'uso di laboratori. CP_ Nonostante il disconoscimento in corso di causa del documento da parte della convenuta la veridicità della sottoscrizione è stata acclarata attraverso l'espletata CTU grafologica da parte della dott.ssa che ha concluso che la firma posta in calce al certificato sia riconducibile Persona_1 proprio alla convenuta (C.T.U. grafologica agli atti); nessun dubbio, pertanto, sulla riconducibilità del CP_ documento alla CP_ E' tuttavia parere di questo Tribunale che le dichiarazioni attestate dall'Arch. nel documento prodotto da parte attrice (doc. 5 fasc. att.) non comportino per l'odiern nvenuta alcuna responsabilità risarcitoria.
Ed infatti parte convenuta nel certificato di agibilità ha certificato l'avvenuta realizzazione di 8 laboratori, il che è formalmente corretto, dal momento che dall'esame della documentazione prodotta in atti emerge che il cambio di destinazione d'uso è avvenuto solo in data 17.10.2006, come pacifico in giudizio.
A ciò si aggiunga che gli attori non hanno provato quando sarebbe stato realizzato l'abuso edilizio ed urbanistico, ovvero quando è avvenuta la trasformazione del soppalco in piano. Ed infatti, le opere realizzate e determinanti la formazione dell'abuso ben possono essere collocate in un tempo CP_ successivo al documento dell'11.04.2006 sottoscritto dalla Nessuna prova è stata data sul momento esatto in cui l'abuso edilizio ed urbanistico è s e, pertanto, non è stata data di CP_ conseguenza la prova che l'Arch. abbia certificato, in modo inveritiero, la conformità dello stato di fatto dell'immobile al progetto approvato.
A tali conclusioni giunge anche il C.T.U. Dott. che a pag. 13 dell'elaborato peritale Persona_4 si sofferma su tale aspetto: “La domanda di lla Dichiarazione di Fine Lavori era regolamentata dagli originali artt. 24 e 25 del DPR 380/2001 che prevedevano: “…il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa…Tutti i soggetti titolari o aventi causa erano presenti e non risulta alcun incarico alla Parte Biffi per questo ruolo;
la dichiarazione sulla realizzazione di n. 8 laboratori è corretta ai fini della legittimità dell'immobile. Il cambio d'uso, ancorché nullo, viene operato mesi dopo” (v. relazione, p. 13).
A nulla rileva in senso inverso il documento valorizzato dalla difesa attorea e prodotto in atti da parte CP_ CP_ convenuta (doc. n. 23, fasc. relativo ad un verbale di collaudo redatto dall'ing.
[...]
mento che le car tiche dell'immobile ivi indicate dal tecnico ben potre Per_5 astratto, comprendere anche la presenza di un soppalco (e non necessariamente la sua già avvenuta trasformazione in piano) e, dunque, l'irregolarità urbanistica ben può collocarsi in epoca successiva al CP_ documento sottoscritto dalla in data 11.04.2006.
Non può dunque ritenersi provato da parte attrice che le irregolarità urbanistiche lamentate siano CP_ state poste in essere in data anteriore al documento sottoscritto dalla convenuta il 11.04.2006 e, pertanto, alcun elemento di prova, nemmeno idoneo ad accedere ad un ragiona presuntivo, si CP_ rinviene nel complesso probatorio per ritenere accertata la responsabilità civile della
Per le ragioni sopra esposte la pretesa attorea deve essere rigettata.
8 6. Il rigetto della domanda attorea nei confronti dei convenuti determina l'assorbimento della CP_ domanda riconvenzionale c.d. trasversale formulata da parte convenuta nei confronti di parte convenuta . CP_2
7. Quanto al regolamento delle spese di lite tenuto conto della circostanza che l 'esito della lite ha richiesto necessariamente accertamenti tecnici da svolgersi nel corso del presente giudizio e che dunque l'introduzione dello stesso è stata necessaria a tal fine, considerato peraltro il comportamento processuale delle parti anche in considerazione della mancata adesione del convenuto e della CP_2 CP_ mancata risposta della convenuta all'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 c.p.c., devono ritenersi sussistenti quelle gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare una compensazione integrale delle spese di lite e di c.t.u..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
− rigetta le domande formulate da parte attrice Parte_1 Parte_2 [...]
e nei confronti di;
Parte_3 Parte_4 Controparte_2
− rigetta le domande formulate da parte attrice Parte_1 Parte_2 [...] nei confronti di Parte_3 CP_1
− compensa integralmente le spese di lite tra le parti nonché le spese relative alle C.T.U. espletate.
Milano, 2 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23372/2020 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
(c.f. ) Parte_3 C.F._3
(c.f. ) Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Federico Cappai, Donatella Figus e Stefano Cappa, con elezione di domicilio presso lo Studio di quest'ultimo in Milano Piazzetta Guastalla n. 7, come da procura in atti
ATTORI contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Battaglia, con CP_1 CodiceFiscale_5 elezione di domicilio presso lo Studio di quest'ultimo in Milano Via San Barnaba n. 32, come da procura in atti
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro Controparte_2 C.F._6
Oliv ilio presso lo Studio di quest'ultimi in Milano Via Cino Del Duca n. 5, come da procura in atti
CONVENUTI
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Parte_2 e convenivano in giudizio e , Parte_3 Parte_4 Controparte_2 CP_1
1 in qualità di tecnici, formulando nei loro confronti domanda di risarcimento del danno subito a seguito della condotta da loro posta in essere e consistente nell'aver determinato alcune irregolarità urbanistiche in relazione agli immobili acquistati dagli attori nel 2006 e siti a Milano in Via Candiani 94.
In particolare parte attrice allegava e deduceva: che, con distinti atti di compravendita stipulati negli anni 2006 e 2007, gli attori acquistavano dalla cancellata dal registro delle imprese in data CP_3
14/1/2008, tre unità immobiliari facenti part esso condominiale, ubicato in Milano nella Via Candiani 94, costituito da un edificio fronte strada e un edificio interno denominato “Condominio il Nido”; che le unità immobiliari venivano identificate, oltre che con la descrizione delle loro caratteristiche, anche mediante allegazione ai rispettivi contratti, di planimetrie catastali conformi allo stato di fatto, nelle quali le unità risultavano accatastate su due livelli ossia su un piano terreno e su un primo piano;
che in ciascuno dei contratti di vendita la società venditrice dava atto che gli appartamenti insistevano su una costruzione preesistente al primo settembre 1967, interessata da lavori di demolizione, ricostruzione ed ampliamento eseguiti in forza di D.I.A. presentata al Comune di Milano in data 31 gennaio 2005 “munita di relazione attestante la conformità delle opere da realizzare alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente”, e dichiarava, altresì, che ad ultimazione dei lavori avvenuta, era stata presentata, in data 11 aprile 2006, dichiarazione di fine lavori “munita della prescritta documentazione”; che l'esecuzione dei predetti lavori veniva affidata alla direzione lavori dell'Arch. , che nella D.I.A. asseverava la Controparte_2 conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici vigenti, mentre la dichiarazione per il rilascio di certificato di agibilità veniva sottoscritta dall'Arch. , la quale, in qualità di tecnico CP_1 incaricato, certificava che l'intervento era stato realizzato conformemente al progetto approvato;
che, nei primi mesi del 2018, parte attrice veniva a sapere che i proprietari di un appartamento del medesimo complesso immobiliare, nell'espletare le pratiche notarili per la messa in vendita della loro unità immobiliare, avevano appurato la presenza di irregolarità urbanistiche nel complesso immobiliare e, allarmati dalla notizia, incaricavano un tecnico di procedere alle opportune verifiche;
che il tecnico da essi incaricato redigeva tre distinte relazioni tecniche nelle quali evidenziava che le unità immobiliari degli odierni attori risultavano destinate ad uso laboratorio invece che ad uso civile abitazione ed inoltre che le stesse risultavano non conformi alle planimetrie depositate presso gli Uffici tecnici del Comune di Milano, in quanto in queste planimetrie le unità risultavano composte da piano terra e soppalco, mentre nella realtà la società venditrice aveva realizzato e messo in vendita unità articolate su piano terreno e su primo piano (composizione fatta risultare poi da planimetria depositata in catasto ed allegata come detto ai contratti); che il tecnico quantificava in Euro 82.378,30 il costo necessario per la regolarizzazione urbanistica di ciascuna unità immobiliare;
che gli attori provvedevano a formulare diffida di risarcimento danni nei confronti dei soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda, e, segnatamente, nei confronti dell'Arch. , responsabile per aver CP_1 asseverato in modo inveritiero la conformità dei lavori eseguiti dal al progetto approvato, dell'Arch. , responsabile nella sua veste di direttore dei lavori per non aver vigilato Controparte_2 che l'esec e in conformità agli elaborati progettuali approvati dalle competenti autorità e aver quindi omesso di segnalare le irregolarità alle autorità, nonché del Geom. CP_4 responsabile del deposito al catasto di planimetria conforme allo stato di fatto degli immobil corrispondente agli elaborati progettuali approvati, invitandoli contestualmente alla negoziazione assistita;
che dei predetti soggetti aderiva all'invito il solo Geom. anche se la negoziazione CP_4 CP_ non sortiva l'esito sperato, mentre l'Arch ometteva qualunque riscontro all'invito e l'Arch.
rispondeva comunicando la non adesione all'invito. CP_2
2 Si costituivano in giudizio i convenuti e , chiedendo il rigetto di tutte le Controparte_2 CP_1 domande proposte da parte attrice, in principalità per l'avvenuta prescrizione del diritto fatto valere e, in ogni caso, per l'infondatezza della pretesa attorea.
In particolare parte convenuta eccepiva di aver elaborato, sottoscritto e depositato Controparte_2 il progetto di rifacimento de tto del presente procedimento, ma di essere stato sostituito dopo soli 21 giorni, nella sua qualità di direttore dei lavori, dal Geom. e Parte_5 di non essersi più interessato all'iter della ristrutturazione, non essendovi più obbligato.
La parte convenuta eccepiva: di non essere mai stata né la progettista né il direttore dei CP_1 lavori delle opere di ri lamentavano l'irregolarità urbanistica;
di disconoscere il documento (dichiarazione di agibilità) prodotto in causa da parte attrice in assenza di qualsivoglia sottoscrizione da parte sua;
che nessun rapporto di incarico né di collaborazione per nessun altro titolo era mai di CP_ fatto intercorso fra l'arch. e tale soc. né tantomeno erano intercorsi rapporti fra CP_3 CP_ l'arch. e l'altro conven ch. ; di accertamento di un danno effettivamente CP_2 subito da parte attorea, il conseguente risarcimento avrebbe dovuto essere posto a carico dell'Arch. CP_
nei cui confronti la convenuta chiedeva, in via riconvenzionale, di essere tenuta indenne. CP_2
All'udienza di prima comparizione fissata per il giorno 19.01.2021, celebrata nelle forme della trattazione scritta in ossequio al decreto emesso in data 05.01.2021, il Giudice rilevava che la CP_ domanda riconvenzionale c.d. trasversale proposta dalla convenuta nei confronti dell'altro convenuto non richiedeva l'adempimento ex art. 269 c.p.c. e siderato che neppure il CP_2 convenuto stesso aveva, a fronte di tale riconvenzionale, richiesto un termine a difesa, CP_2 provvedeva edere i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e fissava la data del 26.05.2021 per il prosieguo del processo.
Alla calendarizzata successiva udienza, svoltasi in forza di decreto del 16.05.2021 sempre nelle forme della trattazione scritta, il Giudice si riservava sulle istanze proposte con le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c..
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, l'assunzione di prove orali e l'espletamento di accertamenti tecnici (CTU Grafologica e CTU tecnica).
In particolare, con Ordinanza del 25.06.2021 questo Giudice, ritenendo preliminarmente necessario acquisire l'originale del documento “dichiarazione di fine lavori - richiesta di certificato di agibilità” (prot. 362349/2006), ordinava al Comune di Milano di trasmettere alla Cancelleria del Tribunale il suddetto documento entro il 30.09.2021 e, riservandosi ogni ulteriore provvedimento istruttorio all'esito dell'acquisizione del documento richiesto al di Milano come meglio sopra descritto, fissava CP_5 la successiva udienza al 12.10.2021.
All'udienza del 12.10.2021 il Giudice, rilevato che il Comune di Milano non aveva provveduto a trasmettere il documento richiesto, ordinava nuovamente al stesso di trasmettere la CP_5 documentazione entro il 31.01.2022 e fissava udienza per il giorno 09.02.2022.
Alla predetta udienza, questo Giudice, preso atto che la documentazione inviata dal di CP_5
Milano, era pervenuta via pec e non in originale, rilevata la necessità di prendere visione del documento nelle sue forme originali, autorizzava parte attrice all'acquisizione del documento presso lo Sportello Unico Edilizia del Comune di Milano, onerandola di provvedere al deposito entro il 31.03.2022 presso la Cancelleria del Tribunale affinché questa provvedesse alla custodia in cassaforte. Il Giudice fissava una nuova e successiva udienza alla data del 12.04.2022. A quest'ultima udienza, alla presenza delle parti, veniva reiterata da parte attrice la verificazione del documento disconosciuto
3 CP_ dalla convenuta la quale insisteva per il disconoscimento e si opponeva all'istanza di verificazione ex adverso richiesta. La difesa del convenuto si rimetteva in ordine all'istanza di CP_2 verificazione.
Il Giudice disponeva, quindi, C.T.U. grafologica, considerando necessario accertare se la CP_ sottoscrizione apposta al documento fosse effettivamente riferibile alla convenuta nominando all'uopo la dott.ssa e fissava l'udienza per il giorno 26.05.2022 per gli adempimenti di Persona_1 rito. CP_ In data 26.06.2022, alla presenza dei difensori delle parti, nonché della parte convenuta personalmente che provvedeva a nominare suo C.T.P. dott.ssa veniva conf Persona_2
l'incarico al C.T.U. dott.ssa e, formulato il quesito peritale, veniva fissato l'inizio delle Persona_1 operazioni peritali alla da 22 con termine per il deposito dell'elaborato finale al 17.11.2022 (termine poi prorogato al 22.11.2022 con decreto dello scrivente Giudice a seguito della richiesta del C.T.U). Veniva quindi calendarizzata la successiva udienza per il giorno 30.11.2022 per il prosieguo dell'attività processuale.
All'udienza del 30.11.2022, celebrata nelle forme della trattazione scritta, questo Giudice, vista la dichiarazione di rinuncia agli atti formulata da parte attrice in data Parte_4 24.10.2022 nei confronti della parte convenuta ritenut rmativi CP_1 per la declaratoria di estinzione parziale del rapporto processuale tra e Parte_4 CP_1
dichiarava l'estinzione parziale ex art. 306 c.p.c. del rapporto
[...] attrice nei confronti di , a spese compensate. Parte_4 CP_1
Contestualmente il Giudice convocava il C.T.U. Dott.ssa a chiarimenti in ordine ai Persona_3 CP_ profili evidenziati dalla convenuta così come meglio descritti negli atti depositati.
Con successiva Ordinanza del 14.02.2023 questo Giudice disponeva C.T.U. tecnica nominando all'uopo l'Arch. formulava i quesiti peritali e fissava la successiva udienza alla data Persona_4 del 27.04.2023 per l'espletamento della prova orale ed il giuramento del C.T.U. nominato. CP_ Alla calendarizzata udienza il Giudice, a seguito della richiesta della convenuta integrava il quesito peritale e fissava l'inizio delle operazioni alla data dell'11.05.2023 con termi r il deposito della relazione finale alla data del 13.12.2023.
Espletata la prova orale del teste il Giudice rinviava la causa alla data del Testimone_1
20.12.2023, poi differita al 21.02.2024, a seguito della richiesta, accolta, di proroga delle operazioni peritali avanzata dal C.T.U. dott. Persona_4
Con Ordinanza del 22.02.2024 il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava la successiva udienza alla data del 26.09.2024 per la precisazione delle conclusioni, udienza sostituita dal deposito di note scritte.
Con successiva Ordinanza del 30.09.2024, il Giudice, preso atto che tutte le parti avevano provveduto al deposito dei c.d. fogli di pc, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da parte attrice con riguardo alla richiesta di chiamare il c.t.u. arch. e/o di rinnovazione della c.t.u., deve preliminarmente Per_4 rilevarsi che tale istanza non è stata formulata nella prima difesa utile (udienza post ctu fissata per il giorno 21.02.2024) bensì in sede di precisazione delle conclusioni;
ciò posto, in ogni caso, per i motivi che saranno meglio esposti infra, deve ritenersi esaustivo l'accertamento tecnico svolto in
4 quanto il c.t.u. nominato, arch. ha risposto in modo completo ed esaustivo alle Per_4 osservazioni tecniche avanzate dal c.t.p. attoreo (v. relazione peritale, p. 19) con motivazione immune da vizi logici.
Con riguardo, invece, alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni da parte convenuta , si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui all'Ordinanza del 14.02.2023, CP_2 precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. In via preliminare, quanto all'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da entrambe le parti convenute in sede di comparse di costituzione e risposta e reiterate nella precisazione delle proprie conclusioni, giova rilevare quanto segue.
Preliminarmente, in punto di diritto, ritiene il Tribunale di aderire all'orientamento della Suprema Corte in forza del quale “agli effetti previsti dall'art. 2935 c.c., il termine di prescrizione del diritto dell'acquirente al risarcimento del danno, derivante dall'illegittimità edilizia dell'immobile oggetto di vendita, decorre non dalla data in cui si verifica l'effetto traslativo ma dalla manifestazione oggettiva del danno, perché solo da tale momento il danneggiato può conoscerne l'esistenza e le cause” (cfr. Cass. civ. 23236/2016), ovvero, in altri termini, dal momento in cui si concreta la manifestazione oggettiva del danno (cfr. Cass. civ. 1889/2018, est. Scarpa).
Afferma, dunque, la Suprema Corte che si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standard obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito. Nel dare continuità a tale indirizzo – continua la Suprema Corte – è stato precisato che nel caso di danno derivante dalla stipula di compravendita immobiliare, non può assumere rilievo assolutamente dirimente (in guisa di mero automatismo) il momento della stipulazione dell'atto, che attiene, in sé, alla condotta del professionista e, quindi, al profilo dell'inadempimento, il quale può anche non essere contestualmente produttivo di un danno oggettivamente percepibile all'esterno (così, in motivazione, Cass. n. 23236/2016 e Cass. civ. 6747/16).
Declinando tali principii alla fattispecie, deve, pertanto, ritenersi che il dies a quo della prescrizione, nella fattispecie de qua, non corrisponda alla data della stipula dei contratti di compravendita, come CP_ eccepito dalla parte convenuta bensì dalla data in cui gli attori hanno avuto conoscenza della esistenza delle irregolarità urba he anche tenuto conto della diligenza esigibile dai danneggiati che, nella specie, al momento dell'acquisto si erano affidati agli accertamenti tecnici compiuti, ex multis, anche dal Notaio e dal perito della Banca che ha erogato il mutuo fondiario;
né le parti convenute hanno provato che gli attori avessero le competenze tecniche adeguate per percepire, in autonomia, la manifestazione dell'evento lesivo (ovvero le irregolarità urbanistiche relative all'immobile acquistato) anche e soprattutto considerato che le planimetrie catastali allegate ai rogiti notarili recavano, come dedotto e non contestato, timbro di deposito al catasto ed erano corrispondenti allo stato di fatto delle unità immobiliari nonché allo stato dichiarato in contratto.
Tale conoscenza, nel caso di specie, risulta essere avvenuta nei primi mesi dell'anno 2018 allorquando gli attori hanno appreso delle irregolarità dai loro vicini di casa prossimi ad alienare il loro immobile e tale circostanza li aveva indotti ad incaricare un tecnico di fiducia per analoghe verifiche dalle quali sono poi emerse le irregolarità oggetto di causa. Tale circostanza non risulta specificatamente contestata dalle parti convenute nelle prime difese utili ed è stata comunque confermata dal teste
5 escusso all'udienza del giorno 27.04.2023 della cui attendibilità non vi è motivo Testimone_1 alcuno per dubitare. CP_ Posto quanto sopra e tenuto conto che l'atto di citazione è stato notificato alla e al in CP_2 data 25.06.2020, peraltro preceduto da diffide a mezzo pec nell'anno 2018 (v. docc. 10-14, fasc. att.), l'eccezione di prescrizione del diritto non può ritenersi fondata.
4. Con riguardo al rapporto processuale instaurato con la notifica dell'atto di citazione da parte attrice nei confronti del convenuto , rilevato che la rinuncia Parte_4 CP_2 agli atti formulata in giudizio da parte della ha riguardato il solo rapporto processuale Pt_4 CP_ instaurato con la convenuta (che ha deter stinzione parziale dichiarata con Ordinanza del 30.11.2022), deve ritenersi sussistente il rapporto processuale tra parte attrice e il convenuto
. CP_2
Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che nella specie trovano applicazione i principii giurisprudenziali in forza dei quali “La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda” (cfr. Cass. civ. 12756/2024).
Declinando tali principii alla fattispecie deve, infatti, rilevarsi che a fronte della mancata reiterazione delle domande da parte della ei confronti di parte convenuta in sede di precisazione Pt_4 CP_2 delle conclusioni e anche n vi scritti conclusivi, si evince u otta processuale dalla quale risulta in modo inequivoco la mancanza di interesse della ad insistere sulle pretese Pt_4 creditorie avanzate in citazione nei confronti del . CP_2
Ne consegue che la domanda risarcitoria, stante la rinuncia implicita alla stessa, deve essere rigettata.
5. Ciò posto, quanto alla dedotta responsabilità dei convenuti per i danni lamentati da parte attrice, la domanda proposta è infondata e va rigettata.
Gli attori agiscono in giudizio sostenendo di aver subito un danno ingiusto da parte di
[...]
e . CP_2 CP_1
Rispettivamente il primo dal momento che, in qualità di direttore dei lavori, avrebbe asseverato la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici vigenti, mentre la seconda poiché nel certificato di agibilità avrebbe, in qualità di tecnico incaricato, certificato che l'intervento era stato realizzato conformemente al progetto approvato e, dunque, avrebbe asseverato in modo inveritiero la conformità dei lavori eseguiti dal costruttore al progetto approvato.
Tali condotte avrebbero, secondo la prospettazione attorea, contribuito causalmente all'insorgere delle irregolarità urbanistiche (ovvero la trasformazione di soppalco in piano) di cui gli attori chiedono di essere risarciti in ordine a tutte le conseguenze economiche derivanti dalla regolarizzazione.
Preliminarmente, giova rilevare che la domanda attorea debba essere sussunta nel disposto normativo di cui all'art. 2043 c.c. avendo parte attrice dedotto la natura illecita dei fatti compiuti dai convenuti, causativi dei lamentati danni, e tenuto conto che, come si evince dagli atti, tra gli attori e i convenuti non vi erano rapporti contrattuali.
In punto di diritto, l'illecito aquiliano fatto valere e prospettato deve essere sottoposto al vaglio giudiziale in ordine alla sussistenza degli elementi strutturali di cui al disposto normativo dell'art. 2043 c.c. i quali, com'è noto, consistono nella condotta illecita, nel nesso causale tra condotta ed
6 evento di danno – connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela – e nel danno che ne consegue, c.d. danno-conseguenza.
Eventuali lacune in ordine all'allegazione e alla prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, non possono essere colmate ricorrendo all'equità: l'equità, infatti, soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma essa presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità (cfr. Cass. 10607/10; Cass. 13288/07; Cass. 16992/05; Cass. 13761/04; Cass. 16202/02; Cass. 682/01).
Ciò premesso e declinando i predetti principii giurisprudenziali alla fattispecie, deve rilevarsi che parte attrice non ha provato il fatto illecito costitutivo della pretesa azionata.
Dall'istruttoria espletata non è emerso alcun elemento che provi la sussistenza della responsabilità dei convenuti per i seguenti e diversi motivi.
5.1. Avuto riguardo alla dedotta responsabilità civile del convenuto , deve ritenersi che CP_2 la partecipazione del progettista non sia stata tale da contribuire alla formazione delle irregolarità urbanistiche lamentate.
Ed infatti, emerge dagli atti che l'arch. ha depositato la D.I.A. in qualità di progettista e CP_2 direttore lavori in data 31.01.2005 (v. fasc. ), ha quindi realizzato e sottoscritto il CP_2 progetto di costruzione degli immobili de quo effettuando una preliminare valutazione paesistica e tecnica (v. docc. 2 e 3, fasc. ) e in data 22.03.2005 è stato sostituito, in qualità di direttore dei CP_2 lavori, dal geom. come risulta documentalmente (doc. 8, fasc. conv. ). Parte_5 CP_2
Dal compendio probatorio non emerge, dunque, che l'arch. , dal momento della sua CP_2 sostituzione, abbia continuato ad operare alla realizzazione del cantiere, a nulla rilevando, in senso invero, la circostanza, valorizzata dalla difesa attorea, che il Comune lo avrebbe inserito come destinatario anche delle successive comunicazioni, stante l'avvenuta formale sostituzione (v. doc. 8, fasc. ). CP_2
Alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi, in via conclusiva, che parte attrice non ha dato prova alcuna del coinvolgimento effettivo e concreto del convenuto alla realizzazione delle CP_2 irregolarità urbanistiche e, pertanto, alcuna efficienza causale della condotta di può essere CP_2 accertata.
A tale conclusione è giunto anche il C.T.U. nominato, dott. il quale, al quesito se Persona_4 le irregolarità fossero o meno ascrivibili ai convenuti, ha risp rmini: “La Parte Arch. è palesemente estranea a tutto l'iter dal 22.03.2005, momento in cui, al più, il suo ruolo di Controparte_2 teva aver visto la cantierizzazione e un principio di opere di demolizione. Il progetto presentato con DIA onerosa è invece regolare e ammissibile sotto il profilo edilizio ed urbanistico” (v. relazione peritale, p. 13).
Dal compendio probatorio risulta che la partecipazione dell'Arch. alla realizzazione delle CP_2 opere oggetto di causa è risultata circoscritta alla fase iniziale del cantiere e non è stata data prova alcuna che il convenuto abbia partecipato a realizzare ulteriori e difformi opere rispetto a quelle da lui progettate e sottoscritte.
In conclusione, in difetto di un qualsivoglia fatto illecito ascrivibile all'Arch. , le pretese attoree CP_2 nei suoi confronti sono del tutto infondate e vanno rigettate.
5.2. In relazione alla dedotta responsabilità civile della convenuta deve rilevarsi CP_1 quanto segue.
7 Preliminarmente parte attrice deduce la responsabilità della predetta convenuta affermando che la stessa ha sottoscritto in data 11.04.2006 il certificato di agibilità di cui agli atti (v. doc. 5 fasc. att.) nel quale la stessa avrebbe certificato la conformità dello stato di fatto degli immobili al progetto iniziale nonché la destinazione d'uso di laboratori. CP_ Nonostante il disconoscimento in corso di causa del documento da parte della convenuta la veridicità della sottoscrizione è stata acclarata attraverso l'espletata CTU grafologica da parte della dott.ssa che ha concluso che la firma posta in calce al certificato sia riconducibile Persona_1 proprio alla convenuta (C.T.U. grafologica agli atti); nessun dubbio, pertanto, sulla riconducibilità del CP_ documento alla CP_ E' tuttavia parere di questo Tribunale che le dichiarazioni attestate dall'Arch. nel documento prodotto da parte attrice (doc. 5 fasc. att.) non comportino per l'odiern nvenuta alcuna responsabilità risarcitoria.
Ed infatti parte convenuta nel certificato di agibilità ha certificato l'avvenuta realizzazione di 8 laboratori, il che è formalmente corretto, dal momento che dall'esame della documentazione prodotta in atti emerge che il cambio di destinazione d'uso è avvenuto solo in data 17.10.2006, come pacifico in giudizio.
A ciò si aggiunga che gli attori non hanno provato quando sarebbe stato realizzato l'abuso edilizio ed urbanistico, ovvero quando è avvenuta la trasformazione del soppalco in piano. Ed infatti, le opere realizzate e determinanti la formazione dell'abuso ben possono essere collocate in un tempo CP_ successivo al documento dell'11.04.2006 sottoscritto dalla Nessuna prova è stata data sul momento esatto in cui l'abuso edilizio ed urbanistico è s e, pertanto, non è stata data di CP_ conseguenza la prova che l'Arch. abbia certificato, in modo inveritiero, la conformità dello stato di fatto dell'immobile al progetto approvato.
A tali conclusioni giunge anche il C.T.U. Dott. che a pag. 13 dell'elaborato peritale Persona_4 si sofferma su tale aspetto: “La domanda di lla Dichiarazione di Fine Lavori era regolamentata dagli originali artt. 24 e 25 del DPR 380/2001 che prevedevano: “…il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa…Tutti i soggetti titolari o aventi causa erano presenti e non risulta alcun incarico alla Parte Biffi per questo ruolo;
la dichiarazione sulla realizzazione di n. 8 laboratori è corretta ai fini della legittimità dell'immobile. Il cambio d'uso, ancorché nullo, viene operato mesi dopo” (v. relazione, p. 13).
A nulla rileva in senso inverso il documento valorizzato dalla difesa attorea e prodotto in atti da parte CP_ CP_ convenuta (doc. n. 23, fasc. relativo ad un verbale di collaudo redatto dall'ing.
[...]
mento che le car tiche dell'immobile ivi indicate dal tecnico ben potre Per_5 astratto, comprendere anche la presenza di un soppalco (e non necessariamente la sua già avvenuta trasformazione in piano) e, dunque, l'irregolarità urbanistica ben può collocarsi in epoca successiva al CP_ documento sottoscritto dalla in data 11.04.2006.
Non può dunque ritenersi provato da parte attrice che le irregolarità urbanistiche lamentate siano CP_ state poste in essere in data anteriore al documento sottoscritto dalla convenuta il 11.04.2006 e, pertanto, alcun elemento di prova, nemmeno idoneo ad accedere ad un ragiona presuntivo, si CP_ rinviene nel complesso probatorio per ritenere accertata la responsabilità civile della
Per le ragioni sopra esposte la pretesa attorea deve essere rigettata.
8 6. Il rigetto della domanda attorea nei confronti dei convenuti determina l'assorbimento della CP_ domanda riconvenzionale c.d. trasversale formulata da parte convenuta nei confronti di parte convenuta . CP_2
7. Quanto al regolamento delle spese di lite tenuto conto della circostanza che l 'esito della lite ha richiesto necessariamente accertamenti tecnici da svolgersi nel corso del presente giudizio e che dunque l'introduzione dello stesso è stata necessaria a tal fine, considerato peraltro il comportamento processuale delle parti anche in considerazione della mancata adesione del convenuto e della CP_2 CP_ mancata risposta della convenuta all'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 c.p.c., devono ritenersi sussistenti quelle gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare una compensazione integrale delle spese di lite e di c.t.u..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
− rigetta le domande formulate da parte attrice Parte_1 Parte_2 [...]
e nei confronti di;
Parte_3 Parte_4 Controparte_2
− rigetta le domande formulate da parte attrice Parte_1 Parte_2 [...] nei confronti di Parte_3 CP_1
− compensa integralmente le spese di lite tra le parti nonché le spese relative alle C.T.U. espletate.
Milano, 2 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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