Decreto cautelare 2 agosto 2022
Sentenza breve 20 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 20/09/2022, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/09/2022
N. 01424/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00918/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 918 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di madre dell’alunno -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Barletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e Liceo Scientifico -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliati;
per l'annullamento
- dei risultati di fine anno della classe I DS, contenuti in apposito documento redatto in data 13.6.2022, a firma del Dirigente Scolastico, affisso all'albo scolastico dell'Istituto indicato in epigrafe il 13.6.2022, attraverso cui l'alunno è stato reso edotto di non essere stato ammesso alla classe successiva;
- del verbale -OMISSIS- del Consiglio della Classe I DS relativo allo scrutinio finale, redatto in data 13.6.2022, conosciuto in data 20.7.2022, riportante la deliberazione di non ammissione dell'alunno alla classe successiva, e delle proposte di voto (relativamente alle insufficienze riportate);
- del giudizio di non ammissione dell'alunno alla classe successiva;
- della pagella scolastica dell'alunno, a firma del Dirigente Scolastico, relativamente alle insufficienze riportate;
- dei registri personali dei docenti della classe, relativi all'anno scolastico 2021/2022, e del registro elettronico;
- di ogni altro atto ai medesimi presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale;
e per il risarcimento del danno subito per effetto degli illegittimi provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv. C. Lagioia, in sostituzione dell'avv. F. Barletta, per la parte ricorrente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che parte ricorrente si duole della non ammissione, all’esito dell’a.s. 2021/2022, alla classe successiva del Liceo Scientifico e deduce all’uopo quanto segue:
- a) nel secondo pentamestre il ricorrente ha riportato, in italiano, la media di 4,58 agli scritti e di 3,75 agli orali, per cui la media nella materia è di 4,165, mentre allo studente è stato attribuito il voto definitivo di 3 e non di 4, con abbassamento di una unità che, se non praticato, avrebbe comportato un indice di deficit (cioè di differenza rispetto alla sufficienza) nelle varie materie pari a 8 e non pari a 9, cosa che avrebbe evitato la bocciatura;
- b) non si è tenuto conto del miglioramento finale dell’alunno, che avrebbe conseguito il voto di 6 in inglese (nelle verifiche orali del 28.3.22 e del 19.5.22) e in informatica nella verifica scritta del 2.5.22 (primo motivo di ricorso);
- c) le verifiche effettuate nel secondo pentamestre nelle discipline di italiano, storia e geografia, inglese, informatica, scienze naturali e scienze motorie sono state poche e ciò dimostrerebbe l’inattendibilità della valutazione finale;
- d) inoltre, le verifiche non sono state ravvicinate e ciò ha comportato maggiori difficoltà per l’alunno, che ha dovuto prepararsi su porzioni più ampie del programma (v. secondo motivo di ricorso);
- e) non risulterebbe somministrata all’alunno alcuna verifica dopo il 28.4.22 per scienze motorie, dopo il 29.4.22 per storia e geografia, dopo il 26.5.22 per italiano, dopo il 28.5.22 per scienze naturali, dopo il 30.5.22 per inglese e per informatica (terzo motivo di ricorso);
- f) ben 32 alunni sono stati valutati in 90 minuti, così avendo il Consiglio di Classe dedicato poco più di 2 minuti ad alunno e ciò sarebbe sintomatico, tra l’altro, di un aprioristico giudizio negativo sull’alunno (v. quarta censura);
- g) nel verbale del consiglio di classe del 13.6.22, relativo allo scrutinio finale, non vi sono le firme del presidente e del segretario verbalizzante, quindi non vi è garanzia che il verbale riproduca l’esatta volontà del consiglio di classe e comunque il verbale è illegittimo per carenza di sottoscrizione del presidente e del segretario verbalizzante (v. quinta censura);
- h) la Scuola ha trasmesso alla famiglia il file denominato “estratto registro personale”, in cui (pag.8 dell’all. 5 ricorso) è riportato che sarebbero avvenuti alcuni colloqui tra la scuola e la famiglia dell’alunno, ma risulta che in questi colloqui si sarebbe parlato dell’andamento didattico dell’alunno, ma non che sia stato paventato un rischio di non ammissione alla classe successiva (v. sesta censura);
- i) vi sarebbero state ulteriori inefficienze dell’Istituto (ad es., i) la docente di inglese, durante l’anno scolastico, non avrebbe mai compilato il registro elettronico relativamente a compiti e argomenti assegnati e si sarebbe assentata spesso durante l’anno, ii) nelle discipline di italiano e inglese, ai ragazzi non sono stati consegnati gli ultimi compiti in classe, con impossibilità di rendersi conto degli errori commessi, iii) nella disciplina di scienze, l’alunno, al termine dell’anno scolastico, ha chiesto, mediante il registro elettronico, di effettuare una interrogazione, ma la docente ha risposto che sarebbe stata assente, iv) in scienze motorie, l’alunno ha chiesto, mediante “classroom” e mail, di essere interrogato, ma tali messaggi sono stati ignorati, v) in informatica, i compiti online sono stati tutti consegnati, ma mai valutati e la docente si sarebbe assentata spesso durante l’anno, vi) nelle discipline di matematica e fisica, uniche materie di indirizzo dove il rendimento era buono, l’alunno non ha potuto “rafforzare” il voto perché il docente sarebbe risultato assente durante l’ultimo mese).
- j) tale illegittima condotta della P.A. avrebbe determinato danni di cui si chiede il risarcimento.
2) Premesso, ancora, che si è costituita in giudizio l’Amministrazione scolastica e che alla camera di consiglio del 13 settembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile adozione della presente sentenza in forma semplificata.
3) Rilevato che:
- a) nel caso di specie, dall’estratto del registro personale (pagg. 6-7 dell’all. 5 ricorso), risulta, esemplificativamente, che i) il 18.10.2021, “ nel corso dell’interrogazione dei compagni, l’alunno usa il cellulare; dopo un breve maldestro tentativo di negare, ammette di aver risposto alla madre riguardo all’orario di uscita da scuola… ”, ii) il 6.11.2021, “ l’alunno durante il cambio dell’ora produce con un foglio di carta un rumore simile ad uno scoppio. Era già stato ripreso più volte avendo notato la sua disattenzione al banco perché intento a ripiegare il foglio ”, iii) il 17.11.2021, “ anche oggi l’alunno interrompe inutilmente la docente che sta dando informazioni alla classe con un intervento fuori luogo. Ancor più grave è il fatto che contesti la decisione dell’insegnante di segnalarlo sul Registro affinchè egli rifletta sugli atteggiamenti futuri ”, iv) il 24.1.22, “ l’alunno disturba continuamente la lezione nonostante i richiami del docente ”, v) il 31.3.22, “ L’alunno chiamato alla lavagna per spiegare, ancora una volta, l’origine di alcune eccezioni grammaticali, date le persistenti lacune ortografiche, ha mostrato subito un atteggiamento insofferente e di sfida asserendo di aver commesso sempre questi errori e che questi “sono una cosa mia”. A quel punto è stato mandato al suo posto e redarguito per il comportamento di sciocca protesta ”, vi) il 27.4.22, “ l’alunno mantiene per tutta l’ora un comportamento scorretto, nonostante gli infiniti richiami del docente, fa battute inopportune, fa versi, interviene continuamente a sproposito cercando di far ridere i compagni e distraendo continuamente il docente. Questo atteggiamento va avanti da settimane e il docente non ha mai messo una nota, ma il ragazzo non apprezza e continua nel suo comportamento inadeguato” ;
- b) le suddette condotte, a prescindere dalla loro rilevanza sul piano disciplinare, denotano la mancanza di qualsiasi impegno da parte dell’alunno, che trova, significativamente, rispondenza nel giudizio finale di non ammissione alla classe successiva, giudizio in cui si è rilevato che il livello di conoscenze dell’allievo “ risulta del tutto inadeguato rispetto agli obiettivi programmati dal consiglio di classe e gravemente negativo in molte discipline riguardo agli standard minimi richiesti. Si fa presente che a fine anno scolastico le insufficienze hanno riguardato le seguenti discipline: lingua e letteratura italiana 3, storia e geografia 4, lingua e cultura inglese 5, informatica 5, scienze naturali 5, scienze motorie 5. Le valutazioni negative sono la conseguenza di evidenti carenze sia a livello di conoscenze di base che di competenze. Inoltre, l’alunno ha mostrato nel corso dell’intero anno scolastico di non saper lavorare in modo autonomo, di non saper comprendere e rielaborare i contenuti proposti, se non in modo limitato e approssimativo, con una partecipazione al dialogo didattico educativo poco consapevole delle regole e talvolta molesta nei confronti di un clima sereno e proficuo nella classe. A causa delle gravi e diffuse lacune accertate, visto l’insuccesso nella lingua madre, nonostante la frequenza del corso con organico covid, visto il mancato recupero delle insufficienze del trimestre relativamente a storia e geografia e informatica, e il recupero solo parziale in lingua inglese, nonostante il corso di recupero, viste la mancata acquisizione delle competenze di base previste dal corso di studi e le scarse attitudini dimostrate nell’organizzare il proprio lavoro in maniera autonoma e coerente, risulta evidente che l’alunno non possa seguire proficuamente il programma di studio dell’anno scolastico successivo e pertanto se ne delibera la mancata ammissione alla classe successiva ” (v. verbale in all. 3 ricorso);
- c) a fronte di tale giudizio ampiamente articolato, è infondato il primo motivo di censura (incentrato sul fatto che la media in italiano sarebbe stata abbassata di una unità e sul fatto che non si sarebbe tenuto conto degli ultimi miglioramenti in alcune discipline), considerato che i) il giudizio di non ammissione si fonda su lacune talmente gravi che si potrebbe anche prescindere da quelle rilevate in italiano, ii) dall’estratto regolamento scrutini (allegato al ricorso) emerge che è sì previsto un indice di deficit ma tale previsione lascia comunque il consiglio di classe autonomo nel valutare “ la singola peculiare situazione della classe e di ciascun alunno” (v. art. 9), iii) gli ultimi recuperi, peraltro solo in due materie e al limite della sufficienza, non possono all’evidenza sopperire alle carenze riscontrate in tutto l’anno;
- d) la mera deduzione secondo cui avrebbero dovuto essere effettuate più verifiche o che le stesse avrebbero dovuto essere ravvicinate non è di per sé indice dell’inattendibilità dell’esercizio della discrezionalità tecnica, riducendosi la censura a una “caccia all’errore” nell’operato della P.A., non risultando allegato, ad esempio, come gli invocati tempi ravvicinati delle verifiche possano, per ciò solo, necessariamente migliorare il rendimento scolastico;
- e) a fronte della conclamata assenza di impegno da parte dell’alunno (come sopra evidenziata), non è credibile che verifiche dell’ultimo momento avrebbero potuto migliorare il suo curriculum (verifiche che, comunque, si sono svolte, in molti casi, negli ultimi dieci giorni di maggio 2022, cioè poco prima della fine dell’a.s., che cade notoriamente entro i primi dieci giorni circa di giugno);
- f) non rileva, nel senso della illegittimità dell’operato della P.A., che il Consiglio di Classe abbia svolto le proprie operazioni in 90 minuti, considerato che, in quel frangente, il Consiglio di Classe doveva solo tirare le somme di una attività di valutazione degli alunni condotta per tutto l’anno;
- g) nemmeno inficia l’operato della P.A. la deduzione in virtù della quale il verbale del consiglio di classe del 13.6.22, relativo allo scrutinio finale, non reca le firme del presidente e del segretario verbalizzante, considerato che il giudizio ivi contenuto (e più sopra riportato) non è contestato, come è comprovato dal fatto che tutto il resto del ricorso è (infondatamente) incentrato sulle maggiori verifiche che avrebbero dovuto essere effettuate e sui voti che, a dire di parte ricorrente, avrebbero dovuto essere dati all’alunno;
- h) risulta inoltre pacifico, dal file denominato “estratto registro personale” (pag.8 dell’all. 5 ricorso), che la famiglia sia stata informata dell’andamento scolastico dell’alunno e non si vede perché la Scuola avrebbe dovuto anticipare l’esito dello scrutinio finale;
- i) le ulteriori inefficienze della Scuola – ammesso e non concesso che via siano state (v. pag. 17 ricorso) – non sono tali da inficiare le evidenziate carenze dell’alunno (né si può pensare che la Scuola fosse tenuta a corrispondere ai desiderata dell’alunno quando egli decideva di essere interrogato, essendo semmai vero il contrario e cioè che avrebbe dovuto essere l’alunno a farsi trovare preparato alle interrogazioni);
- j) le censure di parte ricorrente sono pertanto infondate e non vi è spazio per alcuna richiesta risarcitoria.
4) Ritenuto quindi che il ricorso vada respinto.
5) Ritenuto che le spese di lite, secondo soccombenza, vadano liquidate nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della P.A. resistente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.