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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/04/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 10.04.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1796 del ruolo gen. lavoro dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. Laura Russo ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti dagli avv.ti Itala De Benedictis, Ida
Verrengia e Luca Cuzzupoli resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.03.2023 il ricorrente indicato in epigrafe ha chiesto accertarsi la propria condizione di invalido civile in misura superiore al 74% al fine di ottenere il riconoscimento, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3, del beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.
CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l ha chiesto il rigetto del ricorso, variamente argomentando.
La domanda non è fondata. Il citato art. 80 della legge finanziaria per il 2001 (L. 23 dicembre 2000, n. 388) stabilisce, al comma 4, che a decorrere dall'anno 2002, “agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva;
il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”.
Nel caso in esame, il nominato ctu, sulla base della visita medica effettuata e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, ha concluso la sua relazione affermando che l'odierno ricorrente, a causa delle patologie da cui è affetto, presenta attualmente un grado di riduzione della capacità lavorativa non superiore al 50%: “… L'assicurato Parte_1
, operaio in industria dolciaria, risulta affetto da: Esiti di remota gastrectomia
[...]
subtotale per adenocarcinoma. Note artrosiche diffuse. Recidiva di laparocele addominale. Insufficienza venosa cronica arti inferiori. Obesità media (BMI 40.4). La malattia neoplastica gastrica ebbe ad esordire nel Maggio del 2017. Il soggetto fu sottoposto a gastrectomia subtotale e fino ad oggi non vi è stata ripresa della malattia, nè tantomeno ripercussioni a carico dell'alimentazione e dell'assorbimento; il soggetto infatti è obeso. Le condizioni fisiche generali sono buone. Sono presenti delle note artrosiche a carico della colonna vertebrale lombare e delle ginocchia ma senza significative limitazioni funzionali, né radicoliti persistenti. E' presente la recidiva di un laparocele addominale, che appare riducibile, quindi trarrebbe giovamento dall'indossare una fascia elastica. Tra l'altro il soggetto, causa la sua attività lavorativa, non è nemmeno sottoposto a sforzi fisici intensi. Il soggetto svolge attività di operaio in industria dolciaria;
tale attività può essere tranquillamente ancora esercitata solo con modeste limitazioni. Dette limitazioni non vanno certamente oltre il 50 % della sua capacità lavorativa…” (cfr. conclusioni ctu).
Le conclusioni cui è pervenuto il nominato consulente, non contestate sotto alcuno specifico profilo sanitario dal ricorrente - il quale non ha depositato note critiche alla perizia d'ufficio, né evidenziato errori o incongruenze nell'elaborato peritale, malgrado il termine appositamente assegnato - né censurate nelle note sostitutive della discussione orale, vanno condivise, poiché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali.
Di conseguenza, il ricorrente non ha diritto all'attribuzione del beneficio previdenziale, non raggiungendo la percentuale invalidante del 74%, necessaria per il riconoscimento della contribuzione figurativa.
Pur non rinvenendosi nel ricorso la dichiarazione reddituale prevista dall'art. 152 disp. att.
c.p.c., le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti in ragione della complessità degli accertamenti svolti, mentre le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico del ricorrente.
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso.
b) Compensa le spese.
c) Pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di consulenza.
S.M.C.V., 13.04.2025
Il giudice de lavoro
Dr.ssa Antonia Cozzolino