Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 09/04/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 965/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. Parte_1 C.F._1
BORGOGELLI DAVIDE e con elezione di domicilio in presso avv. BORGOGELLI DAVIDE;
ATTORE opponente
contro
:
, (C.F. ) e per essa quale mandataria la CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
scon il patrocinio dell' avv. TERENZI MAURIZIO e con elezione di domicilio in V.LE DELLA
[...]
VITTORIA, 161 61100 PESARO, presso e nello studio dell'avv. TERENZI MAURIZIO;
CONVENUTO opposto
Oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 18/12/2024, che qui si intendono richiamate.
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pesaro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, revocare e dichiarare nullo, invalido ed inefficace – con ogni più opportuna declaratorio in rito e/o in merito, nonché per le motivazioni tutte in atti, salvo altre emergende rilevabili d'ufficio - l'ingiunzione nr. 126/2022 (nr. 204/2022 RG.) Tribunale di Pesaro.
Voglia comunque accertare e dichiarare che non va debitrice di alcunché nei Parte_1 confronti dell'intimante.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, comprese quelle afferenti alla mediazione nr. 302/22”. pagina 1 di 9
43.626,44, qualora venisse applicato quanto stabilito dall'art. 1304 c.c.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari.
Motivi della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo quale cessionaria dei crediti ex CP_1 Controparte_3
e per essa quale mandataria la chiedeva la condanna al pagamento
[...] Controparte_2
di euro 65.439,66 nei confronti di e in solido, quale debito Controparte_4 Parte_1
complessivo di cui ai rapporti di c/c 13405/2005 con apertura di credito, e di prestito chirografario n.
343864 del 2008 di originari 40.000 euro;
veniva emesso il decreto ingiuntivo il 17.2.22.
proponeva opposizione avverso tale decreto ingiuntivo, n. 126/22, Parte_1
deducendo che non era chiara la legittimazione di dal momento che in sede di ricorso CP_2
monitorio si diceva che aveva conferito procura con rappresentanza per il recupero dei CP_1
crediti a e non alla;
anche la comunicazione di cessione del credito inviata dalla CP_5 CP_2
era erronea perchè si riferiva a tale;
contestava poi che nel ricorso in CP_2 Controparte_4
monitorio la era convenuta come garante e non come socia illimitatamente responsabile Parte_1
della debitrice principale LÈ SN;
tuttavia la non aveva rilasciato garanzie e quindi la Parte_1
posizione di c/c azionata n. 13405 non era azionabile e comunque, qualora ritenuta la qualità di socia, il credito era prescritto. Infine sul punto il condebitore co-fideiussore di LÈ SN Controparte_6
versava a titolo di transazione delle posizioni di c/c 13405, euro 4.000 e la intendeva Parte_1
avvalersi di tale liberazione ex art. 1304 c.c. pagina 2 di 9 Quanto al mutuo chirografario n. 343864 ,parimenti il ricorrente invocava la sua qualifica di garante, che tale non era e comunque l'asserito credito era estinto per prescrizione. Si eccepiva poi la nullità parziale della fideiussione ai sensi dell'art. 2 Legge 287/1990 e 1419 c.c. in relazione alle clausole 6 e
7 dell'atto e infine si eccepiva la transazione estintiva intercorsa con il cofideiussore CP_6
Chiedeva quindi revocarsi il decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'opposto deducendo che tra la e la “LÈ SN di AN Controparte_3
MA” veniva concluso un contratto di c/c con apertura di credito e poi la banca concedeva un prestito chirografario, n. 343864, per euro 40.00,00. Veniva modificata poi la ragione sociale in “LÈ SN di AN MA e AS AL”, con integrazione nella compagine sociale di
. Tale rapporto era garantito da fideiussione di e Parte_1 Controparte_4 Parte_1
. Il credito veniva ceduto a e poi tramite la ne era richiesto il versamento
[...] CP_1 CP_2
dovuto nei confronti delle socie e garanti. Non veniva saldato il complessivo credito e di qui il monitorio.
L'opposto correggeva quanto scritto a pag. 2 del ricorso monitorio e in effetti rilevava che procuratore era la e non la Rev Gestione Crediti, come da doc. 14 che ri-depositava. Sosteneva di avere la CP_2
piena titolarità del rapporto in quanto era cessionaria del credito ricevuto da Rev Gestione CP_1
Crediti.
Sosteneva che in effetti la era socia e come tale rispondeva dei debiti societari e Parte_1
escludeva che questa costituisse una mutatio libelli. Infine contestava le eccezioni di prescrizione in quanto con la notifica della avvenuta cessione dell'anno 2019 era stata interrotta la prescrizione.
Seppure infine era corretto applicare l'art. 1304 c.c. invocato da parte opponente in relazione al pagamento del co-fideiussore tuttavia il suo pagamento di 4.000 euro a saldo e stralcio andava CP_6
a decurtare solo la sua quota di 21.813,22 euro e non l'intero debito di euro 65.439,66. Chiedeva quindi la conferma del d.i. e in subordine la condanna al pagamento della minor somma di euro
43.626,44.
Veniva negata la concessione della provvisoria esecuzione al d.i. dal G.I.
La causa veniva poi trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione viene accolta in parte.
In primo luogo va detto che l'errore contenuto in sede di ricorso a pag. 2 laddove si indicava che la incaricava la Rev anziché la per la riscossione dei crediti ceduti è stato corretto dal CP_1 CP_2
pagina 3 di 9 deposito del doc. 14 che peraltro era stato già depositato come doc. 1 in sede di ricorso monitorio e quindi in realtà l'errore materiale era già individuabile in quella sede .
La legittimazione attiva della è dimostrata dalla documentazione depositata in sede CP_1 monitoria ovvero dall'estratto della G.U. (doc. 5), dai contratti di cessione (docc. 3 e 4) nonché dalle attestazioni notarili depositate in questa sede di cessione (docc. 15 e 16). Nell'estratto della G.U. del
16.6.17 si individuano i crediti ceduti da Rev a in modo specifico: “i crediti di cui il cedente CP_1
era titolare e che derivano da finanziamenti regolati dalla legge italiana concessi in varie forme .. che siano classificati in sofferenza (nel caso in esame a febbraio 2011 perchè la diffida della CP_3
è del 22.2.11) e che siano stati trasferiti da Nuova Banca delle Marche spa.. con i
[...] provvedimenti della Banca d'IT etc.”.
In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, è inoltre sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass.civ.n.31188/2017).
Il cessionario, al fine di dimostrare la titolarità del credito, aderendo all'orientamento più rigoroso : a) deve produrre l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione (vedere in questo senso
Cass..civ.n.20495/2020); b) deve provare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (vedere in questo senso
Cass.civ.n..24798/2020).
Nel caso in esame oltrechè dalla documentazione suddetta la cessione si ricava altresì da elementi presuntivi come da un lato il fatto che l'opposto possiede tutta la documentazione contrattuale e bancaria riguardante il finanziamento (grazie alla quale ha ottenuto il decreto ingiuntivo ) e ciò costituisce un riscontro della titolarità del credito (l'art. 1262 c.c. prevede che il cedente consegna al cessionario i documenti probatori del credito); dall'altro lato non risulta che altre banche o società diverse dalla stiano recriminando il pagamento nei confronti della CP_1 Parte_1
pagina 4 di 9 Nel merito va detto che ora la nel presente giudizio, sin dalla comparsa agisce nei CP_1
confronti della come socia e non solo come garante;
in particolare in relazione al rapporto Parte_1
di conto corrente aperto nel 2005, con apertura di credito del 10-15.4.2008 per euro 15.000,00 agisce come socia ( in sede di azione in monitorio la era stata qualifica solo garante). Dai docc. 7 e Parte_1
8 fasc. monitorio è in effetti evincibile che la non era garante;
ella risponde come socia Parte_1
illimitatamente responsabile dei debiti sociali, divenuta socia dal 6.8.2007, come da visura camerale in atti. L'apertura di credito è stata concessa infatti alla LÈ SN di MA AN e AS
AL.
In relazione invece al finanziamento per euro 40.000,00 risulta in atti (doc. 14 fasc. monitorio, pag. 19
e ss. ) che la sia anche fideiussore della società (contratto di aprile 2008). Parte_1
Nel giudizio monitorio già il ricorrente aveva prodotto i documenti da cui emergeva la posizione contrattuale della (sia di socia che di garante) e quindi in questa sede ben può Parte_1
essere modificata la domanda dall'opposto (trattasi infatti di mera emendatio libelli e non di mutatio).
La "plena cognitio" caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove integranti con efficacia retroattiva quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa (Cass. Ordinanza n. 14473 del 28/05/2019 e
Ordinanza n. 32959 del 17/12/2024) .
E comunque nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sempre ammessa la modifica della domanda da parte del creditore opposto, sia con riguardo al petitum che alla causa petendi, purché la domanda modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si determini né una violazione dei diritti di difesa della controparte né l'allungamento dei tempi del processo. (Principio enunciato in relazione ad una fattispecie nella quale il pagamento era stato intimato in sede monitoria nei confronti di un soggetto nella sua qualità di garante del debitore, mentre nel corso del giudizio di opposizione la pretesa era stata poi fondata sul fatto che l'opponente risultava essere anche erede del debitore) (Cass. n. 9668 del 13/04/ 2021).
Va respinta l'eccezione di nullità parziale della fideiussione (con conseguente inefficacia della stessa alla luce dell'art. 1957 c.c. che non sarebbe stato quindi derogato dalle parti). I convenuti eccepiscono pagina 5 di 9 la nullità/inefficacia della fideiussione in quanto risulterebbe essere stata redatta, in relazione alle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ., secondo il modello ABI, clausole che Banca d'IT ha giudicato restrittive della libertà di concorrenza.
Sostengono, quindi, che, non avendo il creditore esercitato le proprie istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale e non avendole con diligenza continuate, ex art. 1957
c.c., la fideiussione in parola sarebbe divenuta inefficace. I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti(Cass. Sentenza n. 41994 del 30/12/2021).
L'opponente però non ha prodotto documentazione a sostegno di tali doglianze. In particolare, impregiudicata la valutazione della applicabilità o meno dei principi di cui a Cass. 41994/2021 anche alle fideiussioni specifiche su cui vi è contrasto nella giurisprudenza di merito, non viene prodotto il modello ABI sul cui modello si assume essere stata redatta la fideiussione di cui trattasi ma solo il provvedimento di Banca d'IT rilevante al caso (ovvero il provvedimento n. 55/2005). Non viene quindi fornito alcuno strumento atto ad individuare eventuali corrispondenze tra il contratto di garanzia in esame ed il modello invocato.
Nel caso di specie gravava integralmente sul fideiussore l'onere di allegare e provare che l'intesa anticoncorrenziale ex art. 2 l. 287/1990 sussisteva già alla data della stipulazione del contratto di garanzia (2008).Invero l'opponente, lungi dall'allegare (e provare) la preesistenza dell'intesa anticoncorrenziale nei mesi precedenti al 2008 e l'applicazione uniforme da parte delle banche del modello ABI nel detto periodo, si è limitato ad evidenziare la presenza, nel contratto di garanzia, della clausola oggetto delle censure contenute nel provvedimento della Banca d'IT n. 55/2005 (in particolare, della clausola relativa, ai punti 6 e 7 , alla rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ), invocando per ciò solo la nullità della stessa. Ne viene che la deroga all'art. 1957 c.c. inserita in contratto è valida.
pagina 6 di 9 Va respinta l'eccezione di prescrizione in relazione al prestito chirografario di originari 40.000 euro in quanto il 22.2.11 è stata inviata lettera di revoca del finanziamento 343864 anche alla Parte_1
come garante personale (doc. 15 fasc. monitorio) .
L'11.12.19 perveniva poi comunicazione alla di cessione del credito da Rev Gestione Parte_1
Crediti a (dapprima cessione da a Nuova Banca Marche e poi da Nuova CP_1 CP_3
Banca Marche a Rev); vi si indicava il rapporto ceduto come segue: ndg (numero direzione generale)
407422-AN , CP_4 CP_3
Si legge nella missiva: “…la invitiamo a regolarizzare la vostra esposizione debitoria effettuando nei limiti della vostra garanzia il versamento..
.. la presente vale anche ai fini interruttivi della prescrizione ex art. 2943 c.c….”.
Il contenuto della medesima è idoneo dunque ad interrompere, in quanto vi è una pretesa o una intimazione scritta di adempimento con cui si manifesta l'inequivoca volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del debitore con l'effetto di costituirlo in mora.
La Cassazione rileva che (Cass. 24656 del 03/12/2010 ) in tema di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., perché un atto abbia efficacia interruttiva è necessario che lo stesso contenga l'esplicitazione di una precisa pretesa e l'intimazione o la richiesta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto obbligato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (così anche Cass. n. 17123 del 25/08/2015).
Invece quanto al rapporto di c/c con apertura di credito, in pari data,nel 2011, è stata sì mandata lettera di revoca dell'affido alla società e quindi implicitamente anche ai soci illimitatamente responsabili, ma poi non può dirsi atto interruttivo della prescrizione la ridetta lettera dell'11.12.19 perchè essa fa espresso riferimento alla sola posizione della come garante e quindi non Parte_1
come debitrice principale quale socia illimitatamente responsabile. Ne viene che alla data della notifica del decreto ingiuntivo (2022) il credito era prescritto.
pagina 7 di 9 Quindi il credito originariamente azionato va ridotto a euro 21.030,05 oltre interessi dal 15.4.13, come da doc. 17 fasc. monitorio (estratto conto corrente certificato ex art. 50 L.TUb) riferito al prestito
343864, escludendosi quindi il credito di 44.409,00 come calcolato al 31.5.13 in relazione alla apertura di credito sul c/c 13405.
Ebbene a questo punto si pone la questione dell'applicazione dell'art 1304 c.c.: il fideiussore CP_6
ha estinto (doc.17 opposto) la posizione, pagando 4.000 euro al creditore, e la si vuole Parte_1
avvalere di tale estinzione per esserne integralmente liberata. Ci si chiede se sia una liberazione solo per la quota del fideiussore (1/3) o totale.
Il fideiussore afferma nella lettera del 2.3.11: “.. per non far figurare il mio nome associato CP_6
alle vecchie situazioni di LÈ SN propongo di chiudere a saldo e stralcio con la somma di 4.000 euro”. La causale contenuta nel bonifico è “versamento in qualità di garante da Controparte_6 nell'interesse di LÈ SN con liberazione dalla stessa” (doc. 17 fasc. opposto).
La causa fa espresso riferimento alla liberazione “dalla stessa” ovvero dalla qualità di garante e come tale la banca ha accettato dunque il pagamento.
La transazione intervenuta tra il danneggiato e uno dei corresponsabili in solido, in relazione a una parte soltanto del credito risarcitorio, determina lo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva, senza, peraltro, vincolare in alcun modo la successiva ripartizione giudiziale della responsabilità tra i condebitori e spiegando efficacia limitatamente alla quota attribuita al condebitore stipulante(Ordinanza Cass. n. 2426 del 25/01/2024) .
In tema di obbligazioni solidali, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido a seguito della transazione conclusa da uno di essi nei limiti della propria quota, occorre verificare se la somma pagata sia pari o superiore alla quota di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore, perché, nel primo caso, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l'accordo transattivo mentre, nel secondo caso, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto (Cass. ordinanza n. 25980 del 24/09/2021) .
Ne viene che dalla debenza relativa al prestito chirografario va detratta la quota del terzo che come ideale percentuale di spettanza del e quindi euro 21.030,05 meno un terzo= 14.020,04 euro.
CP_6
Le spese di lite vista la soccombenza reciproca parziale si compensano integralmente e le spese del pagina 8 di 9 monitorio parimenti si pongono a carico delle parti al 50 % ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
126/22 e condanna al pagamento in favore di e per essa di Parte_1 CP_1 [...]
di euro 14.020,04 oltre interessi dal 15.4.13 sino al saldo effettivo. Controparte_2
Compensa le spese di lite tra le parti.
Pone le spese del monitorio al 50 % tra le parti.
Cosi' deciso in data 8.4.25 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
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