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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 04/12/2024, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei SIi Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 989/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data
29/02/2024
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BRUTTI GIULIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario) con efficacia costitutiva e/o traslativa della proprietà e di eventuali altri diritti reali immobiliari.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“... (omissis)... A causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi, è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente, alle seguenti
CONDIZIONI
1) Residenza coniugi - I coniugi vivranno separati fissando la propria residenza dove riterranno opportuno, con l'obbligo, per ognuno di essi, di darne comunicazione all'altro in caso di cambiamento entro il termine di 30 giorni.
2) Assegnazione della casa familiare - La casa coniugale sita in Marmirolo (MN) via Dalla Chiesa n. 12, in comproprietà tra i coniugi e acquistata in costanza di matrimonio, viene assegnata alla sig.ra unitamente ai mobili, Parte_1 arredi e pertinenze, anche nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi.
3) Rapporti patrimoniali tra i coniugi - Desiderando comporre in via definitiva ogni questione patrimoniale conseguente alla crisi coniugale, i coniugi convengono di sciogliere la comunione legale relativa agli immobili in comproprietà ed ai beni mobili di comproprietà procedendo a reciproche assegnazioni in proprietà esclusiva come in appresso:
Il SI assegna in piena proprietà, con ogni garanzia di legge, Parte_2 compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso alla OR che accetta, la quota di comproprietà della Parte_1
porzione di fabbricato bifamiliare in Comune di Marmirolo (MN), via C. A. Dalla
2 Chiesa n. 12.
Identificazione immobile - Porzione ad est di fabbricato costituita dalla casa ai piani terra e primo con annesse al piano terra quali pertinenze un'autorimessa ed area cortiva distinta nel catasto fabbricati del predetto comune al foglio 32
(trentadue), mappali: 991/1 (novecentonovantuno/uno), Via Carlo Alberto Dalla
Chiesa n. CM p. T-1, cat. A/2, cl. 4, vani 7, rc € 542,28 (la casa con area cortiva pertinenziale); 991/2 (novecentonovantuno/due), Via Carlo Alberto Dalla Chiesa
n. CM p.T, cat C/6, cl. 3, mq. 25, rc € 52,94 (l'autorimessa pertinenziale).
Confini: a Nord la Via Dalla Chiesa map. 987 (novecentoottantasette) e ad Est ragioni del map. 992 (novecentonovantadue), a Sud limite di Foglio con oltre ragioni del map. 164 (centosessantaquattro) del fg. 38 (trentotto), ad Ovest residue ragioni della bifamiliare di cui al map. 990 (novecentonovanta); salvo i più precisi e come meglio in fatto ed in mappa.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985 n.
52, come modificato dal D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio
2010 n. 122: a) i ricorrenti fanno espresso riferimento alle planimetrie che raffigurano gli immobili in oggetto, depositate in Catasto, allegate al rogito sotto la lettera “A” e dichiarano la conformità dei dati catastali delle predette planimetrie allo stato di fatto;
b) le parti ricorrenti dichiarano altresì la conformità dell'intestazione catastale alle risultanze dei registri immobiliari.
Provenienza - Al ventennio la proprietà dell'area su cui è stata edificata la bifamiliare spettava a;
in forza della successione legittima del Parte_3
predetto apertasi il 5 maggio 1998 (la relativa denuncia di Parte_3
successione è stata registrata a Mantova il 15 novembre 1999 al numero vol.
1282/1 e ivi trascritta il 12 luglio 2001 ai nn. 8890/5829, alla quale ha fatto seguito la relativa accettazione tacita di eredità in forza dell'atto a rogito del notaio in Mantova dott. in data 6 settembre 2006 n. 30023/13262 Persona_1
di rep., trascritta a Mantova il 3 ottobre 2006 ai nn. 16653/9187) la proprietà perveniva per la quota di 1/3 ciascuno al coniuge ed ai figli Persona_2
e ; con atto di donazione a rogito in Parte_4 Controparte_1
Brescia dott. in data 23 aprile 2002 n. 16488 di rep., trascritto a Persona_3
3 Mantova il 20 maggio 2002 ai nn. 6313/3982, la sig.ra donava la Persona_2
propria quota di 1/3 alla figlia;
con atto di vendita a rogito Parte_4
del citato notaio in data 6 settembre 2006 n. 30022/13261di rep., Per_1
trascritto a Mantova il 3 ottobre 2006 ai nn. 16652/9186, la predetta Parte_4
cedeva la propria quota di 1/3 alla madre;
con atto di
[...] Persona_2
vendita del citato notaio in data 12 ottobre 2006 n. 30052/13289 di rep. Per_1
Registrato a Mantova il 25 ottobre 2006 al n. 7296 ed ivi trascritto il 26 ottobre
2006 ai n. 18044/9955, la proprietà perveniva alla società NO
[...]
; con atto di vendita a rogito del notaio prof. in Parte_5 Persona_4 data 31 luglio 2017 n. 38072 di rep. E 23892 di racc. registrato a Mantova l'8 agosto 2017 al n. 9415 serie 1T ed ivi trascritto l'8 agosto 2017 ai nn. 9796 r.g.
6286 r.p., la proprietà perveniva ai sig.ri e Parte_2 Parte_1
che, in comunione legale dei beni, acquistavano la piena proprietà.
Dichiarazioni urbanistiche - Il sig. , ai sensi della legge 28 Parte_2
febbraio 1985 n. 47 e del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, dichiara che l'immobile in oggetto è stato costruito in base alla D.I.A. inoltrata al Comune di Marmirolo
(MN) il 21 febbraio 2015 n. 2390 di prot., e successiva variante S.C.I.A. del 28 giugno 2017 non avendo lo stesso Comune comunicato determinazioni sospensive delle citate opere e che non sono stati eseguiti, dopo il rilascio delle stesse, interventi edilizi per i quali fossero necessarie licenze edilizie, concessioni ad edificare, concessioni in sanatoria, comunicazioni D.I.A., permessi di costruire o permessi in sanatoria.
Il sig. , ai sensi delle vigenti normative statali e regionali, in Parte_2
merito alla certificazione ed alla prestazione energetica dell'immobile, dichiara che, relativamente all'immobile oggetto di trasferimento, non sono intervenute opere di ristrutturazione che ne abbiano modificato la prestazione energetica successivamente alla data di rilascio dell'attestato di prestazione energetica, allegato sotto la lettera “B” dell'atto di provenienza (sub. doc. 3), precisandosi che l'autorimessa di pertinenza è esclusa dall'obbligo di dotazione dell'attestato, stante l'esclusione disposta dalla dgr in data 17.07.2015 n. X/3868 e CP_2
norme in essa richiamate.
4 Il sig. rinuncia ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale. In Parte_2
conseguenza della cessione di cui ante, la OR diviene piena ed Pt_1
esclusiva proprietaria degli immobili dianzi descritti.
I coniugi si impegnano, inoltre, ad effettuare a loro cura la trascrizione e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti, esonerando il cancelliere da ogni responsabilità, ed a depositare presso la cancelleria la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare, nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del territorio.
La sig.ra si accolla integralmente le spese per la trascrizione e Parte_1
le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare. I coniugi dichiarano, fin d'ora, di voler beneficiare della esenzione di imposte di bollo, di registro e di ogni altra tassa come previsto dall'art. 19 L. n. 74 del 1987.
Il prezzo dell'immobile di cui sopra veniva corrisposto dai coniugi in parte con denaro messo loro a disposizione dai genitori della OR , Parte_1
con impegno solidale dei ricorrenti alla restituzione del prestito in favore dei genitori della ricorrente.
In virtù del trasferimento a titolo gratuito della quota di proprietà di cui sopra da parte del SI , con separato accordo, i SIi Parte_2 Pt_6
e hanno liberato dall'obbligo di restituzione del prestito
[...] Parte_7
quest'ultimo; la OR , per parte sua, si accolla il residuo Parte_1
debito in essere con i genitori della stessa in relazione al prestito di denaro intervenuto per l'acquisto dell'immobile, liberando definitivamente il sig.
, dal quale nulla avrà più a che pretendere in relazione al Parte_2
predetto immobile.
4) Provvedimenti riguardo i figli - I figli e saranno affidati ad Per_5 Pt_6
entrambi i genitori, con collocamento e fissazione della residenza presso la madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via tra loro condivisa, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore
5 interesse per i minori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione e/o modica importanza la responsabilità sarà esercitata in via disgiunta da entrambi i genitori. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nell'interesse dei figli, garantendo agli stessi, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, nonché conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I coniugi si impegnano a non coinvolgere i figli nelle relazioni con eventuali nuovi partners sino al compimento del quattordicesimo anno di vita, evitando quindi uscite, vacanze e incontri con gli stessi durante i giorni e i periodi in cui e permangono presso ciascun genitore. Pt_6 Per_5
5) Contributo al mantenimento dei figli - Il sig. Parte_2
corrisponderà, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori e , l'importo mensile di € 600,00, Per_5 Pt_6
oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Mantova. La somma dovuta dal sig. a titolo di Parte_2
concorso nel mantenimento dei minori sarà soggetta annualmente a rivalutazione secondo gli indici ISTAT. L'assegno per il nucleo famigliare spetterà alla madre nella misura del 100%. Considerato che, a decorrere dal 17 ottobre u.s., il figlio minore è in regime di arresto domiciliare presso una comunità Per_5
riabilitativa, i coniugi concordano che, sino alla data in cui non sarà cessata la misura cautelare o altra misura limitativa della libertà personale, il Sig. provvederà a contribuire alle esigenze del figlio mediante Parte_2 Per_5 sostegno diretto;
il contributo al mantenimento di € 300,00 versato dal padre in favore del figlio , invece, continuerà ad essere corrisposto alla OR Pt_6
entro il giorno 15 di ogni mese ” Pt_1
6) Tempi e modalità di visita dei figli - Il sig. vedrà e terrà con sé i figli Parte_2
e secondo il seguente calendario, che potrà essere modificato di Per_5 Pt_6
comune accordo dai genitori in funzione delle esigenze scolastiche ed impegni extrascolastici dei minori, nonché degli impegni lavorativi dei genitori: - a fine settimana alternati, dal venerdì dalle ore 19 fino alle ore 21.00 della domenica
6 sera (durante il periodo non scolastico fino alle ore 22,00 della domenica sera); - durante la settimana il martedì dalle ore 19.00, con pernottamento presso il padre salvo diversa volontà manifestata dai figli (durante il periodo non scolastico fino alle ore 23,00) e il giovedì dalle ore 19.00 alle ore 22 (durante il periodo non scolastico fino alle ore 23,00). I figli qualora ne facciano richiesta potranno restare a dormire dal padre anche il giovedì o in qualsiasi altro giorno della settimana. e trascorreranno inoltre, alternativamente, con ciascun Per_5 Pt_6
genitore i seguenti periodi, compatibilmente con gli impegni lavorativi: a) sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante i giorni di Natale e 31 dicembre/Capodanno. Il Natale 2024 sarà trascorso con la madre;
mentre il 31 dicembre 2024 e il Capodanno 2025 saranno trascorsi con il padre;
b) tre giorni durante le vacanze pasquali con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. La Pasqua
2024 sarà trascorsa con la madre;
c) 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto,
1° novembre, 8 dicembre verranno trascorsi dai minori, con alternanza annuale, presso ciascun genitore. La prima turnazione viene così stabilita: – 25 aprile
2024, 02 giugno 2024, 01 novembre 2024 con la madre;
– 01 maggio 2024, 15 agosto 2024, 08 dicembre 20234 con il padre. Il calendario delle festività così indicato potrà essere modificato di comune accordo tra i genitori. d) durante le vacanze estive, dieci giorni (o anche più giorni previo accordo scritto tra i genitori) anche non consecutivi da concordarsi di volta in volta tra i genitori con impegno reciproco di comunicare la località di vacanza ed il luogo del pernottamento. I periodi e le festività indicate ai punti a), b), c) e d) avranno prevalenza rispetto alla turnazione secondo il calendario ordinario suindicato. Il sig. potrà infine tenere e vedere con sé i figli ogni volta in cui Parte_2
vorrà, da concordarsi di volta in volta con la sig.ra , con Parte_1
preavviso da comunicare a mezzo messaggio. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
7) Disposizioni finali - I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, che non sussistono ulteriori beni in comproprietà da dividere né
7 null'altro da esigere l'uno dall'altra e di avere regolato tutti i rapporti patrimoniali nascenti dal matrimonio. ...(omissis)...”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in
CASALBUONO (MN) in data 19/08/2004 (con atto trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Predetto Comune al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 204) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe, chiedendo di disporsi la loro separazione personale.
Quanto alle condizioni economiche della separazione le parti, in particolare, chiedevano di sciogliere la comunione legale dei loro beni e procedere all'assegnazione esclusiva dell'immobile coniugale alla sig. ra , con ciò Pt_1
conferendo alla sentenza medesima immediata efficacia costitutiva e/o traslativa della proprietà e di altri diritti reali immobiliari.
Con Ordinanza del 07/03/2024, il Presidente del Tribunale assegnava alle parti termine perentorio per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione fino al 07/05/2024, invitando le medesime a produrre in via telematica nel termine del 30/04/2024 la documentazione ivi elencata. Termine, poi, prorogato all'11/06/2024, come da richiesta di parte.
Con successiva Ordinanza del 14/06/2024, previa autorizzazione ai coniugi a vivere separati, veniva disposta la nomina a CTU del Notaio Dott. Per_6
, affinché: “Esaminati gli atti di causa, compiuto ogni accertamento
[...]
ritenuto opportuno e sentite le parti, verifichi il CTU la conformità della clausola di trasferimento e dei documenti allegati a quanto previsto dal Protocollo
28/05/2024 sopra richiamato, depositando quindi in Cancelleria una relazione con il suo parere sulla fattibilità del trasferimento immobiliare richiesto”, con fissazione, per il conferimento dell'incarico, dell'udienza in trattazione scritta del
04/07/2024.
8 In seguito, decorso il termine suddetto e con ulteriore Ordinanza del 09/07/2024, posto al CTU il quesito di cui all'ordinanza su citata, il Presidente del Tribunale assegnava termine fino al 15/10/2024 per il deposito della relazione peritale - successivamente depositata in cancelleria il 28/10/2024 - rinviando la causa all'udienza del 29/10/2024 in trattazione scritta, con termine perentorio in pari data per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Con nota depositata in data 19/11/2024, i ricorrenti procedevano alla modifica, da loro concordata, del punto n. 5 delle condizioni elencate nel ricorso introduttivo di lite e rubricata “Contributo al mantenimento dei figli”.
Esaminati quindi i rispettivi atti di parte, nonché la Relazione peritale del
28/10/2024, il Presidente/Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
**********
Le domande congiuntamente formulate dalle parti vanno accolte, considerato che le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Si dà atto che i coniugi sono pervenuti, al fine di dirimere ogni questione patrimoniale tra di loro pendente, alla decisione di trasferire la quota di un mezzo della proprietà della casa coniugale da a . Parte_2 Parte_1
Il CTU incaricato Notaio di verificare la conformità della Persona_6
clausola di trasferimento e dei documenti allegati a quanto previsto dal Protocollo
28/05/2024, relativo anche ai trasferimenti immobiliari con efficacia reale nelle cause di separazione, ha depositato in Cancelleria una relazione con il suo parere sulla fattibilità del trasferimento immobiliare richiesto, esprimendo parere favorevole sulla fattibilità del trasferimento.
Va dichiarato, pertanto, il definitivo trasferimento della proprietà e del
9 possesso alla OR della quota di comproprietà in capo al Parte_1
SI della porzione di fabbricato bifamiliare in Comune di Parte_2
Marmirolo (MN), via C. A. Dalla Chiesa n. 12, alle condizioni indicate dalle parti nelle conclusioni congiunte sopra riportate.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali, mentre le spese della CTU, liquidate come in dispositivo, vano poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici, in particolare circa l'immobile adibito ad abitazione familiare, che viene trasferito in piena ed esclusiva proprietà alla sig.ra , alle condizioni di cui Parte_1
alle conclusioni congiunte formulate dalle parti che il Tribunale fa proprie e che si devono intendere qui riportate;
3) omologa, altresì, gli accordi intervenuti tra le parti in merito all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
4) prende atto di quanto dedotto e dichiarato espressamente dalle parti e delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
5) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASALBUONO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
6) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
7) compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
8) pone a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese di CTU che
10 liquida in € 500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 28/11/2024.
Il Presidente
Massimo De Luca
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei SIi Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 989/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data
29/02/2024
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BRUTTI GIULIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario) con efficacia costitutiva e/o traslativa della proprietà e di eventuali altri diritti reali immobiliari.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“... (omissis)... A causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi, è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente, alle seguenti
CONDIZIONI
1) Residenza coniugi - I coniugi vivranno separati fissando la propria residenza dove riterranno opportuno, con l'obbligo, per ognuno di essi, di darne comunicazione all'altro in caso di cambiamento entro il termine di 30 giorni.
2) Assegnazione della casa familiare - La casa coniugale sita in Marmirolo (MN) via Dalla Chiesa n. 12, in comproprietà tra i coniugi e acquistata in costanza di matrimonio, viene assegnata alla sig.ra unitamente ai mobili, Parte_1 arredi e pertinenze, anche nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi.
3) Rapporti patrimoniali tra i coniugi - Desiderando comporre in via definitiva ogni questione patrimoniale conseguente alla crisi coniugale, i coniugi convengono di sciogliere la comunione legale relativa agli immobili in comproprietà ed ai beni mobili di comproprietà procedendo a reciproche assegnazioni in proprietà esclusiva come in appresso:
Il SI assegna in piena proprietà, con ogni garanzia di legge, Parte_2 compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso alla OR che accetta, la quota di comproprietà della Parte_1
porzione di fabbricato bifamiliare in Comune di Marmirolo (MN), via C. A. Dalla
2 Chiesa n. 12.
Identificazione immobile - Porzione ad est di fabbricato costituita dalla casa ai piani terra e primo con annesse al piano terra quali pertinenze un'autorimessa ed area cortiva distinta nel catasto fabbricati del predetto comune al foglio 32
(trentadue), mappali: 991/1 (novecentonovantuno/uno), Via Carlo Alberto Dalla
Chiesa n. CM p. T-1, cat. A/2, cl. 4, vani 7, rc € 542,28 (la casa con area cortiva pertinenziale); 991/2 (novecentonovantuno/due), Via Carlo Alberto Dalla Chiesa
n. CM p.T, cat C/6, cl. 3, mq. 25, rc € 52,94 (l'autorimessa pertinenziale).
Confini: a Nord la Via Dalla Chiesa map. 987 (novecentoottantasette) e ad Est ragioni del map. 992 (novecentonovantadue), a Sud limite di Foglio con oltre ragioni del map. 164 (centosessantaquattro) del fg. 38 (trentotto), ad Ovest residue ragioni della bifamiliare di cui al map. 990 (novecentonovanta); salvo i più precisi e come meglio in fatto ed in mappa.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985 n.
52, come modificato dal D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio
2010 n. 122: a) i ricorrenti fanno espresso riferimento alle planimetrie che raffigurano gli immobili in oggetto, depositate in Catasto, allegate al rogito sotto la lettera “A” e dichiarano la conformità dei dati catastali delle predette planimetrie allo stato di fatto;
b) le parti ricorrenti dichiarano altresì la conformità dell'intestazione catastale alle risultanze dei registri immobiliari.
Provenienza - Al ventennio la proprietà dell'area su cui è stata edificata la bifamiliare spettava a;
in forza della successione legittima del Parte_3
predetto apertasi il 5 maggio 1998 (la relativa denuncia di Parte_3
successione è stata registrata a Mantova il 15 novembre 1999 al numero vol.
1282/1 e ivi trascritta il 12 luglio 2001 ai nn. 8890/5829, alla quale ha fatto seguito la relativa accettazione tacita di eredità in forza dell'atto a rogito del notaio in Mantova dott. in data 6 settembre 2006 n. 30023/13262 Persona_1
di rep., trascritta a Mantova il 3 ottobre 2006 ai nn. 16653/9187) la proprietà perveniva per la quota di 1/3 ciascuno al coniuge ed ai figli Persona_2
e ; con atto di donazione a rogito in Parte_4 Controparte_1
Brescia dott. in data 23 aprile 2002 n. 16488 di rep., trascritto a Persona_3
3 Mantova il 20 maggio 2002 ai nn. 6313/3982, la sig.ra donava la Persona_2
propria quota di 1/3 alla figlia;
con atto di vendita a rogito Parte_4
del citato notaio in data 6 settembre 2006 n. 30022/13261di rep., Per_1
trascritto a Mantova il 3 ottobre 2006 ai nn. 16652/9186, la predetta Parte_4
cedeva la propria quota di 1/3 alla madre;
con atto di
[...] Persona_2
vendita del citato notaio in data 12 ottobre 2006 n. 30052/13289 di rep. Per_1
Registrato a Mantova il 25 ottobre 2006 al n. 7296 ed ivi trascritto il 26 ottobre
2006 ai n. 18044/9955, la proprietà perveniva alla società NO
[...]
; con atto di vendita a rogito del notaio prof. in Parte_5 Persona_4 data 31 luglio 2017 n. 38072 di rep. E 23892 di racc. registrato a Mantova l'8 agosto 2017 al n. 9415 serie 1T ed ivi trascritto l'8 agosto 2017 ai nn. 9796 r.g.
6286 r.p., la proprietà perveniva ai sig.ri e Parte_2 Parte_1
che, in comunione legale dei beni, acquistavano la piena proprietà.
Dichiarazioni urbanistiche - Il sig. , ai sensi della legge 28 Parte_2
febbraio 1985 n. 47 e del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, dichiara che l'immobile in oggetto è stato costruito in base alla D.I.A. inoltrata al Comune di Marmirolo
(MN) il 21 febbraio 2015 n. 2390 di prot., e successiva variante S.C.I.A. del 28 giugno 2017 non avendo lo stesso Comune comunicato determinazioni sospensive delle citate opere e che non sono stati eseguiti, dopo il rilascio delle stesse, interventi edilizi per i quali fossero necessarie licenze edilizie, concessioni ad edificare, concessioni in sanatoria, comunicazioni D.I.A., permessi di costruire o permessi in sanatoria.
Il sig. , ai sensi delle vigenti normative statali e regionali, in Parte_2
merito alla certificazione ed alla prestazione energetica dell'immobile, dichiara che, relativamente all'immobile oggetto di trasferimento, non sono intervenute opere di ristrutturazione che ne abbiano modificato la prestazione energetica successivamente alla data di rilascio dell'attestato di prestazione energetica, allegato sotto la lettera “B” dell'atto di provenienza (sub. doc. 3), precisandosi che l'autorimessa di pertinenza è esclusa dall'obbligo di dotazione dell'attestato, stante l'esclusione disposta dalla dgr in data 17.07.2015 n. X/3868 e CP_2
norme in essa richiamate.
4 Il sig. rinuncia ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale. In Parte_2
conseguenza della cessione di cui ante, la OR diviene piena ed Pt_1
esclusiva proprietaria degli immobili dianzi descritti.
I coniugi si impegnano, inoltre, ad effettuare a loro cura la trascrizione e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti, esonerando il cancelliere da ogni responsabilità, ed a depositare presso la cancelleria la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare, nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del territorio.
La sig.ra si accolla integralmente le spese per la trascrizione e Parte_1
le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare. I coniugi dichiarano, fin d'ora, di voler beneficiare della esenzione di imposte di bollo, di registro e di ogni altra tassa come previsto dall'art. 19 L. n. 74 del 1987.
Il prezzo dell'immobile di cui sopra veniva corrisposto dai coniugi in parte con denaro messo loro a disposizione dai genitori della OR , Parte_1
con impegno solidale dei ricorrenti alla restituzione del prestito in favore dei genitori della ricorrente.
In virtù del trasferimento a titolo gratuito della quota di proprietà di cui sopra da parte del SI , con separato accordo, i SIi Parte_2 Pt_6
e hanno liberato dall'obbligo di restituzione del prestito
[...] Parte_7
quest'ultimo; la OR , per parte sua, si accolla il residuo Parte_1
debito in essere con i genitori della stessa in relazione al prestito di denaro intervenuto per l'acquisto dell'immobile, liberando definitivamente il sig.
, dal quale nulla avrà più a che pretendere in relazione al Parte_2
predetto immobile.
4) Provvedimenti riguardo i figli - I figli e saranno affidati ad Per_5 Pt_6
entrambi i genitori, con collocamento e fissazione della residenza presso la madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via tra loro condivisa, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore
5 interesse per i minori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione e/o modica importanza la responsabilità sarà esercitata in via disgiunta da entrambi i genitori. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nell'interesse dei figli, garantendo agli stessi, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, nonché conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I coniugi si impegnano a non coinvolgere i figli nelle relazioni con eventuali nuovi partners sino al compimento del quattordicesimo anno di vita, evitando quindi uscite, vacanze e incontri con gli stessi durante i giorni e i periodi in cui e permangono presso ciascun genitore. Pt_6 Per_5
5) Contributo al mantenimento dei figli - Il sig. Parte_2
corrisponderà, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori e , l'importo mensile di € 600,00, Per_5 Pt_6
oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Mantova. La somma dovuta dal sig. a titolo di Parte_2
concorso nel mantenimento dei minori sarà soggetta annualmente a rivalutazione secondo gli indici ISTAT. L'assegno per il nucleo famigliare spetterà alla madre nella misura del 100%. Considerato che, a decorrere dal 17 ottobre u.s., il figlio minore è in regime di arresto domiciliare presso una comunità Per_5
riabilitativa, i coniugi concordano che, sino alla data in cui non sarà cessata la misura cautelare o altra misura limitativa della libertà personale, il Sig. provvederà a contribuire alle esigenze del figlio mediante Parte_2 Per_5 sostegno diretto;
il contributo al mantenimento di € 300,00 versato dal padre in favore del figlio , invece, continuerà ad essere corrisposto alla OR Pt_6
entro il giorno 15 di ogni mese ” Pt_1
6) Tempi e modalità di visita dei figli - Il sig. vedrà e terrà con sé i figli Parte_2
e secondo il seguente calendario, che potrà essere modificato di Per_5 Pt_6
comune accordo dai genitori in funzione delle esigenze scolastiche ed impegni extrascolastici dei minori, nonché degli impegni lavorativi dei genitori: - a fine settimana alternati, dal venerdì dalle ore 19 fino alle ore 21.00 della domenica
6 sera (durante il periodo non scolastico fino alle ore 22,00 della domenica sera); - durante la settimana il martedì dalle ore 19.00, con pernottamento presso il padre salvo diversa volontà manifestata dai figli (durante il periodo non scolastico fino alle ore 23,00) e il giovedì dalle ore 19.00 alle ore 22 (durante il periodo non scolastico fino alle ore 23,00). I figli qualora ne facciano richiesta potranno restare a dormire dal padre anche il giovedì o in qualsiasi altro giorno della settimana. e trascorreranno inoltre, alternativamente, con ciascun Per_5 Pt_6
genitore i seguenti periodi, compatibilmente con gli impegni lavorativi: a) sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante i giorni di Natale e 31 dicembre/Capodanno. Il Natale 2024 sarà trascorso con la madre;
mentre il 31 dicembre 2024 e il Capodanno 2025 saranno trascorsi con il padre;
b) tre giorni durante le vacanze pasquali con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. La Pasqua
2024 sarà trascorsa con la madre;
c) 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto,
1° novembre, 8 dicembre verranno trascorsi dai minori, con alternanza annuale, presso ciascun genitore. La prima turnazione viene così stabilita: – 25 aprile
2024, 02 giugno 2024, 01 novembre 2024 con la madre;
– 01 maggio 2024, 15 agosto 2024, 08 dicembre 20234 con il padre. Il calendario delle festività così indicato potrà essere modificato di comune accordo tra i genitori. d) durante le vacanze estive, dieci giorni (o anche più giorni previo accordo scritto tra i genitori) anche non consecutivi da concordarsi di volta in volta tra i genitori con impegno reciproco di comunicare la località di vacanza ed il luogo del pernottamento. I periodi e le festività indicate ai punti a), b), c) e d) avranno prevalenza rispetto alla turnazione secondo il calendario ordinario suindicato. Il sig. potrà infine tenere e vedere con sé i figli ogni volta in cui Parte_2
vorrà, da concordarsi di volta in volta con la sig.ra , con Parte_1
preavviso da comunicare a mezzo messaggio. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
7) Disposizioni finali - I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, che non sussistono ulteriori beni in comproprietà da dividere né
7 null'altro da esigere l'uno dall'altra e di avere regolato tutti i rapporti patrimoniali nascenti dal matrimonio. ...(omissis)...”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in
CASALBUONO (MN) in data 19/08/2004 (con atto trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Predetto Comune al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 204) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe, chiedendo di disporsi la loro separazione personale.
Quanto alle condizioni economiche della separazione le parti, in particolare, chiedevano di sciogliere la comunione legale dei loro beni e procedere all'assegnazione esclusiva dell'immobile coniugale alla sig. ra , con ciò Pt_1
conferendo alla sentenza medesima immediata efficacia costitutiva e/o traslativa della proprietà e di altri diritti reali immobiliari.
Con Ordinanza del 07/03/2024, il Presidente del Tribunale assegnava alle parti termine perentorio per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione fino al 07/05/2024, invitando le medesime a produrre in via telematica nel termine del 30/04/2024 la documentazione ivi elencata. Termine, poi, prorogato all'11/06/2024, come da richiesta di parte.
Con successiva Ordinanza del 14/06/2024, previa autorizzazione ai coniugi a vivere separati, veniva disposta la nomina a CTU del Notaio Dott. Per_6
, affinché: “Esaminati gli atti di causa, compiuto ogni accertamento
[...]
ritenuto opportuno e sentite le parti, verifichi il CTU la conformità della clausola di trasferimento e dei documenti allegati a quanto previsto dal Protocollo
28/05/2024 sopra richiamato, depositando quindi in Cancelleria una relazione con il suo parere sulla fattibilità del trasferimento immobiliare richiesto”, con fissazione, per il conferimento dell'incarico, dell'udienza in trattazione scritta del
04/07/2024.
8 In seguito, decorso il termine suddetto e con ulteriore Ordinanza del 09/07/2024, posto al CTU il quesito di cui all'ordinanza su citata, il Presidente del Tribunale assegnava termine fino al 15/10/2024 per il deposito della relazione peritale - successivamente depositata in cancelleria il 28/10/2024 - rinviando la causa all'udienza del 29/10/2024 in trattazione scritta, con termine perentorio in pari data per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Con nota depositata in data 19/11/2024, i ricorrenti procedevano alla modifica, da loro concordata, del punto n. 5 delle condizioni elencate nel ricorso introduttivo di lite e rubricata “Contributo al mantenimento dei figli”.
Esaminati quindi i rispettivi atti di parte, nonché la Relazione peritale del
28/10/2024, il Presidente/Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
**********
Le domande congiuntamente formulate dalle parti vanno accolte, considerato che le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Si dà atto che i coniugi sono pervenuti, al fine di dirimere ogni questione patrimoniale tra di loro pendente, alla decisione di trasferire la quota di un mezzo della proprietà della casa coniugale da a . Parte_2 Parte_1
Il CTU incaricato Notaio di verificare la conformità della Persona_6
clausola di trasferimento e dei documenti allegati a quanto previsto dal Protocollo
28/05/2024, relativo anche ai trasferimenti immobiliari con efficacia reale nelle cause di separazione, ha depositato in Cancelleria una relazione con il suo parere sulla fattibilità del trasferimento immobiliare richiesto, esprimendo parere favorevole sulla fattibilità del trasferimento.
Va dichiarato, pertanto, il definitivo trasferimento della proprietà e del
9 possesso alla OR della quota di comproprietà in capo al Parte_1
SI della porzione di fabbricato bifamiliare in Comune di Parte_2
Marmirolo (MN), via C. A. Dalla Chiesa n. 12, alle condizioni indicate dalle parti nelle conclusioni congiunte sopra riportate.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali, mentre le spese della CTU, liquidate come in dispositivo, vano poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici, in particolare circa l'immobile adibito ad abitazione familiare, che viene trasferito in piena ed esclusiva proprietà alla sig.ra , alle condizioni di cui Parte_1
alle conclusioni congiunte formulate dalle parti che il Tribunale fa proprie e che si devono intendere qui riportate;
3) omologa, altresì, gli accordi intervenuti tra le parti in merito all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
4) prende atto di quanto dedotto e dichiarato espressamente dalle parti e delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
5) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASALBUONO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
6) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
7) compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
8) pone a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese di CTU che
10 liquida in € 500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 28/11/2024.
Il Presidente
Massimo De Luca
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