Versione
9 agosto 1962
9 agosto 1962
Art. 1.
Il contributo annuo a favore dell'Istituto "Domus Galilaeana", con sede in Pisa, autorizzato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 marzo 1948, n. 472 , e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61, da lire 800.000 a lire 5.000.000.
Il contributo annuo a favore dell'Istituto "Domus Galilaeana", con sede in Pisa, autorizzato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 marzo 1948, n. 472 , e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61, da lire 800.000 a lire 5.000.000.