Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2732 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16187/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Napoli n. 39266/2021, pendente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Troisi, c.f. , Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, Email_1
Appellante
E
, quale impresa deIGnata alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime Controparte_1
della Strada, nella persona del legale rappresentante p.t., c.f. e p. iva , rappresentata e P.IVA_1
difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Saverio Formichella, c.f.
e Francesco Rocco c.f. , giusta procura in atti, C.F._2 C.F._3
; Email_2 Email_3
Appellata
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 39266/2021 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, che ha rigettato la domanda risarcitoria dalla stessa proposta, condannandola al pagamento delle spese di lite.
L'appellante ha dedotto di aver convenuto in giudizio , nella veste di impresa Controparte_1
deIGnata dalla Regione Campania alla gestione del FGVS, per conseguire il risarcimento dei danni per le lesioni subite in seguito al sinistro verificatosi in Napoli in data 8.7.2015, alle ore 10.00 circa, quando, nell'attraversare le strisce pedonali all'altezza di Via Toledo, poco dopo il ", Parte_2
all'altezza dell'incrocio con Via Pellegrini (considerando la direttrice di marcia da Piazza Carità
L'appellante ha rappresentato, quindi, che in conseguenza dell'urto era caduta a terra, riportando lesioni per le quali si era recata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Pellegrini ove i sanitari avevano riscontrato un “Trauma distorsivo gomito sx con frattura capitello radiale composta e frattura coronoide ulnare sx” e prognosi di giorni 25 s.c. cui era seguita la guarigione con postumi, come da certificato del 6.10.2015 del dott. . Persona_1
Nel giudizio di primo grado è stata acquisita documentazione, tra cui il referto di P.S., documentazione sanitaria ed ulteriore documentazione, quale la scheda Ivass riferita all'attrice e alla copia dell'atto di citazione relativo a un suo pregresso sinistro occorsole nell'anno 2014, ed il giudizio è stato istruito mediante l'escussione di un unico teste e mediante espletamento di CTU medico-legale, quale poi resa dal dott. . Persona_2
All'esito, il Giudice di Pace ha rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo che l'attrice non avesse ottemperato all'onere della prova su di essa incombente che, in caso di azione risarcitoria contro il
FGVS, va considerato come “rafforzato”, sia in ordine alla effettiva verificazione del sinistro, sia in ordine alla concreta impossibilità di identificare il veicolo ignoto, considerato responsabile esclusivo del sinistro, considerando vaga e generica la deposizione resa dall'unico teste, _1
, sulle concrete circostanze e modalità del sinistro, attesa la genericità e l'imprecisione
[...]
delle dichiarazioni rese.
L'appellante, con il proposto gravame, lamenta l'erroneità della sentenza impugnata soprattutto in relazione alla valutazione di inattendibilità del teste escusso da parte del giudice di pace, evidenziando come lo stesso avesse invece pienamente confermato la dinamica prospettata in citazione, con dichiarazioni tutt'altro che generiche ed imprecise, e che la ctu medico legale espletata aveva ritenuto che le lesioni a carico dell'arto superiore sinistro dell'attrice erano da ritenersi correlate al trauma della strada del 08.07.2015.
L'appellata dal canto suo, nell'eccepire l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 CP_1
c.p.c., ha elencato una serie elementi emersi nel corso del giudizio di primo grado idonei a sollevare dubbi in merito alla veridicità dei fatti dedotti in citazione ed alla sussistenza del nesso di causalità.
Ha dedotto, inoltre, che la ctu medico legale espletata nel giudizio di primo grado era priva di valutazioni circa il nesso di causalità e la compatibilità delle lesioni subite e che il consulente d'ufficio si era limitato unicamente a quantificare le lesioni riferite. Ha concluso, pertanto, per il rigetto dell'appello in quanto infondato, con conseguente conferma della sentenza gravata, perché immune dai vizi motivazionali lamentati. All'esito dell'udienza fissata per il 4/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte, con ordinanza del 7/11/2024 la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, va rispinta l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per mancanza dei requisiti di cui all' art. 342 c.p.c. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, ispirato ai principi di effettività della tutela giurisdizionale, l'atto di appello, "non eIGe dall'appellante alcun progetto alternativo di sentenza o alcun vacuo formalismo fine a se stesso, né alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa” (Cass., sez. III, ord. n. 10916/2017).
L'art. 342 c.p.c., ratione temporis applicabile, eIGe invece dall'appellante: la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (come espresso da Cass. Sez. lav., n. 18411/2016, secondo cui la citata disposizione normativa "non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata"; v. nello stesso senso, Cass. Sez. 1 n. 18932/2016 e Cass., sez. III, ord. n. 10916/2017).
Nel caso di specie, le doglianze di parte appellante appaiono sufficientemente precise e circostanziate nel censurare il percorso argomentativo del giudice di primo grado, per cui le deduzioni sollevate sono chiaramente individuate così come sono chiaramente individuati i passaggi argomentativi censurati, motivo per cui detta eccezione preliminare appare priva di fondamento.
Sempre in via preliminare, si evidenzia che, con ordinanza del 18.3.2024, questo giudice, nel rilevare che non risultava acquisito il fascicolo di primo grado e che la sentenza impugnata faceva espresso riferimento alle dichiarazioni rese dal teste escusso, per cui si rendeva indispensabile acquisire il verbale di udienza relativo, ha rimesso la causa sul ruolo per l'udienza del 24 giugno
2024, mandando alla cancelleria per il sollecito all'Ufficio di primo grado di trasmissione del fascicolo di primo grado e autorizzando, in mancanza, le parti al deposito di copia dei verbali di causa, se in loro possesso.
Pertanto, nonostante sia stato più volte richiesto dalla cancelleria il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado (in data 20.07.2022 e da ultimo in data 18.03.2024, come da relativa annotazione telematica), ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c., esso non risulta acquisito. Né risulta acquisita la ctu medico legale svolta nel giudizio di primo grado, risultando agli atti la sola bozza della consulenza d'ufficio allegata alla produzione di parte appellata;
né le parti hanno provveduto a depositare una copia della stessa, nonostante siano stati invitati formalmente a depositare copia degli atti del fascicolo di primo grado, eventualmente in loro possesso.
Del resto, come affermato in materia dalla Corte di Cassazione, con riferimento ai verbali delle prove testimoniali assunte in primo grado (in un caso in cui la Corte di merito aveva posto in rilievo che nel giudizio di primo grado erano stati escussi taluni testi ma che nulla era stato possibile dire circa il contenuto delle loro dichiarazioni perché il Tribunale, più volte richiestone, non aveva inviato il fascicolo d'ufficio e le parti, pur sollecitate in tal senso, non avevano prodotto copia delle dichiarazioni testimoniali), non rileva che il fascicolo d'ufficio non sia nella disponibilità delle parti, perché ciò non impedisce alle stesse di trarre copia di quanto possa loro riuscire, trattandosi di un onere, ossia un'attività che le parti avrebbero dovuto svolgere nel loro stesso interesse (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 16/03/2011, n. 6207). Quanto detto sino ad ora non appare, ad avviso di questo Tribunale, neanche in contrasto con quanto affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice d'appello può decidere la causa in assenza del fascicolo d'ufficio di primo grado soltanto quando questo non sia indispensabile rispetto ai motivi di gravame, sussistendo, invece, in caso contrario, un preciso obbligo dell'ufficio giudiziario e non delegabile alle parti di disporne l'acquisizione, con la conseguenza che, ove esso rimanga inadempiuto (per carenze organizzative dell'ufficio o anche per errore del funzionario addetto), non può farsene discendere alcuna conseguenza pregiudizievole per le parti del processo (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, Ord., 24/03/2023, n. 8506).
Ciò posto, si rileva che, nella fattispecie per cui è causa, la dichiarazione testimoniale dell'unico teste escusso nel giudizio di primo grado risulta riportata (pur forse non integralmente per la presenza di puntini sospensivi) negli scritti difensivi di parte appellante e che non risulta essere stato oggetto di contestazione da parte della , la quale, anzi, nelle note di trattazione CP_1 scritta per l'udienza del 4.11.2024 vi fa espresso richiamo ai fini della decisione.
Per cui alla luce di quanto innanzi evidenziato, la mancata acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado (come detto più volte sollecitato dal Tribunale), non impedisce la decisione della controversia sulla base delle allegazioni delle parti non oggetto di specifica contestazione e consistenti nella trascrizione della deposizione testimoniale del teste escusso riportata negli scritti difensivi di parte appellante e nella bozza della consulenza d'ufficio versata in atti da parte appellata. Ciò premesso, passando all'esame, nel merito, del gravame proposto da avverso Parte_1
la sentenza del Giudice di Pace di Napoli, il Tribunale ritiene che lo stesso non meriti accoglimento per le seguenti ragioni.
L'appellante ha fatto valere una pretesa risarcitoria extracontrattuale ex art. 2054 c.c., azionabile contro il F.G.V.S. attraverso il disposto di cui all'art. 283 comma 1. lett. a). del d.lgs. 209/2005 a norma del quale “il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato…”.
La disposizione richiamata non contiene alcun tipo di deroga alla disciplina codicistica in materia di onere della prova da responsabilità extracontrattuale, ma è unicamente funzionale a fondare la legittimazione passiva dell'Impresa assicurativa deIGnata alla gestione del FGVS, per cui per l'attore-appellante resta immutato l'onere di provare la verificazione del fatto storico e quindi il verificarsi del sinistro causante il danno biologico del quale si chiede il risarcimento, nonché il nesso di causalità tra la condotta del veicolo rimasto non identificato e il danno evento.
A questo punto ci si deve soffermare, quindi, sull' “an” dell'evento dannoso e sulla conseguente affermazione della pretesa risarcitoria;
infatti, l'accertamento del fatto storico si pone come antecedente logico ai fini della valutazione della sussistenza della pretesa risarcitoria.
In primo luogo, va detto che può ritenersi provato, a fronte della documentazione sanitaria in atti
(tra cui il verbale di P.S.) che la in data 8.7.2015 ha subito delle lesioni personali, ciò che Pt_1 invece era onere dell'attrice/appellante provare (essendo suo onere dimostrare la fondatezza del gravame, posto che nel vigente ordinamento processuale il giudizio d'appello ha le caratteristiche di una revisio della prima istanza;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 01/08/2023, n. 23409; Sez. II, Ord.,
14/02/2023, n. 4541; Sez. VI - 3, Ord., 17/12/2021, n. 40606) è che le lesioni riportate siano eziologicamente connesse al sinistro di cui la stessa ha dichiarato di essere stata vittima, in quanto tali lesioni per essere risarcibili ex art. 283 comma 1 lett. a) d.lgs. 209/2005 devono essere imputabili alla responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato.
Come affermato da costante giurisprudenza “l'intervento del Fondo di G.V.S. previsto dall'art. 19 della L. n. 990 del 1969 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass. civ. sent. n.
5892/2016); in tal senso recentemente anche Cass. Civ.10540/2023.
Nel caso di specie, da una lettura complessiva del materiale probatorio acquisito in primo grado, emergono profili di incongruenza e dubbi sull'effettiva verificazione del sinistro e sulla responsabilità del veicolo “pirata” nella causazione dell'evento.
Va osservato che per i fatti di causa, la IG.ra ebbe a presentare, in data 21.9.2015, Pt_1 denuncia querela, che sebbene non necessaria ai fini della procedibilità dell'azione proposta - come espresso da numerose sentenze della Cassazione tra cui Cass. Sez. 3, sent.17 febbraio 2016, n. 3019,
Rv. 638633- 01; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 4 novembre 2014, n. 23434, Rv. 633196-01;
Cass. Sez. 3, sent. 2 settembre 2013, n. 20066, Rv. 627683-01, cfr. Cass. 18097/2020 – rappresenta, nel caso in esame, un elemento utile a formare il libero convincimento del giudice ai fini dell'accertamento della sussistenza del fatto proposto con l'azione.
La si è però limitata a depositare in giudizio, oltre alla sporta querela, il solo avviso ex Pt_1
art. 408 c.p.p. con il quale la Procura le comunicava, quale persona offesa, che il Pubblico Ministero in data 18.11.2016 aveva richiesto al GIP l'archiviazione del procedimento, e quindi senza depositare le motivazioni del P.M. circa le ragioni dell'archiviazione, né ha prodotto agli atti del giudizio copia delle indagini compiute ovvero disposte dall'Autorità Giudiziaria per l'identificazione del veicolo danneggiante e se queste avessero o meno avuto esito negativo.
Inoltre, sebbene la querelante abbia indicato nella denuncia – querela del 21.9.2015, la presenza, al momento del sinistro di due persone, e , ha poi fatto escutere Testimone_2 Testimone_1
in giudizio solo il secondo ed ha omesso di produrre i verbali delle s.i.t. rese dai predetti nell'immediatezza dei fatti e delle relative annotazioni di P.G.
Passando, poi, all'esame della deposizione testimoniale del teste - quale riportata Testimone_1 dall'appellante negli atti di causa – emerge testualmente: “ricordo era poco prima della metà del mese di luglio del 2015, verso le ore 9.30 -10.00 circa…mi trovavo in Napoli, a piedi, insieme al IG. , che è mio cugino….preciso che eravamo fermi in via Toledo, in prossimità Testimone_2 dell'incrocio tra via Toledo e via Pellegrini, all'incirca all'altezza del ivi Parte_2 ubicato…ricordo che attendevamo l'arrivo di mia suocera ...ricordo che la stessa Parte_1
percorreva il marciapiedi di sinistra di via Toledo procedendo da Piazza Carità verso Piazza
Dante….giunta all'incrocio tra via Toledo e via Pellegrini, attraversava la predetta via Pellegrini sulle strisce pedonali ivi poste ed in quella circostanza ricordo che sopraggiungeva un motomezzo di colore bianco con una sola persona a bordo munita di casco integrale…preciso che il motomezzo proveniva da via Pellegrini verso via Toledo ovvero dalla sinistra del pedone...il conducente del motomezzo non si avvedeva della IG.ra e la colpiva di striscio con la Pt_1 parte anteriore laterale destra del motomezzo all'arto superiore sinistro di mia suocera… in seguito all'investimento, sbilanciata per l'impatto, la IG.ra rovinava al suolo sul lato Pt_1 sinistro….dopo l'impatto il motomezzo si allontanava velocemente svoltando a destra ed il conducente quindi, non si fermava a prestare soccorso a mia suocera…io ed il IG. insieme Tes_2 ad altre persone accorse sul luogo dell'evento, accorremmo immediatamente a soccorrere mia suocera ed a rialzarla…proprio in quanto eravamo concentrati sulla IG.ra , molto Pt_1
dolorante, non riuscimmo ad annotare il numero di targa del motomezzo anche perché pensavamo che il conducente si fermasse a prestare soccorso ed invece si dileguò…mia suocera accusava forti dolori al braccio sinistro ed in particolare a gomito sinistro ed alla gamba sinistra…abbiamo condotto mia suocera all'Ospedale Pellegrini posto proprio lì vicino…ricordo che non intervennero Autorità…preciso che la via Pellegrini è a senso unico di marcia…posso riferire che successivamente mia suocera fu ingessata…null'altro ricordo.
Da tali dichiarazioni emerge che il teste, genero dell'appellante, riferisce di un “contatto solo di striscio” tra il motociclo e la IG.ra , circostanza che lascia fortemente dubitare che la Pt_1 caduta della IG.ra sia stata provocata dall'urto della moto o che le conseguenze patite non Pt_1
si siano verificate per un evento fortuito, dovuto alla perdita di equilibrio della IGnora che attraversava distratta o per la presenza di una qualche irregolarità del manto stradale.
Considerato, inoltre, che il sinistro è avvenuto in pieno centro storico, alle ore 10.00 del mattino e su una strada a senso unico di circolazione, desta forte perplessità il fatto che non sia stato possibile rilevare il numero di targa del motociclo investitore o fornire qualche elemento utile sul conducente e sulle caratteristiche della moto, tanto più che il teste ha riferito di trovarsi in compagnia di suo cugino , fermi in prossimità dell'incrocio tra via Toledo e via Pellegrini, dove Testimone_2 attendevano proprio l'arrivo della IG.ra e di averla vista arrivare, ma senza aver saputo Pt_1 riferire alcuna circostanza IGnificativa per consentire di verificare il nesso tra le lesioni e l'evento del 8.7.2015.
Su tale ultimo punto, si deve evidenziare che il teste , mentre ha descritto con precisione i _1
movimenti della suocera negli attimi immediatamente prima del sinistro, trovandosi sui luoghi unitamente al cugino ad attenderla, non ha fornito alcuna indicazione circa il motociclo investitore, presunto responsabile dell'investimento, nonostante la posizione di osservazione privilegiata nella quale ha dichiarato di trovarsi e che gli avrebbe agevolmente consentito di fornire ulteriori elementi, anche se parziali e minimi, ma comunque funzionali all'identificazione del veicolo. In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), ed anche uno solo di tali elementi, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (v. sul punto Cass. civ. sez. III, 18/4/2016, n. 7623).
A dette considerazioni va aggiunto che dalla Banca Dati Ivass prodotta in atti dalla società CP_1
emerge che la IG.ra è rimasta coinvolta in altri due precedenti sinistri stradali e la Parte_1 stessa in sede di consulenza d'ufficio non ha riferito del sinistro del 2014 nel quale aveva riportato danni sempre alla parte laterale sinistra del corpo, in particolare al ginocchio sinistro.
Dalla lettura dell'atto di citazione della relativo al sinistro del 27.4.2014 (allegato n. 10 Pt_1 della produzione dell'appellata) si evince che detto incidente stradale presenta similitudini alquanto sospette con quello per cui è causa, atteso che la , anche nel 2014, veniva investita da un Pt_1
motociclo pirata, sempre in Napoli, alla Piazza Carità, con dinamica pressoché simile e con lesioni riportate nei medesimi distretti anatomici di quello per cui è causa.
Tutte le prospettate evenienze offrono un quadro poco confortante in relazione alla pretesa attendibilità della prospettazione attorea e rendono per lo meno “incerta” la valutazione della fondatezza della pretesa dell'attrice e che, nel presente grado, non è suffragata da alcun ulteriore elemento utile per superare le valutazioni compiute dal giudice di pace circa l'inadeguatezza della prova offerta.
Nel caso di specie, pertanto, l'intrinseca inverosimiglianza della descrizione della vicenda prospettata dall'attrice e riferita dal teste, la mancata produzione degli atti di indagine svolti dalla
Procura a seguito della presentazione della denuncia-querela, il contegno della parte serbato in sede di consulenza medica d'ufficio, nonché la genericità e le contraddizioni evidenziate portano alla mancanza di prova del fatto storico, costitutivo del diritto al risarcimento nei confronti della convenuta FGVS. CP_1
Per questi motivi
, l'appello deve ritenersi infondato, in quanto da un attento esame del materiale istruttorio acquisito permangono seri dubbi circa la verificazione del sinistro e soprattutto circa la responsabilità del motociclista nel provocare la caduta dell'appellante.
Al rigetto del gravame consegue la condanna dell'appellante alle spese del giudizio, secondo soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche alla semplicità delle difese svolte, secondo i minimi previsti per lo scaglione di riferimento.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio
2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso” per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del citato D.P.R.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di quale impresa deIGnata per il FGVS, definitivamente Controparte_1
pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento in favore della FGVS delle spese di lite, Parte_1 CP_1
liquidandole in euro 2.540,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario nella misura del 15 % del compenso;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma
1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico di dell'ulteriore contributo Parte_1 unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Napoli il 17/03/2025.
Il giudice
dott. Enrico Ardituro