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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/11/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6804/2025 V.G. promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GIOI ANNARELLA CP_1 C.F._1
e
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GIRANU CP_2 C.F._2
IA
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 4 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio nella quale hanno esposto:
“a) i ricorrenti contraevano matrimonio in Cagliari in data 18 settembre 1982;
b) con sentenza n. 1032/2013 pubbl. il 21.03.2013, nel proc. R.G. n. 9788/2010, il Tribunale ordinario di Cagliari pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti,
determinando un assegno mensile a carico del nella misura di €.500,00, da versarsi entro il CP_2
giorno cinque di ogni mese presso il domicilio di di cui €.200,00 a titolo di assegno CP_1
divorzile ed €.300,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti, importi soggetti a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dal marzo 2012;
c) rispetto all'epoca del divorzio, sono sopraggiunte nuove circostanze che rendono necessaria una modifica.
In particolare, i tre figli , e sono ormai maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 Per_3
autonomi:
- , nato il [...] a [...], codice fiscale , presta attività Per_1 C.F._3
lavorativa, ha due figli ed è divorziato;
- , nato il [...] a [...], codice fiscale , ha compiuto anni Per_2 C.F._4
trentasette ed è autonomo;
- infine, , nata il [...] a [...], codice fiscale lavora ed è Per_3 C.F._5
anch'essa indipendente.
In ordine alle condizioni economiche della anche queste sono mutate. Percepisce infatti CP_1
mensilmente la pensione di vecchiaia pari a €.250,00, oltre assegno di inclusione di €.450,00 mensili circa. Il nell'anno 2024, ha invece prodotto un reddito pari a €.7.000,00 circa. CP_2
d) In ragione delle mutate condizioni, i ricorrenti hanno raggiunto un accordo per addivenire a una modifica congiunta delle condizioni di divorzio. Stante il raggiungimento dell'indipendenza
Pag. 2 a 4 economica da parte dei tre figli, sono certamente venuti meno i presupposti che giustificano il permanere dell'assegno in loro favore, che dovrà dunque essere revocato. Parimenti, le parti hanno convenuto di revocare l'assegno divorzile in favore della che attualmente percepisce CP_1
pensione e assegno di inclusione e può dunque provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
Tutto ciò premesso, , rappresentata e difesa dall'avv. Annarella Gioi, e , CP_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Giranu, così come sopra rappresentati e difesi,
RICORRONO CONGIUNTAMENTE
Affinché l'ILL.MO Tribunale adito, a modifica delle condizioni di divorzio stabilite dal Tribunale
ordinario di Cagliari con sentenza n. 1032/2013 pubbl. il 21/03/2013, pronunciata nel proc. R.G. n.
9788/2010
VOGLIA
1. revocare l'obbligo di di corrispondere a la somma di €.500,00 CP_2 CP_1
mensili, di cui €.200,00 a titolo di assegno divorzile ed €.300,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli;
2. spese compensate.”
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno confermato il contenuto dell'atto introduttivo e le conclusioni formulate e la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra e CP_1
e il ricorso congiunto deve essere accolto. CP_2
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a modifica di quanto disposto con sentenza n. 1032/2013 emessa dal Tribunale di Cagliari il 26.02.2013,
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Pag. 3 a 4 Cagliari, 27.10.2025
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
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