Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/03/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3855 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Chiara Monni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Silvio Putzolu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 05/09/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Sant'Andrea Frius.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
05/09/2004 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di Sant'Andrea Frius, anno 2004, numero 5, parte 2, serie
A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza.
B) La casa coniugale, già di proprietà esclusiva della SI.ra , Parte_1 verrà assegnata alla predetta che vi vivrà con il figlio minore e con la Per_1 figlia maggiorenne non ancora economicamente indipendente. Per_2
Pag. 2 di 5 C) I figli, ai fini della registrazione anagrafica, scolastica e sanitaria, avranno la stessa residenza della madre, con la quale convivranno stabilmente, in
Assemini alla via Cavour 9.
D) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i Per_1 quali ne cureranno l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento condividendo le relative responsabilità e continuando a concordare le linee educative fondamentali e di studio.
E) Le modalità di visita e di permanenza dei figli presso il signor Parte_2 saranno determinate come segue:
- tre pomeriggi a settimana, il martedì, il giovedì e il venerdì, dalle ore 15:00 fino alle ore 22:00, compatibilmente agli impegni ricreativi e scolastici degli stessi, nonché con le esigenze lavorative del signor Pt_2
- a fine settimana alternati, dalle ore 15:00 del venerdì fino alle ore 22:00 dello stesso giorno, dalle ore 10:00 fino alle ore 22:00 del sabato, dalle ore
10:00 fino alle ore 22:00 della domenica, con pernottamento presso il medesimo, salvo diverso accordo;
- durante il mese di agosto, i figli staranno dal 1° agosto al 14 agosto con la madre e dal 16 al 31 agosto con il padre.
Così di seguito di anno in anno, secondo il principio dell'alternanza.
- Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali, pertanto, ad anni alterni, i figli trascorreranno dalla vigilia di Natale fino al 30 dicembre con uno dei genitori, e dal 31 dicembre fino al 6 gennaio con l'altro;
- nei giorni delle festività natalizie e pasquali in cui è prevista la visita e la permanenza dei figli con il signor verranno applicati, salvo diverso Pt_2 accordo, i seguenti orari: dalle ore 10:00 fino alle ore 22:00 e senza pernottamento presso il medesimo.
Alternativamente di anno in anno, i figli staranno presso ciascun genitore il giorno di Pasqua oppure il lunedì dell'Angelo.
- Per le altre festività nazionali e locali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, e/o altre) si rispetterà l'ordine di inizio sopra indicato, fermo restando che qualora tali giorni ricadano nei fine settimana o nei periodi di ferie dei genitori durante i quali i figli staranno con il padre o con la madre si scalerà alla festività successiva.
F) In occasione degli incontri con i figli, come sopra specificati, il SI. Pt_2 dovrà tenere con sé anche il cane, per il quale il SI. dovrà Pt_2 corrispondere il 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate.
Pag. 3 di 5 G) Il SInor sarà tenuto a versare alla SI.ra , quale contributo per Pt_2 Pt_1 il mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne, ma non Per_1 ancora economicamente indipendente, un importo mensile pari ad €. Per_2
100,00 (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT), da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese.
Ove dovesse acquisire una propria indipendenza economica, il SI. Per_2 continuerà a corrispondere per il mantenimento del solo figlio minore Pt_2
l'importo mensile di €. 100,00 (da rivalutarsi annualmente secondo Per_1 gli indici ISTAT).
L'importo del contributo per il mantenimento dei figli viene convenuto in €.
100,00 mensili, come sopra precisato, poiché le parti hanno tenuto conto della rata mensile di €. 400,00 che grava sul SI. fino al mese di settembre del Pt_2
2029.
Per tal ragione, a decorrere dal mese di ottobre 2029, il SI. si impegna, Pt_2 sin da ora, a corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento di l'importo mensile di €. 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli Per_1 indici ISTAT.
H) Il SInor dovrà contribuire, inoltre, nella misura del 50% al pagamento Pt_2 delle spese straordinarie che qui di seguito si precisano a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
1) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari e) spese mediche indifferibili ed urgenti.
2) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari (salvo medicinali da banco, compresi antibiotici, antipiretici e comunque per medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali che sono compresi nell'assegno di mantenimento); e) spese per l'acquisto di apparecchi ortodontici, occhiali da vista e attrezzature di carattere sanitario.
3) Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento.
4) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
Pag. 4 di 5 5) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
6) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative;
b) spese di custodia;
c) spese per il conseguimento della patente di guida.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la richiesta, corredata dalla documentazione comprovante l'esborso sostenuto, entro 30 giorni e il rimborso del 50% dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla richiesta.”;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 06/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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