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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 26/08/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1961/2024 promossa da:
c.f. ); Parte_1 C.F._1
, c.f. , Parte_2 C.F._2 coniuge in comunione dei beni di Parte_1
, c.f. ); Parte_3 C.F._3
, c.f. ), Parte_4 C.F._4 coniuge in comunione dei beni di;
Parte_3
, c.f. ; Parte_5 C.F._5
, c.f. ; Parte_6 C.F._6
, c.f. ) Parte_7 C.F._7 assistiti dall'avv. MARCHETTI GIORGIO e dall'avv. COLOCCI GUIDO, elettivamente domiciliato in via Roma, n. 7 62011 Cingoli, presso il difensore nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA;
elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI N.55 60100 ANCONA, presso il difensore;
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.; causa assunta in decisione alla udienza del 18.7.25.
pagina 1 di 5
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1- Fondata e quindi da accogliersi la domanda proposta da , Parte_1 Parte_4
, (fratelli, figli di ), , (fratelli, Parte_5 Parte_8 Parte_6 Parte_7 figli di ) (moglie di in regime di comunione Parte_9 Parte_2 Parte_1 dei beni) e (marito di in regime di comunione dei beni), nei Parte_3 Parte_5 confronti dell Reg.le Marche intesa alla declaratoria di intervenuta Controparte_1 usucapione della quota di 72/576 delle due unità immobiliari site a Cingoli, frazione Avenale n.10, distinte al catasto di detto Comune al foglio 132, part. 96, cat. A/4, cl. 1, e part. 98, cat. A/4, cl. 1, asseritamente pervenuta allo Stato ai sensi dell'art. 586 c.c., quale erede necessario di
[...]
(pervenutale in successione dal marito, , fratello di ed Persona_1 Persona_2 Pt_8
), deceduta il 29.10.1976 senza lasciare eredi entro il sesto grado. Persona_3
2 – Rappresentano gli attori (titolari delle restanti quote di proprietà delle due unità immobiliari) di esercitare da ben oltre trent'anni il pieno possesso e godimento,
“…pubblicamente, pacificamente ed interrottamente, animo domini…” delle dette unità immobiliari, nella loro interezza, provvedendo alla manutenzione ed alle spese ed ivi trascorrendo
“…lunghi periodi durante l'estate ed i fine settimana…”.
3 –Si costituiva in giudizio l'agenzia del demanio che, dando conto di avere partecipato anche alla precedente fase della mediazione obbligatoria, non si opponeva alla domanda attorea rappresentando l'impossibilità di accertare l'inesistenza di eredi entro il sesto grado di
[...] attesa l'irreperibilità dei documenti, necessari alla verifica, a seguito della parziale Persona_1 distruzione dell'archivio anagrafico del Comune di Genova, residenza della defunta, a seguito dell'alluvione del 1970 come si evince dalla pec del 17.08.2022 dell'addetto all'Ufficio Anagrafe di quel Comune (cfr. all. 7 atto di citazione).
4 – Emerge dal certificato notarile ipocatastale del notaio dr. che “…la Per_4 dichiarazione di successione di […] apertasi a Genova il 4 marzo 1975 […] è Persona_2 stata trascritta a Macerata il 23.04.1977 reg. generale n. 3599 e reg. particolare n. 3003” con devoluzione di quote agli eredi in maniera errata per essere state applicate le disposizioni del pagina 2 di 5 codice civile del diritto di famiglia di cui alla L. n. 151 del 19 maggio 1975, anziché quelle anteriori alla riforma vigenti al momento del decesso. A tal fine il dr. riferisce di aver già Per_4 provveduto a richiedere la rettifica della nota di trascrizione con pec del 13.01.2025.
4.1- Nonostante quanto sopra, sulla legittimazione passiva dell va osservato CP_1 quanto segue:
4.1.1- Sussiste la prova della titolarità del bene oggetto di usucapione da parte di
[...] per la quota indicata dagli attori come si evince nei registri immobiliari (cfr. Persona_1 risultanze delle ispezioni ipotecarie di cui all. 1 e 2 atto di citazione) e dal certificato notarile ipocatastale del notaio dr. Per_4
4.1.2- pur non avendo gli attori proceduto alla notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio per pubblici reclami ex. art. 150 c.p.c. e alla nomina di un curatore dell'eredità giacente ex. art. 528 c.c., va dato atto che quest'ultimi hanno dato prova della diligente ricerca del convenuto mediante la produzione in giudizio: della pec del 17.08.22 con il quale l'ufficio anagrafe del Comune di Genova comunicava l'impossibilità di rilasciare il certificato storico di famiglia alla data del 4.11.1951 dei genitori di ( nato a Persona_1 Persona_5
Genova il 18.09.1894 e nata a [...] il [...]) a causa Controparte_2 dell'alluvione del 1970; dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 4.9.2024, nella quale (nipote di , marito di , dopo aver Persona_6 Persona_2 Persona_1 precisato di aver convissuto con i coniugi dal 1963 al 1970, dichiara che quest'ultimi CP_3 non avevano figli e che aveva due fratelli, e , Persona_1 Persona_7 Persona_8 entrambi a lei premorti senza lasciare figli.
4.2- Pertanto, dato atto della certezza del decesso dell'intestataria delle quote dell'unità immobiliare (cfr. all. 3 certificato di morte) e dell'assenza di chiamati all'eredità, da quanto prodotto dagli attori (di cui al superiore punto 4.1.2) supportato dall'acclarata prescrizione del diritto degli eventuali chiamati di accettare l'eredità ( è deceduta nel 1976, Persona_1 cioè ben oltre dieci anni prima della instaurazione del presente giudizio), risulta raggiunta la prova della legittimazione passiva dell , quale successore necessario ex. art. 586 c.c. CP_1
5- Irrilevante ai fini dell'usucapibilità delle quote delle due unità immobiliari la difformità catastale rilevata dal geom. sul “ponte chiuso” sopraelevato adibito a Controparte_4 servizio igienico che collega le due unità, il quale, nonostante risulti accatastato in solo favore del fabbricato distinto con la part. 96, risulta invece servire anche l'altro fabbricato censito alla part.
pagina 3 di 5 98 (cfr. Cass. 28481/2023 sulla irrilevanza del difetto di permesso a costruire in relazione al possesso ''ad usucapionem'').
6- Le risultanze dell'espletata istruttoria hanno confermato le circostanze dedotte dagli attori, in particolare che costoro, e prima i rispettivi genitori danti causa e Pt_9 Parte_8
, per ben oltre vent'anni hanno goduto in via esclusiva, ed in modo pieno e indisturbato i
[...] due fabbricati contigui nella loro interezza, esercitando sugli stessi un potere di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà e cioè inteso ad escludere altri dal pari possesso.
6.1- Entrambi i testi e conoscenti degli attori) Testimone_1 Controparte_4 hanno confermato che le unità immobiliari per cui è causa, pur non abitate continuativamente, sono state utilizzate frequentemente (in estate e nei fini settimana) dagli odierni attori sin dal decesso dei rispettivi genitori, (deceduto circa venti anni fa) ed Parte_8 Pt_9
(deceduto circa quindici anni fa), e prima di loro dai rispettivi genitori, provvedendo anche alla manutenzione con il taglio dell'erba sulla porzione ove prima insisteva il terreno coltivato dai genitori ( e . Inoltre, risultano i pagamenti delle imposte e delle relative Pt_9 Parte_8 spese (tari, acqua, imu -ex. all. 10 atto di citazione) ad opera degli odierni attori. CP_5
6.2- Evidente quindi non solo l'intento (c.d. animus possidendi), ma anche la relazione di fatto sulla res oggetto dell'usucapione (c.d. corpus possessionis), elementi idonei a fornire la prova del cd. possesso ad usucapionem.
Sulla durata del possesso, non solo le prove testimoniali che attestano il possesso da parte degli odierni attori da almeno quindici o vent'anni, a cui può unirsi quello dei rispettivi genitori danti causa ai sensi dell'art. 1143 c.c., ma anche la sostanziale mancata opposizione della convenuta costituita.
6.3- Inoltre, comproprietario che intenda sostenere di avere posseduto anche la quota altrui ai fini della usucapione deve fornire la prova -sebbene nella limitata ampiezza di cui Cass.
8780/2020- della interversione del possesso.
Nel caso di specie, il ripristino del muro di cinta e del portone di ingresso ad opera degli attori, come raffigurato dalle riproduzioni fotografiche in atti, costituiscono atti idonei ad escludere gli altri compossessori e dunque il comproprietario dal pari godimento e sono quindi tali da rendere riconoscibile l'esclusivo possesso.
6.4- Non attuale l'onere in capo agli attori di comunicare il possesso esercitato in via esclusiva sugli immobili per cui è causa alla convenuta, non trovando applicazione nella pagina 4 di 5 fattispecie ratione temporis la disposizione di cui all'art. 1, co. 260, L. n. 296/2007 (priva di carattere retroattivo), in quanto il possesso degli attori risulta iniziato in epoca anteriore a quella della sua entrata in vigore.
6.5- Sussistono dunque tutti i presupposti (possesso continuativo e non interrotto, non violento né clandestino, ed il tempo di cui all'art. 1158 c.c. inteso come durata, interversione del possesso intesa come esclusione del comproprietario) per la declaratoria di usucapione delle quote dell'unità immobiliari come individuate al superiore punto 1 (Cass. civ. n. 1549/2010).
7 – In ragione della mancata opposizione della convenuta , vanno compensate le CP_1 spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contradditorio tra le parti,
DICHIARA che nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(c.f. , coniuge in comunione dei beni di C.F._2 Parte_1 Parte_3
, nato a [...] il 24,09.1956 (c.f. ),
[...] C.F._3 Pt_4
, nata a [...] il [...] (c.f. ), coniuge in
[...] C.F._4 comunione dei beni di , nata a [...] il Parte_3 Parte_5
29.10.1970 (c.f. , , nata a [...] il C.F._5 Parte_6
08.11.1963 (c.f. e , nato a [...] il [...] C.F._6 Parte_7
(c.f. ), hanno in pari quota tra di loro acquistato per usucapione la quota C.F._7 indivisa di 72/576 delle due unità immobiliari site a Cingoli, frazione Avenale n.10, distinte al catasto di detto Comune al:
1) foglio 132, part. 96, cat. A/4, cl. 1,
2) foglio 132, part. 98, cat. A/4, cl. 1;
COMPENSA le spese tra parti;
ORDINA al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della presente sentenza.
Macerata, 26 agosto 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1961/2024 promossa da:
c.f. ); Parte_1 C.F._1
, c.f. , Parte_2 C.F._2 coniuge in comunione dei beni di Parte_1
, c.f. ); Parte_3 C.F._3
, c.f. ), Parte_4 C.F._4 coniuge in comunione dei beni di;
Parte_3
, c.f. ; Parte_5 C.F._5
, c.f. ; Parte_6 C.F._6
, c.f. ) Parte_7 C.F._7 assistiti dall'avv. MARCHETTI GIORGIO e dall'avv. COLOCCI GUIDO, elettivamente domiciliato in via Roma, n. 7 62011 Cingoli, presso il difensore nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA;
elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI N.55 60100 ANCONA, presso il difensore;
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.; causa assunta in decisione alla udienza del 18.7.25.
pagina 1 di 5
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1- Fondata e quindi da accogliersi la domanda proposta da , Parte_1 Parte_4
, (fratelli, figli di ), , (fratelli, Parte_5 Parte_8 Parte_6 Parte_7 figli di ) (moglie di in regime di comunione Parte_9 Parte_2 Parte_1 dei beni) e (marito di in regime di comunione dei beni), nei Parte_3 Parte_5 confronti dell Reg.le Marche intesa alla declaratoria di intervenuta Controparte_1 usucapione della quota di 72/576 delle due unità immobiliari site a Cingoli, frazione Avenale n.10, distinte al catasto di detto Comune al foglio 132, part. 96, cat. A/4, cl. 1, e part. 98, cat. A/4, cl. 1, asseritamente pervenuta allo Stato ai sensi dell'art. 586 c.c., quale erede necessario di
[...]
(pervenutale in successione dal marito, , fratello di ed Persona_1 Persona_2 Pt_8
), deceduta il 29.10.1976 senza lasciare eredi entro il sesto grado. Persona_3
2 – Rappresentano gli attori (titolari delle restanti quote di proprietà delle due unità immobiliari) di esercitare da ben oltre trent'anni il pieno possesso e godimento,
“…pubblicamente, pacificamente ed interrottamente, animo domini…” delle dette unità immobiliari, nella loro interezza, provvedendo alla manutenzione ed alle spese ed ivi trascorrendo
“…lunghi periodi durante l'estate ed i fine settimana…”.
3 –Si costituiva in giudizio l'agenzia del demanio che, dando conto di avere partecipato anche alla precedente fase della mediazione obbligatoria, non si opponeva alla domanda attorea rappresentando l'impossibilità di accertare l'inesistenza di eredi entro il sesto grado di
[...] attesa l'irreperibilità dei documenti, necessari alla verifica, a seguito della parziale Persona_1 distruzione dell'archivio anagrafico del Comune di Genova, residenza della defunta, a seguito dell'alluvione del 1970 come si evince dalla pec del 17.08.2022 dell'addetto all'Ufficio Anagrafe di quel Comune (cfr. all. 7 atto di citazione).
4 – Emerge dal certificato notarile ipocatastale del notaio dr. che “…la Per_4 dichiarazione di successione di […] apertasi a Genova il 4 marzo 1975 […] è Persona_2 stata trascritta a Macerata il 23.04.1977 reg. generale n. 3599 e reg. particolare n. 3003” con devoluzione di quote agli eredi in maniera errata per essere state applicate le disposizioni del pagina 2 di 5 codice civile del diritto di famiglia di cui alla L. n. 151 del 19 maggio 1975, anziché quelle anteriori alla riforma vigenti al momento del decesso. A tal fine il dr. riferisce di aver già Per_4 provveduto a richiedere la rettifica della nota di trascrizione con pec del 13.01.2025.
4.1- Nonostante quanto sopra, sulla legittimazione passiva dell va osservato CP_1 quanto segue:
4.1.1- Sussiste la prova della titolarità del bene oggetto di usucapione da parte di
[...] per la quota indicata dagli attori come si evince nei registri immobiliari (cfr. Persona_1 risultanze delle ispezioni ipotecarie di cui all. 1 e 2 atto di citazione) e dal certificato notarile ipocatastale del notaio dr. Per_4
4.1.2- pur non avendo gli attori proceduto alla notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio per pubblici reclami ex. art. 150 c.p.c. e alla nomina di un curatore dell'eredità giacente ex. art. 528 c.c., va dato atto che quest'ultimi hanno dato prova della diligente ricerca del convenuto mediante la produzione in giudizio: della pec del 17.08.22 con il quale l'ufficio anagrafe del Comune di Genova comunicava l'impossibilità di rilasciare il certificato storico di famiglia alla data del 4.11.1951 dei genitori di ( nato a Persona_1 Persona_5
Genova il 18.09.1894 e nata a [...] il [...]) a causa Controparte_2 dell'alluvione del 1970; dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 4.9.2024, nella quale (nipote di , marito di , dopo aver Persona_6 Persona_2 Persona_1 precisato di aver convissuto con i coniugi dal 1963 al 1970, dichiara che quest'ultimi CP_3 non avevano figli e che aveva due fratelli, e , Persona_1 Persona_7 Persona_8 entrambi a lei premorti senza lasciare figli.
4.2- Pertanto, dato atto della certezza del decesso dell'intestataria delle quote dell'unità immobiliare (cfr. all. 3 certificato di morte) e dell'assenza di chiamati all'eredità, da quanto prodotto dagli attori (di cui al superiore punto 4.1.2) supportato dall'acclarata prescrizione del diritto degli eventuali chiamati di accettare l'eredità ( è deceduta nel 1976, Persona_1 cioè ben oltre dieci anni prima della instaurazione del presente giudizio), risulta raggiunta la prova della legittimazione passiva dell , quale successore necessario ex. art. 586 c.c. CP_1
5- Irrilevante ai fini dell'usucapibilità delle quote delle due unità immobiliari la difformità catastale rilevata dal geom. sul “ponte chiuso” sopraelevato adibito a Controparte_4 servizio igienico che collega le due unità, il quale, nonostante risulti accatastato in solo favore del fabbricato distinto con la part. 96, risulta invece servire anche l'altro fabbricato censito alla part.
pagina 3 di 5 98 (cfr. Cass. 28481/2023 sulla irrilevanza del difetto di permesso a costruire in relazione al possesso ''ad usucapionem'').
6- Le risultanze dell'espletata istruttoria hanno confermato le circostanze dedotte dagli attori, in particolare che costoro, e prima i rispettivi genitori danti causa e Pt_9 Parte_8
, per ben oltre vent'anni hanno goduto in via esclusiva, ed in modo pieno e indisturbato i
[...] due fabbricati contigui nella loro interezza, esercitando sugli stessi un potere di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà e cioè inteso ad escludere altri dal pari possesso.
6.1- Entrambi i testi e conoscenti degli attori) Testimone_1 Controparte_4 hanno confermato che le unità immobiliari per cui è causa, pur non abitate continuativamente, sono state utilizzate frequentemente (in estate e nei fini settimana) dagli odierni attori sin dal decesso dei rispettivi genitori, (deceduto circa venti anni fa) ed Parte_8 Pt_9
(deceduto circa quindici anni fa), e prima di loro dai rispettivi genitori, provvedendo anche alla manutenzione con il taglio dell'erba sulla porzione ove prima insisteva il terreno coltivato dai genitori ( e . Inoltre, risultano i pagamenti delle imposte e delle relative Pt_9 Parte_8 spese (tari, acqua, imu -ex. all. 10 atto di citazione) ad opera degli odierni attori. CP_5
6.2- Evidente quindi non solo l'intento (c.d. animus possidendi), ma anche la relazione di fatto sulla res oggetto dell'usucapione (c.d. corpus possessionis), elementi idonei a fornire la prova del cd. possesso ad usucapionem.
Sulla durata del possesso, non solo le prove testimoniali che attestano il possesso da parte degli odierni attori da almeno quindici o vent'anni, a cui può unirsi quello dei rispettivi genitori danti causa ai sensi dell'art. 1143 c.c., ma anche la sostanziale mancata opposizione della convenuta costituita.
6.3- Inoltre, comproprietario che intenda sostenere di avere posseduto anche la quota altrui ai fini della usucapione deve fornire la prova -sebbene nella limitata ampiezza di cui Cass.
8780/2020- della interversione del possesso.
Nel caso di specie, il ripristino del muro di cinta e del portone di ingresso ad opera degli attori, come raffigurato dalle riproduzioni fotografiche in atti, costituiscono atti idonei ad escludere gli altri compossessori e dunque il comproprietario dal pari godimento e sono quindi tali da rendere riconoscibile l'esclusivo possesso.
6.4- Non attuale l'onere in capo agli attori di comunicare il possesso esercitato in via esclusiva sugli immobili per cui è causa alla convenuta, non trovando applicazione nella pagina 4 di 5 fattispecie ratione temporis la disposizione di cui all'art. 1, co. 260, L. n. 296/2007 (priva di carattere retroattivo), in quanto il possesso degli attori risulta iniziato in epoca anteriore a quella della sua entrata in vigore.
6.5- Sussistono dunque tutti i presupposti (possesso continuativo e non interrotto, non violento né clandestino, ed il tempo di cui all'art. 1158 c.c. inteso come durata, interversione del possesso intesa come esclusione del comproprietario) per la declaratoria di usucapione delle quote dell'unità immobiliari come individuate al superiore punto 1 (Cass. civ. n. 1549/2010).
7 – In ragione della mancata opposizione della convenuta , vanno compensate le CP_1 spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contradditorio tra le parti,
DICHIARA che nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(c.f. , coniuge in comunione dei beni di C.F._2 Parte_1 Parte_3
, nato a [...] il 24,09.1956 (c.f. ),
[...] C.F._3 Pt_4
, nata a [...] il [...] (c.f. ), coniuge in
[...] C.F._4 comunione dei beni di , nata a [...] il Parte_3 Parte_5
29.10.1970 (c.f. , , nata a [...] il C.F._5 Parte_6
08.11.1963 (c.f. e , nato a [...] il [...] C.F._6 Parte_7
(c.f. ), hanno in pari quota tra di loro acquistato per usucapione la quota C.F._7 indivisa di 72/576 delle due unità immobiliari site a Cingoli, frazione Avenale n.10, distinte al catasto di detto Comune al:
1) foglio 132, part. 96, cat. A/4, cl. 1,
2) foglio 132, part. 98, cat. A/4, cl. 1;
COMPENSA le spese tra parti;
ORDINA al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della presente sentenza.
Macerata, 26 agosto 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
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