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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9675 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11764/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa AN VA, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11764/2024 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Mario Viola (C.F. ) C.F._1 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del
28.3.205;
opponente contro
(C.F. ), in persona della sua Controparte_2 P.IVA_2 procuratrice in forza di procura per Notar di Parte_1 Persona_1
Saronno del 26.04.2022 (rep. 55912, racc. 39669), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Minoli del Foro di Torino giusta procura in atti;
opposta
Oggetto: somministrazione;
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“- in via preliminare dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Lecce per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto revocare
pagina 1 di 10 il decreto ingiuntivo n. 2100/2024 del 12.02.2024 – r.g. 1108/2024, e notificato in data 21.02.2024; - sempre in via preliminare e gradata dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Genova per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.
2100/2024 del 12.02.2024 – r.g. 1108/2024, e notificato in data 21.02.2024
- Dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale di con il CP_2 ricorso per decreto ingiuntivo e conseguentemente revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo 2100/24 del 12/02/2024 e notificato il 21/02/2024 per mancanza del previo esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010; - nel merito, accertare e dichiarare per tutte le causali di cui in narrativa, l'assoluta inesistenza della pretesa creditoria vantata per difetto di prova relativa al credito oggetto del decreto ingiuntivo, e per l'effetto, in ogni caso, revocare e/o comunque dichiarare nullo ed improduttivo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 2100/2024 del
12.02.2024 – r.g. 1108/2024, e notificato in data 21.02.2024, del Tribunale di Milano;
con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria si chiede fin da ora ammettere CTU tecnica al fine di verificare i potenziali consumi dell'azienda sulla base dei macchinari presenti e delle ore lavorative”.
Per parte opposta:
“In via istruttoria: ammettere la prova per interrogatorio formale e testi sulle seguenti circostanze di fatto che a tal fine si intendono premesse dal rituale
“vero che”: 1) il contatore elettronico codice e matricola 16E3M572100022754, sotteso al POD IT001E89463269, nel periodo dal 01.05.2022 al 31.05.2023, risultava correttamente telegestito;
2) il contatore elettronico codice e matricola
16E3M572100022754 era adibito al POD IT001E89463269 anche nel periodo successivo al 31.05.2023; 3) il prospetto riepilogativo dei dati di misura registrati dal contatore elettronico di cui sopra nel periodo compreso tra il
01.05.2022 e il 31.05.2023 sono indicati nel documento 1.10 che si
pagina 2 di 10 rammostra al teste. Si indica a teste su tutti capi di prova la Sig.ra Tes_1
c/o Responsabile o chi per esso
[...] Controparte_3
c/o Controparte_4 [...]
Nel merito: In via principale accertato che è stata Controparte_3 riconosciuta a titolo di indennizzo la somma di € 85.830,55 dichiarare CP_5 tenuta e per l'effetto condannare (C.F./P.IVA ), in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Milano, Via Filippo
Argelati n. 10, al pagamento della somma di € 56.612,21 o veriore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi moratori dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e del procedimento di mediazione, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge, oltre il rimborso di € 273,28 corrisposti da CP_
a titolo di spese di avvio della procedura di mediazione obbligatoria (doc.
1.13) e con condanna ex art. 96 c.p.c. 3° c. al pagamento della somma da determinarsi in via equitativa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta, con ricorso per decreto ingiuntivo, dalla società la quale, sul presupposto Controparte_2 dell'esistenza con la società di un rapporto di somministrazione CP_1 di energia elettrica, ha instato per la condanna di quest'ultima al pagamento in proprio favore della somma di € 142.442,76 a titolo di corrispettivi contrattuali.
Avverso il decreto ingiuntivo conseguentemente emesso dal Tribunale, ha proposto opposizione la società eccependo l'incompetenza per CP_1 territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Genova, in forza della pattuizione contenuta nell'art. 23 delle condizioni generali di contratto, ovvero del Tribunale di Lecce, atteso che il contratto era stato stipulato in
RU (LE) ed ivi era stata erogata l'energia elettrica e deducendo che gli pagina 3 di 10 importi fatturati dall'opposta erano “sproporzionati” rispetto ai consumi effettivi.
Si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto Controparte_2 dell'opposizione e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Al riguardo,
l'opposta ha resistito all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente e, a supporto della sua pretesa creditoria, ha prodotto in giudizio, oltre al contratto inter partes già depositato con il ricorso per decreto ingiuntivo e alle fatture via via emesse nei confronti dell'opponente, le medesime fatture in formato “.xml” con attestazione di avvenuta trasmissione al cassetto fiscale dell'opponente, la richiesta di dilazione dei pagamenti trasmessa da quest'ultima e concernente, tra l'altro, anche due fatture azionate in monitorio, le letture dei consumi comunicate dal distributore.
La causa è stata istruita mediante una consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto la verifica della congruità e della correttezza degli importi fatturati rispetto ai consumi effettivi.
Nel corso della predetta consulenza, il perito ha, dapprima, informato il
Tribunale dell'avvenuto accordo delle parti e della loro volontà di abbandonare il giudizio e, successivamente, della richiesta dell'opponente di riprendere le operazioni peritali nel frattempo interrotte e della contrarietà dell'opposta.
All'udienza appositamente convocata, il difensore dell'opponente ha insistito per la prosecuzione delle operazioni peritali, mentre il difensore di
[...]
si è opposto, sul presupposto dell'avvenuto riconoscimento del CP_2 debito da parte dell'opponente.
I difensori delle parti hanno, infine, precisato le conclusioni, come risulta dall'apposito verbale di udienza e come sopra riportate, all'udienza dell'11 dicembre 2025 e, all'esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c.
pagina 4 di 10 Tanto premesso va, innanzitutto respinta, per le ragioni appresso spiegate,
l'eccezione di incompetenza per territorio di questo Tribunale sollevata dall'opponente.
Secondo la prospettazione dell'opponente sussisterebbe la competenza territoriale del Tribunale di Genova in forza dell'art. 23 delle condizioni generali di vendita prodotte dall'opposta in monitorio, il quale così dispone:
“Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Fornitore e il Cliente in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia il Foro competente, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, è quello: - del luogo di residenza e/o di domicilio del cliente domestico/consumatore sia nel caso in cui il contratto sia stato concluso nei locali e/o negli uffici del Fornitore sia nel caso in cui il contratto sia stato concluso al di fuori di detti locali ovvero con tecniche di comunicazione a distanza;
- del Tribunale di Torino, per tutti i contratti stipulati con clienti non domestici aventi ad oggetto la somministrazione di energia elettrica per forniture relative a sedi ubicate in
Torino e Provincia di Torino;
- dei Tribunali di Parma, Piacenza, Reggio Emilia,
Modena per tutti i contratti stipulati con clienti non domestici aventi a oggetto la somministrazione di energia elettrica e/o gas per forniture relative a sedi ubicate nelle Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia e Modena;
- del
Tribunale di Genova per tutti gli altri contratti stipulati con clienti non domestici”.
Sempre secondo l'opponente, sussisterebbe, poi, in alternativa, la competenza del Tribunale di Lecce, essendo stato il contratto di somministrazione concluso in RU (LE) ed ivi essendo stata erogata l'energia elettrica.
Giova, al riguardo, innanzitutto, richiamare il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di competenza per territorio, il foro convenzionale può ritenersi esclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la
pagina 5 di 10 concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa. (Nella specie, La S.C., regolando la competenza, ha escluso il carattere esclusivo del foro prescelto in sede contrattuale, sul rilievo che tale esclusività non solo non era stata specificata in maniera univoca nella clausola derogativa dell'ordinaria competenza territoriale, ma risultava smentita dal contenuto della eccezione di incompetenza, la quale era stata formulata con l'indicazione, oltre che del foro convenzionale, anche di un foro ad esso alternativo)” (Cass. n. 21010/2020).
Facendo applicazione al caso di specie del principio di diritto sopra richiamato deve escludersi, sulla base dell'interpretazione letterale della clausola contrattuale su menzionata, che le parti abbiano inteso eleggere il foro ivi designato quale foro esclusivo con esclusione degli altri fori previsti dalla legge in via alternativa, alcunché avendo esse in tal senso dichiarato nel contratto citato.
Per quanto attiene, poi, agli ulteriori criteri di collegamento, premesso che, com'è noto, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, restando, altrimenti, radicata la competenza del giudice adito (cfr., tra molte, Cass. sent. n.
17374/2020), deve osservarsi che, nel caso di specie, l'opponente (parte convenuta in senso sostanziale) ha del tutto omesso di contestare nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza del Tribunale adito con riferimento ai criteri di collegamento previsti dall'art. 19 c.p.c. relativi al luogo in cui la persona giuridica convenuta ha sede ed alla presenza, nel circondario del Tribunale, di “uno stabilimento e un
pagina 6 di 10 rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda”, con conseguente radicamento della competenza del giudice adito.
E dovendosi in ogni caso, ancora osservare, ai fini del rigetto dell'eccezione de qua, che risulta dalla stessa intestazione dell'atto di citazione di opposizione, oltre che dalla visura camerale depositata dall'opposta sub doc.
1, che la società opponente ha la propria sede a Milano.
Proseguendo l'esame delle ragioni di opposizione, va rilevato che parte opposta ha dichiarato di aver conseguito, dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto, la somma di € 85.830,55 a titolo di indennizzo CMOR ed ha conseguentemente ridotto la sua pretesa creditoria alla minor somma di
€ 56.612,21, oltre interessi.
Ciò posto, deve ancora osservarsi che risulta documentalmente che nel corso delle operazioni peritali le parti hanno sottoscritto l'accordo depositato in data 15.5.2025 da – in relazione al quale alcuna CP_2 contestazione è stata sollevata dalle parti – contenente, al paragrafo 2,
l'espresso riconoscimento, tout court e senza alcuna clausola di riserva, da parte di dell'esistenza del credito residuo vantato da , CP_1 CP_2 Contr pari ad € 56.612,21 ( riconosce di essere debitrice della somma capitale residua di 56.612,21, che si impegna a pagare…”).
Ora, è vero che, successivamente alla stipulazione di tale accordo, C.D.P. ha omesso di rinunciare agli atti del giudizio e che, pertanto, il processo è proseguito, ma ciò non toglie che, nel corso del presente giudizio di opposizione, la società opponente abbia espressamente confermato l'esistenza del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio dalla società opposta rispetto alla sorte capitale residua di € 56.612,21, circostanza che, alla luce della riduzione della pretesa creditoria dell'opposta alla medesima somma di
€ 56.612,21, rende inutile la prosecuzione della consulenza tecnica già interrotta.
pagina 7 di 10 Né a diverse conclusioni può addivenirsi in considerazione del fatto che le parti, nell'accordo citato, avevano previsto che, in caso di “mancato deposito della rinuncia agli atti da parte di CDP”, le operazioni peritali sarebbero riprese, trattandosi di questione, quella relativa all'utilità o meno dell'attività istruttoria richiesta dalle parti, evidentemente rimessa alla prudente valutazione del giudice.
E dovendosi ancora osservare, al riguardo, che successivamente al deposito della scrittura privata più volte su richiamata, parte opponente ha del tutto omesso di svolgere specifiche contestazioni rispetto all'esistenza del credito - espressamente riconosciuto – dell'opposta, limitandosi a dedurre “di non aver depositato alcuna rinuncia agli atti e che pertanto al punto 6 dell'accordo transattivo era espressamente previsto che il mancato deposito avrebbe comportato la risoluzione dell'accordo con contestuale ripresa delle operazioni peritali” (v. note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. il 21.5.2025).
Pertanto, alla luce di tutto quanto fin qui esposto, tenuto conto: a) della riduzione della pretesa creditoria effettuata dall'opposta al minor importo di
€ 56.612,21; b) della documentazione prodotta dall'opposta a sostegno di tale pretesa creditoria e costituita dal contratto inter partes (doc. 2), dalle fatture via via emesse nel corso della somministrazione contenenti l'analitica indicazione dei consumi rilevati e dei prezzi applicati (docc. da 3 a 9), dal prospetto riepilogativo (doc. 1.10 bis) dei dati di misura, derivanti da letture
“reali”, trasmessi dalla società distributrice (ossia dal soggetto terzo, estraneo alla presente lite, a ciò deputato dalla normativa di settore); c) del contegno tenuto dalla società opponente nel corso del processo come sopra descritto, con particolare riferimento al riconoscimento del credito di €
56.612,21 dell'opposta, ritiene il Tribunale che abbia CP_2 sufficientemente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine agli elementi costitutivi della sua pretesa creditoria. Di contro, parte pagina 8 di 10 opponente non ha allegato né provato di aver adempiuto alla sua obbligazione di pagamento.
Pertanto, in definitiva, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, CP_1 va condannata al pagamento in favore di della
[...] Controparte_2 somma di € 56.612,21, oltre agli interessi al saggio ex d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dalla scadenza indicata nelle fatture allegate al ricorso monitorio sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, da considerarsi assolutamente prevalente, dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore del decisum e dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti nel giudizio di opposizione (e ciò tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia approfondita spiegazione ad opera dell'opposta – oltre alle scarne deduzioni contenute nel foglio di pc – circa le ragioni della riduzione del petitum).
Parimenti, per il principio di causalità sotteso a quello di soccombenza le spese relative all'onorario del consulente tecnico d'ufficio, come già liquidate con provvedimento del 3.2.2025, vanno definitivamente poste a carico della società opponente.
Non si ravvisano, infine, i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. chiesta dall'opposta all'udienza di discussione, dovendosi valorizzare, in senso decisivo, la celere definizione del presente procedimento, iscritto a ruolo il
27.3.2024 e conclusosi in data odierna.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 9 di 10 - condanna al pagamento in favore di della CP_1 Controparte_2 somma di € 56.612,21, oltre agli interessi al saggio ex d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dalla scadenza indicata nelle fatture allegate al ricorso monitorio sino al soddisfo;
- condanna alla rifusione in favore di delle CP_1 Controparte_2 spese di lite, liquidate in € 9.142,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti;
- pone definitivamente a carico di le spese relative alla CP_1 consulenza tecnica d'ufficio come già liquidate con provvedimento del
3.2.2025;
- rigetta la domanda avanzata dall'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Milano, 15 dicembre 2025 la Giudice
AN VA
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa AN VA, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11764/2024 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Mario Viola (C.F. ) C.F._1 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del
28.3.205;
opponente contro
(C.F. ), in persona della sua Controparte_2 P.IVA_2 procuratrice in forza di procura per Notar di Parte_1 Persona_1
Saronno del 26.04.2022 (rep. 55912, racc. 39669), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Minoli del Foro di Torino giusta procura in atti;
opposta
Oggetto: somministrazione;
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“- in via preliminare dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Lecce per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto revocare
pagina 1 di 10 il decreto ingiuntivo n. 2100/2024 del 12.02.2024 – r.g. 1108/2024, e notificato in data 21.02.2024; - sempre in via preliminare e gradata dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Genova per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.
2100/2024 del 12.02.2024 – r.g. 1108/2024, e notificato in data 21.02.2024
- Dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale di con il CP_2 ricorso per decreto ingiuntivo e conseguentemente revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo 2100/24 del 12/02/2024 e notificato il 21/02/2024 per mancanza del previo esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010; - nel merito, accertare e dichiarare per tutte le causali di cui in narrativa, l'assoluta inesistenza della pretesa creditoria vantata per difetto di prova relativa al credito oggetto del decreto ingiuntivo, e per l'effetto, in ogni caso, revocare e/o comunque dichiarare nullo ed improduttivo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 2100/2024 del
12.02.2024 – r.g. 1108/2024, e notificato in data 21.02.2024, del Tribunale di Milano;
con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria si chiede fin da ora ammettere CTU tecnica al fine di verificare i potenziali consumi dell'azienda sulla base dei macchinari presenti e delle ore lavorative”.
Per parte opposta:
“In via istruttoria: ammettere la prova per interrogatorio formale e testi sulle seguenti circostanze di fatto che a tal fine si intendono premesse dal rituale
“vero che”: 1) il contatore elettronico codice e matricola 16E3M572100022754, sotteso al POD IT001E89463269, nel periodo dal 01.05.2022 al 31.05.2023, risultava correttamente telegestito;
2) il contatore elettronico codice e matricola
16E3M572100022754 era adibito al POD IT001E89463269 anche nel periodo successivo al 31.05.2023; 3) il prospetto riepilogativo dei dati di misura registrati dal contatore elettronico di cui sopra nel periodo compreso tra il
01.05.2022 e il 31.05.2023 sono indicati nel documento 1.10 che si
pagina 2 di 10 rammostra al teste. Si indica a teste su tutti capi di prova la Sig.ra Tes_1
c/o Responsabile o chi per esso
[...] Controparte_3
c/o Controparte_4 [...]
Nel merito: In via principale accertato che è stata Controparte_3 riconosciuta a titolo di indennizzo la somma di € 85.830,55 dichiarare CP_5 tenuta e per l'effetto condannare (C.F./P.IVA ), in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Milano, Via Filippo
Argelati n. 10, al pagamento della somma di € 56.612,21 o veriore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi moratori dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e del procedimento di mediazione, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge, oltre il rimborso di € 273,28 corrisposti da CP_
a titolo di spese di avvio della procedura di mediazione obbligatoria (doc.
1.13) e con condanna ex art. 96 c.p.c. 3° c. al pagamento della somma da determinarsi in via equitativa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta, con ricorso per decreto ingiuntivo, dalla società la quale, sul presupposto Controparte_2 dell'esistenza con la società di un rapporto di somministrazione CP_1 di energia elettrica, ha instato per la condanna di quest'ultima al pagamento in proprio favore della somma di € 142.442,76 a titolo di corrispettivi contrattuali.
Avverso il decreto ingiuntivo conseguentemente emesso dal Tribunale, ha proposto opposizione la società eccependo l'incompetenza per CP_1 territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Genova, in forza della pattuizione contenuta nell'art. 23 delle condizioni generali di contratto, ovvero del Tribunale di Lecce, atteso che il contratto era stato stipulato in
RU (LE) ed ivi era stata erogata l'energia elettrica e deducendo che gli pagina 3 di 10 importi fatturati dall'opposta erano “sproporzionati” rispetto ai consumi effettivi.
Si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto Controparte_2 dell'opposizione e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Al riguardo,
l'opposta ha resistito all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente e, a supporto della sua pretesa creditoria, ha prodotto in giudizio, oltre al contratto inter partes già depositato con il ricorso per decreto ingiuntivo e alle fatture via via emesse nei confronti dell'opponente, le medesime fatture in formato “.xml” con attestazione di avvenuta trasmissione al cassetto fiscale dell'opponente, la richiesta di dilazione dei pagamenti trasmessa da quest'ultima e concernente, tra l'altro, anche due fatture azionate in monitorio, le letture dei consumi comunicate dal distributore.
La causa è stata istruita mediante una consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto la verifica della congruità e della correttezza degli importi fatturati rispetto ai consumi effettivi.
Nel corso della predetta consulenza, il perito ha, dapprima, informato il
Tribunale dell'avvenuto accordo delle parti e della loro volontà di abbandonare il giudizio e, successivamente, della richiesta dell'opponente di riprendere le operazioni peritali nel frattempo interrotte e della contrarietà dell'opposta.
All'udienza appositamente convocata, il difensore dell'opponente ha insistito per la prosecuzione delle operazioni peritali, mentre il difensore di
[...]
si è opposto, sul presupposto dell'avvenuto riconoscimento del CP_2 debito da parte dell'opponente.
I difensori delle parti hanno, infine, precisato le conclusioni, come risulta dall'apposito verbale di udienza e come sopra riportate, all'udienza dell'11 dicembre 2025 e, all'esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c.
pagina 4 di 10 Tanto premesso va, innanzitutto respinta, per le ragioni appresso spiegate,
l'eccezione di incompetenza per territorio di questo Tribunale sollevata dall'opponente.
Secondo la prospettazione dell'opponente sussisterebbe la competenza territoriale del Tribunale di Genova in forza dell'art. 23 delle condizioni generali di vendita prodotte dall'opposta in monitorio, il quale così dispone:
“Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Fornitore e il Cliente in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia il Foro competente, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, è quello: - del luogo di residenza e/o di domicilio del cliente domestico/consumatore sia nel caso in cui il contratto sia stato concluso nei locali e/o negli uffici del Fornitore sia nel caso in cui il contratto sia stato concluso al di fuori di detti locali ovvero con tecniche di comunicazione a distanza;
- del Tribunale di Torino, per tutti i contratti stipulati con clienti non domestici aventi ad oggetto la somministrazione di energia elettrica per forniture relative a sedi ubicate in
Torino e Provincia di Torino;
- dei Tribunali di Parma, Piacenza, Reggio Emilia,
Modena per tutti i contratti stipulati con clienti non domestici aventi a oggetto la somministrazione di energia elettrica e/o gas per forniture relative a sedi ubicate nelle Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia e Modena;
- del
Tribunale di Genova per tutti gli altri contratti stipulati con clienti non domestici”.
Sempre secondo l'opponente, sussisterebbe, poi, in alternativa, la competenza del Tribunale di Lecce, essendo stato il contratto di somministrazione concluso in RU (LE) ed ivi essendo stata erogata l'energia elettrica.
Giova, al riguardo, innanzitutto, richiamare il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di competenza per territorio, il foro convenzionale può ritenersi esclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la
pagina 5 di 10 concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa. (Nella specie, La S.C., regolando la competenza, ha escluso il carattere esclusivo del foro prescelto in sede contrattuale, sul rilievo che tale esclusività non solo non era stata specificata in maniera univoca nella clausola derogativa dell'ordinaria competenza territoriale, ma risultava smentita dal contenuto della eccezione di incompetenza, la quale era stata formulata con l'indicazione, oltre che del foro convenzionale, anche di un foro ad esso alternativo)” (Cass. n. 21010/2020).
Facendo applicazione al caso di specie del principio di diritto sopra richiamato deve escludersi, sulla base dell'interpretazione letterale della clausola contrattuale su menzionata, che le parti abbiano inteso eleggere il foro ivi designato quale foro esclusivo con esclusione degli altri fori previsti dalla legge in via alternativa, alcunché avendo esse in tal senso dichiarato nel contratto citato.
Per quanto attiene, poi, agli ulteriori criteri di collegamento, premesso che, com'è noto, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, restando, altrimenti, radicata la competenza del giudice adito (cfr., tra molte, Cass. sent. n.
17374/2020), deve osservarsi che, nel caso di specie, l'opponente (parte convenuta in senso sostanziale) ha del tutto omesso di contestare nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza del Tribunale adito con riferimento ai criteri di collegamento previsti dall'art. 19 c.p.c. relativi al luogo in cui la persona giuridica convenuta ha sede ed alla presenza, nel circondario del Tribunale, di “uno stabilimento e un
pagina 6 di 10 rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda”, con conseguente radicamento della competenza del giudice adito.
E dovendosi in ogni caso, ancora osservare, ai fini del rigetto dell'eccezione de qua, che risulta dalla stessa intestazione dell'atto di citazione di opposizione, oltre che dalla visura camerale depositata dall'opposta sub doc.
1, che la società opponente ha la propria sede a Milano.
Proseguendo l'esame delle ragioni di opposizione, va rilevato che parte opposta ha dichiarato di aver conseguito, dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto, la somma di € 85.830,55 a titolo di indennizzo CMOR ed ha conseguentemente ridotto la sua pretesa creditoria alla minor somma di
€ 56.612,21, oltre interessi.
Ciò posto, deve ancora osservarsi che risulta documentalmente che nel corso delle operazioni peritali le parti hanno sottoscritto l'accordo depositato in data 15.5.2025 da – in relazione al quale alcuna CP_2 contestazione è stata sollevata dalle parti – contenente, al paragrafo 2,
l'espresso riconoscimento, tout court e senza alcuna clausola di riserva, da parte di dell'esistenza del credito residuo vantato da , CP_1 CP_2 Contr pari ad € 56.612,21 ( riconosce di essere debitrice della somma capitale residua di 56.612,21, che si impegna a pagare…”).
Ora, è vero che, successivamente alla stipulazione di tale accordo, C.D.P. ha omesso di rinunciare agli atti del giudizio e che, pertanto, il processo è proseguito, ma ciò non toglie che, nel corso del presente giudizio di opposizione, la società opponente abbia espressamente confermato l'esistenza del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio dalla società opposta rispetto alla sorte capitale residua di € 56.612,21, circostanza che, alla luce della riduzione della pretesa creditoria dell'opposta alla medesima somma di
€ 56.612,21, rende inutile la prosecuzione della consulenza tecnica già interrotta.
pagina 7 di 10 Né a diverse conclusioni può addivenirsi in considerazione del fatto che le parti, nell'accordo citato, avevano previsto che, in caso di “mancato deposito della rinuncia agli atti da parte di CDP”, le operazioni peritali sarebbero riprese, trattandosi di questione, quella relativa all'utilità o meno dell'attività istruttoria richiesta dalle parti, evidentemente rimessa alla prudente valutazione del giudice.
E dovendosi ancora osservare, al riguardo, che successivamente al deposito della scrittura privata più volte su richiamata, parte opponente ha del tutto omesso di svolgere specifiche contestazioni rispetto all'esistenza del credito - espressamente riconosciuto – dell'opposta, limitandosi a dedurre “di non aver depositato alcuna rinuncia agli atti e che pertanto al punto 6 dell'accordo transattivo era espressamente previsto che il mancato deposito avrebbe comportato la risoluzione dell'accordo con contestuale ripresa delle operazioni peritali” (v. note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. il 21.5.2025).
Pertanto, alla luce di tutto quanto fin qui esposto, tenuto conto: a) della riduzione della pretesa creditoria effettuata dall'opposta al minor importo di
€ 56.612,21; b) della documentazione prodotta dall'opposta a sostegno di tale pretesa creditoria e costituita dal contratto inter partes (doc. 2), dalle fatture via via emesse nel corso della somministrazione contenenti l'analitica indicazione dei consumi rilevati e dei prezzi applicati (docc. da 3 a 9), dal prospetto riepilogativo (doc. 1.10 bis) dei dati di misura, derivanti da letture
“reali”, trasmessi dalla società distributrice (ossia dal soggetto terzo, estraneo alla presente lite, a ciò deputato dalla normativa di settore); c) del contegno tenuto dalla società opponente nel corso del processo come sopra descritto, con particolare riferimento al riconoscimento del credito di €
56.612,21 dell'opposta, ritiene il Tribunale che abbia CP_2 sufficientemente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine agli elementi costitutivi della sua pretesa creditoria. Di contro, parte pagina 8 di 10 opponente non ha allegato né provato di aver adempiuto alla sua obbligazione di pagamento.
Pertanto, in definitiva, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, CP_1 va condannata al pagamento in favore di della
[...] Controparte_2 somma di € 56.612,21, oltre agli interessi al saggio ex d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dalla scadenza indicata nelle fatture allegate al ricorso monitorio sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, da considerarsi assolutamente prevalente, dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore del decisum e dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti nel giudizio di opposizione (e ciò tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia approfondita spiegazione ad opera dell'opposta – oltre alle scarne deduzioni contenute nel foglio di pc – circa le ragioni della riduzione del petitum).
Parimenti, per il principio di causalità sotteso a quello di soccombenza le spese relative all'onorario del consulente tecnico d'ufficio, come già liquidate con provvedimento del 3.2.2025, vanno definitivamente poste a carico della società opponente.
Non si ravvisano, infine, i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. chiesta dall'opposta all'udienza di discussione, dovendosi valorizzare, in senso decisivo, la celere definizione del presente procedimento, iscritto a ruolo il
27.3.2024 e conclusosi in data odierna.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 9 di 10 - condanna al pagamento in favore di della CP_1 Controparte_2 somma di € 56.612,21, oltre agli interessi al saggio ex d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dalla scadenza indicata nelle fatture allegate al ricorso monitorio sino al soddisfo;
- condanna alla rifusione in favore di delle CP_1 Controparte_2 spese di lite, liquidate in € 9.142,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti;
- pone definitivamente a carico di le spese relative alla CP_1 consulenza tecnica d'ufficio come già liquidate con provvedimento del
3.2.2025;
- rigetta la domanda avanzata dall'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Milano, 15 dicembre 2025 la Giudice
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