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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 29/08/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1558/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1558/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RAFFAELLI ELEONORA
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. RAFFAELLI CP_1 C.F._2
ELEONORA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo, integrate come richiesto. Premettevano di avere contratto matrimonio in Pisa (PI) il 12/09/2015 dalla cui unione nascevano due figlie: nata a [...] il [...] e nata a [...] il Persona_1 Persona_2
17.05.2021. Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono
1 adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario delle figlie concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi , (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 CP_1
), nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in Pisa C.F._2
(PI) il 12/09/2015, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Pisa al n.14, Parte I,
Serie dell'anno 2015- Ufficio 5;
2) AFFIDA le figlie minori ed ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Per_2 dell'affido condiviso, e mantengono la residenza presso l'abitazione sita in Pisa, Via Emilia
324 ove la madre continua a vivere. Il padre tiene le figlie con sé, ogni settimana, due giorni con pernotto. A tal proposito, in ragione del lavoro del padre che si articola su turni, il CP_1 comunica, alla madre, alla fine di ogni settimana i giorni nei quali tiene le figlie nella settimana successiva. Il padre tiene con sé le figlie due weekend al mese alternati, con pernotto dal venerdì uscita dalla scuola sino alla domenica sera quando le porta a casa della madre prima dell'ora di cena. Durante il periodo scolastico, nei giorni in cui le figlie sono con il padre, è il medesimo a prelevarle da scuola e a riaccompagnarle la mattina successiva a scuola.
Viceversa, allorché la scuola non vi sarà le figlie sono prelevate presso l'abitazione della
2 madre alle 14.30. Durante i weekend di sua spettanza il padre preleva le figlie presso l'abitazione della madre alle ore 14.30 del venerdì. Nell'immobile posto in Pisa, Via Emilia
n.324, condotto in locazione dal Sig. , rimane a vivere la sig.ra CP_1 [...]
con le figlie, la quale paga mensilmente il relativo canone di locazione pari Parte_1 ad euro 700,00 e la quale si è impegnata, altresì, a volturare il contratto di locazione a proprio nome così come tutte le utenze (luce, gas acqua salvo se altre). Il sig. si è già CP_1 trasferito presso altro immobile posto in Pisa, Via Ciro Ravenna n. 4, messo temporaneamente a disposizione del medesimo dal compagno della madre. I ricorrenti hanno stabilito che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, i quali assumono, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per ed relativamente all'istruzione, Per_1 Per_2 all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità naturali e delle aspirazioni dei minori stessi. Per quanto concerne le vacanze estive, ciascuno genitore può trascorrere 15 giorni consecutivi con le figlie, da concordarsi entro il 10 giugno di ogni anno.
I genitori devono regolare tale periodo in modo tale che entrambi possano avere con sé le figlie durante le ferie. Sarà obbligo dei genitori comunicarsi l'eventuale impossibilità di tenere con sé le figlie nei periodi indicati, ed altresì il luogo delle eventuali villeggiature estive ed invernali al fine di consentire la reciproca reperibilità. Per le Festività natalizie e pasquali, trova applicazione il normale calendario ma per le festività in rosso trova applicazione il criterio dell'alternanza ossia un anno il Natale e la Pasqua stanno con la madre e l'anno successione con il padre. Le parti hanno convenuto che il giorno di Natale del corrente anno
è trascorso con il padre. È fatta salva la possibilità di un breve periodo di vacanza da concordarsi, almeno un mese prima delle festività anzidette, tra i genitori;
per le feste di compleanno dei figli i genitori si sono impegnati ad essere entrambi presenti. Per il compleanno dei genitori le figlie, a prescindere dal calendario, stanno con il genitore che quel giorno festeggiata il compleanno;
3) PONE a carico del sig. l'obbligo di versare, mensilmente, alla sig.ra CP_1 [...]
, madre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di euro Parte_1
400,00 (ossia 200,00 euro a figlia) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Detta somma deve essere corrisposta entro il giorno 15 di ogni mese. L'Assegno unico è, integralmente, percepito dalla madre;
4) DISPONE che i genitori partecipano nella misura del 50 % ciascuno a tutte le spese di istruzione, educative e ricreative dei figli, nonché le eventuali spese straordinarie che si rendessero necessarie per la salute, ivi compresi ticket sanitari, visite specialistiche, interventi
3 ambulatoriali e di odontoiatria, restando inteso che tutte le spese straordinarie di cui i figli abbisognassero andranno previamente concordate tra i genitori qualora superino l'importo di
€ 100,00 (Euro cento/00) e comunque quelle che, pur essendo inferiori singolarmente al limite sopra stabilito, abbiano carattere di continuità tale da superare, nell'anno solare, l'importo di
€ 100,00 per ciascun genitore. Non sarà invece necessario alcun accordo preventivo per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica, ossia spese per libri di testo obbligatori. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono invece ritenute straordinarie e dunque da concordarsi previamente tra i genitori le seguenti spese: a) spese mediche non dispensate dal Servizio
Sanitario Nazionale, intendendosi per tali quelle chirurgiche (compresi eventuali costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche;
b) Scolastiche, intendendosi per tali il corredo d'inizio anno scolastico, libri di testo non obbligatori, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, corsi di lingue;
c) , intendendosi per tali i costi per iscrizione Controparte_2
e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto delle relative attrezzature;
centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto ad uso dei figli, oltre ad eventuali spese di bollo e assicurazione. A tali spese straordinarie sono tenuti entrambi i genitori non solo fino alla maggiore età dei figli ma anche fino alla loro indipendenza economica;
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto dichiarandosi autosufficienti economicamente rinunciando reciprocamente al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
- le parti si sono impegnate altresì, nell'ipotesi in cui il Barone debba prendere in locazione un immobile, sostenendo il pagamento del relativo canone, a rivedere l'entità eventualmente del mantenimento. Sono comunque fatti salvi i diversi accordi che le parti vorranno assumere in ragione dei desideri e delle esigenze espresse dalle figlie minori e/o esigenze dei genitori per motivi di lavoro;
- per quanto concerne il patrimonio mobiliare, i ricorrenti hanno dato atto che provvederanno a chiudere entro l'estate 2025 il conto corrente cointestato con la ripartizione della eventuale giacenza al 50%. Per quanto attiene ai mobili ed agli arredi presenti presso la casa familiare, le parti hanno dato atto che, fintantoché la sig.ra rimarrà nell'appartamento di Parte_1
Via Emilia 324, gli stessi permangono al suo interno provvedendo le parti alla divisione degli 4 stessi quando cesserà il contratto di locazione. Le parti hanno dato, altresì, atto che il sig. CP_1
deve provvedere a ritirare presso la casa familiare alcuni effetti personali;
[...]
- il veicolo modello Citroen C2 TG. GE212KM di proprietà della sig.ra Parte_1 rimane nella disponibilità della medesima. Il veicolo modello Nissan Qashqai tg. ED935CF di proprietà del sig. rimane nella disponibilità del medesimo così come lo scooter modello CP_1
Daelim EH94608 di proprietà del sig. rimane nella disponibilità del medesimo;
CP_1
- l'autovettura cointestata tra i coniugi modello Ford W Tg. FR515HS rimane nella disponibilità del Sig. , il quale continua a pagare la rata mensile del finanziamento contratto con CP_1 la , da entrambi i coniugi, per acquistarla;
rata ammontante ad euro Parte_2 Per_3
350,00. Al termine del pagamento delle rate di cui al finanziamento anzidetto (36 rate), le parti hanno dato atto che la proprietà dell'autovettura verrà intestata solo es esclusivamente al CP_1
;
[...]
- i coniugi si sono concessi reciprocamente il consenso per il rilascio dei passaporti delle figlie minori ed eventuali successivi rinnovi, dando però atto che per ogni viaggio al di fuori dell'Unione Europa deve essere rilasciato ogni volta presso la Questura di Pisa specifico consenso/autorizzazione/delega da parte sia del padre che della madre;
5) DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
6) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Pisa (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficio di Stato civile del Comune di Pisa per le annotazioni ed incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 29/08/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1558/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RAFFAELLI ELEONORA
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. RAFFAELLI CP_1 C.F._2
ELEONORA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo, integrate come richiesto. Premettevano di avere contratto matrimonio in Pisa (PI) il 12/09/2015 dalla cui unione nascevano due figlie: nata a [...] il [...] e nata a [...] il Persona_1 Persona_2
17.05.2021. Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono
1 adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario delle figlie concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi , (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 CP_1
), nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in Pisa C.F._2
(PI) il 12/09/2015, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Pisa al n.14, Parte I,
Serie dell'anno 2015- Ufficio 5;
2) AFFIDA le figlie minori ed ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Per_2 dell'affido condiviso, e mantengono la residenza presso l'abitazione sita in Pisa, Via Emilia
324 ove la madre continua a vivere. Il padre tiene le figlie con sé, ogni settimana, due giorni con pernotto. A tal proposito, in ragione del lavoro del padre che si articola su turni, il CP_1 comunica, alla madre, alla fine di ogni settimana i giorni nei quali tiene le figlie nella settimana successiva. Il padre tiene con sé le figlie due weekend al mese alternati, con pernotto dal venerdì uscita dalla scuola sino alla domenica sera quando le porta a casa della madre prima dell'ora di cena. Durante il periodo scolastico, nei giorni in cui le figlie sono con il padre, è il medesimo a prelevarle da scuola e a riaccompagnarle la mattina successiva a scuola.
Viceversa, allorché la scuola non vi sarà le figlie sono prelevate presso l'abitazione della
2 madre alle 14.30. Durante i weekend di sua spettanza il padre preleva le figlie presso l'abitazione della madre alle ore 14.30 del venerdì. Nell'immobile posto in Pisa, Via Emilia
n.324, condotto in locazione dal Sig. , rimane a vivere la sig.ra CP_1 [...]
con le figlie, la quale paga mensilmente il relativo canone di locazione pari Parte_1 ad euro 700,00 e la quale si è impegnata, altresì, a volturare il contratto di locazione a proprio nome così come tutte le utenze (luce, gas acqua salvo se altre). Il sig. si è già CP_1 trasferito presso altro immobile posto in Pisa, Via Ciro Ravenna n. 4, messo temporaneamente a disposizione del medesimo dal compagno della madre. I ricorrenti hanno stabilito che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, i quali assumono, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per ed relativamente all'istruzione, Per_1 Per_2 all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità naturali e delle aspirazioni dei minori stessi. Per quanto concerne le vacanze estive, ciascuno genitore può trascorrere 15 giorni consecutivi con le figlie, da concordarsi entro il 10 giugno di ogni anno.
I genitori devono regolare tale periodo in modo tale che entrambi possano avere con sé le figlie durante le ferie. Sarà obbligo dei genitori comunicarsi l'eventuale impossibilità di tenere con sé le figlie nei periodi indicati, ed altresì il luogo delle eventuali villeggiature estive ed invernali al fine di consentire la reciproca reperibilità. Per le Festività natalizie e pasquali, trova applicazione il normale calendario ma per le festività in rosso trova applicazione il criterio dell'alternanza ossia un anno il Natale e la Pasqua stanno con la madre e l'anno successione con il padre. Le parti hanno convenuto che il giorno di Natale del corrente anno
è trascorso con il padre. È fatta salva la possibilità di un breve periodo di vacanza da concordarsi, almeno un mese prima delle festività anzidette, tra i genitori;
per le feste di compleanno dei figli i genitori si sono impegnati ad essere entrambi presenti. Per il compleanno dei genitori le figlie, a prescindere dal calendario, stanno con il genitore che quel giorno festeggiata il compleanno;
3) PONE a carico del sig. l'obbligo di versare, mensilmente, alla sig.ra CP_1 [...]
, madre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di euro Parte_1
400,00 (ossia 200,00 euro a figlia) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Detta somma deve essere corrisposta entro il giorno 15 di ogni mese. L'Assegno unico è, integralmente, percepito dalla madre;
4) DISPONE che i genitori partecipano nella misura del 50 % ciascuno a tutte le spese di istruzione, educative e ricreative dei figli, nonché le eventuali spese straordinarie che si rendessero necessarie per la salute, ivi compresi ticket sanitari, visite specialistiche, interventi
3 ambulatoriali e di odontoiatria, restando inteso che tutte le spese straordinarie di cui i figli abbisognassero andranno previamente concordate tra i genitori qualora superino l'importo di
€ 100,00 (Euro cento/00) e comunque quelle che, pur essendo inferiori singolarmente al limite sopra stabilito, abbiano carattere di continuità tale da superare, nell'anno solare, l'importo di
€ 100,00 per ciascun genitore. Non sarà invece necessario alcun accordo preventivo per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica, ossia spese per libri di testo obbligatori. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono invece ritenute straordinarie e dunque da concordarsi previamente tra i genitori le seguenti spese: a) spese mediche non dispensate dal Servizio
Sanitario Nazionale, intendendosi per tali quelle chirurgiche (compresi eventuali costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche;
b) Scolastiche, intendendosi per tali il corredo d'inizio anno scolastico, libri di testo non obbligatori, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, corsi di lingue;
c) , intendendosi per tali i costi per iscrizione Controparte_2
e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto delle relative attrezzature;
centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto ad uso dei figli, oltre ad eventuali spese di bollo e assicurazione. A tali spese straordinarie sono tenuti entrambi i genitori non solo fino alla maggiore età dei figli ma anche fino alla loro indipendenza economica;
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto dichiarandosi autosufficienti economicamente rinunciando reciprocamente al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
- le parti si sono impegnate altresì, nell'ipotesi in cui il Barone debba prendere in locazione un immobile, sostenendo il pagamento del relativo canone, a rivedere l'entità eventualmente del mantenimento. Sono comunque fatti salvi i diversi accordi che le parti vorranno assumere in ragione dei desideri e delle esigenze espresse dalle figlie minori e/o esigenze dei genitori per motivi di lavoro;
- per quanto concerne il patrimonio mobiliare, i ricorrenti hanno dato atto che provvederanno a chiudere entro l'estate 2025 il conto corrente cointestato con la ripartizione della eventuale giacenza al 50%. Per quanto attiene ai mobili ed agli arredi presenti presso la casa familiare, le parti hanno dato atto che, fintantoché la sig.ra rimarrà nell'appartamento di Parte_1
Via Emilia 324, gli stessi permangono al suo interno provvedendo le parti alla divisione degli 4 stessi quando cesserà il contratto di locazione. Le parti hanno dato, altresì, atto che il sig. CP_1
deve provvedere a ritirare presso la casa familiare alcuni effetti personali;
[...]
- il veicolo modello Citroen C2 TG. GE212KM di proprietà della sig.ra Parte_1 rimane nella disponibilità della medesima. Il veicolo modello Nissan Qashqai tg. ED935CF di proprietà del sig. rimane nella disponibilità del medesimo così come lo scooter modello CP_1
Daelim EH94608 di proprietà del sig. rimane nella disponibilità del medesimo;
CP_1
- l'autovettura cointestata tra i coniugi modello Ford W Tg. FR515HS rimane nella disponibilità del Sig. , il quale continua a pagare la rata mensile del finanziamento contratto con CP_1 la , da entrambi i coniugi, per acquistarla;
rata ammontante ad euro Parte_2 Per_3
350,00. Al termine del pagamento delle rate di cui al finanziamento anzidetto (36 rate), le parti hanno dato atto che la proprietà dell'autovettura verrà intestata solo es esclusivamente al CP_1
;
[...]
- i coniugi si sono concessi reciprocamente il consenso per il rilascio dei passaporti delle figlie minori ed eventuali successivi rinnovi, dando però atto che per ogni viaggio al di fuori dell'Unione Europa deve essere rilasciato ogni volta presso la Questura di Pisa specifico consenso/autorizzazione/delega da parte sia del padre che della madre;
5) DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
6) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Pisa (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficio di Stato civile del Comune di Pisa per le annotazioni ed incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 29/08/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
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