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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 25/02/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 3176/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3176 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione il 25 ottobre 2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
ET di ER (LU), Via G. D'Annunzio n° 215/A, presso lo studio dell'avv.
LUCA POLIDORI, che la rappresenta e difende giusta depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- opponente contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore e, per essa, (C.F. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, quale mandataria con rappresentanza (procura autenticata del 18/12/2019 Rep. n.55730 – Racc. n.41254 fasc.) di Controparte_3
(C.F. ) quest'ultima, a propria volta, mandataria con
[...] P.IVA_3
rappresentanza di elettivamente domiciliata in Catania, Via Controparte_1
Vittorio Emanuele Orlando n. 56, presso lo studio dell'avv. TITO MONTEROSSO, che la rappresenta e difende giusta depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83,
3 comma, c.p.c.;
- opposta
Oggetto: “Fideiussione – polizza fideiussoria”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e ulteriori repliche.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con decreto ingiuntivo n. 918/2022, emesso in data 20.6.2022, su istanza di per mezzo della mandataria il Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Pisa ha ingiunto a (debitore principale) e a CP_4 [...] garante) di pagare, in solido, la somma di € 91.338,85, oltre interessi e Pt_1
spese di procedura così come liquidate nel decreto, per il saldo debitore del conto corrente n. 2774/0000620 del 4.7.2010.
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, la ingiunta
[...]
ha chiesto al Tribunale di Pisa di accogliere le seguenti conclusioni: Pt_1
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Tribunale di Pisa: Revocare il decreto ingiuntivo opposto n°
918/22 e n° 1955/22 RG in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti qui da intendersi integralmente richiamati, il tutto con vittoria di onorari e spese del presente giudizio”.
L'opponente ha dedotto, in sintesi, l'erronea quantificazione dell'importo ingiunto, eccependo: 1) l'applicazione di interessi usurari nel corso del rapporto, che sarebbero arrivati alla misura del 19,50% a fronte di una pattuizione contrattuale dell'11,85%; 2) la condotta illecita dell'istituto di credito, il il quale avrebbe “tollerato” il fuori fido lucrando appunto sugli interessi passivi aumentati esponenzialmente;
3) la nullità del contratto di fideiussione contenente clausole in violazione dell'art. 2 L. n.
286/1990 (ed in particolare le clausole n. 2, 6 e 9 riproduttive dello schema ABI); 4) la nullità della clausola 6, con conseguente applicazione del termine di prescrizione di cui all'art. 1957 c.c., nella specie violato dalla creditrice.
Per tali ragioni, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con il favore delle spese della lite.
In data 23.12.2022 si è costituita la opposta, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione, eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva della cessionaria in lrelazione ad eventuali pretese “scaturenti dal Controparte_1 conto corrente”, e deducendo, nel merito: - che il d.i. è divenuto definitivo verso la debitrice principale, con conseguente impossibilità per la garante di sollevare eccezioni concernenti le poste contabili;
- che si tratterebbe di contratto autonomo di garanzia, non di fideiussione;
- che pertanto non si applicherebbe l'art. 1957 c.c.; - che i tassi di pag. 2/10 interesse applicati sono legittimi;
- la piena legittimità delle indennità di sconfinamento e del corrispettivo di disponibilità creditizia espressamente pattuito;
- che, in ogni caso, per evitare la eccepita decadenza, è sufficiente ai sensi dell'art. 1957 c.c. la mera richiesta stragiudiziale del pagamento, nella specie inoltrata;
- la validità della fideiussione omnibus, in quanto risalente al 2010; - che sarebbero in ogni caso prescritte le rimesse solutorie in conto corrente.
La opposta ha altresì chiesto concedersi la provvisoria esecuzione.
Alla prima udienza è stato rilevato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010 e contestualmente rigettata la domanda ex art. 648 c.p.c.
La opposta ha dato prova del tentativo negativo di mediazione.
All'esito di istruttoria meramente documentale, il fascicolo è stato assegnato a questo Giudice;
con ordinanza del 25.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
2. Nei fatti, è incontestato e in ogni caso emerge per tabulas che in data 5.7.2010
ha sottoscritto un contratto di conto corrente di corrispondenza con Parte_2
la Cassa di Risparmio di Pisa CA e OR (con allegato documento di sintesi), cui è seguita l'assunzione di garanzia a carico di come da lettera di Parte_1
“fideiussione” dell'8.7.2010 (all. 13 e 14 al ricorso monitorio, prodotti dalla opposta); il rapporto si è svolto secondo l'andamento documentato dagli estratti conto in atti, nel periodo che va dall'apertura e sino al 16.11.2014 (all. 12 al ricorso monitorio). Il
24.02.2012 è stata stipulata per iscritto l'apertura di credito di € 48.000,00 a valere su detto conto corrente (all. 18 alla comparsa di costituzione e risposta). Con lettera raccomandata del 29.3.2013, la banca ha esercitato il proprio diritto di recesso, intimando contestualmente il pagamento di euro 61.710,68 a titolo di saldo passivo, oltre interessi (all. 15 al ricorso monitorio); a tale missiva ha fatto seguito un'ulteriore comunicazione di messa in mora, del 12.5.2020, inviata dalla cessionaria del credito
(all. 16 al ricorso monitorio).
pag. 3/10 Ad essere controversa è, per stessa deduzione della difesa opponente, la quantificazione dell'importo ingiunto, nonché la pretesa nullità totale/parziale del contratto di fideiussione sottoscritto dalla Pt_1
3. In ordine logico, si ritiene opportuno trattare prioritariamente la questione della qualificazione giuridica della garanzia prestata dalla odierna opponente, essendo questa pregiudiziale rispetto all'esame delle ulteriori doglianze.
3.1. In termini generali, si rammenta che il contratto autonomo di garanzia è il contratto in base al quale una parte si obbliga, a titolo di garanzia, ad eseguire immediatamente
("a prima richiesta") la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità o efficacia del rapporto di base, e senza potere sollevare eccezioni di sorta
("senza eccezioni"). Residua per il garante la sola eccezione portata nei confronti di chi abbia agito con dolo al fine di indurlo alla conclusione del negozio (exceptio doli), e poi ne abbia chiesto in malafede l'adempimento. Il garante, in caso di un contratto autonomo di garanzia (e non rileva che il contratto sia così definito dalle parti ma è sufficiente che sia evidente che egli abbia rinunziato alle eccezioni ed abbia promesso l'immediatezza del pagamento), deve provvedere pertanto al pagamento nei confronti del creditore, senza possibilità di portare contestazioni ed a prescindere dall'esistenza di contestazioni tra il garantito ed il creditore relativamente al rapporto sottostante. Al garante è addirittura impedita la possibilità di iniziare o resistere in processo (l'eventuale decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del garante da parte del creditore non è neppure opponibile da parte del garante "a prima richiesta" e "senza eccezioni").
Ciò che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia dalla ordinaria fideiussione è pertanto l'assoluta indipendenza rispetto al rapporto principale.
La fideiussione è invece sempre accessoria rispetto all'obbligazione principale, ed alla stessa strettamente legata (tanto che spesso è proprio il fideiussore a portare contestazioni relative allo stesso credito garantito). Pertanto: - mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo e ampiezza del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere;
- il garante a prima richiesta si obbliga a tenere indenne il creditore dalla mancata prestazione del garantito, per qualsiasi ragione ciò avvenga, senza che sia consentito al garante opporre alcunché alla pretesa del creditore.
pag. 4/10 In relazione alla possibilità di qualificare un impegno quale contratto autonomo di garanzia piuttosto che fideiussione, la Suprema Corte ha osservato che il mero inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta” e soprattutto “senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, con le conseguenze sopra descritte (Cass. civ., sez. unite, sent. n. 3947/2010; conf.: Cass. n. 19736/2011; Cass. civ., n. 10998/2011:
“L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”).
Per giurisprudenza che si condivide, la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c. (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. II, ord. n. 19693 del 17/06/2022).
Per raggiungere tali effetti è pertanto necessario che il contratto di garanzia (a prescindere dal nomen iuris utilizzato) preveda espressamente l'inciso “senza eccezioni”
o neghi comunque, in deroga all'art. 1945 c.c., la facoltà per il garante di opporre eccezioni al creditore. Invero, “al fine della configurabilità del contratto autonomo di garanzia è decisiva l'esclusione della legittimazione del debitore principale a chiedere al garante di opporre al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, in deroga, quindi, alla disciplina legale dell'obbligazione fideiussoria tipica
e accessoria di quella principale, in cui il fideiussore ha l'onere di preavvisare il debitore principale che intende procedere al pagamento allo scopo di metterlo in condizione di fare tempestiva opposizione, ove sussistano idonee ragioni da eccepire al creditore opponibili al fideiussore che abbia pagato senza osservare l'onere del preavviso" (Cass. civ., n. n. 16213/2015).
Proprio l'escludere la possibilità di proporre eccezioni connota il contratto autonomo di garanzia.
pag. 5/10 Si consideri inoltre – per quanto in questa sede interessa - che al contratto autonomo di garanzia, se non diversamente pattuito, non si applica quanto dispone l'art. 1957 c.c. sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale. Detta norma si fonda difatti sull'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria, instaurando essa un collegamento tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale;
collegamento che non sussiste in caso di garanzia a prima richiesta. Se le parti prevedono comunque di ritenere applicabile l'art. 1957 c.c., ciò non vale di per sè ad escludere la qualificazione di contratto autonomo di garanzia al rapporto, atteso che in tal caso alla garanzia a prima richiesta si aggiunge un diritto del garante, di norma non previsto (Cass. civ., n. n.
5526/2012)
3.2. Nella fattispecie, nel modulo sottoscritto in data 8.7.2010, seppure compaia nel titolo e nel corpo del contratto il termine “fideiussione” o “fideiussore”, si legge all'art. 7 l'obbligo del garante di pagare a semplice richiesta scritta del creditore e all'art.
6.2 la rinuncia del garante “ad avvalersi delle eccezioni eventualmente spettantigli ai sensi dell'art. 1955 cod. civ., qualora, per fatto della non potesse avere luogo la CP_5
surrogazione a suo favore nei diritti e in tutte le altre garanzie della verso il CP_5 debitore principale”.
Dalla lettura complessiva del contratto, valorizzando il criterio funzionale (“che attribuisce rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale" (Cass. civ., Sez. 3,
22/11/2016 n. 23701; in senso analogo, anche Cass. Sez. 3, 6/07/2018, n. 17718, nonché, in motivazione, Cass. civ., Sez. Un, 8/03/2019, n. 6882, non massimata, e, di recente, Cass. Sez. L., 25/01/2022 n. 2173; Cass. civ., Sez. 6 - 3, 08/11/2022 n. 32786),
è di evidenza che le parti abbiano voluto trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione dell'obbligazione di pagamento, a prescindere dall'inadempimento colpevole del debitore principale.
3.3. Tale la qualificazione giuridica del contratto, il garante - in deroga a quanto stabilito dall'art. 1945 c.c. - non può opporre al creditore le eccezioni che traggono origine dal rapporto principale, salvo l'exceptio doli.
pag. 6/10 Ne deriva l'impossibilità per l'odierna opponente di contestare l'applicazione di interessi diversi da quelli convenzionalmente pattuiti e di sollevare doglianze avverso altre voci contrattualmente previste.
3.4. Discorso diverso deve essere fatto con riferimento all'art. 1957 c.c.
In proposito, si osserva che il termine di decadenza ivi previsto è stato espressamente derogato dalle parti (art.
6.1. del contratto), con previsione che reca apposita sottoscrizione da parte del garante.
In ogni caso, in ordine all'applicabilità dell'art. 1957 c.c. anche al contratto autonomo di garanzia, si osserva che per la recente giurisprudenza di legittimità “L'espressa previsione nel testo della stipulata fideiussione dell'obbligo di pagamento a “semplice richiesta scritta” è idonea a derogare (a prescindere dalla relativa qualificazione in termini di contratto autonomo di garanzia) all'art. 1957 c.c. e, quindi, è incompatibile con l'onere del creditore garantito di proporre domanda giudiziale entro sei mesi, a pena di decadenza. In tal caso per far valere il diritto nel termine di decadenza ex art. 1957 c.c. è (necessaria e) sufficiente una mera richiesta scritta di pagamento, non essendo al riguardo necessario promuovere l'esercizio di azione giudiziale. Il termine semestrale di decadenza dettato dall'art. 1957 c.c. decorre dalla scadenza dell'obbligazione principale, momento in cui il credito è divenuto esigibile, e non da quello successivo della revoca degli affidamenti. Non integra richiesta idonea a fare valere il diritto nel termine di decadenza exart. 1957 c.c. la comunicazione di revoca degli affidamenti e di chiusura dei rapporti aperti che non contenga alcuna richiesta di pagamento al garante.” (Cass. civ., sez. III, 19/06/2024, n. 16938).
Pertanto, il termine si considera rispettato tutte le volte in cui, come nel caso in esame, la creditrice abbia esercitato il proprio diritto di recesso e contestualmente domandato il pagamento di quanto dovuto tanto al debitore principale quanto al garante (cfr. all. 15 al ricorso monitorio).
4. Solo a fini di completezza, si osserva che si perverrebbe a conclusioni analoghe anche laddove – per mera ipotesi ricostruttiva e contro quanto sin qui argomentato – il contratto inter partes fosse qualificato in termini di fideiussione omnibus, atteso che l'eccezione di nullità parziale del contratto di fideiussione ex art. 1419, commi 1 e 2,
c.c. per pretesa condotta anticoncorrenziale del creditore garantito non coglie nel segno.
pag. 7/10 Questo giudice non ignora il recente arresto delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, le quali, con la sentenza n. 41994 depositata in data 30 dicembre 2021, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale insorto sulla questione concernente la validità o meno delle fideiussioni bancarie omnibus conformi allo schema ABI e sull'individuazione dei rimedi di tutela esperibili dal garante, hanno enunciato il seguente principio di diritto: "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”, sul presupposto: l) dell'esistenza di un collegamento quantomeno funzionale - e non negoziale in senso tecnico - tra il cartello anticoncorrenziale a monte e la garanzia stipulata a valle tra l'istituto bancario aderente all'intesa e il singolo fideiussore, collegamento tale per cui "ai contratti a valle non può attribuirsi un rilievo giuridico diverso rispetto all'intesa che li precede: nulla essendo quest'ultima, la nullità non può che inficiare anche l'atto consequenziale", di talché dalla nullità delle singole clausole dell'intesa ABI deriva altresì la nullità delle clausole, contenute nei negozi fideiussori a valle, riproduttive di quello schema;
2) dell'inidoneità del solo strumento risarcitorio ad assicurare adeguata tutela alla concorrenza, non garantendo questo, nei confronti degli istituti di credito,
l'effetto deterrente rispetto all'introduzione delle clausole nulle dello schema ABI all'interno delle fideiussioni.
E tuttavia ritiene non applicabile detti principi a fronte di un contratto concluso in un'epoca (il 2010) non interessata dall'istruttoria condotta dalla NC d'IA
(limitata al periodo compreso tra il 2003 e il 2005), rispetto alla quale la difesa opponente non ha dimostrato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale “a monte”.
In altri termini, poiché il Provvedimento n. 55/2005 della NC d'IA vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto d'indagine da parte di detta Autorità, la parte è opponente è onerata pag. 8/10 dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito anticoncorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2, lett. a) della L. n.
287/1990.
Di ciò, tuttavia, l'opponente non ha dato alcuna prova, non avendo neppure depositato documenti o articolato mezzi di prova volti a dimostrare che nel 2010 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Manca, dunque, la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.
5. Dall'infondatezza dell'opposizione deriva l'assorbimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva svolta da rispetto ad Controparte_1
eventuali domande restitutorie.
Dal rigetto dell'opposizione deriva altresì la conferma del d.i. opposto, limitatamente all'importo massimo garantito (pari ad euro 50.000,00) per ciò che concerne la posizione della garante.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente (art. 91 c.p.c.) e si liquidano in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessandra
Migliorino, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
pag. 9/10 1) RIGETTA l'opposizione e per l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pisa il 20.6.2022 n. 918/2022 (RG n. 1955/2022), nei limiti dell'importo massimo garantito per la posizione di Parte_1
2) CONDANNA l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore della opposta, che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pisa, 24 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
pag. 10/10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3176 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione il 25 ottobre 2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
ET di ER (LU), Via G. D'Annunzio n° 215/A, presso lo studio dell'avv.
LUCA POLIDORI, che la rappresenta e difende giusta depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- opponente contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore e, per essa, (C.F. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, quale mandataria con rappresentanza (procura autenticata del 18/12/2019 Rep. n.55730 – Racc. n.41254 fasc.) di Controparte_3
(C.F. ) quest'ultima, a propria volta, mandataria con
[...] P.IVA_3
rappresentanza di elettivamente domiciliata in Catania, Via Controparte_1
Vittorio Emanuele Orlando n. 56, presso lo studio dell'avv. TITO MONTEROSSO, che la rappresenta e difende giusta depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83,
3 comma, c.p.c.;
- opposta
Oggetto: “Fideiussione – polizza fideiussoria”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e ulteriori repliche.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con decreto ingiuntivo n. 918/2022, emesso in data 20.6.2022, su istanza di per mezzo della mandataria il Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Pisa ha ingiunto a (debitore principale) e a CP_4 [...] garante) di pagare, in solido, la somma di € 91.338,85, oltre interessi e Pt_1
spese di procedura così come liquidate nel decreto, per il saldo debitore del conto corrente n. 2774/0000620 del 4.7.2010.
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, la ingiunta
[...]
ha chiesto al Tribunale di Pisa di accogliere le seguenti conclusioni: Pt_1
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Tribunale di Pisa: Revocare il decreto ingiuntivo opposto n°
918/22 e n° 1955/22 RG in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti qui da intendersi integralmente richiamati, il tutto con vittoria di onorari e spese del presente giudizio”.
L'opponente ha dedotto, in sintesi, l'erronea quantificazione dell'importo ingiunto, eccependo: 1) l'applicazione di interessi usurari nel corso del rapporto, che sarebbero arrivati alla misura del 19,50% a fronte di una pattuizione contrattuale dell'11,85%; 2) la condotta illecita dell'istituto di credito, il il quale avrebbe “tollerato” il fuori fido lucrando appunto sugli interessi passivi aumentati esponenzialmente;
3) la nullità del contratto di fideiussione contenente clausole in violazione dell'art. 2 L. n.
286/1990 (ed in particolare le clausole n. 2, 6 e 9 riproduttive dello schema ABI); 4) la nullità della clausola 6, con conseguente applicazione del termine di prescrizione di cui all'art. 1957 c.c., nella specie violato dalla creditrice.
Per tali ragioni, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con il favore delle spese della lite.
In data 23.12.2022 si è costituita la opposta, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione, eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva della cessionaria in lrelazione ad eventuali pretese “scaturenti dal Controparte_1 conto corrente”, e deducendo, nel merito: - che il d.i. è divenuto definitivo verso la debitrice principale, con conseguente impossibilità per la garante di sollevare eccezioni concernenti le poste contabili;
- che si tratterebbe di contratto autonomo di garanzia, non di fideiussione;
- che pertanto non si applicherebbe l'art. 1957 c.c.; - che i tassi di pag. 2/10 interesse applicati sono legittimi;
- la piena legittimità delle indennità di sconfinamento e del corrispettivo di disponibilità creditizia espressamente pattuito;
- che, in ogni caso, per evitare la eccepita decadenza, è sufficiente ai sensi dell'art. 1957 c.c. la mera richiesta stragiudiziale del pagamento, nella specie inoltrata;
- la validità della fideiussione omnibus, in quanto risalente al 2010; - che sarebbero in ogni caso prescritte le rimesse solutorie in conto corrente.
La opposta ha altresì chiesto concedersi la provvisoria esecuzione.
Alla prima udienza è stato rilevato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010 e contestualmente rigettata la domanda ex art. 648 c.p.c.
La opposta ha dato prova del tentativo negativo di mediazione.
All'esito di istruttoria meramente documentale, il fascicolo è stato assegnato a questo Giudice;
con ordinanza del 25.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
2. Nei fatti, è incontestato e in ogni caso emerge per tabulas che in data 5.7.2010
ha sottoscritto un contratto di conto corrente di corrispondenza con Parte_2
la Cassa di Risparmio di Pisa CA e OR (con allegato documento di sintesi), cui è seguita l'assunzione di garanzia a carico di come da lettera di Parte_1
“fideiussione” dell'8.7.2010 (all. 13 e 14 al ricorso monitorio, prodotti dalla opposta); il rapporto si è svolto secondo l'andamento documentato dagli estratti conto in atti, nel periodo che va dall'apertura e sino al 16.11.2014 (all. 12 al ricorso monitorio). Il
24.02.2012 è stata stipulata per iscritto l'apertura di credito di € 48.000,00 a valere su detto conto corrente (all. 18 alla comparsa di costituzione e risposta). Con lettera raccomandata del 29.3.2013, la banca ha esercitato il proprio diritto di recesso, intimando contestualmente il pagamento di euro 61.710,68 a titolo di saldo passivo, oltre interessi (all. 15 al ricorso monitorio); a tale missiva ha fatto seguito un'ulteriore comunicazione di messa in mora, del 12.5.2020, inviata dalla cessionaria del credito
(all. 16 al ricorso monitorio).
pag. 3/10 Ad essere controversa è, per stessa deduzione della difesa opponente, la quantificazione dell'importo ingiunto, nonché la pretesa nullità totale/parziale del contratto di fideiussione sottoscritto dalla Pt_1
3. In ordine logico, si ritiene opportuno trattare prioritariamente la questione della qualificazione giuridica della garanzia prestata dalla odierna opponente, essendo questa pregiudiziale rispetto all'esame delle ulteriori doglianze.
3.1. In termini generali, si rammenta che il contratto autonomo di garanzia è il contratto in base al quale una parte si obbliga, a titolo di garanzia, ad eseguire immediatamente
("a prima richiesta") la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità o efficacia del rapporto di base, e senza potere sollevare eccezioni di sorta
("senza eccezioni"). Residua per il garante la sola eccezione portata nei confronti di chi abbia agito con dolo al fine di indurlo alla conclusione del negozio (exceptio doli), e poi ne abbia chiesto in malafede l'adempimento. Il garante, in caso di un contratto autonomo di garanzia (e non rileva che il contratto sia così definito dalle parti ma è sufficiente che sia evidente che egli abbia rinunziato alle eccezioni ed abbia promesso l'immediatezza del pagamento), deve provvedere pertanto al pagamento nei confronti del creditore, senza possibilità di portare contestazioni ed a prescindere dall'esistenza di contestazioni tra il garantito ed il creditore relativamente al rapporto sottostante. Al garante è addirittura impedita la possibilità di iniziare o resistere in processo (l'eventuale decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del garante da parte del creditore non è neppure opponibile da parte del garante "a prima richiesta" e "senza eccezioni").
Ciò che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia dalla ordinaria fideiussione è pertanto l'assoluta indipendenza rispetto al rapporto principale.
La fideiussione è invece sempre accessoria rispetto all'obbligazione principale, ed alla stessa strettamente legata (tanto che spesso è proprio il fideiussore a portare contestazioni relative allo stesso credito garantito). Pertanto: - mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo e ampiezza del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere;
- il garante a prima richiesta si obbliga a tenere indenne il creditore dalla mancata prestazione del garantito, per qualsiasi ragione ciò avvenga, senza che sia consentito al garante opporre alcunché alla pretesa del creditore.
pag. 4/10 In relazione alla possibilità di qualificare un impegno quale contratto autonomo di garanzia piuttosto che fideiussione, la Suprema Corte ha osservato che il mero inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta” e soprattutto “senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, con le conseguenze sopra descritte (Cass. civ., sez. unite, sent. n. 3947/2010; conf.: Cass. n. 19736/2011; Cass. civ., n. 10998/2011:
“L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”).
Per giurisprudenza che si condivide, la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c. (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. II, ord. n. 19693 del 17/06/2022).
Per raggiungere tali effetti è pertanto necessario che il contratto di garanzia (a prescindere dal nomen iuris utilizzato) preveda espressamente l'inciso “senza eccezioni”
o neghi comunque, in deroga all'art. 1945 c.c., la facoltà per il garante di opporre eccezioni al creditore. Invero, “al fine della configurabilità del contratto autonomo di garanzia è decisiva l'esclusione della legittimazione del debitore principale a chiedere al garante di opporre al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, in deroga, quindi, alla disciplina legale dell'obbligazione fideiussoria tipica
e accessoria di quella principale, in cui il fideiussore ha l'onere di preavvisare il debitore principale che intende procedere al pagamento allo scopo di metterlo in condizione di fare tempestiva opposizione, ove sussistano idonee ragioni da eccepire al creditore opponibili al fideiussore che abbia pagato senza osservare l'onere del preavviso" (Cass. civ., n. n. 16213/2015).
Proprio l'escludere la possibilità di proporre eccezioni connota il contratto autonomo di garanzia.
pag. 5/10 Si consideri inoltre – per quanto in questa sede interessa - che al contratto autonomo di garanzia, se non diversamente pattuito, non si applica quanto dispone l'art. 1957 c.c. sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale. Detta norma si fonda difatti sull'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria, instaurando essa un collegamento tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale;
collegamento che non sussiste in caso di garanzia a prima richiesta. Se le parti prevedono comunque di ritenere applicabile l'art. 1957 c.c., ciò non vale di per sè ad escludere la qualificazione di contratto autonomo di garanzia al rapporto, atteso che in tal caso alla garanzia a prima richiesta si aggiunge un diritto del garante, di norma non previsto (Cass. civ., n. n.
5526/2012)
3.2. Nella fattispecie, nel modulo sottoscritto in data 8.7.2010, seppure compaia nel titolo e nel corpo del contratto il termine “fideiussione” o “fideiussore”, si legge all'art. 7 l'obbligo del garante di pagare a semplice richiesta scritta del creditore e all'art.
6.2 la rinuncia del garante “ad avvalersi delle eccezioni eventualmente spettantigli ai sensi dell'art. 1955 cod. civ., qualora, per fatto della non potesse avere luogo la CP_5
surrogazione a suo favore nei diritti e in tutte le altre garanzie della verso il CP_5 debitore principale”.
Dalla lettura complessiva del contratto, valorizzando il criterio funzionale (“che attribuisce rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale" (Cass. civ., Sez. 3,
22/11/2016 n. 23701; in senso analogo, anche Cass. Sez. 3, 6/07/2018, n. 17718, nonché, in motivazione, Cass. civ., Sez. Un, 8/03/2019, n. 6882, non massimata, e, di recente, Cass. Sez. L., 25/01/2022 n. 2173; Cass. civ., Sez. 6 - 3, 08/11/2022 n. 32786),
è di evidenza che le parti abbiano voluto trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione dell'obbligazione di pagamento, a prescindere dall'inadempimento colpevole del debitore principale.
3.3. Tale la qualificazione giuridica del contratto, il garante - in deroga a quanto stabilito dall'art. 1945 c.c. - non può opporre al creditore le eccezioni che traggono origine dal rapporto principale, salvo l'exceptio doli.
pag. 6/10 Ne deriva l'impossibilità per l'odierna opponente di contestare l'applicazione di interessi diversi da quelli convenzionalmente pattuiti e di sollevare doglianze avverso altre voci contrattualmente previste.
3.4. Discorso diverso deve essere fatto con riferimento all'art. 1957 c.c.
In proposito, si osserva che il termine di decadenza ivi previsto è stato espressamente derogato dalle parti (art.
6.1. del contratto), con previsione che reca apposita sottoscrizione da parte del garante.
In ogni caso, in ordine all'applicabilità dell'art. 1957 c.c. anche al contratto autonomo di garanzia, si osserva che per la recente giurisprudenza di legittimità “L'espressa previsione nel testo della stipulata fideiussione dell'obbligo di pagamento a “semplice richiesta scritta” è idonea a derogare (a prescindere dalla relativa qualificazione in termini di contratto autonomo di garanzia) all'art. 1957 c.c. e, quindi, è incompatibile con l'onere del creditore garantito di proporre domanda giudiziale entro sei mesi, a pena di decadenza. In tal caso per far valere il diritto nel termine di decadenza ex art. 1957 c.c. è (necessaria e) sufficiente una mera richiesta scritta di pagamento, non essendo al riguardo necessario promuovere l'esercizio di azione giudiziale. Il termine semestrale di decadenza dettato dall'art. 1957 c.c. decorre dalla scadenza dell'obbligazione principale, momento in cui il credito è divenuto esigibile, e non da quello successivo della revoca degli affidamenti. Non integra richiesta idonea a fare valere il diritto nel termine di decadenza exart. 1957 c.c. la comunicazione di revoca degli affidamenti e di chiusura dei rapporti aperti che non contenga alcuna richiesta di pagamento al garante.” (Cass. civ., sez. III, 19/06/2024, n. 16938).
Pertanto, il termine si considera rispettato tutte le volte in cui, come nel caso in esame, la creditrice abbia esercitato il proprio diritto di recesso e contestualmente domandato il pagamento di quanto dovuto tanto al debitore principale quanto al garante (cfr. all. 15 al ricorso monitorio).
4. Solo a fini di completezza, si osserva che si perverrebbe a conclusioni analoghe anche laddove – per mera ipotesi ricostruttiva e contro quanto sin qui argomentato – il contratto inter partes fosse qualificato in termini di fideiussione omnibus, atteso che l'eccezione di nullità parziale del contratto di fideiussione ex art. 1419, commi 1 e 2,
c.c. per pretesa condotta anticoncorrenziale del creditore garantito non coglie nel segno.
pag. 7/10 Questo giudice non ignora il recente arresto delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, le quali, con la sentenza n. 41994 depositata in data 30 dicembre 2021, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale insorto sulla questione concernente la validità o meno delle fideiussioni bancarie omnibus conformi allo schema ABI e sull'individuazione dei rimedi di tutela esperibili dal garante, hanno enunciato il seguente principio di diritto: "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”, sul presupposto: l) dell'esistenza di un collegamento quantomeno funzionale - e non negoziale in senso tecnico - tra il cartello anticoncorrenziale a monte e la garanzia stipulata a valle tra l'istituto bancario aderente all'intesa e il singolo fideiussore, collegamento tale per cui "ai contratti a valle non può attribuirsi un rilievo giuridico diverso rispetto all'intesa che li precede: nulla essendo quest'ultima, la nullità non può che inficiare anche l'atto consequenziale", di talché dalla nullità delle singole clausole dell'intesa ABI deriva altresì la nullità delle clausole, contenute nei negozi fideiussori a valle, riproduttive di quello schema;
2) dell'inidoneità del solo strumento risarcitorio ad assicurare adeguata tutela alla concorrenza, non garantendo questo, nei confronti degli istituti di credito,
l'effetto deterrente rispetto all'introduzione delle clausole nulle dello schema ABI all'interno delle fideiussioni.
E tuttavia ritiene non applicabile detti principi a fronte di un contratto concluso in un'epoca (il 2010) non interessata dall'istruttoria condotta dalla NC d'IA
(limitata al periodo compreso tra il 2003 e il 2005), rispetto alla quale la difesa opponente non ha dimostrato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale “a monte”.
In altri termini, poiché il Provvedimento n. 55/2005 della NC d'IA vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto d'indagine da parte di detta Autorità, la parte è opponente è onerata pag. 8/10 dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito anticoncorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2, lett. a) della L. n.
287/1990.
Di ciò, tuttavia, l'opponente non ha dato alcuna prova, non avendo neppure depositato documenti o articolato mezzi di prova volti a dimostrare che nel 2010 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Manca, dunque, la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.
5. Dall'infondatezza dell'opposizione deriva l'assorbimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva svolta da rispetto ad Controparte_1
eventuali domande restitutorie.
Dal rigetto dell'opposizione deriva altresì la conferma del d.i. opposto, limitatamente all'importo massimo garantito (pari ad euro 50.000,00) per ciò che concerne la posizione della garante.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente (art. 91 c.p.c.) e si liquidano in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessandra
Migliorino, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
pag. 9/10 1) RIGETTA l'opposizione e per l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pisa il 20.6.2022 n. 918/2022 (RG n. 1955/2022), nei limiti dell'importo massimo garantito per la posizione di Parte_1
2) CONDANNA l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore della opposta, che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pisa, 24 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
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