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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 3163/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 3163/2024, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. REGGIANI SABRINA presso il cui studio sito in Guastalla (RE), via Ugo Foscolo n. 5 è elettivamente domiciliato e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. CIBIROLI BEATRICE presso il cui studio sito in Correggio (RE), via Conciapelli n. 7 è elettivamente domiciliata
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del 30.01.2025, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte già rassegnate in atti in data 27.01.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di divorzio previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 525/2018 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 05-10.04.2018
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 25.10.2024, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Le parti hanno chiesto al riguardo l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra le medesime concordate
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, preso atto della non opposizione delle sig.re
e alla domanda di Controparte_1 Parte_2 interruzione e revoca dell'obbligo di versamento del contributo al mantenimento della figlia a carico del sig. , disporre la Parte_1 modifica delle condizioni della sentenza di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 525/2018 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia e pubblicata in data 10/04/2018, revocando l'obbligo a carico del sig.
del pagamento del contributo al mantenimento della figlia Parte_1
a far data dal mese di gennaio 2025. Parte_2
Spese legali compensate fra le parti.”
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e che, trattandosi di accordi di natura patrimoniale tra i coniugi, il Collegio non può che prenderne atto
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 525/2018
- Prende atto delle condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 06.02.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 3163/2024, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. REGGIANI SABRINA presso il cui studio sito in Guastalla (RE), via Ugo Foscolo n. 5 è elettivamente domiciliato e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. CIBIROLI BEATRICE presso il cui studio sito in Correggio (RE), via Conciapelli n. 7 è elettivamente domiciliata
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del 30.01.2025, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte già rassegnate in atti in data 27.01.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di divorzio previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 525/2018 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 05-10.04.2018
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 25.10.2024, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Le parti hanno chiesto al riguardo l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra le medesime concordate
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, preso atto della non opposizione delle sig.re
e alla domanda di Controparte_1 Parte_2 interruzione e revoca dell'obbligo di versamento del contributo al mantenimento della figlia a carico del sig. , disporre la Parte_1 modifica delle condizioni della sentenza di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 525/2018 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia e pubblicata in data 10/04/2018, revocando l'obbligo a carico del sig.
del pagamento del contributo al mantenimento della figlia Parte_1
a far data dal mese di gennaio 2025. Parte_2
Spese legali compensate fra le parti.”
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e che, trattandosi di accordi di natura patrimoniale tra i coniugi, il Collegio non può che prenderne atto
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 525/2018
- Prende atto delle condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 06.02.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli