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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/10/2025, n. 2699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2699 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 3562/2018 di R.G. avente ad oggetto: servitù.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Soprano, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, domiciliato come in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. Raffaele Crocetta, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, domiciliato come in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 03.06.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il sig. conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Nola, il sig. , per sentire dichiarare Controparte_1
che l'originaria aiuola facente parte del giardino della villa aggiudicata all'attore costituisce parte dei beni a lui aggiudicati con il decreto del
Tribunale di Nola del 20.01.2017; che il convenuto non ha titolo per servirsi della menzionata aiuola per raggiungere il fondo a lui aggiudicato e che l'allargamento della prosecuzione del suddetto viale è illecita, in quanto costituisce aiuola del giardino.
L'attore chiedeva all'adito Tribunale, inoltre, di ordinare al convenuto di non servirsi di quella striscia di terreno e di essere autorizzato, eventualmente, alla delimitazione di tale striscia e/o alla ricostruzione dell'aiuola.
Il sig. deduceva di essere risultato aggiudicatario, Parte_1
nell'ambito della procedura espropriativa immobiliare, n. 61/2003, promossa da contro , del lotto n.1 e Pt_2 Persona_1
precisamente della: “piena ed intera proprietà di villetta sita in Cicciano (Na) alla via Einaudi n.18 composta da piano interrato, piano-rialzato, piano primo e
terrazzo di copertura, oltre ad uno spazio esclusivo esterno netto (cortile, aiuole e giardino) di mq 341,00, riportato in Catasto al folio 7 part. 1832 sub 1 cat A/7
classe 2 vani 16,5 R.C. euro 1.746,92 già foglio 7 p.lla 899 (variazione del
02.11.2009 prot. n. NA0926539) confinante: a sud-ovest con fabbricato realizzato
in aderenza, a nord – est con appezzamento di terreno, a nord con proprietà aliena”.
Secondo quanto dedotto dall'attore, l'accesso al menzionato lotto n.1
avviene a mezzo di cancello in ferro, con ingresso sia pedonale che carrabile, ove è presente un viale pavimentato con scaglioni di marmo comune anche ai due immobili adiacenti.
Il viale prosegue oltre la parte comune e termina nella parte esclusiva,
fino al confine con l'appezzamento di terreno adiacente all'immobile
(c.d. lotto n.2).
Secondo quanto dedotto dall'attore, la prosecuzione di quel viale costituisce accesso al lotto n.2 assegnato al sig. , del quale Controparte_1
è risultato aggiudicatario nella menzionata procedura esecutiva ed è costituito da: “appezzamento di terreno in Comune di Cicciano via Enaudi n.18”.
L'attore deduceva che, dalla relazione tecnica dell'arch. , redatta Per_2 in occasione della procedura di espropriazione, nell'anno 2009,
emergerebbe che il menzionato tratto di vialetto si articolava tra due aiuole del giardino, poste al lato destro e al lato sinistro.
Secondo quanto dedotto dall'attore, in data successiva al 29.01.2009,
l'aiuola posta a sinistra del vialetto sarebbe stata soppressa in epoca successiva alla notifica dell'atto di pignoramento immobiliare a opera del soggetto preposto alla custodia del bene, cosicché quel tratto di vialetto sarebbe passato da una larghezza originaria di cm 160 a una larghezza attuale di cm 248.
La soppressione di quella aiuola avrebbe comportato, per il lotto n.1, la privazione di una porzione del giardino della villa e la conseguente creazione di un passaggio veicolare a beneficio del lotto n.2.
Il sig. , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della Controparte_1
domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, previo accertamento della sussistenza di una comunione di fatto del secondo tratto di vialetto tra attore e convenuto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In punto di diritto, va premesso che l'actio negatoria servitutis è disciplinata ai sensi dell'art. 949 c.c., ove è stabilito che “Il proprietario può agire per far
dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio”.
L'azione negatoria reale di accertamento negativo può essere esperita, dunque, dal proprietario, il quale vanti il possesso della cosa, per l'accertamento dell'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa stessa.
Quanto all'ammissibilità della domanda attorea, la Suprema Corte ha stabilito che: “L'actio negatoria servitutis è imprescrittibile e può essere esperita in ogni tempo dal proprietario dell'immobile preteso servente, sia che tenda soltanto
all'accertamento negativo del preteso diritto di servitù, sia che, mediante tale azione, si chieda anche la demolizione di opere in cui si concreta l'esercizio della pretesa servitù”
(Cass. civ., sez. II, ordinanza 06.05.2024, n. 12095).
Per questo motivo, risultano infondate le contestazioni sollevate da parte convenuta in merito alla presunta inammissibilità della domanda attorea.
Sul riparto dell'onere probatorio, la Cassazione ha evidenziato che:
“Nell'azione negatoria, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia. Pertanto, l'attore ha l'onere di dimostrare,
con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un valido titolo. Una volta assolto tale onere spetta al convenuto provare l'esistenza del proprio
diritto” (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 17434 del 25 giugno
2024).
In sostanza, la Suprema Corte ha individuato un onere probatorio specifico a carico del convenuto di dimostrare l'esistenza del proprio diritto.
Va tuttavia specificato, preliminarmente, che l'attore non nega l'esistenza di un diritto di passaggio del convenuto, ma ne contesta “l'ampiezza”, in quanto tale diritto di passaggio, secondo la ricostruzione attorea,
riguarderebbe un vialetto di 160 mq mentre attualmente tale vialetto risulterebbe avere misura di 248 mq, a seguito della illecita soppressione della aiuola, precedentemente presente sul lato sinistro del viale.
Dalla documentazione depositata emerge, in effetti, che il sig. Pt_1
è risultato aggiudicatario, nell'ambito della procedura
[...]
espropriativa immobiliare N. 61/2003 promossa da contro Pt_2
, del lotto n.1 e precisamente della: “piena ed intera Persona_1
proprietà di villetta sita in Cicciano (Na) alla via Einaudi n.18 composta da piano
interrato, piano-rialzato, piano primo e terrazzo di copertura, oltre ad uno spazio esclusivo esterno netto (cortile, aiuole e giardino) di mq 341,00, riportato in Catasto
al folio 7 part. 1832 sub 1 cat A/7 classe 2 vani 16,5 R.C. euro 1.746,92 già foglio 7 p.lla 899 (variazione del 02.11.2009 prot. n. NA0926539) confinante: a
sud-ovest con fabbricato realizzato in aderenza, a nord – est con appezzamento di terreno, a nord con proprietà aliena. L'immobile è trasferito a corpo e non a misura,
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e con ogni pertinenza, accessione, servitù, parti comuni e condominiali come per legge, il tutto come meglio precisato – anche in
ordine allo status edilizio – nella perizia estimativa redatta dall'esperto arch.
[...]
nominato dal G.E.” (cfr. decreto di trasferimento del Tribunale di Per_3
Nola del 20.01.2017 – prod. attore).
Sulla base di quanto emerge dal menzionato decreto di trasferimento del
Tribunale di Nola, la villetta di proprietà dell'attore risultava composta anche da “uno spazio esclusivo esterno netto (aiuole, cortile e giardino)”.
La presenza di aiuole esterne, dunque, è in primo luogo indicata nello stesso decreto di trasferimento sopra citato.
Inoltre, nella depositata perizia del CTU, realizzata nell'ambito della procedura espropriativa menzionata, veniva evidenziato che, con riferimento al secondo tratto del vialetto che insiste sul giardino del lotto n.1, lo stesso si articolava, precedentemente, tra due aiuole del giardino,
poste a destra e a sinistra dello stesso, come emerge dalle foto allegate alla perizia, scattate in occasione dell'accesso in loco del 29.01.2009 (cfr.
perizia e foto - prod. attore).
Dall'analisi della documentazione depositata, in definitiva, emerge la preesistenza, almeno fino all'anno 2009, delle aiuole su entrambi i lati del vialetto.
Tale ricostruzione dei fatti emerge anche dalla testimonianza resa dallo stesso consulente tecnico, il dott. , escusso in occasione della Per_2
udienza del 04.11.2021, il quale ha riconosciuto le foto dei luoghi a lui sottoposte e ha confermato che “…il 29.01.2009 il vialetto che conduce alla
part. 1833 folio 7 si presentava delimitato da 2 aiuole poste a destra e sinistra…” e ha aggiunto, quando ha visionato le foto in cui è riprodotto lo stato attuale dei luoghi “…non riconosco i luoghi nella foto 5 ... in quanto i luoghi sa me visitati erano differente da quelli riprodotto dalla foto stessa…”.
Nel corso del giudizio è emerso, dunque, che nel mese di gennaio del
2009, il vialetto per cui è causa aveva una larghezza inferiore a quella emergente dalla foto n.5 mostrata dal consulente tecnico.
Nemmeno può pervenirsi a una conclusione opposta, laddove si guardi alle testimonianze rese per parte convenuta, in quanto, il teste, il sig.
, escusso all'udienza del 04.11.2021, affermava che: “il Testimone_1
terreno è sempre stato così come si presenta e altrettanto dico con riferimento al viale di accesso”.
Tali affermazioni non recano un preciso riferimento temporale e possono essere collocate, presumibilmente, successivamente all'avvenuto mutamento artificioso dello stato dei luoghi, in quanto l'aggiudicazione del terreno a favore del convenuto è avvenuta nell'anno 2014, secondo quanto risulta dagli atti di causa (cfr. decreto di trasferimento del Tribunale di Nola- prod. convenuto).
Quanto alla valutazione dell'attendibilità delle testimonianze da parte del giudice di merito, va evidenziato, in questa sede, che la Cassazione si è
espressa in maniera granitica.
La Cassazione ha stabilito, in particolare, che il giudizio sull'attendibilità
dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, riguardano apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più
attendibili, senza essere tenuto a un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42
del 2009; Cass. n. 20802 del 2011).
Si è affermato, in particolare, che “sono riservate al giudice del merito
l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità
e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute
idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento ed è, pertanto, insindacabile, in sede di
legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato,
diverso da quello formulato dal primo giudice” (Cass. civ., sez. VI, 01.03.2021, n.5559).
Nel caso di specie, la testimonianza fornita dal sig. , come detto, Per_2
deve essere considerata attendibile, in quanto le risposte fornite dallo stesso risultano coerenti, particolarmente dettagliate e avallate dalla documentazione versata in atti, con particolare riferimento alla stessa perizia redatta dal professionista, accompagnata da foto.
Inoltre, in atti è stata depositata perizia di parte (cfr. prod. attore) ove risulta che lo stato dei luoghi, dopo il decreto di trasferimento del 2009, più volte menzionato, è stato alterato dall'eliminazione del tratto di fioriera prima esistente.
In definitiva, sulla base del decreto di trasferimento del Tribunale di
Nola, della perizia del CTU , della perizia di parte attrice, delle Per_2
fotografie depositate e delle testimonianze, è possibile affermare che, in effetti, il vialetto di proprietà del sig. era interessato Parte_1
dalla presenza di due aiuole, una posta sul lato destro e una posta sul lato sinistro e che, quindi, successivamente alla rimozione dell'aiuola presente sul lato sinistro, il viale di passaggio è risultato ampliato.
Quanto al diritto di passaggio del convenuto, va evidenziato che lo stesso non è contestato dall'attore.
Dalla documentazione depositata, invero, emerge che il frazionamento disposto dal giudice dell'esecuzione ha creato una interclusione artificiale del giardino.
Nella stessa perizia del CTU resa nell'ambito della procedura espropriativa, prodotta agli atti, era previsto l'accesso, attraverso una
“prosecuzione” del vialetto per una parte comune, come già specificato in precedenza.
Di conseguenza, il convenuto ha diritto a ottenere una servitù di passaggio coattivo, ai sensi dell'art. 1054 c.c.
Come ha stabilito la Suprema Corte: “Per il disposto dell'art. 1054 cod. civ., il
quale riconosce al proprietario del fondo rimasto intercluso in conseguenza di alienazione a titolo oneroso o di divisione il diritto di ottenere coattivamente dall'altro
contraente il passaggio senza corrispondere alcuna indennità, deve presumersi che la servitù di passaggio costituita con lo stesso atto di alienazione o di divisione, o anche
con atto successivo che all'interclusione sia oggettivamente preordinato, abbia natura coattiva, con conseguente applicabilità alla medesima, in caso di cessazione
dell'interclusione, della causa estintiva di cui all'art. 1055 cod. civ., salvo che dal negozio costitutivo non emerga, in concreto ed inequivocabilmente, l'intento delle parti
di assoggettarsi al regime delle servitù volontarie” (Cass. civ., sez. II 10 febbraio
2014 n. 2922).
Conseguentemente, va rigettata, in quanto infondata, la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta di costituzione di una servitù di passaggio ai sensi dell'art. 1051 c.c., in quanto tale ultima norma disciplina la differente ipotesi del rapporto tra fondi e sono esentati dall'applicazione del dictum normativo, per espressa previsione “le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti”.
In particolare, il passaggio in favore del sig. non potrà Controparte_1
avere consistenza e dimensione corrispondenti al passaggio originariamente esercitato per il raggiungimento del terreno stesso, in quanto in giudizio è emerso che tale ampliamento ha comportato un indebito allargamento del viale di proprietà esclusiva dell'attore, né il passaggio lungo tale viale potrà avvenire con l'utilizzo di mezzi meccanici, ma solo a piedi, considerate le dimensioni originarie del viale e la generale conformazione delle vie d'accesso alle proprietà, che in caso contrario risulterebbero fortemente gravate dal passaggio di mezzi meccanici utilizzati per la coltivazione del fondo, che, tra l'altro, presenta dimensioni modeste.
Conseguentemente, va rigettata, in quanto infondata, la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto in ordine all'accertamento della comunione tra le parti in causa, in quanto, sulla base di quanto è emerso dagli atti, per effetto del frazionamento e a seguito delle due aggiudicazioni in sede di espropriazione, come già ampiamento spiegato,
la proprietà esclusiva del vialetto e della sua prosecuzione è risultata assegnata al sig. . Parte_1
Inoltre, come emerge chiaramente dalla relazione del CTU , il Per_2
lotto n. 2 comprende “solo” l'appezzamento di terreno adiacente l'immobile (cfr. pag. 5 relazione CTU ). Per_2
Nella relazione tecnica è ben specificato che il viale prosegue oltre la parte comune ai due immobili adiacenti e “termina nella parte esclusiva, fino al confine con l'appezzamento di terreno adiacente all'immobile”.
In sostanza, dalla descrizione effettuata dal perito, risulta evidente che l'appezzamento di terreno è intercluso tra le altrui proprietà, di conseguenza il viale che conduce allo stesso non può essere considerato di proprietà comune.
Conclusivamente, la domanda attorea va accolta mentre deve essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta,
riconoscendo il solo diritto del convenuto a ottenere una servitù di passaggio coattivo, ai sensi dell'art. 1054 c.c., da esercitarsi esclusivamente a piedi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 3562/2018, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto:
1. dichiara che l'originaria aiuola (oggi soppressa) facente parte del giardino della villa aggiudicata ad , in catasto fabbricato del Pt_1
Comune di Cicciano folio 7 part. 1832 sub 1, costituisce parte dei beni a lui aggiudicati con il decreto di trasferimento del Tribunale di Nola del
20.01.2017;
2. dichiara che aggiudicatario dell'appezzamento di Controparte_1
terreno (lotto n.2) in catasto T. Comune di Cicciano foglio 7 part. 1833,
non ha titolo per servirsi della striscia di terreno (ex aiuola) di cui al precedente n.1 per raggiungere il fondo a lui assegnato;
3. dichiara che quanto ha costituito oggetto dell'allargamento della originaria “prosecuzione” del viale di accesso a1 fondo (lotto n.2) CP_1
costituisce aiuola del giardino della villa (lotto n.1) assegnata ad;
Pt_1
5. ordina al sig. di non servirsi di quella striscia di terreno Controparte_1
(un tempo adibita ad aiuola) oggi aggregata alla “prosecuzione” del viale;
6. faculta il sig. a delimitare siffatta striscia di terreno Parte_1
e/o a ricostruire l'aiuola soppressa;
7. ordina al Conservatore dei RR.II di S. Maria C. Vetere di trascrivere la emananda sentenza con esonero da responsabilità;
- accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto e, per l'effetto, dichiara il diritto del convenuto a ottenere una servitù di passaggio coattivo, ai sensi dell'art. 1054 c.c., da esercitarsi esclusivamente a piedi;
- rigetta le ulteriori domande riconvenzionali proposte dal convenuto;
- condanna il convenuto, il sig. , al pagamento delle spese Controparte_1
processuali del presente giudizio, che liquida come da motivazione in €
264,00 per esborsi ed euro 2.921,00 per compensi professionali oltre
I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%, con attribuzione all'avv. Raffaele Soprano, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nola, lì 10.10.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 3562/2018 di R.G. avente ad oggetto: servitù.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Soprano, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, domiciliato come in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. Raffaele Crocetta, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, domiciliato come in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 03.06.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il sig. conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Nola, il sig. , per sentire dichiarare Controparte_1
che l'originaria aiuola facente parte del giardino della villa aggiudicata all'attore costituisce parte dei beni a lui aggiudicati con il decreto del
Tribunale di Nola del 20.01.2017; che il convenuto non ha titolo per servirsi della menzionata aiuola per raggiungere il fondo a lui aggiudicato e che l'allargamento della prosecuzione del suddetto viale è illecita, in quanto costituisce aiuola del giardino.
L'attore chiedeva all'adito Tribunale, inoltre, di ordinare al convenuto di non servirsi di quella striscia di terreno e di essere autorizzato, eventualmente, alla delimitazione di tale striscia e/o alla ricostruzione dell'aiuola.
Il sig. deduceva di essere risultato aggiudicatario, Parte_1
nell'ambito della procedura espropriativa immobiliare, n. 61/2003, promossa da contro , del lotto n.1 e Pt_2 Persona_1
precisamente della: “piena ed intera proprietà di villetta sita in Cicciano (Na) alla via Einaudi n.18 composta da piano interrato, piano-rialzato, piano primo e
terrazzo di copertura, oltre ad uno spazio esclusivo esterno netto (cortile, aiuole e giardino) di mq 341,00, riportato in Catasto al folio 7 part. 1832 sub 1 cat A/7
classe 2 vani 16,5 R.C. euro 1.746,92 già foglio 7 p.lla 899 (variazione del
02.11.2009 prot. n. NA0926539) confinante: a sud-ovest con fabbricato realizzato
in aderenza, a nord – est con appezzamento di terreno, a nord con proprietà aliena”.
Secondo quanto dedotto dall'attore, l'accesso al menzionato lotto n.1
avviene a mezzo di cancello in ferro, con ingresso sia pedonale che carrabile, ove è presente un viale pavimentato con scaglioni di marmo comune anche ai due immobili adiacenti.
Il viale prosegue oltre la parte comune e termina nella parte esclusiva,
fino al confine con l'appezzamento di terreno adiacente all'immobile
(c.d. lotto n.2).
Secondo quanto dedotto dall'attore, la prosecuzione di quel viale costituisce accesso al lotto n.2 assegnato al sig. , del quale Controparte_1
è risultato aggiudicatario nella menzionata procedura esecutiva ed è costituito da: “appezzamento di terreno in Comune di Cicciano via Enaudi n.18”.
L'attore deduceva che, dalla relazione tecnica dell'arch. , redatta Per_2 in occasione della procedura di espropriazione, nell'anno 2009,
emergerebbe che il menzionato tratto di vialetto si articolava tra due aiuole del giardino, poste al lato destro e al lato sinistro.
Secondo quanto dedotto dall'attore, in data successiva al 29.01.2009,
l'aiuola posta a sinistra del vialetto sarebbe stata soppressa in epoca successiva alla notifica dell'atto di pignoramento immobiliare a opera del soggetto preposto alla custodia del bene, cosicché quel tratto di vialetto sarebbe passato da una larghezza originaria di cm 160 a una larghezza attuale di cm 248.
La soppressione di quella aiuola avrebbe comportato, per il lotto n.1, la privazione di una porzione del giardino della villa e la conseguente creazione di un passaggio veicolare a beneficio del lotto n.2.
Il sig. , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della Controparte_1
domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, previo accertamento della sussistenza di una comunione di fatto del secondo tratto di vialetto tra attore e convenuto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In punto di diritto, va premesso che l'actio negatoria servitutis è disciplinata ai sensi dell'art. 949 c.c., ove è stabilito che “Il proprietario può agire per far
dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio”.
L'azione negatoria reale di accertamento negativo può essere esperita, dunque, dal proprietario, il quale vanti il possesso della cosa, per l'accertamento dell'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa stessa.
Quanto all'ammissibilità della domanda attorea, la Suprema Corte ha stabilito che: “L'actio negatoria servitutis è imprescrittibile e può essere esperita in ogni tempo dal proprietario dell'immobile preteso servente, sia che tenda soltanto
all'accertamento negativo del preteso diritto di servitù, sia che, mediante tale azione, si chieda anche la demolizione di opere in cui si concreta l'esercizio della pretesa servitù”
(Cass. civ., sez. II, ordinanza 06.05.2024, n. 12095).
Per questo motivo, risultano infondate le contestazioni sollevate da parte convenuta in merito alla presunta inammissibilità della domanda attorea.
Sul riparto dell'onere probatorio, la Cassazione ha evidenziato che:
“Nell'azione negatoria, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia. Pertanto, l'attore ha l'onere di dimostrare,
con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un valido titolo. Una volta assolto tale onere spetta al convenuto provare l'esistenza del proprio
diritto” (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 17434 del 25 giugno
2024).
In sostanza, la Suprema Corte ha individuato un onere probatorio specifico a carico del convenuto di dimostrare l'esistenza del proprio diritto.
Va tuttavia specificato, preliminarmente, che l'attore non nega l'esistenza di un diritto di passaggio del convenuto, ma ne contesta “l'ampiezza”, in quanto tale diritto di passaggio, secondo la ricostruzione attorea,
riguarderebbe un vialetto di 160 mq mentre attualmente tale vialetto risulterebbe avere misura di 248 mq, a seguito della illecita soppressione della aiuola, precedentemente presente sul lato sinistro del viale.
Dalla documentazione depositata emerge, in effetti, che il sig. Pt_1
è risultato aggiudicatario, nell'ambito della procedura
[...]
espropriativa immobiliare N. 61/2003 promossa da contro Pt_2
, del lotto n.1 e precisamente della: “piena ed intera Persona_1
proprietà di villetta sita in Cicciano (Na) alla via Einaudi n.18 composta da piano
interrato, piano-rialzato, piano primo e terrazzo di copertura, oltre ad uno spazio esclusivo esterno netto (cortile, aiuole e giardino) di mq 341,00, riportato in Catasto
al folio 7 part. 1832 sub 1 cat A/7 classe 2 vani 16,5 R.C. euro 1.746,92 già foglio 7 p.lla 899 (variazione del 02.11.2009 prot. n. NA0926539) confinante: a
sud-ovest con fabbricato realizzato in aderenza, a nord – est con appezzamento di terreno, a nord con proprietà aliena. L'immobile è trasferito a corpo e non a misura,
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e con ogni pertinenza, accessione, servitù, parti comuni e condominiali come per legge, il tutto come meglio precisato – anche in
ordine allo status edilizio – nella perizia estimativa redatta dall'esperto arch.
[...]
nominato dal G.E.” (cfr. decreto di trasferimento del Tribunale di Per_3
Nola del 20.01.2017 – prod. attore).
Sulla base di quanto emerge dal menzionato decreto di trasferimento del
Tribunale di Nola, la villetta di proprietà dell'attore risultava composta anche da “uno spazio esclusivo esterno netto (aiuole, cortile e giardino)”.
La presenza di aiuole esterne, dunque, è in primo luogo indicata nello stesso decreto di trasferimento sopra citato.
Inoltre, nella depositata perizia del CTU, realizzata nell'ambito della procedura espropriativa menzionata, veniva evidenziato che, con riferimento al secondo tratto del vialetto che insiste sul giardino del lotto n.1, lo stesso si articolava, precedentemente, tra due aiuole del giardino,
poste a destra e a sinistra dello stesso, come emerge dalle foto allegate alla perizia, scattate in occasione dell'accesso in loco del 29.01.2009 (cfr.
perizia e foto - prod. attore).
Dall'analisi della documentazione depositata, in definitiva, emerge la preesistenza, almeno fino all'anno 2009, delle aiuole su entrambi i lati del vialetto.
Tale ricostruzione dei fatti emerge anche dalla testimonianza resa dallo stesso consulente tecnico, il dott. , escusso in occasione della Per_2
udienza del 04.11.2021, il quale ha riconosciuto le foto dei luoghi a lui sottoposte e ha confermato che “…il 29.01.2009 il vialetto che conduce alla
part. 1833 folio 7 si presentava delimitato da 2 aiuole poste a destra e sinistra…” e ha aggiunto, quando ha visionato le foto in cui è riprodotto lo stato attuale dei luoghi “…non riconosco i luoghi nella foto 5 ... in quanto i luoghi sa me visitati erano differente da quelli riprodotto dalla foto stessa…”.
Nel corso del giudizio è emerso, dunque, che nel mese di gennaio del
2009, il vialetto per cui è causa aveva una larghezza inferiore a quella emergente dalla foto n.5 mostrata dal consulente tecnico.
Nemmeno può pervenirsi a una conclusione opposta, laddove si guardi alle testimonianze rese per parte convenuta, in quanto, il teste, il sig.
, escusso all'udienza del 04.11.2021, affermava che: “il Testimone_1
terreno è sempre stato così come si presenta e altrettanto dico con riferimento al viale di accesso”.
Tali affermazioni non recano un preciso riferimento temporale e possono essere collocate, presumibilmente, successivamente all'avvenuto mutamento artificioso dello stato dei luoghi, in quanto l'aggiudicazione del terreno a favore del convenuto è avvenuta nell'anno 2014, secondo quanto risulta dagli atti di causa (cfr. decreto di trasferimento del Tribunale di Nola- prod. convenuto).
Quanto alla valutazione dell'attendibilità delle testimonianze da parte del giudice di merito, va evidenziato, in questa sede, che la Cassazione si è
espressa in maniera granitica.
La Cassazione ha stabilito, in particolare, che il giudizio sull'attendibilità
dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, riguardano apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più
attendibili, senza essere tenuto a un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42
del 2009; Cass. n. 20802 del 2011).
Si è affermato, in particolare, che “sono riservate al giudice del merito
l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità
e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute
idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento ed è, pertanto, insindacabile, in sede di
legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato,
diverso da quello formulato dal primo giudice” (Cass. civ., sez. VI, 01.03.2021, n.5559).
Nel caso di specie, la testimonianza fornita dal sig. , come detto, Per_2
deve essere considerata attendibile, in quanto le risposte fornite dallo stesso risultano coerenti, particolarmente dettagliate e avallate dalla documentazione versata in atti, con particolare riferimento alla stessa perizia redatta dal professionista, accompagnata da foto.
Inoltre, in atti è stata depositata perizia di parte (cfr. prod. attore) ove risulta che lo stato dei luoghi, dopo il decreto di trasferimento del 2009, più volte menzionato, è stato alterato dall'eliminazione del tratto di fioriera prima esistente.
In definitiva, sulla base del decreto di trasferimento del Tribunale di
Nola, della perizia del CTU , della perizia di parte attrice, delle Per_2
fotografie depositate e delle testimonianze, è possibile affermare che, in effetti, il vialetto di proprietà del sig. era interessato Parte_1
dalla presenza di due aiuole, una posta sul lato destro e una posta sul lato sinistro e che, quindi, successivamente alla rimozione dell'aiuola presente sul lato sinistro, il viale di passaggio è risultato ampliato.
Quanto al diritto di passaggio del convenuto, va evidenziato che lo stesso non è contestato dall'attore.
Dalla documentazione depositata, invero, emerge che il frazionamento disposto dal giudice dell'esecuzione ha creato una interclusione artificiale del giardino.
Nella stessa perizia del CTU resa nell'ambito della procedura espropriativa, prodotta agli atti, era previsto l'accesso, attraverso una
“prosecuzione” del vialetto per una parte comune, come già specificato in precedenza.
Di conseguenza, il convenuto ha diritto a ottenere una servitù di passaggio coattivo, ai sensi dell'art. 1054 c.c.
Come ha stabilito la Suprema Corte: “Per il disposto dell'art. 1054 cod. civ., il
quale riconosce al proprietario del fondo rimasto intercluso in conseguenza di alienazione a titolo oneroso o di divisione il diritto di ottenere coattivamente dall'altro
contraente il passaggio senza corrispondere alcuna indennità, deve presumersi che la servitù di passaggio costituita con lo stesso atto di alienazione o di divisione, o anche
con atto successivo che all'interclusione sia oggettivamente preordinato, abbia natura coattiva, con conseguente applicabilità alla medesima, in caso di cessazione
dell'interclusione, della causa estintiva di cui all'art. 1055 cod. civ., salvo che dal negozio costitutivo non emerga, in concreto ed inequivocabilmente, l'intento delle parti
di assoggettarsi al regime delle servitù volontarie” (Cass. civ., sez. II 10 febbraio
2014 n. 2922).
Conseguentemente, va rigettata, in quanto infondata, la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta di costituzione di una servitù di passaggio ai sensi dell'art. 1051 c.c., in quanto tale ultima norma disciplina la differente ipotesi del rapporto tra fondi e sono esentati dall'applicazione del dictum normativo, per espressa previsione “le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti”.
In particolare, il passaggio in favore del sig. non potrà Controparte_1
avere consistenza e dimensione corrispondenti al passaggio originariamente esercitato per il raggiungimento del terreno stesso, in quanto in giudizio è emerso che tale ampliamento ha comportato un indebito allargamento del viale di proprietà esclusiva dell'attore, né il passaggio lungo tale viale potrà avvenire con l'utilizzo di mezzi meccanici, ma solo a piedi, considerate le dimensioni originarie del viale e la generale conformazione delle vie d'accesso alle proprietà, che in caso contrario risulterebbero fortemente gravate dal passaggio di mezzi meccanici utilizzati per la coltivazione del fondo, che, tra l'altro, presenta dimensioni modeste.
Conseguentemente, va rigettata, in quanto infondata, la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto in ordine all'accertamento della comunione tra le parti in causa, in quanto, sulla base di quanto è emerso dagli atti, per effetto del frazionamento e a seguito delle due aggiudicazioni in sede di espropriazione, come già ampiamento spiegato,
la proprietà esclusiva del vialetto e della sua prosecuzione è risultata assegnata al sig. . Parte_1
Inoltre, come emerge chiaramente dalla relazione del CTU , il Per_2
lotto n. 2 comprende “solo” l'appezzamento di terreno adiacente l'immobile (cfr. pag. 5 relazione CTU ). Per_2
Nella relazione tecnica è ben specificato che il viale prosegue oltre la parte comune ai due immobili adiacenti e “termina nella parte esclusiva, fino al confine con l'appezzamento di terreno adiacente all'immobile”.
In sostanza, dalla descrizione effettuata dal perito, risulta evidente che l'appezzamento di terreno è intercluso tra le altrui proprietà, di conseguenza il viale che conduce allo stesso non può essere considerato di proprietà comune.
Conclusivamente, la domanda attorea va accolta mentre deve essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta,
riconoscendo il solo diritto del convenuto a ottenere una servitù di passaggio coattivo, ai sensi dell'art. 1054 c.c., da esercitarsi esclusivamente a piedi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 3562/2018, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto:
1. dichiara che l'originaria aiuola (oggi soppressa) facente parte del giardino della villa aggiudicata ad , in catasto fabbricato del Pt_1
Comune di Cicciano folio 7 part. 1832 sub 1, costituisce parte dei beni a lui aggiudicati con il decreto di trasferimento del Tribunale di Nola del
20.01.2017;
2. dichiara che aggiudicatario dell'appezzamento di Controparte_1
terreno (lotto n.2) in catasto T. Comune di Cicciano foglio 7 part. 1833,
non ha titolo per servirsi della striscia di terreno (ex aiuola) di cui al precedente n.1 per raggiungere il fondo a lui assegnato;
3. dichiara che quanto ha costituito oggetto dell'allargamento della originaria “prosecuzione” del viale di accesso a1 fondo (lotto n.2) CP_1
costituisce aiuola del giardino della villa (lotto n.1) assegnata ad;
Pt_1
5. ordina al sig. di non servirsi di quella striscia di terreno Controparte_1
(un tempo adibita ad aiuola) oggi aggregata alla “prosecuzione” del viale;
6. faculta il sig. a delimitare siffatta striscia di terreno Parte_1
e/o a ricostruire l'aiuola soppressa;
7. ordina al Conservatore dei RR.II di S. Maria C. Vetere di trascrivere la emananda sentenza con esonero da responsabilità;
- accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto e, per l'effetto, dichiara il diritto del convenuto a ottenere una servitù di passaggio coattivo, ai sensi dell'art. 1054 c.c., da esercitarsi esclusivamente a piedi;
- rigetta le ulteriori domande riconvenzionali proposte dal convenuto;
- condanna il convenuto, il sig. , al pagamento delle spese Controparte_1
processuali del presente giudizio, che liquida come da motivazione in €
264,00 per esborsi ed euro 2.921,00 per compensi professionali oltre
I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%, con attribuzione all'avv. Raffaele Soprano, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nola, lì 10.10.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura