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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/03/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott. Giorgio MAno, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1852/20 R.G, posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281
quinquies c.p.c. cbn disp bis c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23 settembre 2024;
TRA
, NATO A CATANIA IL 14.12.1975 (C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
NATA A SCORDIA CT IL 11.05.1978 (C.F. ), RAPPRESENTATI E DIFESI
[...] C.F._2
DAGLI AVV.TI (C.F. ) CP_1 C.F._3 Controparte_2
), ELETTIVAMENTE DOMICILIATI IN CATANIA, VIA VENTIMIGLIA N.145 CodiceFiscale_4
PRESSO LO STUDIO DEL SECONDO DIFENSORE, INDIRIZZO DI PEC
Email_1
Parte_3
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
NATO A GELA IL 1.10.1962, C.F. , RAPPRESENTATO E Controparte_3 C.F._5
DIFESO DALL'AVV. EMMA COTTICELLI, C.F. , CON STUDIO IN CATANIA PIAZZA C.F._6
G. VERGA N.7 ED IVI DOMICILIATO PEC Email_2
- PARTE CONVENUTA –
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI pagina 1 di 19 , IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE (C.F. Parte_4
), RAPPRESENTATA E DIFESA, ANCHE DISGIUNTAMENTE TRA , IN C.F._7 Pt_5 [...]
ATTI, DAGLI AVV.TI STEFANO TAURINI (C.F. ) E Parte_6 C.F._8 CP_4
(C.F. ) DEL FORO DI MILANO E DOMICILIATA PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. C.F._9
CLAUDIO CHINES IN CATANIA, VIA ETNEA N. 688M NONCHÉ TELEMATICAMENTE PRESSO INDIRIZZI PEC:
; Email_3 Email_4
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. depositato in data 13.02.2020, e Parte_1 Parte_2
chiedevano a Questo Tribunale di: 1) condannare il dott. al pagamento in
[...] Controparte_3
favore della sig.ra della complessiva somma di € 1.380.362,04, di cui € 611.849,04 Parte_2
a titolo di danno patrimoniale e € 768.513,00 a titolo di danno non patrimoniale, secondo le specificazioni sopra riportate, oltre agli interessi compensativi sulle somme che verranno liquidate,
calcolati con le modalità e secondo le specificazioni sopra riportate, dalla quale dovrà essere detratta la somma di € 40.000,00 già pagata dallo stesso in sede penale a titolo di provvisionale;
2) condannare il dott. al pagamento in favore del sig. della complessiva somma Controparte_3 Parte_1
di € 1.063.829,00, di cui € 300.000,00 a titolo di danno patrimoniale e € 763.829,00 a titolo di danno non patrimoniale, secondo le specificazioni sopra riportate, oltre agli interessi compensativi sulle somme che verranno liquidate, calcolati con le modalità e secondo le specificazioni sopra riportate, pagina 2 di 19 dalla quale dovrà essere detratta la somma di € 40.000,00 già pagata dallo stesso in sede penale a titolo di provvisionale;
3) condannare il dott. al pagamento delle spese processuali del Controparte_3
presente giudizio” .
1.2. A fondamento della sua pretesa parte attrice esponeva che: la figlia nasceva con Per_1
gravissime malformazioni congenite riconducibili alla sindrome di e alla sindrome di Persona_2
durante la gravidanza, le gravi malformazioni non venivano diagnosticate dal medico Per_3
ecografista, Dott. che eseguiva in modo errato l'ecografia del secondo trimestre, Controparte_3
attestando un quadro di normalità; il medico ometteva di rilevare anomalie evidenti come l'agenesia del radio destro e la microretrognazia con palatoschisi;
tale errore induceva il ginecologo a non richiedere ulteriori esami di approfondimento;
a seguito della nascita della figlia, i ricorrenti sporgevano querela per accertare la responsabilità penale del dott. ; il Tribunale di Caltagirone condannava il CP_3
medico ecografista per lesioni gravi (artt. 40 comma 2, 43 comma 1, 590 commi 1 e 2 c.p.), ritenendolo colpevole per negligenza, imprudenza e imperizia nell'esecuzione e refertazione dell'ecografia; il medico veniva condannato a un mese di reclusione (pena sospesa) e al risarcimento dei danni in sede civile, con una provvisionale immediatamente esecutiva di €40.000 per ciascuna parte civile costituita;
la condanna veniva confermata in appello dalla Corte di Appello di Catania e successivamente resa irrevocabile dalla Corte di Cassazione il 5 aprile 2017; l'errore diagnostico impediva alla madre una scelta informata sulla prosecuzione della gravidanza, causandole un grave danno psichico;
le gravi malformazioni della bambina richiedevano molteplici interventi chirurgici (tra cui tracheotomia e gastrostomia).
2. Con comparsa di costituzione del 02.07.2020, il convenuto si costituiva in Controparte_3
giudizio chiedendo a) di essere autorizzato alla chiamata in causa della Parte_4
con la quale ai tempi dell'accaduto, era assicurato giusta polizza n.169.014.0000900679, affinché
questa lo manlevasse da tutti gli eventuali danni ai quali dovesse essere condannato col conseguente spostamento dell'udienza. Parte convenuta inoltre chiedeva;
b) in via preliminare, di dichiarare pagina 3 di 19 l'improcedibilità della domanda attorea in quanto non esperita la mediazione che nella fattispecie in esame era obbligatoria c) nel merito di rigettare la domanda attorea in quanto non era stata data prova dei presupposti che stanno alla base dell'art.6 L.194/78 e della volontà della donna di voler abortire;
d)
in via subordinata respingere de plano la richiesta di danno patrimoniale mancando i relativi presupposti;
e) in via ulteriormente subordinata rigettare la richiesta di danno non patrimoniale o comunque limitarla al solo danno biologico nell'eventuale misura che il sig. Giudice riterrà equa.
CP_ 3. Con Comparsa di Costituzione il terzo chiamato Assicurazione si costituiva chiedendo a) in via principale, con riferimento alla domanda promossa dal dr. nei confronti di CP_3 [...]
di rigettare ogni avversa domanda per essere intervenuta transazione Parte_4
modificativa/estintiva di ogni obbligazione inerente ai fatti de quo e per l'effetto condannare il dr.
alle spese di lite derivanti dalla chiamata in causa della compagnia;
b) in caso di Controparte_3
mancata ed immediata rinuncia agli atti da parte del dr. nei confronti di CP_3 Parte_4
di valutare la condotta del medico anche ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. c) in via subordinata, per
[...]
mero tuziorismo difensivo, di accertare e dichiarare la inoperatività della copertura assicurativa per i fatti de quo d) in via ulteriormente subordinata contenere il tutto entro i limiti di massimale e franchigia.
4. All'udienza del 28.06.2021, il Giudice invitava la parte ricorrente ad esperire la procedura di mediazione, rinviando a tal uopo all'udienza del 7.3.2022. A tale ultima udienza i ricorrenti depositavano il verbale di mancato accordo relativo all'incontro tenutosi presso l'organismo di mediazione di Adrano, per cui il Giudice disponeva il passaggio della causa al rito Parte_7
ordinario ed assegnava alle parti i termini ex art.183, comma 6, c.p.c., rinviando per il prosieguo del giudizio all'udienza del 14.11.2022.
4.1. Assunta la prova testimoniale, con ordinanza dell'11.7.2023, il Giudice disponeva CTU medico legale al fine di accertare la natura e l'entità delle lesioni patite dai ricorrenti, sotto il profilo del danno alla salute medicalmente accertabile.
pagina 4 di 19 4.2. Espletata la c.t.u., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del
23.09.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
5. Preliminarmente, si rileva che la giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui la sentenza del giudice penale che, accertata l'esistenza del reato, abbia pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile,
rinviandone la liquidazione a un separato giudizio, produce effetto vincolante in sede civile in relazione alla declaratoria iuris di condanna generica al risarcimento e alle restituzioni. Resta tuttavia necessario,
in sede civile, accertare l'esistenza e l'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal fatto riconosciuto come potenzialmente dannoso, nonché il nesso di causalità tra quest'ultimo e i danni lamentati dai soggetti lesi (cfr., tra le molte, Cass. Civ., Sez. III, 5.5.2020, ord. n. 8477; 11.12.2018,
ord. n. 31947).
5.1. Alla luce di tali principi, non compete a questo Giudice alcuna ulteriore indagine in merito all'esistenza del danno-evento e del relativo nesso causale con la condotta colposa del Dott. CP_3
, già riconosciuto colpevole con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 590, commi 1 e 2,
[...]
c.p. “per avere lo stesso, quale medico ecografista, per colpa consistita in imprudenza, imperizia,
negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline e segnatamente nell'avere, in
violazione dei protocolli, delle linee guida e delle metodologie di indagine adeguate al caso,
erroneamente eseguito, letto e refertato l'ecografia ostetrica relativa al II trimestre, finalizzata allo
studio, morfologico del feto, effettuata sulla paziente gravida , omettendo di rilevare: Parte_2
a) la pur evidente agenesia del radio destro del feto malformazione sintomatica della sindrome di
Nager, attestando per converso un quadro di normalità fisiologica e specificamente la riscontrata
visualizzazione delle ossa lunghe degli arti superiori;
b) la scarsa visibilità del mento fetale e
pagina 5 di 19 nell'avere, quindi, omesso di accertare la grave microretrognazia con retroglossoptosi e palatoschisi
(sequenza di Pierre-Robin), che invece presentava il feto;
inducendo un ragionevole affidamento nel
medico ginecologo, che di conseguenza non riteneva necessario né utile richiedere l'esame ecografico
di secondo livello che, invece se effettuato, avrebbe consentito in termini di assoluta certezza la
diagnosi di presenza nel feto delle gravi malformazioni sopramenzionate, le quali, qualora fossero
state poste a conoscenza della , che peraltro ne aveva fatto esplicita richiesta, avrebbero Parte_2
determinato un'alta probabilità di interruzione della gravidanza per evitare il grave pericolo per la
salute fisica e/o psichica della donna, cosi consentendo che il feto venisse alla luce, con le gravi
malformazioni relative alla sindrome di e alla sequenza di Pierre-Robin, malformazioni che Per_3
richiedono plurimi interventi chirurgici, fra cui la tracheotomia e la gastrostomia, entrambi già
praticati, cosi cagionando lesioni personali con danno biologico di natura psichica alla , Parte_2
madre della piccola , consistite nell'aver dovuto affrontare senza idonei supporti e Persona_4
terapie di sostegno psicologico un persistente stato di stress e di disagio psicologico dovuto alla
mancata preparazione ad una procreazione cosciente e responsabile, non essendo stata
tempestivamente portata a conoscenza delle gravi malformazioni fetali sopracitate, non suscettibili di
guarigione, evento che avrebbe potuto evitare con una corretta refertazione. In Scordia, dal
22.12.2006, al 5.5.2007 e successivamente”.
5.2. La sentenza del Tribunale di Caltagirone n.49/2014 ha espressamente affermato che “la condotta
del si è concretizzata nella causa principale della lesione subita dalla , in termini di CP_3 Parte_2
patologia psichica e relazionale, che ancora oggi affligge la persona offesa, a far data dalla scoperta,
corrispondente alla nascita della piccola , di essere divenuta madre di una bambina Per_1
malformata (…) il contributo causale del dott. è indubbio: se egli infatti avesse fornito CP_3
informazioni corrette sullo stato del nascituro alla gestante, che a lui si era rivolta per essere seguita
ecograficamente durante tutta la gravidanza, ne avrebbe di certo influenzato le scelte. Del resto, come
accertato dai consulenti del P.M. nella perizia redatta per l'incidente probatorio … l'esame ecografico
pagina 6 di 19 svolto in prossimità della ventesima settimana di gestazione è funzionale ed esclusivo rispetto
all'accertamento della morfologia del feto … ovvero delle condizioni di integrità fisica del feto, tanto
che non avrebbe senso farla se non allo specifico fine di accertare tale integrità. Trattasi, dunque, di
un accertamento diagnostico strumentale che consente alla coppia di seguire le condizioni del feto e di
assumere anche le determinazioni conseguenti, nei termini e con le limitazioni di legge, qualora le
anomalie e le malformazioni del nascituro, eventualmente riscontrate, siano tali da indurre pregiudizio
per lo stato di salute della madre. Gli stessi consulenti precisano, a pag.16 della relazione, che il
comportamento del dottore ha “privato la madre di conoscere per tempo le gravi malformazioni
del feto, così privandola di fatto di un possibile ricorso alla interruzione volontaria della gravidanza,
ai sensi dell'art.6 della legge n.194 del 1978 (…) Cosicché, nel caso specifico, allorquando il dott.
ha eseguito l'ecografia oggetto del processo … ben avrebbe potuto la determinarsi CP_3 Parte_2
ad abortire. Del resto il ricorrere della condizione di “pericolo grave per la salute della donna” è
dimostrata in ragione delle rilevanti malformazioni del nascituro, quali emergono già dalla disamina
del compendio fotografico allegato all'elaborato dei consulenti riguardante la bambina, e del
riscontrato danno per la salute psichica della madre, anche a distanza di sei anni dalla nascita di
. Ella ha lasciato il suo lavoro presso un'agenzia di viaggi dopo la nascita di , nel Per_1 Per_1
quale disimpegnava mansioni di rapporto con il pubblico, divenute ormai penose ed insopportabili;
la
sua condizione ha più volte messo in crisi il suo matrimonio, ed ella ha manifestato in più occasioni
disturbi di tipo psichico;
deve quindi ritenersi che la condizione patologica, inesistente in passato, sia
insorta nel momento in cui la si è trovata di fronte alla rappresentazione delle conseguenze Parte_2
che sulla vita sua e del nascituro potevano derivare dalle malformazioni congenite. È ben possibile
che la , rappresentatasi tempestivamente tale triste evenienza, avrebbe chiesto ed ottenuto Parte_2
da un ginecologo la pratica di interruzione della gravidanza, se fosse stata correttamente informata
dal professionista sulle malformazioni del feto che portava in grembo (…)l'osservazione secondo la
quale non può dirsi certo che la madre, seppure fosse stata informata delle
pagina 7 di 19 malformazioni, non avrebbe accettato la continuazione della gravidanza, è contrastata, non solo
dalle deduzioni esposte dai consulenti del P.M., secondo i quali l'opzione contraria era quella più
logica in considerazione dell'età della donna alla sua prima gravidanza, ma anche alla circostanza
obiettiva che ella si rivolse al professionista appunto per esami – le ecografie morfologiche – volti a
conoscere se il feto presentasse o no malformazioni o anomalie: segno questo di un comportamento
orientato più nel senso di rifiutare che di accettare di portare a termine la gravidanza, se il feto avesse
presentato gravi malformazioni, come poi è risultato (…) nel corso del dibattimento, inoltre, non è
emersa alcuna prova contraria, come fattori culturali o religiosi idonei a dimostrare in modo certo
che, seppur informata, la sig.ra avrebbe accettato la continuazione della gravidanza; al Parte_2
contrario, è emerso che la gravidanza sia stata la motivazione principale che ha spinto i signori
alle nozze, avvenute solo due mesi prima della nascita di , dopo ben Parte_8 Per_1
undici anni di convivenza, cosicché ben può ipotizzarsi che le scelte in ordine alla gravidanza da parte
della signora avrebbero avuto delle conseguenze anche sulla sua vita personale … ” (si veda Parte_2
la sentenza, da pag.6 a pag.9).
5.3. Le circostanze accertate dal Tribunale di Caltagirone sono state poi confermate dalla Corte di
Appello di Catania, con sentenza n.3507/15 del 27.11.2015, ed infine dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 05.04.2017.
6. Ciò detto, le allegazioni attoree relative alla richiesta di risarcimento del danno conseguenza hanno in parte trovato riscontro nelle risultanze della c.t.u. che, come noto, in materia di responsabilità sanitaria, può divenire fonte oggettiva di prova in quanto “attesa l'innegabilità delle
conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa
rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere "percipiente", sicché il giudice può affidare al
consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti
medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva dì prova"
(cfr. Cass. n. 4792/2013). Gli accertamenti peritali offrono, così, al giudice il quadro dei fattori causali pagina 8 di 19 necessari alla ricostruzione del nesso eziologico secondo la regola del "più probabile che non", ossia della c.d. "preponderanza dell'evidenza"; in base a tale regola, può essere affermato il nesso tra l'operato dei sanitari e le conseguenze dannose riportate da un paziente ove appaia più probabile che determinate conseguenze pregiudizievoli non si sarebbero verificate, in tutto o in parte, in mancanza di determinate condizioni coinvolgenti la condotta colposa del medico (cfr. Cass. n. 15857/2015).
6.1. In particolare, il Consulente Dott. con relazione chiara e immune da vizi logico- Persona_5
giuridici, ha così concluso: “In considerazione di quanto emerso dal colloquio clinico, dalla
documentazione esaminata, si ritiene che 1) la sig.ra ed il sig. presentano un Parte_2 Parte_1
“Disturbo dell'adattamento lieve-moderato con ansia e umore depresso misti” secondo il DSM 5
TR”
6.2. In merito al nesso causale il consulente ha chiarito che: Quanto riscontrato può essere logicamente
riconducibile ai fatti per cui è causa nel rispetto dei nessi di causalità. Tale disturbo ha ricevuto
efficacia dal sostegno psicologico effettuato presso il Consultorio familiare di Ramacca come
certificato dal 2008 al 19 gennaio 2010. Tale patologia è da ritenersi in fase di stabilizzazione, in
relazione alla esigenza di ulteriori cure da parte della figlia . Per_1
6.3. Con riferimento alla determinazione quantitativa dei danni subiti dagli attori il Dott. ha Per_5
affermato che: “Tale patologia ha determinato, secondo quanto previsto nel testo “Guida alla
valutazione medico-legale dell'invalidità permanente di , Per_6 Persona_7 Persona_8
ed., 2021”, una invalidità temporanea parziale valutabile nella misura del 20 % in Per_9
concomitanza del periodo in cui entrambi dal 2008 al 19 gennaio 2010 hanno avuto certificato una
continuità di sostegno psicologico da parte del Consultorio familiare di Ramacca, tale periodo
rappresenta inoltre la fase di maggiore immediatezza rispetto alle esigenze di accettazione e
adattamento alle problematiche mediche della figlia;
la fase successiva di supporto Per_1
psicologico certificata in data 15.10.2018 si è svolta in presenza di una capacità di elaborazione della
sofferenza e di adattamento agli stili di vita necessari per sostenere le cure mediche e chirurgiche di
pagina 9 di 19 nel presente giudizio è stata verificata ed accertata la sussistenza del danno conseguenza e Per_1
pertanto si procederà alla sua liquidazione. La sig.ra e il sig. presentano una Parte_2 Parte_1
invalidità permanente nella misura del 6% 3) I coniugi hanno recuperato modalità relazionali
adeguate con sostegno reciproco, in assenza di quella carenza affettiva che ha caratterizzato il primo
periodo di presa in carico delle esigenze assistenziali di , con difficoltà di accettazione e di Per_1
adattamento. Esprimono maggiore serenità a seguito di una ritrovata armonia familiare sostenuta dai
miglioramenti clinici ottenuti da , dai risultati scolastici ottenuti e dal legame affettivo con il Per_1
fratello . I coniugi hanno potuto recuperare uno stile di vita più ordinato ed una maggiore Per_10
capacità di farsi carico delle esigenze di con adeguata motivazione e capacità di Per_1
programmazione. 4) Il quadro clinico riscontrato non ha determinato postumi sulla produttività
lavorativa del sig. ; permane l'impossibilità della sig.ra di riprendere un'attività Parte_1 Parte_2
lavorativa stante la continuazione dei suoi compiti assistenziali sulla figlia . 5) le cure che Per_1
deve sostenere vengono effettuate a carico del S.S.N”. Per_1
7. Alla luce delle considerazioni suesposte, attesa la responsabilità del Dott. tenuto Controparte_3
conto del fatto che sono state individuate nel presente giudizio le conseguenze dannose ricollegate al c.d. danno evento, questo Giudice ritiene di dover condannare il convenuto al risarcimento dei danni patiti dai coniugi e nella misura di seguito stabilita per ciascun avente diritto. Parte_9 Parte_2
7.1. Preme chiarire che nella vicenda in esame, gli attori hanno subito la privazione della facoltà di esercitare una consapevole scelta se effettuare o no un aborto terapeutico a causa della omessa informazione sulla esistenza di malformazioni del feto tali da consentire l'accesso all'aborto terapeutico.
Ebbene, si osserva che la Suprema Corte in tema ha avuto modo di chiarire che “Ai fini della
quantificazione del danno non patrimoniale eventualmente subito, per ancorarlo ad una valutazione
equitativa che non sia arbitraria, l'accertamento ex post dovrà fondarsi sul danno psicofisico e
sul danno morale eventualmente riportati da ciascuno dei due genitori a causa dell'evento traumatico,
adeguatamente valorizzandoli nella loro autonomia concettuale” (Cass. n.18327 del 27/06/2023)
pagina 10 di 19 7.2. Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che “In tema di responsabilità del medico per omessa
diagnosi di malformazioni del feto e conseguente nascita indesiderata, il risarcimento dei danni che
costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del ginecologo all'obbligazione di
natura contrattuale gravante su di lui spetta non solo alla madre, ma anche al padre, atteso il
complesso di diritti e doveri che, secondo l'ordinamento, si incentrano sul fatto della procreazione,
non rilevando, in contrario, che sia consentito solo alla madre (e non al padre) la scelta in ordine
all'interruzione della gravidanza, atteso che, sottratta alla madre la possibilità di scegliere a causa
dell'inesatta prestazione del medico, agli effetti negativi del comportamento di quest'ultimo non può
ritenersi estraneo il padre, che deve perciò ritenersi tra i soggetti protetti dal contratto col medico e
quindi tra coloro rispetto ai quali la prestazione mancata o inesatta può qualificarsi come
inadempimento, con tutte le relative conseguenze sul piano risarcitorio”.
7.3. Come noto, il danno biologico deve essere risarcito ai sensi dell'art. 1223 c.c., in conformità al principio dell'integralità del risarcimento (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/02/2024, n. 4289), e quantificato in misura tale da ricollocare il danneggiato nella situazione in cui si sarebbe trovato qualora l'illecito non si fosse verificato. La liquidazione di tale danno, di natura tipicamente non patrimoniale, avviene necessariamente in via equitativa ed è tradizionalmente effettuata mediante il riferimento a parametri statistici, quali le tabelle adottate da alcuni uffici giudiziari di merito, in particolare quelle del Tribunale di Milano. Tuttavia, questo Giudice ritiene più opportuno discostarsi dalle Tabelle Milanesi, elaborate in via giurisprudenziale, per adottare le nuove Tabelle Uniche
Nazionali, introdotte dal D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, le quali, pur non essendo vigenti al momento del fatto, rappresentano oggi un dato normativo univoco. L'utilizzo di tali tabelle consente di garantire maggiore uniformità e certezza nella liquidazione del danno, conformandosi a criteri stabiliti a livello legislativo piuttosto che a prassi giurisprudenziali elaborate da singoli uffici giudiziari. Inoltre,
trattandosi di parametri ufficialmente riconosciuti dallo Stato, essi offrono un riferimento più stabile e coerente rispetto a quelli precedentemente in uso.
pagina 11 di 19 7.4. Ancora, con riferimento al criterio di liquidazione del danno biologico, occorre tenere distinti i criteri che si seguiranno per la liquidazione delle due voci di danno biologico lamentate dagli attori.
Con riferimento al danno biologico temporaneo si farà riferimento alle nuove Tabelle Uniche
Nazionali, introdotte dal D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 ed entrate in vigore il 5.3.2025. Invece quanto al danno permanente di lieve entità si farà riferimento agli artt. 138 e 139 del Codice delle
Assicurazioni Private.
8. Ebbene, tenuto conto dei principi di diritto sopra richiamati, tenuto conto delle conclusioni cui è
giunto il Consulente tecnico, alla luce della tabella del danno biologico ex art. 139 del Codice delle
Assicurazioni Private, aggiornata da ultimo al D.M. 16/07/2024, alla luce delle Tabelle Uniche
Nazionali, si ritiene debba essere liquidato:
a un danno non patrimoniale pari a 19528.30 euro, così composto: Parte_1
a) la somma di € 8.286,00 per il danno temporaneo alla salute psichica (20% di invalidità per
750 giorni);
b) la somma di euro € 8.647.90 per il danno permanente alla salute psichica (invalidità del
6%), aumentata del 30% (€ 2594.40) per il danno morale, per un totale di € 11.242,30
a un danno non patrimoniale complessivo pari a 19716.70 euro, così composto: Parte_2
a) la somma di € 8.286,00 per il danno temporaneo alla salute psichica (20% di invalidità per
750 giorni);
b) la somma di euro € 8.792.80 per il danno permanente alla salute psichica (invalidità del 6%),
aumentata del 30 % (€ 2.594,37) per il danno morale, per un totale di € 11.430,70
9. Venendo ora al danno patrimoniale, parte attrice ha richiesto, per la GN , il Parte_2
riconoscimento di un danno patrimoniale pari a 611.849,04, sostenendo che, a decorrere dal 1° gennaio
2012, ella non ha più potuto svolgere alcuna attività lavorativa a causa della necessità di accudire la figlia la quale non è in alcun modo autosufficiente e necessita di assistenza continua e Per_1
ininterrotta. pagina 12 di 19 9.1 Dalla consulenza tecnica d'ufficio è emerso che “Il quadro clinico riscontrato non ha determinato
postumi sulla produttività lavorativa del sig. ; permane l'impossibilità della sig.ra Parte_1 Parte_2
di riprendere un'attività lavorativa stante la continuazione dei suoi compiti assistenziali sulla figlia
. Per_1
9.2. L'istruttoria ha confermato che la condizione clinica di è tale da richiedere una costante Per_1
assistenza domiciliare, esigenza che grava pressoché esclusivamente sulla famiglia. In particolare, è
stato accertato che “Questo loro continuo impegno ha portato la alla rinuncia dell'attività Parte_2
lavorativa e delle frequentazioni amicali, come era solita fare prima della gravidanza ed ha costretto il
a periodi di assenza dal lavoro non retribuiti, creando ulteriore motivo di disagio psichico a Parte_1
causa di problemi di tipo economico”
9.3. Appare, dunque, conseguenza logica e prevedibile, secondo un criterio di normalità e probabilità,
oltreché conforme all'adempimento dei doveri di genitore, che la IG.ra abbia dovuto prestare Parte_2
(e presti tutt'ora) assistenza continuativa alla figlia, rinunciando a svolgere qualsivoglia attività lavorativa, attività che, invece, svolge il IG. . Parte_1
9.4. Inoltre, le risultante testimoniali e documentali corroborano la tesi attorea. All'udienza del 14
giugno 2023, la testimone ha confermato la veridicità delle circostanze di cui punto “b” del Tes_1
capitolato di prova secondo cui: “vero o no che la signora è stata licenziata nel Parte_2
dicembre 2011 dal suo datore di lavoro, la ditta Smile Travels di MA VA, a causa delle
continue e prolungate assenze dal lavoro”.
A ulteriore riscontro, parte attrice ha prodotto la lettera di licenziamento (all. 5) nella quale si legge: “Il
sottoscritto MA VA nella qualità Legale Rappresentante della società in intestazione Le
comunica che, poiché non si è presentata al lavoro dal 11/05/2011 senza giustificare tale assenza con
idonea documentazione, il nostro rapporto di lavoro si intende cessato a partire dal 31/12/2011”.
pagina 13 di 19 9.5. Alla luce di quanto emerso, si ritiene provato il danno patrimoniale subito dalla IG.ra per Parte_2
la perdita della capacità lavorativa. Tale danno deve essere determinato tenendo conto dei seguenti parametri:
- reddito annuo percepito dalla GN al momento della cessazione del rapporto di Parte_2
lavoro: euro 6.308,16;
- periodo di inattività lavorativa decorrente da gennaio 2012 fino alla data odierna;
- età pensionabile quale parametro per la proiezione del mancato guadagno futuro (65 anni – 34
anni età in cui la ha cessato l'attività lavorativa = 31 anni) Parte_2
Pertanto, il danno patrimoniale viene liquidato nella somma di euro 195.552,96, che dovrà essere corrisposta secondo le seguenti modalità:
- Quota in capitale: una parte dell'importo sarà erogata a titolo di ristoro per il reddito perso dal gennaio 2012 fino alla data odierna, a compensazione del mancato guadagno già maturato: anni 13 e mesi 3 totale € 83583.12.
- Quota in rendita vitalizia: la restante parte dovrà essere destinata alla costituzione di una rendita vitalizia a favore della IG.ra , da corrispondere fino al raggiungimento dell'età pensionabile, Parte_2
garantendole così un sostegno economico continuativo in considerazione dell'impossibilità di riprendere un'attività lavorativa. Tale rendita a decorrere dal mese di aprile 2025 sarà pari ad €
525.68.
10. Per quanto riguarda l'ulteriore voce di danno non patrimoniale richiesta dagli attori in relazione alle spese sostenute per le cure della figlia lo scrivente ritiene che tale richiesta non possa essere Per_1
accolta per le seguenti ragioni.
In primo luogo, dall'istruttoria non è emerso che la giovane necessiti di trattamenti sanitari Per_1
non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. Considerata la gravità della sua condizione di invalidità
psicofisica, risulta ragionevole ritenere che le prestazioni mediche necessarie siano garantite dal sistema pubblico, senza che i genitori debbano sostenere spese ulteriori di rilevanza economica. pagina 14 di 19 In secondo luogo, in ragione della sua condizione di invalidità, avrà diritto a percepire un Per_1
assegno sociale o altre forme di sostegno economico previste dall'ordinamento per soggetti con disabilità gravi. Tale circostanza contribuisce a coprire eventuali costi aggiuntivi legati alle cure necessarie.
Peraltro, gli attori non hanno fornito alcuna prova documentale o elementi concreti idonei a dimostrare che abbiano dovuto affrontare spese ulteriori far fronte alle cure della figlia. In mancanza di riscontri probatori specifici, dunque, la domanda non può trovare accoglimento, in conformità al principio secondo cui chi agisce in giudizio tenuto a dimostrare il danno subito e la sua effettiva entità.
11. Si precisa, infine, che dall'ammontare complessivo delle somme liquidate dovrà essere detratto l'importo di euro 40.000 per ciascun coniuge, già corrisposto dal Dott. a titolo di Controparte_3
provvisionale all'esito del giudizio penale.
11.1 Ne residuano quindi le seguenti somme: a) per nessuna ulteriore somma è Parte_1
dovuta atteso che il risarcimento qui quantificato è pari ad € 19528.20 e che la provvisionale è
ampiamente satisfattiva;
b) per atteso che il risarcimento complessivo ammonta ad € Parte_2
103299.82 oltre la rendita mensile come sopra quantificata, residua la somma di € 63299.82 oltre la rendita mensile come sopra quantificata.
12. Ferma la condanna del Dott. deve ora essere esaminata la domanda di manleva Controparte_3
di quest'ultimo nei confronti della Compagnia Assicurativa con la quale, Parte_4
a dire del convenuto, ai tempi dell'accaduto egli era assicurato giusta polizza n. 169.014.0000900679.
12.1. La Compagnia Assicurativa contestando la domanda di manleva, Parte_4
ha rilevato che per i fatti inerenti al presente giudizio è già intervenuta transazione sottoscritta dal dr.
e dal suo legale di allora, avv. Benedetto Radice, con per Controparte_3 Parte_4
definire ogni questione inerente alla vicenda oggetto del presente procedimento. In particolare, il testo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi legali, in data 22-23 dicembre 2015, così recita: "2.
[...]
, senza nulla riconoscere ed a mero fine transattivo, per ragioni di etica e correntezza Parte_4
pagina 15 di 19 correlate alla delicatezza della questione trattata e, non ultimo, per motivi di opportunità inerenti ai
costi di proseguio della vertenza, si dichiara disponibile a conciliare la presente lite ed in ogni a caso
a porre fine ad ogni possibile controversia inerente, collegata e comunque connessa ai fatti sopra
esposti.
3. A tal fine, corrisponderà in favore del dr , a completa Parte_4 Controparte_3
tacitazione di ogni sua pretesa comunque connessa o derivante dalla vicenda in oggetto, la somma
onnicomprensiva, anche a titolo di spese legali, di Euro 110.000,00 (centodiecimila).
4. Il dr. accetta la soluzione proposta e dichiara che, con l'effettivo pagamento Controparte_3
della somma sopra indicata, sarà integralmente soddisfatto e non avrà più nulla da pretendere né da
, né comunque da ogni altro soggetto obbligato/coobbligato, con riferimento Parte_4
alle coperture assicurative di cui alle polizze sin qui azionate ed in particolare ai contratti n.
169.014.0000900679 del 9.7.2007 e n. 168/14/511480 del 29.12.2000 e più in generale in relazione a
tutti i fatti sopra esposti o ad altre vicende/titoli, in ogni modo ad essi inerenti, connessi o collegati
anche in relazione ad eventuali future richieste risarcitorie di qualsivoglia terzo.
5. Il dr. dichiara inoltre di riconoscere, anche pro futuro, che le coperture di cui Controparte_3
alle polizze sopra indicate non riguardano alcun rischio collegato all'attività di diagnostica prenatale
per immagini
6. Più in generale, il dr. dichiara di nulla avere da contestare né a CP_3 Parte_4
né a qualsivoglia terzo eventualmente coobbligato circa l'ambito di operatività delle coperture
assicurative n. 169.014.0000900679 del 9.7.2007 e n. 168/14/511480 del 29.12.2000 anche con
riferimento a pretese responsabilità contrattuali/precontrattuali/extracontrattuali connesse alla loro
stipula”.
12.2. Il convenuto si è difeso asserendo che la transazione non può riguardare anche crediti futuri non prevedibili. In particolare il perito di parte ha affermato che “i danni presunti e non provati lamentati
pagina 16 di 19 dai ricorrenti non erano assolutamente prevedibili, trattandosi di presunti disturbi psichici, al
momento della transazione.”
12.3 Ebbene, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, “ai fini della domanda di
risarcimento dei danni manifestatisi dopo una transazione sul medesimo fatto, l'imprevedibilità
dei danni futuri deve ritenersi requisito costitutivo della domanda e come tale deve essere allegato e
provato in entrambe le sue componenti (l'aggravamento e l'imprevedibilità al momento della
liquidazione) da parte di chi agisce in giudizio invocando il superamento della normale efficacia
preclusiva della transazione sullo stesso fatto (Cass. 01/09/2023, n. 25603, cfr Cass., 01/09/2023 , n.
25603 ). Ancora, una recente sentenza di merito, ha affermato che “per la domanda di risarcimento
dei danni manifestatisi successivamente ad una transazione sullo stesso fatto, l'imprevedibilità
dei danni futuri deve essere considerato requisito costitutivo della domanda ed in quanto tale deve
essere allegato e dimostrato in tutte e due le sue componenti (l'aggravamento e l'imprevedibilità al
momento della liquidazione) da parte di chi agisce in giudizio invocando il superamento della normale
efficacia preclusiva della transazione sul medesimo fatto (Tribunale , Trani , sez. I , 15/09/2024 , n.
1309).
12.4. Alla luce della giurisprudenza citata e delle risultanze istruttorie, lo scrivente ritiene di non poter accogliere la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti della Compagnia
Assicurativa.
12.5. In primo luogo, non appare condivisibile l'affermazione del perito di parte convenuta secondo cui i disturbi psichici non erano assolutamente prevedibili al momento della transazione. La vicenda in esame presenta infatti profili di gravità tali da rendere del tutto ragionevole l'ipotesi di un impatto psicologico significativo sui coniugi attori. In particolare, il quadro emerso dall'istruttoria ha evidenziato la drammaticità dell'esperienza vissuta dagli stessi nel giorno della nascita di Per_1
evento che avrebbe dovuto rappresentare un momento di gioia ma che si è invece trasformato in una tragedia, infrangendo le loro legittime aspettative di una vita serena. Tale circostanza, per la sua natura pagina 17 di 19 e per la sua portata emotiva, rende difficile sostenere che il crollo psicologico dei coniugi fosse un evento del tutto imprevedibile. Al contrario, si trattava di una conseguenza che, se non con certezza,
quantomeno con elevata probabilità poteva essere presa in considerazione al momento della stipula della transazione.
12.6. In secondo luogo, occorre rilevare che, al momento della transazione, la sentenza del Tribunale di
Caltagirone, che condannava il Dott. era già stata confermata dalla Corte di Appello Controparte_3
di Catania. Questo elemento risulta particolarmente significativo, poiché il convenuto, alla luce dell'evoluzione giudiziaria della vicenda, avrebbe potuto ragionevolmente prevedere che i coniugi avrebbero potuto promuovere un'azione per il risarcimento integrale dei danni Persona_11
subiti. Pertanto non si può sostenere che l'azione risarcitoria – incoata prudentemente dopo il passaggio in giudicato della suddetta sentenza - fosse un evento imprevedibile al momento in cui fu stipulata la transazione.
12.7. Pertanto, la domanda di manvelva deve essere rigettata.
13. Per quanto attiene alle spese di lite, esse seguono la soccombenza. In merito alla liquidazione giova osservare le spese di lite relative al presente giudizio devono essere liquidate, in considerazione del valore della controversia (valore superiore a € 260.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 2017/23318).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così
provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto condanna al pagamento in Controparte_3
favore di della somma di Euro 63299.82 (già detratta la somma ricevuta a titolo di Parte_2
provvisionale) a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, per le causali di cui in motivazione, oltre la somma di € 525.68 a titolo di rendita vitalizia a decorrere dal mese di aprile
pagina 18 di 19 2025 fino al compimento del 65^ anno di età della , da corrispondere entro il giorno 5 di ogni Parte_2
mese, con aumento Istat annuale;
2) rigetta la domanda di , atteso che la somma corrisposta a titolo di provvisionale è Parte_1
satisfattiva rispetto ai danni come quantificati nel presente giudizio;
3) rigetta la domanda di manleva formulata da nei confronti di Controparte_3 [...]
per intervenuta transazione;
Parte_4
4) condanna il convenuto a rifondere le spese del giudizio in favore di parte attrice che liquida per spese in Euro 870.00, € 1758.00 per rimborso compensi ctu, ed Euro 14580.00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come pe legge;
5) condanna il convenuto a rifondere le spese del giudizio in favore di Parte_4
che liquida in Euro 6500.00 per compensi professionali oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania il 12 marzo 2025
Il Giudice Istruttore
Dott. Giorgio MAno
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dalla dott.ssa MAa Clara Tribulato,
magistrato ordinario in tirocinio.
Il Magistrato Affidatario
Dott. Giorgio MAno
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