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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 771/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MAROTTA SERGIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5084/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250021981165000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, la sig.ra Ricorrente_1 ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate-Riscossione e della Regione Campania per sentir dichiarare l'annullamento della cartella esattoriale n. 10020250021981165000, notificatale in data 24.9.2025, con la quale, contestato l'omesso versamento degli importi indicati negli avvisi di accertamento n. 064266732331 e n. 064255353928, asseritamente notificati in data 15.7.2023, le veniva intimato il pagamento di euro 722.23 a titolo di tassa automobilistica relativamente all'anno 2020.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante:
a) l'omessa notifica dell'atto presupposto;
b) il difetto di motivazione;
c) l'intervenuta decadenza dell'amministrazione dal diritto alla riscossione;
d) l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
Instauratosi il contraddittorio, provvedevano a costituirsi in giudizio entrambi gli enti convenuti. Peraltro, mentre l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si limitava ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, la Regione Campania, prodotta la documentazione afferente le notifiche dei due atti prodromici
(segnatamente: le notifiche, in data 15.7.2023, degli avvisi di accertamento n. 064266732331 e n.
064255353928), concludeva per la inammissibilità del ricorso.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 12.2.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In primo luogo, attesa la definitività della pretesa tributaria conseguente alla omessa impugnazione dei prodromici avvisi di accertamento n. 064266732331 e n. 064255353928 regolarmente notificati alla ricorrente in data 15.7.2023 (sul punto, v. la documentazione prodotta dal Comune di Battipaglia), il contribuente, ai sensi dell'art. 19, comma 3, d.lvo 546/1992, avrebbe potuto ricorrere avverso la cartella intimazione di pagamento n. 100 2025 90106426 41 esclusivamente per vizi propri. Inammissibile, pertanto, si appalesa la eccepita decadenza dell'amministrazione dal diritto alla riscossione.
In ordine, poi, alla eccepita prescrizione la Suprema Corte ha precisato che l'atto impositivo non opposto non può “assimilarsi ad un titolo giudiziale”, in quanto “formato unilateralmente dallo stesso ente”, “motivo per cui non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato” (v. Cass. sez. un. civ., sent. n. 23397 del 17.11.2016). La prescrizione ordinaria, dunque, è applicabile solo quando vi è stata una verifica giurisdizionale, un provvedimento del
Giudice che definisce la lite. In sintesi: “solo l'accertamento giudiziale può determinare l'allungamento del periodo prescrizionale del credito e ciò per effetto dell'intervento del sindacato del giudice che ha verificato la fondatezza della pretesa azionata”. Pertanto potrà essere applicata la prescrizione decennale solo nel caso in cui sia stata già proposta opposizione avverso la pretesa erariale ed il ricorso sia stato già rigettato con sentenza passata in giudicato. Al contrario, laddove il contribuente, come nel caso in esame, non abbia proposto opposizione agli avvisi di accertamento, ma abbia ricevuto, successivamente, la notifica di una cartella di pagamento, in tal caso “anche se l'atto prodromico è divenuto definitivo e non più impugnabile, il termine di prescrizione segue quello del tributo in esso richiamato”. Insomma, “la scadenza del termine per proporre opposizione all'avviso di accertamento pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” (in tal senso, da ultimo, v. Cass. civ., ord. n. 7409 del
17.3.2020). Ed allora, poiché nel caso in esame la cartella impugnata veniva notificata a distanza di non più di tre anni – tale è il termine di prescrizione previsto per legge per la tassa automobilistica – dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione (da individuarsi negli avvisi di accertamento n. 064266732331 e n.
064255353928 notificati in data 15.7.2023), deve ritenersi che tale termine prescrizionale non sia affatto decorso.
Il ricorso, pertanto, per le esposte ragioni, va senz'altro rigettato.
La condanna al pagamento delle spese di causa segue la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa, che liquida in euro 250,00, oltre oneri di legge se dovuti, in favore di ciascuna parte resistente.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MAROTTA SERGIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5084/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250021981165000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, la sig.ra Ricorrente_1 ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate-Riscossione e della Regione Campania per sentir dichiarare l'annullamento della cartella esattoriale n. 10020250021981165000, notificatale in data 24.9.2025, con la quale, contestato l'omesso versamento degli importi indicati negli avvisi di accertamento n. 064266732331 e n. 064255353928, asseritamente notificati in data 15.7.2023, le veniva intimato il pagamento di euro 722.23 a titolo di tassa automobilistica relativamente all'anno 2020.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante:
a) l'omessa notifica dell'atto presupposto;
b) il difetto di motivazione;
c) l'intervenuta decadenza dell'amministrazione dal diritto alla riscossione;
d) l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
Instauratosi il contraddittorio, provvedevano a costituirsi in giudizio entrambi gli enti convenuti. Peraltro, mentre l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si limitava ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, la Regione Campania, prodotta la documentazione afferente le notifiche dei due atti prodromici
(segnatamente: le notifiche, in data 15.7.2023, degli avvisi di accertamento n. 064266732331 e n.
064255353928), concludeva per la inammissibilità del ricorso.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 12.2.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In primo luogo, attesa la definitività della pretesa tributaria conseguente alla omessa impugnazione dei prodromici avvisi di accertamento n. 064266732331 e n. 064255353928 regolarmente notificati alla ricorrente in data 15.7.2023 (sul punto, v. la documentazione prodotta dal Comune di Battipaglia), il contribuente, ai sensi dell'art. 19, comma 3, d.lvo 546/1992, avrebbe potuto ricorrere avverso la cartella intimazione di pagamento n. 100 2025 90106426 41 esclusivamente per vizi propri. Inammissibile, pertanto, si appalesa la eccepita decadenza dell'amministrazione dal diritto alla riscossione.
In ordine, poi, alla eccepita prescrizione la Suprema Corte ha precisato che l'atto impositivo non opposto non può “assimilarsi ad un titolo giudiziale”, in quanto “formato unilateralmente dallo stesso ente”, “motivo per cui non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato” (v. Cass. sez. un. civ., sent. n. 23397 del 17.11.2016). La prescrizione ordinaria, dunque, è applicabile solo quando vi è stata una verifica giurisdizionale, un provvedimento del
Giudice che definisce la lite. In sintesi: “solo l'accertamento giudiziale può determinare l'allungamento del periodo prescrizionale del credito e ciò per effetto dell'intervento del sindacato del giudice che ha verificato la fondatezza della pretesa azionata”. Pertanto potrà essere applicata la prescrizione decennale solo nel caso in cui sia stata già proposta opposizione avverso la pretesa erariale ed il ricorso sia stato già rigettato con sentenza passata in giudicato. Al contrario, laddove il contribuente, come nel caso in esame, non abbia proposto opposizione agli avvisi di accertamento, ma abbia ricevuto, successivamente, la notifica di una cartella di pagamento, in tal caso “anche se l'atto prodromico è divenuto definitivo e non più impugnabile, il termine di prescrizione segue quello del tributo in esso richiamato”. Insomma, “la scadenza del termine per proporre opposizione all'avviso di accertamento pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” (in tal senso, da ultimo, v. Cass. civ., ord. n. 7409 del
17.3.2020). Ed allora, poiché nel caso in esame la cartella impugnata veniva notificata a distanza di non più di tre anni – tale è il termine di prescrizione previsto per legge per la tassa automobilistica – dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione (da individuarsi negli avvisi di accertamento n. 064266732331 e n.
064255353928 notificati in data 15.7.2023), deve ritenersi che tale termine prescrizionale non sia affatto decorso.
Il ricorso, pertanto, per le esposte ragioni, va senz'altro rigettato.
La condanna al pagamento delle spese di causa segue la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa, che liquida in euro 250,00, oltre oneri di legge se dovuti, in favore di ciascuna parte resistente.