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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/12/2025, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4338 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 07/09/1993, Parte_1 elettivamente domiciliata in Palermo, via Contessa Adelasia n. 26, presso lo studio dell'avv. Fiorentino Maria che la/lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 18/07/1991, elettivamente domiciliato in Controparte_1 Palermo, via delle Croci n. 2/g, presso lo studio dell'avv. Bonanno Giulio che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 22/09/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 02 dicembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1.i coniugi vivranno separati e ciascuno sarà libero di fissare la propria residenza dove meglio crederà opportuno;
2.le parti hanno previsto un regime di affidamento condiviso della prole minore, fissandone il domicilio prevalente presso la casa coniugale sita in Palermo, nel via Giovanni Gentile n. 48;
3. Per quanto attiene al mantenimento del figlio, i coniugi hanno concordato che il sig. CP_1 provvederà a corrispondere alla sig.ra a titolo di mantenimento per il figlio la somma di Parte_1 euro 200,00 mensili da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
detta somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge. A detta somma verrà aggiunto mensilmente, da Sig. , l'importo di € 175,00, da versare CP_1 unitamente al contributo al mantenimento, a titolo di contributo al canone di locazione dell'immobile abitato dalla Sig.ra unitamente al figlio. Parte_1 Inoltre, per espresso accordo tra le parti, il sig. rinuncia a percepire il 50% dell'importo CP_1 dell'Assegno Unico e Universale a lui spettante per il figlio minore e/o di qualsiasi diversa e futura misura a sostegno del reddito per figli a carico dovesse essere adottata, in qualsiasi modo denominata e in luogo di quella attuale. Pertanto, la sig.ra ercepirà dall'INPS l'intera quota di assegno unico per i figli secondo Parte_1 le disposizioni di legge.
4. Per quanto concerne il regime di visite si concorda che i tempi di permanenza del minore presso il padre, verranno lasciati alla libera determinazione e al desiderio di entrambi, tenendo conto degli impegni scolastici e ludici del minore, garantendo in ogni modo, almeno due incontri settimanali ed un week-end alternato e che le feste natalizie, di fine anno, pasquali oltre a tutte le altre festività calendate verranno trascorse dai minori con ciascuno dei genitori secondo il criterio dell'alternanza e della rotazione;
Ed infine, concordano che durante il periodo estivo, il minore possa trascorrere con ciascun genitore un periodo di di 7 gg. dalla fine della scuola, per il mese di giugno, e di 15 gg a settimane alterne (di 7 gg in 7 gg) per i mesi di luglio e agosto, da concordare preventivamente tra i coniugi e da comunicare almeno 15 giorni prima dell'inizio della settimana scelta. Nel corso delle festività e delle vacanze estive ciascun genitore si impegna ad assicurare contatti telefonici giornalieri tra il figlio e l'altro genitore e nell'ipotesi di vacanze da trascorrere fuori città, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo dove si recherà con il figlio minori e il nome della struttura ricettiva dove alloggeranno.
5. I coniugi dichiarano di provvedere alle spese straordinarie, in conformità al Protocollo d'intesa del 2.7.2019 approvato dal Tribunale di Palermo, di seguito specificato, ripartite in misura del 50% ciascuno.
2 1) Spese straordinarie rimborsabili anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori: spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non 175,00, da versare unitamente al contributo al mantenimento, a titolo di contributo al canone di locazione dell'immobile abitato dalla Sig.ra unitamente al figlio. Parte_1 Inoltre, per espresso accordo tra le parti, il sig. rinuncia a percepire il 50% dell'importo CP_1 dell'Assegno Unico e Universale a lui spettante per il figlio minore e/o di qualsiasi diversa e futura misura a sostegno del reddito per figli a carico dovesse essere adottata, in qualsiasi modo denominata e in luogo di quella attuale. Pertanto, la sig.ra ercepirà dall'INPS l'intera quota di assegno unico per i figli secondo Parte_1 le disposizioni di legge.
4. Per quanto concerne il regime di visite si concorda che i tempi di permanenza del minore presso il padre, verranno lasciati alla libera determinazione e al desiderio di entrambi, tenendo conto degli impegni scolastici e ludici del minore, garantendo in ogni modo, almeno due incontri settimanali ed un week-end alternato e che le feste natalizie, di fine anno, pasquali oltre a tutte le altre festività calendate verranno trascorse dai minori con ciascuno dei genitori secondo il criterio dell'alternanza e della rotazione;
Ed infine, concordano che durante il periodo estivo, il minore possa trascorrere con ciascun genitore un periodo di di 7 gg. dalla fine della scuola, per il mese di giugno, e di 15 gg a settimane alterne (di 7 gg in 7 gg) per i mesi di luglio e agosto, da concordare preventivamente tra i coniugi e da comunicare almeno 15 giorni prima dell'inizio della settimana scelta. Nel corso delle festività e delle vacanze estive ciascun genitore si impegna ad assicurare contatti telefonici giornalieri tra il figlio e l'altro genitore e nell'ipotesi di vacanze da trascorrere fuori città, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo dove si recherà con il figlio minori e il nome della struttura ricettiva dove alloggeranno.
5. I coniugi dichiarano di provvedere alle spese straordinarie, in conformità al Protocollo d'intesa del 2.7.2019 approvato dal Tribunale di Palermo, di seguito specificato, ripartite in misura del 50% ciascuno.
1) Spese straordinarie rimborsabili anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori: spese medicherelative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica) spese extra-scolasticherelative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
d) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
3 e) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
f) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Relativamente alle spese di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibile ed urgente, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, ai fini del rimborso è previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare all'altro coniuge il relativo importo con un preavviso di almeno sette giorni e che l'altro abbia l'onere, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa. In difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà da costui essere rimborsata limitatamente alla quota di sua pertinenza. Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. In relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni al riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. In relazione alle spese straordinarie il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
6. I coniugi dichiarano che l'autovettura TG CT 641 SC intestata alla Sig.ra resterà Parte_1 nell'esclusiva disponibilità della stessa.
7. Fermi restando gli obblighi di solidarietà reciproca, i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento;
9. Le spese del presente procedimento restano a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
10. I coniugi con la sottoscrizione del presente atto, convengono di dare esecuzione immediata ai patti ivi convenuti e sopra elencati”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 22/09/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 05/06/2018 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 39 - P. I – Anno 2018).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 19 dicembre 2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4338 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 07/09/1993, Parte_1 elettivamente domiciliata in Palermo, via Contessa Adelasia n. 26, presso lo studio dell'avv. Fiorentino Maria che la/lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 18/07/1991, elettivamente domiciliato in Controparte_1 Palermo, via delle Croci n. 2/g, presso lo studio dell'avv. Bonanno Giulio che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 22/09/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 02 dicembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1.i coniugi vivranno separati e ciascuno sarà libero di fissare la propria residenza dove meglio crederà opportuno;
2.le parti hanno previsto un regime di affidamento condiviso della prole minore, fissandone il domicilio prevalente presso la casa coniugale sita in Palermo, nel via Giovanni Gentile n. 48;
3. Per quanto attiene al mantenimento del figlio, i coniugi hanno concordato che il sig. CP_1 provvederà a corrispondere alla sig.ra a titolo di mantenimento per il figlio la somma di Parte_1 euro 200,00 mensili da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
detta somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge. A detta somma verrà aggiunto mensilmente, da Sig. , l'importo di € 175,00, da versare CP_1 unitamente al contributo al mantenimento, a titolo di contributo al canone di locazione dell'immobile abitato dalla Sig.ra unitamente al figlio. Parte_1 Inoltre, per espresso accordo tra le parti, il sig. rinuncia a percepire il 50% dell'importo CP_1 dell'Assegno Unico e Universale a lui spettante per il figlio minore e/o di qualsiasi diversa e futura misura a sostegno del reddito per figli a carico dovesse essere adottata, in qualsiasi modo denominata e in luogo di quella attuale. Pertanto, la sig.ra ercepirà dall'INPS l'intera quota di assegno unico per i figli secondo Parte_1 le disposizioni di legge.
4. Per quanto concerne il regime di visite si concorda che i tempi di permanenza del minore presso il padre, verranno lasciati alla libera determinazione e al desiderio di entrambi, tenendo conto degli impegni scolastici e ludici del minore, garantendo in ogni modo, almeno due incontri settimanali ed un week-end alternato e che le feste natalizie, di fine anno, pasquali oltre a tutte le altre festività calendate verranno trascorse dai minori con ciascuno dei genitori secondo il criterio dell'alternanza e della rotazione;
Ed infine, concordano che durante il periodo estivo, il minore possa trascorrere con ciascun genitore un periodo di di 7 gg. dalla fine della scuola, per il mese di giugno, e di 15 gg a settimane alterne (di 7 gg in 7 gg) per i mesi di luglio e agosto, da concordare preventivamente tra i coniugi e da comunicare almeno 15 giorni prima dell'inizio della settimana scelta. Nel corso delle festività e delle vacanze estive ciascun genitore si impegna ad assicurare contatti telefonici giornalieri tra il figlio e l'altro genitore e nell'ipotesi di vacanze da trascorrere fuori città, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo dove si recherà con il figlio minori e il nome della struttura ricettiva dove alloggeranno.
5. I coniugi dichiarano di provvedere alle spese straordinarie, in conformità al Protocollo d'intesa del 2.7.2019 approvato dal Tribunale di Palermo, di seguito specificato, ripartite in misura del 50% ciascuno.
2 1) Spese straordinarie rimborsabili anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori: spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non 175,00, da versare unitamente al contributo al mantenimento, a titolo di contributo al canone di locazione dell'immobile abitato dalla Sig.ra unitamente al figlio. Parte_1 Inoltre, per espresso accordo tra le parti, il sig. rinuncia a percepire il 50% dell'importo CP_1 dell'Assegno Unico e Universale a lui spettante per il figlio minore e/o di qualsiasi diversa e futura misura a sostegno del reddito per figli a carico dovesse essere adottata, in qualsiasi modo denominata e in luogo di quella attuale. Pertanto, la sig.ra ercepirà dall'INPS l'intera quota di assegno unico per i figli secondo Parte_1 le disposizioni di legge.
4. Per quanto concerne il regime di visite si concorda che i tempi di permanenza del minore presso il padre, verranno lasciati alla libera determinazione e al desiderio di entrambi, tenendo conto degli impegni scolastici e ludici del minore, garantendo in ogni modo, almeno due incontri settimanali ed un week-end alternato e che le feste natalizie, di fine anno, pasquali oltre a tutte le altre festività calendate verranno trascorse dai minori con ciascuno dei genitori secondo il criterio dell'alternanza e della rotazione;
Ed infine, concordano che durante il periodo estivo, il minore possa trascorrere con ciascun genitore un periodo di di 7 gg. dalla fine della scuola, per il mese di giugno, e di 15 gg a settimane alterne (di 7 gg in 7 gg) per i mesi di luglio e agosto, da concordare preventivamente tra i coniugi e da comunicare almeno 15 giorni prima dell'inizio della settimana scelta. Nel corso delle festività e delle vacanze estive ciascun genitore si impegna ad assicurare contatti telefonici giornalieri tra il figlio e l'altro genitore e nell'ipotesi di vacanze da trascorrere fuori città, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo dove si recherà con il figlio minori e il nome della struttura ricettiva dove alloggeranno.
5. I coniugi dichiarano di provvedere alle spese straordinarie, in conformità al Protocollo d'intesa del 2.7.2019 approvato dal Tribunale di Palermo, di seguito specificato, ripartite in misura del 50% ciascuno.
1) Spese straordinarie rimborsabili anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori: spese medicherelative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica) spese extra-scolasticherelative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
d) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
3 e) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
f) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Relativamente alle spese di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibile ed urgente, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, ai fini del rimborso è previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare all'altro coniuge il relativo importo con un preavviso di almeno sette giorni e che l'altro abbia l'onere, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa. In difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà da costui essere rimborsata limitatamente alla quota di sua pertinenza. Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. In relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni al riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. In relazione alle spese straordinarie il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
6. I coniugi dichiarano che l'autovettura TG CT 641 SC intestata alla Sig.ra resterà Parte_1 nell'esclusiva disponibilità della stessa.
7. Fermi restando gli obblighi di solidarietà reciproca, i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento;
9. Le spese del presente procedimento restano a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
10. I coniugi con la sottoscrizione del presente atto, convengono di dare esecuzione immediata ai patti ivi convenuti e sopra elencati”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 22/09/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 05/06/2018 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 39 - P. I – Anno 2018).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 19 dicembre 2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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