TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 14/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 14/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 831/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Saverio Di Sevo e Annarita Ferrara, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Marcella Cataldi in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 08/04/2019 , in qualità di Parte_1
erede di , dopo aver contestato le risultanze medico-legali Persona_2
emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1669/2015 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di:
1) “dichiarare il sig. invalido civile nella misura del 100%, ai Persona_2
sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 21.11.1988 n. 508, con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (7.08.2015) o, in subordine, dalla data riconosciuta e fino alla data del decesso 31.12.2016”; 2) “. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. , all'odierna udienza la Persona_3
causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
29/06/2022, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” siti di prostatectomia per carcinoma della prostata, esiti di TURV per carcinoma uroteliale di alto grado della parete vescicale, esiti di resezione intestinale per K del retto e successivo intervento chirurgico per sub-occlusione da sub-stenosi di colostomia;
diabete mellito, cardiopatia ipertensiva”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente “no stato di inabilità 100% con necessità di assistenza continua, per cui allo stesso si riconosce il diritto all'indennità di accompagnamento e lo stato di portatore di handicap art. 3 comma 3 legge 104/92 a far data da giugno 2016”.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. a cui si ritiene di fare Per_3
affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale..
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave).
D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
Pag. 2 di 4 (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti le chieste provvidenze.
3.2 Sono poste a carico dell' in quanto parte maggiormente, le spese CP_1
relative alla CTU, tanto in fase di merito quanto nella presente fase di merito;
il tutto tenendo presente che le spese di CTU in sede di ATP sono già state liquidate con provvedimento del 23/04/2019 (corretto con decreto del
24/06/2019, nonché tenendo conto del ritardo del deposito dell'elaborato peritale nella presente sede di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2
provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[nato il [...] a [...]], a decorrere dal Persona_2
giugno 2016 sino al dì del decesso (31/12/2016) si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché di soggetto con disabilità in situazione di disabilità ai sensi dell'art 3 co 3 L
104/92 dalla stessa decorrenza;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
a conferma del decreto di liquidazione già emesso in procedimento R.G.
1669/2015, spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Parte_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. Persona_3
Pag. 3 di 4 Vallo della Lucania, così deciso il 14/01/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 14/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 831/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Saverio Di Sevo e Annarita Ferrara, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Marcella Cataldi in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 08/04/2019 , in qualità di Parte_1
erede di , dopo aver contestato le risultanze medico-legali Persona_2
emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1669/2015 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di:
1) “dichiarare il sig. invalido civile nella misura del 100%, ai Persona_2
sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 21.11.1988 n. 508, con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (7.08.2015) o, in subordine, dalla data riconosciuta e fino alla data del decesso 31.12.2016”; 2) “. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. , all'odierna udienza la Persona_3
causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
29/06/2022, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” siti di prostatectomia per carcinoma della prostata, esiti di TURV per carcinoma uroteliale di alto grado della parete vescicale, esiti di resezione intestinale per K del retto e successivo intervento chirurgico per sub-occlusione da sub-stenosi di colostomia;
diabete mellito, cardiopatia ipertensiva”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente “no stato di inabilità 100% con necessità di assistenza continua, per cui allo stesso si riconosce il diritto all'indennità di accompagnamento e lo stato di portatore di handicap art. 3 comma 3 legge 104/92 a far data da giugno 2016”.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. a cui si ritiene di fare Per_3
affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale..
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave).
D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
Pag. 2 di 4 (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti le chieste provvidenze.
3.2 Sono poste a carico dell' in quanto parte maggiormente, le spese CP_1
relative alla CTU, tanto in fase di merito quanto nella presente fase di merito;
il tutto tenendo presente che le spese di CTU in sede di ATP sono già state liquidate con provvedimento del 23/04/2019 (corretto con decreto del
24/06/2019, nonché tenendo conto del ritardo del deposito dell'elaborato peritale nella presente sede di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2
provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[nato il [...] a [...]], a decorrere dal Persona_2
giugno 2016 sino al dì del decesso (31/12/2016) si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché di soggetto con disabilità in situazione di disabilità ai sensi dell'art 3 co 3 L
104/92 dalla stessa decorrenza;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
a conferma del decreto di liquidazione già emesso in procedimento R.G.
1669/2015, spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Parte_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. Persona_3
Pag. 3 di 4 Vallo della Lucania, così deciso il 14/01/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4