Art. 107. (( (Vigilanza del mercato).)) 1. ((Ai fini del presente titolo, le autorita' di vigilanza del mercato assicurano, ciascuna per il proprio ambito di competenza, il rispetto dell'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 102, comma 1.)) 2. ((Le autorita' di vigilanza del mercato svolgono i controlli previsti dal regolamento, nell'ambito delle rispettive competenze, anche mediante i propri uffici territoriali, nonche' tramite la collaborazione con le autorita' incaricate del controllo e gli altri enti ai quali e' demandato lo svolgimento delle attivita' di vigilanza.)) 3. ((L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza hanno accesso al sistema di allarme rapido «Safety Gate».)) 4. ((Le autorita' di vigilanza del mercato sono tenute a comunicare all'ufficio unico di collegamento, con cadenza annuale, i dati relativi ai controlli effettuati in applicazione del presente titolo.)) 5. ((Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle misure adottate sulla base del principio di precauzione e, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono l'azione volontaria degli operatori economici di adeguamento agli obblighi imposti dal presente titolo, anche mediante l'eventuale elaborazione di codici di buona condotta e accordi con le categorie di settore.)) 6. ((Le autorita' di vigilanza del mercato, ciascuna per i prodotti di propria competenza, garantiscono ai consumatori la possibilita' di sporgere reclami con riguardo alla sicurezza dei prodotti, alle attivita' di controllo e vigilanza relativi a prodotti specifici nonche' ai casi in cui i rimedi offerti dai consumatori in caso di richiamo di prodotti non siano soddisfacenti, garantendo l'informazione dell'interessato in merito alle eventuali azioni intraprese.)) 7. ((Se il reclamo non e' manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, le autorita' di vigilanza del mercato assicurano adeguato seguito al reclamo e forniscono al reclamante informazioni riguardo le eventuali misure intraprese.)) 8. ((Per i controlli di cui all'articolo 22 del regolamento, le autorita' di vigilanza cooperano con il coordinatore dei servizi digitali di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.)) 9. ((Per armonizzare l'attivita' di controllo derivante dal presente titolo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero dell'interno opera, per gli aspetti di coordinamento, attraverso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' attraverso gli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi sul territorio, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.)) 10. ((Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente titolo, opera anche attraverso i propri uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.))
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23 ottobre 2005
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3 settembre 2015
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16 maggio 2026
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Commentari • 20
- 1. Le nuove liti tra consumatori si gestiscono fuori dai tribunali e senza avvocatiAccesso limitatoLaura Biarella · https://www.altalex.com/ · 3 settembre 2015
- 2. Legge europea 2014 in GazzettaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 agosto 2015
- 3. Imprese agricole in crisi: disposizioni di rilancioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 maggio 2015
- 4. Il controllo analogo del Comune sulle società interamente partecipate da soggetti pubblici. La posizione della Corte dei ContiLuigino Sergio · https://www.studiocataldi.it/ · 11 febbraio 2015
Prof. Luigino Sergio SOMMARIO: 1. Il fatto. 2. Inquadramento giuridico del controllo analogo. 3. La posizione della Corte dei Conti sul controllo analogo del Comune sulle società interamente partecipate da soggetti pubblici. 4. Conclusioni. 1. Il fatto: La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con proprio atto n. 15/2015/PRSE ha esaminato la relazione redatta dai revisori dei conti del Comune e della Provincia di Mantova, trasmessa ai giudici contabili, ai sensi della L. 23 dicembre 2005 n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), art. 1, comma 166, il quale dispone che: «gli organi degli enti …
Leggi di più… - 5. DECRETO CRESCITA: la legge di conversioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 agosto 2014
Giurisprudenza • 174
- 1. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 24/07/2024, n. 15124Provvedimento: […] - che ha esercitato i poteri che gli derivano da altra norma del sistema, l'art. 107 del d.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), con la conseguenza che per tutti i prodotti per i quali è teoricamente ammessa la vendita (a livello di categoria merceologica), il Ministero può dunque sempre valutarne in concreto la pericolosità e prescrivere determinate cautele di contenimento del rischio e, al fine di effettuare questa valutazione, […] Nel caso in esame, proprio sulla base dei poteri di controllo ex art. 107 Codice del Consumo, il Ministero ha ritenuto la necessità di effettuare un accertamento sul prodotto, con la conseguenza che non può ritenersi, come sostiene la ricorrente, […]Leggi di più...
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- 2. Cass. pen., sez. III, sentenza 14/05/2024, n. 28710Provvedimento: […] In sintesi, la difesa si duole del fatto che i giudici avrebbero ritenuto infon- date le censure mosse in ordine al mancato rispetto della normativa sostanziale (art. 107, Codice del consumo) che prevede obbligatorie procedure da seguire per il controllo dei prodotti commerciali. […] Alla luce di quanto rappresentato, deve essere disattesa la doglianza difen- siva in ordine alla presunta violazione dell'art. 191 cod.proc.pen., per il mancato rispetto della procedura prevista ai sensi dell'art. 107 del Codice del consumo, atteso che lo stesso prevede l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge. […]Leggi di più...
- illecito amministrativo di cui all'art. 4, comma 4, d.lgs. n. 190 del 2017·
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- 3. Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/04/2021, n. 87Provvedimento: […] 2) la nullità del verbale di accertamento per indeterminatezza della sanzione, indicata in complessivi € 5552,00, in contrasto con gli addendi della somma (€ 5000 a titolo di sanzione e € 52 per spese del procedimento e di notifica), 3) insussistenza della propria veste di “parti interessate” alla procedura di controllo della CCIA e della violazione dell'art. 107 del Codice del consumo, per aver provveduto il 15- 01-2014 a produrre tutta la documentazione di cui disponeva, inerente al prodotto Pt_1 che peraltro la ditta on aveva dimostrato di aver acquistato proprio dalla ricorrente CP_1 dopo 2008, con la conseguente esclusione del proprio coinvolgimento per l'applicazione dell'art.106 e seguenti del Codice del consumo.Leggi di più...
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- riduzione sanzione·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- interruzione prescrizione·
- spese processuali·
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- correzione errore materiale·
- onere della prova
- 4. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 04/07/2024, n. 13477Provvedimento: […] Pasqualino Rossi, notificato via pec in data 8 marzo 2022, con il quale si è ordinato al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute “di provvedere in merito, verificando se i suddetti articoli, non conformi ai requisiti di sicurezza e in violazione al decreto legislativo n 73 del 25 gennaio 1992 siano in circolazione sul mercato, prevedendo il loro ritiro e smaltimento, a spese della ditta, ai sensi dell'art. 107 del Decreto legislativo n. 206/2005 (Codice del Consumo)”. […] Violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 Codice del Consumo. […]Leggi di più...
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- diritti partecipativi·
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- violazione art. 108 d.lgs. 206/2005·
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- accertamento della sicurezza dei prodotti·
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- sospensione della commercializzazione
- 5. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 24/09/2014, n. 9943Provvedimento: […] La verifica condotta dal Ministero deve essere inquadrata nell'ambito del più generale potere di controllo attribuito dalle norme di settore al Ministero competente in merito al rispetto dei requisiti di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato, giusta l'art. 107 del Codice del consumo; in specie, il decreto ministeriale 28 luglio 2000 ha individuato, quali norme valevoli per ottenere l'omologazione dei caschi protettivi dei conducenti di ciclomotori, le prescrizioni tecniche del Regolamento ECE/ONU n. 22 così come modificato dalla serie di emendamenti 03 e seguenti, recependole integralmente.Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- Regolamento ECE/ONU n. 22·
- verifica conformità prodotti·
- omologazione dei caschi·
- norme di sicurezza·
- art. 107 del Codice del consumo·
- sicurezza dei caschi moto·
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- art. 206/2005·
- art. 285/1992·
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- stress d'uso