TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 8516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8516 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RT EN Presidente
Filomena Albano Giudice
RI TE TI Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 49439/2023, vertente
TRA
, Parte_1
nata a [...] il [...]
E
Parte_2
nato a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Simona Martello
-ricorrenti -
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hiedono al Tribunale di dichiarare la cessazione degli Parte_1 Parte_2 effetti civili del loro matrimonio.
Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2022 con decreto di omologa n.
11759/2022 reso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 13 luglio 2022 nell'ambito della procedura rubricata al n. r.g. 13499/2022 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) Dichiarare che i coniugi dovranno vivere nel mutuo rispetto;
3) Dichiarare che la signora verserà al sig. in virtù del Pt_1 Parte_2 permanere dello stato di disoccupazione, a titolo di assegno divorzile una somma pari ad € 300,00 mensili con rivalutazione dello stesso secondo gli indici Istat 4) Dichiarare di avere ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere nulla
a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente accordo.
5) Stabilire che il figlio oramai maggiorenne, quando di rientro in Italia concorderà con i genitori le modalità di visita.
6) La residenza familiare resterà nella piena disponibilità del Sig
[...]
perché immobile di proprietà dello stesso. Pt_2
7) La moglie si è già allontanata dalla casa familiare per concorde decisione dei coniugi.
8) Disporre che il padre, nel caso in cui dovesse trovare un'occupazione, sia stabile che temporanea, o comunque ottenere una forma di sussidio ad integrazione del proprio sostentamento, corrisponda direttamente al figlio, sulle coordinate bancarie già note, una somma adeguata al compenso percepito, mentre la madre nel frattempo provvederà in via esclusiva al mantenimento del figlio sia per le spese ordinarie che straordinarie oltre al corso di studi già in essere.
9) Dichiarare che i coniugi non hanno conti correnti cointestati o beni in comune.
10) I coniugi hanno risolto ogni questione tra loro pendente.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Roma in data 7 luglio 1995, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, il Tribunale dispone in conformità.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 49439/2023 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 7 luglio 1995 tra , nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Parte_2
Roma il 1 aprile 1960, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 00700, Parte 2, Serie A04, Anno 1995, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att.
c.p.c.
Roma, 15 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
RI TE TI RT EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RT EN Presidente
Filomena Albano Giudice
RI TE TI Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 49439/2023, vertente
TRA
, Parte_1
nata a [...] il [...]
E
Parte_2
nato a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Simona Martello
-ricorrenti -
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hiedono al Tribunale di dichiarare la cessazione degli Parte_1 Parte_2 effetti civili del loro matrimonio.
Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2022 con decreto di omologa n.
11759/2022 reso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 13 luglio 2022 nell'ambito della procedura rubricata al n. r.g. 13499/2022 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) Dichiarare che i coniugi dovranno vivere nel mutuo rispetto;
3) Dichiarare che la signora verserà al sig. in virtù del Pt_1 Parte_2 permanere dello stato di disoccupazione, a titolo di assegno divorzile una somma pari ad € 300,00 mensili con rivalutazione dello stesso secondo gli indici Istat 4) Dichiarare di avere ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere nulla
a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente accordo.
5) Stabilire che il figlio oramai maggiorenne, quando di rientro in Italia concorderà con i genitori le modalità di visita.
6) La residenza familiare resterà nella piena disponibilità del Sig
[...]
perché immobile di proprietà dello stesso. Pt_2
7) La moglie si è già allontanata dalla casa familiare per concorde decisione dei coniugi.
8) Disporre che il padre, nel caso in cui dovesse trovare un'occupazione, sia stabile che temporanea, o comunque ottenere una forma di sussidio ad integrazione del proprio sostentamento, corrisponda direttamente al figlio, sulle coordinate bancarie già note, una somma adeguata al compenso percepito, mentre la madre nel frattempo provvederà in via esclusiva al mantenimento del figlio sia per le spese ordinarie che straordinarie oltre al corso di studi già in essere.
9) Dichiarare che i coniugi non hanno conti correnti cointestati o beni in comune.
10) I coniugi hanno risolto ogni questione tra loro pendente.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Roma in data 7 luglio 1995, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, il Tribunale dispone in conformità.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 49439/2023 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 7 luglio 1995 tra , nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Parte_2
Roma il 1 aprile 1960, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 00700, Parte 2, Serie A04, Anno 1995, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att.
c.p.c.
Roma, 15 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
RI TE TI RT EN