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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/06/2025, n. 2753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2753 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12785/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 12785/2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni della separazione promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Dinunno Alessia e dell'avv. Pecoraro Luca, in virtù Parte_1 di procura speciale in atti ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Corleone Domenico Riccardo, in virtù di procura CP_1 speciale in atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da verbale d'udienza del 7.4.2024
Per il PM: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono separate in forza di sentenza n. 2704/2022 emessa dal Tribunale di Torino del
13.06.2022, pubblicata il 20.06.2022.
Con ricorso depositato il 15/07/2024 adiva questo Tribunale per la Parte_1 modifica delle condizioni della separazione, chiedendo disporsi l'affido esclusivo dei figli minori a sé, la previsione di un contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre di E.
4.000 complessivi (E.
2.000 per ciascun figlio), oltre al 100% delle spese straordinarie e la previsione di un contributo per il proprio mantenimento di E.
1.350 al mese;
in via subordinata, chiedeva l'assegnazione a sé della casa coniugale.
Con memoria difensiva depositata in data 07.03.2025 si costituiva in giudizio CP_1
, chiedendo la conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
[...]
All'udienza del 07.04.2025, avanti al Giudice Relatore le parti comparivano personalmente e venivano sentite. All'esito il Giudice Relatore formulava una proposta conciliativa alla quale le parti dichiaravano di aderire.
Il Giudice Relatore invitava, quindi, le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa e le stesse concludevano in conformità alla proposta conciliativa del giudizio, rinunciando alle ulteriori istanze e domande formulate. La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, nulla ostandovi in fatto e in diritto.
Le spese di lite si dichiarano compensate in conformità al raggiunto accordo.
P.Q.M.
visto l'art. 473-bis.29 c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, vista la sentenza di separazione n. 2704/2022, preso atto ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
CONFERMA le condizioni della separazione, fermo restando l'aggiornamento Istat maturato;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico per i figli sia interamente percepito dalla madre dei minori;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 30.5.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 12785/2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni della separazione promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Dinunno Alessia e dell'avv. Pecoraro Luca, in virtù Parte_1 di procura speciale in atti ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Corleone Domenico Riccardo, in virtù di procura CP_1 speciale in atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da verbale d'udienza del 7.4.2024
Per il PM: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono separate in forza di sentenza n. 2704/2022 emessa dal Tribunale di Torino del
13.06.2022, pubblicata il 20.06.2022.
Con ricorso depositato il 15/07/2024 adiva questo Tribunale per la Parte_1 modifica delle condizioni della separazione, chiedendo disporsi l'affido esclusivo dei figli minori a sé, la previsione di un contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre di E.
4.000 complessivi (E.
2.000 per ciascun figlio), oltre al 100% delle spese straordinarie e la previsione di un contributo per il proprio mantenimento di E.
1.350 al mese;
in via subordinata, chiedeva l'assegnazione a sé della casa coniugale.
Con memoria difensiva depositata in data 07.03.2025 si costituiva in giudizio CP_1
, chiedendo la conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
[...]
All'udienza del 07.04.2025, avanti al Giudice Relatore le parti comparivano personalmente e venivano sentite. All'esito il Giudice Relatore formulava una proposta conciliativa alla quale le parti dichiaravano di aderire.
Il Giudice Relatore invitava, quindi, le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa e le stesse concludevano in conformità alla proposta conciliativa del giudizio, rinunciando alle ulteriori istanze e domande formulate. La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, nulla ostandovi in fatto e in diritto.
Le spese di lite si dichiarano compensate in conformità al raggiunto accordo.
P.Q.M.
visto l'art. 473-bis.29 c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, vista la sentenza di separazione n. 2704/2022, preso atto ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
CONFERMA le condizioni della separazione, fermo restando l'aggiornamento Istat maturato;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico per i figli sia interamente percepito dalla madre dei minori;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 30.5.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.